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N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 54 G.U.R.I. 17 marzo 1992, n. 64

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (1)

TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con annotazioni alla data 9 dicembre 2022)

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 2, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, la legge annotata si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 1

Servizio nazionale della protezione civile

(abrogato dall'art. 87, comma 2, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)

[1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 1

Servizio nazionale della protezione civile

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3

Attività e compiti di protezione civile

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonchè l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b-ter), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, [dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,] (parole soppresse) (1) dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonchè dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

[4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.] (comma abrogato) (2)

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3

Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b-ter), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4

Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

(abrogato dall'art. 87, comma 2, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)

[1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza (1) (2)

(integrato dall'art. 60, comma 8-quater, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, integrato l'art. 17, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dall'art. 3, comma 5, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, integrato e modificato dall'art. 2, commi 2-quater e 2-quinquies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, integrato dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 14 settembre 2012, n. 160, modificato e integrato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 e integrato dall'art. 7, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 2016, n. 90)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni. (3)

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonchè dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perchè comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

[3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.] (comma abrogato) (4)

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonchè sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonchè degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. (5)

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. (6)

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali". Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato. (7)

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorchè perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (8)

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè trasmesse ai sindaci interessati affinchè vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonchè avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

(1)

Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 14 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

(2)

Si rimanda al D.P.C.M. 8 marzo 2013, recante la disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo annotato.

(3)

In deroga a quanto previsto dal comma annotato si rimanda all'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

(5)

Per la proroga del termine di cui all'articolo annotato al 31 marzo 2014, si rimanda all'art. 2, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

(6)

La Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 13/16 febbraio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo.

(7)

La Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 13 - 16 febbraio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce il comma 5-quinquies, primo periodo; Inoltre con sentenza n. 245 del 18 ottobre - 9 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 2-quater, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del presente comma.

(8)

Per l'individuazioni di mutui e prestiti obbligazionari ad attivazione differita di cui al comma annotato si rimanda al D.P.C.M. 28 ottobre 2014.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 6

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonchè le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 7

Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

(abrogato dall'art. 87, comma 2, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)

[1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 8

Consiglio nazionale della protezione civile (1)

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, determina i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;

d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

(1)

Per effetto dell'art. 87, comma 2, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 il Consiglio nazionale della protezione civile è stato soppresso.

Al riguardo vedi l'art. 5-bis (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile) del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonchè all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse. (1)

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

(1)

Vedi D.P.C.M. 18 maggio 1998, n. 429: "Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi".

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10

Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;

b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;

c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni. (1)

(1)

Vedi il D.P.R. 21 novembre 2006: "Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile".

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 11

Strutture operative nazionali del Servizio (1)

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonchè compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 12

Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono princìpi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 13

Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 14

Competenze del prefetto

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchè di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 15

Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonchè il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 17

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 18

Volontariato

(modificato dall'art. 11, del D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: (1)

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3 bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

(1)

In ordine agli indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, vedi la Dir. del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 19

Norma finanziaria

(modificato dall'art. 8, comma 8-bis, del D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 e integrato dall'art. 8-ter, comma 1, del D.L. 20 novembre 2005, n. 245, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 21)

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchè quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 20

Disciplina delle ispezioni

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-bis), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonchè dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.

N.d.R. Per effetto dell'art. 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sono abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con il richiamato D.L. n. 343/2001 e successive  modifiche.

La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 21

Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI