
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE, 2 luglio 1993
G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253
Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 2015/428)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 14 ottobre 1993
Applicabile dal: 1° gennaio 1994
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), qui di seguito denominato "il codice", in particolare l'articolo 249,
considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmarne alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria completa in questo campo;
considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari;
considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita:
- apportare a tali norme talune modifiche per adattarle alle disposizioni figuranti nel codice;
- ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice;
- precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione;
che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale;
considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1° gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU n. L 302 del 19.10.1992.
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- anche - Art. 1 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
1) "codice":
il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
2) carnet ATA:
il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul.
3) "comitato":
il comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis e 248 bis del codice;
4) "Consiglio di cooperazione doganale":
l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
5) diciture necessarie ad identificare le merci:
da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità;
6) "merci prive di carattere commerciale":
- le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e
- che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo;
7) "misure di politica commerciale":
le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione;
8) "nomenclatura doganale":
una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice;
9) "sistema armonizzato":
il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
10) "Trattato":
il trattato che istituisce la Comunità europea;
11) Convenzione di Istanbul:
Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990.
12. "Operatore economico":
una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.
13) "autorizzazione unica":
un'autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativa a uno dei seguenti regimi e procedure:
- la procedura di dichiarazione semplificata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del codice, oppure
- la procedura di domiciliazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del codice, oppure
- i regimi doganali economici ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del codice, oppure
- la destinazione particolare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del codice;
14) "autorizzazione integrata":
un'autorizzazione a usare più di uno dei regimi e procedure di cui al punto 13; essa può assumere la forma di autorizzazione unica integrata qualora interessi più amministrazioni doganali;
15) "autorità doganale di rilascio":
l'autorità doganale che rilascia un'autorizzazione;
16) "numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici)":
un numero unico nella Comunità europea, attribuito dall'autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite nel capitolo 6;
17) "dichiarazione sommaria di entrata":
la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 36 bis del codice che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
18. dichiarazione sommaria di uscita: la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 182 quater del codice che deve essere presentata per le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
Art. 1 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.
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Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.
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Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto.
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anche - Art. 4 bis, Art. 4 ter, Art. 4 quater, Art. 4 quinquies, Art. 4 sexies, Art. 4 septies, Art. 4 octies, Art. 4 nonies, Art. 4 decies, Art. 4 undecies, Art. 4 duodecies; Art. 4 terdecies; Art. 4 quaterdecies; Art. 4 quindecies; sexdecies; Art. 4 septdecies; Art. 4 octodecies; Art. 4 novodecies; Art. 4 vicies; Art. 4 univicies
La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.
L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse.
CAPITOLO 3
Procedimenti informatici
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
Art. 4 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
1. L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici, si intende per:
- procedimenti informatici:
a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;
b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;
- EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;
- messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.
2. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.
Art. 4 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.
Art. 4 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni:
a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo 1;
b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.
Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo.
L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.
Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri.
CAPITOLO 4
Scambio di dati tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 4 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Fatte salve circostanze particolari e le disposizioni relative alla procedura in questione che, all'occorrenza, si applicano per analogia, laddove esistono sistemi elettronici
- elaborati dagli Stati membri di concerto con la Commissione
- per lo scambio di informazioni relative a procedure doganali o operatori economici, le autorità doganali utilizzano tali sistemi per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali partecipanti.
2. Quando gli uffici doganali che partecipano a una procedura sono situati in Stati membri diversi, detti scambi devono avvenire mediante messaggi che si conformano alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.
Art. 4 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi.
2. Per garantire il livello di sicurezza del sistema previsto al paragrafo 1, tutte le introduzioni, modifiche o cancellazioni di dati sono registrate con l'indicazione della finalità, del momento preciso e della persona che ha effettuato l'operazione. Il dato iniziale o qualsiasi dato che abbia subito uno dei citati trattamenti è conservato per un periodo di almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno al quale il dato è riferito, salvo se previsto diversamente.
3. Le autorità doganali controllano periodicamente la sicurezza.
4. Le autorità doganali partecipanti si informano mutualmente e, all'occorrenza, informano l'operatore economico di qualsiasi sospetto di violazione della sicurezza.
CAPITOLO 5
Gestione del rischio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 4 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se
- e, in caso affermativo, dove - sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.
2. La determinazione di questi livelli di rischio è effettuata sulla base di una valutazione della probabilità che si verifichi l'evento associato a un rischio e della sua incidenza ove l'evento si verifichi effettivamente. Il processo di selezione delle spedizioni o dichiarazioni da presentare ai controlli doganali comporta un elemento aleatorio.
Art. 4 octies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. La gestione dei rischi a livello comunitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del codice, è effettuata nell'ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, che comprende i seguenti elementi:
a) un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi che consenta di mettere in pratica la gestione dei rischi, da utilizzare nella comunicazione - tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione - di qualsiasi informazione relativa ai rischi che possa contribuire a migliorare i controlli doganali;
b) settori prioritari comuni di controllo;
c) criteri di rischio e norme comuni per l'applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici.
2. Sulla base del sistema citato al paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali si scambiano informazioni relative ai rischi nelle seguenti circostanze:
a) l'autorità doganale giudica che i rischi siano "significativi" e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento, di cui all'articolo 4, paragrafo 25, del codice, si è verificato;
b) i risultati del controllo non indicano che l'evento associato al rischio, di cui all'articolo 4, paragrafo 25, del codice, si sia verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nella Comunità.
Art. 4 nonies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. I settori prioritari comuni di controllo individuano determinate destinazioni doganali, vari tipi di merci, rotte di spedizione, modalità di trasporto o operatori economici da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più rigorosi per un certo periodo.
2. L'applicazione di settori prioritari comuni di controllo si basa su un approccio comune all'analisi dei rischi nonché su criteri di rischio e norme comuni per la selezione delle merci o degli operatori economici da sottoporre a controllo, al fine di assicurare livelli equivalenti di controlli doganali.
3. I controlli doganali effettuati nei settori comuni di controllo prioritario non pregiudicano gli altri controlli generalmente eseguiti dalle autorità doganali.
Art. 4 decies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. I criteri di rischio e le norme comuni di cui all'articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera c), comprendono i seguenti elementi:
a) una descrizione del rischio o dei rischi;
b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;
c) la natura dei controlli doganali che devono essere intrapresi dalle autorità doganali;
d) la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).
Le informazioni derivanti dall'applicazione degli elementi di cui al primo comma sono diffuse mediante il sistema comunitario di gestione dei rischi doganali di cui all'articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera a). Tali informazioni sono utilizzate dalle autorità doganali nei loro sistemi di gestione dei rischi.
2. Le autorità doganali informano la Commissione dei risultati dei controlli doganali intrapresi ai sensi del paragrafo 1.
Art. 4 undecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Per l'introduzione di settori prioritari comuni di controllo e l'applicazione di criteri di rischio e norme comuni, si tiene conto dei seguenti elementi:
a) la proporzionalità rispetto al rischio;
b) l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
c) la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.
CAPITOLO 6
Sistema di registrazione e identificazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Art. 4 duodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. Il numero EORI è utilizzato per l'identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali.
La struttura del numero EORI è conforme ai criteri di cui all'allegato 38.
2. Se l'autorità incaricata dell'assegnazione del numero EORI non è l'autorità doganale, lo Stato membro designa la o le autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell'assegnazione dei numeri EORI.
Le autorità doganali dello Stato membro comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo della o delle autorità incaricate dell'assegnazione del numero EORI. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un'altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura.
Art. 4 terdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 169/2010 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 174/2014)
1. L'operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare le attività di cui all'articolo 1, punto 12. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione.
2. Nei casi di cui all'articolo 4 duodecies, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare l'operatore economico o l'altra persona interessata dall'obbligo di presentare domanda per un numero EORI.
3. L'operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità e privo del numero EORI viene registrato dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui effettua per la prima volta una delle seguenti operazioni:
a) presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che si tratti di una delle seguenti:
i) una dichiarazione in dogana effettuata in conformità degli articoli da 225 a 238;
ii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea o in appuramento di detto regime tramite riesportazione;
iii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime comune di transito da un operatore economico stabilito in un paese firmatario della convenzione relativa alla procedura comune di transito diverso dall'Unione europea, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
iv) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di transito comunitario da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino, nel caso in cui la dichiarazione non venga usata anche come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
b) presentazione nella Comunità di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
c) gestione di un magazzino di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1;
d) domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 324 bis o 372;
e) domanda di certificato di operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 14 bis.
f) funge da trasportatore, ai sensi dell'articolo 181 ter, in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo, a meno che non disponga di un numero di identificazione unico del paese terzo, assegnato nell'ambito di un programma di partenariato commerciale del paese terzo riconosciuto dall'Unione; questa disposizione si applica fatto salvo quanto disposto alla lettera b);
g) funge da trasportatore collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all'articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all'articolo 184 quinquies, paragrafo 2.
4. Le persone che non siano operatori economici vengono registrate solo se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:
a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;
b) alla persona non è stato precedentemente assegnato un numero EORI;
c) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un numero EORI a norma dell'allegato 30 bis o dell'allegato 37, titolo I.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4:
a) la persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 1, viene registrata dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilita;
b) la persona non stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 3, viene registrata dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui essa prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.
6. Gli operatori economici e le altre persone possiedono un unico numero EORI.
7. Ai fini del presente capitolo l'articolo 4, paragrafo 2, del codice si applica mutatis mutandis per determinare se una persona è stabilita in uno Stato membro.
Art. 4 quaterdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. I dati relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici o eventualmente di altre persone trattate dal sistema ai sensi dell'articolo 4 sexdecies comprendono i dati elencati nell'allegato 38 quinquies secondo le modalità specifiche indicate all'articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.
2. All'atto della registrazione per l'assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino dati diversi da quelli elencati nell'allegato 38 quinquies se ciò risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione nazionale.
3. Gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici o, se del caso, altre persone presentino i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica.
Art. 4 quindecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone interessate con le autorità doganali. E' anche utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite agli articoli 4 septdecies e 4 octodecies.
Art. 4 sexdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell'allegato 38 quinquies trasmessi da tutti gli Stati membri.
2. Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di altre persone elencati nell'allegato 38 quinquies. Solo i dati elencati nell'allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato.
3. Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti.
4. Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel sistema centralizzato i dati elencati nell'allegato 38 quinquies, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e ad altre persone ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i suddetti dati vengono modificati.
5. Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi nazionali, i dati elencati nell'allegato 38 quinquies, punti da 5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone interessate, ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati.
6. Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell'articolo 4 terdecies, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell'allegato 38 quinquies.
7. Il fatto che un operatore economico o un'altra persona interessata cessi le attività di cui all'articolo 1, punto 12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell'allegato 38 quinquies, punto 11.
Art. 4 septdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
In ciascuno Stato membro l'autorità designata in conformità dell'articolo 4 duodecies, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui all'allegato 38 quinquies.
Art. 4 octodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l'accesso diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato 38 quinquies di cui sono in possesso:
a) autorità doganali;
b) autorità veterinarie;
c) autorità sanitarie;
d) autorità statistiche;
e) autorità fiscali;
f) autorità incaricate della lotta antifrode;
g) autorità responsabili della politica commerciale, comprese, se del caso, le autorità agricole;
h) autorità incaricate dei controlli alle frontiere.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo solo se ciò è necessario ai fini dell'adempimento dei loro obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette a regimi doganali.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.
Art. 4 novodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
I numeri EORI e i dati elencati nell'allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.
Art. 4 vicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. Il presente regolamento lascia intatto e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell'adempimento delle loro funzioni.
2. I dati relativi all'identificazione e registrazione degli operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all'allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o alle autorità designate ai sensi dell'articolo 4 duodecies, paragrafo 2, o alle autorità doganali.
3. I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla registrazione elencati nell'allegato 38 quinquies e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i dati personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Art. 4 univicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
Ai sensi del presente titolo, si intende per:
1) informazione vincolante:
un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;
2) richiedente:
- in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;
- in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;
3) titolare:
la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 2
Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti - Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003)
1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.
Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter.
2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.
3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 6, lettera b), del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;
d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;
e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
g) classificazione prevista;
h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare "riservati";
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni;
B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;
d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;
g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.
4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.
5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.
a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.
b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.
2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003)
1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:
a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter;
b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);
c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.
Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.
Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.
2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica.
3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 3
Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:
- la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;
- secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:
- che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,
- che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 4
Portata giuridica delle informazioni vincolanti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.
2. a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;
b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.
3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:
a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;
b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.
4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.
2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i), del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;
- per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i), del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;
- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i), del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.
3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 5
Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase, e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 14 bis, Art. 14 ter, Art. 14 quater, Art. 14 quinquies, Art. 14 sexies, Art. 14 septies, Art. 14 octies, Art. 14 nonies, Art. 14 decies, Art. 14 undecies, Art. 14 duodecies, Art. 14 terdecies, Art. 14 quaterdecies, Art. 14 quindecies, Art. 14 sexdecies, Art. 14 septdecies, Art. 14 octodecies, Art. 14 novodecies, Art. 14 vicies, Art. 14 unvicies, Art. 14 duovicies, Art. 14 tervicies, Art. 14 quatervicies, Art. 14 quinvicies
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.
2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma, del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.
TITOLO II bis
OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
CAPITOLO 1
Procedura di rilascio dei certificati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Sezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 14 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Fermo restando l'utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorità doganali possono, su domanda di un operatore economico e ai sensi dell'articolo 5 bis del codice, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito "certificati AEO"):
a) un certificato AEO - Semplificazioni doganali, per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies;
b) un certificato AEO - Sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies;
c) un certificato AEO - Semplificazioni doganali/sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lettera a) e delle agevolazioni di cui alla lettera b) e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies.
2. Le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.
Art. 14 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Se un titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), presenta domanda per una o più delle autorizzazioni di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, le autorità doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono già state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.
2. Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), il competente ufficio doganale può comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare.
Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all'uscita dal territorio doganale della Comunità.
3. Il titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell'allegato 30 bis.
Anche i vettori, gli spedizionieri o agenti doganali, titolari di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che partecipano all'importazione o esportazione di merci per conto di titolari di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell'allegato 30 bis.
Ai titolari di certificato AEO autorizzati a presentare un numero ridotto di dati obbligatori può essere richiesto di fornire ulteriori elementi per garantire il buon funzionamento di sistemi previsti in accordi internazionali con paesi terzi, relativi al reciproco riconoscimento dei certificati AEO e delle misure connesse alla sicurezza.
4. Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori. Le autorità doganali possono decidere diversamente allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.
Se, a seguito dell'analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, e previo accordo dell'autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall'ufficio doganale in causa.
5. Il beneficio dei vantaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è subordinato alla presentazione dei numeri di certificati AEO richiesti.
Sezione 2
Domanda di certificato AEO
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 14 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. La domanda di certificato AEO è presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all'allegato 1 quater.
2. Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l'operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta.
I termini di cui all'articolo 14 terdecies, paragrafo 1, e all'articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l'operatore economico autorizzato dell'accettazione della domanda e della data alla quale il termine diventa effettivo.
Art. 14 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. La domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:
a) l'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato, e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO;
b) l'autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile all'autorità doganale competente, nel sistema informatico del richiedente, per mezzo delle tecnologie dell'informazione o di reti informatiche, e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente nonché almeno in parte le operazioni contemplate dal certificato AEO.
La contabilità principale del richiedente di cui alle lettere a) e b) comprende le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato AEO.
2. Qualora non sia possibile individuare l'autorità doganale competente a norma del paragrafo 1, la domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:
a) l'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato;
b) l'autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente.
3. Se una parte delle scritture e dei documenti in questione è conservata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, il richiedente compila nella debita forma le caselle 13, 16, 17 e 18 del modulo di domanda di cui all'allegato 1 quater.
4. Se il richiedente dispone di un magazzino o di altri locali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, egli indica tale informazione nella casella 13 del modulo di domanda di cui all'allegato 1 quater, per facilitare l'esame in loco del rispetto delle condizioni da parte delle autorità doganali di questo Stato membro.
5. La procedura di consultazione di cui all'articolo 14 quaterdecies si applica ai casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Il richiedente designa un punto centrale facilmente accessibile o una persona di contatto nella sua amministrazione, affinché le autorità doganali possano disporre di tutte le informazioni necessarie per comprovare l'osservanza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato AEO.
7. Per quanto possibile, il richiedente trasmette i dati necessari alle autorità doganali per via elettronica.
Art. 14 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali devono essere presentate le domande e ogni loro successiva modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri o le rende consultabili su Internet.
Le autorità nazionali competenti agiscono anche in veste di autorità doganali di rilascio dei certificati AEO.
Art. 14 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
La domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:
a) la domanda non è conforme alle disposizioni degli articoli 14 quater e 14 quinquies;
b) al momento della presentazione della domanda, il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura di fallimento;
c) il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale;
d) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato AEO come previsto all'articolo 14 tervicies, paragrafo 4.
Sezione 3
Condizioni e criteri di rilascio del certificato AEO
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 14 octies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale della Comunità nei seguenti casi:
a) quando un accordo internazionale concluso tra la Comunità e il paese terzo in cui l'operatore economico è stabilito prevede il riconoscimento reciproco del certificato AEO e definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare, se necessario, a nome dell'autorità doganale dello Stato membro interessato;
b) quando la domanda di concessione di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma che dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448.
Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, si considera che il richiedente abbia soddisfatto le condizioni definite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies, ma deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 14 duodecies, paragrafo 2.
Art. 14 nonies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:
a) il richiedente;
b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;
d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.
Tuttavia, l'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.
2. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
Art. 14 decies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del codice, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:
a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;
c) disporre di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;
d) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
e) all'occorrenza, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;
f) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
g) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
h) organizzare misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.
Il richiedente di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è esonerato dall'obbligo di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo.
Art. 14 undecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, terzo trattino, del codice è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Art. 14 duodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 889/2014)
1. Le norme di sicurezza del richiedente di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, quarto trattino, del codice sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;
b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;
d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;
e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;
f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;
g) l'operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.
2. Quando presenta una domanda di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448, soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base delle convenzioni internazionali che disciplinano i settori di trasporto interessati;
b) essere un agente regolamentato quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ("agente regolamentato") e soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 (**);
c) essere titolare di un certificato rilasciato in un paese al di fuori del territorio doganale comunitario, se un accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e questo paese terzo prevede l'accettazione del certificato, subordinatamente al rispetto delle condizioni definite in detto accordo.
Se una società aerea o marittima è titolare di un certificato di cui al primo comma, lettera a), vanno rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le autorità doganali dello Stato membro che rilasciano il certificato AEO riterranno soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, nella misura in cui i criteri presi in considerazione per rilasciare detto certificato internazionale siano identici o comparabili a quelli previsti nel citato paragrafo.
Se la società aerea è un agente regolamentato, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.
3. Se il richiedente è stabilito nel territorio doganale della Comunità ed è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.
4. Se il richiedente, stabilito nella Comunità, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente regolamento.
_____________________
(*) GU L 97 del 9.4.2008.
(**) GU L 55 del 5.3.2010.
Sezione 4
Procedura di rilascio dei certificati AEO
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
Art. 14 terdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. L'autorità doganale competente per il rilascio di un certificato AEO comunica la domanda alle autorità doganali di tutti gli altri Stati membri, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della domanda conformemente all'articolo 14 quater, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
2. Se le autorità doganali di un altro Stato membro dispongono di informazioni che possono ostare al rilascio del certificato, le comunicano all'autorità doganale dello Stato membro competente per il rilascio del certificato AEO nei 35 giorni di calendario che seguono la comunicazione effettuata conformemente al paragrafo 1, per mezzo del citato sistema di comunicazioni di cui all'articolo 14 quinvicies.
Art. 14 quaterdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. Si rende necessaria una consultazione tra autorità doganali degli Stati membri se l'esame di uno o più dei criteri definiti negli articoli da 14 septies a 14 duodecies non può essere effettuato dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia il certificato AEO a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri organizzano la consultazione entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data alla quale l'autorità doganale di rilascio notifica l'informazione, per permettere il rilascio del certificato AEO o il rigetto della domanda entro il termine di cui all'articolo 14 sexdecies, paragrafo 2.
Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro 60 giorni di calendario, l'autorità che ha chiesto la consultazione può ritenere, sotto la responsabilità dell'autorità doganale consultata, che i criteri oggetto della consultazione sono soddisfatti. Detto periodo può essere prolungato se il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e li notifica alle autorità consultata e consultante.
2. Se, a seguito dell'esame di cui all'articolo 14 quindecies, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri previsti, i risultati debitamente giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale di rilascio che respingerà la domanda. Si applica l'articolo 14 sexdecies, paragrafi 4, 5 e 6.
Art. 14 quindecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. L'autorità doganale di rilascio esamina se le condizioni e i criteri di rilascio del certificato di cui agli articoli da 14 octies a 14 duodecies sono soddisfatti. L'esame dei criteri definiti all'articolo 14 duodecies è effettuato per tutti i locali nei quali il richiedente esercita attività connesse con la dogana. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorità doganale.
Se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio del certificato non permette di esaminarli tutti, ma le autorità doganali non dubitano che il richiedente assicuri norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi.
2. L'autorità doganale di rilascio può accettare le conclusioni tratte da un esperto nei rispettivi settori di cui agli articoli 14 decies, 14 undecies e 14 duodecies con riferimento alle condizioni e ai criteri di cui ai rispettivi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.
Art. 14 sexdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 197/2010)
1. L'autorità doganale di rilascio, rilascia il certificato AEO in conformità del modello di cui all'allegato 1 quinquies.
2. L'autorità doganale rilascia il certificato AEO, o respinge la domanda, entro 120 giorni di calendario dalla ricezione della domanda stessa ai sensi dell'articolo 14 quater. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 60 giorni di calendario se l'autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, essa informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 120 giorni di calendario.
3. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, può anche essere prolungato se, nel corso dell'esame dei criteri, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e ne informa l'autorità competente.
4. Se i risultati dell'esame effettuato ai sensi degli articoli 14 terdecies, 14 quaterdecies e 14 quindecies rischiano di comportare il rifiuto della domanda, l'autorità doganale di rilascio li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, è sospeso di conseguenza.
5. Il rigetto di una domanda non dà luogo al ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti concesse ai sensi della regolamentazione doganale.
6. In caso di rigetto di una domanda, le autorità doganali informano il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Art. 14 septdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
L'autorità doganale di rilascio informa, nei cinque giorni lavorativi, le autorità doganali degli altri Stati membri che un certificato AEO è stato rilasciato, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies. Se la domanda è respinta, la relativa informazione è trasmessa entro lo stesso termine.
CAPITOLO 2
Effetti giuridici dei certificati AEO
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
Sezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
Art. 14 octodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. Un certificato AEO diventa effettivo il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio.
2. Il certificato AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri.
3. Il periodo di validità del certificato non è limitato.
4. Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l'operatore economico autorizzato deve osservare.
5. Le autorità doganali di rilascio procedono a un riesame delle condizioni e dei criteri nei seguenti casi:
a) modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile;
b) presunzione ragionevole che le condizioni in causa non sono più rispettate dall'operatore economico autorizzato.
Qualora un certificato AEO sia rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un'attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.
Si applica l'articolo 14 quindecies, paragrafo 2.
Le conclusioni del riesame sono comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
Sezione 2
Sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
Art. 14 novodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
a) quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio del certificato AEO;
b) quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali.
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
Prima di prendere una decisione in merito, le autorità doganali comunicano le loro conclusioni all'operatore economico interessato. Questi avrà facoltà di regolarizzare la sua situazione o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.
Tuttavia, la sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa. L'autorità doganale che sospende i vantaggi connessi con il certificato AEO ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri, per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies, affinché possano prendere i provvedimenti opportuni.
2. Se il titolare del certificato AEO non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, terzo comma, l'autorità doganale competente comunica all'operatore economico interessato di aver sospeso la qualifica di operatore economico autorizzato per un periodo di 30 giorni di calendario, in modo tale che l'operatore economico possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. La notifica è trasmessa anche alle autorità doganali degli altri Stati membri tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
3. Se il titolare del certificato AEO ha commesso un atto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato per la durata del procedimento penale. Essa lo notifica al titolare del certificato. La notifica è inviata anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
4. Se l'operatore economico autorizzato non è in grado di regolarizzare la sua situazione entro 30 giorni di calendario, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l'autorità doganale di rilascio proroga la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.
Art. 14 vicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
2. La sospensione non ha alcun effetto automatico sulle autorizzazioni concesse senza riferimento ai certificati AEO, purché i motivi che hanno condotto alla sospensione non siano rilevanti anche per tali autorizzazioni.
3. La sospensione non incide automaticamente sull'autorizzazione di applicazione di una procedura doganale semplificata concessa sulla base del certificato AEO e per la quale le condizioni continuano a sussistere.
4. Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14 duodecies, la qualifica di operatore economico autorizzato è parzialmente sospesa e un nuovo certificato AEO, di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), può essere rilasciato su sua richiesta.
Art. 14 unvicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. Quando l'operatore economico in causa ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa l'operatore economico interessato e le autorità doganali degli altri Stati membri. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all'articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4.
Nella situazione di cui all'articolo 14 vicies, paragrafo 4, l'autorità doganale che ha deciso la sospensione ristabilisce il certificato sospeso. Conseguentemente, revoca il certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).
2. Se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all'articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4, l'autorità doganale di rilascio ritira il certificato AEO e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
Nella situazione di cui all'articolo 14 vicies, paragrafo 4, il certificato originale è revocato e solo il nuovo certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), è valido.
Art. 14 duovicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. Qualora un operatore economico autorizzato si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui all'articolo 14 bis, può chiedere la sospensione della sua qualifica di operatore economico autorizzato. In tal caso, l'operatore economico autorizzato ne dà comunicazione all'autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri previsti. Egli è tenuto a notificare all'autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e la loro durata.
L'autorità doganale che l'ha ricevuta trasmette la notifica anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
2. Se l'operatore economico interessato non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l'operatore economico autorizzato abbia agito in buona fede. Tale proroga è notificata alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
In tutti gli altri casi, il certificato AEO è ritirato e le autorità doganali di rilascio ne informano immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
3. Se i provvedimenti necessari non sono presi entro il periodo di sospensione, si applica l'articolo 14 tervicies.
Sezione 3
Revoca del certificato AEO
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
Art. 14 tervicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
1. L'autorità doganale di rilascio revoca il certificato AEO nei seguenti casi:
a) se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure di cui all'articolo 14 unvicies, paragrafo 1;
b) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;
c) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 14 duovicies;
d) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.
Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), l'autorità doganale può decidere di non revocare il certificato AEO se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
2. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.
Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14 duodecies, l'autorità doganale di rilascio revoca il certificato e rilascia un nuovo certificato AEO, ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).
3. L'autorità doganale di rilascio informa immediatamente della revoca le autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
4. Salvi i casi di revoca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l'operatore economico non può presentare un'altra domanda di certificato AEO nei tre anni successivi alla revoca.
CAPITOLO 3
Scambio di informazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006)
Art. 14 quatervicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 889/2014)
1. L'operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali di rilascio tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento o il contenuto.
2. Tutte le informazioni utili in possesso dell'autorità doganale di rilascio sono comunicate alle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l'operatore economico autorizzato esercita attività rilevanti per la dogana.
3. Se un'autorità doganale revoca un'autorizzazione specifica concessa a un operatore economico autorizzato, sulla base di un certificato AEO, per la fruizione di una determinata semplificazione doganale, di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis e 912 octies, ne informa l'autorità doganale che ha rilasciato il certificato AEO.
4. L'autorità doganale di rilascio comunica immediatamente all'appropriata autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime in suo possesso relative alla qualifica di operatore economico autorizzato:
a) il certificato AEO - Sicurezza (AEOS) e il certificato AEO - Semplificazioni doganali/Sicurezza (AEOF), compreso il nome del titolare del certificato e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché le relative motivazioni;
b) informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e lo scopo della visita (processo di autorizzazione, valutazione, monitoraggio);
c) eventuali riesami dei certificati AEOS e AEOF e relativi esiti.
Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma non coperte dal sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies entro il 1° marzo 2015.
Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.
Art. 14 quinvicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 889/2014)
1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.
2. La Commissione e le autorità doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:
a) i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;
b) i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello statuto di operatore economico autorizzato;
c) ogni altra informazione pertinente.
2 bis Se del caso, in particolare se la qualifica di operatore economico autorizzato è considerata come requisito di base per la concessione dell'approvazione o di autorizzazioni o di agevolazioni previste da altre normative dell'Unione, l'accesso alle informazioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 quatervicies, paragrafo 4, può essere concesso anche alla competente autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile.
3. L'autorità doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell'analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.
4. L'elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L'elenco è regolarmente aggiornato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1° gennaio 1991.
Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale, e la cui validità superi la data del 1° gennaio 1997, cessano di essere valide a decorrere da tale data.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
TITOLO III
TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLA MERCE
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 1
Merci subordinate alla condizione che siano denaturate
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci figuranti nella colonna 3 della medesima a fronte delle predette sottovoci è subordinata alla condizione che siano denaturate in modo da essere inadatte all'alimentazione umana, mediante uno dei denaturanti indicati nella colonna 4 della medesima tavola, utilizzati nella quantità indicata a fronte di ciascuno di essi nella colonna 5.
N. d'or-dine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Denaturante |
|||
Denominazione |
Quanti-tà minima (in g) da impie-gare per 100 kg di prodot-to da denatu-rare |
|||||
[1] |
[2] |
[3] |
[4] |
[5] |
||
1 |
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - Tuorli: |
Essenza di trementina Essenza di lavanda Olio di rosmarino Olio di betulla |
500 100 150 100 |
||
. |
0408 11 |
- - essiccati: |
Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: - 62,5% di protidi grezzi (proteine) - 6% di lipidi grezzi (materie grasse) |
5000 |
||
. |
0408 11 20 |
- - -inadatti ad uso alimentare |
. |
. |
||
. |
0408 19 |
- - altri: |
. |
. |
||
. |
0408 19 20 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
. |
. |
||
. |
0408 91 |
- - essiccati: |
. |
. |
||
. |
0408 91 20 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
. |
. |
||
. |
0408 99 |
- - altri: |
. |
. |
||
. |
0408 99 20 |
- - - inadatti ad uso alimentare |
. |
. |
||
2 |
1106 |
Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8: |
Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorato, senza alcuna aggiunta |
1.000 |
||
. |
1106 20 |
- Farine e semolini di sago, di radici e tuberi della voce 0714: |
Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: - 62,5% di protidi grezzi (proteine) - 6% di lipidi grezzi (sostanze grasse) |
5.000 |
||
. |
1106 20 10 |
- - denaturati |
||||
. |
. |
. |
Denominazio-ne chimica o descrizione |
Denomina-zione usuale |
C 1 [1] |
|
3 |
2501 00 |
Sale (compreso il sale preparato da tavola 6 ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare: |
Sale sodico del p-solfobenzenazoresorcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4'-solfonico (colore:giallo) |
Crisoina S |
14.270 |
6 |
. |
. |
- sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: |
Sale dissodico dell'acido 1-(4'.solfo-1'-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore:giallo) |
Giallo solido |
13.015 |
6 |
. |
- - altre: |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
2501 00 51 |
- - - denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale |
Sale tetrasodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore:rosso) |
Ponceau 6 R |
16.290 |
1 |
. |
. |
. |
Tetrabromofluoresceina (colore:giallo fluorescente) |
Eosina |
45.380 |
0,5 |
. |
. |
. |
Naftalene |
Naftalina |
- |
250 |
. |
. |
. |
Sapone in polvere |
Sapone in polvere |
- |
1.000 |
. |
. |
. |
Dicromato di sodio o di potassio (colore:giallo) |
Dicromato di sodio o di potassio |
- |
30 |
. |
. |
. |
Ossido di ferro, contenente almeno 50% di Fe2O3 avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90%, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm |
Ossido di ferro |
- |
250 |
. |
. |
. |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
- |
3.000 |
. |
. |
. |
Denominazione |
. |
||
4 |
3502 |
Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato sulla sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte) , albuminati ed altri derivati delle albumine: |
Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide) Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide) Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide) Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide) Dietanolammina (unicamente per albumine solide) |
|||
. |
3502 10 |
- Ovoalbumina: |
150 |
|||
. |
3502 50 10 |
- - inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana |
2.000 |
|||
. |
3502 90 |
- altre: - - albumine, diverse dall'ovoalbumina: |
2.000 100 |
|||
. |
3502 90 10 |
- - - inadatte o rese inadatte all'alimentazione umana |
6.000 |
|||
[1] Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del "Revue Colour Index", 3a edizione - 1971 - Bradford - Inghilterra.] |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[La denaturazione deve essere effettuata in modo che la miscela del prodotto da denaturare e del denaturante sia omogenea e i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[In deroga all'articolo 16, ogni Stato membro può ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura nella colonna 4 della tavola in causa.
In tal caso, esso è tenuto ad informare la Commissione nel termine massimo di trenta giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri.
Il comitato è investito della questione.
Se, nel termine massimo di diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione il predetto comitato non ha formulato un parere favorevole all'inclusione del denaturante nella colonna 4 della tavola in oggetto, alla scadenza del termine di cui sopra il denaturante non può più essere utilizzato in alcuno Stato membro.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Il presente capitolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio.] (1)
GU n. L 270 del 14.2.1970.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 2
Condizioni per la classificazione tariffaria di talune merci, ad esempio sementi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate in corrispondenza di ciascuna di esse nella colonna 3, è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da 21 a 24.
N. d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
1 |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate: |
0701 10 00 |
- da semina |
|
2 |
0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: |
0712 90 |
- altri ortaggi o legumi: miscele di ortaggi o legumi: - - Granturco dolce (Zea mays var, saccharata): |
|
0712 90 11 |
- - - ibrido, destinato alla semina |
|
3 |
1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato: |
1001 90 |
- altro: |
|
1001 90 10 |
- - Spelta, destinata alla semina |
|
4 |
1005 |
Granturco: |
1005 10 |
- destinato alla semina: |
|
. |
- - ibrido: |
|
1005 10 11 |
- - - ibrido doppio e ibrido top-cross |
|
1005 10 13 |
- - - ibrido a tre vie |
|
1005 10 15 |
- - - ibrido semplice |
|
1005 10 19 |
- - - altro |
|
5 |
1006 |
Riso: |
1006 10 |
- Risone (riso "paddy"): |
|
1006 10 10 |
- - destinato alla semina |
|
6 |
1007 00 |
Sorgo da granella: |
1007 00 10 |
- ibrido, destinato alla semina |
|
7 |
1201 00 |
Fave di soia, anche frantumate: |
1201 00 10 |
- destinate alla semina |
|
8 |
1202 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: |
1202 10 |
- con guscio: |
|
1202 10 10 |
- - destinate alla semina |
|
9 |
1204 00 |
Semi di lino, anche frantumati: |
1204 00 10 |
- destinati alla semina |
|
10 |
1205 00 |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: |
1205 00 10 |
- destinati alla semina |
|
11 |
1206 00 |
Semi di girasole, anche frantumati: |
1206 00 10 |
- destinati alla semina |
|
12 |
1207 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: |
1207 10 |
- noci e mandorle di palmisti: |
|
1207 10 10 |
- - destinati alla semina |
|
13 |
1207 20 |
- Semi di cotone: |
1207 20 10 |
- - destinati alla semina |
|
14 |
1207 30 |
- Semi di ricino: |
1207 30 10 |
- - destinati alla semina |
|
15 |
1207 40 |
- Semi di sesamo: |
1207 40 10 |
- - destinati alla semina |
|
16 |
1207 50 |
- Semi di senapa: |
1207 50 10 |
- - destinati alla semina |
|
17 |
1207 60 |
- Semi di cartamo: |
1207 60 10 |
- - destinati alla semina |
|
. |
- altri: |
|
18 |
1207 91 |
- - Semi di papavero nero o bianco: |
1207 91 10 |
- - - destinati alla semina |
|
19 |
1207 92 |
- - Semi di karité |
1207 92 10 |
- - - destinati alla semina |
|
20 |
1207 99 |
- - altri semi: |
1207 99 10 |
- - - destinati alla semina] |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Le patate da semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (1).]
GU n. L 125 dell'11.7.1966.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido destinato alla semina, il riso e il sorgo destinati alla semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 16 della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (1).]
GU n. L 125 dell'11.7.1966.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[I semi e i frutti oleosi, destinati alla semina, devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (1).]
GU n. L 169 del 10.7.1969.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido, il riso, il sorgo ibrido e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio sono ammessi nelle rispettive sottovoci di cui all'articolo 20 solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 3
Condizioni per la classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[La classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella voce 5911 20 00 della nomenclatura combinata è subordinata alla condizione che siano marcati nel modo indicato nell'allegato.
Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto - senza toccare gli orli - in modo tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e i motivi apposti sul lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi dev'essere equidistante dal centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto). Ciascun motivo deve essere disposto in modo tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso).
Figura - [non disponibile].
Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 mm per i lati e di 7 mm per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 cm, larghezza almeno 5 cm.
La stampa dei motivi deve essere monocolore e contrastare con il colore del tessuto. Essa deve essere indelebile.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 4
Merci soggette alla condizione della presentazione di un certificato di autenticità, di qualità o altro
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate nella colonna 3 a fronte delle predette sottovoci e importate dai paesi figuranti nella colonna 5 è subordinata alla presentazione di certificati rispondenti alle esigenze di cui agli articoli da 27 a 34.
Tali certificati, indicati a fronte dei vari numeri d'ordine nella colonna 4 della tavola che segue, figurano negli allegati da 2 a 8.
"Essi sono detti certificati di autenticità" per le uve, il whisky e i tabacchi, "certificati di denominazione d'origine" per i vini e "certificati di qualità" per il nitrato di sodio".
2. In deroga al disposto del paragrafo 1, per i vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal dei codici NC 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 e 2204 29 51, il documento commerciale omologato redatto e autenticato conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (1) è presentato in luogo del certificato di denominazione d'origine.
3. Tuttavia, i tabacchi che beneficiano, al momento della loro immissione in libera pratica, dell'esenzione dai dazi doganali in virtù di una disposizione comunitaria devono essere classificati nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 senza presentazione del certificato di autenticità. Detto certificato non può essere né rilasciato né accettato per i tabacchi suindicati allorché due o più di essi siano presentati nel medesimo imballaggio immediato.
3 bis. Il suddetto certificato non può essere né rilasciato, né accettato per i tabacchi riportati al numero d'ordine 6 della tavola che segue, qualora parecchi di essi sono presentati in un unico imballaggio pronto.
4. Tenuto conto delle merci contemplate dal numero d'ordine 6 nella tavola che segue, ai sensi del presente articolo s'intende per:
a) tabacchi flue cured, del tipo Virginia, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione, in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
b) tabacchi light air cured, del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
c) tabacchi light air cured, del tipo Maryland, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
d) tabacchi fire cured, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie dei tabacchi fire cured sono più spesse di quelle dei tabacchi Burley, fire cured o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.]
Tabella - [non disponibile].
GU n. L 106 del 18.4.1989.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. I certificati sono conformi ai modelli figuranti negli allegati indicati nella colonna 4 della tavola di cui all'articolo 26. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.
2. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 millimetri.
La carta da utilizzare è:
- quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 3, una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non più di 65 grammi per metro quadrato.
Il recto del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che evidenzia qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici;
- quando trattasi di merci figuranti sotto il numero d'ordine 4 nella tabella di cui all'articolo 26, una carta bianca col bordo giallo del peso di almeno 40 g/m2 (1);
- quando trattasi delle altre merci della tavola, una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 grammi per metro quadrato.
3. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 3, i bordi del certificato possono comportare motivi decorativi su una fascia esterna della larghezza massima di 13 millimetri.
4. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2 il certificato è compilato in un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.
5. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2 ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo.
Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale.
6. L'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica possono chiedere la traduzione del certificato.]
GU n. L 135 del 30.5.1991.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato in stampatello e con inchiostro.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato alla Dec. 95/1/CE e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. In caso di frazionamento della spedizione previsto per le merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 1, 6 e 7, il certificato o la fotocopia del certificato previsto dall'articolo 34 è presentato(a) nei termini indicati qui di seguito, a decorrere dalla data del suo rilascio, all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce:
- due mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con il numero d'ordine 2;
- tre mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con i numeri d'ordine 1, 3 e 4;
- 6 mesi, nel caso di merci elencate sotto il numero d'ordine 7 nella tabella (1),
- ventiquattro mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con il numero d'ordine 6.
2. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2:
- la prima copia del certificato è presentata all'autorità in causa contestualmente all'originale;
- la seconda copia del certificato è destinata ad essere spedita direttamente dall'organismo emittente all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione.]
GU n. L 370 del 19.12.1992.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato dall'organismo emittente figurante nella colonna 6 della tavola di cui all'articolo 26.
2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Un organismo emittente può figurare nella tavola di cui all'articolo 26 soltanto se:
a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
b) s'impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
c) s'impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.
2. La tavola di cui all'articolo 26 è riveduta quando non sia più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o quando un organismo emittente non adempia ad uno dei suoi obblighi.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Le fatture presentate a corredo della o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica recano il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[I paesi indicati nella colonna 5 della tavola di cui all'articolo 26 comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Quando si tratta di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 1, 6 e 7, in caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal medesimo deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si trovano le merci.
Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, "Estratto valido per . . . chilogrammi" (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.
Per "paese" s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.
Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.
Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:
- per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per "valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio" s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli": le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
b) per "pezzi di ricambio essenziali" quelli che contemporaneamente:
- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 ("n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci") la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.
D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:
- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
- il tipo di prodotto,
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
- il nome dello speditore;
c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.
Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.
Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.
Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.
E' possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.
Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.
3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono (1) compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 ottobre 1994, n. L 268.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.
Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.
Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.
a) Certificati d'origine
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.
2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate "autorità emittenti", se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.
3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.
4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" figurante accanto al titolo del documento.
Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura "copia".
2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.
2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'allegato II dell'atto di adesione e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.
Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella "osservazioni" una delle seguenti diciture:
- expedido a posteriori,
- udstedt efterfoelgende,
- Nachtraeglich ausgestellt,
- Ecdoqeu ek twu usterwu
- Issued retrospectively,
- Délivré a posteriori,
- rilasciato a posteriori,
- afgegeven a posteriori,
- emitido a posteriori.
- Vystaveno dodatecne,
- Välja antud tagasiulatuvalt,
- Izsniegts retrospektivi,
- Retrospektyvusis i?davimas,
- Kiadva visszameno leges hatállyal,
- Mah - rug retrospettivament,
- Wystawione retrospektywnie,
- Izdano naknadno,
- Vyhotovené dodatocne
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.
A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:
- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.
Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.
2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.
Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.
Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.
2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.
Qualora si soprassieda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.
Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.
2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 2
Origine preferenziale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato dalla Dec. 95/1/CE, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/1994, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/1997, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 530/2013)
La presente sezione stabilisce le norme concernenti la definizione della nozione di "prodotti originari" nonché le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa a essa correlati ai fini dell'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) concesso dall'Unione ai paesi in via di sviluppo con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (di seguito "il sistema").
______________________
(*) GU L 303 del 31.10.2012.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Gli articoli da 68 a 71 e da 90 a 97 undecies si applicano a decorrere dalla data di applicazione, da parte dei paesi beneficiari e degli Stati membri, del sistema di autocertificazione dell'origine da parte degli esportatori registrati (il "sistema degli esportatori registrati").
2. Gli articoli da 97 duodecies a 97 quatervicies si applicano a condizione che i paesi beneficiari e gli Stati membri rilascino, rispettivamente, certificati di origine, modulo A, e certificati di circolazione delle merci EUR.1, o che i loro esportatori compilino dichiarazioni su fattura, conformemente agli articoli 91 e 91 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 1
Sistema delle preferenze generalizzate
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 1
Definizione della nozione di prodotti originari
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/1994, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/1997, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 530/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Ai fini della presente sezione e della sezione 1 bis del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:
a) "paese beneficiario", un paese o territorio quale definito all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012;
b) "fabbricazione", qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
c) "materiale", qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
d) "prodotto", il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
e) "merci", sia i materiali che i prodotti;
f) "cumulo bilaterale", il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari dell'Unione europea come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese;
g) "cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia", il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese e importati nell'Unione europea;
h) "cumulo regionale", il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo il presente regolamento, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
i) "cumulo ampliato", il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un determinato paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
j) "materiali fungibili", materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
k) "gruppo regionale", il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
l) "valore in dogana", il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
m) "valore dei materiali" nell'elenco di cui all'allegato 13 bis, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
n) "prezzo franco fabbrica", il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
o) "contenuto massimo di materiali non originari", il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
p) "peso netto", il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
q) "capitoli", "voci" e "sottovoci", i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
r) "classificato", categorizzato mediante classificazionein una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
s) "spedizione", i prodotti
- spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure
- trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
t) "esportatore", qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione europea o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;
u) "esportatore registrato",
i) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; o
ii) un esportatore che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; o
iii) un rispeditore di merci che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia ("rispeditore registrato");
v) "attestazione di origine", l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.
1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui è fatto riferimento a un "paese beneficiario" il termine comprende anche, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese o territorio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" di cui al paragrafo 1, lettera n), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera u), qualora l'esportatore sia rappresentato per l'espletamento delle formalità di esportazione e anche il rappresentante dell'esportatore sia un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Si considerano "interamente ottenuti" in un paese beneficiario o nella Comunità:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.
3. I paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione le autorità situate nel loro territorio che:
a) fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l'autorità dello Stato e sono competenti per registrare gli esportatori nel sistema REX, per modificare e aggiornare i dati relativi alla registrazione e revocare la registrazione;
b) fanno parte delle loro autorità pubbliche e sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri come previsto nella presente sezione.
Essi comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto di dette autorità. La comunicazione è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori.
I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:
a) sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;
b) sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari conformemente alla presente sezione.
La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. La Commissione provvede a istituire il sistema REX e a metterlo a disposizione entro il 1° gennaio 2017.
2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 13 quater, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.
Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l'esportatore.
Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato le informazioni di cui all'articolo 93.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. La Commissione garantisce che l'accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.
2. La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.
3. Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.
4. Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia. L'accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 68 del codice o dell'esame delle dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, del codice.
5. La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.
Nella misura in cui nell'accordo di cui all'articolo 97 octies la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto con l'Unione di condividere il sistema REX, la Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema alle autorità doganali di tali paesi. Un accesso sicuro al sistema REX è fornito anche alla Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
6. Se un paese o un territorio è stato rimosso dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del paese beneficiario conservano l'accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 71.
7. La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 13 quater:
a) nome dell'esportatore registrato;
b) indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato;
c) informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 del modulo di cui all'allegato 13 quater;
d) descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 13 quater;
e) numero EORI o numero di identificazione operatore (TIN - Trader Identification Number) dell'esportatore registrato.
Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.
8. La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:
a) il numero dell'esportatore registrato;
b) la data da cui decorre la validità della registrazione;
c) se del caso, la data della revoca della registrazione;
d) un'indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;
e) la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione del sistema di cui alla presente sezione.
2. Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 o all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE. Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:
a) informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;
b) periodo di conservazione dei dati.
Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'allegato 13 quater.
3. Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a), che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.
La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l'esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.
4. I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell'allegato 13 quater e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.
5. Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.
6. I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
7. Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.
Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell'esportatore registrato.
Se l'esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
8. Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.
Ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti di protezione dei dati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 70 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 530/2013 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
La Commissione pubblica sul suo sito web le date a decorrere dalle quali i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema degli esportatori registrati. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.
Art. 70 bis
(introdotto dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
[1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/1994, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/1997, modificato dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) 1063/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 530/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all'obbligo di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 69 e 69 bis, all'articolo 86, paragrafo 10, e all'articolo 97 octies per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 72 bis, Art. 72 ter
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:
a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 75;
b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 76.
Art. 72 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
[1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:
a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e
b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.
2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.
3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.
4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.
5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.
6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:
- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;
- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.]
Art. 72 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
[1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:
a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;
b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.
Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite i segretariati seguenti, secondo il caso:
i) gruppo I: il segretariato generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);
ii) gruppo II: il comitato congiunto permanente per l'origine Comunità andina - Mercato comune centroamericano e Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina - Mercado Común y Panamá);
iii) gruppo III: il segretariato dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC.
2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.
2. I prodotti originari reintrodotti nel paese beneficiaro, dopo essere stati esportati in un altro paese, sono considerati non originari salvo che si dimostri all'autorità competente che:
a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e
b) i prodotti reintrodotti non abbiano subito altre operazioni che quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con i requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.
2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 84, 85 o 86 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.
3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/1994, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/1997, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 530/2013)
1. Sono considerati interamente ottenuti in un determinato paese beneficiario:
a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi;
i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h);
j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi;
m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i) appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri oppure
ii) appartengono a società
- la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e
- che sono per almeno il 50% di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.
3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all'articolo 86, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).
Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 86, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Fatti salvi gli articoli 78 e 79, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 13 bis.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un determinato paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. La conformità alle condizioni di cui all'articolo 76, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità ad un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al al contenuto massimo di materiali non originari.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Fatto salvo il paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dall'adempimento dei requisiti deludi cui all'articolo 76, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);
q) la macellazione degli animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. In deroga all'articolo 76 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 13 bis, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:
a) il 15% del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
b) il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 della parte I dell'allegato 13 bis.2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato 13 bis.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 75. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 78 e l'articolo 80, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 13 bis relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sezione si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
3. L''imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Nella determinazione del carattere originario di un determinato prodotto non deve essere presa in considerazione l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibili;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione europea possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.
Le sottosezioni 2 e 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010)
1. Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari e applicano una definizione della nozione di origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un determinato paese beneficiario, purché la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che la Turchia, la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari dei paesi beneficiari che incorporano materiali originari dell'Unione europea.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data dalla quale le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adempiute.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010, modificato dal'art. 1 del Reg. (UE) n. 530/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:
a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;
b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;
b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella presente sezione;
c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:
i) a osservare o a far osservare la presente sezione e
ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;
d) gli impegni di cui alla lettera c) sono comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.
Ai fini della lettera b), quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 13 bis, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale a fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione.
Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.
3. I materiali elencati nell'allegato 13 bis sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:
a) la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione europea non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e
b) i materiali in questione beneficiassero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione europea.
4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 16.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, si considera come paese di origine del prodotto il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.
Il paese seguente è indicato come il paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione o rilasciata, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione:
- nel caso di prodotti esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine di cui all'articolo 95 bis, paragrafo 1, o all'articolo 97 quaterdecies, paragrafo 5, terzo trattino;
- nel caso di prodotti esportati dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese di origine determinato a norma del secondo comma.
5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e
b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:
i) a osservare o a far osservare la presente sezione e
ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.
La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.
6. Quando i prodotti fabbricati in un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III utilizzando materiali originari di un paese appartenente all'altro gruppo devono essere esportati verso l'Unione europea, l'origine dei prodotti è determinata come segue:
a) i materiali originari di un paese appartenente a un gruppo regionale sono considerati originari di un paese appartenente all'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguite in quest'ultimo paese beneficiario trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell'allegato 16.
b) se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta, si considera come paese di origine il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.
Il paese di origine, se è determinato a norma del primo comma, lettera b), deve essere indicato come tale nella prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione europea ovvero, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione.
7. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche;
b) l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.
La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.
Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
8. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 7, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati ad essere esportati verso l'Unione europea è determinata in conformità alle norme di origine stabilite nella presente sezione.
Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio, utilizzati in un determinato paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione europea, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1.
9. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C):
a) la data da cui ha effetto il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica;
b) la data da cui ha effetto il cumulo ampliato, i paesi che vi partecipano e l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.
10. La sottosezione 2, gli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95 e la sottosezione 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010)
Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, primo e secondo comma.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010, modificato dal'art. 1 del Reg. (UE) n. 530/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
[1. Le sottosezioni 1 e 2 si applicano mutatis mutandis:
a) alle esportazioni dall'Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale;
b) alle esportazioni da un determinato paese beneficiario a un altro per il cumulo regionale ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 1 e 5, fatto salvo l'articolo 86, paragrafo 2, lettera b), secondo comma] (comma soppresso).
2. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell'Unione europea secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
3. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 a condizioni da essi ritenute appropriate.
L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 2 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari dell'Unione europea" è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione europea.
4. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l'origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell'Unione europea o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
5. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo è utilizzata.
Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:
a) il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell'autorizzazione
b) il beneficiario non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente sezione o nella sezione 1 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010)
1. La Commissione può concedere a un determinato paese beneficiario, di propria iniziativa o su richiesta del medesimo, una deroga temporanea alle disposizioni della presente sezione:
a) se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale paese della capacità, di cui disponeva in precedenza, di conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72, o
b) se necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 72.
2. La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.
3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Essa indica i motivi che giustificano la deroga di cui al paragrafo 1 ed è corredata di un'idonea documentazione.
4. Se la deroga viene concessa, il paese beneficiario deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 5
Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario e nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e modificata dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 90 bis, Art. 90 ter, Art. 90 quater
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Il sistema si applica:
a) alle merci esportate da un esportatore registrato che soddisfino i requisiti della presente sezione;
b) a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6.000 EUR.
2. Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un'attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.
Art. 90 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010)
[1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:
a) un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato 21; o
b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.
2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Pays bénéficiaires du SPG" e "PCE" o "GSP beneficiary countries" e "EC" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR. 1 (1).
3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.]
Art. 90 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010)
[1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisito, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità (1);
c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.
Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.]
Art. 90 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1063/2010)
[1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.]
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 91 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1603/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1° gennaio 2017.
Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1° luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione che rinvia la registrazione degli esportatori al 1° gennaio 2018 o al 1° gennaio 2019.
2. Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.
Fatto salvo l'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell'Unione come prova dell'origine se rilasciati prima della data di registrazione dell'esportatore interessato.
Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.
3. Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6.000 EUR, a decorrere dalla data da cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.
Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6.000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.
4. Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati a decorrere dal 30 giugno 2020 al più tardi.
Art. 91 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Il 1° gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori e dei rispeditori di merci stabiliti sul loro territorio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini del cumulo di cui all'articolo 84.
3. Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell'Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli esportatori dell'Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6.000 EUR.
Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6.000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.
5. I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 92 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1603/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori presentano domanda all'autorità competente del paese beneficiario da cui le merci sono destinate ad essere esportate e di cui le merci sono considerate originarie o in cui sono state sottoposte a una trasformazione che si ritiene non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 4, primo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, lettera a).
La domanda è presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater e contiene tutte le informazioni ivi richieste.
2. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori o i rispeditori di merci stabiliti in uno Stato membro presentano domanda alle autorità doganali di tale Stato membro utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater.
3. Gli esportatori formano oggetto di una registrazione unica ai fini dell'esportazione nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
Un numero di esportatore registrato è attribuito all'esportatore dalle autorità competenti del paese beneficiario ai fini dell'esportazione nel quadro dei sistemi SPG dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.
4. La domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato contiene tutti i dati di cui all'allegato 13 quater.
5. La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità al paragrafo 4.
6. Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito all'esportatore o al rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.
Art. 92 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
Se un paese è aggiunto all'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell'ambito del proprio sistema, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nel sistema dell'Unione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 93 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1603/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.
2. Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito del sistema o non intendono più esportare merci nell'ambito del sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro.
3. Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l'esportatore registrato:
a) non esiste più;
b) non soddisfa più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
c) ha informato l'autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell'ambito del sistema;
d) per dolo o colpa compila o fa compilare un'attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.
4. L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l'esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione.
5. La revoca della registrazione ha effetto unicamente per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l'esportatore registrato sia informato della revoca.
6. L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l'esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.
7. In caso di revoca della registrazione l'esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale.
8. La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L'esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione.
9. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all'articolo 92. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all'autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.
10. I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall'autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.
Art. 93 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.
2. Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all'articolo 92.
3. In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario del sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che quest'ultima soddisfi determinate condizioni, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1603/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Gli esportatori, registrati o non registrati, adempiono i seguenti obblighi:
a) tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
b) tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
c) conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
d) conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
i) delle attestazioni di origine rilasciate;
ii) della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.
Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.
3. I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conformemente all'articolo 97 quinquies conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 95 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1603/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. L'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore quando i prodotti di cui trattasi sono esportati, sempre che i prodotti possano essere considerati originari del paese beneficiario interessato o di un altro paese beneficiario in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b).
2. L'attestazione di origine può anche essere rilasciata dopo l'esportazione dei prodotti interessati ("attestazione retroattiva"). Tale attestazione retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall'importazione.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 74 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o, se del caso, in Turchia.
3. L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'allegato 13 quinquies. E' redatta in inglese, francese o spagnolo.
Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale.
Art. 95 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nell'ambito del cumulo bilaterale o regionale, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull'attestazione di origine trasmessa dal fornitore dei suddetti materiali. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura "EU cumulation", "regional cumulation", "Cumul UE", "cumul regional" o "Acumulación UE", "Acumulación regional".
2. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo di cui all'articolo 85, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni delle norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o, ove applicabile, della Turchia, a seconda dei casi. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie" o "Acumulación Noruega", "Acumulación Suiza", "Acumulación Turquía".
3. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato di cui all'articolo 86, paragrafi 7 e 8, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione e la parte interessata.
In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura "extended cumulation with country x", "cumul étendu avec le pays x" o "Acumulación ampliada con el país x".
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 96 bis
(sostituito dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato dalla Dec. 95/1/CE, dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.
2. L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.
3. L'attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
a) si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;
b) sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e
c) sono destinate ad essere importate a scaglioni.
Sottosezione 6
Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
Art. 96 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
Affinché gli importatori possano beneficiare del sistema su presentazione di un'attestazione di origine, le merci devono essere esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell'articolo 91.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 97 bis, Art. 97 ter, Art. 97 quater, Art. 97 quinquies, Art. 97 sexies, Art. 97 septies, Art. 97 octies, Art. 97 nonies, Art. 97 decies, Art. 97 undecies, Art. 97 duodecies, Art. 97 terdecies, Art. 97 quaterdecies, Art. 97 quindecies, Art. 97 sexdecies, Art. 97 septdecies, Art. 97 octodecies, Art. 97 novodecies, Art. 97 vicies, Art. 97 unvicies, Art. 97 duovicies, Art. 97 tervicies, Art. 97 quatervicies, Art. 97 quinvicies
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1603/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell'ambito del sistema, fa riferimento all'attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all'attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l'anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.
2. Se il dichiarante ha chiesto l'applicazione del sistema in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, e trattata di conseguenza.
3. Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nella presente sezione, in particolare verificando:
i) sul sito web pubblico che l'esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6.000 EUR e
ii) che l'attestazione di origine sia redatta in conformità all'allegato 13 quinquies.
Art. 97 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. I prodotti seguenti sono esenti dall'obbligo del rilascio e della produzione dell'attestazione di origine:
a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, a condizione che il valore totale non sia superiore a 500 EUR;
b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1.200 EUR.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
b) sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;
c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) le importazioni presentano carattere occasionale;
b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
c) risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.
Art. 97 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell'attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità dell'attestazione di origine se viene regolarmente accertato che questa attestazione corrisponde ai prodotti in questione.
2. L'attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene rigettata se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.
3. Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 96 possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 97 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. La procedura di cui all'articolo 96, paragrafo 3, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l'attestazione di origine.
Art. 97 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Se i prodotti non sono ancora stati immessi in libera pratica, l'attestazione di origine può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive, compilate dal rispeditore delle merci, al fine di inviare tutti i prodotti, o una parte di essi, in un altro luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate soltanto se l'attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 95 e 96 e all'allegato 13 quinquies.
2. I rispeditori devono essere registrati ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per i prodotti originari da spedire in un altro luogo all'interno dell'Unione qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6.000 EUR.
Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati sono autorizzati a rilasciare attestazioni di origine sostitutive qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6.000 EUR se allegano copia dell'attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.
3. Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono rilasciare attestazioni di origine sostitutive per quanto riguarda prodotti originari da spedire in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. Questa disposizione si applica indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale e a prescindere dal fatto che il paese d'origine sia elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012.
4. L'attestazione di origine sostitutiva è valida per dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'attestazione di origine iniziale.
5. In caso di sostituzione di un'attestazione di origine, il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine iniziale:
a) i dati corrispondenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;
b) il nome e l'indirizzo del rispeditore;
c) il destinatario o i destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura "Replaced", "Remplacée" o "Sustituida".
6. Il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine sostitutiva:
a) tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti;
b) la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;
c) le informazioni specificate nell'allegato 13 quinquies;
d) il nome e l'indirizzo del rispeditore dei prodotti nell'Unione e, se del caso, il suo numero di esportatore registrato;
e) il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;
f) la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.
L'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura "Replacement statement", "Attestation de remplacement" o "Comunicación de sustitución".
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano alle attestazioni che sostituiscono attestazioni di origine sostitutive.
8. La sottosezione 7 della presente sezione si applica, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine sostitutive.
9. Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base a una deroga concessa conformemente all'articolo 89, la sostituzione prevista dal presente articolo può essere effettuata solo se i prodotti sono destinati all'Unione.
Art. 97 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l'esattezza dell'indicazione dell'origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 74.
2. Le autorità doganali possono sospendere l'applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all'articolo 97 nonies se:
a) le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 73 o 74;
b) il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
Art. 97 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del sistema, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:
a) le merci non sono identiche a quelle indicate nell'attestazione di origine;
b) il dichiarante non presenta l'attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;
c) fatto salvo l'articolo 90, lettera b), e l'articolo 97 quinquies, paragrafo 1, l'attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;
d) l'attestazione di origine non è rilasciata in conformità all'allegato 13 quinquies;
e) le condizioni di cui all'articolo 74 non sono soddisfatte.
2. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione del beneficio del sistema, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell'articolo 97 nonies rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:
a) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l'esportatore non aveva la facoltà di redigere l'attestazione di origine;
b) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o le condizioni dell'articolo 73 non sono soddisfatte;
c) nutrivano seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all'effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica e
i) non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 97 nonies oppure
ii) la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.
Sottosezione 7
Controllo dell'origine applicabile a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
Art. 97 octies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:
a) verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;
b) controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.
Nella misura in cui la Norvegia, la Svizzera e la Turchia hanno concluso con l'Unione europea un accordo di reciproco sostegno in materia di cooperazione amministrativa, il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia, della Svizzera e della Turchia affinché, per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive rilasciate sul loro territorio fungano da collegamento con le autorità competenti de paese beneficiario.
Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, solo se il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'accordo medesimo.
2. I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.
3. Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell'esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.
Art. 97 nonies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sezione.
Le autorità doganali dello Stato membro, qualora richiedono la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all'occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell'attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.
A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell'attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite nell'attestazione sono inesatte.
Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.
2. Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.
3. Qualora dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.
Sottosezione 8
Altre disposizioni applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
Art. 97 decies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
[1. Le sottosezioni 5, 6 e 7 si applicano mutatis mutandis:
a) alle esportazioni dall'Unione europea in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale;
b) alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale di cui all'articolo 86, paragrafi 1 e 5.
2. Su sua richiesta, l'esportatore dell'Unione europea è considerato dall'autorità doganale di uno Stato membro come esportatore registrato ai fini del sistema se soddisfa le seguenti condizioni:
a) possiede un numero EORI in conformità agli articoli da 4 duodecies a 4 unvicies;
b) possiede la qualifica di "esportatore autorizzato" nell'ambito di un regime preferenziale;
c) include nella domanda rivolta alle autorità doganali dello Stato membro i seguenti dati richiesti nel formulario redatto sul modello contenuto nell'allegato 13 quater:
i) le informazioni chieste nelle caselle 1 e 4;
ii) l'impegno di cui alla casella 5.]
Art. 97 undecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Le sottosezioni 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
2. Le sottosezioni 5, 6 e 7 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
3. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione delle sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6 e 7 a Ceuta e Melilla.
4. Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
Sezione 1 bis
Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, dichiarazioni su fattura e certificati di circolazione delle merci EUR.1
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
Sottosezione 1
Principi generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Art. 97 duodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 530/2013)
1. I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:
a) le norme relative all'origine dei prodotti esportati, fissate nella sezione 1;
b) le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A, secondo il modello riportato nell'allegato 17;
c) le disposizioni relative all'uso delle dichiarazioni su fattura redatte secondo il modello riportato nell'allegato 18;
d) le disposizioni concernenti i metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 97 vicies;
e) le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all'articolo 89.
2. Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:
a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;
b) fatti salvi gli articoli 97 vicies e 97 unvicies, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di indagini sull'origine.
3. Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un'autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell'origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l'Unione europea,.
4. Le merci originarie di un paese o territorio ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema sempre che siano esportate dal paese o territorio stesso a decorrere dalla data indicata all'articolo 97 vicies.
5. La prova dell'origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
6. Ai fini delle sottosezioni 2 e 3 della presente sezione, un paese o territorio che sia stato soppresso dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'articolo 97 vicies, paragrafo 2, continua a essere assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 2, all'articolo 97 terdecies, paragrafo 5, all'articolo 97 unvicies, paragrafi 3, 4, 6 e 7, e all'articolo 97 duovicies, paragrafo 1, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto elenco.
7. Gli obblighi di cui al paragrafo 6 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Sottosezione 2
Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Art. 97 terdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Il certificato di origine, modulo A, redatto sul modello contenuto nell'allegato 17, è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all'esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A.
2. Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell'esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
b) è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; oppure
c) la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 74.
3. Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura "Issued retrospectively", "Délivré à posteriori" o "Emitido a posteriori".
4. In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura "Duplicate", "Duplicata" o "Duplicado", la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell'originale.
5. Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato.
6. Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura "Unione europea" o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.
Art. 97 quaterdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 530/2013)
1. La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6.000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 2, si applichi a questa procedura.
2. L'esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.
3. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, in francese o in inglese, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell'allegato 18. Se è compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.
4. L'uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:
a) per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;
b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.
5. Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 84, 85 o 86, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per i prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:
- se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata a norma della sottosezione 5;
- se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata secondo le norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;
- se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore, in particolare sul certificato di origine, modulo A, redatto in base al modello contenuto nell'allegato 17, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell'allegato 18;
- se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore dell'esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione europea e il paese interessato.
Nei casi indicati al primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino, la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca a seconda dei casi, la dicitura "EU cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Regional cumulation", "Extended cumulation with country x" o "Cumul UE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie", "Cumul régional", "Cumul étendu avec le pays x".
Sottosezione 3
Procedure per l'immissione in libera pratica nell'unione europea
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Art. 97 quindecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, possono essere ammesse ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d'importazione possono ammettere le prove dell'origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 97 sexdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.
2. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;
b) formino oggetto di uno stesso contratto d'acquisto, i cui contraenti siano stabilite nel paese di esportazione o negli Stati membri;
c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.
Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.
Art. 97 septdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, in un altro luogo dell'Unione europea o, se del caso, in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.
2. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.
3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato. La casella n. 4 reca la dicitura "Certificat de remplacement" o "Replacement certificate", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie. La casella n. 1 reca il nome del riesportatore. La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale. Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nel certificato iniziale, mentre gli estremi della fattura del riesportatore sono indicati nella casella n. 10.
4. La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio di detto certificato. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Tale casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.
5. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.
6. Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell'articolo 89, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione.
Art. 97 octodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66, senza che sia necessaria la presentazione di occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che
a) tali prodotti:
i) formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
ii) siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;
b) non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).
2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) le importazioni presentano carattere occasionale;
b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
c) risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.
3. Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 97 novodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sul certificato d'origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato d'origine o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che il o certificato o la dichiarazione corrispondono ai prodotti presentati.
2. I certificati d'origine, modulo A, i certificato di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazione su fattura che contengano errori formali evidenti non vengono rigettati se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.
Sottosezione 4
Metodi di cooperazione amministrativa
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Art. 97 vicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 530/2013)
1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio che sono preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.
La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando i prodotti devono essere immessi in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri.
I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.
2. Ai fini dell'articolo 97 duodecies, paragrafo 4, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data in cui il paese o il territorio ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1.
3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 su richiesta delle autorità competenti dei paesi beneficiari stessi.
Art. 97 unvicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti o dell'osservanza delle norme della presente sezione.
2. Le autorità doganali degli Stati membri che presentano richiesta di controllo a posteriori rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute indicanti la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.
Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
3. Quando viene presentata richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.
4. Nel caso di certificati di origine, modulo A, rilasciati in applicazione del cumulo bilaterale, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.
5. Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti stesse si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.
7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, gli esportatori conservano tutti i documenti idonei attestanti il carattere originario dei prodotti in questione, mentre le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione conservano le copie dei certificati ed i relativi documenti di esportazione. Tali documenti sono conservati per almeno un triennio dalla fine dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato di origine, modulo A.
Art. 97 duovicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Gli articoli 97 vicies e 97 unvicies si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati in conformità alle norme sul cumulo regionale dell'origine.
2. Ai fini dell'articolo 85, dell'articolo 97 quaterdecies e dell'articolo 97 septdecies, l'accordo concluso fra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia comprende, fra l'altro, l'impegno delle parti a fornire reciprocamente il necessario sostegno materia di cooperazione amministrativa.
Ai fini dell'articolo 86, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 97 duodecies, il paese vincolato all'Unione europea da un accordo di libero scambio che acconsenta a partecipare al cumulo ampliato con un paese beneficiario si impegna altresì a prestare a quest'ultimo il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui presterebbe tale sostengno alle autorità doganali degli Stati membri secondo le disposizioni di detto accordo.
Sottosezione 5
Procedure applicabili in materia di cumulo bilaterale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Art. 97 tervicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. La prova del carattere originario dei prodotti dell'Unione europea è fornita producendo:
a) il certificato di circolazione delle merci EUR.1, redatto sul modello contenuto nell'allegato 21; o
b) la dichiarazione su fattura, recante il testo riportato nell'allegato 18. La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell'Unione europea.
2. L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, appone le diciture "GSP beneficiary countries" e "EU" o "Pays bénéficiaires du SPG" e "UE" nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione europea nell'ambito del cumulo bilaterale a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:
a) il carattere originario dei prodotti e
b) l'osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.
5. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
6. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento.
Esse revocano l'autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:
a) l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;
b) l'esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;
c) l'esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
7. L' esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma.
Sottosezione 6
Ceuta e melilla
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Art. 97 quatervicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori delle prove dell'origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un paese beneficiario a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.
Sezione 2
Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Art. 97 quinvicies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2010)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "fabbricazione", qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
b) "materiale", qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) "prodotto", il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) "merci", sia i materiali che i prodotti;
e) "valore in dogana", il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
f) "prezzo franco fabbrica" nell'elenco dell'allegato 15, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese beneficiario, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) "valore dei materiali" nell'elenco dell'allegato 15, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per la determinazione del valore dei materiali originari utilizzati;
h) "capitoli", "voci" e "sottovoci", i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
i) "classificato", categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
j) "spedizione", i prodotti
- spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure
- trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" di cui al paragrafo 1, lettera f), primo comma, può riferirsi all'impresa appaltante.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione
Definizione della nozione di prodotti originari
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati "paesi o territori beneficiari"), ad esclusione di quelli contemplati nella sezione 1 e dei paesi d'oltremare associati alla Comunità, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:
a) i prodotti interamente ottenuti nella paese o territorio beneficiario stesso a norma dell'articolo 99;
b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 100.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 101.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Si considerano "interamente ottenuti" in un paese o territorio beneficiario o nella Comunità:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressione "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese o territorio beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese o territorio beneficiarioo degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.
3. I termini "paese beneficiari" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche Art. 101 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
p) la macellazione degli animali (1).
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nella Comunità su quel prodotto.
Art. 101 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2001.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibili;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese o territorio beneficiario o nella Comunità.
Le merci originarie esportate dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente (1):
- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e (1)
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Sono considerate come trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nella Comunità o da questa nel paese o territorio beneficiario:
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato (1);
c) i prodotti il cui trasporto (1) si effettua senza soluzioni di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese o territorio beneficiario o della Comunità.
2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando (1):
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure (1)
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta dei prodotti,
- la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome (1) delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure (1)
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/428)
I prodotti originari dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:
a) di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure
b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportata nell'allegato 22, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione (1).
La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura "Autonomous trade measures" o "Mesures commerciales autonomes".
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di paesi o territori beneficiari, purché questi paesi o territori:
- abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e
- assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.
2. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.
Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione.
6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.
7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.
8. Spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.
9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.
10. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002, integrato dall'allegato II del trattato di adesione 2003 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conforme alle disposizioni della presente sezione.
3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
- EXPEDIDO A POSTERIORI,
- UDSTEDT EFTERFOLGENDE,
- NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT,
- EKDOQEN EK TWN USTERWN,
- ISSUED RETROSPECTIVELY,
- DELIVRE A POSTERIORI,
- RILASCIATO A POSTERIORI,
- AFGEGEVEN A POSTERIORI,
- EMITIDO A POSTERIORI,
- ANNETTU JÄLKIKATEEN,
- UTFÄRDAT I EFTERHAND,
- VYSTAVENO DODATECNE,
- VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT,
- IZSNIEGTS RETROSPEKTIVI,
- RETROSPEKTYVUSIS ISDAVIMAS,
- KIADVA VISSZAMENOLEGES HATÁLLYAL,
- MAHRUG RETROSPETTIVAMENT,
- WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE,
- IZDANO NAKNADNO,
- VYHOTOVENÉ DODATOCNE.
4. La dicitura di cui al paragrafo 3 deve figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1 (1)
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 ed integrato dall'allegato II del trattato di adesione 2003)
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ANTIGRAFO,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,
- KAKSOISKAPPALE,
- DUPLIKAT.
- DUPLIKÁT,
- DUPLIKAAT,
- DUBLIKATS,
- DUBLIKATAS,
- MÁSODLAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DVOJNIK,
- DUPLIKÁT.
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità. I certificati sostituivi di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:
a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR, a (1) condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti del paese o territorio beneficiario d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.
Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione (1).
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate (1).
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva (1), le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;
c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono (1) oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.
Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 (1), senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 3
Metodi di cooperazione amministrativa
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.
2. La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della (1) presente sezione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d'importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine (1).
Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie (1).
3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti del paese o territorio beneficiario entro sei mesi. Questi risultati devono consentire (1) di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di una paese o territorio beneficiario o della Comunità.
4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità (1) del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
5. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese o territorio beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.
6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. L'espressione "la Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla (1).
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese o territorio beneficiario delle preferenze o di Ceuta e Melilla.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Artt. 124 - 140 (1)
Si omettono gli articoli da 124 a 140 del precedente capitolo 2, in virtù della modifica introdotta dal Reg. (CE) n. 12/97 e dal Reg. (CE) n. 46/1999.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.
Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2.
2. Se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai principi di contabilità generalmente ammessi (1), si applicano le disposizioni dell'allegato 24.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) Accordo: l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino, del codice;
b) merci prodotte: le merci coltivate, fabbricate od estratte;
c) merci identiche: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche merci peraltro conformi alla presente definizione (1);
d) merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio (1) rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari;
e) merci della stessa categoria o della stessa specie: le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una branca di produzione particolare o da un settore particolare in una branca di produzione, e comprendenti le merci identiche o similari (1).
2. Le espressioni "merci identiche" e "merci similari" non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di ingegneria, studio, arte o design, piani e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999)
1. Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se:
a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;
b) hanno la veste giuridica di associati;
c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;
d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;
e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;
f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se
h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:
- marito e moglie
- ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado
- fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini) (1)
- ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado
- zii/zie e nipoti
- suoceri e generi o nuore
- cognati e cognate.
2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento.
2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato [del valore in dogana] (termini soppressi)in merito all'applicazione del paragrafo 1 (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.
L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.
2. Dopo l'immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell'acquirente, può essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 29 del codice qualora sia dimostrato alle autorità doganali:
a) che le merci erano difettose alla data di cui all'articolo 67 del codice;
b) che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle merci;
c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.
3. La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a norma del paragrafo 2, può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando il prezzo effettivamente pagato o da pagare (1) ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95)
1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci.
Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181-bis.
2. [Tuttavia] (parola soppressa) quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, non si impone necessariamente il ricorso al metodo del (1) valore di transazione.
3. L'acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare (1), sempreché la suddetta condizione o prestazione non si riferisca:
a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, oppure
b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare (1) a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, l'espressione "attività riguardanti la commercializzazione (1)" comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione delle vendite delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie.
2. Tali attività svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore in dogana ci si basa sul (1) valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore.
2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto.
3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.
4. Per l'applicazione (1) del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci identiche importate" si intende il valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1, (lettera b)) e del paragrafo 2 del presente articolo (2).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 ottobre 1994, n. L 268.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti (1) a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute (1) a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore.
2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.
3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.
4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci similari importate" si intende un valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 del presente articolo (2).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 ottobre 1994, n. L 268.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento o pressappoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi:
i) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure i margini generalmente praticati per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunità di merci importate della stessa natura o della stessa o specie;
ii) le abituali spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunità, e
iii) dazi all'importazione ed altre imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci (1).
b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o pressappoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è basato, fatto salvo quanto peraltro disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunità le merci importate o merci identiche o similari importate alla data più ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione (1).
2. Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunità, su richiesta dell'importatore, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo lavorazione o trasformazione successiva, nella massima quantità complessiva a persone residenti nella Comunità non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto connesso a tale lavorazione o trasformazione e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a) (1).
3. Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantità complessiva è il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità a persone non legate alle persone da cui acquistano le merci in questione (1) al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano le vendite.
4. Per stabilire il prezzo unitario ai fini (1) dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunità a persone che forniscono direttamente o indirettamente senza spese o a costo ridotto uno o più elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), "la data più ravvicinata" è la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari importate (1) in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunità dall'autorità doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorità dia un preavviso sufficiente all'autorità del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta.
2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice.
Esso comprende inoltre il valore, nella proporzione adeguata (1), di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nella Comunità è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.
3. Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome (1), l'autorità doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice.
4. Le "spese generali" di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino, del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, del codice (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi di contabilità generalmente ammessi (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo degli schizzi preliminari di design (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 156 bis
Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c), del codice si applica mutatis mutandis.
Art. 156 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96)
1. Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:
- in deroga all'articolo 32, paragrafo 2, del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,
- in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,
- siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.
In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.
2. L'autorizzazione sarà concessa a condizione che:
a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,
b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,
c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,
d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:
- alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e "know-how" per la fabbricazione);
- alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);
- all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).
2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:
- si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e
- costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare (1) dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci.
2. Se le merci vengono importate non assiemate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza.
3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2, del codice.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Al prezzo effettivamente pagato o da pagare (1) per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:
- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto (1) unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e
- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.
Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato dalla Dec. 95/1/CE e sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:
a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione;
b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto - situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale - in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;
c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;
d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità.
2. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.
3. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
5. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorità doganale.
6. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunità dove avviene la consegna delle merci.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice,
a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
b) quando le merci sono fatturate a un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione sarebbe tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo unico franco destinazione (1);
c) quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione.
2. Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS-Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 5
[Valutazione dei supporti informatici destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
[1. Fatti salvi gli articoli da 29 a 33 del codice, per determinare il valore in dogana di supporti informatici importati destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati e contenenti dati o istruzioni si tiene conto solo del costo o del valore del supporto informatico propriamente detto. Il valore in dogana dei supporti informatici importati non comprende pertanto il costo o il valore dei dati o delle istruzioni, sempreché tale costo o valore sia distinto dal costo o valore del supporto informatico in questione (1).
2. Ai fini del presente articolo,
a) l'espressione "supporto informatico" non comprende i circuiti integrati, i semiconduttori, o i dispositivi analoghi né gli articoli in cui sono incorporati tali circuiti o dispositivi (1);
b) l'espressione "dati o istruzioni" non comprende le registrazioni sonore, cinematografiche o video.]
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Ai fini degli articoli da 169 a 172 del presente capitolo,
a) per "tasso constatato" si intende:
- l'ultimo tasso di cambio di vendita constatato in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure
- ogni altro tasso di cambio così constatato e indicato da tale Stato membro come "tasso constatato", a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali;
b) per "pubblicato" si intende reso pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato;
c) per "moneta" si intende qualsiasi unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorità monetarie o sul mercato internazionale (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella moneta dello Stato membro interessato è quello constatato il penultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo (1).
2. Il tasso constatato il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171 (1).
3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si constata un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso constatato quel mercoledì l'ultimo tasso constatato e pubblicato per la moneta in questione nei quattordici giorni precedenti (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice è stabilito dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedeltà possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella divisa di quello Stato membro.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice (1).
2. Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio constatato un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreché non venga a sua volta sostituito in virtù di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo (1).
3. Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia constatato o sia constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso constatato è l'ultimo tasso constatato e pubblicato prima del mercoledì in questione (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando l'autorità doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione può disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella moneta (1) nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi constatati in conformità al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini della determinazione del valore in dogana dei prodotti di cui all'allegato 26, la Commissione stabilisce, per ogni singola classificazione, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle monete (1) degli Stati membri.
I valori unitari si applicano per periodi di quattordici giorni, a decorrere da un venerdì.
2. I valori unitari sono stabiliti in base ai seguenti elementi, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per ogni singola classificazione:
a) il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, espresso nella moneta (1) dello Stato membro in questione per quintale netto di peso e calcolato in base al prezzo delle merci non avariate nei centri di commercializzazione di cui all'allegato 27 nel periodo di riferimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1;
b) i quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione di dazi all'importazione.
3. Il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, si calcola in base ai proventi lordi delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Per quanto riguarda i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, tuttavia, i proventi lordi sono quelli registrati al livello commerciale al quale le merci in questione sono più comunemente vendute su tali centri di commercializzazione.
Dalla cifra così calcolata si deducono:
- un margine di commercializzazione del 15% per i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis e dell'8% per gli altri centri di commercializzazione;
- le spese di trasporto e di assicurazione all'interno del territorio doganale;
- un importo forfettario di 5 ECU a copertura di tutte le altre spese da non incorporare nel valore in dogana. Detto importo va convertito nelle monete degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi in vigore stabiliti in conformità dell'articolo 18 del codice;
- i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana (1).
4. Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione di cui al paragrafo 3. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono immediatamente comunicati alla Commissione.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi valori unitari.
2. I prezzi unitari medi vengono notificati dagli Stati membri entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui si stabiliscono i valori unitari a norma dell'articolo 173. Se tale giorno è festivo, la notifica si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente.
3. I quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile per ogni singola classificazione vengono comunicati da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì in base alla media ponderata dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), in rapporto ai quantitativi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera b).
2. Per determinare la media ponderata, si convertono in ECU tutti i prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), in base agli ultimi tassi di conversione determinati dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima della settimana in cui si devono stabilire i valori unitari. Per riconvertire i valori unitari così ottenuti nelle monete degli Stati membri si applicano gli stessi tassi di conversione (1).
3. Gli ultimi valori unitari pubblicati rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuovi valori unitari. Tuttavia, nel caso di forti fluttuazioni di prezzo in uno o più Stati membri, ad esempio in conseguenza di un'interruzione delle importazioni di un determinato prodotto, si possono determinare nuovi valori unitari in base ai prezzi effettivamente praticati al momento della fissazione di tali valori.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Si considerano avariate le partite che al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana contengono almeno il 5% di prodotto inadatto al consumo umano nello stato in cui si trova, o il valore delle quali si è ridotto almeno del 20% rispetto al prezzo medio di mercato del prodotto sano.
2. La valutazione delle partite avariate può avvenire nei modi seguenti:
- applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana, e distruggendo sotto controllo doganale la parte avariata;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano dopo aver dedotto dal peso della partita una percentuale pari alla quota avariata constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano ridotti della percentuale di prodotto avariato constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Dichiarando o facendo dichiarare il valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati facendo riferimento ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente capitolo, l'interessato aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso per quanto riguarda il prodotto o i prodotti in questione.
2. Qualora l'interessato in un secondo tempo richieda l'applicazione di un metodo diverso dalle procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati, l'autorità doganale dello Stato membro in causa può comunicargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il prodotto o i prodotti in questione per il resto dell'anno civile in corso; tale esclusione può essere estesa all'anno civile successivo. La misura di esclusione notificata dall'autorità doganale dello Stato membro viene comunicata tempestivamente alla Commissione, che a sua volta informa al più presto le autorità doganali degli altri Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98)
1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29.
2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3.
3. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale.
4. Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:
- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,
- all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.
5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate stabilito in conformità delle disposizioni degli articoli da 173 a 177 (1).
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo 1, o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi:
a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 10.000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;
b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;
c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.
2. L'importo espresso in ecu di cui al paragrafo 1, lettera a), è convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorità doganale può arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore.
L'autorità doganale può mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ecu se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5% o a una riduzione di tale controvalore.
3. Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1, a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni.
4. Qualora si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si può ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 181 bis, Art. 181 ter, Art. 181 quater, Art. 181 quinquies
1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorità doganale.
2. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate è intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorità doganale due copie della predetta fattura. Di queste copie, una viene conservata dall'autorità doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui è intestata la fattura.
3. L'autorità doganale può estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana.
Art. 181 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94)
1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.
2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.
Sezione 1
Campo di applicazione
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 181 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Ai fini del presente capitolo e dell'allegato 30 bis si intende per:
Trasportatore: la persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità, di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 3, del codice. Tuttavia,
- nel caso del trasporto combinato di cui all'articolo 183 ter, per trasportatore si intende la persona la quale gestirà il mezzo di trasporto che, dopo essere stato introdotto nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo,
- nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, di cui all'articolo 183 quater, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.
Art. 181 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
Una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:
a) l'energia elettrica;
b) le merci importate mediante conduttura;
c) le lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
d) le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;
e) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (*) e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;
f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;
h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;
i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzato ai sensi dell'articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili tra porti o aeroporti comunitari senza fare scalo in alcun porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;
k) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.
l) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;
m) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:
i) merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;
iii) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e
iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;
n) merci in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l'accordo dell'operatore economico, ad effettuare l'analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall'operatore economico.
[Tuttavia, nei casi di cui al primo comma, lettere e), f) e g), una dichiarazione sommaria di entrata è richiesta se le merci devono essere poste in custodia temporanea. L'articolo 184 quater, primo comma, è d'applicazione.] (comma soppresso)
o) merci introdotte a partire da territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità, ma in cui la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (**) o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (***) non si applicano, e merci introdotte nel territorio doganale comunitario a partire dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.
________________
(*) GU L 324 del 10.12.2009.
(**) GU L 347 dell'11.12.2006.
(***) GU L 9 del 14.1.2009.
Art. 181 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Se un accordo internazionale tra la Comunità e un paese terzo prevede l'esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di esportazione, si applicano le condizioni definite nell'accordo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
[1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, considerate le circostanze, non reputi necessaria la presentazione di una richiesta scritta.
Il prelevamento di campioni può essere autorizzato unicamente su richiesta scritta dell'interessato.
2. Le richieste scritte di cui al paragrafo 1 devono essere presentate, firmate dall'interessato, all'autorità doganale in causa. Esse devono recare le indicazioni seguenti:
- cognome, nome e indirizzo del richiedente,
- luogo ove si trovano le merci,
- numero della dichiarazione sommaria, quando questa sia già stata presentata, salvo i casi in cui l'autorità doganale s'incarichi dell'apposizione di questa indicazione, oppure riferimento al regime doganale precedente, o, ancora, informazioni necessarie ad identificare il mezzo di trasporto sul quale si trovano le merci,
- ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.
L'autorità doganale concede l'autorizzazione su richiesta dell'interessato. Quando trattasi di una richiesta di prelevamento di campioni, la suddetta autorità indica la quantità di merci da prelevare.
3. La visita preventiva delle merci ed il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità caso per caso.
Il disimballaggio, la pesatura, il successivo reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci vengono effettuati a rischio e a spese dell'interessato. Le eventuali spese di analisi sono ugualmente a carico di quest'ultimo.
4. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale. Ai residui si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 2
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 183 bis, Art. 183 ter, Art. 183 quater, Art. 183 quinquies
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. La dichiarazione sommaria di entrata è resa per via elettronica. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato.
La dichiarazione sommaria di entrata è autenticata dalla persona che la redige.
L'articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.
2. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata su carta, o qualsiasi altra procedura sostitutiva da esse stabilita di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:
a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria d'entrata su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell'allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria d'entrata consta di più di un articolo, il documento di sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell'allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d'entrata di cui all'allegato 30 bis.
3. La dichiarazione sommaria per le merci che, prima della loro presentazione in dogana, hanno circolato vincolate ad una procedura di transito per la quale le formalità sono state espletate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati è costituita dai dati della dichiarazione di transito trasmessi all'ufficio di destinazione con il messaggio "avviso di arrivo previsto".
Quando viene applicato l'articolo 353, paragrafo 2, la dichiarazione sommaria è costituita dall'esemplare del documento di transito o dal documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza.
4. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di entrata su carta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.
La dichiarazione sommaria di entrata su carta è firmata dalla persona che la redige.
5. Le autorità doganali registrano immediatamente le dichiarazioni sommarie di entrata non appena le ricevono.
6. Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata la registrazione della stessa. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest'ultimo sia collegato al sistema doganale.
7. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali possono presumere, salvo prova contraria, che il trasportatore abbia dato il suo consenso sulla base di disposizioni contrattuali e che sia a conoscenza della presentazione.
8. Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato modifiche della dichiarazione sommaria di entrata la registrazione delle stesse. Se le modifiche della dichiarazione sommaria di entrata vengono presentate da una persona di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest'ultimo abbia chiesto loro di inviargli tali notifiche e sia collegato al sistema doganale.
9. Se, dopo un periodo di 200 giorni a decorrere dalla data di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, l'arrivo del mezzo di trasporto non è stato notificato alla dogana a norma dell'articolo 184 octies o le merci non sono state presentate alla dogana a norma dell'articolo 186, la dichiarazione sommaria di entrata si considera non presentata.
Art. 183 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. I dati forniti in regime di transito possono essere utilizzati come dichiarazione sommaria di entrata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le merci sono introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;
2. Purché i dati relativi al transito contenenti gli elementi necessari siano scambiati entro i termini rilevanti di cui all'articolo 184 bis, le prescrizioni di cui all'articolo 183 sono considerate rispettate, anche se le merci sono ammesse al regime di transito al di fuori del territorio doganale della Comunità.
Art. 183 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
In caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l'entrata nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore di tale altro mezzo di trasporto.
Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile per il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità, come indicato all'articolo 184 bis.
Art. 183 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Nel caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata spetta alla persona che ha concluso un contratto o emesso una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci a bordo della nave o dell'aeromobile oggetto del contratto.
Art. 183 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. Se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, il gestore del mezzo di trasporto o il suo rappresentante informa l'ufficio doganale di entrata dichiarato mediante un messaggio di "richiesta di deviazione". Tale messaggio contiene le indicazioni stabilite nell'allegato 30 bis ed è compilato conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato. Il presente paragrafo non si applica nei casi di cui all'articolo 183 bis.
2. L'ufficio doganale di entrata dichiarato notifica immediatamente all'ufficio doganale di entrata effettivo la deviazione e i risultati dell'analisi dei rischi a livello di sicurezza e protezione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 184 bis, Art. 184 ter, Art. 184 quater, Art. 184 quinquies, Art. 184 sexies, Art. 184 septies; Art. 184 octies
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1 e 2, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.
2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.
Sezione 3
Termini
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 184 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. Nel caso di traffico marittimo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:
a) per i carichi trasportati in container ai quali si applicano le lettere c) e d): almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica la lettera c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato nel territorio doganale della Comunità;
c) per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;
d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale comunitario e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.
2. Nel caso di traffico aereo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:
a) per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell'effettivo decollo dell'aeromobile;
b) per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
Ai fini del presente paragrafo si intende per volo a corto raggio, un volo la cui durata è inferiore a quattro ore tra l'ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l'arrivo al primo aeroporto nella Comunità. Tutti gli altri voli sono considerati voli a lungo raggio.
3. Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.
4. Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.
5. Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata con modalità diversa dal mezzo informatico, i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere c) e d), al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 sono fissati ad almeno quattro ore.
6. Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Art. 184 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4, non si applica nei seguenti casi:
a) se accordi internazionali tra la Comunità e paesi terzi prevedono il riconoscimento dei controlli di sicurezza di cui all'articolo 181 quinquies;
b) se accordi internazionali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli di cui all'articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4;
c) in casi di forza maggiore.
Art. 184 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Quando si constata che merci presentate alla dogana, per le quali è necessaria una dichiarazione sommaria di entrata, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che importa le merci o che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata.
La presentazione della dichiarazione sommaria di entrata da parte di un operatore economico dopo il termine di cui all'articolo 184 bis non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
Sezione 4
Analisi dei rischi
Art. 184 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. Dopo aver ricevuto le informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di entrata procede ad un'analisi adeguata dei rischi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Se la dichiarazione sommaria di entrata è stata depositata in un ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale di entrata, e le informazioni sono state trasmesse conformemente all'articolo 36 bis, paragrafo 2, e all'articolo 36 quater, paragrafo 1, secondo comma, del codice, le autorità doganali dell'ufficio di entrata possono accettare i risultati di qualsiasi analisi dei rischi effettuata dall'altro ufficio doganale oppure ne prendono in considerazione le conclusioni quando effettuano una propria analisi dei rischi.
2. Le autorità doganali terminano l'analisi dei rischi prima dell'arrivo delle merci, sempre nel rispetto del termine di cui all'articolo 184 bis.
Tuttavia, per merci trasportate nel tipo di traffico di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali concludono l'analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando l'analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano all'autore della dichiarazione sommaria di entrata e, se è persona diversa, al trasportatore, sempre che quest'ultimo sia collegato al sistema doganale, il divieto di effettuare il carico delle merci. La notificazione avviene entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.
3. Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a o), l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.
4. Le merci presentate alla dogana possono essere svincolate per essere assegnate ad una destinazione doganale non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.
Art. 184 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in molti porti o aeroporti della Comunità e a condizione che si sposti tra detti porti senza effettuare scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata nel primo porto o aeroporto comunitario per tutte le merci trasportate. Le autorità doganali del primo porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi, sotto il profilo della sicurezza, di tutte le merci trasportate. Un'analisi dei rischi supplementare può essere effettuata per le merci nei porti o aeroporti in cui sono scaricate.
Quando viene individuato un rischio, l'ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata adotta misure di divieto nel caso di spedizioni considerate una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato e, in ogni caso, trasmette i risultati dell'analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.
Nei successivi porti o aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, si applica l'articolo 186 per le merci presentate alla dogana in tali porti o aeroporti.
Art. 184 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
[Quando in un porto situato sul territorio doganale della Comunità sono caricate merci che dovranno essere scaricate in un altro porto comunitario e sono trasportate su una nave che circola tra detti porti senza effettuare scalo in alcun porto situato fuori del territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di entrata relativa a dette merci è presentata soltanto nel porto comunitario in cui devono essere scaricate. Non trova applicazione il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1.]
Sezione 5
Notifica dell'arrivo
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Art. 184 octies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto. Tale notifica di arrivo contiene le indicazioni necessarie per l'identificazione delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto. Ove possibile, si usano i metodi di notifica dell'arrivo disponibili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati "magazzini di custodia temporanea".
2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorità doganale può esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea:
a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorità doganale;
b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci.
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(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. Le merci non comunitarie presentate alla dogana sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali.
La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata dalla persona che presenta le merci, o per suo conto, non oltre il momento della presentazione. Se la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata da una persona diversa dal gestore del magazzino di custodia temporanea, le autorità doganali notificano la dichiarazione al gestore purché tale persona sia indicata nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea e sia collegata al sistema doganale.
2. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può assumere una delle seguenti forme, secondo quanto prescritto dalle autorità doganali:
a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione, con l'aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea;
b) dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, comprendente i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione;
c) manifesto o un altro documento di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione.
3. Un riferimento a una dichiarazione sommaria di entrata non è necessario se le merci sono già state in custodia temporanea o hanno ricevuto una destinazione doganale e non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.
4. Possono essere usati sistemi di inventario commerciali portuali o dei trasporti, purché siano approvati dalle autorità doganali.
5. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può essere presentata insieme alla notifica di arrivo di cui all'articolo 184 octies, o contenere tale notifica.
6. Ai fini dell'articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.
7. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci cui si riferisce ricevano una destinazione doganale.
8. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della loro presentazione in dogana:
a) le merci sono dichiarate per un dato regime doganale o ricevono un'altra destinazione doganale; oppure
b) viene comprovata la posizione comunitaria delle merci conformemente agli articoli da 314 ter a 336.
9. Quando la dichiarazione doganale è stata presentata all'ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione all'atto della presentazione delle merci e queste sono vincolate direttamente al regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.
10. Ai fini dei paragrafi da 1 a 9, quando merci non comunitarie trasportate dall'ufficio doganale di partenza, nell'ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria per la custodia temporanea.
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- anche - Art. 187 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 3, del codice.
Art. 187 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Le autorità doganali possono concedere l'autorizzazione di esaminare le merci ai sensi dell'articolo 42 del codice alla persona che, in base alla regolamentazione doganale, ha facoltà di assegnare le merci a una destinazione doganale su domanda verbale di detta persona. Le autorità doganali possono tuttavia ritenere, in considerazione delle circostanze, che sia necessaria una domanda scritta.
2. Le autorità doganali possono autorizzare il prelevamento di campioni soltanto su richiesta scritta della persona di cui al paragrafo 1.
3. La domanda scritta può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica. E' firmata o autenticata dal richiedente e presentata alle autorità doganali competenti.
Comporta le informazioni seguenti:
a) il nome e indirizzo del richiedente;
b) l'ubicazione delle merci;
c) il riferimento ad uno dei seguenti elementi:
i) la dichiarazione sommaria di entrata;
ii) il precedente regime doganale;
iii) il mezzo di trasporto;
d) ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.
4. Le autorità doganali comunicano all'interessato la decisione presa. Quando si tratta di una richiesta di prelevamento di campioni, la decisione specifica la quantità di merci da prelevare.
5. L'esame delle merci e il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità.
La persona interessata si assume tutti i rischi ed i costi relativi all'esame, al prelevamento di campioni e all'analisi delle merci.
6. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale.
Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dall'esame delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie.
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(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
[Quando l'autorità doganale proceda alla vendita delle merci conformemente all'articolo 53 del codice, questa viene effettuata secondo le procedure applicabili negli Stati membri.]
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CAPITOLO 3
Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, senza trasbordo, sono presentate alla dogana conformemente all'articolo 40 del codice soltanto nel porto o aeroporto comunitario dove sono scaricate o trasbordate.
Tuttavia non sono presentate alla dogana le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione, per permettere di scaricare o caricare altre merci.
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Sezione 2
Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori
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Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:
a) aeroporto comunitario: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;
b) aeroporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;
c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;
d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;
e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;
f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.
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Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:
- registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2, e all'articolo 194, punti 1 e 2, del presente capitolo.
- a mano quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile.
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Qualsiasi controllo e formalità applicabili:
1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati;
2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità;
3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.
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Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:
1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;
2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:
- nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;
- nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.
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1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario:
- qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
- qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli può aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
- un controllo dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.
2. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario:
- qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
- qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli può essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
- un controllo supplementare dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.
3. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.
4. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.
5. Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:
- provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale;
- imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:
- all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,
- alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,
- all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio,
- alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio.
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I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30.
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di "aeroporto comunitario di carattere internazionale", di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.
2. Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un unico codice nella nomenclatura combinata.
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(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione a un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante o di una dichiarazione di transito effettuata mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati impegna il dichiarante o il suo rappresentante, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:
- l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti presentati, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.
2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per compilare le sue dichiarazioni in dogana, comprese le dichiarazioni di transito compilate in conformità dell'articolo 353, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali possono prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un'altra tecnica di identificazione, eventualmente basata sull'uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo se sono soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali.
Le autorità doganali possono altresì prevedere che le dichiarazioni compilate mediante i sistemi informatici doganali, comprese le dichiarazioni di transito compilate in conformità dell'articolo 353, paragrafo 2, lettera b), siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.
3. L'autorità doganale può consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni. In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La dichiarazione doganale è depositata presso uno dei seguenti uffici doganali:
a) l'ufficio doganale in cui le merci sono state, o devono essere, presentate in dogana, a norma della regolamentazione doganale;
b) l'ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione, salvo nei casi contemplati dagli articoli 789, 790, 791 e 794.
La dichiarazione doganale può essere presentata non appena le merci sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo.
2. L'autorità doganale può autorizzare la presentazione della dichiarazione doganale, prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci o di metterle a disposizione per il controllo, all'ufficio doganale nel quale la dichiarazione è stata presentata o ad un altro ufficio doganale o luogo designato da queste autorità.
L'autorità doganale può fissare un termine, stabilito in base alle circostanze, entro il quale le merci devono essere presentate o messe a disposizione. Trascorso tale termine, la dichiarazione doganale si considera non depositata.
La dichiarazione doganale può essere accettata soltanto dopo che le merci interessate sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo, alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. L'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione doganale in un ufficio doganale diverso da quello in cui le merci sono presentate o saranno presentate o messe a disposizione ai fini del controllo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) gli uffici doganali di cui all'alinea sono situati nello stesso Stato membro;
b) le merci saranno vincolate a un regime doganale dal titolare di un'autorizzazione unica relativa alla procedura di dichiarazione semplificata o alla procedura di domiciliazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo.
Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.
2. E' equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.
3. La dichiarazione di transito comunitario e le merci sono presentate all'ufficio di partenza nei giorni e negli orari fissati dalle autorità doganali.
L'ufficio di partenza può, su richiesta e a spese dell'obbligato principale, autorizzare la presentazione delle merci in un altro luogo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La data di accettazione della dichiarazione viene apposta sulla dichiarazione.
2. La dichiarazione di transito comunitario è accettata e registrata dall'ufficio di partenza nei giorni e negli orari fissati dalle autorità doganali.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa è la data di accettazione della dichiarazione iniziale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, è il documento amministrativo unico.
2. Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
- la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea,
- la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le spedizioni postali di lettere e pacchi,
- l'impiego di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorità doganale l'autorizzi,
- la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o più Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalità per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri,
- la possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico ai fini dell'espletamento delle formalità di transito comunitario quando vengano applicati l'articolo 353, paragrafo 2, e l'articolo 441, per le spedizioni comprendenti più categorie di merci,
- la stampa con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni di esportazione, importazione e transito in caso di applicazione dell'articolo 353, paragrafo 2, e di documenti comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno.
- la possibilità per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra.
[4. Qualora le formalità siano espletate con sistemi informatici pubblici o privati che effettuano anche la stampa delle dichiarazioni, l'autorità doganale può prevedere che:
- la loro firma manoscritta possa essere sostituita da un'altra tecnica di identificazione, eventualmente basata sull'uso di codici, avente gli stessi effetti giuridici della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle competenti autorità;
- le dichiarazioni così stampate siano autenticate direttamente da tali sistemi al posto dell'apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.] (paragrafo soppresso).
5. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi:
- espressamente istituiti o previsti da atti comunitari,
- richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato,
- richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica,
- richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto.
Esso è, inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunità alle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (1) e le parti di detto territorio alle quali le suddette disposizioni non si applicano, ovvero nell'ambito degli scambi tra le parti di detto territorio in cui le suddette disposizioni non si applicano.
GU n. L 105 del 23.4.1983.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorità di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.
2. Se il regime di transito comunitario o di transito comune è preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito, in caso di applicazione dell'articolo 353, paragrafo 2, e al regime doganale precedente o successivo.
3. I fascicoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricavati:
- da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31,
oppure
- segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32.
4. Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.
Questi fascicoli sono ricavati:
- da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33,
oppure
- da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34.
I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.
5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità doganale può prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.
Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.
Ove occorra, l'autorità doganale dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto.
In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualvolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazione diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.
2. L'autorità doganale agevolerà in ogni modo gli utilizzatori affinché dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1.
3. L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati.
Quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, questa dichiarazione comporta, oltre alle indicazioni previste dalla specifica procedura di cui all'allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di entrata precisati nell'allegato 30 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003)
I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario.
Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorità doganale competente e vidimati(e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità doganale allo stesso titolo dei documenti originali, sempreché la loro qualità e la loro leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario utilizzati in conformità dell'articolo 353, paragrafo 2, le caselle 1 (prima e terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.
I formulari sono stampati in verde.
2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.
3. I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:
a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33:
- gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
- gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.
La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.
4. L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco.
L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco.
5. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
6. Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37.
Quando una dichiarazione doganale è richiesta per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell'articolo 182 ter del codice, la dichiarazione comporta, oltre ai dati previsti dalla specifica procedura di cui all'allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di uscita precisati nell'allegato 30 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:
a) la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181;
b) quando sia richiesta in virtù dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo;
c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;
d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.
2. L'autorità doganale può esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale.
Essa può anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun collo.
3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Le merci oggetto della dichiarazione di transito sono presentate insieme al documento di trasporto.
Le autorità doganali dell'ufficio di partenza possono dispensare dalla presentazione di tale documento all'atto dell'espletamento delle formalità purché detto documento sia tenuto a loro disposizione.
Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali o di ogni altra autorità competente.
2. Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.
3. L'autorità doganale può, eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:
a) per il regime del deposito doganale:
- di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),
- di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;
b) per il regime del perfezionamento attivo:
- sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,
- sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b), e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1;
c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1;
d) per il regime d'ammissione temporanea:
- con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,
- con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b), e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1;
e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1, e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1.
2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.
3. Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa.
2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 2
Dichiarazione in dogana con procedura informatica
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
1. Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.
2. Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.
L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.
3. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.
4. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.
5. In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:
a) le merci prive di carattere commerciale:
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
- inviate a privati, oppure
- quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile;
b) le merci di carattere commerciale, quando:
- il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti,
- la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e
- le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia;
c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:
a) le merci prive di carattere commerciale:
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
- inviate da privati, oppure
b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b);
c) le merci di cui all'articolo 231, lettere b) e c);
d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento.
2. Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa.
Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:
a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione può essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;
b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantità delle merci;
c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;
d) la data di emissione;
e) l'identificazione dell'autorità che l'ha emessa.
Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 497, paragrafo 3, secondo comma, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:
a) - gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a),
- gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità, autorizzati dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli,
- gli strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere malati in attesa del trapianto di un organo in applicazione dell'articolo 569;
b) le merci di cui all'articolo 232;
c) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi.
2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazioni verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1076/2013)
Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:
a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtù del Capitolo I, Titolo XI, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (1) o in quanto merci in reintroduzione;
b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione;
e) gli strumenti musicali portatili importati da viaggiatori e che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione.
GU n. L 105 del 23.4.1983.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1076/2013)
Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):
a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere reimportati;
c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
d) altre merci, quando l'autorità doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile;
e) gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1076/2013)
1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:
a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;
b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;
c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a).2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233;
d) gli strumenti musicali portatili di cui all'articolo 569, punto 1 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95)
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme:
a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice:
- percorrendo la corsia verde - "niente da dichiarare" - negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo,
- passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana,
- applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva "niente da dichiarare" sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;
b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2:
- varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità.
2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233.
2. Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalità particolare.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per "viaggiatore" si intende:
A. all'importazione:
1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché
2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;
B. all'esportazione:
1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché
2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:
A. per l'immissione in libera pratica:
a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, le merci seguenti:
- le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali,
- i cecogrammi,
- gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e
- ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice;
b) al momento della loro presentazione in dogana:
- le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23;
B. per l'esportazione:
a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione.
b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23.
2. E' considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorità doganale può stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale è considerata accettata e lo svincolo concesso:
a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario,
b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste.
4. Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non è dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione CN22 e/o CN23 o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorità doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'articolo 237 non si applica:
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti; l'autorità doganale può stabilire limiti più elevati;
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari;
- quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato;
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
TITOLO VIII
VISITA DELLE MERCI, RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DOGANALE
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.
2. Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui al paragrafo 1.
Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornitale può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.
Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.
3. Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.
4. In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale. Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata.
I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.
3. Le quantità da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.
2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafi 2, 3 e 4.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorità doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata.
2. In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante è autorizzato, quando le circostanze lo permettano, a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità doganale non abbia più alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilità di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorità doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito.
2. I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorità doganale. Tuttavia, in alcuni casi particolari, l'autorità doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.
Se del caso, l'autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.
2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorità doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.
3. Le constatazioni dell'autorità doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati.
Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.
4. L'autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci.
5. Ai fini dell'applicazione del regime di transito comunitario, l'ufficio di partenza inserisce nella dichiarazione di transito i dati corrispondenti ai risultati della verifica.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.
2. Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorità doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.
3. Quando l'autorità doganale nutra dei dubbi sull'applicabilità o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.
4. Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, che il contingente tariffario non è in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 quater.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza.
2. In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso è apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa è restituita al dichiarante.
3. Ai fini dell'applicazione del regime di transito comunitario, se i risultati della verifica della dichiarazione lo consentono, l'ufficio di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data nel sistema informatico.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino, del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci.
2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino, del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice.
3. Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino, del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia né pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante.
L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) 993/2001 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:
1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:
- le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,
- nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste,
e
- le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.
La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.
L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;
1 bis) quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:
- le merci originariamente dichiarate:
i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e
ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente, e che
- le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:
i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e
ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.
L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati.
1 ter) quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo;
1 quater) Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:
- all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,
- all'articolo 508 per un regime doganale economico.
2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata sempreché:
a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione,
- il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità,
- il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione,
- il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perché non siano più corrisposti,
- il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfi agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa.
L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul (sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione.
Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione;
b) quando si tratti di altre merci e l'ufficio doganale di esportazione sia stato informato conformemente all'articolo 792 bis, paragrafo 1, o consideri conformemente all'articolo 796 sexies, paragrafo 2, che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.
3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica mutatis mutandis.
4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del codice, può essere chiesto ed operato l'annullamento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista.
Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
Quando le autorità doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformità dell'articolo 75, lettera b), del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 253 bis, Art. 253 ter, Art. 253 quater, Art. 253 quinquies, Art. 253 sexies, Art. 253 septies, Art. 253 octies, Art. 253 nonies, Art. 253 decies, Art. 253 undecies, Art. 253 duodecies, Art. 253 terdecies, Art. 253 quaterdecies
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.
2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.
3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.
4. Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure adeguate che consentano all'autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati.
Tale domanda può riguardare anche un'autorizzazione integrata, senza pregiudizio dell'articolo 64 del codice.
5. L'uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinato alla prestazione di una garanzia per i dazi all'importazione e altri oneri.
6. Il titolare dell'autorizzazione rispetta le condizioni e i criteri fissati nel presente capitolo e gli obblighi derivanti dall'autorizzazione, fatti salvi gli obblighi del dichiarante e le norme che disciplinano il sorgere di un'obbligazione doganale.
7. Il titolare dell'autorizzazione informa l'autorità doganale di rilascio di tutti i fattori sorti dopo la concessione dell'autorizzazione che possano influenzarne la continuazione o il contenuto.
8. Un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è oggetto di riesame da parte dell'autorità doganale di rilascio nei seguenti casi:
a) modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria pertinente;
b) presunzione ragionevole che il titolare dell'autorizzazione non soddisfa più le condizioni pertinenti.
Qualora un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione sia rilasciata a un richiedente stabilito da meno di tre anni, nel primo anno successivo al rilascio viene effettuato uno stretto monitoraggio.
Art. 253 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.
Tuttavia, quando i sistemi informatici delle autorità doganali o degli operatori economici non sono operativi per la presentazione o il ricevimento delle dichiarazioni doganali semplificate o delle notificazioni di domiciliazione mediante procedure informatiche, le autorità doganali possono accettare dichiarazioni e notifiche sotto altre forme da esse stabilite, a condizione che venga effettuata un'efficace analisi dei rischi.
Sezione 2
Concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Art. 253 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Le domande di autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione si effettuano utilizzando il modulo di domanda il cui modello figura all'allegato 67 o il corrispondente formato elettronico.
2. Se l'autorità doganale di rilascio stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente, indicando i motivi della richiesta, di fornire le informazioni pertinenti.
3. La domanda non viene accettata se:
a) non è conforme al paragrafo 1;
b) non è stata presentata alle autorità doganali competenti;
c) il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica;
d) nel momento in cui presenta la domanda il richiedente è oggetto di una procedura fallimentare.
4. Prima di concedere un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione le autorità doganali verificano le scritture del richiedente, a meno che non possa essere utilizzato un audit precedente.
Art. 253 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 14 nonies, eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, all'articolo 14 decies, lettere d), e) e g), e all'articolo 14 undecies.
L'autorizzazione per la procedura di domiciliazione viene concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 14 nonies, eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, all'articolo 14 decies e all'articolo 14 undecies.
Per la concessione delle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma le autorità doganali applicano l'articolo 14 bis, paragrafo 2 ed usano il modello d'autorizzazione di cui all'allegato 67.
2. Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.
Art. 253 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene sospesa dall'autorità doganale di rilascio se:
a) è stata rilevata l'inosservanza dei criteri e delle condizioni di cui all'articolo 253 quater, paragrafo 1;
b) le autorità doganali hanno ragioni sufficienti per ritenere che il titolare dell'autorizzazione o un'altra persona di cui all'articolo 14 nonies, paragrafo 1, lettere a), b) o d), abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione delle norme doganali.
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, l'autorità doganale di rilascio può decidere di non sospendere un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede del titolare dell'autorizzazione.
Prima di prendere una decisione in merito, l'autorità doganale di rilascio comunica le sue conclusioni al titolare dell'autorizzazione. Questi ha il diritto di regolarizzare la situazione e/o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.
2. Se il titolare dell'autorizzazione non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario, l'autorità doganale di rilascio gli comunica che l'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario, affinché egli possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'autorità doganale di rilascio sospende l'autorizzazione fino al termine del procedimento penale. Essa ne informa il titolare dell'autorizzazione.
4. Qualora il titolare dell'autorizzazione non sia stato in grado di regolarizzare la situazione entro 30 giorni di calendario, ma possa fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate se il periodo di sospensione viene prorogato, l'autorità doganale di rilascio proroga la sospensione dell'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.
5. La sospensione di un'autorizzazione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
Art. 253 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Quando il titolare dell'autorizzazione ha adottato, in modo giudicato adeguato dall'autorità doganale di rilascio, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che devono essere rispettati ai fini dell'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa il titolare dell'autorizzazione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all'articolo 253 quinquies, paragrafi 2 o 4.
2. Se il titolare dell'autorizzazione omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all'articolo 253 quinquies, paragrafi 2 o 4, si applica l'articolo 253 octies.
Art. 253 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Qualora il titolare dell'autorizzazione si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare i criteri e le condizioni relativi a un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, può chiedere la sospensione dell'autorizzazione. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione informa l'autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri e le condizioni previsti. Egli è tenuto a notificare all'autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e il relativo calendario.
2. Se il titolare dell'autorizzazione non regolarizza la situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che egli abbia agito in buona fede.
Art. 253 octies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Senza pregiudizio dell'articolo 9 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, l'autorità doganale di rilascio revoca l'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione nei seguenti casi:
a) se il titolare dell'autorizzazione non regolarizza la situazione di cui all'articolo 253 quinquies, paragrafo 2, e all'articolo 253 septies, paragrafo 1;
b) se il titolare dell'autorizzazione o altre persone di cui all'articolo 14 nonies, paragrafo 1, lettere a), b) o d), hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;
c) su richiesta del titolare dell'autorizzazione.
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità doganale di rilascio può decidere di non revocare l'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione se ritiene che le infrazioni siano di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali e non suscitino dubbi circa la buona fede del titolare dell'autorizzazione.
CAPITOLO 1 BIS
Autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Sezione 1
Procedura di domanda
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Art. 253 nonies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La domanda di autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è presentata a una delle autorità doganali di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafi 1 e 2.
Tuttavia, se l'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene chiesta nel contesto di, o successivamente a, una domanda di autorizzazione unica per una destinazione particolare o per un regime doganale economico, si applicano l'articolo 292, paragrafi 5 e 6, o gli articoli 500 e 501.
2. Se una parte delle scritture e dei documenti pertinenti è tenuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui viene presentata la domanda, il richiedente compila nella debita forma le caselle 5a, 5b e 7 del modulo di domanda il cui modello figura all'allegato 67.
3. Il richiedente stabilisce un punto di contatto centrale facilmente accessibile o designa una persona di riferimento all'interno della sua amministrazione nello Stato membro in cui viene presentata la domanda, al fine di mettere a disposizione delle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per comprovare la conformità ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione unica.
4. Per quanto possibile, il richiedente trasmette alle autorità doganali i dati necessari per via elettronica.
5. Fino a quando non viene introdotto un sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri interessati necessario ai fini della pertinente procedura doganale, l'autorità doganale di rilascio può respingere le domande presentate ai sensi del paragrafo 1, qualora l'autorizzazione unica dovesse comportare un onere amministrativo sproporzionato.
Art. 253 decies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità doganali di cui all'articolo 253 nonies, paragrafo 1, alle quali devono essere presentate le domande, e ogni successiva modifica dello stesso. La Commissione rende tali informazioni consultabili su Internet. Le suddette autorità agiscono in qualità di autorità doganali di rilascio delle autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione.
2. Gli Stati membri nominano un ufficio centrale responsabile dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, e indicano tale ufficio alla Commissione.
Sezione 2
Procedura di rilascio
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Art. 253 undecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Quando viene chiesta un'autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, l'autorità doganale di rilascio trasmette alle altre autorità doganali interessate le informazioni seguenti:
a) la domanda;
b) il progetto di autorizzazione;
c) tutte le informazioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione.
Le informazioni sono trasmesse mediante il sistema di comunicazione di cui all'articolo 253 quaterdecies una volta che tale sistema è disponibile.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono trasmesse dall'autorità doganale di rilascio entro i termini seguenti:
a) trenta giorni di calendario, se il richiedente ha precedentemente ottenuto un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione o un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c);
b) novanta giorni di calendario in tutti gli altri casi.
Se l'autorità doganale di rilascio non è in grado di rispettare tali termini, può prorogarli di 30 giorni di calendario. In tali casi, l'autorità doganale di rilascio informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza dei suddetti termini.
Il termine decorre dalla data in cui l'autorità doganale di rilascio riceve tutte le informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). L'autorità doganale di rilascio informa il richiedente dell'accettazione della domanda e della data di decorrenza del termine.
3. Fino al 31 dicembre 2009, i periodi massimi di 30 o 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2, primo comma, sono sostituiti da 90 o 210 giorni di calendario.
Art. 253 duodecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'autorità doganale di rilascio dello Stato membro nel quale la domanda è stata presentata e le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dall'autorizzazione unica richiesta stabiliscono, in collaborazione tra loro, gli obblighi in materia di modalità operative e di relazioni, compreso un piano di controllo per la supervisione del regime doganale applicato nel quadro dell'autorizzazione unica. I dati che le autorità doganali interessate si scambiano ai fini del o dei regimi doganali si limitano tuttavia a quelli di cui all'allegato 30 bis.
2. Le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dall'autorizzazione unica richiesta notificano all'autorità doganale di rilascio eventuali obiezioni entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Qualora per tale notifica occorra un ulteriore periodo di tempo, l'autorità doganale di rilascio ne viene informata quanto prima e comunque entro il termine suddetto. Il termine può essere prorogato al massimo di 30 giorni di calendario. In caso di proroga del termine l'autorità doganale di rilascio ne informa il richiedente.
Se vengono notificate obiezioni e le autorità doganali non raggiungono un accordo entro il periodo suddetto, la domanda è respinta relativamente alle obiezioni sollevate.
Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro il termine (i termini) di cui al primo comma, l'autorità doganale di rilascio può ritenere, su responsabilità dell'autorità doganale consultata, che non vi siano obiezioni riguardo al rilascio dell'autorizzazione.
3. Prima del rigetto parziale o totale della domanda, l'autorità doganale di rilascio comunica i motivi in base ai quali intende adottare tale decisione al richiedente, cui viene data la possibilità di esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è effettuata la comunicazione.
Art. 253 terdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Se un'autorizzazione unica viene chiesta dal titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l'autorizzazione viene concessa una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra:
a) il richiedente e l'autorità doganale di rilascio;
b) l'autorità doganale di rilascio e le altre autorità doganali interessate dall'autorizzazione unica richiesta.
Nei casi in cui il richiedente non è titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l'autorizzazione viene concessa se l'autorità doganale di rilascio ha elementi sufficienti per ritenere che il richiedente sia in grado di soddisfare le condizioni e i criteri per l'autorizzazione stabiliti o indicati agli articoli 253, 253 bis e 253 quater, e una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Ricevuto il consenso delle altre autorità doganali interessate, o non avendo ricevuto obiezioni motivate da parte di queste ultime, l'autorità doganale di rilascio emette l'autorizzazione conformemente al modello di autorizzazione che figura all'allegato 67, entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 253 duodecies, paragrafo 2 o 3.
L'autorità doganale di rilascio comunica l'autorizzazione alle autorità doganali degli Stati membri partecipanti mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 253 quaterdecies, una volta che tale sistema è disponibile.
3. Le autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione sono riconosciute in tutti gli Stati membri indicati nella casella 10 o 11 dell'autorizzazione o, secondo il caso, in entrambe.
Sezione 3
Scambio di informazioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Art. 253 quaterdecies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato, una volta che è disponibile, ai fini del processo di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché per informare la Commissione e gli operatori economici. L'informazione fornita agli operatori economici è limitata ai dati non riservati indicati nel titolo II, punto 16, delle note esplicative relative al modello di domanda per le procedure semplificate che figura all'allegato 67.
2. La Commissione e le autorità doganali, usando il sistema di cui al paragrafo 1, si scambiano, archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i dati delle domande;
b) le informazioni necessarie per il processo di rilascio;
c) le autorizzazioni uniche rilasciate per i regimi e procedure di cui all'articolo 1, punti 13 e 14 e, se del caso, la modifica, sospensione e revoca delle stesse;
d) i risultati di un riesame ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 8.
3. La Commissione e gli Stati membri possono pubblicare su Internet l'elenco delle autorizzazioni uniche e i dati non riservati indicati nel titolo II, punto 16, delle note esplicative relative al modello di domanda per le procedure semplificate che figura all'allegato 67, previo consenso del titolare dell'autorizzazione. L'elenco è regolarmente aggiornato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.
Tuttavia tali dichiarazioni contengono almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:
a) il documento in causa esiste ed è valido;
b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;
c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.
I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.
Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempre che l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, può essere concesso per la sua presentazione un termine più lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non può superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non può essere prorogato.
Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore.
2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari, oppure sempreché non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:
- prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure
- negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.
2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.
3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:
- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,
- esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.
4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:
a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:
- procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta,
- esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;
b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.
5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:
- ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci,
- ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.
In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, un richiedente è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.
2. La dichiarazione semplificata contiene almeno le indicazioni previste per una dichiarazione semplificata all'allegato 30 bis.
3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.
4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.
5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.
2. Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l'autorità doganale di rilascio concede l'autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l'autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 riporta le seguenti informazioni:
a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate;
b) le merci alle quali si applica; e
c) il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.
Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.
2. L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:
- per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente agli articoli 406, 407 e 408,
- per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,
- per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,
- per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.
2. Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l'autorità doganale di rilascio concede l'autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l'autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:
- il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito,
oppure
- l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime.
2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino.
3. L'autorizzazione può essere revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:
a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:
i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:
- a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
- a iscrivere le merci nelle proprie scritture;
ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:
- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:
- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.
La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;
c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.
2. Sempreché il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può:
a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente;
b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.
In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.
3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni previste per una dichiarazione ai sensi della procedura di domiciliazione di importazione di cui all'allegato 30 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:
- le merci cui è applicabile,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato,
- il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,
- il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine,
- le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.
Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.
2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.
3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 270.
2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana.
3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 in qualsiasi tipo di deposito.
4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma è esclusa la possibilità di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.
Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.
In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli articoli 497, 498 e 499 ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime (354).
[2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni.
3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima, quando:
- non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni,
- l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime,
- l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale.
4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata allorché si verifichino i casi di cui al precedente paragrafo 3.] (paragrafi soppressi)
5. Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l'autorità doganale di rilascio concede l'autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l'autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, compreso l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione complementare.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2 e agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 274.
2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui all'articolo 524.
3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:
a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti;
b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino;
c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.
L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità.
2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:
- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.
Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 , dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37 o che non sono corredate da taluni documenti di cui all'articolo 220.
Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.
2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.
3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, mutatis mutandis, gli articoli 257 e 258.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 277 bis
Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.
Sottosezione 4
Disposizioni comuni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Art. 277 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Quando due o più autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona ed un regime è appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di domiciliazione, la dichiarazione complementare può non essere richiesta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289.
2. In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.
3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.
Tuttavia:
a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata;
b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;
c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.
Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci;
d) alle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non può essere applicata alcuna procedura semplificata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg.(CE) n. 1875/2006 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
Le formalità per l'esportazione di cui agli articoli da 786 a 796 sexies possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003, integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di esportazione può accettare le dichiarazioni di esportazione che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.
Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.
Nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, le dichiarazioni di esportazione devono contenere tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.
2. Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia alla dichiarazione d'esportazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito.
2. Se il subappaltatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, il paragrafo 1 si applica soltanto se i dati richiesti sono scambiati in forma elettronica, conformemente all'articolo 4 quinquies.
3. Nella dichiarazione incompleta di esportazione è indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare. L'ufficio doganale che riceve la dichiarazione incompleta di esportazione comunica i dati di detta dichiarazione all'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione complementare, come previsto al paragrafo 1.
4. Nei casi contemplati nel paragrafo 2, l'ufficio doganale che ha ricevuto la dichiarazione complementare comunica immediatamente i dati di detta dichiarazione all'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta di esportazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 484/2010 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater, all'articolo 261, paragrafo 2 e, in quanto compatibile, all'articolo 262.
2. La dichiarazione semplificata contiene almeno i dati richiesti per una dichiarazione semplificata di cui all'allegato 30 bis.
Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater a qualsiasi persona, in appresso denominata "esportatore autorizzato", che desideri effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
[Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 285 bis, Art. 285 ter
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. L'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283, a ottemperare alle seguenti obbligazioni:
a) informare l'ufficio doganale di esportazione della partenza delle merci mediante una dichiarazione semplificata di esportazione in conformità dell'articolo 282;
b) mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti richiesti per l'esportazione delle merci.
2. L'esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione completa di esportazione invece della dichiarazione semplificata di esportazione. In questo caso, è esonerato dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del codice.
Art. 285 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di presentare una dichiarazione semplificata di esportazione all'ufficio doganale di esportazione per ciascuna partenza di merci. Tale esenzione è concessa soltanto a condizione che l'esportatore autorizzato soddisfi le seguenti condizioni:
a) l'esportatore autorizzato comunica all'ufficio doganale di esportazione ogni partenza, nel modo e nella forma precisate da quest'ultimo a tal fine;
b) l'esportatore autorizzato fornisce alle autorità doganali o mette a loro disposizione qualsiasi informazione che esse ritengano necessaria per effettuare un'efficace analisi dei rischi, prima dell'uscita delle merci dai luoghi indicati nell'articolo 283;
c) l'esportatore autorizzato iscrive le merci nelle sue scritture.
L'iscrizione nelle scritture di cui al primo comma, lettera c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.
1 bis. Nei casi in cui si applicano gli articoli 592 bis o 592 quinquies, le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico a registrare immediatamente ciascuna operazione di esportazione nelle sue scritture e a comunicare tali operazioni all'ufficio doganale che l'ha autorizzato in una dichiarazione complementare da inviare con cadenza periodica entro un mese dalla data di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tale autorizzazione è concessa a condizione che:
a) l'operatore economico utilizzi l'autorizzazione soltanto per le merci che non sono soggette a misure di divieto o restrizione;
b) l'operatore economico fornisca all'ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritiene necessarie per poter eseguire i controlli delle merci;
c) quando l'ufficio doganale di esportazione è diverso dall'ufficio doganale di uscita, le autorità doganali abbiano autorizzato l'utilizzazione di tale disposizione e le informazioni di cui alla lettera b), siano messe a disposizione anche dell'ufficio doganale di uscita.
Qualora venga utilizzata la disposizione di cui al primo comma, la registrazione delle merci nelle scritture è considerata come svincolo per l'esportazione e l'uscita.
2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può, fino al 30 giugno 2009, dispensare l'esportatore autorizzato dagli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sempreché egli fornisca all'ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci prima dell'uscita delle merci.
In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.
Art. 285 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Le informazioni di cui all'articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono trasmesse all'ufficio doganale di esportazione entro i termini stabiliti ai sensi degli articoli 592 ter e 592 quater.
2. La registrazione nei documenti contabili di cui all'articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), comprende i dati previsti per la procedura di domiciliazione di cui all'allegato 30 bis.
3. Le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.
2. La preautenticazione può essere effettuata:
a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;
b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62.
L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.
3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato soddisfa le seguenti condizioni:
a) espleta le formalità di cui all'articolo 285 o 285 bis;
b) menziona in ogni documento di accompagnamento o ogni altro mezzo che lo sostituisca i seguenti dati:
i) il riferimento alla registrazione nei suoi documenti contabili;
ii) la data in cui è stata effettuata la registrazione di cui al punto i);
iii) il numero dell'autorizzazione;
iv) il nominativo dell'ufficio doganale di rilascio.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità dettagliate di attuazione della procedura e determina, in particolare:
a) le merci alle quali si applica;
b) la modalità con la quale le condizioni di cui all'articolo 285 bis, paragrafo 1, devono essere soddisfatte;
c) il modo e il momento in cui le merci sono svincolate;
d) il contenuto di ogni documento di accompagnamento o altro mezzo che lo sostituisca nonché le modalità per la sua vidimazione;
e) le modalità di compilazione della dichiarazione complementare e il termine entro il quale essa deve essere depositata.
Quando si applicano gli articoli da 796 bis a 796 sexies, lo svincolo di cui al primo comma, lettera c), è concesso conformemente all'articolo 796 ter.
2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.
2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le informazioni previste nell'allegato 30 bis per la procedura da espletare. Il documento o supporto è corredato di una domanda di esportazione.
Le autorità doganali possono accettare che tale domanda sia sostituita con una domanda globale, a condizione che l'operatore economico abbia fornito alle autorità doganali ogni informazione che queste ritengono necessaria per poter effettuare l'analisi dei rischi e l'esame delle merci. La domanda globale ha per oggetto le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Il dichiarante fa riferimento all'autorizzazione sul documento o supporto utilizzato per l'esportazione.
3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.
Tuttavia, il dichiarante mette a disposizione delle autorità doganali le informazioni necessarie ai fini di una efficace analisi dei rischi e dell'esame delle merci, prima dell'uscita di tali merci.
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- anche - Art. 290 bis, Art. 290 ter, Art. 290 quater, Art. 290 quinquies
1. Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA.
2. In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità:
a) verifica i dati riportati nelle caselle da "A" a "G" del volet "reimportazione";
b) compila la matrice e la casella "H" del volet "reimportazione";
c) trattiene il volet "reimportazione".
3. Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità.
CAPITOLO 1 bis
Disposizioni relative alle banane
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 402/2006)
Art. 290 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 89/97 e sostituito dal Reg. (CE) n. 402/2006)
Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:
a) "pesatore autorizzato": qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;
b) "documentazione del richiedente": qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;
c) "peso netto delle banane fresche": peso delle banane senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
d) "partita di banane fresche": partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;
e) "luogo di scarico": ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall'aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.
Art. 290 ter
(inrodotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 402/2006)
1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell'importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:
a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;
b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;
c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.
L'ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.
L'autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall'ufficio doganale che ha autorizzato l'operatore.
2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.
Art. 290 quater
(inrodotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 402/2006)
1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.
La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all'allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all'allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.
La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.
2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell'emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.
3. L'ufficio doganale verifica, in base a un'analisi del rischio e su almeno il 5% del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all'allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3. (1)
Art. 290 quinquies
(inrodotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 402/2006)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.
La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Il presente articolo entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 2
Destinazione particolare
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.
2. Ai fini del presente capitolo si intende per:
[a) autorizzazione unica: un'autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali;] (lettera soppressa)
b) contabilità: la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;
c) scritture: i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 2286/2003)
1. Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.
Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, è necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.
2. Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.
3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché
- la domanda interessi una sola amministrazione doganale,
- il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e
- sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.
4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.
In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:
a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
b) natura della destinazione particolare;
c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;
d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;
e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;
f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.
5. Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue.
La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:
- in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure
- negli altri casi, in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi.
Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.
Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.
Le autorità doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.
Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.
6. In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.
7. Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui queste autorità ricevono le informazioni mancanti o supplementari richieste.
Tale termine non si applica nel caso dell'autorizzazione unica, salvoché questa sia concessa a norma del paragrafo 6.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 2286/2003)
1. Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le attività indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;
b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:
- di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,
- di non intraprendere azioni incompatibili con la finalità della destinazione particolare prevista,
- di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti;
c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorità doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
d) sia tenuta e conservata una contabilità appropriata;
e) sia fornita una garanzia qualora le autorità doganali lo ritengano necessario (1).
2. Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità alle condizioni indicate al paragrafo 1.
3. Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:
a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,
b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,
c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale, comprese le modalità per:
- l'immagazzinamento comune, cui si applica mutatis mutandis l'articolo 534, paragrafi 2 e 3,
- l'immagazzinamento di miscugli di prodotti soggetti al controllo della destinazione particolare rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00,
d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,
f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
g) eventualmente, la garanzia da prestare,
h) il periodo di validità dell'autorizzazione,
i) l'eventuale possibilità di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,
j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,
k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,
l) le modalità di comunicazione.
Se le merci di cui al primo comma, lettera c), secondo trattino, non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre e non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento dei miscugli può essere autorizzato soltanto se questi sono interamente destinati a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
4. Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione è valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.
La durata di validità non può superare i tre anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione, salvoché sussistano comprovati motivi.
In base all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1472/2003, la costituzione di una cauzione è obbligatoria, essa copre la differenza di dazio tra l'aliquota applicabile ai paesi terzi "erga omnes" e quella prevista dal contingente tariffario di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
(13) Trattino introdotto dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 10 gennaio 2001, n. L 5.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
1. Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
2. Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.
3. In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:
a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,
b) la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,
c) possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza espletamento di formalità doganali.
2. Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, è utilizzato conformemente alla seguente procedura:
a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie). [Le copie vengono opportunamente numerate.] (frase soppressa).
b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:
- nella casella A ("Ufficio di partenza"), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,
- nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,
- nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,
- nella casella "Nota importante" e nella casella B occorre barrare il testo,
- rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,
- nella casella n. 38, la massa netta delle merci,
- nella casella n. 103, la quantità netta delle merci in lettere,
- nella casella 104 apporre una X nella casella "Altri (specificare)", e aggiungere una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole (1):
- KONECNÉ POU.ITÍ: ZBOZÍ, U KTERÉHO PRECHÁZEJÍ POVINNOSTI NA PRÍJEMCE (CLÁNEK 296 NARÍZENÍ (EHS) c. 2454/93),
- EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSEDLÄHEVAD ÜLE KAUBA SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93, ARTIKKEL 296),
- IZMANTOSANAS MERKIS: PRECU SANEMEJS ATBILDIGS PAR PRECU IZMANTOSANU (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS),
- GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKES, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLES PERDUOTOS JU PEREMEJUI (REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS),
- MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNO FELHASZNÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVOJÉRE SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE),
- UZU AHHARI: OGGETTI LI GHALIHOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296),
- PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIAZANIA SA PRZENOSZONE NA OSOBE PRZEJMUJACA (ROZPORZADZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296),
- POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS).T. 2454/93, CLEN 296),
- KONECNÉ POU.ITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU ( NARIADENIE (EHS) C. 2454/93, CLÁNOK 296 )"
- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÕAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÕCULO 296)
- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EÿF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ?BERNEHMER ?BERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)
- EIDIJOR PQOOQIRLOR: ELPOQECLASA CIA SA OPOIA OI TPOVQEXREIR EJVXQOTMSAI RSOM EJDOVEA (AQHQO 296 JAMOMIRLOR (EOJ) aqih. 2454/93)
- END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)
- DESTINATION PARTICULI"RE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSF . . . R . . . ES AU CESSIONNAIRE [R"GLEMENT (CEE) N. 2454/93, ARTICLE 296]
- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)
- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE AS QUAIS AS OBRIGACOES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONARIO [REGULAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTIGO 296.]
- TIETTY K?YTTOTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYV?T VELVOITTEET SIIRRETAAN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N. 2454/93, 296 ARTIKLA)
- ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMÅL: VAROR FOR VILKA SKYLDIGHETERNA OVERFORS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FORORDNING (EEG) nr 2454/93)
- nella casella n. 106:
- gli elementi relativi all'imposizione delle merci, salvo dispensa concessa dalle autorità doganali;
- il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.
c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.
d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione.
Inoltre, egli notifica immediatamente all'ufficio doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.
e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.
f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.
g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.
Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.
3. Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni è salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.
4. Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.
5. Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.
6. Il cedente non ha più obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;
- il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, ciò si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.
In base all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1472/2003, la costituzione di una cauzione è obbligatoria, essa copre la differenza di dazio tra l'aliquota applicabile ai paesi terzi "erga omnes" e quella prevista dal contingente tariffario di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
(13) Trattino introdotto dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 10 gennaio 2001, n. L 5.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 ed integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.
2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:
a) denominazione della compagnia aerea speditrice;
b) denominazione dell'aeroporto di partenza;
c) denominazione della compagnia aerea destinataria;
d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;
e) descrizione dei materiali;
f) numero dei pezzi.
Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.
3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:
- DESTINO ESPECIAL
- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL
- BESONDERE VERWENDUNG
- EIDKOS PROORISMOS
- END-USE
- DESTINATION PARTICULIERE
- DESTINAZIONE PARTICOLARE
- BIJZONDERE BESTEMMING
- DESTINO ESPECIAL
- TIETTY KAYTTATARKOITUS
- ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMÅL
- KONECNÉ POUZITÍ,
- EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE,
- IZMANTOSANAS MERKIS,
- GALUTINIS VARTOJIMAS,
- MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNO FELHASZNÁLÁS,
- UZU AHHARI,
- PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE,
- POSEBEN NAMEN,
- KONECNÉ POUZITIE
4. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.
La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.
5. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.
6. Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 ed integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.
2. In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:
- ARTÕCULO 298, REGLAMENTO (CEE) N. 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÕAS DESTINADAS A LA EXPORTACION - NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRICOLAS
- ART. 298 I FORORDNING (EÿF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFORSEL - INGEN RESTITUTION
- ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN - ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN
- ARQRO 298 TOU KAN. (CEE) ariq 2454/93 EIDIKOS PIROORISMOS: EMPOREGMATA PROORIZOMENA GIA EXAGWGH - APOKLEIONTAI OI GEWRGIKES EPISTROFES
- ARTICLE 298 REGULATION (EEC) N. 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION - AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE
- ARTICLE 298, REGLEMENT (CEE) N. 2454/93 DESTINATION PARTICULIERE: MARCHANDISES PREVUES POUR L'EXPORTATION - APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE
- ARTICOLO 298 (CEE) N. 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE - APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA
- ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN - LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING
- ARTIGO 298.o REG. (CEE) N. 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTACÃO - APLICACÃO DE RESTITUICOES AGRÕCOLAS EXCLUIDA
- 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KAYTTOTARKOITUS: VIETAVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA - MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA
- ARTIKEL 298 I FORORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVANDNING FOR SARSKILDA ANDAMÅL: VAROR AVSEDDA FOR EXPORT - JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLAMPLIGA
- CLÁNEK 298 NARÍZENÍ (EHS) c. 2454/93 KONECNÉ POUZITÍ: ZBOZÍ URCENO K VÝVOZU. ZEMEDELSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNIT,
- MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 "EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE": KAUBALE, MIS LÄHEB EKSPORDIKS PÕLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA,
- REGULAS (EEK) NR.2454/93, 298.PANTS: IZMANTOSANAS MERKIS: PRECES PAREDZETAS IZVESANAI. LAUKSAIMNIECIBAS KOMPENSACIJU NEPIEMERO,
- REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKES - EMES UKIO GRAZINAMOSIOS ISMOKOS NETAIKOMOS,
- MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNO FELHASZNÁLÁS A 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETÉSU ÁRUK. - MEZOGAZDASÁGI VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ
- ARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UZU AHHARI: OGGETTI DESTINATI GHALL-ESPORTAZZJONI RIFUZJONIJIET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLI,
- ARTYKUL 298 ROZPORZADZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNACZONE DO WYWOZUNIE STOSUJE SIE DOPLAT ROLNYCH,
- CLEN 298 UREDBE (EGS) ST. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ - UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLJUCENA,
- CLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) C. 2454/93 KONECNÉ POUZITIE: TOVAR URCENÝ NA VÝVOZ - POL'NOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOZNO UPLATNIT
3. In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.
4. In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica mutatis mutandis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
1. Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:
a) sono assegnate alla destinazione prevista,
b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.
Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.
2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.
3. Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 308 bis, Art. 308 ter, Art. 308 quater, Art. 308 quinquies
CAPITOLO 3
Gestione delle misure tariffarie
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
Sezione 1
Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
Art. 308 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 214/2007)
1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.
3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.
4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.
5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.
7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.
8. Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.
9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.
10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 EUR, gli Stati membri non eseguono la restituzione.
11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.
12. I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.
Art. 308 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:
- dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o
- in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.
2. Salvo il disposto dell'articolo 308-bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.
Art. 308 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 214/2007)
1. Un contingente tariffario è considerato critico quando il 90% del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.
2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:
a) quando sia aperto per meno di tre mesi;
b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);
c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.
3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione, secondo le regole dell'OMC, di una misura di salvaguardia o di una misura di ritorsione, è considerato critico quando il 90% del volume iniziale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o meno nei due anni precedenti.
Sezione 2
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
Sorveglianza comunitaria
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003)
Art. 308 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 214/2007)
1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.
Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.
2. I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato.
I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri.
Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalità pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati.
3. Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato.
4. Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell'accettazione della dichiarazione completa o complementare.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
TITOLO II
POSIZIONE DOGANALE E TRANSITO DELLE MERCI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Ai fini del presente titolo si intende per:
a) mezzo di trasporto: in particolare,
- qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio,
- qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,
- qualsiasi battello o nave,
- qualsiasi aeromobile,
- qualsiasi contenitore a norma dell'articolo 670, lettera g);
b) ufficio di partenza:
l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;
c) ufficio di passaggio:
- l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo;
- l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante l'operazione di transito comunitario;
d) ufficio di destinazione:
l'ufficio doganale nel quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario;
e) ufficio di garanzia:
l'ufficio doganale nel quale è costituita una garanzia globale o forfettaria;
f) paesi dell'EFTA: i paesi dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. Circolano in regime di transito comunitario esterno, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, lettera b) del codice, le merci comunitarie:
- oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
oppure
- in relazione alle quali il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità o introdotte in un deposito doganale, vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o collocate in una zona franca o in un deposito franco,
oppure
- immesse in libera pratica nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista della loro successiva esportazione sotto forma di prodotti compensatori e destinate ad essere oggetto di domanda di rimborso, conformemente all'articolo 128, del codice,
oppure
- soggette al regime dei prelievi e delle tasse all'esportazione, e che sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
oppure
- provenienti dalle scorte di intervento e soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, e che sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune.
2. Le merci di cui al paragrafo 1 che non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, sempre che venga comprovato l'annullamento della dichiarazione di esportazione e delle formalità doganali inerenti alle misure comunitarie che avevano reso necessarie la loro uscita dal predetto territorio doganale e, all'occorrenza, degli effetti di tali formalità.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Fatto salvo l'articolo 310, paragrafo 1, circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che:
a) sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);
b) sono spedite nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa destinati a garantire nel periodo transitorio, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due Stati membri, la libera circolazione delle merci che non beneficiano ancora della completa soppressione dei dazi doganali o di altre misure previste dall'atto di adesione;
c) spedite:
- da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non sono applicabili,
- da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni sono applicabili,
- da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio non sono applicabili in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non sono applicabili (1).
Per le merci di cui al primo comma, lettera a), trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.]
Trattino modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraversando il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato, in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 313 bis, Art. 313 ter, Art. 313 quater, Art. 313 quinquies, Art. 313 sexies, Art. 313 septies
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
1. Salvo il disposto dell'articolo 180 del codice e le deroghe del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.
2. Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323 del presente regolamento:
a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell'articolo 37 del codice;
b) le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell'articolo 799 del presente regolamento, o introdotte in un deposito franco;
c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell'articolo 799 del presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:
a) per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; oppure
b) via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare, autorizzato ai sensi dell'articolo 313 ter.
Art. 313 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
Per "collegamento marittimo regolare" si intende un servizio di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, di un porto nel suddetto territorio.
Art. 313 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, dall'art. 1 del Reg. 993/2001, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
1. Una società di navigazione marittima può essere autorizzata ad istituire servizi di linea previa presentazione di una domanda alle autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio è stabilita o, se non è stabilita, dispone di un ufficio regionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 313 quater.
2. L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle società di navigazione marittima che:
a) sono stabilite nel territorio doganale della Comunità, o vi dispongono di un ufficio regionale, e mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti;
b) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 14 nonies;
c) determinano la(e) nave(i) da utilizzare per il servizio e specificano i porti in cui fare scalo dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione;
d) si impegnano, sulle rotte dei servizi di linea, a non effettuare nessuno scalo nei porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità e a non effettuare alcun trasbordo di merci in mare;
e) a registrare presso l'autorità doganale competente per l'autorizzazione i nomi delle navi destinate al servizio regolare e i porti di scalo.
3. La domanda di autorizzazione per un servizio di linea specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di linea (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
Fatto salvo il paragrafo 4, entro 45 giorni dal ricevimento di tale notifica le autorità doganali corrispondenti possono respingere la domanda adducendo come motivazione il mancato rispetto della condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), e comunicare il rifiuto mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies. L'autorità doganale corrispondente indica i motivi del rifiuto e le disposizioni giuridiche relative alle infrazioni commesse. In tal caso l'autorità doganale di rilascio non rilascia l'autorizzazione e notifica, motivandolo, il rifiuto alla società che ha presentato domanda.
In assenza di risposta o di rifiuto da parte delle autorità doganali corrispondenti, l'autorità doganale di rilascio, dopo aver esaminato se le condizioni per l'autorizzazione sono soddisfatte, rilascia l'autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati dal servizio di linea. Il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies è utilizzato per registrare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali corrispondenti.
4. Qualora la società di navigazione disponga di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3 del presente articolo sono considerati soddisfatti.
Art. 313 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
1. Dopo che un servizio regolare è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 313 ter, la società di navigazione interessata deve destinarvi le navi registrate a tale scopo.
2. La società di navigazione è tenuta ad informare l'autorità doganale di rilascio di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e che potrebbe influenzarne il mantenimento o il contenuto.
Qualora un'autorizzazione sia revocata dall'autorità doganale di rilascio o su richiesta della società di navigazione, detta autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali corrispondenti utilizzando il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies.
3. La procedura prevista all'articolo 313 ter, paragrafo 3, si applica se è necessario modificare l'autorizzazione per includere Stati membri che non erano contemplati nell'autorizzazione originale o in un'autorizzazione precedente. Le disposizioni dell'articolo 313 ter, paragrafo 4, si applicano mutatis mutandis.
Art. 313 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
1. La società di navigazione marittima autorizzata ad istituire servizi regolari di linea comunica all'autorità doganale di rilascio le seguenti informazioni:
a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare di linea;
b) il primo porto da cui la nave inizia ad operare come servizio di linea;
c) i porti di scalo;
d) le eventuali modifiche alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c);
e) la data e l'ora in cui le modifiche di cui alla lettera d), entrano in vigore.
2. Le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sono registrate dall'autorità doganale di rilascio nel sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies entro un giorno lavorativo dal giorno della comunicazione. Esse sono accessibili alle autorità doganali operanti nei porti situati nel territorio doganale della Comunità.
La registrazione è valida dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è effettuata la registrazione.
Art. 313 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo di merci in alto mare o a fare temporaneamente scalo in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo, compresi i porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità e le zone franche sottoposte a controllo di tipo I istituite in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la società di navigazione ne informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo della Comunità, compresi quelli sulla rotta prevista della nave. Le merci caricate o scaricate in tali porti non sono considerate merci comunitarie.
Art. 313 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
1. Le autorità doganali possono richiedere alla società di navigazione la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 313 ter a 313 sexies.
2. Qualora le autorità doganali constatino che la società di navigazione non ha rispettato le disposizioni di cui al paragrafo 1, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate dal servizio regolare utilizzando il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 314 bis, Art. 314 ter, Art. 314 quater
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1159/2012)
1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie ai sensi dell'articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente all'articolo 314 quater, paragrafo 1, solo se soddisfano le condizioni stabilite in uno dei punti seguenti:
a) le merci sono trasportate da un punto a un altro all'interno del territorio doganale della Comunità e lasciano temporaneamente tale territorio senza attraversare il territorio di un paese terzo;
b) le merci sono trasportate da un punto situato all'interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo, a un altro punto situato all'interno del territorio doganale della Comunità con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
c) le merci sono trasportate da un punto situato all'interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo in cui sono trasbordate su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, a un altro punto situato all'interno del territorio doganale della Comunità e un nuovo documento di trasporto è rilasciato per il trasporto dal paese terzo ed è presentato accompagnato da una copia del documento originale per il trasporto delle merci da un punto all'altro all'interno del territorio doganale della Comunità.
[2. La posizione comunitaria delle merci viene comprovata:
a) da uno dei documenti previsti agli articoli da 315 a 318, oppure
b) secondo le modalità di cui agli articoli da 319 a 323, oppure
c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione oppure
d) dal documento di cui all'articolo 325, oppure
e) dal documento di cui all'articolo 816, che attesta la posizione comunitaria delle merci, oppure
f) dall'esemplare di controllo TS di cui all'articolo 843.] (paragrafo soppresso).
2 bis. Qualora le merci siano trasportate in conformità al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali competenti del luogo di reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità effettuano controlli a posteriori per verificare l'esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale, in conformità agli obblighi di cooperazione amministrativa tra Stati membri di cui all'articolo 314 bis.
3. I documenti o le modalità di cui all'articolo 314 quater, paragrafo 1 non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso.
[4. Quando i documenti o le modalità di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi senza posizione comunitaria, il documento attestante la posizione comunitaria delle merci reca una delle seguenti indicazioni:
- envases N
- N-emballager
- N-Umschließungen
- SnsKenasia N
- N packaging
- emballages N
- imballaggi N
- N-verpakkingsmiddelen
- embalagens N
- N-pakkaus
- N förpackning] (paragrafo soppresso)
Art. 314 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare la posizione comunitaria delle merci, secondo le disposizioni del presente titolo.
Sezione 2
Prova della posizione comunitaria
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Art. 314 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Ai sensi della presente sezione, per "ufficio competente" si intendono le autorità doganali competenti ad attestare la posizione comunitaria delle merci.
Art. 314 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002, dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Senza pregiudizio per le merci vincolate al regime di transito comunitario interno, la posizione comunitaria delle merci può essere comprovata soltanto con uno dei seguenti mezzi:
a) da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 317 ter,
b) con le modalità di cui agli articoli da 319 a 323,
c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione,
d) dal documento di cui all'articolo 325,
e) dall'etichetta prevista dall'articolo 462 bis, paragrafo 2,
f) dal documento di cui all'articolo 812, che attesta la posizione comunitaria delle merci,
g) dall'esemplare di controllo T5, ai sensi dell'articolo 843.
2. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi non comunitari, purché il documento che attesta la posizione comunitaria delle merci contenga una delle seguenti indicazioni:
- N-emballager
- N-Umschließungen
- SnsKenasia N
- N packaging
- emballages N
- imballaggi N
- N-verpakking
- embalagens N
- N-pakkaus
- N förpackning
- obal N,
- N-pakendamine,
- N veida iepakojums,
- N pakuote,
- N csomagolás,
- ippakkjar N,
- opakowania N,
- N embalaza,
- N - obal
3. Purché siano rispettate le condizioni per il rilascio, i documenti di cui agli articoli da 315 a 323 possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso recano, in rosso, una delle seguenti diciture:
- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfoelgende,
- Nachtraglich ausgestellt,
- EKdoqen eK twu ndterwn
- Issued retroactively,
- Délivré a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori,
- Annettu jalkikateen,
- Utfardat i efterhand.
- Vystaveno dodatecne,
- Välja antud tagasiulatuvalt,
- Izsniegts retrospektivi,
- Retrospektyvusis isdavimas,
- Kiadva visszamenoleges hatállyal,
- mahrug retrospettivament,
- wystawione retrospektywnie,
- Izdano naknadno,
- Vyhotovené dodatocne
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche Art. 315 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita mediante presentazione di un documento T2L. Il documento viene compilato conformemente ai paragrafi da 3 a 5.
2. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti è fornita presentando un documento T2LF.
I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 septies si applicano per analogia al documento T2LF.
3. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 31 e 32.
Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 33 e 34.
Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.
4. L'interessato appone la sigla "T2L" nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla "T2L bis" nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati.
5. Possono essere utilizzate distinte di carico, redatte secondo il modello di cui all'allegato 45 e completate conformemente all'allegato 44 bis, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L.
Art. 315 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona che non rispetta le condizioni di cui all'articolo 373 a utilizzare quali distinte di carico distinte che non rispettano tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.
Il secondo capoverso del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 385 si applicano per analogia.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Fatto salvo l'articolo 324 septies, il documento T2L è redatto in un unico esemplare.
2. Il documento T2L e, se del caso, il formulario o i formulari complementari utilizzati o la o le distinte di carico utilizzate sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio competente. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella "C. Ufficio di partenza" di detti documenti:
a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria;
b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero indicato nel documento T2L, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere anche apposto il timbro ufficiale dell'ufficio competente.
Tali documenti sono consegnati all'interessato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 317 bis, Art. 317 ter
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci.
2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l'indirizzo completo dello speditore o dell'interessato se quest'ultimo non è lo speditore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg e, se necessario, i numeri dei container.
L'interessato deve apporre in modo evidente, nel suddetto documento, la sigla "T2L" accompagnata dalla sua firma manoscritta.
3. La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono vistati, su richiesta di quest'ultimo, dall'ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.
4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224 non eccede i 10.000 EUR, l'interessato è esentato dal sottoporre il documento al visto dell'ufficio competente.
In tal caso, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio competente.
5. Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguardi merci comunitarie.
Art. 317 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.
2. Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:
a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,
b) identità della nave,
c) luogo e data di carico delle merci,
d) luogo di scarico delle merci.
Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:
a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,
b) quantità, natura, marche e numeri dei colli,
c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
d) massa lorda in chilogrammi,
e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,
f) i seguenti indicatori della posizione delle merci:
- la lettera "C" (che equivale a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
- la lettera "F" (che equivale a "T2LF") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE,
- la lettera "N" per le altre merci.
3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla società di navigazione è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'ufficio competente. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.
Art. 317 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Quando sono utilizzate le procedure semplificate di transito comunitario di cui agli articoli 445 e 448 (454), la prova della posizione comunitaria delle merci è fornita dall'apposizione della lettera "C" (equivalente a "T2L") sul manifesto, accanto agli articoli in questione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Quando il documento utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci è rilasciato a posteriori, esso reca, in rosso, una delle seguenti diciture:
- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfoelgende,
- Nachtraeglich ausgestellt,
- EKdoqen eK twu nsterwn,
- Issued retroactively,
- Délivré a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 3
Altre prove applicabili a talune operazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, [fatto salvo l'articolo 314, paragrafo 2] (testo soppresso), apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.
2. Nei carnet TIR o ATA relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario:
a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;
b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 319 nonché 321, 322 e 323.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario:
a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprietà (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;
b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui agli articoli da 315 a 317 ter.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari:
a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323.
2. La semplificazione di cui al paragrafo 1 è ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori [ai sensi dell'articolo 670] (termini soppressi).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 323 bis
Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:
a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322.
Art. 323 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f), del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.
2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti, sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appone o fa apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42-ter.].
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 324 bis, Art. 324 ter, Art. 324 quater, Art. 324 quinquies, Art. 324 sexies, Art. 324 septies
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare il carattere comunitario delle merci, secondo le disposizioni del presente capitolo.]
Sottosezione 4
Prova della posizione comunitaria delle merci fornita da uno speditore autorizzato
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Art. 324 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", che possieda i requisiti di cui all'articolo 373 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315 o con uno dei documenti previsti dagli articoli da 317 a 317 ter, in prosieguo denominati "documenti commerciali", ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'ufficio competente.
2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Art. 324 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
L'autorizzazione determina in particolare:
a) l'ufficio incaricato della preventiva autentificazione, ai sensi dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati;
b) le condizioni alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei suddetti formulari;
c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
d) il termine e le condizioni nel cui rispetto lo speditore autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.
Art. 324 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
1. L'autorizzazione stabilisce che il recto dei documenti commerciali interessati o la casella "C. Ufficio di partenza" figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, del o dei formulari complementari:
a) è preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 324 ter, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
b) reca, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.
Il punto 27 dell'allegato 37 quinquies si applica per analogia.
2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve inoltre indicare nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:
- Expedidor autorizado,
- Godkendt afsender,
- Zugelassener Versender,
- EgeKrimenoz apostoleaz,
- Authorised consignor,
- Expéditeur agréé,
- Speditore autorizzato,
- Toegelaten afzender,
- Expedidor autorizado,
- Hyvaksytty lahettaja,
- Godkand avsandare.
- Schválený odesílatel,
- Volitatud kaubasaatja,
- Atzitais nosutitajs,
- Igaliotas siuntejas,
- Engedélyezett feladó,
- Awtorizzat li jibghat,
- Upowazniony nadawca,
- Pooblasceni posiljatelj,
- Schválený odosielatel.
Art. 324 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Allo speditore autorizzato può essere consentito non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alle autorità doganali un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.
2. I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Den apaiteitainpograjh,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,
- Vapautettu allekirjoituksesta,
- Befriad fran underskrift.
- podpis se nevyzaduje,
- allkirjanõudest loobutud,
- derigs bez paraksta,
- leista nepasirasyti,
- Aláírás alól mentesítve,
- firma mhux mehtiega,
- zwolniony ze skladania podpisu,
- Opustitev podpisa,
- Oslobodenie od podpisu
Art. 324 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 177/2010)
1. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le società di navigazione aventi la posizione di speditore autorizzato a posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione comunitaria delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle società di navigazione internazionali che
a) rispettano le condizioni di cui all'articolo 373; tuttavia, in deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale, e
b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori della Comunità, e
c) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.
3. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza o di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali accordano la procedura semplificata descritta al paragrafo 4.
Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.
4. La procedura semplificata si applica come segue:
a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione,
b) la società di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 317 bis, paragrafo 2,
c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono richiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati, quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;
d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono richiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.
5. Il paragrafo 5 dell'articolo 448 si applica per analogia.
Art. 324 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ciascun documento T2L, ovvero di ciascun documento commerciale rilasciato a norma della presente sottosezione. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno due anni."
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 5
Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.
2. Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:
a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità da parte di una nave da pesca comunitaria, e
b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere,
che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunità secondo il disposto dell'articolo 326.
3. La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunità da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
1. Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2, che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunità:
a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o
b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o
c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o
d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità in cui detti prodotti e merci non sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).
Dopo tale presentazione il formulario T2M non può più essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.
2. Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti o merci, in assenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.
2. Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.
3. Il formato del formulario T2M è di 210 × 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più.
4. Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.
5. I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44.
6. Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia.
7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto, nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.
8. Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso.
Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.
Il blocchetto ha una validità di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validità di detti formulari è garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria del blocchetto stesso.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi è stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualvolta:
a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), che effettua il loro trattamento,
b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto affinché siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità,
c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,
d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità.
Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniqualvolta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto - per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunità - o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima.
Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo è registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, detto formulario è valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 è compilata e vidimata dalle autorità doganali di tale paese o territorio.
2. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96 ed integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:
a) indica, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonché il numero dell'estratto di cui alla lettera b);
b) redige un "Estratto" T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328.
Ciascun "Estratto" e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonché una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:
- Extracto
- Udskrift
- Auszug
- Apospasma
- Extract
- Extrait
- Estratto
- Uittreksel
- Extracto
- Ole
- Utdrag
- Výpis,
- Väljavõte,
- Izraksts,
- Israsas,
- Kivonat,
- Estratt,
- Wyciag,
- Izpisek,
- Výpis
Il formulario "Estratto" T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunità indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantità dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorità doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.
2. Quando la totalità dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunità, l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorità di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.
3. Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunità, il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
Ogni formulario T2M, iniziale o "Estratto", viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime.
Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunità con procedura "T2" in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.
Qualora la totalità dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328. Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.
Se, prima dell'utilizzazione della totalità dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2087/2000)
[L'articolo 324 si applica mutatis mutandis.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
[Se, prima dell'utilizzazione totale dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare le condizioni richieste affinché i prodotti pescati possano essere ammessi al beneficio del regime intracomunitario negli altri Stati membri, il blocchetto deve essere immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
[Al fine di garantire la corretta applicazione degli articoli da 325 a 340, le amministrazioni degli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto concerne il controllo dell'autenticità dei documenti T2M e dell'esattezza delle indicazioni ivi contenute.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 340 bis, Art. 340 ter, Art. 340 quater, Art. 340 quinquies, Art. 340 sexies
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
[1. Per l'applicazione degli articoli 325 e 326 le navi iscritte, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base") di Ceuta e Melilla non sono considerate navi degli Stati membri.
2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base") di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M.
3. Le disposizioni dell'articolo 334, paragrafo 2, sono applicabili qualora i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 326 ai quali si riferisce il documento T2M, vengano sbarcati in un porto di Ceuta o di Melilla e ivi trasbordati per essere avviati verso il territorio doganale della Comunità. Lo sbarco, lo stoccaggio ed il trasbordo di tali prodotti devono inoltre avere luogo in aree distinte da quelle riservate a dei prodotti aventi un'altra destinazione.]
CAPITOLO 4
Transito comunitario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Sezione 1
Disposizioni generali
Art. 340 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Se non specificato altrimenti, le disposizioni del presente capitolo si applicano al transito comunitario esterno e al transito comunitario interno.
Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell'allegato 44 quater. Quando una disposizione del presente regolamento fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L'allegato 44 quater viene riesaminato almeno ogni anno.
Art. 340 ter
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
Ai fini del presente capitolo, si intende per:
1) "ufficio di partenza", l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario;
2) "ufficio di passaggio",
a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure
b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito;
3) "ufficio di destinazione", l'ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime;
4) "ufficio di garanzia", l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione;
5) "paese dell'EFTA", qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.
6) "documento d'accompagnamento transito", il documento stampato a partire dal sistema informatico per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito;
6 bis) "Documento d'accompagnamento transito/sicurezza", il documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria d'entrata o d'uscita.
7) "procedura di riserva", la procedura basata sull'utilizzazione di documenti cartacei compilati per consentire la presentazione e il controllo della dichiarazione di transito e la verifica dell'operazione di transito quando la procedura normale, per via elettronica, non può essere applicata.
Art. 340 quater
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Sono vincolate al regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite:
a) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità in cui dette disposizioni non si applicano; oppure
b) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità in cui dette disposizioni si applicano; oppure
c) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità in cui dette disposizioni parimenti non si applicano.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, le merci comunitarie che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario interno.
Per le merci di cui al primo comma, trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il vincolo al regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.
3. Qualora merci comunitarie siano esportate verso un paese dell'EFTA o transitino attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario esterno ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) le merci sono state oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
b) le merci provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
c) le merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità,
d) le merci sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalità doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi.
Art. 340 quinquies
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.
Art. 340 sexies
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.
2. Fermo restando l'articolo 91, paragrafo 1 del codice, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare qualora si tratti di un servizio di linea regolare autorizzato a norma degli articoli 313 bis e 313 ter.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice e le disposizioni del presente titolo si applicano per analogia alle altre imposte ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La garanzia fornita dall'obbligato principale è valida in tutta la Comunità.
2. Quando la garanzia è costituita da un garante, il garante deve scegliere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno Stato membro.
3. Occorre fornire una garanzia relativa alle operazioni di transito comunitario effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri in base a una procedura diversa dalla procedura semplificata di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g), i).
4. Quando la garanzia è costituita da un garante presso un ufficio di garanzia:
a) viene attribuito un "numero di riferimento della garanzia" all'obbligato principale per l'utilizzazione della garanzia e per identificare ciascun impegno del garante;
b) viene attribuito e comunicato all'obbligato principale un codice di accesso associato al "numero di riferimento della garanzia".
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 343 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Ciascuno Stato membro inserisce nel sistema informatico l'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch'essa inserita nel sistema informatico.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema informatico.
Art. 343 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Ciascuno Stato membro comunica, se del caso, alla Commissione la creazione di uffici centrali e le competenze attribuite a tali uffici nella gestione e nel controllo della procedura di transito comunitario, nonché nel ricevimento e nella trasmissione dei documenti, indicando il tipo di documenti in questione.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 344 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico utilizzati nell'ambito del regime di transito comunitario sono descritti nell'allegato 44 ter.
Art. 344 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Nel quadro del regime di transito comunitario, le formalità sono espletate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati.
2. I messaggi da utilizzare tra amministrazioni sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 2
Funzionamento del regime
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 1
Garanzia isolata
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie che devono essere trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.
Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un'aliquota minima, quando detta aliquota figura nella quinta colonna dell'allegato 44 quater.
2. La garanzia isolata mediante deposito in contanti viene costituita presso l'ufficio di partenza. Essa è rimborsata quando il regime è appurato.
3. La garanzia isolata costituita mediante fideiussione può basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7.000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualità di obbligato principale.
La responsabilità del garante è impegnata fino all'importo di 7.000 euro per titolo.
4. Quando la garanzia isolata è costituita mediante fideiussione, l'obbligato principale non può modificare il codice di accesso associato al "numero di riferimento della garanzia", fatto salvo il caso in cui siano applicabili le disposizioni dell'allegato 47 bis, punto 3.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La garanzia isolata fornita dal garante è oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all'allegato 49.
L'atto costitutivo della garanzia viene conservato dall'ufficio di garanzia.
2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 ed integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Nel caso di cui all'articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata è oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all'allegato 50.
L'articolo 346, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.
2. Il garante fornisce all'ufficio di garanzia, secondo le modalità decise dalle autorità doganali, tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.
La data limite di utilizzazione di detti certificati non può essere posteriore al termine di un anno a decorrere dalla loro emissione.
3. Un "numero di riferimento della garanzia" viene comunicato dal garante all'obbligato principale per ciascun certificato di garanzia isolata attribuitogli; il codice di accesso ad esso associato non può essere modificato dall'obbligato principale.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 353, paragrafo 2, lettera b), il garante rilascia all'obbligato principale certificati di garanzia isolata in forma cartacea redatti conformemente al modello che figura all'allegato 54. Il numero di identificazione è indicato nel certificato.
5. Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un'operazione di transito comunitario relativa a merci comprese nell'elenco che figura all'allegato 44 quater. In tal caso, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia in forma cartacea la menzione seguente:
- Validità limitata - 99200.
6. L'obbligato principale presenta all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7.000 EUR necessario a coprire integralmente l'importo di cui all'articolo 345, paragrafo 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 353, paragrafo 2, lettera b), i certificati in forma cartacea devono essere consegnati e conservati presso l'ufficio di partenza che comunica il numero di identificazione di ciascun certificato all'ufficio di garanzia indicato nel certificato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'ufficio di garanzia revoca la decisione con la quale ha accettato l'obbligazione del garante quando non sussistono più le condizioni stabilite al momento della sua emissione.
Il garante può parimenti risolvere in qualsiasi momento l'obbligazione assunta.
2. La revoca o la risoluzione hanno efficacia dal sedicesimo giorno successivo alla notificazione effettuata, a seconda dei casi, al garante o all'ufficio di garanzia.
Dalla data di effetto della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per far circolare le merci in regime di transito comunitario.
3. L'informazione della revoca o della risoluzione e la relativa data di efficacia sono inserite nel sistema informatico dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Mezzi di trasporto e dichiarazioni
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.
Per l'applicazione del presente articolo sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione:
a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
c) le navi componenti un unico convoglio;
d) i container caricati su un solo mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.
2. Un solo mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[Le distinte di carico redatte in conformità dell'allegato 44 bis e secondo il modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito, di cui fanno parte integrante.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Per le spedizioni comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, la dichiarazione di transito recante la sigla "T" va completata per ciascun articolo di merci con l'attributo "T1", "T2" o "T2F".
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[Nei casi in cui una delle sigle "T1", "T2" o "T2F" non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci vincolate al regime di transito comunitario interno e merci vincolate al regime di transito comunitario esterno, le disposizioni dell'articolo 351 non siano state rispettate, le merci si considerano vincolate al regime di transito comunitario esterno.
Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 353 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 837/2005 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Le dichiarazioni di transito sono conformi alla struttura e alle indicazioni dell'allegato 37 bis.
2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito compilata per iscritto su un formulario conforme al modello che figura all'allegato 31 e secondo la procedura da esse definita di comune accordo, nei seguenti casi:
a) se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale, secondo le modalità di cui all'articolo 353 bis;
b) se viene applicata la procedura di riserva, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato 37 quinquies.
3. L'utilizzazione di una dichiarazione di transito compilata per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b), quando l'applicazione dell'obbligato principale e/o la rete non funzionano, è soggetta all'approvazione delle autorità doganali.
4. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari conformi al modello che figura all'allegato 33. I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione.
5. Distinte di carico redatte in conformità dell'allegato 44 bis e secondo il modello che figura all'allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva della dichiarazione di transito compilata per iscritto, di cui fanno parte integrante.
Art. 353 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 353, paragrafo 2, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito conformemente all'articolo 208 e all'allegato 37.
2. Le autorità competenti assicurano che i dati delle dichiarazioni siano scambiati tra le autorità competenti mediante tecnologie dell'informazione e reti informatiche.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e abrogato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 837/2005)
[Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità che esse stesse determinano e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione di transito o alcuni dei suoi elementi siano depositati sotto forma di disco o di banda magnetica o mediante uno scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 3
Procedure da seguire presso l'ufficio di partenza
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Le merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario devono essere trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.
2. Fermo restando l'articolo 387, per le merci che figurano nell'elenco dell'allegato 44 quater o quando le autorità doganali o l'obbligato principale lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno gli Stati membri da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall'obbligato principale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario da seguire, delle disposizioni della normativa in materia di trasporti e delle altre normative applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall'obbligato principale.
2. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato.
[3. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.] (paragrafo soppresso)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 ed integrato e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comunitario è subordinato alla loro sigillatura. L'ufficio di partenza adotta le misure di identificazione che ritiene necessarie e inserisce le informazioni corrispondenti nella dichiarazione di transito.
2. La sigillatura è effettuata:
a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;
b) per collo, negli altri casi. I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 46 bis.
3. Possono essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto:
a) che possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace;
b) che sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli;
c) che non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e
d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita delle autorità doganali.
Qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o container autorizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comunità europea è parte contraente è riconosciuto idoneo alla sigillatura.
4. L'ufficio di partenza può dispensare dalla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari ne permette l'identificazione.
Si considera che la descrizione delle merci permette la loro identificazione quando essa è sufficientemente particolareggiata per consentire di riconoscerne facilmente quantità e natura.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio "avviso di arrivo previsto", e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio "avviso di passaggio previsto". Tali messaggi sono compilati a partire dai dati, all'occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.
2. A seguito dello svincolo delle merci, il trasporto delle merci in regime di transito comunitario è accompagnato dal documento d'accompagnamento transito o dal documento di accompagnamento transito/sicurezza. Esso è conforme al modello e ai dati del documento di accompagnamento transito figuranti nell'allegato 45 bis o, qualora oltre ai dati di transito siano forniti anche i dati di cui all'allegato 30 bis, al modello e ai dati del documento d'accompagnamento transito/sicurezza riportati nell'allegato 45 sexies e l'elenco di articoli transito/sicurezza di cui all'allegato 45 septies. Tale documento viene messo a disposizione dell'operatore secondo una delle seguenti modalità:
a) viene consegnato all'obbligato principale dall'ufficio di partenza o, sulla base di un'autorizzazione delle autorità doganali, viene stampato a partire dal sistema informatico dell'obbligato principale;
b) viene stampato a partire dal sistema informatico dello speditore autorizzato dopo il ricevimento del messaggio di concessione dello svincolo delle merci inviato dall'ufficio di partenza.
3. Qualora la dichiarazione consti di più di un articolo, il documento d'accompagnamento transito di cui al paragrafo 2 è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell'allegato 45 ter e il documento d'accompagnamento transito/sicurezza di cui al paragrafo 2 è sempre integrato dalla distinta degli articoli riportata nell'allegato 45 septies. Tale distinta fa parte integrante del documento d'accompagnamento transito o del documento d'accompagnamento transito/sicurezza.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 4
Procedure da seguire in fase di trasporto
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. La spedizione e il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza sono presentati a ogni ufficio di passaggio.
2. L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio "avviso di passaggio previsto" inviato dall'ufficio di partenza. L'ufficio di partenza viene informato dell'attraversamento della frontiera mediante il messaggio "Avviso di avvenuto attraversamento di frontiera".
3. Gli uffici di passaggio procedono all'ispezione delle merci qualora lo ritengano necessario. Gli eventuali controlli delle merci vengono effettuati in particolare sulla base del messaggio "avviso di passaggio previsto".
4. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello dichiarato e figurante nel documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza, l'ufficio di passaggio effettivo chiede il messaggio "avviso di passaggio previsto" all'ufficio di partenza e informa quest'ultimo del passaggio inviandogli il messaggio "avviso di avvenuto attraversamento di frontiera".
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza e a presentarlo con la spedizione alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:
a) in caso di cambiamento di itinerario vincolante, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 355, paragrafo 2;
b) in caso di rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore;
c) in caso di trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto vigilanza delle autorità doganali ma queste ultime possono autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza;
d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
e) quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti, l'obbligato principale o il trasportatore non è in grado di far fronte ai propri impegni.
2. Se ritengono che l'operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza.
Le pertinenti informazioni relative a trasbordi o ad altri avvenimenti sono introdotte nel sistema informatico dalle autorità doganali dell'ufficio di passaggio o, secondo il caso, dell'ufficio di destinazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 5
Procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, integrato e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. Le merci e i documenti richiesti sono presentati all'ufficio di destinazione nei giorni e negli orari di apertura dello stesso. Tuttavia, su richiesta e a spese dell'interessato, tale ufficio può consentire che la presentazione avvenga in giorni e orari diversi. Inoltre, su richiesta e a spese dell'interessato, detto ufficio può consentire che la presentazione delle merci e dei documenti richiesti avvenga in qualsiasi altro luogo.
2. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza, qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.
3. L'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza e l'esame delle merci è effettuato in particolare sulla base del messaggio "avviso di arrivo previsto" pervenuto dall'ufficio di partenza.
4. Su richiesta dell'obbligato principale, l'ufficio di destinazione vista, come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 366, paragrafo 1, la copia del documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza corredata della menzione seguente:
- Prova alternativa - 99202.
5. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito.
Tale ufficio diventa, in tal caso, l'ufficio di destinazione.
Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione chiede all'ufficio di partenza di inviargli il messaggio "avviso di arrivo previsto".
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Su richiesta della persona che presenta le merci e i documenti richiesti, l'ufficio di destinazione vista una ricevuta.
2. La ricevuta è conforme alle indicazioni del modello che figura all'allegato 47.
3. La ricevuta viene previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere, fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione, altre indicazioni relative alla spedizione. La ricevuta non può servire come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 366, paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'ufficio di destinazione informa l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci, lo stesso giorno della loro presentazione all'ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio "avviso di arrivo avvenuto".
2. Quando l'operazione di transito si conclude in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, il nuovo ufficio di destinazione informa dell'arrivo l'ufficio di partenza mediante il messaggio "avviso di arrivo avvenuto". L'ufficio di partenza informa dell'arrivo l'ufficio di destinazione inizialmente previsto mediante il messaggio "inoltro dell'avviso di arrivo avvenuto".
3. Il messaggio "avviso di arrivo avvenuto" di cui ai paragrafi 1 e 2 non può servire come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 366, paragrafo 1.
4. Salvo circostanze debitamente giustificate, l'ufficio di destinazione trasmette il messaggio "risultati del controllo" all'ufficio di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione. Tuttavia, quando viene applicato l'articolo 408, l'ufficio di destinazione invia il messaggio "risultati del controllo" all'ufficio di partenza entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state presentate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[Ciascuno Stato membro informa la Commissione della creazione di organismi centrali responsabili della centralizzazione del ricevimento e della trasmissione dei documenti, del tipo di documenti interessati e delle competenze attribuite a tali organismi. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 6
Procedura di ricerca
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 365 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza non hanno ricevuto il messaggio "avviso di arrivo avvenuto" entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o non hanno ricevuto il messaggio "risultati del controllo" entro il sesto giorno successivo al ricevimento del messaggio "avviso di arrivo avvenuto", esse devono prendere in considerazione il ricorso alla procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento del regime o, altrimenti, al fine di:
- stabilire se è sorta un'obbligazione doganale,
- individuare il debitore, e
- determinare le autorità doganali competenti per il recupero.
2. La procedura di ricerca viene avviata al più tardi entro un termine di sette giorni dalla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 1, salvo casi eccezionali definiti di comune accordo dagli Stati membri. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate prima o sospettano che il regime non si è concluso.
3. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza ricevono soltanto il messaggio "avviso di arrivo avvenuto", esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all'ufficio di destinazione che ha inviato il messaggio "avviso di arrivo avvenuto" informazioni circa il messaggio "risultati del controllo".
4. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza non ricevono il messaggio "avviso di arrivo avvenuto", esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all'obbligato principale le informazioni necessarie all'appuramento del regime, o rivolgendosi all'ufficio di destinazione se sono disponibili informazioni sufficienti per l'inchiesta a destinazione. Quando l'operazione di transito non può essere appurata, le informazioni necessarie all'appuramento del regime vengono chieste all'obbligato principale entro ventotto giorni dall'avvio della procedura di ricerca presso l'ufficio di destinazione.
5. L'ufficio di destinazione e l'obbligato principale rispondono alla richiesta di cui al paragrafo 4 entro ventotto giorni. Se durante tale periodo l'obbligato principale fornisce informazioni sufficienti, le autorità doganali dello Stato membro di partenza tengono conto di tali informazioni o appurano l'operazione se le informazioni fornite lo consentono.
6. Se le informazioni fornite dall'obbligato principale non consentono di appurare il regime, ma secondo le autorità doganali dello Stato membro di partenza sono sufficienti per continuare la procedura di ricerca, viene immediatamente inviata una richiesta all'ufficio doganale interessato.
7. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza appurano l'operazione e ne informano senza indugio l'obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avessero intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli 217-232 del codice.
Art. 365 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Se dopo l'avvio di una procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 450 bis, primo trattino, le autorità doganali dello Stato membro di partenza vengono in possesso, con qualsiasi mezzo, di prove circa il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione e se tale luogo si trova in un altro Stato membro, dette autorità, di seguito "autorità richiedenti", inviano senza indugio alle autorità competenti per il luogo in questione, di seguito "autorità interpellate", tutte le informazioni disponibili.
2. Le autorità interpellate confermano il ricevimento della comunicazione indicando se sono competenti per il recupero. In assenza di risposta entro ventotto giorni, le autorità richiedenti immediatamente riprendono la procedura di ricerca.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La prova della conclusione del regime entro il termine indicato nella dichiarazione può essere fornita dall'obbligato principale, con soddisfazione delle autorità doganali, sotto forma di un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell'articolo 406, presso il destinatario autorizzato.
2. Il regime di transito comunitario è altresì considerato concluso se l'obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti:
a) un documento doganale di vincolo a una destinazione doganale compilato in un paese terzo;
b) un documento compilato in un paese terzo, vistato dalle autorità doganali di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.
3. I documenti di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da copie o fotocopie degli stessi certificate conformi dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità dei paesi terzi interessati, o dalle autorità di uno degli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 7
Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Le disposizioni relative allo scambio di messaggi tra le autorità doganali mediante tecnologie dell'informazione e reti informatiche non si applicano alle procedure semplificate specifiche per alcuni modi di trasporto e alle altre procedure semplificate basate sull'articolo 97, paragrafo 2, del codice, di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettere f) e g).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 368 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
[1. Oltre ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.
2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.
3. Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza.
4. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.]
Art. 368 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in Stati membri diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 369 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.]
Art. 369 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio "notifica di attraversamento della frontiera". Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. L'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito e informa l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci, lo stesso giorno della presentazione all'ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio "arrivo previsto". Tale messaggio non può servire da prova della conclusione del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.
2. Salvo circostanze debitamente giustificate, l'ufficio di destinazione comunica il messaggio "risultati del controllo" all'ufficio di partenza entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione.
3. I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[Il controllo delle merci è effettuato prendendo il messaggio "arrivo previsto anticipato" ricevuto dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 3
Semplificazioni
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 1
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Su richiesta dell'obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:
a) l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;
b) l'uso di sigilli di un modello particolare;
c) la dispensa dall'itinerario vincolante;
d) lo status di speditore autorizzato;
e) lo status di destinatario autorizzato;
f) l'applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:
i) per ferrovia o mediante grandi contenitori;
ii) per via aerea;
iii) via mare;
iv) mediante condutture;
g) l'applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 97, paragrafo 2, del codice.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell'autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e f), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera e), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che:
a) sono stabilite nella Comunità; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita;
b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi relativi a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera e), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e
c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è concessa solamente:
a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e
b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.
3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La domanda di autorizzazione ad utilizzare le semplificazioni, di seguito "la domanda", è datata e firmata. Essa può essere presentata per iscritto o mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.
2. La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. La domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede.
2. L'autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare.
2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. E' applicabile a decorrere dalla data del rilascio.
3. Nel caso delle semplificazioni di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l'autorizzazione viene presentata ad ogni richiesta dell'ufficio di partenza.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
2. La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.
2. Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata o revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Garanzia globale e dispensa dalla garanzia
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell'importo di riferimento.
2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana. Esso è stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato, sulla base:
a) dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalle scritture commerciali e contabili dell'interessato;
b) delle aliquote più elevate relative a dazi e altre imposte applicabili alle merci nello Stato membro dell'ufficio di garanzia. Le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune sono considerate merci non comunitarie.
Si calcola, per ciascuna operazione di transito, l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7 000 EUR a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, non venga fissato un importo diverso.
3. L'ufficio di garanzia procede a un esame dell'importo di riferimento, in particolare in funzione di una domanda dell'obbligato principale e, se necessario, aggiorna tale importo.
4. Ogni obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è ancora concluso, non superino l'importo di riferimento. I sistemi informatici delle autorità doganali trattano e possono controllare l'utilizzo dell'importo di riferimento per ciascuna operazione di transito.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 380 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. L'importo da coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379.
2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:
a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario;
b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali.
3. Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.
4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.
Art. 380 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Per l'utilizzo di ciascuna garanzia globale e/o di ciascuna dispensa dalla garanzia:
a) viene attribuito all'obbligato principale, per l'utilizzo della garanzia, un "numero di riferimento della garanzia" connesso all'importo di riferimento determinato;
b) viene attribuito e comunicato all'obbligato principale dall'ufficio di garanzia un codice di accesso iniziale associato al "numero di riferimento della garanzia".
L'obbligato principale può attribuire uno o più codici di accesso a tale garanzia per sé stesso o per i suoi rappresentanti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto.
2. L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto:
a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto;
b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.
3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato.
4. L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La garanzia globale è costituita da una fideiussione.
2. Essa deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all'allegato 48.
L'atto costitutivo della garanzia viene conservato dall'ufficio di garanzia.
3. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 346, paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominati "certificati", redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia.
2. La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia, tale durata può essere prorogata dall'ufficio di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.
[3. La validità di un certificato è limitata a due anni. Essa può essere prorogata dall'ufficio di garanzia, una sola volta, per un periodo non superiore a due anni.] (paragrafo soppresso)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale.
2. La revoca dell'autorizzazione di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali, e la data di efficacia della revoca da parte dell'ufficio di garanzia della decisione con la quale ha accettato l'impegno del garante, o la data di efficacia della risoluzione da parte del garante del proprio impegno, vengono inserite nel sistema informatico dall'ufficio di garanzia.
3. A decorrere dalla data di efficacia della revoca o della risoluzione, i certificati emessi nel quadro dell'applicazione dell'articolo 353, paragrafo 2, lettera b), non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere restituiti senza indugio dall'obbligato principale all'ufficio di garanzia. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
[4. Il paragrafo 3 si applica anche ai certificati che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati.] (paragrafo soppresso)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 3
Distinte di carico speciali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.
L'uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:
a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;
b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali;
c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste in virtù dell'allegato 44 bis.
2. Può inoltre essere autorizzato l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.
3. Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione è resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 4
Utilizzazione di sigilli di modello speciale
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis.
2. L'obbligato principale inserisce il numero, il tipo e la marca dei sigilli utilizzati nei dati della dichiarazione di transito. Egli appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 5
Dispensa dall'itinerario vincolante
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 ed integrato e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.
[2. Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, una delle menzioni seguenti:
- Dispensa de itinerario obligatorio,
- fritaget for bindende transportrute,
- Befreiung von der verbindlichen Beforderungsroute,
- Apallagh apo thu upocrewah thrhshz augkekrimeuhz diadromhz
- Prescribed itinerary waived,
- Dispense d'itinéraire contraignant,
- Dispensa dall'itinerario vincolante,
- Geen verplichte route,
- Dispensa de itinerario vinculativo,
- Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta,
- Befrielse fran bindande fardvag.
- Osvobození od stanovené trasy,
- Ettenähtud marsruudist loobutud,
- Atlauts novirzities no noteikta marsruta,
- Leista nenustatyti marsruto,
- Elòírt útvonal alól mentesítve,
- Tnehhija tà l-itinerarju preskritt,
- Zwolniony z wiazacej trasy przewozu,
- Opustitev predpisane poti,
- Oslobodenie od predpisanej trasy.] (paragrafo soppresso)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Art. 388 - 388 undecies (1)
Si omettono gli articoli da 388 a 388 undecies del precedente capitolo 6, in virtù della modifica introdotta dal Reg. (CE) n. 2787/2000.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 1
[Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere comunitario delle merci]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Salvo il disposto dell'articolo 317, paragrafo 4, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", che possieda i requisiti di cui all'articolo 390 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L conformemente all'articolo 315, paragrafo 1, o con uno dei documenti di cui agli articoli 317 e 317-bis, in prosieguo denominati "documenti commerciali", ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'autorità doganale dello Stato membro di partenza.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. L'autorizzazione di cui all'articolo 389 è concessa unicamente alle persone:
a) che effettuano frequenti spedizioni;
b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni; e
c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale e fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sezione o nell'autorizzazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono stabiliti, in particolare:
a) l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;
b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei predetti formulari.
2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di procedere ad eventuali controlli prima della partenza delle merci.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C "Ufficio di partenza", figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, il o i documenti T2L bis o il recto dei documenti commerciali in causa deve:
a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.
2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve, inoltre, indicare nella casella riservata al controllo dell'ufficio di partenza del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:
- Procedimiento simplificado,
- Forenklet fremgangsmaade,
- Vereinfachtes Verfahren,
- Aplousteumeuh diadikasia,
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado.
3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale quale documento attestante il carattere comunitario delle merci.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato a detta autorità un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.
2. I documenti T2L o i documenti commerciali, redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Den apaiteitai upograjh,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T2L o di ciascun documento commerciale rilasciato in forza della presente sezione. L'autorità doganale determina le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
a) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell'autorizzazione;
b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona dei formulari necessari per redigere i documenti T2L o i documenti commerciali preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[L'autorità doganale dello Stato membro di spedizione può escludere dalle agevolazioni previste nella presente sezione talune categorie o taluni movimenti di merci.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 2
[Semplificazione delle formalità di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Nei casi in cui il regime di transito comunitario sia applicabile, le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo le disposizioni della presente sezione.
Tuttavia, le merci riguardo alle quali è prevista l'applicazione delle disposizioni del capitolo 11 non possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 843.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
La persona che intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all'ufficio di partenza o in qualsiasi altro luogo autorizzato le merci e la relativa dichiarazione di transito può ottenere il riconoscimento dello status di speditore autorizzato.
Il riconoscimento è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008
L'autorizzazione determina in particolare:
a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare;
b) il termine entro il quale, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, le autorità doganali possono eventualmente procedere ad un controllo prima della partenza delle merci;
c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorità doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo speditore autorizzato;
d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza. Lo svincolo delle merci non può aver luogo prima della scadenza del termine di cui all'articolo 399, lettera b).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale.
Egli informa le autorità doganali delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.
2. In caso di utilizzazione abusiva di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposte divenute esigibili in un determinato Stato membro e afferenti alle merci trasportate accompagnate da tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Lo speditore autorizzato inserisce, se del caso, nel sistema informatico l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 355, paragrafo 2, e il termine fissato conformemente all'articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, nonché il numero, il tipo e la marca dei sigilli.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2153/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 502/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 ed integrato e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre firme sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa autorizzazione può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l'obbligato principale di ogni operazione di transito comunitario effettuata sotto la scorta di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.
2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle menzioni seguenti:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Den apaiteitai upograjh,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,
- Vapautettu allekirjoituksesta,
- Befriad fran underskrift,
- podpis se nevyzaduje,
- allkirjanõudest loobutud,
- derigs bez paraksta,
- leista nepasirasyti,
- aláírás alól mentesítve,
- firma mhux mehtiega,
- zwolniony ze skladania podpisu,
- opustitev podpisa,
- Oslobodenie od podpisu.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. Se la dichiarazione di transito è presentata a un ufficio di partenza che applica le disposizioni della sottosezione 7 della sezione 2, l'autorizzazione può essere accordata soltanto a una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 373 e 398, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici.
2. Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo delle merci.
3. L'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità doganali possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
a) a rispettare le condizioni previste nella presente sottosezione e nell'autorizzazione;
b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).].
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 7
Statuto di destinatario autorizzato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. La persona che voglia ricevere nei suoi locali o in altro luogo determinato merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza siano presentati all'ufficio di destinazione può ottenere lo status di destinatario autorizzato.
2. L'obbligato principale ha assolto gli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice e il regime di transito comunitario si considera concluso dal momento in cui, entro il termine fissato, il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza che ha accompagnato la spedizione e le merci intatte vengono consegnati al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione, nel rispetto delle misure di identificazione.
3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all'articolo 362, che si applica mutatis mutandis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'autorizzazione designa in particolare:
a) l'ufficio o gli uffici di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;
b) il termine entro il quale, mediante il messaggio "autorizzazione di scarico", il destinatario autorizzato riceve dall'ufficio di destinazione i dati pertinenti del messaggio "avviso di arrivo previsto" ai fini dell'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 361, paragrafo 3;
c) le categorie o i movimenti di merci esclusi.
2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 408 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:
a) informare immediatamente l'ufficio di destinazione competente dell'arrivo delle merci mediante il messaggio "notifica di arrivo avvenuto" con indicazione degli incidenti verificatisi durante il trasporto;
b) prima di procedere allo scarico, attendere il messaggio "autorizzazione di scarico";
c) dopo aver ricevuto il messaggio "autorizzazione di scarico", inviare all'ufficio di destinazione al più tardi il terzo giorno successivo a quello in cui sono arrivate le merci il messaggio "osservazioni allo scarico" con indicazione di tutte le differenze, conformemente alle condizioni stabilite nell'autorizzazione;
d) tenere a disposizione dell'ufficio di destinazione o fargli pervenire una copia del documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza che ha accompagnato le merci, secondo le disposizioni contenute nell'autorizzazione.
2. L'ufficio di destinazione introduce i dati del messaggio "risultati del controllo" nel sistema informatico.
Art. 408 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
[1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, lo status di destinatario autorizzato può essere accordato ad un soggetto che, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 373, comunichi con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.
2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.
3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 371.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto:
a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, di eventuali eccedenze, ammanchi, sostituzioni od altre irregolarità come la manomissione dei sigilli;
b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione, segnalando la data di arrivo della stessa nonché lo stato dei sigilli eventualmente apposti.
2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari del documento di transito comunitario le prescritte annotazioni.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[L'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di destinazione può escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli 398 e 406 talune categorie di merci.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con lettera di vettura CIM o con bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1" o "T2".
2. Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate ad un destinatario autorizzato, l'autorità doganale può prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 409, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'amministrazione ferroviaria o dall'impresa di trasporto.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 8
Procedure semplificate specifiche per le merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
A. Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
L'articolo 359 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la "lettera di vettura (CIM) e collo espresso", di seguito denominata "lettera di vettura CIM".
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostutuito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito comunitario.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, obbligato principale.
2. L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58.
Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi.
L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:
- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,
le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.
In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio di partenza.
2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:
a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1;
c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1;
La sigla "T2" oppure "T2F" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.
3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato.
4. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunità, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 843.
5. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.
Nessuna formalità deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2.
6. Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorità doganale, all'occorrenza secondo modalità da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4.
7. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.
2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.
2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.
3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2913/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.
Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.
2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione.
3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:
- Cleared,
- Dédouané,
- Verzollt,
- Sdoganato,
- Vrijgemaakt,
- Toldbehandlet,
- Ektelonismeno,
- Despachado de aduana,
- Desalfandegado,
- propusteno,
- lopetatud,
- nomuitots,
- isleista,
- vámkezelve,
- mghoddija,
- odprawiony,
- ocarinjeno,
- prepustené
- Tulliselvitetty,
- Tullklarerat.
Tale ufficio restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3.
4. La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.
5. Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2.
2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
B. Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, "bollettini di consegna TR". Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata più vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:
1) "impresa di trasporto", un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società, e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR;
2) "grande contenitore", un contenitore [ai sensi dell'articolo 670, lettera g)] (termini soppressi):
- preparato per essere sigillato efficacemente, qualora ciò sia richiesto in forza dell'articolo 435, e
- di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 m2;
3) "bollettino di consegna TR", il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR.
Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari che si presentano come segue, nell'ordine di:
- numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione;
- numero 3 A: esemplare per la dogana;
- numero 3 B: esemplare per il destinatario;
- numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza;
- numero 6: esemplare per il mittente.
Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;
4) "distinta dei grandi contenitori", in prosieguo denominata "distinta", il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralità di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalità doganali dovendo essere espletate in dette stazioni.
La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce.
Il numero di distinte è indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.
Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.
5) "la stazione adeguata più vicina", la stazione ferroviaria o il terminal più vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito comunitario.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto - tramite i suoi rappresentanti nazionali - tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli.
2. Su richiesta dell'autorità doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorità ritenga di dover essere a conoscenza.
3. Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna TR equivalgano a dichiarazioni di transito comunitario, l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano:
a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;
b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunità a destinazione di un paese terzo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.
2. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità diviene l'obbligato principale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97)
L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.
L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina:
- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,
l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.
In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza.
2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:
a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1;
c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1;
La sigla "T2" oppure "T2P" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.
3. L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:
a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,
b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1;
c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1.
4. Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono.
5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato.
6. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 843.
7. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale.
Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2.
8. Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorità doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalità da convenire con detta autorità, tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6.
9. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell'articolo 357 (1). Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.
2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.
2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.
3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95 e dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.
2. L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.
Le formalità di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di destinazione.
3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti:
- Despacho de aduana,
- Toldbehandlet,
- Verzollt,
- Ektelwnismeno,
- Cleared,
- Dédouané,
- Sdoganato,
- Vrijgemaakt,
- Desalfandegado,
- Tulliselvitetty,
- Tulldeklarerat.
- propusteno,
- lopetatud,
- nomuitots,
- isleista,
- vámkezelve,
- mghoddija,
- odprawiony,
- ocarinjeno,
- prepustené.
Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A.
4. L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2.
2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'articolo 353, paragrafo 5, e il punto 23 dell'allegato 37 quinquies si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR.
Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci.
2. Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci.
I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.
L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
D. Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 442 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Nei casi in cui è applicabile il regime di transito comunitario, gli articoli 412-441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli 344-362, all'articolo 367 e al punto 22 dell'allegato 37 quinquies. Sono tuttavia applicabili gli articoli 415 e 417 o 429 e 432.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.
Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario cui è fatto riferimento.
3. Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione "Bollettino di consegna TR" seguita dal numero d'ordine.
Art. 442 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Qualora la dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1", "T2" o "T2F".
2. Qualora le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate a un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 408, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'azienda ferroviaria o dall'impresa di trasporto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
[CAPITOLO 8]
[Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 9
Procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
[Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare il manifesto aereo come dichiarazione di transito se il suo contenuto corrisponde al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (procedura semplificata è livello 1).
La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario, sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità doganali di ciascun aeroporto interessato.
2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.
3. Il manifesto reca una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica:
- mediante la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- mediante la sigla "T2F" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1.
4. Il manifesto inoltre reca i dati seguenti:
a) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci,
b) il numero del volo,
c) la data del volo,
d) il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione).
Esso indica anche per ogni spedizione in esso ripresa:
a) il numero della lettera di vettura aerea,
b) il numero di colli,
c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
d) la massa lorda.
In caso di collettame, la designazione delle merci è sostituita, se necessario, dalla menzione "Consolidamento", eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di trasporto aereo concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono comportare la denominazione abituale delle merci con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione.
5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.
6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione.
7. Le autorità doganali di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.
La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere fatta mediante le indicazioni seguenti:
a) il numero di riferimento del manifesto,
b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,
c) il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci,
d) il numero del volo,
e) la data del volo.
L'autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.
In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali dell'aeroporto di partenza, oltre che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di trasporto aereo relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati come dichiarazione di transito se effettua un numero significativo di voli tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2).
In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.
2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi di scambio elettronico di dati.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.
Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra gli aeroporti considerati dalla suddetta autorizzazione.
3. Ai fini della semplificazione il manifesto predisposto all'aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all'aeroporto di destinazione.
La compagnia aerea indica sul manifesto, a fronte degli articoli pertinenti:
a) la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
b) la sigla "TF" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
c) la sigla "TD" per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla "TD" sulla lettera di trasporto aereo corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito o di trasferimento,
d) la lettera "C" (equivalente a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
e) la lettera "X" per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito.
Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni di cui all'articolo 444, paragrafo 4.
4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.
Le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.
Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione trasmettono, se necessario, dettagli dei manifesti ricevuti tramite un sistema di scambio elettronico di dati alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica.
5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice si procede alle seguenti notificazioni:
a) la compagnia aerea notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,
b) le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 10
Procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
In caso di applicazione degli articoli 447 e 448, non occorre costituire alcuna garanzia.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto marittimo relativo alle merci (procedura semplificata - livello 1).
La forma del manifesto nonché i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla società di navigazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.
2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.
3. Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla società di navigazione, che lo identifica:
- mediante la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- mediante la sigla "T2F" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1.
4. Il manifesto comporta inoltre le menzioni seguenti:
a) il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione che trasporta le merci,
b) l'identità della nave,
c) il luogo di carico,
d) il luogo di scarico.
Esso indica anche, per ogni spedizione in esso ripresa:
a) il riferimento alla polizza di carico marittima,
b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli,
c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
d) la massa lorda in chilogrammi,
e) se necessario, i numeri dei container.
5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali del porto di partenza, che ne conservano un esemplare.
6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali del porto di destinazione.
7. Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle società di navigazione, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.
La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata tramite le indicazioni seguenti:
a) il numero di riferimento del manifesto,
b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,
c) il nome (eventualmente in forma abbreviata) della società di navigazione che ha trasportato le merci,
d) la data del trasporto marittimo.
L'autorizzazione può anche stabilire che le società di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.
In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali del porto di destinazione ne informano le autorità doganali del porto di partenza, come pure l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto unico se effettua un numero significativo di viaggi regolari tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2).
In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società di navigazione possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.
2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.
Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.
3. Ai fini della semplificazione, la società di navigazione può utilizzare un solo manifesto per l'insieme delle merci trasportate; in questo caso, essa indica, a fronte degli articoli pertinenti:
a) la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
b) la sigla "TF" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
c) la sigla "TD" per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la società di navigazione indica anche la sigla "TD" sulla polizza di carico marittima o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito,
d) la lettera "C" (equivalente a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
e) la lettera "X" per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito,
Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all'articolo 447, paragrafo 4.
4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.
Le scritture tenute dalla società di navigazione conformemente all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3.
Le autorità doganali del porto di destinazione trasmettono, se necessario, i dettagli dei manifesti alle autorità doganali del porto di partenza, a fini di verifica.
5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice, si procede alle seguenti notificazioni:
a) la società di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,
b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sopresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98)
[In deroga all'articolo 446, le merci imbarcate o trasbordate in una zona franca istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, sono reputate essere imbarcate o trasbordate in un porto situato in un paese terzo, salvo che sulla base di un visto apposto dall'autorità doganale sui documenti di bordo sia accertata la provenienza della nave da un settore del porto esterno alla zona franca.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 11
Procedura semplificata specifica per i trasporti mediante condutture
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 450 bis, Art. 450 ter, Art. 450 quater, Art. 450 quinquies
1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture.
2. Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comunitario:
- fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di condutture;
- fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità.
Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340.
3. Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2, del codice, è considerato trasportatore il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture.
5. L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo.
6. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Sezione 4
Obbligazione doganale e riscossione
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Art. 450 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino, del codice è di:
- sette mesi a decorrere dalla data entro cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio di destinazione; tuttavia, qualora sia stata inviata una domanda di recupero ai sensi dell'articolo 365 bis, tale periodo è prolungato al massimo di un mese; o
- un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 365, paragrafo 5, qualora l'obbligato principale non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.
Art. 450 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Qualora, dopo l'avvio di un'azione di riscossione delle altre imposte, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto insorgere l'obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice (in prosieguo autorità richiedenti), queste ultime inviano immediatamente alle autorità doganali competenti per tale luogo (in prosieguo autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova certificata conforme degli elementi di prova.
Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se si riconoscono competenti. Se non c'è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.
2. Se le autorità interpellate sono competenti, intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di riscossione delle altre imposte.
Le procedure di riscossione delle altre imposte avviate dalle autorità richiedenti non ancora concluse sono sospese appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione.
Non appena la prova della riscossione è fornita dalle autorità interpellate, le autorità richiedenti rimborsano le altre imposte già riscosse oppure annullano l'azione di riscossione di tali imposte conformemente alle disposizioni in vigore.
Art. 450 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano il mancato appuramento del regime al garante entro nove mesi dalla data entro cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio di destinazione.
1 bis. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 215 del codice, comunicano al garante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito comunitario; tale comunicazione deve recare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo dell'obbligazione di cui trattasi.
2. Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sia stata effettuata entro il termine prescritto.
3. Qualora una delle notifiche di cui al una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione doganale o dell'appuramento del regime.
Art. 450 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per la riscossione.
Le suddette autorità informano l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia di tutti i casi di nascita di un'obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall'ufficio di partenza, nonché delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti. Esse inoltre informano l'ufficio di partenza in merito alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni, al fine di consentire all'ufficio di appurare l'operazione di transito.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 9
Trasporti effettuati in procedura TIR o ATA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del carnet TIR e ATA, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio, qualora le merci siano trasportate da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), oppure con carnet ATA (convenzione ATA/convenzione di Istanbul).
2. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per "transito" s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientra.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.
2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente agli articoli da 314 a 324 septies o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 454 bis, Art. 454 ter, Art. 454 quater
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. La presente sezione si applica ai trasporti di merci accompagnate da carnet TIR all'interno del territorio doganale della Comunità.
2. I messaggi di cui alla presente sezione sono conformi alla struttura e agli elementi definiti di comune accordo fra le autorità doganali.
3. Il titolare del carnet TIR presenta i dati del carnet TIR all'ufficio doganale di partenza o di entrata mediante procedimenti informatici, nel rispetto della struttura e degli elementi corrispondenti di cui agli allegati 37 bis e 37 quater.
4. All'atto dello svincolo delle merci per l'operazione TIR, l'ufficio doganale di partenza o di entrata stampa un documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza da tenere con il volet n. 2 e trasmette i dati in formato elettronico all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita dichiarato utilizzando il messaggio "avviso di arrivo previsto".
5. Le informazioni del carnet TIR vengono utilizzate per determinare eventuali conseguenze giuridiche derivanti da una discrepanza fra i dati elettronici del carnet TIR e le informazioni contenute nel carnet stesso.
6. E' prevista una dispensa dall'obbligo di presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici solo nei seguenti casi eccezionali:
a) non funziona il sistema informatizzato di transito delle autorità doganali;
b) non funziona l'applicazione per la presentazione dei dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici;
c) non funziona la rete fra l'applicazione per la presentazione dei dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e le autorità doganali.
7. La dispensa prevista al paragrafo 6, lettere b) e c), è subordinata all'approvazione delle autorità doganali.
Art. 454 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che
a) sono stabilite nella Comunità;
b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall'autorizzazione; e
c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.
L'articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.
L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.
L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell'autorizzazione.
d) utilizzano procedimenti informatici per comunicare con l'ufficio doganale di destinazione.
3. Gli articoli 374 e 375, l'articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. L'articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.
Art. 454 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione di cui all'articolo 454 bis, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall'autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:
a) informare senza indugio l'ufficio doganale di destinazione dell'arrivo delle merci utilizzando il mediante "notifica di arrivo avvenuto", riportando informazioni relative a eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
b) prima di procedere allo scarico, attendere il messaggio "autorizzazione di scarico";
c) iscrivere senza indugio i risultati dello scarico nelle proprie scritture contabili; e
d) inviare all'ufficio doganale di destinazione, entro il terzo giorno successivo all'arrivo delle merci, il messaggio "osservazioni allo scarico" con informazioni su eventuali irregolarità o incidenti.
2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR e il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza siano presentati immediatamente alle autorità doganali dell'ufficio doganale di destinazione, le quali completano la matrice n. 2 del carnet TIR e vigilano a che esso sia rinviato al titolare o alla persona che agisce per suo conto. Il volet n. 2 viene trattenuto dall'ufficio doganale di destinazione o di uscita.
3. La data di conclusione dell'operazione TIR è la data di iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettera c).
Tuttavia, nei casi in cui durante il trasporto si siano verificati irregolarità o incidenti, la data di termine dell'operazione TIR è la data del messaggio "risultati del controllo", di cui all'articolo 455, paragrafo 4.
4. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l'arrivo delle merci nei suoi locali e contiene un riferimento al documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza e al carnet TIR. La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della convenzione TIR o dell'articolo 455 ter.
5. L'ufficio doganale di destinazione introduce nel sistema informatico il messaggio "risultati del controllo". Le autorità doganali inviano anche i dati di cui all'allegato 10 della convenzione TIR.
6. Qualora l'applicazione informatica del destinatario autorizzato non funzioni, le autorità competenti possono consentire l'impiego di altri mezzi per comunicare con le autorità doganali dell'ufficio doganale di destinazione.
Art. 454 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell'autorizzazione.
2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all'articolo 1, lettera d), della convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2, prima frase.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 455 bis, Art. 455 ter
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. L'ufficio doganale di destinazione o di uscita completa la matrice n. 2, trattiene il volet n. 2 e il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza e utilizza il messaggio "avviso di arrivo avvenuto" per notificare all'ufficio doganale di partenza o di entrata l'arrivo delle merci il giorno stesso in cui queste sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.
2. Qualora l'operazione TIR si concluda in un ufficio doganale diverso da quello dichiarato inizialmente nella dichiarazione di transito, il nuovo ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza o di entrata utilizzando il messaggio "avviso di arrivo avvenuto". L'ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l'arrivo all'ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato in origine utilizzando il messaggio "inoltro dell'avviso di arrivo avvenuto".
3. Il messaggio "avviso di arrivo avvenuto" citato ai paragrafi 1 e 2 non può essere utilizzato come prova della conclusione della procedura nel senso dell'articolo 455 ter.
4. Salvo casi giustificati, l'ufficio doganale di destinazione o di uscita inoltra il messaggio "risultati del controllo" all'ufficio di partenza o di entrata entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita. Tuttavia, laddove si applichi l'articolo 454 ter, l'ufficio doganale di destinazione trasmette all'ufficio doganale di partenza o di entrata il messaggio "risultati del controllo" entro il sesto giorno successivo all'arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato. Le autorità doganali inviano anche i dati di cui all'allegato 10 della convenzione TIR.
5. Laddove si applichi l'articolo 454, paragrafo 6, le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata, senza indugio e comunque entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l'operazione TIR.
Art. 455 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Qualora le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata non abbiano ricevuto il messaggio "avviso di arrivo avvenuto" allo scadere del termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita, o qualora, entro sei giorni dalla ricezione del messaggio "avviso di arrivo avvenuto", non sia loro pervenuto il messaggio "risultati del controllo", esse esaminano la possibilità di avviare la procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR o, se ciò non è possibile, al fine di:
- stabilire se è sorta un'obbligazione doganale,
- individuare il debitore, e
- determinare le autorità doganali competenti per la contabilizzazione.
2. La procedura di ricerca è avviata entro sette giorni dallo scadere di uno dei termini di cui al paragrafo 1, eccetto in casi eccezionali definiti di comune accordo dagli Stati membri. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali vengono informate anteriormente che l'operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano.
3. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata hanno ricevuto solo il messaggio "avviso di arrivo avvenuto", avviano la procedura di ricerca chiedendo all'ufficio doganale di destinazione o di uscita che lo ha inviato di trasmettere il messaggio "risultati del controllo".
4. Qualora le autorità doganali dell'ufficio doganale di partenza o di entrata non abbiano ricevuto il messaggio "avviso di arrivo avvenuto", esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all'ufficio doganale di destinazione o di uscita le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR. Tale ufficio risponde alla richiesta entro 28 giorni.
5. Il titolare del carnet TIR è invitato a fornire le informazioni necessarie all'appuramento del regime entro 28 giorni dall'inizio della procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita quando l'operazione TIR non può essere appurata. Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni.
Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata informano inoltre l'associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR, e la invitano a fornire prove della conclusione dell'operazione TIR.
6. Laddove si applichi l'articolo 454, paragrafo 6, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata avviano la procedura di ricerca di cui al paragrafo 1 quando, allo scadere di un termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, non dispongono della prova che l'operazione TIR è terminata. A tale scopo dette autorità indirizzano alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità vengono informate anteriormente che l'operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 5. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta entro 28 giorni.
7. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l'operazione TIR è terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata appurano la procedura e ne informano senza indugio l'associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli 217-232 del codice.
Art. 455 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. La prova che l'operazione TIR è terminata entro i termini previsti nel carnet TIR può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l'identificazione delle merci e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita o, se si applica l'articolo 454 bis, presso il destinatario autorizzato.
2. L'operazione TIR si considera inoltre terminata quando il titolare del carnet TIR o l'associazione garante presentano, con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
a) un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale compilato in un paese terzo;
b) un documento, rilasciato in un paese terzo e approvato dalle autorità doganali di tale paese, che certifichi che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo interessato.
3. I documenti di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti dalla relativa copia o fotocopia certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dalle autorità del paese terzo interessato, oppure ancora dalle autorità di uno degli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
[Sezione 2]
[Disposizioni relative alla procedura del carnet TIR]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Quando da un'infrazione o da un'irregolarità ai sensi della convenzione TIR insorge un'obbligazione doganale nella Comunità, le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, alle altre imposizioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.
Il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice è di sette mesi dal termine entro cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.
2. Gli articoli 450 ter e 450 quinquies si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di recupero relativa al regime TIR.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 457 bis, Art. 457 ter, Art. 457 quater, Art. 457 quinquies
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante stabilita nella Comunità può diventare responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale relativa alle merci che sono oggetto dell'operazione fino alla concorrenza di 60.000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.
2. L'associazione garante, stabilita nello Stato membro competente in materia di recupero conformemente all'articolo 215 del codice, è responsabile del pagamento dell'ammontare garantito dell'obbligazione doganale.
3. Ogni valida notificazione di non appuramento di una operazione TIR effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro, designate competenti in materia di recupero secondo l'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice, nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da tali autorità, è valida anche quando le autorità doganali di un altro Stato membro, designate competenti secondo l'articolo 215, paragrafo 1, primo o secondo trattino, procedano successivamente al recupero nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da dette autorità.
Art. 457 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96)
La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità.
A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione. Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.
Art. 457 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. Qualora un'operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell'articolo 340 bis, o quando le autorità doganali lo ritengano necessario, l'ufficio doganale di partenza o di entrata può prescrivere un itinerario per la spedizione.
2. Le autorità doganali dello Stato membro in cui si trova la spedizione registrano i dati pertinenti sul documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza e sulla matrice n. 1 del carnet TIR nei casi in cui:
a) l'itinerario è stato modificato su richiesta del titolare del carnet TIR;
b) il vettore ha abbandonato l'itinerario prescritto per motivi di forza maggiore. L'ufficio doganale di destinazione o di uscita inserisce le informazioni pertinenti nel sistema informatico.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), la spedizione, il documento d'accompagnamento transito - documento d'accompagnamento transito/sicurezza e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine.
Sezione 3
Procedura ATA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
Art. 457 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Il presente articolo si applica ferme restando le disposizioni specifiche della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul in materia di responsabilità delle associazioni garanti al momento dell'utilizzazione di un carnet ATA.
2. Quando si accerti che, durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.
3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, questa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, salvo che, entro il termine di cui all'articolo 457 quinquies, paragrafo 2, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.
Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, lo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni a cui le merci sono soggette nel primo Stato membro li rimborsa a detto Stato membro, ad esclusione di quelli già riscossi a norma del secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.
Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione della differenza, secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.
Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.
Art. 457 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Quando si accerti che durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità, le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet ATA e all'associazione garante, entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA o all'articolo 8, paragrafo 4, dell'allegato A della convenzione di Istanbul.
2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con carnet ATA ai sensi dell'articolo 457 quater, paragrafo 3, primo comma deve essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato A della convenzione di Istanbul.
3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali mediante uno degli strumenti seguenti:
a) un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione e idoneo ad identificare dette merci;
b) un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione;
c) fornendo gli elementi di prova previsti dall'articolo 8 della convenzione ATA o all'articolo 10 dell'allegato A della convenzione di Istanbul.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA.
L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri tramite il sito ufficiale dell'Unione europea su Internet.
2. Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui è accertata, conformemente all'articolo 457 quater, paragrafo 3, secondo comma, un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso di un operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è lo Stato in cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del "volet" del carnet più recente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene inviato (1), al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale è dovuta al fatto che le merci che formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA o della convenzione di Istanbul, il reclamo viene inviato, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet.
2. L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59.
La nota informativa è corredata della copia del "volet" non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.
Trattino modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse.
Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero.
2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura.
3. Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude la pratica per quanto lo concerne.
2. A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.
Tuttavia, la chiusura della pratica è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un discarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA o della convenzione di Istanbul, in questo secondo Stato membro. Il discarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61.
3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio.
4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della convenzione ATA o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'allegato A della convenzione di Istanbul. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 457 quater, paragrafo 3, terzo e quarto comma.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 462 bis
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunità è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio.
2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi rientra.
3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.
4. L'articolo 457 quater, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis.
CAPITOLO 10 bis
Procedura applicabile alle spedizioni postali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
Art. 462 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2787/2000)
1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.
2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
[CAPITOLO 11]
[Utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure relative all'esportazione di talune merci]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Il presente capitolo stabilisce le condizioni applicabili alle merci che circolano all'interno del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario o vincolate ad un altro regime di transito doganale e la cui esportazione fuori della Comunità è vietata o assoggettata a restrizioni, ad una tassa o ad altra imposizione.
2. Tuttavia, tali condizioni si applicano solo se ciò sia previsto dalla misura che istituisce il divieto, la restrizione, la tassa o qualsiasi altra imposizione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, sono vincolate ad un regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone nella casella "Designazione delle merci" della dichiarazione di transito comunitario una delle seguenti diciture, secondo il caso:
- Salida de la Comunidad sometida a restricciones,
- Udpassage fra Faellesskabet undergivet restriktioner,
- Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschraenkungen unterworfen,
- Exodoz apo thn Koinothta upokeimenh se periorismouz,
- Export from the Community subject to restrictions,
- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions,
- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni,
- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,
- Saída da Comunidade sujeita a restrições;
- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos,
- Udpassage fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling,
- Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen,
- Exodoz apo thn Koinothta upokeimenh se episrunsh,
- Export from the Community subject to duty,
- Sortie de la Communauté soumise à imposition,
- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione,
- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,
- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, sono vincolate ad un regime di transito diverso dal transito comunitario, l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione fa compilare l'esemplare di controllo T5 previsto dall'articolo 472. L'interessato appone, nella casella 104 di tale esemplare, secondo il caso, una delle diciture di cui all'articolo 464.
2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone sul documento doganale che accompagna le merci, secondo il caso, una delle diciture di cui all'articolo 464.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Le disposizioni degli articoli 464 e 465 non si applicano quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi all'esportazione, la tassa o l'imposizione esigibile è stata pagata ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Se la misura di cui all'articolo 463, paragrafo 2, prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita quando, secondo le indicazioni contenute nel documento doganale, le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, circolanti tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità, lasciano durante il trasporto il predetto territorio in modo diverso dalla via aerea.
2. La garanzia è costituita nell'ufficio in cui sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci o presso un altro organismo designato a tale scopo dallo Stato membro da cui dipende detto ufficio, secondo le modalità che verranno stabilite dall'autorità doganale di detto Stato membro. Nel caso di una misura che istituisce una tassa o un'altra imposizione, la garanzia non deve essere fornita quando il trasporto delle merci avvenga in regime di transito comunitario e venga fornita una garanzia diversa da quella in contanti oppure sia previsto l'esonero dalla garanzia in considerazione della persona dell'obbligato principale.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Le disposizioni dell'articolo 465 si applicano anche alle merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di paesi EFTA e che, in uno di questi paesi, sono oggetto di rispedizione. In deroga all'articolo 482, l'originale dell'esemplare di controllo T5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.
L'ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.
2. Se la misura di cui all'articolo 463, paragrafo 2, prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita, in deroga all'articolo 467, in tutti i casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Quando le merci non siano immesse in libera pratica subito dopo il loro arrivo nell'ufficio di destinazione, spetta a quest'ultimo prendere le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione delle misure previste nei loro confronti, di cui all'articolo 463, paragrafo 2.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, circolanti secondo le condizioni di cui all'articolo 467, anche per via aerea, non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità nel termine stabilito, si considerano irregolarmente esportate in un paese terzo dallo Stato membro dal quale sono state spedite, salvo che se ne provi il perimento imputabile a forza maggiore o caso fortuito.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
[CAPITOLO 12]
[Disposizioni relative ai documenti (esemplare di controllo T5) da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) autorità competente:
l'autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell'applicazione del presente capitolo;
b) ufficio:
l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione del presente capitolo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o stabilita nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5. Per esemplare di controllo T5 s'intende un esemplare compilato su un formulario T5, eventualmente completato da uno o più formulari T5 bis, secondo le condizioni di cui all'articolo 478 o da una o più distinte di carico T5 secondo le condizioni di cui agli articoli 479 e 480.
Non si esclude che vengano utilizzati, contemporaneamente, ma per fini diversi, parecchi esemplari di controllo T5, sempre che ciascuno di essi sia previsto da una misura comunitaria.
2. Chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5, a norma del paragrafo 1, è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[I formulari su cui è redatto l'esemplare di controllo T5 devono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati 63, 64 e 65.
Detti formulari sono compilati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 66 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie. Ove occorra, ciascuno Stato membro provvede a completare le istruzioni di cui sopra.
L'esemplare di controllo T5 è rilasciato ed utilizzato conformemente agli articoli da 476 a 485.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. La carta da utilizzare è di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g/m2. La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudicano la leggibilità delle indicazioni annotate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
2. Il formato dei formulari è:
a) di 210 mm × 297 mm per i formulari T5 (allegato 63) e i formulari T5 bis (allegato 64); è ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno o di 8 mm in più;
b) di 297 mm × 420 mm per le distinte di carico T5 (allegato 65); è ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno o di 8 mm in più.
3. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore come qui di seguito indicato:
- l'esemplare originale reca sulla destra un bordo continuo di colore nero;
- la larghezza di detto bordo è di circa 3 mm.
4. L'indirizzo per il rinvio e la nota importante figurante sul recto del formulario possono essere stampati in rosso.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che i formulari dell'esemplare di controllo T5 rechino una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[L'esemplare di controllo T5 deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dall'autorità competente dello Stato membro di partenza.
Ove occorra, l'autorità competente di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Esso può anche essere compilato in modo leggibile a mano, con l'inchiostro e in stampatello.
I formulari non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere operate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dall'autorità competente.
2. L'esemplare di controllo T5 può anche essere confezionato o compilato con un procedimento tecnico di riproduzione sempreché siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature e alterazioni.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può consentire alle imprese stabilite nel suo territorio di completare l'esemplare di controllo T5 con uno o più formulari T5 bis, sempreché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione.
2. Il numero di formulari T5 bis utilizzati è indicato nella casella n. 3 dell'esemplare di controllo T5 che accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ogni formulario T5 bis. Il numero totale dei colli accompagnati dal formulario di controllo T5 e dal o dai formulari T5 bis è indicato nella casella n. 6 dell'esemplare di controllo T5.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può consentire alle imprese stabilite nel suo territorio di completare l'esemplare di controllo T5 con una o più distinte di carico T5 in cui sono annotate le indicazioni figuranti in genere nelle caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T5, sempreché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione.
2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T5. Ogni articolo che figura nella distinta di carico T5 deve essere preceduto da un numero d'ordine; devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli delle colonne della distinta stessa.
Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta. In basso alle colonne corrispondenti devono essere indicati il numero totale dei colli contenenti le merci designate nella lista, la massa lorda e la massa netta totale delle merci in causa.
3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T5, le caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 dell'esemplare di controllo T5 cui si riferiscono devono essere cancellate, e tale documento non può essere completato da formulari T5 bis.
4. Il numero delle distinte di carico T5 utilizzate è indicato nella casella n. 4 dell'esemplare di controllo T5. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T5. Il numero totale dei colli accompagnati dalle varie distinte di carico è indicato nella casella n. 6 dell'esemplare di controllo T5.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'autorizzazione di cui all'articolo 479, paragrafo 1, può prevedere che le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni utilizzino distinte di carico T5 compilate con tale sistema e che, pur recando l'insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura nell'allegato 65 non soddisfano a tutti i requisiti di cui agli articoli da 473 a 475 e 477 e al requisito di cui all'articolo 479, paragrafo 2, concernente l'obbligo di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d'ordine.
Queste distinte devono essere nondimeno concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità competente.
2. L'autorizzazione è concessa soltanto alle ditte che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità competente.
3. Si può ugualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui all'articolo 479, paragrafo 1, di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati.
4. Il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, delle distinte di carico che egli compila.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'esemplare di controllo T5 e, eventualmente, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 sono redatti dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno di detti documenti deve recare la firma originale dell'interessato.
2. L'esemplare di controllo T5 e, eventualmente, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 devono recare, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria che prevede il controllo.
3. Quando le merci non sono vincolate al regime di transito comunitario l'esemplare di controllo T5 deve recare un riferimento al documento relativo alla procedura di transito eventualmente utilizzata. Quando non ci si avvalga di una procedura di transito, l'esemplare di controllo T5 deve recare una delle seguenti diciture:
- mercancías fuera del procedimiento de tránsito,
- ingen forsendelsesprocedure,
- nicht im Versandverfahren befindliche Waren,
- eite se mneia ²Emporeumata ektoz diadikasiaz diametakomiohz,
- goods not covered by a transit procedure,
- marchandises hors procédure de transit,
- merci non vincolate ad una procedura di transito,
- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer,
- mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito.
4. Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura di transito utilizzata deve recare un riferimento all'esemplare o agli esemplari di controllo T5 rilasciati.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Quando le merci circolano vincolate ad una procedura di transito comunitario ovvero ad un'altra procedura di transito doganale, l'ufficio di partenza rilascia l'esemplare di controllo T5.
L'ufficio di partenza trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5.
L'originale dell'esemplare di controllo T5 accompagna le merci almeno fino all'ufficio in cui si procede al controllo della destinazione e/o dell'utilizzazione delle merci nelle medesime condizioni del documento relativo alla procedura di transito utilizzata.
2. Quando le merci assoggettate ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione non sono vincolate ad un regime di transito, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione. Questa trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5.
L'esemplare di controllo T5 deve recare una delle diciture di cui all'articolo 481, paragrafo 3.
3. L'esemplare di controllo T5 e, se del caso, il o i formulari di controllo T5 bis, ovvero le distinte di carico T5, sono vistati dall'autorità competente dello Stato membro di partenza. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A (ufficio di partenza) di detti documenti:
a) per l'esemplare di controllo T5, il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;
b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero che figura sull'esemplare di controllo T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio di partenza o a mano. In quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.
Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative.
4. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.
L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può tuttavia decidere che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni stabilite dal competente ufficio di destinazione, in modo che l'ufficio possa effettuare i controlli, necessari all'arrivo delle merci o successivamente.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'ufficio di destinazione effettua o fa effettuare sotto la sua responsabilità il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta.
2. L'ufficio di destinazione deve registrare, eventualmente trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 485, l'originale dell'esemplare di controllo T5 è rispedito immediatamente all'indirizzo indicato nella rubrica "Da rispedire a", una volta espletate tutte le formalità previste e dopo essere stato debitamente annotato dall'ufficio di destinazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Tale ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'autorità competente degli Stati membri permette che una spedizione accompagnata dall'esemplare di controllo T5, nonché lo stesso esemplare di controllo T5 siano frazionati, prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle misure comunitarie relative ai prodotti provenienti dall'intervento, che sono soggetti ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e che formano oggetto di trasformazione in un altro Stato membro prima di ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione finale(i).
3. Il frazionamento di cui al paragrafo 1 ha luogo alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 a 7. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare a queste condizioni nei casi in cui la totalità delle spedizioni risultanti dal frazionamento debba ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata nello Stato membro in cui ha luogo il frazionamento.
4. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 481, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata utilizzando a tal fine un formulario dell'esemplare di controllo T5.
Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, 104, 105, 106 e 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa netta delle merci che ne fanno oggetto. Nella casella n. 106 di ciascun estratto devono essere riportati il numero di registrazione, la data, l'ufficio e il paese di emissione dell'esemplare di controllo originale, con una delle seguenti diciture:
- Extracto del ejemplar de control: . . .
(número, fecha, oficina y país de expedición)
- Udskrift af kontroleksemplar: . . .
(nummer, dato, udstedelsessted og land)
- Auszug aus dem Kontrollexemplar: . . .
(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)
- Apospasma tou antitupou elegcou: . . .
(ariqmoz, hmeromhnia, grajeio kai cwra ekdosewz)
- Extract of control copy: . . .
(Number, date, office and country of issue)
- Extrait de l'exemplaire de contrôle: . . .
(numéro, date, bureau et pays de délivrance)
- Estratto dell'esemplare di controllo: . . .
(numero, data, ufficio e paese di emissione)
- Uittreksel uit controle-exemplaar: . . .
(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)
- Extracto do exemplar de controlo: . . .
(número, data, estância, país de emissao)
5. L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento indica sull'esemplare di controllo T5 originale il frazionamento in parola. A tal fine, esso annota nel riquadro "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" una delle seguenti diciture:
- . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas,
- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet,
- . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei,
- . . . (ariqmoz) ekdoqenta apospasmata - aunhmmena antigraja,
- . . . (number) extracts issued - copies attached,
- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes,
- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate,
- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd,
- . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.
L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella rubrica "Da rispedire a", accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.
L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo originale e degli estratti rilasciati.
6. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali, all'occorrenza contemporaneamente al documento relativo alla procedura utilizzata.
7. I competenti uffici degli Stati membri di destinazione delle parti della spedizione frazionata provvedono direttamente o fanno provvedere, sotto la loro responsabilità, al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione previste o prescritte. Essi rinviano gli estratti, annotati conformemente all'articolo 483, paragrafo 3, all'indirizzo indicato nella rubrica "Da rispedire a".
8. In caso di ulteriore frazionamento, previsto al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si applicano mutatis mutandis.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:
- l'omissione della domanda o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, che detta omissione non è dovuta a imprevidenza o negligenza abituale da parte sua,
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità amministrative,
- l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del predetto documento,
- sia stato stabilito, con soddisfazione dell'autorità doganale, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime di transito eventualmente utilizzato, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.
2. Qualora l'esemplare di controllo T5 venga rilasciato a posteriori, esso deve recare, in rosso, una delle seguenti diciture:
- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfoelgende,
- Nachtraeglich ausgestellt,
- Ekdoqen ek twn usterwn,
- Issued retroactively,
- Délivré a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori.
Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, eventualmente, la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.
3. L'esemplare di controllo T5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio di destinazione solo quando quest'ultimo constati che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla misura comunitaria adottata in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno del territorio doganale della Comunità.
4. In caso di smarrimento dell'originale possono essere rilasciati duplicati degli esemplari di controllo T5, degli estratti degli esemplari di controllo T5, dei formulari T5 bis e delle distinte di carico T5. Il duplicato deve essere corredato della dicitura "DUPLICATO", scritta in rosso e in maiuscolo, del timbro dell'ufficio che lo ha rilasciato e della firma del funzionario competente.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[In deroga all'articolo 472 e salvo diversamente stabilito dalle disposizioni relative alla misura comunitaria, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può consentire, nell'ambito delle sue competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste all'articolo 489, in appresso denominata "speditore autorizzato", che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'autorizzazione di cui all'articolo 488 è accordata unicamente alle persone:
a) che effettuano frequenti spedizioni;
b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni;
c) che forniscono una garanzia quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 deve essere connesso ad una garanzia e
d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della (delle) normativa(e) in causa.
2. L'autorità doganale prende le misure adeguate per la costituzione della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c).]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[Nell'autorizzazione da rilasciarsi dall'autorità doganale vengono stabiliti, in particolare:
a) l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;
b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso, ad un controllo prima della partenza;
c) il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine è stabilito in funzione delle condizioni di trasporto;
d) le misure d'identificazione da adottare.
A tal fine, l'autorità doganale può stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di suggelli di modello speciale, ammessi dall'autorità doganale e apposti dallo speditore autorizzato.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'autorizzazione stabilisce che lo spazio riservato all'ufficio di partenza figurante sul recto dell'esemplare di controllo T5:
a) sia preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio;
oppure
b) rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata.
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro indicandovi la data di spedizione delle merci e a numerare la dichiarazione conformemente alle norme previste a tale scopo nell'autorizzazione.
2. L'autorità doganale può prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo che ne permetta l'identificazione.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa l'esemplare di controllo T5, debitamente compilato, indicando all'occorrenza sul recto, nel riquadro "Controllo dell'ufficio di partenza", il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, i riferimenti al documento di esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione, le misure di identificazione applicate, nonché una delle seguenti diciture:
- Procedimiento simplificado,
- Forenklet fremgangsmaade,
- Vereinfachtes Verfahren,
- Aplousteumenh diadikasia,
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado.
2. Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo T5 è stato redatto.
3. Quando l'ufficio di partenza procede al controllo di una spedizione, appone il proprio visto nel riquadro "Controllo dell'ufficio di partenza" figurante sul recto dell'esemplare di controllo T5.
4. L'esemplare di controllo T5, debitamente compilato e completato dalle indicazioni di cui al paragrafo 1 e firmato dallo speditore autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio di partenza che ha preautenticato il formulario, a norma dell'articolo 491, paragrafo 1, lettera a), o il cui nome figura nell'impronta del timbro speciale di cui all'articolo 491, paragrafo 1, lettera b), e ciò allo scopo di essere utilizzato come prova che le merci che ne sono oggetto hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
a) a rispettare le condizioni previste dal presente capitolo e dall'autorizzazione e
b) a prendere tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o quella del timbro speciale.
2. Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati, o commessi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 488.
3. In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sugli esemplari di controllo T5 muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati con un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alla predetta autorità un impegno scritto con cui si riconosce responsabile, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati corrisposti e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a qualsiasi utilizzazione di esemplari di controllo T5 muniti dell'impronta del timbro speciale.
2. Gli esemplari di controllo T5, compilati conformemente a quanto disposto al paragrafo 1, devono recare, nella casella riservata alla firma del dichiarante, una delle seguenti diciture:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Den apaiteitai upograjh,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
[I formulari di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione in uso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 31 dicembre 1995.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
TITOLO III
REGIMI DOGANALI ECONOMICI
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1662/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 1
Disposizioni di base comuni a diversi regimi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1662/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 1
Definizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1762/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 482/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1676/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1662/1999 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "regime": il regime doganale economico;
b) "autorizzazione": l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorità doganale;
[c) "autorizzazione unica": un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive;] (lettera soppressa)
d) "titolare": il titolare di un'autorizzazione;
e) "ufficio di controllo": l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;
f) "ufficio di vincolo": l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato;
g) "ufficio di appuramento": l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in libera pratica;
h) "traffico triangolare": il traffico nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo;
i) "contabilità": la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto;
j) "scritture": i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilità di magazzino;
k) "prodotti compensatori principali": i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato autorizzato;
l) "prodotti compensatori secondari": i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;
m) "termine per l'appuramento": il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. La domanda di autorizzazione è fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.
2. Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano richiesti mediante semplice domanda scritta.
3. Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante una dichiarazione doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:
a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci equivalenti;
b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1, primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;
c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;
d) - per il perfezionamento passivo: quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata,
- per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata,
- per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione,
- per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale (1).
La domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformità dell'articolo 499, terzo comma.
Detta domanda può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta con altro atto, in conformità dell'articolo 232, paragrafo 1.
4. Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformità del paragrafo 1, tranne che per l'ammissione temporanea.
5. Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale in conformità dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.
Lettera modificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 è presentata alle seguenti autorità doganali:
a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;
b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;
c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci saranno utilizzate, fatto salvo l'articolo 580, paragrafo 2, secondo comma (1);
d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.
Lettera modificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.
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Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere informazioni ulteriori al richiedente.
In particolare, se la domanda è effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:
a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;
c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;
d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformità dell'allegato 70;
e) tasso di rendimento o modalità per la sua determinazione;
f) termine previsto dell'appuramento del regime;
g) ufficio di appuramento proposto;
h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;
i) formalità di trasferimento proposte;
j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantità delle merci;
Quando il documento di cui al secondo comma è presentato tramite dichiarazione doganale orale per l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorità doganali e consegnata al dichiarante.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorità interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell'articolo 580, paragrafo 2 (1), secondo comma.
Negli altri casi essa è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione.
Qualora le autorità doganali competenti non possano essere individuate in virtù del primo o secondo comma, la domanda è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile.
3. Le autorità doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.
Le altre autorità doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni comunicate entro detto termine, la domanda è respinta in relazione a tali obiezioni.
4. L'autorità doganale può rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate obiezioni sul progetto di autorizzazione.
L'autorità doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorità doganali interessate.
Lettera modificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un accordo generale tra due o più amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui all'articolo 500, paragrafo 4, secondo comma, mediante una semplice notificazione (1).
2. La notificazione è sempre sufficiente nei seguenti casi:
a) quando un'autorizzazione unica è oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;
b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione temporanea e non dev'essere inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.
3. La notificazione non è necessaria nei seguenti casi (1):
a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali è il traffico triangolare nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;
b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;
c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.
Lettera modificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.
2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta l'impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:
a) indisponibilità di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;
b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci da importare;
c) obblighi contrattuali.
3. Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione nella Comunità.
4. Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:
a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;
b) o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esame delle condizioni economiche può essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi seguenti:
a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver concesso un'autorizzazione;
b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su un'autorizzazione già concessa;
c) su iniziativa della Commissione.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.
2. La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.
3. Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare, dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei termini di cui all'articolo 506.
4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.
Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:
a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;
b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;
c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.
I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa in conformità dell'articolo 501.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva concessione dell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità.
3. In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di validità non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi debitamente giustificati.
4. In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73, parte A, la durata di validità non può essere superiore a sei mesi.
Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, la durata di validità non può essere superiore a tre mesi.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi doganali, tranne per il regime del deposito doganale.
Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.
2. In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.
3. L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le seguenti condizioni:
a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;
b) non deve essere superato il periodo di validità che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;
c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture consentano il controllo del regime;
d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.
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Sezione 6
Altre disposizioni sul funzionamento del regime
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.
2. Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato 75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.
3. Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.
4. Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo:
- che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,
- che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,
- ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente all'articolo 123 del codice.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo può consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione. L'ufficio di controllo stabilisce le modalità in base alle quali deve essere informato.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime (trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritture.
Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo B.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.
2. Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell'operatore, può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.
3. Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non è richiesta alcuna dichiarazione supplementare.
Il trasferimento tra titolari può anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la procedura normale.
Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti, il secondo titolare è obbligato a vincolarli al regime.
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Il trasferimento delle merci a rischio più elevato ai sensi dell'allegato 44 quater è soggetto alla prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture, tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengano necessario.
Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella quale siano indicati gli elementi necessari.
L'ufficio di controllo può esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci vincolate al regime.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:
a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione di vincolo al regime;
b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale ammessa che appura il regime;
c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e all'appuramento;
d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o utilizzazione temporanea;
e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali trasferimenti;
g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;
h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo con utilizzo di merci equivalenti.
L'autorità doganale può tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma laddove ciò non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.
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Sottosezione 4
Tasso di rendimento e modalità di calcolo
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
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1. Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, è precisato nell'autorizzazione o all'atto del vincolo al regime. Tale tasso è calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.
2. In casi particolari, le autorità doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.
3. I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.
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1. La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori viene calcolata per uno dei seguenti fini:
- determinare i dazi all'importazione da riscuotere,
- determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,
- applicare le misure di politica commerciale.
I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.
Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.
2. Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:
a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sarà proporzionale a una percentuale determinata della quantità totale dei prodotti compensatori;
b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea esportazione; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:
i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;
ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.
Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per "perdite" s'intende la parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura. Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.
3. Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del metodo della chiave quantitativa.
La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale ai seguenti valori:
a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;
b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.
Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore è il prezzo di vendita nella Comunità "franco fabbrica" recente o il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra acquirente e venditore.
4. Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.
2. Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea.
Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.
3. Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è sorta l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.
Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando è richiesta l'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:
a) quando il periodo da prendere in considerazione è inferiore a un mese;
b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione doganale insorta;
c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunità e un paese terzo, sulle importazioni in tale paese;
d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;
e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantità di prodotti compensatori principali esportate;
f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;
g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;
h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;
i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del presente regolamento.
5. Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo degli interessi compensativi che danno risultati simili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di due o più dichiarazioni:
- a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai prodotti è considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie,
- a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.
L'applicazione del primo comma non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.
Il titolare può chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci d'importazione o di temporanea esportazione.
2. Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorità doganale può accettare che il titolare fornisca la prova dell'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non può fornire tale prova, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,
- in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,
- in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.
Quando circostanze particolari lo giustifichino, l'autorità doganale può prorogare tale termine anche oltre la scadenza prevista.
2. Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che l'ufficio di controllo disponga altrimenti:
a) gli estremi dell'autorizzazione;
b) la quantità per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;
c) il codice NC delle merci d'importazione;
d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro valore in dogana;
e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;
f) il tipo e la quantità dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri documenti doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;
g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;
h) il tasso di rendimento;
i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso, l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione dell'articolo 546, ne è fatta menzione;
j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi necessari per l'accertamento del valore in dogana.
3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e secondo le modalità indicati nell'allegato 70:
a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:
i) le autorizzazioni concesse;
ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;
b) per il perfezionamento passivo:
i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;
ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.
La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga altri mezzi per lo scambio di informazioni:
a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle manipolazioni usuali;
b) per il regime del perfezionamento attivo:
i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;
ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;
iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;
iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei dazi nel quadro del sistema di rimborso;
c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle merci trasportate;
d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per "merci con prefinanziamento" qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:
a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;
b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;
c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.
2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:
a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).
3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.
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Sezione 2
Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designa i locali o altri spazi ben delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorità doganale può anche riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un deposito di tipo F.
2. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.
3. Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione può prevedere che esse siano depositate in locali appositamente attrezzati per riceverle.
4. I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione.
5. La concessione delle autorizzazioni uniche è possibile solo per i depositi doganali privati.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.
2. Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.
L'autorizzazione può essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in esenzione dai dazi all'importazione:
a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;
b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;
c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorità doganale, nel valutare se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati rispetto alle necessità economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e delle relative procedure pertinenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario è la persona incaricata di tenere la contabilità di magazzino.
2. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito sostituiscono la contabilità di magazzino.
3. Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilità di magazzino.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.
2. In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima delle manipolazioni usuali figura nella contabilità di magazzino.
3. Nella contabilità di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.
2. Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime.
3. L'iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al più tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.
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Sezione 4
Altre disposizioni sul funzionamento del regime
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
La rimozione temporanea di merci è autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere concessa una proroga.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un deposito doganale è richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.
Tale specifica autorizzazione può essere altresì concessa nell'ambito dell'autorizzazione al regime di deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione temporanea.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.
2. Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.
Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.
3. Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.
L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate per una destinazione doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.
Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.
2. Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Ai fini del presente capitolo si intende per:
a) "esportazione anticipata": il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;
b) "lavorazione per conto": qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 2
Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti compensatori principali.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorizzazione può essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:
a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;
b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;
c) materiali e attrezzature.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci d'importazione elencate nell'allegato 73 (1).
2. Tuttavia, nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73 (1):
a) se la domanda riguarda:
i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
ii) un contratto di lavorazione per conto;
iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;
iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;
v) una riparazione;
vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;
b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150.000 EUR;
c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, la domanda riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato da un'autorità competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a concorrenza di una quantità determinata sulla base del bilancio previsionale.
Comma numerato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci equivalenti.
Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 3
Disposizioni sul funzionamento del regime
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione, possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.
2. Può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui l'operazione viene effettuata per suo conto.
3. Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, può essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.
2. Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Tuttavia, le autorità doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.
3. Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non può essere superiore ai seguenti:
a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999;
b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC 0104 e 0105;
d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;
f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.
Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici mesi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:
a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;
b) sei mesi, per tutte le altre merci.
Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1223/2014)
Ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione, quanto segue è equiparato ad una riesportazione o ad una esportazione:
a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83;
c) la consegna di aeromobili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;
d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci d'importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare con sicurezza la corretta applicazione e gestione del regime;
e) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali; in tal caso, il titolare deve dimostrare che l'appuramento del regime secondo le regole ordinarie è impossibile o antieconomico.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 4
Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'utilizzazione di merci equivalenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento in conformità dell'articolo 115 del codice non è soggetta alle formalità di vincolo al regime.
2. Le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d'importazione divengono comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di appuramento del regime.
Se, tuttavia, le merci d'importazione vengono commercializzate prima dell'appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno presenti in tale momento, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare, che le merci equivalenti siano presenti in un momento successivo da loro stabilito, entro un termine ragionevole.
3. In caso di esportazione anticipata si applica quanto segue:
a) i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime;
b) le merci d'importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorizzazione indica se i prodotti compensatori o le merci tal quali possono essere immesse in libera pratica senza dichiarazione doganale, fatti salvi i divieti o le misure restrittive. In tal caso, esse si considerano immesse in libera pratica, se sono prive di destinazione doganale alla scadenza del periodo di appuramento.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo della merce concesso al momento della presentazione del conto di appuramento.
Le merci o i prodotti divengono merci comunitarie al momento della loro commercializzazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 547 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
In caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione si riferiscono alle merci d'importazione. Le informazioni corrispondenti possono altresì essere fornite nel bollettino INF 1 o in qualsiasi altro documento accluso alla dichiarazione.
Art. 547 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Per le merci importate che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, potevano fruire di un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice sono determinati con l'aliquota corrispondente a tale destinazione. Siffatta determinazione è consentita soltanto se risulta che la destinazione particolare poteva essere autorizzata e che le condizioni previste per la concessione del trattamento tariffario favorevole sarebbero state rispettate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione, conformemente all'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice, figura nell'allegato 75.
2. Quando prodotti compensatori diversi da quelli enumerati nell'elenco di cui all'allegato 75 vengono distrutti, essi sono considerati come riesportati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 ed integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono vincolati a uno dei regimi sospensivi o introdotti in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocati in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo in tal modo l'appuramento del regime, i documenti relativi alla suddetta destinazione doganale, o le scritture utilizzate o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti diciture:
- Mercancìas PA/S,
- AF/S - varer,
- AV/S - Waren,
- Emporeumata ET/A,
- IP/S goods,
- Marchandises PA/S,
- Merci PA/S,
- AV/S - goederen,
- Mercadorias AA/S,
- SJ/S - tavaroita,
- AF/S - varor.
- Zbozí AZS/P,
- ST/P kaup,
- IP/S preces,
- LP/S prekes,
- AF/F áruk,
- oggetti PI/S,
- towary UCz/Z,
- AO/O blago,
- AZS/PS tovar.
2. Quando le merci d'importazione, vincolate ad un regime sono soggette a misure di politica commerciale specifiche che continuano ad applicarsi all'atto del vincolo delle merci, tal quali o sotto forma di prodotti compensatori, a uno dei regimi sospensivi, o della loro introduzione in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o della loro collocazione in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, alla dicitura di cui al paragrafo 1 si aggiunge una delle seguenti:
- Polìtica comercial,
- Handelspolitik,
- Handelspolitik,
- Emporikh politikh,
- Commercial policy,
- Politique commerciale,
- Politica commerciale,
- Handelspolitiek,
- Politica comercial,
- Kauppapolitiikka,
- Handelspolitik,
- Obchodní politika,
- Kaubanduspoliitika,
- Tirdzniecibas politika,
- Prekybos politika,
- Kereskedelempolitika,
- Politika kummercjali,
- Polityka handlowa,
- Trgovinska politika,
- Obchodná politika.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 5
Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 ed integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
Quando le merci vincolate al sistema di rimborso sono assegnate a una delle destinazioni doganali ammesse di cui all'articolo 549, paragrafo 1, le diciture richieste in virtù di tale disposizione sono le seguenti:
- Mercancìas PA/R,
- AF/T - varer,
- AV/R - Waren,
- Emporeumata ET/A,
- IP/D goods,
- Marchandises PA/R,
- Merci PA/R,
- AV/T - goederen,
- Mercadorias AA/D,
- SJ/T - tavaroita,
- AF/R - varor,
- Zbozí AZS/N,
- ST/T kaup,
- IP/ATM preces,
- LP/D prekes,
- AF/V áruk,
- oggetti PI/SR,
- towary UCz/Zw,
- AO/P blago,
- AZS/SV tovar.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 4
Trasformazione sotto controllo doganale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci.
Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica.
2. Il disposto dell'articolo 542, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.
3. Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante può scegliere uno dei metodi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del codice o il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione. I costi di trasformazione sono costituiti da tutti i costi sostenuti per fabbricare i prodotti trasformati, comprese le spese generali e il valore di tutte le merci comunitarie usate nella trasformazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Per i tipi di merci e le operazioni elencate all'allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate.
Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l'esame delle condizioni economiche.
2. Per i tipi di merci ed operazioni di cui all'allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all'esame delle condizioni economiche. Si applica l'articolo 504, paragrafi 3 e 4.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Gli animali vivi, salvo quelli di trascurabile valore commerciale, nati da animali vincolati al regime sono considerati come merci non comunitarie e vincolati allo stesso regime.
2. Le autorità doganali assicurano che la durata complessiva durante la quale le merci restano vincolate al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi, anche quando il regime è appurato dal vincolo delle merci a un altro regime sospensivo, seguito da un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea.
Su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del codice, per circostanze eccezionali si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di ammissione temporanea.
4. Le merci vincolate al regime non devono subire modifiche.
Possono essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantire la loro compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione nell'ambito del regime.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione (in prosieguo: "esonero totale dai dazi all'importazione") è concessa solo in conformità con gli articoli da 555 a 578.
L'ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione non è concessa ai prodotti di consumo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 2
Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2286/2003)
1. Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni:
a) "uso commerciale" significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito (860);
b) "uso privato": l'utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;
c) "traffico interno": il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio.
2. I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione si applica alle palette.
Il regime viene appurato anche mediante l'esportazione o la riesportazione di palette dello stesso tipo e di valore sostanzialmente equivalente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:
a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, oppure una sigla o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;
b) tranne per le casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse;
c) tranne per i contenitori utilizzati nel trasporto aereo, il paese di appartenenza del contenitore, indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o 6346 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre.
Quando la richiesta di autorizzazione viene fatta secondo l'articolo 497, paragrafo 3, primo comma, lettera c), i contenitori sono sottoposti alla supervisione di una persona rappresentata nel territorio doganale della Comunità e in grado di comunicare in qualsiasi momento la loro posizione nonché le informazioni relative al vincolo al regime e al relativo appuramento.
2. I contenitori possono essere utilizzati per il traffico interno prima di essere riesportati. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro, per trasportare merci caricate nel territorio di questo Stato membro e destinate ad essere scaricate nello stesso territorio, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.
3. Secondo le modalità di cui alla convenzione di Ginevra, del 21 gennaio 1994, sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, approvata dalla decisione 95/137/CE del Consiglio, le autorità doganali consentono che il regime venga appurato mediante l'esportazione o la riesportazione di contenitori dello stesso tipo o di valore equivalente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;
c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.
2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall'entrata in vigore del contratto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti:
a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri;
b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità;
c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni;
d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasposto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione.
Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale:
a) per tornare nei propri luoghi di residenza all'interno della Comunità;
b) per uscire dal territorio della Comunità;
c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale.
2. I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti:
a) cinque giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) otto giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c).
I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/234)
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:
a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio;
o
b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio.
Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio.
L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.
Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.
3. L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento:
a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario;
b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale;
c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studio;
ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;
iii) sei mezzi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio;
d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato;
e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Effetti personali dei viaggiatori, merci importate per fini sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli effetti personali di cui una persona può ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio e per gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, importati dai viaggiatori in conformità dell'articolo 236, lettera a), punto 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi, nei casi seguenti:
a) quando è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
b) quando è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;
c) quando è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 3
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi; materiale medico-chirurgico e di laboratorio; animali; merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunità e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorità competenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.
Esso viene concesso per le seguenti merci destinate ad attività tradizionali della zona di frontiera, così come definita dalle disposizioni in vigore:
a) attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua;
b) merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 4
Supporti di suono, di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda; materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:
a) supporti di suono, di immagini o d'informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
b) merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1076/2013
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali professionali alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o da un suo dipendente, il quale può essere stabilito nel territorio doganale della Comunità;
c) che siano utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.
1 bis. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea da un viaggiatore secondo la definizione di cui all'articolo 236 A allo scopo di utilizzarli come materiale professionale.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione non è concesso per il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreché non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale pedagogico e scientifico, alle seguenti condizioni:
a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fondamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;
c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione; e
d) che sia utilizzato a fini non commerciali.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 5
Imballaggi; stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari; utensili e strumenti speciali; merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi è concesso nei casi seguenti:
a) se importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni;
b) se importati vuoti, quando siano riesportati pieni.
Gli imballaggi non possono essere utilizzati nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità e che il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli utensili e gli strumenti speciali alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:
a) merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni;
b) merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove;
c) merci da impiegare prove, per esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.
Per le merci di cui alla lettera b), il periodo di appuramento è di sei mesi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.
Il periodo di appuramento è di sei mesi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 6
Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime.
In casi eccezionali, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso al regime per altre manifestazioni.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.
Il periodo di appuramento è di due mesi.
3. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per quanto segue:
a) oggetti d'arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall'allegato I della direttiva 77/388/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;
b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 7
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali; altre merci
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere concesso per le merci non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, quando dette merci siano importate:
a) occasionalmente e per tre mesi al massimo;
b) oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 3
Disposizioni sul funzionamento del regime
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Quando gli effetti personali, le merci importate per fini sportivi o i mezzi di trasporto formano oggetto di una dichiarazione verbale o di un qualsiasi altro atto per il vincolo al regime, le autorità doganali possono richiedere una dichiarazione scritta quando l'importo dei dazi all'importazione è elevato o quando esiste un serio rischio di non rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Le dichiarazioni di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD sono accettate quando tali carnet sono rilasciati in uno dei paesi partecipanti e presi in carico e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.
Salvo altrimenti disposto da accordi bilaterali o multilaterali, per "paese partecipante" si intende una delle parti contraenti della convenzione ATA o d'Istanbul, che abbia accettato le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale, del 25 giugno 1992, relative all'accettazione del carnet ATA e del carnet CPD per il regime di ammissione temporanea.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se i carnet ATA/CPD sono conformi alle seguenti condizioni:
a) riguardano merci e utilizzazioni previste da convenzioni o accordi, di cui al paragrafo 1;
b) recano l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet;
c) sono validi nel territorio doganale della Comunità.
I carnet ATA/CPD sono presentati ai fini del vincolo al regime all'ufficio di entrata nel territorio doganale della Comunità, salvo quando tale ufficio non sia in grado di controllare il rispetto delle condizioni previste per il regime in questione (1).
3. Alle merci vincolate al regime scortate da un carnet ATA si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 457 quater, 457 quinquies e da 458 a 461 (2).
Lettera modificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.
Comma numerato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2001, n. L 257.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Fatto salvo il sistema di garanzia specifico per i carnet ATA/CPD, il vincolo al regime mediante dichiarazione scritta è subordinato alla prestazione di una garanzia, eccettuati i casi di cui all'allegato 77.
2. Le autorità doganali possono richiedere la tenuta di scritture al fine di facilitare il controllo del regime.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo della obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.
Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano immesse in commercio, tali merci vanno considerate come presentate in dogana al momento in cui sono oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica prima della scadenza del termine per l'appuramento.
2. Ai fini dell'appuramento del regime per le merci di cui all'articolo 576, paragrafo 1, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico di tali merci in occasione di una manifestazione è considerato una riesportazione, se la loro quantità corrisponde al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.
Il primo comma non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 ed integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
Quando le merci vincolate al regime sono dichiarate per il vincolo a uno dei regimi sospensivi o introdotte in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocate in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo l'appuramento dell'ammissione temporanea, i documenti, diversi dai carnet ATA/CPD, o le scritture utilizzati per la destinazione doganale in questione o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti indicazioni:
- Mercancìas IT,
- MI - varer,
- VV - Waren,
- Emporeumata PE,
- TA goods,
- Marchandises AT,
- Merci AT,
- TI - goederen,
- Mercadorias IT,
- VM - tavaroita,
- TI - varor,
- Zbozí DP,
- AI kaup,
- PI preces,
- LI prekes,
- IB áruk,
- oggetti TA,
- towary OCz,
- ZU blago,
- DP tovar.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime è altresì appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità sono esportati o riesportati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 1
Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.
2. Se la domanda di autorizzazione è presentata da un soggetto che esporta le merci d'esportazione temporanea senza far eseguire le operazioni di perfezionamento, le autorità doganali procedono a un esame preventivo delle condizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, del codice sulla base dei documenti prodotti. Gli articoli 503 e 504 si applicano in quanto compatibili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'autorizzazione stabilisce i mezzi e i metodi per verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea o che le condizioni per il ricorso al sistema degli scambi standard siano osservate.
I suddetti mezzi e metodi possono comprendere il ricorso alla scheda d'informazione di cui all'allegato 104, nonché l'esame delle scritture.
2. Se la natura delle operazioni di perfezionamento non consente di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea, l'autorizzazione può essere comunque concessa, in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di assicurare che le merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentino le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'esportazione temporanea. Nell'autorizzazione vengono indicate le condizioni di utilizzazione del regime.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Quando l'applicazione del regime è richiesta per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 2
Disposizioni sul funzionamento del regime
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'autorizzazione stabilisce il termine per l'appuramento. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.
2. L'articolo 157, paragrafo 2, del codice si applica anche dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'esportazione temporanea deve essere conforme alle disposizioni relative all'esportazione.
2. In caso d'importazione anticipata, i documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica comprendono una copia dell'autorizzazione, salvo che questa sia richiesta in conformità dell'articolo 497, paragrafo 3, lettera d). Il disposto dell'articolo 220, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. Per calcolare l'importo da detrarre non vanno presi in considerazione i dazi antidumping e di compensazione.
I prodotti compensatori secondari che costituiscono rifiuti, scarti, cascami, rottami e residui si considerano inclusi.
2. Nel calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione, conformemente all'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma, del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese in quanto segue:
a) nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice;
b) o nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del codice.
Nelle spese di perfezionamento vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.
Le spese di carico, di trasporto e di assicurazione comprendono i seguenti elementi:
a) le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
b) il costo dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione;
c) il costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
d) le spese di movimentazione connesse col trasporto delle merci.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
L'esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa, se richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi sui prodotti compensatori.
"La autorità doganali rifiutano l'applicazione dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione prevista da uesta sezione qualora sia dimostrato, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell'immissione in libera pratica ad un'aliquota del dazio pari a zero delle merci d'esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell'esenzione parziale prevista da questa sezione."
Gli articoli da 29 a 35 del codice si applicano, in quanto compatibili, alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 592 bis, Art. 592 ter, Art. 592 quater, Art. 592 quinquies, Art. 592 sexies, Art. 592 septies, Art. 592 octies
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Nel caso di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento, in forza di un'autorizzazione che non preveda la riparazione, l'autorità doganale può fissare, su richiesta del titolare, un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le suddette operazioni (globalizzazione dell'appuramento).
Tale aliquota è calcolata ogni volta per un periodo non superiore ai dodici mesi e si applica a titolo provvisorio ai prodotti compensatori immessi in libera pratica durante tale periodo. Al termine di ciascun periodo, le autorità doganali eseguono un calcolo finale e applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 1 o dell'articolo 236 del codice.
CAPITOLO 1
Disposizioni generali applicabili alle dichiarazioni doganali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 592 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
Gli articoli da 592 ter a 592 septies non si applicano alle seguenti merci:
a) l'energia elettrica;
b) le merci esportate mediante conduttura;
c) le lettere, cartoline e stampe, anche su supporto elettronico;
d) le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;
e) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;
f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;
h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;
i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun porto o aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;
k) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;
l) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:
i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme o turbine;
ii) merci da installare su tali piattaforme o turbine o da utilizzare per il loro equipaggiamento;
iii) articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme o turbine;
m) merci in una spedizione che abbia un valore intrinseco non superiore a 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l'accordo dell'operatore economico, ad effettuare l'analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall'operatore economico;
n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;
p) le merci destinate a territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE e le merci spedite da detti territori verso un'altra destinazione nel territorio doganale della Comunità nonché le merci spedite dal territorio doganale della Comunità verso l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Art. 592 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione doganale, questa è depositata all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:
a) nel caso del traffico marittimo:
i) per i carichi in container sempre che non trovino applicazione i punti iii) o iv): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale della Comunità;
ii) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica il punto iii) o iv): almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato nel territorio doganale della Comunità;
iii) per i trasporti effettuati tra il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie e la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero, del Mediterraneo o tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza dal primo porto del territorio doganale comunitario;
iv) per i trasporti effettuati, nei casi diversi da quelli contemplati al punto iii), tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie e i territori situati al di fuori del territorio doganale comunitario, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza dal porto del territorio doganale comunitario;
b) nel caso del traffico aereo, almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
c) nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, almeno due ore prima della partenza dall'ufficio doganale di uscita;
d) nel caso del traffico stradale, almeno un'ora prima della partenza dall'ufficio doganale di uscita;
[e) nel caso di fornitori di pezzi di ricambio e di sostituzione, destinati alle navi o agli aeromobili ai fini di riparazione e manutenzione, di combustibili per motori, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di macchine e apparati utilizzati a bordo, e di prodotti alimentari destinati a essere consumati a bordo delle navi o degli aeromobili, almeno 15 minuti prima della partenza dei mezzi di trasporto dal porto o dall'aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;] (lettera soppressa)
f) quando si applica il regolamento (CE) n. 800/1999, conformemente alle norme di detto regolamento.
2. Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c) e d), è almeno di quattro ore.
3. Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui al paragrafo 1.
Art. 592 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all'articolo 592 ter.
2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 592 ter.
Art. 592 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. I termini di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni doganali entro termini diversi da quelli citati in detti articoli.
2. In nessun caso il termine può essere ridotto ad una durata inferiore a quella necessaria a effettuare un'analisi dei rischi prima dell'esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Art. 592 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. L'ufficio doganale competente procede, al momento della ricezione della dichiarazione doganale, all'analisi dei rischi e ai controlli doganali appropriati prima dello svincolo delle merci per l'esportazione.
2. Le merci possono essere svincolate non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.
Art. 592 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Quando si constata che merci presentate alla dogana non formano oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente
una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita.
2. La presentazione della dichiarazione doganale da parte del dichiarante dopo la scadenza stabilita agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
Art. 592 octies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 430/2010)
Quando merci esentate, ai sensi dell'articolo 592 bis, lettere da c) a p), dall'obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della loro presentazione sulla base della dichiarazione doganale relativa a tali merci se disponibile.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Artt. 593 - 786 (1)
Si omettono gli articoli da 593 a 787 del precedente titolo III, in virtù della modifica introdotta dal Reg. (CE) n. 993/2001.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. Quando le merci comunitarie devono essere trasportate verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità si utilizza la procedura di esportazione, ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, del codice.
2. Le formalità concernenti la dichiarazione di esportazione previste nel presente capitolo sono inoltre utilizzate nei casi in cui:
a) le merci comunitarie circolano verso e a partire da territori appartenenti al territorio doganale della Comunità in cui la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE non si applicano;
b) le merci comunitarie sono destinate all'approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave.
Tuttavia, nei casi di cui alle lettere a) e b), non è necessario includere nella dichiarazione di esportazione i dati previsti per la dichiarazione sommaria di uscita all'allegato 30 bis.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. Le dichiarazioni di esportazione devono essere conformi alle disposizioni relative alla struttura e ai dati previsti nel presente capitolo, agli articoli da 279 a 289, nell'allegato 37 e nell'allegato 30 bis. Devono essere presentate presso il competente ufficio doganale mediante un procedimento informatico.
2. Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l'applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione d'esportazione non funzioni, le autorità doganali accettano una dichiarazione d'esportazione su supporto cartaceo purché sia redatta in uno dei seguenti modi:
a) a mezzo di un formulario conforme al modello figurante negli allegati da 31 a 34 integrato da un documento sicurezza conforme al modello figurante nell'allegato 45 decies e da una distinta degli articoli sicurezza conforme al modello figurante nell'allegato 45 undecies;
b) a mezzo di un documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell'allegato 45 duodecies e di una distinta degli articoli esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell'allegato 45 terdecies.
Il formulario contiene l'elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura d'esportazione.
3. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Il ricorso a una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo di cui al paragrafo 2, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.
5. Quando le merci sono esportate da viaggiatori che non hanno accesso diretto al sistema informatizzato delle dogane e che non dispongono pertanto di alcuna possibilità di presentare la dichiarazione di esportazione con mezzo informatico all'ufficio di esportazione, le autorità doganali autorizzano il viaggiatore ad effettuare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, su un formulario conforme al modello degli allegati da 31 a 34, contenente l'elenco minimo dei dati che figurano negli allegati 37 e 30 bis per la procedura di esportazione.
6. Nei casi contemplati nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 796 bis a 796 sexies.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. E' considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci.
2. Quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore è stabilito.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:
- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice; oppure
- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 790.
In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono tener conto della particolarità della situazione.
[2. Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le formalità d'esportazione non sono effettuate nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede, l'ufficio presso il quale la dichiarazione d'esportazione è stata depositata invia una copia del documento unico al servizio designato nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede.] (pragrafo soppresso)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 792 bis, Art. 792 ter
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione appone il timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D.
Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio doganale conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e, quando non trovano applicazione gli articoli da 796 bis a 796 sexies, restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.
2. Quando la dichiarazione di esportazione è trattata per mezzo di un procedimento informatico dall'ufficio doganale di esportazione, l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico può essere sostituito da un documento di accompagnamento stampato dal sistema informatizzato dell'autorità doganale. Questo documento contiene almeno i dati richiesti per il documento di accompagnamento di esportazione di cui all'articolo 796 bis.
Le autorità doganali possono autorizzare il dichiarante a stampare il documento di accompagnamento dal suo sistema informatizzato.
3. Quando l'intera operazione di esportazione è effettuata sul territorio di un unico Stato membro, quest'ultimo può rinunciare all'uso dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o del documento di accompagnamento di esportazione, a condizione che siano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice.
4. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies, quando la regolamentazione doganale prevede un documento in sostituzione dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico, al documento di sostituzione si applicano per analogia le disposizioni del presente titolo.
Art. 792 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l'esportazione non è uscita dal territorio doganale della Comunità, l'esportatore o il dichiarante ne informano immediatamente l'ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio. [L'ufficio doganale di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione.] (frase soppressa)
2. Quando, nei casi di cui all'all'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b, o all'articolo 793 ter, una modifica del contratto di trasporto ha per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al di fuori di tale territorio, le società o autorità interessate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), o, in caso di un'operazione di transito, dell'ufficio doganale di uscita. L'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione va restituito all'ufficio doganale di esportazione che annulla la dichiarazione.
Art. 792 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Gli articoli 796 quinquies bis e 796 sexies si applicano mutatis mutandis nei casi in cui è stata presentata una dichiarazione di esportazione su carta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 793 bis, Art. 793 ter, Art. 793 quater
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 ed integrato dal'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o il documento di accompagnamento di cui all'articolo 792, paragrafo 2, e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l'ufficio doganale di uscita.
2. L'ufficio doganale di uscita è l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
In deroga alla disposizione del comma precedente, l'ufficio doganale di uscita è uno dei seguenti:
a) per le merci esportate mediante conduttura e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;
b) l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunità, da una società ferroviaria, dall'autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima;
ii) il dichiarante o il suo rappresentante chiedono che le formalità di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, o all'articolo 796 sexies, paragrafo 1, siano espletate presso detto ufficio.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), quando le merci prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico arrivano all'ufficio doganale del punto di uscita effettivo dal territorio doganale della Comunità, il trasportatore presenta a tale ufficio, su richiesta dello stesso, uno dei seguenti elementi:
a) il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione, se disponibile; o
b) una copia del contratto di trasporto unico o della dichiarazione di esportazione per le merci di cui trattasi; o
c) il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli nonché, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale; o
d) informazioni concernenti il contratto di trasporto unico o il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità contenute nel sistema informatico della persona che prende in consegna le merci o in un altro sistema informatico commerciale.
Art. 793 bis
(introdotto dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. L'ufficio doganale di uscita procede a idonei controlli fondati sull'analisi dei rischi prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, principalmente per assicurarsi che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.
Se la dichiarazione doganale di esportazione è stata presentata in un ufficio diverso dall'ufficio doganale di uscita, e le relative informazioni sono state trasmesse ai sensi dell'articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice, l'ufficio doganale di uscita può tenere conto dei risultati di eventuali controlli effettuati dall'altro ufficio.
2. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura "RETEXP" nella casella n. 44, o il codice 30400 o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell'esemplare n. 3, l'ufficio doganale d'uscita attesta l'uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso di detto esemplare.
L'ufficio doganale restituisce l'esemplare alla persona che glielo ha presentato o all'intermediario indicatovi che ha sede nella circoscrizione dell'ufficio doganale di uscita, il quale provvederà a restituirlo al dichiarante.
Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di uscita e la data di uscita delle merci.
3. In caso di uscita frazionata, tramite il medesimo ufficio doganale di uscita, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata.
In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione ad un altro ufficio doganale di uscita.
Nei casi contemplati nel primo e secondo comma, all'originale dell'esemplare n. 3 è apposta la corrispondente annotazione.
4. Quando l'intera operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito al dichiarante.
5. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione di esportazione presentata e ne informa l'ufficio doganale di esportazione.
Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.
Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, rifiuta l'uscita di dette merci finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l'ufficio doganale di esportazione.
[6. Nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente all'articolo 793 bis, paragrafo 2, dopo aver apposto sul documento di trasporto la dicitura "Export" e il proprio timbro. Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di trasporto e viceversa.
Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti o voli diretti a destinazione di un paese terzo per i quali gli operatori possano garantire la regolarità delle operazioni, non sono richiesti la dicitura "Export" e l'apposizione del timbro sul documento di trasporto.] (paragrafo soppresso)
Art. 793 ter
(introdotto dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Quando si tratta di merci portate al di fuori del territorio doganale della Comunità o inviate ad un ufficio doganale di uscita con una procedura di transito, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente all'articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce alla persona indicata nel suddetto articolo.
Quando è obbligatorio un documento di accompagnamento, esso è altresì vistato con dicitura "Export". Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.
Il primo e secondo comma del presente articolo non si applicano quando le merci sono esentate dalla presentazione presso l'ufficio doganale di partenza, come previsto all'articolo 419, paragrafi 4 e 7, e all'articolo 434, paragrafi 6 e 9.
2. L'applicazione del visto e la restituzione dell'esemplare n. 3, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono effettuate anche nel caso di merci svincolate per l'esportazione, che non circolano in regime di transito ma sono inviate ad un ufficio doganale di uscita accompagnate da una dichiarazione di transito con manifesto unico, di cui all'articolo 445 o all'articolo 448, e individuate ai sensi dell'articolo 445, paragrafo 3, lettera e), o dell'articolo 448, paragrafo 3, lettera e).
3. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.
Art. 793 quater
(introdotto dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
[1. Quando merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa sono inviate fuori dal territorio doganale della Comunità con il documento amministrativo di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "Export" e il timbro di cui al citato articolo su tutti gli esemplari di detto documento amministrativo di accompagnamento.
Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento amministrativo di accompagnamento e viceversa.
2. L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.
Nei casi contemplati dall'articolo 793 bis, paragrafo 5, l'ufficio doganale di uscita appone la corrispondente annotazione al documento amministrativo di accompagnamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3.000 ECU possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita. Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.
2. Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Quando una merce è uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa è depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito.
Si applica l'articolo 790.
Le autorità doganali accettano la dichiarazione previa produzione, da parte dell'esportatore, di uno dei seguenti elementi:
a) riferimento alla dichiarazione sommaria di uscita;
b) prove sufficienti circa la natura e la quantità delle merci, e le circostanze in cui le stesse hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
L'ufficio fornisce altresì, su richiesta del dichiarante, la certificazione di uscita di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, o all'articolo 796 sexies, paragrafo 1.
2. L'accettazione a posteriori della dichiarazione di esportazione da parte delle autorità doganali non osta all'applicazione delle seguenti misure:
a) sanzioni previste dalla legislazione nazionale;
b) le conseguenze di misure in materia di politica agricola o commerciale comune."
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 796 bis, Art. 796 ter, Art. 796 quater, Art. 796 quinquies, Art. 796 quinquies bis, Art. 796 sexies
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
[1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione all'ufficio doganale di esportazione. L'esemplare n. 3 della dichiarazione in causa deve essere restituito a tale ufficio.
2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 5 o 6, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società, autorità o compagnie in causa possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, lettera a), oppure, in caso di transito, dell'ufficio doganale di partenza. In tal caso, l'esemplare n. 3 deve essere restituito.]
CAPITOLO 3
Scambio di dati sulle esportazioni tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 796 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. L'ufficio doganale di esportazione autorizza lo svincolo delle merci consegnando il documento di accompagnamento di esportazione al dichiarante. Il documento di accompagnamento di esportazione corrisponde al modello e alle note di cui all'allegato 45 octies.
2. Quando una spedizione destinata all'esportazione consta di più di un articolo, il documento di accompagnamento di esportazione è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello e alle note riportate nell'allegato 45 nonies. Tale distinta forma parte integrante del documento di accompagnamento di esportazione.
3. Se ciò è autorizzato, il documento di accompagnamento di esportazione può essere stampato dal sistema informatizzato del dichiarante.
Art. 796 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. In occasione dello svincolo delle merci, l'ufficio doganale di esportazione trasmette gli elementi che si riferiscono all'operazione di esportazione all'ufficio doganale di uscita dichiarato utilizzando il messaggio di esportazione previsto. Il messaggio si basa su dati desunti dalla dichiarazione di esportazione e debitamente integrati dalle autorità doganali.
2. Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più di un ufficio di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un documento di accompagnamento di esportazione.
Art. 796 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell'arrivo delle merci all'ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici. In tal caso non è necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante.
Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione.
Art. 796 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. Fatto salvo l'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l'ufficio doganale di uscita verifica che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato e sorveglia l'uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità. L'ufficio doganale di uscita procede all'eventuale esame delle merci sulla base del messaggio "avviso anticipato di esportazione" ricevuto dall'ufficio doganale di esportazione.
Per permettere di effettuare i controlli doganali nel luogo in cui le merci sono scaricate da un mezzo di trasporto, consegnate a un altro detentore delle merci e caricate su un altro mezzo di trasporto che porta le merci fuori dal territorio doganale della Comunità dopo la presentazione all'ufficio doganale di uscita, si applicano le seguenti disposizioni:
a) al più tardi in occasione della consegna delle merci, il detentore comunica al successivo detentore delle merci il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli o, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale nonché, se è stato rilasciato, il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione. Questa segnalazione può avvenire elettronicamente e/o tramite sistemi e processi d'informazione commerciali, portuali o di trasporto oppure, se questi non sono disponibili, in qualsiasi altra forma. Al più tardi in occasione della consegna delle merci, l'operatore cui queste sono consegnate registra la segnalazione fornitagli dal precedente detentore delle merci;
b) un trasportatore non può caricare le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità se non ha ricevuto le informazioni di cui alla lettera a);
c) il trasportatore notifica l'uscita delle merci all'ufficio doganale di uscita fornendo le informazioni di cui alla lettera a), tranne qualora tali informazioni siano già state messe a disposizione delle autorità doganali tramite gli esistenti sistemi o processi commerciali, portuali o di trasporto. Se possibile tale notificazione è inserita nel manifesto esistente o in altre informazioni da comunicare per il trasporto.
Ai fini del secondo comma il "trasportatore" è la persona che fa uscire le merci, o che assume la responsabilità dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tuttavia,
- in caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che lascia il territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l'arrivo a destinazione del mezzo di trasporto attivo, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per trasportatore si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circola autonomamente dopo che il mezzo di trasporto che lascia il territorio doganale della Comunità è arrivato a destinazione,
- in caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.
2. L'ufficio doganale di uscita invia il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio doganale di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità. In casi giustificati da circostanze particolari, l'ufficio doganale di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva.
3. In caso di esportazione frazionata, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità da questo ufficio in molte spedizioni, l'ufficio doganale di uscita controlla l'uscita materiale delle merci e invia il messaggio "risultati di uscita" soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
In circostanze eccezionali, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità in molte spedizioni e attraverso più di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di uscita in cui la merce è stata inizialmente presentata autentica, su richiesta debitamente giustificata, una copia del documento di accompagnamento di esportazione per ciascuna spedizione parziale delle merci.
Tale certificazione è accordata dalle autorità doganali soltanto se i dati riportati nel documento di accompagnamento di esportazione corrispondono a quelli del messaggio di esportazione previsto.
La copia pertinente del documento di accompagnamento di esportazione è presentata assieme alle merci all'ufficio doganale di uscita competente. Ciascun ufficio doganale di uscita vista la copia del documento di accompagnamento di esportazione con i dettagli di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, e la restituisce all'ufficio doganale di uscita in cui la spedizione è stata inizialmente presentata. L'ufficio trasmette il messaggio "risultati di uscita" soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
4. Fatto salvo l'articolo 792 bis, se le merci dichiarate per l'esportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità, la persona che ritira le merci dall'ufficio doganale di uscita per trasportarle in un luogo situato in detto territorio deve fornire all'ufficio doganale di uscita le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Tali informazioni possono essere fornite in qualsiasi forma.
Art. 796 quinquies bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l'esportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio "risultati di uscita" di cui all'articolo 796 quinquies, paragrafo 2, se necessario l'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
2. L'esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità del paragrafo 1, informare l'ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l'ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all'ufficio doganale di esportazione che l'uscita sia certificata. In tal caso, l'ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.
3. Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l'ufficio doganale di uscita non conferma l'uscita delle merci entro il termine indicato in detto paragrafo, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il dichiarante.
L'esportatore e il dichiarante possono fornire all'ufficio doganale di esportazione prova dell'avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
4. La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:
a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità;
b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;
c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;
d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità; o
e) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas o alle turbine eoliche.
Art. 796 quinquies bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l'esportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio "risultati di uscita" di cui all'articolo 796 quinquies, paragrafo 2, se necessario l'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
2. L'esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità del paragrafo 1, informare l'ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l'ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all'ufficio doganale di esportazione che l'uscita sia certificata. In tal caso, l'ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.
3. Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l'ufficio doganale di uscita non conferma l'uscita delle merci entro il termine indicato in detto paragrafo, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il dichiarante.
L'esportatore e il dichiarante possono fornire all'ufficio doganale di esportazione prova dell'avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
4. La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:
a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità;
b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;
c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;
d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità; o
e) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas o alle turbine eoliche.
Art. 796 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
1. L'ufficio doganale di esportazione certifica l'uscita delle merci all'esportatore o al dichiarante nei casi seguenti:
a) quando ha ricevuto un messaggio "risultati di uscita" dall'ufficio doganale di uscita;
b) quando non ha ricevuto, nei casi di cui all'articolo 796 quinquies bis, paragrafo 2, alcun messaggio relativo ai "risultati di uscita" dall'ufficio doganale di uscita entro 10 giorni, ma ritiene sufficienti le prove fornite conformemente all'articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4.
2. Il mancato ricevimento, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci per l'esportazione, di un messaggio relativo ai "risultati di uscita" trasmesso dall'ufficio doganale di uscita o di prove ritenute sufficienti a norma dell'articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, può essere considerato dall'ufficio doganale di esportazione come indicativo del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
3. L'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il dichiarante e l'ufficio doganale di uscita dichiarato dell'annullamento della dichiarazione di esportazione. L'ufficio doganale di esportazione informa l'ufficio doganale di uscita dichiarato dell'eventuale accoglimento di prove in conformità del paragrafo 1, lettera b).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 4
Esportazione temporanea con carnet ATA
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. L'esportazione può essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il carnet ATA è rilasciato in uno Stato membro della Comunità e vidimato e garantito da un'associazione stabilita nella Comunità facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali associazioni è pubblicato dalla Commissione;
b) il carnet ATA riguarda merci comunitarie diverse dalle merci:
- per le quali, al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune,
- per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi di cui sopra, con l'obbligo di esportare le merci in causa,
- per le quali è stata presentata una domanda di rimborso;
c) sono presentati i documenti di cui all'articolo 221. L'autorità doganale può chiedere che le venga presentato il documento di trasporto;
d) le merci sono destinate alla reimportazione.
2. All'atto del vincolo al regime dell'esportazione temporanea di merci scortate da un carnet ATA, l'ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:
a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del "volet" esportazione con riguardo alle merci contemplate dal carnet;
b) compila, se del caso, la casella "Attestato dell'autorità doganale" figurante sulla copertina del carnet;
c) compila la matrice e la casella "H" del "volet" esportazione;
d) indica il proprio nome nella casella "H", lettera b), del "volet" reimportazione;
e) conserva il "volet" esportazione.
3. Se l'ufficio doganale d'esportazione è diverso da quello d'uscita espleta le formalità di cui al paragrafo 2, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice esportazione, casella che deve essere compilata dall'ufficio d'uscita.
4. Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall'autorità doganale nella casella "H", lettera b), del "volet" esportazione non può eccedere il termine di validità del carnet.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della Comunità scortata da un carnet ATA non sia più destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere presentata una dichiarazione di esportazione in cui figurino gli elementi di cui all'allegato 37.
Su presentazione del carnet in questione, quest'ultimo vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione e invalida il "volet" e la matrice reimportazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO I
Zone franche e depositi franchi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 1
Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 1
Definizioni e disposizioni generali
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2193/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:
a) "controllo di tipo I": le modalità di controllo basate principalmente sull'esistenza di una recinzione;
b) "controllo di tipo II": le modalità di controllo basate principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime di deposito doganale;
c) "operatore": chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona alle autorità doganali designate a tale scopo dagli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. La domanda d'autorizzazione per la costruzione di un edificio in una zona franca deve essere fatta per iscritto.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e fornisce tutte le informazioni che consentono all'autorità doganale designata dallo Stato membro di valutare se concedere o meno l'autorizzazione.
3. L'autorità doganale competente concede l'autorizzazione quando l'applicazione della normativa doganale non ne risulti ostacolata.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità, secondo la classificazione di cui all'articolo 799;
b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 804.
La Commissione pubblica le informazioni di cui alle lettere a) e b), nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Riconoscimento della contabilità di magazzino
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. L'esercizio delle attività di un operatore è subordinato al riconoscimento da parte delle autorità doganali della contabilità di magazzino prevista dai seguenti articoli del codice:
- dall'articolo 176, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo I o di un deposito franco,
- dall'articolo 105, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo II.
2. Il riconoscimento è rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche o ai depositi franchi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
1. La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino viene presentata per iscritto all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 precisa le attività previste. Tale informazione è considerata una notificazione ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1, del codice. La domanda contiene quanto segue:
a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere;
b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attività;
c) all'occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite;
d) ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 2
Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità di controllo di tipo I e sui depositi franchi
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
La recinzione che delimita le zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell'autorità doganale dall'esterno della zona ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa.
Il primo comma si applica, in quanto compatibile, anche ai depositi franchi.
La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Nella contabilità di magazzino da tenere per la zona franca o il deposito franco figurano, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;
b) le indicazioni necessarie a seguire le merci in qualsiasi momento, in particolare il luogo in cui si trovano, la destinazione doganale alla quale sono state assegnate dopo l'immagazzinamento nella zona franca o nel deposito franco o la loro reintroduzione in un'altra parte del territorio doganale della Comunità;
c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;
d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 812;
e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;
f) a seconda dei casi, una delle indicazioni di cui agli articoli 549, 550 o 583;
g) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata.
L'autorità doganale può rinunciare a richiedere talune delle suddette informazioni, purché non venga pregiudicata la sorveglianza o il controllo della zona franca o del deposito franco.
Quando devono essere tenute le scritture ai fini di un regime doganale, le informazioni contenute in tali scritture possono non figurare nella contabilità di magazzino.
h) ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, come da allegato 30 bis, se richiesta ai sensi dell'articolo 182 quater del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Il regime di perfezionamento attivo o il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono appurati per i prodotti compensatori, i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle scritture tenute, secondo il caso, per il regime di perfezionamento attivo o per il regime di trasformazione sotto controllo doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sottosezione 2
Altre disposizioni sulla gestione della zona franca soggetta al controllo di tipo I e dei depositi franchi
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Quando gli elementi impositivi da prendere in considerazione sono quelli applicabili prima che le merci siano state oggetto di manipolazioni usuali di cui all'allegato 72, può essere rilasciato un bollettino INF 8, in conformità dell'articolo 523.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
In una zona franca o in un deposito franco può essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
[In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo, non è richiesta la notificazione di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
L'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci, conformemente all'articolo 170, paragrafo 4, del codice, mediante un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.
L'operatore attesta il carattere comunitario delle merci mediante tale formulario quando le merci non comunitarie vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 173, lettera a), del codice, compreso quando viene appurato il regime di perfezionamento attivo o il regime di trasformazione sotto controllo doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Sezione 3
Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001)
Salvo il disposto della sezione 1 e dell'articolo 814, le disposizioni sul regime di deposito doganale si applicano alla zona franca soggetta a controllo di tipo II.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
[Quando le merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano soltanto oggetto di trasbordo vengono collocate nella zona franca mediante il ricorso alla procedura di domiciliazione e vengono successivamente riesportate mediante la stessa procedura, le autorità doganali possono esentare l'operatore dall'obbligo di informare l'ufficio doganale competente di ciascun arrivo o partenza di tali merci. Le misure di controllo tengono conto di tale situazione specifica.
L'immagazzinamento a breve termine delle merci in relazione a tale trasbordo deve essere considerato facente parte dell'operazione di trasbordo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Artt. 815 - 840 (1)
Si omettono gli articoli da 815 a 840 del precedente capitolo I, del titolo V, in virtù della modifica introdotta dal Reg. (CE) n. 993/2001.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 841 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, si applicano per analogia gli articoli da 787 a 796 sexies, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all'atto dell'appuramento del regime doganale con impatto economico precedente alla riesportazione della merce.
2. Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell'ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, del codice.
Art. 841 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. In casi diversi da quelli definiti all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, la riesportazione è notificata tramite una dichiarazione sommaria di uscita in conformità agli articoli da 842 bis a 842 sexies, ad eccezione dei casi in cui per tali obblighi è concessa un'esenzione a norma dell'articolo 842 bis, paragrafi 3 o 4.
2. Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate e non è richiesta una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è comunicata all'ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci escono dal territorio doganale della Comunità, prima dell'uscita delle merci, secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.
La persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata, su sua richiesta, a modificare uno o più dati della notificazione. Non è possibile procedere a tali modifiche dopo che le merci indicate nella notificazione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
3. La notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è effettuata dal trasportatore. Tuttavia, tale notificazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L'ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della notificazione.
L'articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.
4. Se a seguito della notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l'articolo 796 quinquies, paragrafo 4.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 842 bis, Art. 842 ter, Art. 842 quater, Art. 842 quinquies, Art. 842 sexies, Art. 842 septies
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice, la notifica della distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dall'interessato. La notifica deve essere effettuata in tempo utile per consentire all'autorità doganale di controllare la distruzione delle merci.
2. Quando le merci formano oggetto di una dichiarazione già accettata dall'autorità doganale, quest'ultima annota sulla dichiarazione tale distruzione, invalidandola conformemente all'articolo 66 del codice. L'autorità doganale che assiste alla distruzione delle merci indica nella dichiarazione la specie e la quantità dei residui e dei rottami risultanti dall'operazione, per determinare gli elementi di tassazione da prendere in considerazione all'atto dell'assegnazione ad altra destinazione doganale di detti residui e rottami.
3. Il paragrafo 2, primo comma, si applica mutatis mutandis alle merci abbandonate al pubblico erario.
Sezione
Distribuzione e abbandono
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
CAPITOLO 1
Dichiarazione sommaria di uscita
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Art. 842 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, se l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità non richiede una dichiarazione doganale, all'ufficio doganale di uscita è presentata la dichiarazione sommaria di uscita.
2. Ai fini del presente capitolo, con "ufficio doganale di uscita" si intende:
a) l'ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità; o
b) se le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per via aerea o via marittima, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull'aeromobile che le porterà a destinazione fuori dal territorio doganale della Comunità.
3. Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che l'ufficio di destinazione sia anche l'ufficio doganale di uscita o che l'ufficio di destinazione sia ubicato al di fuori del territorio doganale della Comunità.
4. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:
a) le esenzioni elencate all'articolo 592 bis;
b) se le merci sono caricate in un porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto comunitario, a condizione che all'ufficio doganale di uscita, che ne fa richiesta, sia presentata prova del previsto luogo di scarico sotto forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o di una distinta di carico. La stessa disposizione si applica quando la nave o l'aeromobile che trasporta le merci effettua uno scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità e le merci devono rimanere a bordo della nave o dell'aeromobile durante lo scalo nel porto o nell'aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;
c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale della Comunità e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale della Comunità;
e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale della Comunità, a condizione che:
i) il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;
ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e
iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi è alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
f) se all'ufficio doganale di uscita è apportata la prova, tramite il sistema informatico del gestore del magazzino di custodia temporanea, del trasportatore o dell'operatore portuale/aeroportuale oppure tramite un altro sistema informatico commerciale, che le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sono già state oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che sia stata ammessa dalle autorità doganali.
Fatto salvo l'articolo 842 quinquies, paragrafo 2, nei casi indicati alle lettere da a) a f), i controlli doganali tengono conto del carattere particolare della situazione.
5. La dichiarazione sommaria di uscita, quando è necessaria, è presentata dal trasportatore. Tuttavia, tale dichiarazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L'ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della dichiarazione;
L'articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.
6. Se a seguito della presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l'articolo 796 quinquies, paragrafo 4.
Art. 842 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 414/2009)
1. La dichiarazione sommaria di uscita è resa tramite mezzo informatico. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano nel citato allegato.
La dichiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige.
2. Le dichiarazioni sommarie di uscita che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 sono registrate dalle autorità doganali non appena le ricevono.
L'articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.
3. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita in forma cartacea in uno dei seguenti casi:
a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria di uscita su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell'allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria di uscita consta di più di un articolo, il documento sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell'allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d'uscita di cui all'allegato 30 bis.
4. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da seguire nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).
5. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di uscita su carta, di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.
La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige.
Art. 842 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all'articolo 842 quinquies, paragrafo 1.
2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita spetta al gestore dell'altro mezzo di trasporto.
Il termine per la presentazione della dichiarazione corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 842 quinquies, paragrafo 1.
Art. 842 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 430/2010)
1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata all'ufficio di uscita entro i termini precisati all'articolo 592 ter, paragrafo 1.
L'articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 592 quater si applicano mutatis mutandis.
2. L'ufficio doganale competente procede, su presentazione della dichiarazione sommaria di uscita, ad adeguati controlli sulla base dei rischi, soprattutto ai fini di sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l'uscita dalla Comunità, entro un periodo di tempo compreso fra il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 592 ter, per il tipo di traffico interessato, e il momento del carico o della partenza delle merci.
Quando merci esentate dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita, ai sensi dell'articolo 842 bis, paragrafo 4, lasciano il territorio doganale della Comunità, l'eventuale analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.
Le merci possono essere svincolate per l'esportazione non appena è stata effettuata l'analisi dei rischi.
3. Quando si constata che merci destinate all'esportazione dal territorio doganale della Comunità, per le quali una dichiarazione sommaria di uscita è necessaria, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di uscita.
La presentazione della dichiarazione sommaria di uscita da parte della persona dopo il termine di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
4. Quando, sulla base dei controlli che hanno effettuato, le autorità doganali non possono concedere lo svincolo delle merci ai fini di esportazione, l'ufficio doganale competente ne informa la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita e, se diversa, la persona responsabile del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.
Questa notifica è effettuata entro un tempo ragionevole dopo che è stata condotta a termine l'analisi dei rischi per le merci interessate.
Art. 842 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
1. I termini di cui all'articolo 842 quinquies, paragrafo 1, non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi prevedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli citati in detto articolo.
2. In nessun caso il termine può essere ridotto a una durata inferiore a quella necessaria per effettuare un'analisi dei rischi prima dell'esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Art. 842 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 312/2009)
Se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita non hanno lasciato, dopo un periodo di 150 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di uscita si considera non presentata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1192/2008)
1. Il presente capitolo fissa le condizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, uscendo temporaneamente da detto territorio, con o senza attraversamento di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione da una misura comunitaria, sempre che la stessa misura ne abbia previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare.
Tuttavia, tali condizioni non si applicano:
- quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi o altre imposizioni esigibili sono stati pagati ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità, o
- quando il trasporto è effettuato da un aereo in linea diretta senza scali al di fuori del territorio doganale della Comunità o da una nave di linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis.
[2. Quando le merci sono vincolate al regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone sul documento utilizzato per la dichiarazione di transito comunitario, segnatamente nella casella n. 44 "Menzioni speciali" del documento amministrativo unico, una delle seguenti diciture:
- Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisiòn n. . . .
- Udpassage fra Faellesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgorelse nr. . . .
- Ausgang aus der Gemeinschaft - gemab Verordnung/Richtlinie/Beschlub Nr. . . . Beschrankungen oder Abgaben unterworfen.
- H exodoz apo thn Koinothta upoballetai se periorismouz h se epibaruvseiz apo ton kanonismo/thu odhgia/thn apojash ariq. . . .
- Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision N. . . .
- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n. . . .
- Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. . . .
- Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. . . . van toepassing.
- Saìda da Comunidade sujeita a restricoes ou a imposicoes pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisao, n. . . .
- Yhteisosta vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl/paatoksen N:o . . . mukaisia rajoituksia tai maksuja
- Utforsel fran gemenskapen omfattas i enlighet med forordning/direktiv/beslut . . . av restriktioner eller palagor
- Výstup ze Spolecenství podléhá omezením nebo dávkám podle narízení/smernice/rozhodnutí c. . . . ,
- Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr. . . . ,
- Izvesana no Kopienas, piemerojot ierobezojumus vai maksajumus saskana ar Regulu/Direktivu/Lemumu Nr. . . .,
- Isvezimui is Bendrijos taikomi apribojimai arba mokesciai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. . . .,
- A kilépés a Közösség területérõl a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
- Hrug mill-Komunita suggett ghall-restrizzjonijiet jew hlasijiet taht Regola/Direttiva/Decizjoni Nru . . .
- Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub oplatom zgodnie z rozporzadzeniem/dyrektywa/decyzja nr. . . . ,
- Iznos iz Skupnosti zavezan omejitvam ali obveznim placilom na podlagi uredbe/direktive/odlocbe st. . . . ,
- Výstup zo spolocenstva podlieha obmedzeniam alebo platbám podla nariadenia/smernice/rozhodnutia c. . . . "](paragrafo soppresso)
3. Quando le merci:
a) sono vincolate ad un regime doganale diverso dal transito comunitario o
b) circolano senza essere vincolate ad un regime doganale,
l'esemplare di controllo T5 è redatto conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies. Alla casella n. 104 del formulario T5 di detto esemplare, dopo aver barrato la casella "Altri (da specificare)", deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 2.
Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'esemplare di controllo T5 è compilato presso l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui dette merci lasciano il territorio doganale della Comunità.
Questi uffici stabiliscono il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appongono sul documento doganale che accompagnerà le merci la dicitura di cui al paragrafo 2.
Ai fini dell'esemplare di controllo T5, è considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio di destinazione del regime doganale di cui al primo comma, punto a), oppure l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, nella situazione di cui al primo comma, punto b).
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di uno o più paesi dell'EFTA, di cui all'articolo 309, lettera f), e che, in uno di questi paesi, formano oggetto di una rispedizione.
5. Se la misura comunitaria di cui al paragrafo 1 stabilisce la costituzione di una garanzia, detta garanzia è costituita conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2.
6. Quando, all'arrivo all'ufficio di destinazione, le merci non vengono immediatamente o riconosciute in possesso di posizione comunitaria o sottoposte alle formalità doganali connesse all'introduzione nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio di destinazione adotta tutte le misure previste nei loro confronti.
7. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio di destinazione rispedisce senza indugio l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B "Da rispedire a" del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.
8. Qualora le merci non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, esse si considerano irregolarmente portate fuori dal territorio doganale comunitario dallo Stato membro in cui esse sono state vincolate al regime di cui al paragrafo 2 ovvero in cui è stato compilato l'esemplare di controllo T5.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98)
1. In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci:
- per le quali, all'atto dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure
- per le quali è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, a condizione di esportare tali merci, sempreché venga accertato, secondo il caso, che le restituzioni o gli altri importi pagati sono stati rimborsati o i servizi competenti hanno preso tutte le misure affinché non venissero pagati, oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati e tali merci
i) non hanno potuto essere immesse in consumo nel paese di destinazione per motivi inerenti alla normativa in vigore;
ii) sono respinte dal destinatario perché difettose o non conformi alle clausole del contratto;
iii) sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione.
2. Si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto iii):
a) le merci che rientrano nel territorio doganale della Comunità a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
b) le merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;
c) le merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;
d) le merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione delle merci;
e) i prodotti contemplati dall'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione.
3. Le merci che, nell'ambito della politica agraria comune, sono esportate con un titolo di esportazione o di fissazione anticipata sono ammesse in esenzione dai dazi all'importazione soltanto se è accertato che sono state osservate le relative disposizioni comunitarie.
4. Le merci di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione soltanto se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro dodici mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione.
Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunità.
Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;
b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
- abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure
- si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.
2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime. Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:
a) si intende per "riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)" qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunità e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;
b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.
Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:
- da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:
a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme dalla predetta autorità; oppure
b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 850. Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;
- dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nella Comunità.
Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 185 del codice, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.
In tutti i casi devono essere espletate le formalità previste all'articolo 290, paragrafo 2.
2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse ad un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.
Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.
3. Quando lo reputi necessario, l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione può chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, deve essere presentato un attestato dell'autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Questo attestato deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica per verificare che riguardi effettivamente le merci in causa.
2. Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:
- Sin concesión de restituciones u otras contidades a la exportación,
- Ingen restitutioner eller andre belob ydet ved udfoerslen,
- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrverguenstigungen,
- Den eyucan eipidothsewn h allwn corhghsewn kata phn exagwgh,
- No refunds or other amounts granted on exportation,
- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,
- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,
- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
- Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,
- Bez vývozních náhrad nebo jiných cástek poskytovaných pri vývozu,
- Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,
- Bez kompensacijas vai citam summam, kas paredzetas par precu izvesanu,
- Eksportas teises i grazinamasias ismokas arba kitas pinigu sumas nesuteikia,
- Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe,
- L-ebda rifuzjoni jew ammonti ohra moghtija fuq esportazzjoni,
- Nie przyznano doplat lub innych kwot wynikajacych z wywozu,
- Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
- Pri vývoze sa neposkytujú ziadne náhrady alebo iné penazné ciastky
3. Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:
- Restituciones y otras cantidades a l'exportación reintegradas por . . . (cantidad),
- De ved udfoerslen ydede restitutioner eller andre beloeb er tilbagebetalt for . . . (maengde),
- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrverguenstigungen fur . . . (Menge) zurueckbezahlt,
- Epidothseiz kai allez corhghseiz kata thn exagwgh epestrajhsan gia . . . (posothz),
- Refunds and other amounts on exportation repaid for . . . (quantity),
- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour . . . (quantité),
- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per . . . (quantità),
- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor . . . (hoeveelheid) terugbetaald,
- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para... (quantitade),
- Vývozní náhrady nebo jiné cástky poskytované pri vývozu vyplaceny za . . . (mnozství),
- Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud . . . (kogus) eest,
- Kompensacijas un citas par precu izvesanu paredzetas summas atmaksatas par . . . (daudzums),
- Grazinamosios i.mokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigu sumos ismoketos uz . . . (kiekis),
- Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény. (mennyiség) után visszafizetve,
- Rifuzjoni jew ammonti ohra fuq esportazzjoni moghtija lura ghal. (kwantita),
- Doplaty i inne kwoty wynikajace z wywozu wyplacono za . . . (ilosc),
- Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za . . . (kolicina),
- Náhrady a iné penazné ciastky pri vývoze vyplatené za . . . (mnozstvo),
oppure
- Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por . . . (candidad),
- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beloeb ved udfoerslen er annulleret for . . . (maengde),
- Auszahlungsanordnung ueber die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrverguenstigungen fuer . . . (Menge) ungueltig gemacht,
- Apodeiktiko plhrwmhz epidothsewn h allwn corhghsewn kata thn exagwgh akurwh eno gia . . . (quantità),
- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for . . . (quantity),
- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour . . . (quantité),
- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per . . . (quantità),
- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor . . . (hoeveelheid),
- Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para . . . (quantidade),
- Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných cástek poskytovaných pri vývozu za . . . (mnozství) zanikl,
- Oigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on . . . (kogus) eest kehtetuks tunnistatud,
- Tiesibas izmaksat kompensacijas vai citas summas, kas paredzetas par precu izve.anu, atceltas attieciba uz . . . (daudzums),
- Teise i grazinamuju ismoku arba kitu eksporto atveju mokamu pinigu sumu mokejima u . . . (kiekis) panaikinta,
- Kivitel esetén igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre valò jogosultság . . . (mennyiség) után megszunt,
- Mhux intitolati ghal hlas ta rifuzjoni jew ammonti ohra fuq l-esportazzjoni ghal..(kwantita),
- Uprawnienie do otrzymania doplat lub innych kwot wynikajacych z wywozu anulowano dla . . . (ilosc),
- Upravicenost do izplacila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za . . . (kolicina),
- Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných penazných ciastok pri vývoze za . . . (mnozstvo) zanikol.
a seconda che le restituzioni o gli altri importi all'esportazione siano già stati versati o meno dall'autorità competente.
4. Nel caso di cui all'articolo 848, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), l'attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto sul bollettino INF 3 previsto all'articolo 850.
5. Quando l'autorità doganale dell'ufficio in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sia in grado di accertare, con i mezzi di cui dispone, che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nel quadro della politica agraria comune è stato concesso né potrà esserlo in seguito, l'attestato di cui al paragrafo 1 non è richiesto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che esse vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale diverso da quello di esportazione.
2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.
3. Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 849, paragrafo 1, il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2. Tale rilascio è subordinato alla condizione:
a) che la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale;
b) che la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale quando le informazioni ivi previste debbano essere fornite.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.
2. Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.
Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.
L'esportatore può parimenti chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione d'immissione in libera pratica. Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato, così rilasciato, deve recare una delle seguenti diciture:
- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ANTIGRAFO,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,
- DUPLIKÁT,
- DUPLIKAAT,
- DUBLIKATS,
- DUBLIKATAS,
- MÁSODLAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DVOJNIK,
- DUPLIKÁT.
L'autorità doganale indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio della presente parte.
2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
TITOLO II
PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE TERRITORIALE DI UN PAESE TERZO DA NAVI DA PESCA COMUNITARIE
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98)
1. L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.
2. Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.
Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.
Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.
3. L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.
4. Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.
6. Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del codice sono i seguenti:
a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito;
e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.
2. I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 1
Inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 993/2001 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreché:
- non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
- non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e
- a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;
2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:
a) la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all'ufficio di destinazione;
b) l'ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all'operazione di transito e
c) qualora il termine fissato all'articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole.
3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;
4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;
5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;
6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in una zona franca soggetta alle modalità di controllo del tipo I ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;
7) nel caso di una merce o di un prodotto oggetto di un trasferimento materiale ai sensi degli articoli 296, 297 o 511, l'inosservanza di una delle condizioni fissate per tale trasferimento, quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) l'interessato può dimostrare alle autorità doganali che la merce o il prodotto sono arrivati all'impianto o al luogo di destinazione previsto e, se trattasi di trasferimento a norma degli articoli 296, 297, 512, paragrafo 2, o 513, che la merce o il prodotto sono stati debitamente iscritti nelle scritture dell'impianto o del luogo di destinazione previsto ove questi articoli prevedano siffatta iscrizione e
b) qualora il termine, eventualmente fissato dall'autorizzazione, non sia stato rispettato, la merce o il prodotto sono comunque arrivati all'impianto o al luogo di destinazione entro un termine ragionevole.
8) nel caso di una merce che può beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica;
9) nel quadro dei regimi di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, il superamento del termine per la presentazione del conto di appuramento, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta;
10) il superamento del termine per la rimozione temporanea dal deposito doganale, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1, del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.
2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
CAPITOLO 3
Merci che si trovano in una situazione particolare
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 865 bis
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98)
Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.
Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.
Art. 865 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell'interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna "obbligazione doganale" a norma dell'articolo 202 del codice, come risultato dell'introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 867 bis
La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d), del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.
Art. 867 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3665/93)
1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.
2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.
Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.
In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.
3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d), del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
TITOLO III
RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ecu.
Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ecu.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:
a) quando sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime, mentre il beneficio di tale trattamento era stato soppresso all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana e fino al momento dello svincolo delle merci in causa, questa situazione non era stata resa nota, non essendo stata pubblicata alcuna informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, o, quando siffatta pubblicazione non sia stata effettuata, la situazione in atto non abbia formato oggetto di un'informazione appropriata nello Stato membro interessato, e il debitore abbia, da parte sua, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla propria dichiarazione in dogana;
b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876;
[c) quando lo Stato membro da cui dipende la predetta autorità sia stato all'uopo abilitato conformemente all'articolo 875.] (lettera soppressa).
Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera
b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano mutatis mutandis.
Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
1. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione:
- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera a),
- del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo,
- delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o delle disposizioni di cui all'articolo 869, lettera b), quando l'importo non percepito presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione e d'esportazione, sia superiore a 50.000 EUR. Tale comunicazione è effettuata nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di non contabilizzazione a posteriori nel corso del semestre precedente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
1. L'autorità doganale trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorità ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e:
- la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o
- le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere, o (1),
- l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500.000 EUR.
2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:
- la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
- alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.
4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.
5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.
6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:
- nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
- la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
- non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,
- l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
- nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.
Trattino modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 872 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.
L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 873.
Art. 872 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98)
In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.
La decisione di cui sopra dev'essere presa entro un termine di nove mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 871, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione ne vengono informati.
Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. L'operatore interessato al caso presentato alla Commissione è informato della proroga.
Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e l'operatore interessato al caso presentato alla Commissione sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.
Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata al caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
La decisione di cui all'articolo 873 dev'essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.
La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 876 bis
Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, l'autorità doganale di tale Stato membro non procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.
Art. 876 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
1. Le autorità doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano più sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:
a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilità di essere accolta;
b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorità doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;
c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma, del medesimo.
Si può non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
2. Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorità doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.
3. Quando un'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 del codice, le autorità doganali sospendono l'obbligo della persona di cui al paragrafo 3, quarto trattino, di detto articolo di pagare i dazi, qualora almeno un altro debitore sia stato identificato e abbia ricevuto comunicazione dell'importo dei dazi a norma dell'articolo 221 del codice.
La sospensione può essere concessa soltanto se la persona di cui all'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice non è contemplata anche in uno degli altri trattini dello stesso paragrafo e non ha commesso una manifesta negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi.
La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia, le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.
La sospensione è subordinata alla costituzione, da parte della persona che ne beneficia, di una garanzia valida corrispondente all'importo dei dazi in questione, salvo nel caso in cui già esista una garanzia, che copra la totalità del suddetto importo, e il fideiussore non sia stato liberato dai suoi impegni. Si può non esigere la garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, la sua prestazione possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) ufficio doganale di contabilizzazione: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;
b) autorità doganale di decisione: l'autorità doganale dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio abilitata a deliberare in merito a tale domanda;
c) ufficio doganale di controllo: l'ufficio doganale, nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio, che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;
d) ufficio doganale di esecuzione: l'ufficio doganale che adotta le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.
2. Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorità doganale di decisione, di ufficio doganale di controllo e di ufficio doganale di esecuzione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata "domanda di rimborso o di sgravio", è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o è tenuta a pagarli, oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.
La domanda di rimborso o di sgravio può ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma.
2. Fatto salvo l'articolo 882, la domanda di rimborso o di sgravio va compilata in un originale ed una copia sul formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 111.
Tuttavia, la domanda di rimborso o di sgravio può anche essere compilata, per iniziativa della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, su altro supporto carta, sempre che essa contenga gli elementi d'informazione figuranti nel predetto allegato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che l'autorità doganale non designi a tal fine un altro ufficio, a carico di questo di trasmetterla immediatamente, previa accettazione, all'autorità di decisione quando non sia stato designato come tale.
2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 accusa ricezione della domanda sull'originale e sulla copia. La copia è restituita al richiedente.
Ove si applichi l'articolo 878, paragrafo 2, secondo comma, detto ufficio doganale accusa ricevuta al richiedente per iscritto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, alla domanda deve essere allegato anche un attestato dell'autorità incaricata di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne, all'occorrenza, gli effetti.
Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:
- da una parte, quando l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola,
- dall'altra, quando il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore materiale senza alcuna incidenza sull'imputazione di detti titoli.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, essa deve contenere almeno gli elementi d'informazione di cui ai punti da 1 a 3 e 7.
2. Quando si applichi il paragrafo 1, detto ufficio doganale stabilisce il termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti.
3. Quando non venga rispettato il termine stabilito dall'ufficio doganale, in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.
Il richiedente ne è informato immediatamente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
1. Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo sgravio di detti dazi è subordinato alla presentazione all'autorità doganale di una semplice domanda corredata:
a) del documento rilasciato come prova del pagamento delle somme dovute, ove queste siano già state riscosse;
b) dell'originale o della copia, certificata conforme dall'ufficio doganale di reimportazione, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione considerate.
Questo documento deve recare una delle seguenti diciture apposta dall'ufficio doganale di reimportazione:
- Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código
- Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b)
- Rueckwaren gemaB Artikel 185, Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex
- Emporeumata epaneisagomena kat ejarmogh tou apqrou 185 paragrajoz 2 stoiceio 6) tou kwdika
- Goods admitted as returned goods under Article 185 [2] (b) of the Code
- Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code
- Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice
- Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen
- Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do n. 2 do artigo 185° do código
- Vrácené zbozí podle cl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu,
- Seadustiku artikli 185[2](b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnistatud kaup,
- Preces atzitas par atpakalievestam saskana ar Kodeksa 185. panta 2. punkta b) apakspunktu,
- Prekes ivestos kaip grazintos prekes vadovaujantis Kodekso 185 straipsnio 2 dalies b punktu,
- A Vámkódex 185. cikke [2] bekezdésének b) pontja értelmében tértiáruként behozott áruk,
- Oggetti mdahhla bhala oggetti migjuba lura taht Artikolu 185[2] (b) tal-Kodici,
- Towary dopuszczone jako towary powracajace zgodnie z art. 185 ust. 2 lit. b)
Kodeksu,
- Blago se ponovno uva.a v skladu s clenom 185[2] (b) Zakonika,
- Vrátený tovar podl'a clánku 185 ods. 2 písm. b) colného zákonníka.
c) dell'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnata all'esportatore al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci o della copia di tale dichiarazione certificata conforme dall'ufficio doganale di esportazione.
Quando l'autorità doganale di decisione disponga già degli elementi indicati in una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) o c), non è richiesta la presentazione di tali dichiarazioni.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale di cui all'articolo 879 nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
L'autorità doganale di decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali, alle quali potrà essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi. L'autorizzazione di cui sopra non anticipa la decisione che verrà presa sulla domanda stessa.
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Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sarà stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non può essere trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, sempre che il richiedente non ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale di cui all'articolo 879, al quale spetta darne comunicazione all'autorità doganale di decisione.
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1. Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che le condizioni previste dal codice e dal presente titolo per beneficiare del rimborso o dello sgravio siano debitamente soddisfatte, l'autorità doganale di decisione prende a tal fine ogni misura utile, eventualmente inviando all'ufficio doganale di controllo una domanda che indichi la natura esatta delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.
L'ufficio doganale di controllo evade al più presto la predetta richiesta e comunica all'autorità doganale di decisione le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.
2. Quando le merci formanti oggetto della domanda si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4 del presente titolo.
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1. L'autorità doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del codice.
2. Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione. Secondo il caso, nella decisione devono figurare i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:
a) le informazioni che consentono d'identificare la merce cui si applica la decisione;
b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, con il riferimento al corrispondente articolo del codice e, all'occorrenza, al corrispondente articolo del presente titolo;
c) l'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale di decisione;
d) il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;
e) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sarà concesso soltanto dopo che l'ufficio doganale di esecuzione avrà provato all'autorità doganale di decisione che sono state debitamente espletate le formalità cui è subordinato tale rimborso o tale sgravio;
f) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;
g) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario sul fatto che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione prescelto contestualmente alla presentazione della merce.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
1. L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi:
- se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 886, paragrafo 2, lettera f), sono rispettate,
- in tutti i casi, che alla merce è stata data l'utilizzazione o la destinazione prevista nella decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.
2. Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere espletate nell'ufficio doganale di esecuzione.
3. Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista nella decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ufficio doganale di esecuzione, la prova deve essere fornita presentando l'esemplare di controllo T5, rilasciato ed impiegato conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies e alle disposizioni del presente articolo.
L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato come segue:
a) nella casella n. 33 deve essere indicato il codice della nomenclatura combinata relativo alle merci;
b) nella casella n. 103 deve essere indicata, in lettere, la quantità delle merci;
c) la casella n. 104 deve recare, secondo il caso, la menzione "Uscita dal territorio doganale della Comunità" oppure una delle seguenti diciture:
- Consegna gratuita all'ente assistenziale sottoindicato: . . . ,
- Distruzione sotto controllo doganale,
- Vincolo al regime doganale seguente: . . . ,
- Introduzione in zona franca o in deposito franco;
d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi;
e) la casella n. 107 deve recare la menzione "Articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. . . . /93."
4. L'ufficio doganale di controllo che constata o fa constatare, sotto la sua responsabilità, che alla merce è stata effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista compila la casella "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" dell'esemplare di controllo contrassegnando con una crocetta la menzione "hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione indicata sul recto il . . . " con la relativa data.
5. Se l'ufficio doganale di esecuzione si è assicurato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ne dà attestato all'autorità doganale di decisione.
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Se l'autorità doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 75/98)
1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fondi sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime tariffario preferenziale, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari:
- nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito,
- negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.
Tuttavia, il rimborso o lo sgravio è concesso anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, quando, per un errore commesso dalla stessa autorità doganale, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi stabiliti ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione di tale dazio ridotto o nullo.
2. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione del paragrafo 1, secondo comma.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 46/1999 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
L'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio in presenza di quanto segue:
a) a sostegno della domanda viene presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un certificato di autenticità, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, di un trattamento tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci;
b) il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate;
c) sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;
d) sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento comunitario, di un tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci.
Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, l'autorità doganale di decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.
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Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.
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Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
- il carattere difettoso delle merci era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state vincolate al regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- le merci sono vendute dall'importatore dopo che ne è stata constatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.
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1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, per espletare le formalità doganali alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi.
2. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario della decisione fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine per un caso fortuito o forza maggiore.
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Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata presa una decisione favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.
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Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.
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1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si comprovi, con soddisfazione dell'ufficio doganale di cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
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(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
1. Quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:
- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto,
- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in oggetto.
2. Negli altri casi, fatti salvi quelli in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905, l'autorità doganale di decisione decide essa stessa di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione quando le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Quando sia applicabile l'articolo 905, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza il rimborso o lo sgravio dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto: al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 906 a 909.
3. Ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 1, del codice e del presente articolo, per "interessato" si intende la(le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un'inadempienza dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3254/94 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1427/97 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 881/2003)
1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;
d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispedite in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediarvi in condizioni economicamente accettabili;
e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;
f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorità doganale, quando è appurato che la merce in oggetto non è stata utilizzata nella Comunità;
g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;
h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;
i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;
j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione e per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;
k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui è stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorità o un organismo avente in materia potere decisionale;
l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorità competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;
m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale è stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:
- operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunità, oppure
- operanti nel territorio doganale della Comunità, sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi;
o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettere da f) a n) è subordinato, salvo quando le merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.
Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo in regime di transito comunitario esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.
Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in oggetto non sono considerate merci comunitarie.
In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.
[3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere h), il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato al rinvio delle merci all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da questi indicato] (punto soppresso).
4. Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;
b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;
c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.
2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:
a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:
- effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
- distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto;
b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:
a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:
- dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e
- di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione:
- di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure
- dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.
A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:
- l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e
- nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;
b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:
- del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure
- di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.
Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.
2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.
La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.
3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 904 bis
Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:
a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;
c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.
Art. 904 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
1. Quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2, ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2, quando l'importo rimborsato o abbuonato ad un operatore a motivo di una stessa situazione particolare e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore a 50.000 EUR. Tale comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno, per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 12/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909:
- quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o,
- le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o,
- l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500.000 EUR.
Il termine "interessato" dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.
2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:
- la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,
- alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.
4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.
5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.
6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:
- nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,
- la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,
- non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,
- l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,
- nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 906 bis
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.
L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 907.
Art. 906 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98)
In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1677/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.
La decisione dev'essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 905, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio ne vengono informati.
Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Il richiedente il rimborso o lo sgravio è informato della proroga.
Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.
Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un mese.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1335/2003)
1. La notifica della decisione di cui all'articolo 907 dev'essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo articolo.
La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare sui casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.
3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da essa determinate, abilitare gli Stati membri a rimborsare o abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112. Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risultati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.
2. Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedendo all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
- anche - Art. 912 bis, Art. 912 ter, Art. 912 quater, Art. 912 quinquies, Art. 912 sexies, Art. 912 septies, Art. 912 octies
L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5, è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.
PARTE IV bis
CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
Art. 912 bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Ai fini della presente parte si intende per:
a) "autorità competenti": le autorità doganali o qualsiasi altra autorità degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;
b) "ufficio": l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;
c) "esemplare di controllo T5": l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o più formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o più distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.
2. Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.
3. Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 349, e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.
L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, può essere autorizzata dalle autorità competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorità.
4. Oltre alle responsabilità stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.
Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.
5. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.
Art. 912 ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002 ed integrato dall'allegato II del trattato di adesione 2003)
1. L'esemplare di controllo T5 è redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.
2. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la costituzione di una garanzia, tale garanzia è costituita:
- presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende,
e
- secondo le modalità che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorità dello Stato membro.
In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 è riportata una delle seguenti diciture:
- Garantìa constituida por un importe de . . . euros
- Sikkerhed pa . . . EUR
- Sicherheit in Hohe von . . . EURO geleistet
- Kataeqeisa egguhsh posou . . . EURW
- Guarantee of EUR . . . lodged
- Garantie d'un montant de . . . euros déposée
- Garanzia dell'importo di . . . EURO depositata
- Zekerheid voor . . . euro
- Entregue garantia num montante de . . . EURO
- Annettu . . . euron suuruinen vakuus
- Sakerhet stalld till et belopp av . . . euro.
- Celní dluh ve výsi . . . EUR zajisten,
- Esitatud tagatis EUR . . . ,
- Galvojums par EUR . . . iesniegts,
- Pateikta garantija . . . EUR sumai,
- . . . EUR vámbiztosíték letétbe helyezve,
- Garanzija fuq l-EUR . . . saret,
- Zlozono zabezpieczenie w wysokosci . . . EUR,
- Polozeno zavarovanje v visini.. EUR,
- Poskytnuté zabezpecenie vo výske . . . EUR
3. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura "Termine di esecuzione di... giorni" che compare alla casella n. 104 del formulario T5.
4. Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.
Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.
5. Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.
Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:
- Mercancìas no incluidas en un régimen aduanero
- Ingen forsendelsesprocedure
- Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren
- Emporeumata ektoz telwneiakon kaqestwtoz
- Goods not covered by a customs procedure
- Marchandises hors régime douanier
- Merci non vincolate ad un regime doganale
- Geen douaneregeling
- Mercadorias nao sujeitas a regime aduaneiro
- Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat
- Varorna omfattas inte av nagot tullforfarande
- Zbozí mimo celní rezim,
- Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri,
- Preces, kuram nav piemerota muitas procedura,
- Prekes, kurioms netaikoma muitines procedura,
- Vámeljárás alá nem vont áruk,
- Oggetti mhux koperti bi procedura tad-Dwana,
- Towary nieobjete procedura celna,
- Blago ni vkljuceno v carinski postopek,
- Tovar nie je v colnom rezime
6. L'esemplare di controllo T5 è vistato dall'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A "Ufficio di partenza" di detti documenti:
a) per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;
b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.
7. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'articolo 357 si applica "mutatis mutandis". L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e vista la casella D "Controllo dell'ufficio di partenza", che figura al recto del formulario T5.
8. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A "Ufficio di partenza" e, nel formulario T5, la casella B "Da rispedire a".
9. L'articolo 360 si applica mutatis mutandis.
Art. 912 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 444/2002)
1. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.
Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione può autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.
La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.
2. Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e queste merci lasciano detto territorio:
- per via marittima, l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;
- per via aerea: l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;
- per altra via di trasporto: l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.
3. L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.
4. L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B "Da rispedire a" del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.
Art. 912 quinquies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000)
1. Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 è accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Per le quantità di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorità competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantità di merci.
Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorità possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.
Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.
3. Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica "Termine di esecuzione di . . . giorni" della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di destinazione, non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.
Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non è imputabile all'interessato.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.
Art. 912 sexies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonché la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.
2. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.
Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantità netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto è riportata una delle seguenti diciture:
- Extracto del ejemplar de control T5 inicial (nùmero de registro, fecha, oficina y paìs de expediciòn): . . .
- Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): . . .
- Auszug aus dem ursprunglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): . . .
- Apospasma tou arcikou antitupou elegcou T5 (ariJmoz prwtokommou, hmeromhnia, telwneio, kai cwro ekdoshz): . . .
- Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): . . .
- Extrait de l'exemplaire de contròle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): . . .
- Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): . . .
- Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): . . .
- Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (nÿmero de registo, data, est?ncia e paìs de emissao): . . .
- Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispaivamaara, -toimipaikka ja-maa): . . .
- Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfardande kontor och land): . . .
- Výpis z puvodního kontrolního výtisku T5 (evidencní císlo, datum, úrad a zeme vystavení): . . . ,
- Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber, kuupäev, väljaandnud asutus ja riik): . . . ,
- Izraksts no sakotneja T5 kontroleksemplara (registracijas numurs, datums, izdeveja iestade un valsts): . . . ,
- Israsas is pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos numeris, data, isdavusi istaiga ir valstybe): . . . ,
- Az eredeti T5 ellenorzo példány kivonata (nyilvántartási szám, kiállítás dátuma, a kiállíto ország és hivatal neve): . . . ,
- Estratt tal-kopja ta kontroll tat-T5 inizjali (numru ta' registrazzjoni, data, ufficcju u pajjiz fejn gie mahrug id-dokument),
- Wyciag z wyjsciowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, data, urzad i kraj wystawienia): . . . ,
- Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidencna stevilka, datum, urad in drzava izdaje): . . . ,
- Výpis z pôvodného kontrolného výtlacku T5 (registracné císlo, dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania): . . .
La casella B "Da rispedire a" del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corrispondente casella del formulario T5 originale.
Nella casella J "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" del formulario T5 originale, è riportata una delle seguenti diciture:
- . . . (numero) extractos expedidos - copias adjuntas
- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfojet
- . . . (Anzahl) Auszuge ausgestellt - Durchschriften liegen bei
- . . . (aridhoz) ekdoqenta apospasmata - sunhmmena antigraja
- . . . (number) extracts issued - copies attached
- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes
- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate
- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieÎn bijgevoegd
- . . . (numero) de extractos emitidos - còpias juntas
- Annettu . . . (lukumaara) otetta - jaljennokset liitteena
- . . . (antal) utdrag utfardade - kopier bifogas
- . . . (pocet) vystavených výpisu - kopie prilozeny,
- väljavõtted . . . (arv) - koopiad lisatud,
- Izsniegti . . . (skaits) izraksti - kopijas pielikuma,
- Isduota . . . (skaicius) israsu - kopijos pridedamos,
- . . . (számú) kivonat kiadva. másolatok csatolva,
- . . . (numru) estratti mahruga kopji mehmuza,
- . . . (ilosc) wydanych wyciagów. kopie zalaczone,
- . . . (stevilo) izdani izpiski - izvodi prilozeni,
- . . . (pocet) vyhotovenych výpisov - kópie prilozene.
L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B "Da rispedire a" del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.
L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater.
3. In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.
Art. 912 septies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, integrato dall'allegato II del trattato di adesione 2003 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:
- l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non è dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità,
- l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,
- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.
Quando l'esemplare di controllo T5 è rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:
- Expedido a posteriori
- Udstedt efterfolgende
- nachtraglich ausgestellt
- Ekdoqen ek twn usterwn
- Issued retrospectively
- Délivré a posteriori
- Rilasciato a posteriori
- achteraf afgegeven
- Emitido a posteriori
- Annettu jalkikateen
- Utfardat i efterhand
- Vystaveno dodactene,
- Välja antud tagasiulatuvalt,
- Izsniegts retrospektivi,
- Retrospektyvusis isdavimas,
- Kiadva visszamenoleges hatàllyal,
- Mahrug retrospettivament,
- Wystawiona retrospektywnie,
- Izdano naknadno,
- Vyhotovene dodatocne.
e l'interessato vi deve indicare l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.
2. In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonché di una delle seguenti diciture in rosso:
- DUPLICADO
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ANTIGRAFO,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,
- KAKSOISKAPPALE,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKÁT,
- DUPLIKAAT,
- DUBLIKATS,
- DUBLIKATAS,
- MÁSODLAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DVOJNIK,
- DUPLIKÁT.
3. Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.
Art. 912 octies
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1602/2000, integrato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 883/2005)
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire, nell'ambito delle proprie competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste al paragrafo 4, in appresso denominata "speditore autorizzato", che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.
2. Riguardo all'esemplare di controllo T5 che deve essere utilizzato dagli speditori autorizzati, le autorità possono:
a) prescrivere che i formulari rechino un segno distintivo che permetta l'individuazione di questi speditori autorizzati;
b) autorizzare che la casella A "Ufficio di partenza" dei formulari:
- sia preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio o
- rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo approvato e conforme al modello figurante nell'allegato 62 o
- rechi l'impronta prestampata del timbro speciale conforme al modello riportato all'allegato 62, se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Tale impronta può anche essere apposta mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico di trattamento dei dati;
c) autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sui formulari muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. In tal caso, alla casella n. 110 dei formulari, lo spazio riservato alla firma del dichiarante riporterà una delle seguenti diciture:
- Dispensa de la firma, artìculo 912 octavo del Reglamento (CEE) n. 2454/93
- Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EOF) nr. 2454/93
- Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
- Apallagh apo thn upocrewsh upograjhz, arJro 912 z tou kanonismou (EOK) ariq. 2454/93
- Signature waived - Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93
- Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) n. 2454/93
- Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Vrijstelling van ondertekening - artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
- Dispensada a assinatura, artigo 912 - G do Regulamento (CE) n. 2454/93
- Vapautettu allekirjoituksesta - asetuksen (ETY) N. 2454/93 912g artikla
- Befriad frÂn underskrift, artikel 912g i forordning (EEG) nr 2454/93
- Podpis se nevyzaduje - clánek 912 g Narízení (EHS) c. 2454/93,
- Allkirjanõudest loobutud - määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g,
- Bez paraksta. (EEK) Regula Nr.2454/93 912.(g) pants,
- Leista nepasira.yti. Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis,
- Aláírás alól mentesítve. a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke,
- Firma mhux mehtiega - Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93,
- Zwolniony ze skladania podpisu - art. 912g rozporzadzenia (EWG) nr 2454/93,
- Opustitev podpisa. clen 912(g) uredbe (EGS) st. 2454/93,
- Oslobodenie od podpisu - clánok 912g nariadenia (EHS) c. 2454/93.
3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato e completato dallo speditore autorizzato seguendo le apposite indicazioni e, in particolare:
- nella casella A "Ufficio di partenza" con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e
- nella casella D "Controllo dell'ufficio di partenza" del formulario T5, con una delle seguenti diciture (1):
- nella casella A ìUfficio di partenzaî con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e
- Procedimiento simplificado, artìculo 912 octavo del Reglamento (CEE) n. 2454/93
- Forenklet fremgangsmade, artikel 912g i forordning (EOF) nr. 2454/93
- Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
- Apallagh apo thn upocrewsh upograjhz, arqro 912 z tou kanonismou (EOK) ariq. 2454/93
- Simplified procedure - Article 912g of Regulation (EEC) N. 2454/93
- Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) n. 2454/93
- Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
- Procedimento simplificado, artigo 912 - G do Regulamento (CE) no 2454/93
- Yksinkertaistettu menettely - asetuksen (ETY) N. 2454/93 912g artikla
- Forenklat forfarande, artikel 912g i forordning (EEG) nr 2454/93
- Zjednodu.ený postup-clánek 912 g narízení (EHS) c. 2454/93,
- Lihtsustatud tolliprotseduur - määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g,
- Vienkarsota procedura - Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants,
- Supaprastinta procedura. Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis,
- Egyszerusített eljárás. a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke,
- Procedura simplifikata. Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93,
- Procedura uproszczona. art. 912g rozporzadzenia (EWG) nr 2454/93,
- Poenostavljen postopek. clen 912g uredbe (EGS).t. 2454/93,
- Zjednodu.ený postup. clánok 912g nariadenia (EHS) c. 2454/93.
e, se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e i riferimenti del documento relativo alla spedizione.
Tale esemplare, debitamente compilato e, all'occorrenza, firmato dallo speditore autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio che figura sul timbro di cui al paragrafo 2, lettera b).
Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo è stato redatto.
4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente alle persone che effettuano frequenti spedizioni, le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni e che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa in vigore.
Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare:
- l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;
- il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso o quando una normativa comunitaria lo impone, ad un controllo prima della partenza della merce;
- il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine è stabilito o in funzione delle condizioni di trasporto o da una normativa comunitaria;
- le misure da adottare per l'identificazione delle merci, all'occorrenza mediante sigilli di modello speciale approvati dalle autorità competenti e apposti dallo speditore autorizzato;
- il metodo di costituzione della garanzia nei casi in cui l'esemplare di controllo T5 deve esserne corredato.
5. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.
Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati o commessi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver preso tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:
- regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente spediti (1);
- regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (2);
- regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut (3);
- regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni (4);
- regolamento (CEE) n. 3103/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda negli scambi all'interno della Comunità (5);
- regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (6), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91 (8);
- regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana (9);
- regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/91 (10);
- regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/93 (11);
- regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (12);
- regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/90 (14);
- regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/90 (15);
- regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda (16);
- regolamento (CEE) n. 1577/80 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 (18);
- direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (19), modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE (20);
- direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (21);
- regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (22);
- regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana (23);
- regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio (24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/92 (25);
- regolamento (CEE) n. 3548/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (26), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/87 (27);
- regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana (28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91 (29);
- regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici (30);
- regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (31);
- regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard (32), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/92 (33);
- regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi "flue cured" del tipo Virginia, "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, "light air cured" del tipo Maryland e dei tabacchi "fire cured" nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina (34);
- regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dell'uva da tavola della varietà "Empereur" (Vitis vinifera c. v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata (34), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2490/91 (35);
- regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto "Bourbon" nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche (34);
- regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione delle preparazioni dette "fondute" nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina (34);
- regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare (34);
- regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata (34);
- regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione (34), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1418/91 (36);
- regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (34), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/92 (37);
- regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (38), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92 (39);
- regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione, del 14 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati (40), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2774/88 (41);
- regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori (42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/89 (43);
- regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati (44);
- regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale (45);
- regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto (46);
- regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine delle merci (25);
- regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali (47), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/92 (48);
- regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (47), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91 (49);
- regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva (50);
- regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova (50);
- regolamento (CEE) n. 3561/90 della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche (51);
- regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione, del 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici (52);
- regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (a rullini) (53);
- regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale (54);
- regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio relativo alle informazioni fornite dall'autorità doganale degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (55), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2674/92 (56);
- regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata (57);
- regolamento (CEE) n. 1365/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili (57);
- regolamento (CEE) n. 1593/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito (58);
- regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni di applicazione particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale (59);
- regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (60);
- regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo (61), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92 (62);
- regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto (63);
- regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio (64);
- regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica (65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/93 (66);
- regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia (67), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92 (68);
- regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (69), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/92 (62);
- regolamento (CEE) n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (70);
- regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico (71), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/93 (72);
- regolamento (CEE) n. 2674/92 della Commissione, del 15 settembre 1992, che completa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni tariffarie fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (56);
- regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità (73);
- regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità (74);
- regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (75);
- regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (25);
- regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (25);
- regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (62);
- regolamento (CEE) n. 3903/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana (76).
GU n. L 7 del 10.1.1970.
GU n. L 279 del 24.12.1970.
GU n. L 36 del 13.2.1971.
GU n. L 95 del 28.4.1971.
GU n. L 315 del 16.11.1973.
GU n. L 335 del 4.12.1976.
GU n. L 20 del 27.1.1979.
GU n. L 320 del 22.11.1991.
GU n. L 154 del 21.6.1980.
GU n. L 62 dell'8.3.1991.
GU n. L 101 del 27.4.1993.
GU n. L 161 del 26.6.1980.
GU n. L 335 del 12.12.1980.
GU n. L 267 del 29.9.1990.
GU n. L 124 del 15.5.1990.
GU n. L 59 del 5.3.1981.
GU n. L 154 del 13.6.1981.
GU n. L 321 del 21.11.1990.
GU n. L 28 del 5.2.1982.
GU n. L 204 del 28.7.1983.
GU n. L 156 del 7.6.1982.
GU n. L 297 del 1983.
GU n. L 309 del 10.11.1983.
GU n. L 171 del 29.6.1984.
GU n. L 374 del 22.12.1992.
GU n. L 331 del 19.12.1984.
GU n. L 215 del 5.8.1987.
GU n. L 168 del 28.6.1985.
GU n. L 66 del 13.3.1991.
GU n. L 350 del 12.12.1986.
GU n. L 352 del 13.12.1986.
GU n. L 230 del 17.8.1987.
GU n. L 374 del 13.3.1991.
GU n. L 387 del 31.12.1987.
GU n. L 231 del 20.8.1991.
GU n. L 135 del 30.5.1991.
GU n. L 384 del 30.12.1992.
GU n. L 77 del 22.3.1988.
GU n. L 370 del 19.12.1992.
GU n. L 86 del 30.3.1988.
GU n. L 249 dell'8.9.1988.
GU n. L 355 del 23.12.1988.
GU n. L 323 dell'8.11.1991.
GU n. L 33 del 4.2.1989.
GU n. L 65 del 9.3.1989.
GU n. L 196 del 12.7.1989.
GU n. L 246 del 10.9.1990.
GU n. L 301 del 17.10.1992.
GU n. L 228 del 17.8.1991.
GU n. L 276 del 6.10.1990.
GU n. L 347 del 12.12.1990.
GU n. L 351 del 15.12.1990.
GU n. L 356 del 19.12.1990.
GU n. L 358 del 21.12.1990.
GU n. L 365 del 28.12.1990.
GU n. L 271 del 16.9.1992.
GU n. L 130 del 25.5.1991.
GU n. L 148 del 13.6.1991.
GU n. L 151 del 15.6.1991.
GU n. L 201 del 24.7.1991.
GU n. L 210 del 31.7.1991.
GU n. L 378 del 23.12.1992.
GU n. L 204 del 27.7.1991.
GU n. L 216 del 3.8.1991.
GU n. L 351 del 20.12.1991.
GU n. L 25 del 2.2.1993.
GU n. L 38 del 14.2.1992.
GU n. L 370 del 19.12.1992.
GU n. L 132 del 16.5.1992.
GU n. L 185 del 4.7.1992.
GU n. L 249 del 28.8.1992.
GU n. L 65 del 17.3.1993.
GU n. L 275 del 18.9.1992.
GU n. L 326 del 12.11.1992.
GU n. L 362 dell'11.12.1992.
GU n. L 393 del 31.12.1992.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
(modificato dall'art. 1 del Reg.(CE) n. 3254/94 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1875/2006)
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.
[L'articolo 791, paragrafo 2 cessa di essere applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.] (comma soppresso)
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2016/481.
ALLEGATI - [non disponibili] (1) .
Gli allegati non disponibili sono stati da ultimo modificati dall'allegato del Reg. (UE) n. 58/2013 pubblicato nella G.U.U.E. 24 gennaio 2013, n. L. 21, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1063/2013 pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2013, n. L. 289, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 174/2014 pubblicato nella G.U.U.E. 26 febbraio 2014, n. L. 56 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/2064 pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L. 301.