
DECRETO LEGGE 9 ottobre 1993, n. 408
G.U.R.I. 9 ottobre 1993, n. 238
Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1993, n. 502)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e annotato al 16 aprile 1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la regolamentazione degli scarichi termici a mare;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 settembre e del 7 ottobre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(soppresso dalla legge di conversione 6 dicembre 1993, n. 502)
[1. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), salvo quanto prescritto al quarto ed al settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione.
I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne che per consentire il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito in mare. In questo caso la diluizione è consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge."]
[1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
"Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35ºC e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3ºC oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi."] (comma abrogato) (1)
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA). (2)
Comma abrogato dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. t), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Vedi D.M. Ambiente 16 aprile 1996: "Metodologie per la determinazione dell'incremento di temperatura nelle acque marine a seguito di sversamenti di scarichi termici".
(modificato ed integrato dalla legge di conversione 6 dicembre 1993, n. 502)
1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento.
2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni in conformità alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione dell'attività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire all'autorità competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto termoelettrico stesso.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche, con indicazione dei relativi tempi di attuazione.
4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione deve comunque intervenire entro sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 24 della medesima legge.
6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare i 3 ºC. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'art. 2. (1)
6-bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali, con scarichi a mare, possono essere integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo del mare.
7. Le autorizzazioni allo scarico delle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento delle centrali termoelettriche, nonchè delle prescrizioni impartite.
8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.
Vedi D.M. Ambiente 16 aprile 1996: "Metodologie per la determinazione dell'incremento di temperatura nelle acque marine a seguito di sversamenti di scarichi termici".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
SPINI, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: CONSO