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REGOLAMENTO (CE) N. 3518/93 DELLA COMMISSIONE, 21 dicembre 1993

G.U.C.E. 22 dicembre 1993, n. L 320

Adattamento di un codice NC di un prodotto figurante nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 29 dicembre 1993

Applicabile dal: 1° luglio 1993

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

Considerando che il codice della nomenclatura combinata utilizzato per la designazione delle banane congelate, figurante all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio (4), è quello in vigore nel 1992 e non corrisponde a quello in vigore a partire dal 1993; che è quindi opportuno adattarlo;

Considerando che tale adattamento acquista efficacia alla data di entrata in vigore del succitato regolamento;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 9 febbraio 1979, n. L 34.

(2)

G.U. 27 ottobre 1989, n. L 312.

(3)

G.U. 14 settembre 1992, n. L 267.

(4)

G.U. 25 febbraio 1993, n. L 47.

Art. 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93, la designazione delle merci di cui al codice NC "ex 0811 90 90/Banane congelate", è sostituita dalla seguente: "ex 0811 90 99 / Banane congelate".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione