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N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 17 febbraio 1992, n. 39

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 15 settembre 2017, n. 145 e con annotazioni alla data 22 luglio 2010)

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 1

Campo di applicazione

(modificato dall'art. 1 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.

2. Si intende per:

a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

c) presentazione dei prodotti alimentari:

1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;

3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;

4) l'ambiente nel quale sono esposti;

d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;

e) consumatore il consumatore finale nonchè i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito "collettività".

3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonchè quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 2

Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari

(modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 16 febbraio 1993, n. 77 e sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 3

Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati (1)

(integrato dall'art. 1 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68, dall'art. 3 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181 e dall'art. 4, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

[f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;] (lettera abrogata) (2)

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.

5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).

(1)

Sull'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari e degli oli d'oliva vedi gli artt. 1bis e 1 ter del D.L 24 giugno 2004 n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 4

Denominazione di vendita

(modificato e integrato dall'art. 2 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68 e integrato dall'art. 4 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso.

1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.

1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.

1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonchè indicazioni di utilizzazione.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente.

4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".

5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.

5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 5

Ingredienti

(integrato dall'art. 3 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68, modificato dall'art. 5 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181, modificato e integrato dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.L.vo 8 febbraio 2006, n. 114)

1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito;

b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.

2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. (1)

2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.

2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.

3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".

4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.

5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.

6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.

7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".

8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.

9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".

10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformità a quanto previsto all'allegato I.

10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purché costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene... e/o...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.

11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purchè sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.

12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;

b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;

c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.

13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche, l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.

(1)

Vedi la C.M. Sviluppo economico 22 luglio 2010, n. 0095107, esplicativa del comma annotato.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 6

Designazione degli aromi (1)

(integrato dall'art. 6 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma.

2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.

3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressochè unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".

3-ter. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".

3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè."

(1)

Si riporta il testo dell'art. 17 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181:

"Art. 17

1. E' consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto".

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 7

Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti

(modificato dall'art. 4 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68, integrato dagli artt. 5 e 6 del D.L.vo 8 febbraio 2006, n. 114, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 27 settembre 2007, n. 178 e dall'art. 17, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97)

1. Non sono considerati ingredienti:

a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purchè essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sè, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.

1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:

a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;

b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;

c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;

d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;

d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti.

2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. (1) [L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti. (2)] (periodo abrogato) (3)

2-ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato.

3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta:

a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;

c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.

4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi.

(1)

Vedi la C.M. Sviluppo economico 22 luglio 2010, n. 0095107, esplicativa del comma annotato.

(2)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo 27 settembre 2007, n. 178, le etichette non conformi a quanto previsto dal comma annotato, così come introdotto per effetto dell'art. 1 del citato D.L.vo, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 8

Ingrediente caratterizzante evidenziato

(sostituito dall'art. 5 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68, integrato e modificato dall'art. 1 D.L.vo 10 agosto 2000, n. 259 e integrato dall'art. 4, comma 5, della legge 3 febbraio 2011, n. 4)

1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;

b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;

c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;

2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;

3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;

4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;

c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9;

c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i" o "con zucchero/i ed edulcorante" accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II;

c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.

3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.

4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.

5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.

5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento.

5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.

5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.

5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 9

Quantità

(modificato dall'art. 7 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara.

2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.

3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.

4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.

5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.

6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale.

7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purchè il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:

a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;

b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;

c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti;

d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.

8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:

a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;

b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;

c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.

9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.

10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 10

Termine minimo di conservazione e data di scadenza

(modificato dall'art. 6 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68, dall'art. 2 del D.L.vo 10 agosto 2000, n. 259 e sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui all'articolo 10-bis, è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.

3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e può essere espresso:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione delle condizioni di conservazione.

5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;

b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;

c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;

d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;

e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

f) gli aceti;

g) il sale da cucina;

h) gli zuccheri allo stato solido;

i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

m) i gelati monodose.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 10

Data di scadenza

(introdotto dall'art. 9 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.

2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.

3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca, nonché per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.

4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la data di scadenza è determinata con decreto dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte.

5. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 11

Sede dello stabilimento

(modificato dall'art. 10 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181 e abrogato dall'art. 8, comma 3, lett. b), del D.L.vo 15 settembre 2017, n. 145) (1)

[1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso di:

a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);

b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;

c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.

2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.]

(1)

Per l'applicabilità della presente disposizione si rimanda all'art. 8, comma 1, del D.L.vo 145/2017.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 12

Titolo alcolometrico

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 ºC contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol", preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale; può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla sua abbreviazione "alc.".

3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più o in meno, espresse in valori assoluti:

a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5%, nonchè per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate dall'uva;

b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva nonchè per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e le bevande a base di miele fermentato;

c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;

d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).

4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 13

Lotto

(modificato dall'art. 11 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

5. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

6. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,

2) avviati verso organizzazioni di produttori o

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari preincartati nonchè per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonchè la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.

8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 14

Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati

(integrato dall'art. 12 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonchè il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.

3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano nè etichetta nè anello nè fascetta nonchè nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm² sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantità e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati.

7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.

7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 15

Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura

1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3.

2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonchè il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 16

Vendita dei prodotti sfusi

(sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.

6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 17

Prodotti non destinati al consumatore

(integrato dall'art. 7 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68)

1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonchè i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 18

Sanzioni

(sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 68 e dall'art. 16 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181, integrato dall'art. 18, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.

2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.

3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, [11,] (parola soppressa) (1) 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 19

Birra

(modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272)

1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e completata con il nome della sostanza caratterizzante".

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 20

Burro

1. L'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.".

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 21

Camomilla

1. L'art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.".

2. L'art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. La camomilla può essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.

2. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata.

3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati può essere posto in commercio solo con la denominazione: "camomilla macinata industriale".".

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 22

Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari

(modificato dall'art. 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

[1. L'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. E' denominata "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.".](1)

2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di alimenti surgelati l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - 1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonchè l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonchè la menzione "surgelato".

4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109."

3. Al comma primo dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: "Il contenuto in acqua del pane" sono sostituite da: "Il contenuto in acqua del pane a cottura completa".

(1)

L'art. 14, comma 1, lett. a), del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ha abrogato l'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per cui il comma annotato deve intendersi superato.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 23

Formaggi freschi a pasta filata

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.

2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.

3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalità previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

a) denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantità di prodotto sgocciolato;

d) la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonchè la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi può essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) le modalità di conservazione;

g) la dicitura di identificazione del lotto;

h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari le indicazioni anzidette. (1)".

(1)

Il comma 3 dall'art. 1 del D.L. 11 aprile 1986, n. 98, convertito dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dal comma annotato, è stato successivamente sostituito dall'art. 14 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 24

Margarina e grassi idrogenati

1. L'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.".

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 25

Miele

(modificato dall'art. 52, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128)

1. L'art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

"5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione".

2. L'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:

a) la denominazione "miele", per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il "miele in favo", il "miele con pezzi di favo", il "miele per pasticceria", il "miele per l'industria" ed il "miele di brughiera" devono essere designati come tali;

b) la quantità netta o nominale;

c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;

d) la dicitura di identificazione del lotto.

2. La denominazione di vendita può essere completata da:

a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;

[c) l'indicazione "vergine integrale" qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all'art. 7.;] (lettera abrogata) (1)

3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita.

4. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza il miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.

5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.".

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 26

Olio di oliva e di semi

1. L'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.

3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.".

2. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35;

b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni;

c) l'art. 70 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 27

Pomodori pelati e concentrati di pomodoro

1. Gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati.

2. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare:

a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante;

b) la sede dello stabilimento;

c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.

2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b);

3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero della sanità, al Ministero dell'agricoltura e foreste nonchè all'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.".

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 28

Riso

1. L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

2. E' tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purchè sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato".

2. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente:

"Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varietà e può essere indicato il gruppo di appartenenza".

3. I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 2, della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti:

"Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".

4. Il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono abrogati.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 29

Norme finali

(integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.

2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonchè tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.

3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità.

3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

Art. 30

Norme transitorie

1. E' consentita fino al 30 giugno 1992 l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, o alle norme concernenti singole categorie di prodotti alimentari, salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari relativi a singole categorie di prodotti.

2. E' altresì consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il coordinamento

delle politiche comunitarie

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

GORIA, Ministro dell'agricoltura

e delle foreste

BODRATO, Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

DE LORENZO, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

ALLEGATO I

(sostituito dall'allegato 1 al D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175 e integrato dall'art. 15 del D.L.vo 23 giugno 2003, n. 181)

                 CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE
DELLA CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA
DEL NOME SPECIFICO
 Definizione Designazione
-- --
Oli raffinati diversi dall'olio "Olio", completata dal qualificativo
di oliva "vegetale" o "animale", a seconda dei
casi ovvero dalla indicazione dell'o-
rigine specifica vegetale o animale
L'aggettivo "idrogenato" deve accompa-
gnare la menzione di un olio idrogenato
Grassi raffinati "Grasso" o "materia grassa", completata
dal qualificativo "vegetale" o "anima-
le", a seconda dei casi ovvero dalla
indicazione della origine specifica
vegetale o animale
L'aggettivo "idrogenato" deve accompa-
gnare la menzione di un grasso idroge-
nato
Miscele di farine provenienti "Farina" seguita dall'enumerazione delle da
due o più specie di cereali specie di cereali da cui provengono, in
ordine decrescente di peso
Amidi e fecole naturali, amidi e "Amido(i)/fecola(e)"
fecole modificati per via fisica
o enzimatica
Qualsiasi specie di pesce quando "Pesce(i)"
il pesce costituisce un ingre-
diente di un altro prodotto a-
limentare, purchè la denomina-
zione e la presentazione non
facciano riferimento ad una
precisa specie di pesce
Qualsiasi specie di formaggio "Formaggio(i)" 
quando il formaggio o miscela
di formaggi costituisce un in-
grediente di un altro prodotto
alimentare, purchè la denomina-
zione e la presentazione di
quest'ultimo non facciano rife-
rimento ad una precisa specie
di formaggio
Tutte le spezie che non superino "Spezia(e) o miscela di spezie" 
il 2% in peso del prodotto
Tutte le piante o parti di pian- "Pianta(e) aromatica(che) o miscela 
te aromatiche che non superino di piante aromatiche"
il 2% in peso del prodotto
Qualsiasi preparazione di gomma "Gomma base" 
utilizzata nella fabbricazione
della gomma base per le gomme
da masticare
Pangrattato di qualsiasi origine "Pangrattato" 
Qualsiasi categoria di saccarosio "Zucchero" 
Destrosio anidro e monoidrato "Destrosio" 
Sciroppo di glucosio e sciroppo "Sciroppo di glucosio" 
di glucosio disidratato
Tutte le proteine del latte (ca- "Proteine del latte" 
seine caseinati, proteine del
siero di latte) e loro miscele
Burro di cacao di pressione di "Burro di cacao" 
torsione o raffinato
Tutta la [frutta candita] (1) che non ["Frutta candita"] (1) 
superi il 10% in peso del prodotto
Miscele di [ortaggi] (2) che non supe- ["Ortaggi"] (2) 
rino il 10% in peso del prodotto
Tutti i tipi di vino quali defi- "Vino" 
niti nel regolamento 822/87/CE
del Consiglio
I muscoli scheletrici delle spe- Carne (i) seguita (e) dal nome della 
cie di mammiferi e di uccelli (e) specie animale (i) da cui provie-
riconosciute idonee al consumo ne (provengono) o dal qualificativo
umano con i tessuti che vi sono relativo alla specie.
contenuti o vi aderiscono, per i
quali il tenore totale di grasso
e di tessuto connettivo non supe-
ra i valori di seguito indicati
e quando la carne costituisce
ingrediente di un altro prodotto
alimentare.

1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente:

 SPECIE ANIMALE GRASSO (%) Tessuto CONNETTIVO (%) 
Mammiferi, esclusi conigli e
suini, miscugli di specie con
predominanza di mammiferi 25 25
Suini 30 25 
Volatili e conigli 15 10 

2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, può essere designato con tale nome.

3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.

4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.

5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale.

6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda.

7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantità.

(1)

Parole soppresse insieme alla relativa designazione dall'art. 7 del D.L.vo 8 febbraio 2006, n. 114.

(2)

Parola soppressa insieme alla relativa designazione dall'art. 7 del D.L.vo 8 febbraio 2006, n. 114.

N.d.R. Il presente decreto legislativo è ABROGATO dall'art. 30, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231, a decorrere dal 9 maggio 2018.

ALLEGATO II

(sostituito dall'allegato 2 al D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175, dall'allegato al D.P.R. 28 luglio 1997, n. 311, integrato dall'allegato 1 del D.L.vo 8 febbraio 2006, n. 114, nel testo modificato dall'art. 2 del D.L.vo 27 settembre 2007, n. 178, modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dall'art. 6, comma 1, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166)

                           Sezione I
            INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON
             IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO
                 NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE.

Acidificanti 
Addensanti
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Amidi modificati (1)
Antiagglomeranti
Antiossidanti
Antischiumogeni
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidità
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidità
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione (2)
Stabilizzanti Umidificanti
_________
(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE.
(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
 Sezione II 
ULTERIORI INDICAZIONI DA RIPORTARE
NELLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Tipo o categoria di prodotti alimentari Indicazione 
-- --
a) Prodotti alimentari la cui durata è Confezionato in atmosfera pro-
stata prolungata mediante l'impiego di tettiva
gas di imballaggio consentiti
b) Prodotti alimentari che contengono Con edulcorante/i 
edulcorante/i consentito/i Tale indicazione segue la de-
nominazione di vendita di cui
all'art. 4 del decreto legi-
slativo 27 gennaio 1992, n. 109
c) Prodotti alimentari che contengono Con zucchero/i ed edulcorante/i 
sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o Tale indicazione segue la deno-
più edulcoranti consentiti minazione di vendita di cui
all'art. 4 del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 1992, n. 109
d) Prodotti alimentari contenenti Contiene una fonte di fenilala- 
aspartame nina
e) Prodotti alimentari nei quali sono Un consumo eccessivo può avere 
stati incorporati polioli per un te- effetti lassativi
nore superiore al 10%

   
     
  
  
  
     
  
     
  
     
  

f) Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.

La dicitura "contiene liquirizia" va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine "liquirizia" figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

g) Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: "contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione". In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

h) Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in dell'elenco di ingredienti, caso di bevande contenenti piu' di| 1,2% per volume di alcool. (1)

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: "contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione". In assenza l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano incluso destrosio, nonchè prodotti derivati purchè il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano, nonchè prodotti derivati purchè il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato, nonchè prodotti derivati purchè il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2.

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati.

 Sezione IV @#

(abrogata dall'art. 27, comma 1, lett. b), della legge 7 luglio 2009, n. 88)

[ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA SEZIONE III]

[Cereali contenenti glutine

- Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio (1)

- Maltodestrine a base di frumento (1)

- Sciroppi di glucosio a base di orzo

- Cereali utilizzati per la distillazione di alcoo

Uova

- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino

- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata come chiarificante del vino e del sidro

Pesce

- Gelatina di pesce impiegata come supporto per la preparazione di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi

- Gelatina di pesce utilizzata come chiarificante della birra, nel sidro e nel vino

Soia

- Olio e grasso di soia raffinato (1)

- Tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia

- Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia

- Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia

Latte

- Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcool

- Lactitolo

- Prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro

Frutta a guscio

- Frutta a guscio utilizzata nei distillati di alcool

- Frutta a guscio (mandorle e noci) utilizzate (come aromi) in alcool

Sedano

- Olio di foglie e di semi di sedano

- Oleoresina di sedano

Senape

- Olio di senape

- Olio di semi di senape

- Oleoresina di semi di senape

(1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati.]