
REGOLAMENTO (CEE) N. 2462/93 DELLA COMMISSIONE, 6 settembre 1993
G.U.C.E. 7 settembre 1993, n. L 226
Modifiche al regolamento (CEE) n. 2314/72 recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 10 settembre 1993
Applicabile dal: 10 settembre 1993
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
Considerando che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica in materia di sperimentazione viticola, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3926/80 (4), per consentire agli Stati membri di redigere nuovi protocolli delle prove, meglio adattati agli attuali obiettivi di selezione varietale;
Considerando che è necessario precisare la destinazione degli impianti che sono stati oggetto di una prova e dei relativi diritti;
Considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie, che consentano di tener conto dei risultati degli esami effettuati conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 agosto 1993;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 9 agosto 1989, n. L 232.
G.U. 17 dicembre 1990, n. L 353.
G.U. 1 novembre 1972, n. L 248.
G.U. 19 dicembre 1980, n. L 344.
Il regolamento (CEE) n. 2314/72 è così modificato:
1) All'articolo 2, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri interessati istituiscono per il proprio territorio un comitato di esame delle varietà di viti, incaricato di sorvegliare l'organizzazione e l'esecuzione dell'esame."
2) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), il punto aa) è sostituito dal seguente:
"aa) indicazioni particolareggiate sul comportamento nei confronti della fillossera, dei virus e dei nematodi vettori di virus, raffrontato alla o alle varietà di riferimento;".
3) E' inserito il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro attuazione, i provvedimenti che intendono emanare in applicazione del presente regolamento; la comunicazione consiste nella descrizione dell'intera procedura di esame di nuove varietà o di varietà già iscritte nella classificazione per altre unità amministrative, in particolare i protocolli quadro delle prove ammessi in questi casi diversi."
4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Fino al termine della campagna viticola 1998/1999, gli esami effettuati conformemente alle disposizioni in vigore fino al 31 agosto 1993 possono essere presi in considerazione ai fini dell'ammissione di una varietà di vite alla classificazione."
5) E' inserito il seguente articolo 6 bis:
"Articolo 6 bis
Al termine dell'esame, se la varietà non risulta soddisfacente le particelle su cui è stata piantata vengono estirpate. L'estirpazione non dà diritto a un premio comunitario e deve essere eseguita prima del termine della campagna successiva alla conclusione dell'esame.
Qualora le particelle in esame siano state piantate avvalendosi di un diritto in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (1), dall'estirpazione non sorge un diritto di reimpianto."
6) All'allegato I, punto 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
"Il numero massimo di ceppi per varietà da esaminare per ogni impianto sperimentale e il numero degli impianti sperimentali su cui è coltivata la varietà da esaminare, per unità geografica, sono decisi dallo Stato membro."
7) Nell'allegato I, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguente:
"2 e 3. Organizzazione della prova e raccolta
Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative all'organizzazione della prova e alla raccolta in modo da permettere una valutazione statistica rigorosa."
8) Nell'allegato I, il punto 5 è sostituito dal seguente:
"5. Conservazione dei campioni di controllo
Al termine della vinificazione, da ciascuna delle varietà in esame e delle varietà di riferimento vengono prelevate almeno 15 bottiglie di 0,75 litri da immagazzinare, a scopo di controllo, fino alla conclusione dell'esame. Una parte di queste bottiglie è inviata, su richiesta, all'istituto competente."
9) Nell'allegato II, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2 e 3. Organizzazione della prova e raccolta Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative all'organizzazione della prova e alla raccolta in modo da permettere una valutazione statistica rigorosa."
10) Nell'allegato IV, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2 e 3. Organizzazione della prova e raccolta
Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative all'organizzazione della prova e alla raccolta in modo da permettere una valutazione statistica rigorosa."
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione