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DIRETTIVA (CE) 93/102 DELLA COMMISSIONE, 16 novembre 1993

G.U.C.E. 25 novembre 1993, n. L 291

Modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità.

Note sul recepimento

Adottata il: 16 novembre 1993

Termine per il recepimento: 31 dicembre 1994

Recepita il: 6 febbraio 1996

Provvedimenti nazionali di recepimento:

D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n.175

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino,

Considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie, se non addirittura indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che tali obiettivi non possono essere conseguiti a livello dei singoli Stati membri e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 79/112/CEE;

Considerando che, senza nuocere all'informazione del consumatore, è opportuno completare l'elenco degli ingredienti di cui all'allegato I della direttiva 79/112/CEE, per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico;

Considerando che la direttiva 89/107/CEE del Consiglio (3), concernente gli additivi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari contiene, nell'allegato I, un elenco delle categorie di additivi alimentari cui la direttiva si applica;

Considerando che tale elenco contiene categorie che non sono riportate o che sono riportate in modo diverso nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 79/112/CEE;

Considerando che, per armonizzare le varie disposizioni comunitarie, è necessario adeguare l'elenco della direttiva 79/112/CEE all'elenco approvato dal Consiglio nell'ambito della direttiva 89/107/CEE, se ciò risponde all'esigenza di una migliore informazione dei consumatori;

Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 8 febbraio 1979, n. L 33.

(2)

G.U. 15 febbraio 1991, n. L 42.

(3)

G.U. 11 febbraio 1989, n. L 40.

Art. 1

L'allegato I della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

Art. 2

L'allegato II della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994.

Tali misure devono:

- ammettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995;

- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 30 giugno 1996.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico

          Definizione Denominazione
Oli raffinati diversi dall'olio          "Olio", completata:
d'oliva                                  - o dall'aggettivo qualificativo
                                           "vegetale" o "animale", a seconda
                                           dei casi;
                                         - o dall'indicazione dell'origine
                                           specifica vegetale o animale.
                                         L'attributo "idrogenato" deve
                                         accompagnare la menzione di un olio
                                         idrogenato
Grassi raffinati                         "Grasso" o "materia grassa",
                                         completata:
                                         - o dall'aggettivo qualificativo
                                           "vegetale" o "animale", a seconda
                                           dei casi;
                                         - o dall'indicazione dell'origine
                                           specifica vegetale o animale.
                                         L'attributo "idrogenato" deve
                                         accompagnare la menzione di un
                                         grasso idrogenato
Miscele di farine provenienti da due     "Farine", seguita dall'enumerazione
o più specie di cereali                  delle specie di cereali da cui
                                         provengono, in ordine decrescente di
                                         peso
Amidi e fecole naturali e amidi e        "Amido(i) / fecola(e)"
fecole modificati per via fisica o
da enzimi
Qualsiasi specie di pesce quando il      "Pesce(i)"
pesce costituisce un ingrediente di un
altro prodotto alimentare, purché la
denominazione e la presentazione non
facciano riferimento ad una precisa
specie di pesce
Qualsiasi specie di formaggio quando     "Formaggio(i)"
il formaggio o una miscela di formaggi
costituisce un ingrediente di un altro
prodotto alimentare, purché la
denominazione e la presentazione di
quest'ultimo non facciano riferimento
ad una precisa specie di formaggio
Tutte le spezie che non superino il      "Spezia(e) o miscela di spezie"
2% in peso del prodotto
Tutte le piante o parti di piante        "Pianta(e) aromatica(che) o miscela
aromatiche che non superino il 2%        di piante aromatiche"
in peso del prodotto
Qualsiasi preparazione di gomma          "Gomma base"
utilizzata nella fabbricazione
della gomma base per le gomme
da masticare
Pangrattato di qualsiasi origine         "Pangrattato"
Qualsiasi categoria di saccarosio        "Zucchero"
Destrosio anidro e monoidrato            "Destrosio"
Sciroppo di glucosio e sciroppo          "Sciroppo di glucosio"
di glucosio disidratato
Tutte le proteine del latte (caseine,    "Proteine del latte"
caseinati e proteine del siero di
latte) e loro miscele
Burro di cacao di pressione di           "Burro di cacao"
torsione o raffinato
Qualsiasi tipo di frutta candita che     "Frutta candita"
non superi il 10% in peso del prodotto
Miscele di ortaggi che non superino      "Ortaggi"
il 10% del peso della derrata
Tutti i tipi di vino quali definiti      "Vino"
nel regolamento n. 822/87 del Consiglio (1)
(1)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

ALLEGATO II

Ingredienti obbligatoriamente indicati con il nome della categoria seguito dai loro nomi specifici o dal numero CE

Coloranti

Conservanti

Antiossidanti

Emulsionanti

Addensanti

Agenti gelificanti

Stabilizzanti

Esaltatori di sapidità

Acidi

Regolatori di acidità

Antiagglomeranti

Amidi modificati (1)

Edulcoranti

Agenti lievitanti

Agenti antischiumogeni

Agenti di rivestimento

Sali di fusione (2)

Agenti di trattamento della farina

Agenti rassodanti

Agenti umidificanti

Agenti di carica

Gas propulsore

(1)

Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.

(2)

Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.