
DIRETTIVA (CE) 93/102 DELLA COMMISSIONE, 16 novembre 1993
G.U.C.E. 25 novembre 1993, n. L 291
Modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità.
Note sul recepimento
Adottata il: 16 novembre 1993
Termine per il recepimento: 31 dicembre 1994
Recepita il: 6 febbraio 1996
Provvedimenti nazionali di recepimento:
D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n.175
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino,
Considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie, se non addirittura indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che tali obiettivi non possono essere conseguiti a livello dei singoli Stati membri e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 79/112/CEE;
Considerando che, senza nuocere all'informazione del consumatore, è opportuno completare l'elenco degli ingredienti di cui all'allegato I della direttiva 79/112/CEE, per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico;
Considerando che la direttiva 89/107/CEE del Consiglio (3), concernente gli additivi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari contiene, nell'allegato I, un elenco delle categorie di additivi alimentari cui la direttiva si applica;
Considerando che tale elenco contiene categorie che non sono riportate o che sono riportate in modo diverso nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 79/112/CEE;
Considerando che, per armonizzare le varie disposizioni comunitarie, è necessario adeguare l'elenco della direttiva 79/112/CEE all'elenco approvato dal Consiglio nell'ambito della direttiva 89/107/CEE, se ciò risponde all'esigenza di una migliore informazione dei consumatori;
Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 8 febbraio 1979, n. L 33.
G.U. 15 febbraio 1991, n. L 42.
G.U. 11 febbraio 1989, n. L 40.
L'allegato I della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.
L'allegato II della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.
Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994.
Tali misure devono:
- ammettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995;
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 30 giugno 1996.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1993.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente
ALLEGATO I
Categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico
Definizione Denominazione Oli raffinati diversi dall'olio "Olio", completata: d'oliva - o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi; - o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'attributo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato Grassi raffinati "Grasso" o "materia grassa", completata: - o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi; - o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'attributo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato Miscele di farine provenienti da due "Farine", seguita dall'enumerazione o più specie di cereali delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso Amidi e fecole naturali e amidi e "Amido(i) / fecola(e)" fecole modificati per via fisica o da enzimi Qualsiasi specie di pesce quando il "Pesce(i)" pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce Qualsiasi specie di formaggio quando "Formaggio(i)" il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio Tutte le spezie che non superino il "Spezia(e) o miscela di spezie" 2% in peso del prodotto Tutte le piante o parti di piante "Pianta(e) aromatica(che) o miscela aromatiche che non superino il 2% di piante aromatiche" in peso del prodotto Qualsiasi preparazione di gomma "Gomma base" utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare Pangrattato di qualsiasi origine "Pangrattato" Qualsiasi categoria di saccarosio "Zucchero" Destrosio anidro e monoidrato "Destrosio" Sciroppo di glucosio e sciroppo "Sciroppo di glucosio" di glucosio disidratato Tutte le proteine del latte (caseine, "Proteine del latte" caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele Burro di cacao di pressione di "Burro di cacao" torsione o raffinato Qualsiasi tipo di frutta candita che "Frutta candita" non superi il 10% in peso del prodotto Miscele di ortaggi che non superino "Ortaggi" il 10% del peso della derrata Tutti i tipi di vino quali definiti "Vino" nel regolamento n. 822/87 del Consiglio (1)
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
ALLEGATO II
Ingredienti obbligatoriamente indicati con il nome della categoria seguito dai loro nomi specifici o dal numero CE
Coloranti
Conservanti
Antiossidanti
Emulsionanti
Addensanti
Agenti gelificanti
Stabilizzanti
Esaltatori di sapidità
Acidi
Regolatori di acidità
Antiagglomeranti
Amidi modificati (1)
Edulcoranti
Agenti lievitanti
Agenti antischiumogeni
Agenti di rivestimento
Sali di fusione (2)
Agenti di trattamento della farina
Agenti rassodanti
Agenti umidificanti
Agenti di carica
Gas propulsore