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DECRETO LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496

G.U.R.I. 4 dicembre 1993, n. 285

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61)

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

- (anche Art. 01- Art. 02- Art. 03)

Art. 01

Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente

(introdotto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 02

Funzioni amministrative delle province

(introdotto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art. 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art. 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

Art. 03

Agenzie regionali e delle province autonome (1)

(introdotto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 1

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

(sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale.

(1)

Ai sensi dell'art. 90 della L.R. 6/2001 è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale disciplinate dalla presente legge.

Art. 1

Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale

(aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. é abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. (1)

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

(1)

Per effetto dell'art. 28, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi indicata, l'ICRAM, di cui al comma annotato, è soppresso e le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale sono svolte dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 1

Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

(aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e abrogato dall'art. 40, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)

[1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA.]

Art. 2

Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA

(sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e abrogato dall'art. 40, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)

[1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo è mantenuto ad personam fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

Art. 2

Disposizioni sul personale ispettivo

(aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 2

Norme regolamentari

(aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e abrogato dall'art. 40, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)

[1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e princìpi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.]

Art. 3

Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale

(abrogato dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

[1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali;

b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attività di consulenza e di supporto tecnico dell'ANPA, tramite apposite convenzioni.

3. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui all'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni].

Art. 4

Disciplina provvisoria dei controlli ambientali

(abrogato dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

[1. In attesa delle leggi regionali previste dall'art. 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali].

Art. 5

Norma transitoria

(sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art. 03, comma 1, del presente decreto.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

(sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

(sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative (1).

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

SPINI, Ministro dell'ambiente

BARUCCI, Ministro del tesoro

SPAVENTA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

GARAVAGLIA, Ministro della sanità

CASSESE, Ministro per funzione

pubblica

PALADIN, Ministro per il coordinamento

delle politiche comunitarie e gli

affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CONSO