
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
REGOLAMENTO (CEE) N. 986/89 DELLA COMMISSIONE, 10 aprile 1989
G.U.C.E. 18 aprile 1989, n. L 106
RETTIFICA G.U.C.E. 15 settembre 1990, n. L 252
Documenti che scortano il trasporto dei prodotti e tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 19, paragrafo 8, l'articolo 21, paragrafo 4, l'articolo 23, paragrafo 4, l'articolo 71, paragrafo 3 e l'articolo 81,
Considerando che, nell'ottica della realizzazione del mercato unico nella Comunità, con la soppressione delle frontiere economiche tra gli Stati membri, occorre fornire agli organismi competenti in materia di controllo della detenzione e dell'immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace nel rispetto di norme uniformi nell'intera Comunità;
Considerando che ai termini dell'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 i prodotti vitivinicoli possono circolare nella Comunità soltanto se sono accompagnati da un documento controllato dagli organismi competenti che verranno designati dagli Stati membri; che, ai termini del paragrafo 2 del suddetto articolo, hanno l'obbligo le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli di tenere registri nei quali devono essere indicate, fra l'altro, le entrate e le uscite dei prodotti in questione; che è stato adottato, a tal fine, il regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (4);
Considerando che, allo scopo di stabilire norme uniformi applicabili nell'intera Comunità e per semplificare le formalità amministrative per i cittadini, occorre riesaminare le norme comunitarie applicate finora in materia alla luce dell'esperienza acquisita e delle esigenze del mercato unico;
Considerando che il controllo dei trasporti di prodotti vitivinicoli sfusi esige un'attenzione particolare, con speciale riguardo alla loro autenticità; che, dato che il documento commerciale omologato differisce da un documento commerciale semplice in quanto vi figura un numero di serie attribuito dall'autorità competente, per poter controllare la circolazione dei prodotti vitivinicoli è indispensabile che esso faccia riferimento a detta autorità e abbia una presentazione standardizzata conforme al modello tipo elaborato sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; che il documento commerciale omologato consente, unitamente alle annotazioni che figurano sui registri di entrata e di uscita, di ricostituire a posteriori l'itinerario percorso dal prodotto trasportato; che è quindi opportuno disporre che il documento commerciale approvato accompagni i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi; che, per consentire agli interessati di adeguarsi progressivamente a tale nuova disciplina, occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'impiego dei documenti d'accompagnamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75;
Considerando che, rispetto ai prodotti vitivinicoli trasportati alla rinfusa, il rischio di manipolazioni illecite di prodotti contenuti in recipienti aventi volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile riconosciuto, è piuttosto limitato; che per questi prodotti è opportuno consentire allo speditore di fare accompagnare i trasporti da un documento commerciale semplice a decorrere dal 1° gennaio 1991; che occorre compilare un elenco dei dispositivi di chiusura riconosciuti dalle autorità competenti di almeno uno Stato membro, elenco che può essere, se del caso, modificato su richiesta di uno Stato membro;
Considerando che, per non appesantire inutilmente i compiti amministrativi dei cittadini, è opportuno disporre che, per i trasporti rispondenti a determinati criteri, non sia necessario alcun documento;
Considerando che, per garantire che i documenti che scortano i trasporti dei prodotti vitivinicoli siano strumenti efficaci ai fini del controllo della circolazione e della detenzione di questi prodotti, occorre stabilire un complesso di norme relative alla loro compilazione e alla loro utilizzazione;
Considerando che per l'esportazione e, in taluni casi, per gli scambi intracomunitari è richiesto un attestato di denominazione di origine per i v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) o di designazione di provenienza per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica; che, per semplificare i compiti amministrativi dei cittadini ed esonerare gli organismi competenti dalle operazioni di routine, occorre stabilire norme in base alle quali il documento commerciale omologato valga, a determinate condizioni, quale attestato di denominazione di origine per i vini summenzionati;
Considerando che i documenti che accompagnano i trasporti dei prodotti vitivinicoli e le annotazioni nei registri ad essi relative costituiscono un complesso unitario; che, per garantire che la consultazione dei registri permetta agli organismi competenti di procedere a controlli efficaci della circolazione e della detenzione di prodotti vitivinicoli, specialmente nel quadro della collaborazione intracomunitaria di tali servizi, occorre armonizzare a livello comunitario le norme relative alla tenuta dei registri;
Considerando che i prodotti utilizzati in talune pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti; che, pertanto, anche per tali prodotti deve essere obbligatoria la tenuta di registri che consentano agli organismi competenti di controllare la circolazione e l'utilizzazione;
Considerando che il documento di accompagnamento redatto a norma del regolamento (CEE) n. 1153/75 può essere utilizzato, secondo determinate disposizioni di taluni Stati membri adottate in conformità dello stesso regolamento, per indicazioni rispondenti ad obiettivi diversi da quelli che formano oggetto del presente regolamento, e in particolare ai fini dell'applicazione del regime fiscale degli Stati membri interessati; che è opportuno consentire agli Stati membri, fino a che verrà completata l'armonizzazione delle disposizioni fiscali sul piano comunitario nel quadro della realizzazione del mercato interno, di prescrivere, per i trasporti di prodotti vitivinicoli effettuati sul loro territorio, l'iscrizione di annotazioni supplementari sul documento che accompagna il trasporto;
Considerando che, per facilitare la transizione dalle norme applicate fino all'entrata in vigore del presente regolamento a quelle da esso stabilite, è opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare a talune disposizioni dello stesso per un periodo transitorio; che, per rafforzare l'efficacia dei controlli, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere talune disposizioni complementari per quanto riguarda i documenti che accompagnano i trasporti aventi inizio sul loro territorio o disposizioni che comportano un obbligo per il destinatario;
Considerando che è opportuno integrare talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1594/70 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (4), (CEE) n. 1698/70 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 807/73 (7), (CEE) n. 2152/75 della Commissione (8) e (CEE) n. 2247/73 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86, nel presente regolamento e, se del caso, modificarle alla luce dell'esperienza acquisita;
Considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione sono sostituite dalle disposizioni del presente regolamento; che, per facilitare la transizione dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento alla disciplina da esso stabilita, è tuttavia opportuno disporre che l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1153/75 avvenga in due tappe, in modo da consentire che il documento di accompagnamento previsto da quest'ultimo regolamento possa continuare ad essere utilizzato durante il periodo transitorio;
Considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 373.
G.U. 1 maggio 1975, n. L 113.
G.U. 26 febbraio 1986, n. L 48.
G.U. 6 agosto 1970, n. L 173.
G.U. 26 agosto 1970, n. L 190.
G.U. 27 marzo 1973, n. L 78.
G.U. 19 agosto 1975, n. L 219.
G.U. 18 agosto 1973, n. L 230.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
I trasporti nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono accompagnati dai documenti seguenti:
- un documento commerciale,
oppure
- un documento commerciale omologato,
oppure
- fino al 31 dicembre 1990, un documento di accompagnamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:
a) organismo competente: l'organismo incaricato da uno Stato membro dell'attuazione del presente regolamento;
b) produttori: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che posseggono o hanno posseduto uve fresche, mosto di uve o vino nuovo ancora in fermentazione e che li trasformano o li fanno trasformare in vino;
c) rivenditori al minuto: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, stabiliti da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente, impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa;
d) documento commerciale: una fattura o una bolletta di consegna recante almeno:
- per quanto riguarda le fatture, i nomi e gli indirizzi completi del venditore e dell'acquirente, nonché del destinatario, se questo non coincide con l'acquirente;
- per quanto riguarda le bollette di consegna, i nomi e gli indirizzi completi dello speditore e del destinatario;
- la data di redazione;
- un numero di identificazione;
- la designazione, conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali, del prodotto trasportato;
- il quantitativo totale trasportato;
- il numero e il volume nominale dei recipienti contenenti il prodotto;
e) documento commerciale omologato: un documento commerciale che è redatto secondo il modello e le istruzioni contenuti negli allegati I e II e che reca, oltre ai dati elencati alla lettera d), ad esclusione, se del caso, del dato contemplato al quarto trattino:
- un numero prestampato, compreso in una serie consecutiva assegnato dall'organismo competente o da un servizio od ente all'uopo incaricato con un riferimento a tale organismo, servizio od ente;
- per il trasporto alla rinfusa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1:
= di vini, il titolo alcolometrico effettivo;
= di prodotti non fermentati, l'indice refrattometrico o la massa volumica;
= di prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale;
= dei vini aventi un tenore di zucchero residuo superiore a 4 grammi per litro, l'indicazione del titolo alcolometrico totale oltre al titolo alcolometrico effettivo;
f) documento d'accompagnamento: un documento conforme alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 1153/75 e contenente, per il trasporto alla rinfusa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, le indicazioni di cui alla lettera e), secondo trattino;
g) dispositivo di chiusura riconosciuto: un sistema di chiusura per recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 5 litri, quale descritto nell'allegato III.
2. Ciascuno Stato membro può incaricare uno o più organismi competenti dell'attuazione del presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono disporre che i documenti commerciali omologati da redigere per i trasporti che iniziano nel loro territorio siano convalidati:
- dal venditore o dallo speditore mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dall'organismo competente o da un servizio od ente da esso incaricato, ovvero
- mediante il visto dello stesso organismo, servizio od ente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
Trasporto di prodotti sfusi
1. Ogni trasporto nel territorio doganale della Comunità di un quantitativo superiore a 60 l di un prodotto vitivinicolo non condizionato, che risponda alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, viene effettuato con l'originale:
- di un documento commerciale omologato,
ovvero
- fino al 31 dicembre 1990, di un documento d'accompagnamento.
2. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che un documento scorti:
a) il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosto di uve effettuato dal produttore delle uve, per suo conto, dal suo vigneto o da un altro impianto ad esso appartenente, allorché la distanza da percorrere su strada non sia superiore a 40 km e il trasporto sia diretto:
- se si tratta di un produttore singolo, all'impianto di vinificazione del produttore stesso,
- se si tratta di un produttore aderente ad un'associazione, all'impianto di vinificazione dell'associazione stessa.
In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare la distanza da 40 km a 70 km;
b) il trasporto di uve, pigiate o meno, dal vigneto al produttore, effettuato dallo stesso produttore delle uve, o per suo conto da un terzo diverso dal destinatario, qualora:
- il trasporto sia diretto all'impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e
- la distanza totale da percorrere non sia superiore a 40 km; in casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare tale distanza a 70 km;
c) il trasporto di aceto di vino;
d) se è così autorizzato dall'organismo competente, il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un'unità amministrativa limitrofa, qualora il prodotto:
- sia trasportato tra due impianti di una stessa impresa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) o
- non cambi il proprietario e il trasporto sia effettuato per motivi attenenti alla vinificazione, alla lavorazione, al magazzinaggio o all'imbottigliamento;
e) il trasporto di vinacce e di fecce di vino:
- ad una distilleria, allorché il trasporto è scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto;
- effettuato per ritirare tale prodotto dalla vinificazione a norma applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
Trasporto in piccoli recipienti
1. Ogni trasporto nel territorio doganale della Comunità di un prodotto che risponda alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e contenuto in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 l, viene effettuato con l'originale:
- fino al 31 dicembre 1990, di un documento commerciale omologato o di un documento d'accompagnamento,
e
- a decorrere dal 1° gennaio 1991, di un documento commerciale.
2. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che un documento scorti:
a) il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile riconosciuto sul quale figuri un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore, qualora il quantitativo trasportato non superi:
- 5 l per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,
- 100 l per tutti gli altri prodotti;
b) il trasporto dei vini o dei succhi d'uva destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e agli organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;
c) il trasporto di vino o di succo d'uva:
- compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinato alla vendita,
- caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;
d) il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, diversi dai trasporti di cui alla lettera a), se il quantitativo trasportato non eccede 30 l;
e) il trasporto di prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;
f) il trasporto di campioni commerciali;
g) il trasporto di campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale.
L'esenzione da qualsiasi obbligo di scortare con un documento i trasporti di cui al primo comma, lettere da a) ad e), è subordinata alla condizione che gli speditori, esclusi i rivenditori al minuto e i privati che cedono occasionalmente il prodotto ad altri privati, siano in grado in qualsiasi momento di dimostrare l'esattezza di tutte le indicazioni prescritte per i registri di cui al titolo II o gli altri registri previsti dallo Stato membro interessato.
3. In deroga al paragrafo 1, il documento commerciale omologato approvato può essere utilizzato anche successivamente al 31 dicembre 1990 ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. I formulari del documento commerciale omologato sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è redatto il documento commerciale omologato.
I formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, ma possono venir compilati anche in qualsiasi altra lingua, secondo gli usi e le necessità del commercio.
All'occorrenza, l'organismo competente dello Stato membro di destinazione o un servizio o ente da esso incaricato, interessati dal trasporto dei prodotti scortati da un documento commerciale, da un documento commerciale omologato o da un documento d'accompagnamento, possono chiedere la traduzione di tale documento nella propria lingua o in una delle proprie lingue ufficiali. Tale traduzione non deve ritardare il trasporto di cui trattasi oltre il tempo strettamente necessario.
2. Il numero di serie consecutivo attribuito al documento commerciale omologato è preceduto dalle lettere seguenti, a seconda dello Stato membro in cui il documento è redatto: BE per il Belgio, DK per la Danimarca, DE per la Repubblica federale di Germania, EL per la Grecia, ES per la Spagna, FR per la Francia, IRL per l'Irlanda, IT per l'Italia, LU per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, PT per il Portogallo e UK per il Regno Unito.
3. Quando sono redatti per scortare il trasporto dei prodotti alla rinfusa, il documento commerciale omologato e il documento d'accompagnamento menzionato, oltre alle indicazioni che figurano rispettivamente nel modello riportato nell'allegato I del presente regolamento o nei modelli riportati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1153/75:
- la zona viticola, conformemente alle delimitazioni che figurano nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87, da cui proviene il prodotto trasportato, utilizzando le abbreviazioni seguenti: A, B, C I a), C I b), C II, C III a) e C III b);
- le operazioni cui i prodotti trasportati sono stati sottoposti, secondo le istruzioni che figurano nell'allegato II.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Ogni persona fisica o giuridica, ogni associazione di tali persone e ogni commerciante senza negozio, che hanno domicilio o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettuano o fanno effettuare un trasporto di un prodotto vitivinicolo alla rinfusa o in piccoli quantitativi, devono redigere, sotto la loro responsabilità:
- un documento commerciale omologato, o
- un documento commerciale, se è così previsto dal presente regolamento.
2. L'organismo competente dello Stato membro, nel quale le persone e associazioni di persone di cui al paragrafo 1 hanno la sede o il domicilio, può negare alle stesse, a titolo temporaneo o definitivo, l'autorizzazione a redigere documenti commerciali omologati, ove sia stato accertato che hanno commesso una violazione grave delle disposizioni comunitarie disciplinanti il settore vitivinicolo o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di queste ultime.
In questo caso, lo speditore compila per i trasporti un documento commerciale che contiene tutte le indicazioni prescritte per il documento commerciale omologato, eccetto quella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), primo trattino e lo presenta all'organismo competente, o al servizio od ente incaricato, per la convalida. Sulla convalida devono figurare la data e un timbro.
3. Le persone o gli organismi che redigono un documento che scorta il trasporto di un prodotto vitivinicolo e le persone che abbiano posseduto questo prodotto conservano una copia del documento stesso.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Il documento che scorta il trasporto è considerato debitamente redatto quando contiene tutte le indicazioni previste dal presente regolamento e, se del caso, dal titolo I del regolamento (CEE) n. 1153/75.
Inoltre, per il trasporto di vino alcolizzato ad una distilleria, il documento commerciale omologato e, se del caso, il documento d'accompagnamento devono soddisfare le prescrizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, primo trattino, e dell'articolo 26 bis, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (1).
2. Il documento commerciale omologato, il documento commerciale e il documento d'accompagnamento non possono essere utilizzati che per un solo trasporto.
Più partite di prodotti della stessa categoria trasportate congiuntamente ed inviate dallo stesso speditore allo stesso destinatario possono formare oggetto di un solo documento d'accompagnamento, di un solo documento commerciale o di un solo documento commerciale omologato.
3. Sul documento commerciale omologato, sul documento di accompagnamento o sull'esemplare del documento commerciale che scorta il prodotto durante il trasporto è indicata la data di inizio del trasporto.
Ove si tratti di un documento contemplato dall'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o se il documento commerciale omologato o il documento d'accompagnamento è redatto dall'organismo competente o da un servizio od ente da esso incaricato, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data della convalida o della redazione del documento stesso.
4. Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento commerciale omologato o un documento d'accompagnamento per ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento viene indicato l'impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Tuttavia, gli speditori o la persona delegata possono essere autorizzati dagli Stati membri a redigere un solo documento commerciale omologato o un solo documento d'accompagnamento per la totalità del prodotto risultante dalla mescolanza. In questo caso l'organismo competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l'origine e il quantitativo dei diversi carichi.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, le indicazioni che figurano nel documento commerciale omologato, nel documento commerciale, nel documento d'accompagnamento e nella copia di controllo non possono più essere modificate.
6. Qualora si accerti che un trasporto per il quale è prescritto un documento commerciale omologato, un documento commerciale o un documento d'accompagnamento viene effettuato senza tale documento o con un documento contenente indicazioni false, erronee o incomplete, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è effettuato l'accertamento o qualsiasi altro servizio od ente incaricato di controllare l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali nel settore vinicolo adotta le misure necessarie:
- per regolarizzare il trasporto sia rettificando gli errori materiali sia redigendo un nuovo documento,
- se del caso, per sanzionare l'irregolarità accertata, proporzionalmente alla gravità della stessa, in particolare mediante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma.
L'organismo competente o il servizio od ente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente redatti a norma di questa disposizione.
La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.
In caso di irregolarità gravi o reiterate, l'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di spedizione. Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione viene trasmessa a norma del regolamento (CEE) n. 359/79 del Consiglio (2).
7. Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 6, primo comma risulta impossibile, l'organismo competente o il servizio od ente che ha accertato l'irregolarità blocca il trasporto, informando lo speditore di tale blocco e delle misure adottate. Tali misure possono comprendere il divieto della messa in commercio del prodotto.
8. Qualora una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento commerciale omologato, con un documento commerciale o con un documento d'accompagnamento sia respinta dal destinatario, quest'ultimo appone a tergo del documento la dicitura "RESPINTO dal destinatario", nonché la data e la firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto con l'indicazione dei litri o dei chilogrammi.
In tal caso, il prodotto di cui trattasi può essere rinviato allo speditore con lo stesso documento che ha scortato il prodotto, oppure conservato nei locali del trasportatore sino alla redazione di un nuovo documento destinato a scortare il prodotto all'atto della rispedizione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. All'atto della redazione del documento commerciale omologato, del documento commerciale e del documento d'accompagnamento:
a) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti d'uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;
b) l'indice rifrattometrico dei mosti d'uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dalla Comunità. Esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol. Tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della massa volumica, che è espressa in grammi per centimetro cubo;
c) l'indicazione della massa volumica dei mosti d'uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per centimetro cubo e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto in % vol e in decimi di % vol;
d) l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi, per litro o per chilogrammo, di zuccheri totali;
e) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litro di alcole puro per ettolitro.
Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dalla Comunità nelle norme relative ai metodi di analisi.
Fatte salve le disposizioni comunitarie che stabiliscono valori limite per alcuni prodotti vitivinicoli, sono ammesse le seguenti tolleranze, oltre ai margini di errore previsti nei metodi di analisi utilizzati in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione (1):
- per quanto riguarda l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza del 0,2% vol in più o in meno,
- per quanto riguarda l'indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (+ 0,0006),
- per quanto riguarda l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3% in più o in meno.
2. Per l'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati alla rinfusa, è ammessa una tolleranza dell'1,5%, in più o in meno, del quantitativo totale.
G.U. 14 maggio 1982, n. L 133.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Il documento commerciale omologato o il documento dall'accompagnamento compilato in conformità delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni nazionali adottate per la sua applicazione vale come attestato della denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. o di designazione di provenienza per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica
- se è stato redatto da uno speditore che è anche produttore del vino trasportato e che non acquista né vende prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte in regioni determinate o zone di produzione diverse da quelle di cui utilizza le denominazioni per designare i vini ottenuti dalla sua produzione;
- se l'esattezza delle sue indicazioni è stata certificata sul documento dall'organismo competente o da un servizio od ente incaricato,
ovvero
- se è stato compilato dall'organismo competente o da un servizio od ente da esso incaricato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma.
2. Se il documento commerciale omologato o il documento d'accompagnamento è redatto in conformità del paragrafo 1, primo trattino, lo speditore può chiedere all'organismo competente o al servizio od ente territorialmente competente per la spedizione del prodotto, su presentazione del documento redatto:
a) che la dicitura seguente sia iscritta nell'apposito spazio sul recto del documento commerciale o del documento d'accompagnamento:
- per i v.q.p.r.d.: "Il presente documento vale come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. in esso indicati",
- per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica: "Il presente documento vale come attestato di provenienza per i vini da tavola in esso indicati", e
b) che l'organismo o il servizio ad ente suddetto autentichi la dicitura menzionata alla lettera a) con l'apposizione del timbro, l'indicazione della data e la firma del responsabile.
Tali diciture vengono pure iscritte e autenticate sul documento commerciale omologato o sul documento d'accompagnamento allorché si applica la procedura di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.
3. Gli organismi competenti di ogni Stato membro possono autorizzare gli speditori che rispondono alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 ad iscrivere o di far stampare preventivamente le diciture relative all'attestato di denominazione d'origine o di designazione di provenienza sui formulari del documento commerciale omologato o del documento d'accompagnamento e consentire:
a) che le diciture siano preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'organismo competente o del servizio ad ente territorialmente competente, della firma di un funzionario dello stesso e della data,
oppure
b) che le diciture siano autenticate dagli stessi speditori mediante apposizione di un timbro speciale riconosciuto dagli organismi competenti e conforme al modello che figura nell'allegato IV; l'impronta del timbro può essere preventivamente impressa sui formulari se la stampa è affidata ad una tipografia all'uopo riconosciuta.
4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 3 è concessa soltanto agli speditori:
- che effettuino abitualmente spedizioni di v.q.p.r.d. e/o di vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica, e
- per i quali sia stato verificato, in seguito ad una prima domanda, che i registri di entrata e di uscita siano tenuti in modo conforme al titolo II e consentano quindi di controllare l'esattezza delle indicazioni contenute nei documenti.
Gli organismi competenti possono negare l'autorizzazione agli speditori che non forniscono tutte le garanzie da essi ritenute necessarie. Essi possono inoltre revocare l'autorizzazione, in particolare se gli speditori non soddisfano più le condizioni previste nel presente paragrafo o non forniscono più le garanzie necessarie.
5. Gli speditori che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 devono prendere le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari sui quali sia già impressa l'impronta del timbro dell'organismo competente o del servizio ad ente territorialmente competente o del timbro speciale.
6. Negli scambi con i paesi terzi soltanto i documenti d'accompagnamento o i documenti commerciali omologati redatti in conformità del paragrafo 1 all'atto dell'esportazione dallo Stato membro produttore, attestano:
- per v.q.p.r.d., che la denominazione d'origine del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,
- per i vini da tavola designati a norma dell'articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 822/87, che la designazione geografica del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
Tuttavia, se l'esportazione ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro produttore, il documento d'accompagnamento o il documento commerciale omologato, redatto a norma del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, con il quale è esportato il prodotto, vale come attestato di denominazione d'origine o di designazione di provenienza se reca:
- il numero di serie consecutivo,
- la data di redazione, e
- il nome e la sede dell'organismo o del servizio ad ente di cui al paragrafo 2 che figurano sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima di essere esportato e nei quali è stata certificata la denominazione d'origine o la designazione di provenienza.
7. Il documento commerciale omologato, ovvero il documento di accompagnamento vale quale attestato di denominazione di origine per il vino ottenuto con uve raccolte in un paese terzo ove esso sia stato redatto in base alle indicazioni figuranti nel documento VI 1 emesso a norma del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione (1) e purché il documento commerciale omologato o il documento di accompagnamento rechi:
- il numero del documento VI 1 di cui trattasi,
- la data di emissione di tale documento,
- il nome e la sede dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento o che ha autorizzato un produttore a redigerlo.
8. Allorché un prodotto ottenuto anteriormente al 1° settembre 1979 è spedito o esportato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, il documento commerciale omologato o il documento di accompagnamento:
- è redatto e autenticato dall'organismo competente dello Stato membro di spedizione o esportazione o dal servizio ad ente da esso incaricato;
- contiene indicazioni corrispondenti a quelle previste dal paragrafo 6, secondo comma, riferite ad un documento utilizzato per la contabilità di magazzino, considerato affidabile dal servizio ad ente territorialmente competente e con il quale il prodotto sia stato trasportato in precedenza.
G.U. 20 dicembre 1985, n. L 343.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Se il destinatario è stabilito nel territorio doganale della Comunità l'originale del documento commerciale omologato, del documento commerciale o del documento d'accompagnamento, che scorta il prodotto dal luogo di carico sino al luogo di scarico, viene consegnato al destinatario o ad un suo rappresentante.
2. Se il destinatario è stabilito fuori dal territorio doganale della Comunità, l'originale del documento commerciale omologato del documento commerciale o del documento d'accompagnamento viene presentato, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio vigila affinché siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo, la data e il numero del documento presentato e, dall'altro, sull'originale del documento commerciale omologato, del documento commerciale o del documento d'accompagnamento, il tipo, la data e il numero della dichiarazione di esportazione. Su quest'ultimo documento l'ufficio doganale in questione appone una delle diciture seguenti, autenticata con il proprio timbro:
"ESPORTATO", "EXACHTHEN", "UDFORT", "AUSGEFUEHRT", "EXPORTED", "EXPORTE'", "UITGEVOERD", "EXPORTADO"
e consegna il documento all'esportatore o ad un suo rappresentante.
Se l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità non è quello di cui al primo comma, il trasporto del prodotto, tra i due uffici, avviene sotto regime doganale. Nel caso in cui l'esportazione non venga effettuata, la dichiarazione di esportazione viene annullata, si applica il disposto dell'articolo 8 della direttiva 81/117/CEE del Consiglio (1) e il documento commerciale omologato, il documento commerciale o il documento d'accompagnamento viene annotato di conseguenza.
3. I riferimenti di cui al paragrafo 2, primo comma comprendono almeno il tipo, la data e il numero del documento, nonché, per quanto riguarda la dichiarazione di esportazione, il nome e la sede dell'autorità territorialmente competente per l'esportazione.
4. Qualora negli scambi con i paesi dell'EFTA venga rilasciato per i vini, siano o non siano condizionati in bottiglie, un documento attestante il carattere comunitario delle merci, questo documento reca, nella casella riservata alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali e il quantitativo dei vini trasportati.
Tali indicazioni sono riprese dall'originale del documento che scorta il trasporto, con il quale i vini sono stati inoltrati sino all'ufficio doganale in cui è rilasciato il documento attestante il carattere comunitario delle merci. Nel documento attestante il carattere comunitario delle merci sono pure indicati il tipo, la data e il numero del predetto documento che ha precedentemente scortato il trasporto.
Qualora, nel caso di una reintroduzione nel territorio doganale della Comunità dei vini contemplati dal primo comma, venga rilasciato dai competenti uffici doganali dei paesi dell'EFTA un documento attestante il carattere comunitario delle merci, questo documento vale come documento d'accompagnamento per il trasporto sino all'ufficio doganale di destinazione nella Comunità o di immissione in consumo nella Comunità, a condizione che il documento stesso rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.
L'ufficio doganale competente nella Comunità vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
5. Per i v.q.p.r.d. e q.p.r.d. e i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica che sono stati esportati in paesi terzi e hanno formato oggetto di un documento che scorta il trasporto ai sensi del presente regolamento, dev'essere presentato all'organismo competente questo stesso documento, che vale come attestato di denominazione d'origine o di designazione di provenienza, unitamente ad ogni altro documento giustificativo necessario, all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità dei vini stessi, nei limiti in cui non si tratti di merci rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 4 o di merci in reintroduzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio (2) e delle relative modalità di applicazione. Qualora i documenti giustificativi siano stati giudicati idonei, l'ufficio doganale competente vidima una copia o fotocopia dell'attestato di denominazione d'origine fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
6. Nel corso della reintroduzione nel territorio doganale della Comunità di vini ottenuti da uve raccolte nella Comunità, in recipienti aventi capacità inferiore a pari a 5 l, etichettati conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti alla data del loro imbottigliamento e che sono stati esportati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'esportazione in tal modo avvenuta è attestata da un documento ufficiale o commerciale, e il documento commerciale redatto dallo speditore del paese terzo può valere quale documento di accompagnamento per i trasporti nel territorio della Comunità. La presente disposizione si applica unicamente ai v.q.p.r.d. e, relativamente ai vini ottenuti da uve raccolte prima del 1970, per i vini che possono essere assimilati ai v.q.p.r.d.
L'ufficio doganale competente nella Comunità vidima una copia o fotocopia di tale documento, fornita dal destinatario o dal suo rappresentante, e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento ovvero la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento commerciale omologato, un documento commerciale o un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all'autorità competente per il luogo nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all'accertamento dei fatti.
Entro i limiti delle sue possibilità, il trasportatore informa anche l'organismo competente più vicino alla località nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore, affinché lo stesso prenda le misure necessarie per regolarizzare il trasporto in questione. Tali misure non devono ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario per la regolarizzazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
Nel trasporto di uno dei prodotti vitivinicoli di cui in a) e b), sono inoltre necessari:
- un documento commerciale omologato e una copia ottenuta mediante carta autocopiante, carta carbone o ogni altra forma di copia autorizzata dall'organismo competente;
- fino al 31 dicembre 1990, un documento d'accompagnamento e una copia di controllo:
a) prodotti originari della Comunità:
- vini atti a diventare vini da tavola,
- vini destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d.,
- mosti di uve parzialmente fermentati,
- mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, se il quantitativo trasportato supera i 60 litri,
- mosto di uve fresco mutizzato con alcole,
- succo di uve alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l,
- succo di uve concentrato,
- feccia di vino,
- vinaccia di uva destinata ad una distilleria o ad un'altra trasformazione industriale, esclusi i trasporti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e),
- vinello,
- vino alcolizzato,
- vino ottenuto da uve di varietà non classificate tra le varietà di uve da vino nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (1), per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte,
- prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto;
b) prodotti non originari della Comunità:
- uve fresche, escluse le uve da tavola,
- mosto di uve,
- mosto di uve concentrato,
- mosto di uve parzialmente fermentato,
- mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, se il quantitativo importato supera i 60 l,
- mosto di uve fresco mutizzato con alcole,
- mosto di uve importato alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l,
- succo di uve concentrato,
- vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204,
- feccia di vino,
- vinaccia di uva,
- vinello,
- vino alcolizzato,
- prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.
La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la copia in causa con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della copia stessa o alla sua emissione qualora l'autorità stessa l'abbia redatta, all'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.
G.U. 31 dicembre 1981, n. L 381.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Le persone fisiche e giuridiche nonché le associazioni di tali persone che posseggono a qualsiasi titolo, per l'esercizio della loro professione o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all'obbligo della tenuta di registri.
Tuttavia:
a) non sono soggetti all'obbligo della tenuta di registri:
- i rivenditori al minuto,
- i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
b) l'iscrizione in un registro non è richiesta per l'aceto di vino.
2. Gli Stati membri possono prescrivere:
a) che i commercianti senza negozio siano soggetti all'obbligo della tenuta di registri secondo norme e modalità da essi stabilite;
b) che non siano soggette all'obbligo della tenuta dei registri le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone che posseggono o mettano in vendita esclusivamente prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti e nelle forme previste dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), purché un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, in particolare della contabilità finanziaria.
3. Le persone soggette all'obbligo della tenuta dei registri vi indicano negli stessi le entrate ed uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti contemplati dal paragrafo 1, nonché le operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all'entrata e all'uscita, un documento commerciale, un documento commerciale omologato, un documento d'accompagnamento o altri documenti giustificativi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
(come rettificato dalla G.U.C.E. 15 settembre 1990, n. L 252)
1. I registri sono costituiti:
- da fogli fissi numerati nell'ordine,
ovvero
- da appropriati elementi di contabilità moderna, riconosciuti dagli organismi competenti, a condizione che in essi figurino le indicazioni che devono figurare nei registri.
Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere:
a) che i registri tenuti dai commercianti che non svolgono alcuna delle operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, né alcuna pratica enologica, possano essere costituiti dal complesso dei documenti commerciali omologati, dei documenti commerciali o dei documenti d'accompagnamento,
b) che i registri tenuti dai produttori siano costituiti dalle annotazioni figuranti sul verso delle dichiarazioni di raccolta, di produzione o di giacenza previste dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (1).
2. I registri sono tenuti per ogni singola impresa e nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati.
Tuttavia,
a) gli organismi competenti possono eventualmente autorizzare, se del caso fornendo le relative istruzioni, che i registri siano tenuti nella sede dell'impresa e se i prodotti sono depositati in differenti magazzini di una stessa impresa, situati nella stessa unità amministrativa locale o in un'unità limitrofa,
b) la tenuta dei registri può essere affidata a un'impresa specializzata in materia,
a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
3. Per i prodotti formanti oggetto di iscrizioni nei registri sono tenuti conti distinti per:
- ciascuna delle categorie elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 o all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio (2),
- ciascun v.q.p.r.d. e per i prodotti destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d., ottenuti da uve raccolte nella stessa regione determinata,
- ciascun vino da tavola designato con il nome di una regione geografica, nonché per i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino, ottenuti da uve raccolte nella stessa zona di produzione.
Il declassamento di un v.q.p.r.d. viene menzionato nei registri.
4. Gli Stati membri fissano le percentuali massime delle perdite dovute all'evaporazione, al deposito in magazzino, ad operazioni varie o ad un cambiamento della categoria del prodotto.
Ove le perdite effettive superino:
- durante il trasporto, le tolleranze di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
e
- nei casi di cui al primo comma, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri,
il responsabile dei registri, ne informa per iscritto entro un termine stabilito dagli Stati membri, il servizio o l'ente territorialmente competente, il quale adotta le misure necessarie.
Gli Stati membri determinano il modo in cui nei registri si tiene conto:
- del consumo familiare del produttore,
- di eventuali variazioni di volume subite accidentalmente dai prodotti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:
- la data dell'operazione,
- il quantitativo effettivamente entrato o uscito,
- il prodotto in questione, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali applicabili,
- gli estremi del documento commerciale omologato, del documento commerciale o del documento d'accompagnamento.
Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafi 6, 7 e 8 vengono annotati nel registro di uscita gli estremi del documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.
2. I registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi (bilancio annuo) una volta l'anno, a una data che può essere fissata dagli Stati membri. Nel quadro del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere iscritte come "entrata" nei registri ad una data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze teoriche e giacenze effettive, ciò deve essere indicato nei registri chiusi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Nei registri vengono indicate le seguenti manipolazioni:
- aumento del titolo alcolometrico,
- acidificazione,
- disacidificazione,
- dolcificazione,
- taglio,
- imbottigliamento,
- distillazione,
- elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati,
- elaborazione di vini liquorosi,
- elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,
- elaborazione di vini alcolizzati,
- altri casi di aggiunta di alcole,
- trasformazione in vino aromatizzato.
Se un'impresa è stata autorizzata a tenere la contabilità semplificata di cui all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, l'organismo competente può ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 822/87, sottoscritte nei modi previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1594/70, sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri, relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione.
2. Per ciascuna delle manipolazioni di cui al paragrafo 1 sono menzionati, nei registri diversi da quelli di cui al paragrafo 3:
- l'operazione effettuata e la data della medesima,
- la natura e il quantitativo di tutti i prodotti impiegati,
- la quantità del prodotto ottenuta dall'operazione,
- la quantità del prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione,
- la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie o nazionali,
- la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione,
- se si tratta di un imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e il loro contenuto,
- se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore, ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3282/73 della Commissione (1).
Se il prodotto cambia natura in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri vengono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.
Per l'elaborazione dei vini alcolizzati devono inoltre essere riportate nei registri le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, primo trattino e all'articolo 26 bis, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2179/83.
3. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini spumanti, i registri di partita di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio (2) devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvées) preparate:
- la data della preparazione;
- la data di imbottigliamento per i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;
- il volume della partita e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale;
- ciascuna delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 358/79;
- il volume dello sciroppo zuccherino utilizzato;
- il volume dello sciroppo di dosaggio;
- il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull'etichetta.
4. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini liquorosi, i registri prescritti devono menzionare per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:
- la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui al punto 14, i), ii) o iii) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87,
- la natura e il volume del prodotto aggiunto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. I responsabili dei registri sono inoltre soggetti all'obbligo della tenuta di registri o di conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti e materie da essi posseduti a qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei loro propri impianti:
- saccarosio,
- mosto di uve concentrato,
- mosto di uve concentrato rettificato,
- prodotti utilizzati per l'acidificazione,
- prodotti utilizzati per la disacidificazione,
- alcoli e acquaviti di vino.
La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati, distintamente per ciascun prodotto:
a) per quanto riguarda le entrate:
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto,
- la quantità del prodotto,
- la data di entrata;
b) quanto riguarda le uscite:
- la quantità del prodotto,
- la data di utilizzazione o di uscita,
- se del caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali
- di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione;
- di cui all'articolo 16 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione e per quelle relative all'arricchimento il giorno stesso;
- di cui all'articolo 17 sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione o della spedizione e, per le utilizzazioni, entro il giorno stesso dell'utilizzazione.
Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 16, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatte salve le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza dell'articolo 19, le spedizioni relative ad uno stesso prodotto possono essere iscritte nei registri di uscita con periodicità mensile qualora il prodotto sia condizionato unicamente nei recipienti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Gli Stati membri possono autorizzare un adeguamento dei registri esistenti e stabilire norme complementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta ed il controllo dei registri. Essi possono, in particolare, prescrivere la tenuta, nei registri, di conti distinti per prodotti da essi designati o la tenuta di registri separati per talune categorie di prodotti o per talune operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro può disporre che, nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, l'organismo competente provveda direttamente alla tenuta dei registri o la affidi a un servizio od ente a tal fine incaricato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Fino all'armonizzazione delle disposizioni fiscali a livello comunitario, nel quadro della realizzazione del mercato interno, gli Stati membri possono prescrivere ai fini dell'applicazione delle loro normative vigenti in materia,
- per quanto riguarda i trasporti che iniziano e finiscono sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro e
- per quanto riguarda i trasporti diversi da quelli di cui al primo trattino, limitatamente alla parte di trasporto effettuata sul loro territorio,
l'iscrizione di indicazioni supplementari sul documento che accompagna il trasporto, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a g).
Tali indicazioni sono iscritte nella casella n. 23. Se lo speditore e il destinatario del prodotto sono stabiliti in due Stati membri diversi, le indicazioni di cui al primo comma richieste dallo Stato membro in cui il trasporto termina possono essere aggiunte, al momento dell'immissione in consumo in quest'ultimo Stato membro, in una lingua ufficiale diversa da quella in cui è redatto il documento commerciale omologato, il documento commerciale o il documento di accompagnamento.
2. Nel caso di cui al primo comma, gli Stati membri non possono esigere che il documento che scorta il trasporto, redatto al momento della spedizione, venga sostituito con un altro documento, né ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario all'espletamento delle formalità di immissione in consumo.
3. Per un periodo transitorio, avente termine il 31 dicembre 1990,
a) il documento di accompagnamento viene emesso dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha inizio il trasporto oppure da un servizio od ente incaricato da tale organismo, secondo le indicazioni fornite dallo speditore e sotto la responsabilità di quest'ultimo.
Detto organismo, servizio od ente competente o servizio abilitato può autorizzare le persone o associazioni di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1 a redigere i documenti di accompagnamento in sua vece. In tal caso, l'ente o servizio competente appongono il loro timbro sui documenti di accompagnamento.
b) Gli Stati membri possono rinunciare ad autorizzare l'utilizzazione dei documenti commerciali omologati o dei documenti commerciali per i trasporti che iniziano sul loro territorio.
c) Gli Stati membri sono autorizzati a non applicare le deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo 2
- per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro,
- per i trasporti diversi da quelli di cui al primo trattino, limitatamente alla parte di trasporto effettuata sul loro territorio.
4. Gli Stati membri possono inoltre
a) prescrivere una contabilità di magazzino per i dispositivi di chiusura utilizzati per il condizionamento dei prodotti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), che saranno messi in vendita sul loro territorio, nonché l'apposizione, sugli stessi, di diciture particolari;
b) prescrivere, per i documenti commerciali, i documenti commerciali omologati e i documenti di accompagnamento redatti sul loro territorio, che la designazione del prodotto trasportato sia completata con l'indicazione di un numero ufficiale di controllo di qualità, nella misura in cui il prodotto trasportato sia contrassegnato da un tale numero;
c) permettere, per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro, e per un periodo transitorio avente termine il 31 agosto 1992, che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia sostituita dall'indicazione della densità espressa dal titolo alcolometrico potenziale in % vol o in gradi Oechsle;
d) prescrivere, per quanto riguarda i documenti commerciali, i documenti commerciali omologati e i documenti di accompagnamento redatti nel loro territorio, che la data d'inizio del trasporto debba essere completata con l'indicazione dell'ora di partenza del trasporto stesso;
e) disporre, ad integrazione dell'articolo 3, paragrafo 2, che non occorre alcun documento commerciale omologato o documento di accompagnamento per il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve effettuato da un produttore aderente a un'associazione di produttori che li abbia prodotti egli stesso, o da un'associazione di produttori che possegga i prodotti in questione, o effettuato, per conto di uno dei due, verso un centro di raccolta o verso gli impianti di vinificazione di detta associazione, sempreché il trasporto inizi e termini nell'ambito di una stessa zona viticola e, ove si tratti di un prodotto destinato ad essere trasformato in v.q.p.r.d., nell'ambito della regione determinata in questione o di una zona a questa limitrofa;
f) prescrivere:
- che lo speditore rediga una o più copie del documento che scorta i trasporti aventi inizio sul loro territorio;
- che il destinatario rediga una o più copie del documento che scorta i trasporti iniziati in un altro Stato membro o in un paese terzo e aventi termine nel loro territorio.
In tali casi essi definiscono l'utilizzazione di dette copie.
5. Gli Stati membri non possono, per ragioni attinenti ai dispositivi di chiusura utilizzati, vietare o ostacolare la circolazione di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), se il dispositivo di chiusura o il tipo di imballaggio utilizzati figurano nell'elenco contenuto nell'allegato III.
Tuttavia, per i prodotti condizionati sul loro territorio, gli Stati membri possono vietare l'uso di alcuni dispositivi di chiusura o alcuni tipi di imballaggi compresi nell'elenco contenuto nell'allegato III ovvero subordinare l'uso di tali dispositivi di chiusura a determinate condizioni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Fatte salve le disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri per l'applicazione della propria normativa o di procedure nazionali rispondenti ad altri fini, i documenti commerciali omologati, i documenti commerciali, i documenti d'accompagnamento e le copie prescritte devono essere conservati per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale sono stati redatti.
2. I registri previsti dal presente regolamento e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno 5 anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti.
Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti concernenti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro. Nel registro iniziale deve essere fatta menzione del riporto.
In tal caso, il periodo di 5 anni di cui al paragrafo 2 decorre dal giorno del riporto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
- il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi competenti per l'attuazione del presente regolamento;
- se del caso, il nome e l'indirizzo dei servizi od enti incaricati da un organismo competente per l'attuazione del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione:
- le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi od enti di cui al primo comma,
- le disposizioni da essi adottate per l'attuazione del presente regolamento, in quanto presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata dall'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, i dati di cui al paragrafo 1 e provvede a tenerli aggiornati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
Sono soppressi:
- l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5 e gli articoli da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 1153/75 con effetto dal 31 agosto 1989; gli altri articoli dello stesso regolamento con effetto dal 31 dicembre 1990;
- l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1594/70;
- l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1698/70;
- l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2152/75;
- gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2247/73.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera e) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
ALLEGATO II
Istruzioni sulle modalità di compilazione del documento commerciale omologato
A. REGOLE GENERALI
1. Le caselle tracciate con linee sul modulo del documento commerciale omologato nell'allegato I hanno puramente valore indicativo quanto alla posizione delle menzioni in cui apporre le indicazioni prescritte.
2. Il modulo dev'essere riempito di preferenza a macchina. Se è riempito a mano, dev'essere riempito in maniera leggibile e con scrittura indelebile.
3. Il modulo non deve avere né raschiature né sovrascritte. Ogni errore commesso nel riempirlo lo rende inutilizzabile e occorre riempire un altro modulo.
4. Le copie possono essere costituite da fotocopie autenticate o essere ottenute mediante carta autocopiante o carta carbone.
B. REGOLE PARTICOLARI
1. Indicazioni concernenti lo speditore, il venditore, il destinatario, il compratore o il trasportatore: indicare il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale.
2. Altre indicazioni concernenti il trasportatore (facoltative):
Indicare:
a) la natura del mezzo di trasporto (camion, camionetta, camion cisterna, vettura, vapore, vapore cisterna, nave, aereo);
b) il numero d'immatricolazione o, per le navi, il nome;
c) la data d'inizio del trasporto e, nel caso che lo Stato membro sul territorio del quale inizia il trasporto l'ha prescritto, l'ora di partenza.
In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica sul tergo del documento:
- la data di partenza del trasporto,
- la natura del mezzo di trasporto e il numero d'immatricolazione per le macchine e il nome per le navi,
- il suo nome, cognome o ragione sociale e il suo indirizzo postale compreso il codice.
3. Indicazioni concernenti la designazione del prodotto:
a) Categoria del prodotto
Indicare la categoria relativa utilizzando una menzione conforme alle regole comunitarie che lo descrive nella maniera più precisa; per esempio:
- vino da tavola,
- v.q.p.r.d.,
- mosto d'uva,
- mosto d'uva per v.q.p.r.d.,
- vino importato.
b) Descrizione del prodotto
Indicare
- le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli o, per i prodotti trasportati in container, il numero del container e per i trasporti in cisterna, la menzione "alla rinfusa" con, eventualmente, il numero del compartimento della cisterna;
- la designazione dei prodotti conformemente ai regolamenti (CEE) n. 355/79 del Consiglio (1) e (CEE) n. 997/81 della Commissione (2) e alle disposizioni nazionali in vigore.
4. Zona vinicola
Indicare la zona vinicola di cui è originario il prodotto trasportato, conformandosi alle definizioni dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, C I a), C I b), C II, C III a) e C III b).
L'indicazione della zona viticola non è richiesta nel caso di un trasporto effettuato interamente all'interno di una stessa zona viticola o quando si tratta di un trasporto di vino condizionato.
5. Manipolazioni effettuate
Indicare le manipolazioni di cui i prodotti trasportati hanno potuto essere oggetto, utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:
0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna manipolazione;
1: il prodotto è stato arricchito;
2: il prodotto è stato acidificato;
3: il prodotto è stato disacidificato;
4: il prodotto è stato inzuccherato;
5: il prodotto è stato oggetto di un vinage;
6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di una unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;
7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vigna diversa da quella indicata nella designazione;
8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione.
Esempi:
- per un vino originario della zona B, che è stato arricchito, si indica: B (1);
- per un mosto d'uve originarie della zona C III b) che è stato acidificato, si indica: C III b) (2).
6. Titolo alcolometrico effettivo e totale, densità, massa volumica, ecc.:
Vedi articolo 8.
7. Quantità netta
Indicare la quantità netta
- delle uve dei mosti d'uve concentrati, di mosti d'uve concentrati rettificati e dei succhi d'uve concentrati, delle vinacce d'uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi, espressi dai simboli "t" e "kg";
- degli altri prodotti in ettolitri o in litri, espressi dai simboli "hl" e "l".
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.
ALLEGATO III
Elenco dei dispositivi di chiusura autorizzati nella Comunità per i piccoli recipienti riempiti di prodotti del settore vitivinicolo, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g)
1. Tappo cilindrico di sughero o altra sostanza inerte, ricoperto o meno di una capsula preformata o in lamine, che si lacera all'atto dell'apertura.
La capsula può essere:
- di alluminio,
- di lega metallica,
- di materiale plastico retraibile,
- di cloruro di polivinile, con testa di alluminio.
2. Tappo raso bocca, di sughero o altra sostanza inerte, interamente inserito nel collo della bottiglia, munito di una capsula di metallo o di plastica che ricopre sia il collo della bottiglia sia il tappo e si lacera all'atto dell'apertura.
3. Tappo a fungo, di sughero o altra sostanza inerte, ancorato con dispositivi di fissaggio che occorre rompere per aprire la bottiglia, il tutto eventualmente rivestito di una lamina di metallo o di plastica.
4. Capsula a vite, di alluminio o di latta, munita internamente di un disco di sughero o altra sostanza inerte e di un collarino di sicurezza da strappare o distruggere all'atto dell'apertura (sistema pilfer-proof).
5. Capsula a vite, di plastica.
6. Capsule di chiusura lacerabili:
- di alluminio,
- di plastica,
- di alluminio accoppiato a plastica.
7. Tappo a corona, di metallo, munito internamente di un disco di sughero o altra sostanza inerte.
8. Dispositivi di chiusura che costituiscono parte integrante del recipiente e che, dopo l'apertura, non possono più essere riutilizzati. Ad esempio:
- contenitori di latta,
- contenitori di alluminio,
- contenitori di cartone,
- contenitori di plastica,
- contenitori costituiti da una combinazione dei suddetti materiali,
- contenitori di plastica, non rigidi,
- contenitori di alluminio accoppiato a plastica, non rigidi,
- contenitori a forma di tetraedro, costituiti da lamine di alluminio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2238/93.