
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1722/93 DELLA COMMISSIONE, 30 giugno 1993
G.U.C.E. 1 luglio 1993, n. L 159
Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali. (1)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1996/2006)
Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2004.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° luglio 1993
Applicabile dal: 1° luglio 1993
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
Visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (3), in particolare l'articolo 9,
Considerando che, data la particolare situazione del mercato dell'amido e della fecola e data soprattutto la necessità di mantenere prezzi concorrenziali rispetto a quelli dell'amido e della fecola prodotti nei paesi terzi e importati sotto forma di merci per le quali il regime d'importazione non assicura una sufficiente protezione dei prodotti comunitari, i regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 prevedono la concessione di una restituzione alla produzione, affinché le industrie interessate possano disporre dell'amido della fecola e di taluni prodotti derivati a un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle regole dell'organizzazione comune di mercato per i prodotti in oggetto;
Considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76, è opportuno stabilire le modalità per la concessione delle restituzioni alla produzione, comprese le modalità di controllo e di pagamento, affinché le regole d'esecuzione siano identiche in tutti gli Stati membri;
Considerando che i suddetti regolamenti prevedono la compilazione di un elenco delle merci per la cui fabbricazione l'impiego dell'amido e della fecola dà diritto alla restituzione; che tale elenco deve poter essere modificato in funzione di determinati criteri;
Considerando che, per adottare le misure di controllo più efficaci, è opportuno prevedere il riconoscimento preliminare dei beneficiari della restituzione da parte dello Stato membro sul cui territorio avviene la fabbricazione delle merci summenzionate;
Considerando che è opportuno definire il metodo di calcolo e la periodicità di fissazione della restituzione alla produzione; che attualmente il metodo di calcolo più soddisfacente è quello basato sulla differenza fra il prezzo d'intervento dei cereali e il prezzo utilizzato per calcolare il prelievo all'importazione; che, ai fini di stabilità, la restituzione alla produzione dovrebbe essere fissata di norma tutti i mesi; che, per accertare il corretto valore della restituzione alla produzione, occorre seguire i prezzi del granturco e del frumento sui mercati mondiali e comunitari;
Considerando che le restituzioni alla produzione devono essere pagate per l'impiego di amido o fecola e di taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci; che sono necessarie informazioni particolareggiate per facilitare un controllo adeguato e il pagamento ai richiedenti delle restituzioni alla produzione; che le competenti autorità dello Stato membro interessato dovrebbero essere abilitate ad esigere che i richiedenti forniscano loro qualsiasi informazione utile e diano loro la possibilità di procedere ad ogni verifica o ispezione necessaria ai controlli;
Considerando che il fabbricante del prodotto può non utilizzare un amido o una fecola di base; che occorre quindi compilare un elenco dei prodotti derivati dall'amido o dalla fecola, il cui impiego dia al produttore il diritto di beneficiare della restituzione;
Considerando che è necessario precisare l'origine della materia prima dell'amido o della fecola utilizzati nella fabbricazione di prodotti ammissibili alla restituzione alla produzione;
Considerando che la natura particolare dell'amido esterificato o eterificato rende possibili trasformazioni speculative, realizzate allo scopo di fruire più di una volta della restituzione alla produzione; che, per evitare tali speculazioni, è opportuno prevedere misure intese a garantire che l'amido esterificato o eterificato non venga più ritrasformato in materia prima, la cui utilizzazione può dar luogo a una domanda di restituzione;
Considerando che il pagamento della restituzione alla produzione non dovrebbe essere effettuato prima che la trasformazione abbia avuto luogo; che, una volta avvenuta la trasformazione, il pagamento dovrebbe essere effettuato entro i cinque mesi successivi alla verifica, da parte della competente autorità, che l'amido o la fecola sono stati trasformati; che, tuttavia, il fabbricante dovrebbe poter ottenere un acconto prima dell'espletamento dei controlli;
Considerando che occorre precisare il tasso agricolo di conversione della restituzione in moneta nazionale, ferma restando la possibilità di procedere alla fissazione anticipata conformemente al disposto degli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (4);
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (6), si applica al regime previsto dal presente regolamento; che, conseguentemente, occorre definire le modalità principali degli obblighi a carico dei produttori e il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione;
Considerando che il presente regolamento riprende, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91 (8); che occorre dunque abrogare detto regolamento;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 25 giugno 1976, n. L 166.
G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.
G.U. 1 maggio 1993, n. L 108.
G.U. 3 agosto 1985, n. L 205.
G.U. 14 dicembre 1989, n. L 364.
G.U. 11 luglio 1986, n. L 189.
G.U. 29 maggio 1991, n. L 134.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3125/1994, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1516/1995 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2004)
1. Una restituzione alla produzione (in prosieguo denominata "restituzione") può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I.
Per la Finlandia e la Svezia può essere altresì concessa una restituzione per l'utilizzazione di amido d'orzo e di avena, limitatamente ad un quantitativo di 50 000 tonnellate per la Finlandia e di 10 000 tonnellate per la Svezia.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 può essere modificato in funzione del grado di concorrenza con i paesi terzi e del livello di protezione nei confronti di detta concorrenza raggiunti mediante i meccanismi della politica agricola comune, della tariffa doganale comune o altri.
3. La decisione di concedere una restituzione tiene conto di altri elementi e in particolare i seguenti:
- l'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e di utilizzazione delle fecole e degli amidi;
- il tasso di incorporazione della fecola o dell'amido nel prodotto finale e/o il valore relativo dell'amido e della fecola nel prodotto finale e/o l'importanza del prodotto come sbocco per l'amido e la fecola alla luce della concorrenza di altri prodotti.
4. L'eventuale concessione di una restituzione alla produzione per un prodotto non deve determinare distorsioni della concorrenza con altri prodotti per i quali non è concessa la restituzione.
5. Qualora sia constatata una distorsione conseguente alla concessione di una restituzione, quest'ultima viene:
- soppressa, oppure
- modificata nella misura necessaria a eliminare la distorsione di concorrenza.
6. Non sono concesse restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole importati nella Comunità in virtù di un regime d'importazione comportante una riduzione del dazio all'importazione.
7. Le decisioni previste dal presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura descritta, rispettivamente, all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
Ai sensi del presente regolamento s'intende per:
- "amido o fecola", l'amido o la fecola di base o un prodotto derivato dall'amido o dalla fecola, elencato nell'allegato II;
- "prodotti riconosciuti", i prodotti elencati nell'allegato I;
- "fabbricante", colui che utilizza l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3125/1994, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1516/1995, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1011/1998, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 216/2004 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2004)
1. In caso di concessione di una restituzione, quest'ultima è fissata una volta al mese. Tuttavia, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale, la restituzione, calcolata a norma del paragrafo 2, può essere modificata per tenere conto di tale variazione.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo o di avena, è calcolata in base alla differenza, moltiplicata per il coefficiente 1,60, fra:
a) il prezzo di mercato del granturco in Francia, valido durante i cinque giorni che precedono il giorno della fissazione; e
b) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione CIF Rotterdam utilizzati per determinare i dazi all'importazione del granturco, constatati nei cinque giorni che precedono il giorno d'inizio dell'applicazione.
Ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma, devono essere applicate le seguenti norme:
a) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al prezzo d'intervento ma inferiore al 155% di tale prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d'intervento maggiorato della metà della differenza tra il prezzo reale e il prezzo d'intervento;
b) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al 155% del prezzo d'intervento, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d'intervento maggiorato del 27,5% del prezzo d'intervento.
Per la fecola di patate, è possibile fissare una restituzione diversa per tener conto del livello del prezzo minimo previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92. In tal caso, il calcolo è effettuato in base al prezzo di mercato del granturco in Francia, di cui al primo comma, lettera a), con una limitazione fissata al 115% del prezzo d'intervento.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), è ridotto della differenza tra il prezzo d'intervento del frumento valido nel mese di giugno e quello valido nel mese di luglio, tranne se il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), corrisponde già al prezzo valido per il nuovo raccolto.
3. La restituzione da pagare corrisponde a quella calcolata conformemente al paragrafo 2, moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegato II e corrispondente al codice NC dell'amido o della fecola effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.
4. Le decisioni previste dal presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
1. I fabbricanti che intendono chiedere restituzioni devono rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati, fornendo i seguenti dati:
a) nome e indirizzo del fabbricante;
b) gamma dei prodotti ottenuti dall'amido o dalla fecola, compresi quelli che figurano nell'elenco di cui all'allegato I e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione dei codici NC;
c) se diverso da quello indicato alla lettera a), il luogo (od i luoghi) in cui l'amido o la fecola saranno trasformati in prodotti riconosciuti.
Gli Stati membri possono richiedere al fabbricante dati supplementari.
2. I fabbricanti devono comunicare all'autorità competente un impegno scritto che autorizzi le autorità competenti a effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione dell'amido o della fecola e che forniranno tutte le informazioni richieste.
3. L'autorità competente adotta le misure necessarie per accertare che il fabbricante dispone di un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro.
4. In base ai dati di cui al paragrafo 1, l'autorità competente compila e tiene aggiornato un elenco di fabbricanti riconosciuti. Soltanto i fabbricanti riconosciuti possono chiedere una restituzione conformemente all'articolo 5.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1586/1994, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1786/2001 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 216/2004)
1. Il fabbricante che intende chiedere una restituzione si rivolge per iscritto all'autorità competente per ottenere un titolo di restituzione. La domanda è presentata ogni giorno lavorativo entro le ore 13, ora di Bruxelles.
2. La domanda deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) la quantità di amido o di fecola da utilizzare;
c) in caso di fabbricazione di un prodotto del codice NC 3503 10 50, la quantità di amido o di fecola che sarà utilizzata;
d) il luogo o i luoghi in cui la fecola sarà utilizzata;
e) le date previste per la trasformazione.
3. La domanda è accompagnata:
- dalla costituzione di una cauzione conformemente all'articolo 8;
- da una dichiarazione del fornitore dell'amido o della fecola, in cui si precisa che il prodotto da utilizzare è stato ottenuto conformemente alla nota in calce (1) dell'allegato II.
4. Gli Stati membri possono esigere informazioni complementari.
G.U. 1 maggio 1993, n. L 108.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1586/1994, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1011/1998 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 216/2004)
1. Previa verifica eseguita immediatamente dopo la ricezione della domanda presentata conformemente all'articolo 5, l'autorità competente rilascia senza indugio il titolo di restituzione.
2. Gli Stati membri utilizzano i moduli nazionali per il titolo di restituzione, il quale, fatte salve altre disposizioni di diritto comunitario, contiene almeno i dati di cui al paragrafo 3.
3. Il titolo di restituzione indica i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oltre al tasso della restituzione e all'ultimo giorno di validità del titolo, che corrisponde all'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese di rilascio del titolo.
Tuttavia, la validità dei titoli chiesti nei mesi di luglio, agosto e fino al 24 settembre è limitata a 30 giorni dalla data di rilascio, ma non può superare il 30 settembre.
4. Il tasso della restituzione applicabile, indicato nel titolo, corrisponde a quello valido alla data di ricevimento della domanda.
Tuttavia, qualora, una determinata quantità di amido o di fecola, indicata nel titolo, venga trasformata durante la campagna di commercializzazione dei cereali successiva a quella durante la quale è pervenuta la domanda, la restituzione applicabile all'amido o alla fecola trasformati nel corso della nuova campagna verrà ritoccata in funzione della differenza tra il prezzo di intervento applicabile durante il mese di rilascio del titolo di restituzione e quello applicabile durante il mese della trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. Il tasso da utilizzare per la conversione della restituzione in moneta nazionale corrisponde a quello valido il giorno della trasformazione dell'amido o della fecola.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
1. I fabbricanti in possesso di un titolo di restituzione rilasciato conformemente all'articolo 6 possono chiedere - sempreché le disposizioni del presente regolamento siano state rispettate - il pagamento della restituzione indicata nel titolo stesso, dopo che l'amido o la fecola saranno stati utilizzati per la fabbricazione di prodotti riconosciuti.
2. I diritti derivanti dal titolo di restituzione non sono cedibili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
1. Il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione da parte del fabbricante, presso l'autorità competente, di una cauzione pari a 15 ECU per tonnellata di amido o di fecola di base, moltiplicati eventualmente per il coefficiente corrispondente al tipo di amido o di fecola da utilizzare, riportato nell'allegato II.
2. La cauzione viene svincolata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'obbligazione principale, ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento, è costituita dalla trasformazione della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda in prodotti, nei limiti del periodo di validità del titolo. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 90% della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda, si considera che abbia adempiuto detta obbligazione principale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1011/1998, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2004 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1214/2005)
1. Il pagamento definitivo della restituzione può essere effettuato solo dopo che il fabbricante abbia notificato all'autorità competente i seguenti dati:
a) la data o le date di acquisto e di consegna dell'amido o della fecola;
b) il nome e l'indirizzo dei fornitori dell'amido o della fecola;
c) il nome e l'indirizzo dei produttori dell'amido o della fecola;
d) la data o le date di trasformazione dell'amido o della fecola;
e) la quantità e il tipo di amido o di fecola, con i codici NC utilizzati;
f) la quantità del prodotto riconosciuto indicato nel titolo, fabbricato mediante l'amido o la fecola.
2. Se il prodotto indicato nel titolo rientra sotto il codice NC 3505 10 50, la notificazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata dal deposito di una cauzione pari all'importo della restituzione da pagare per la fabbricazione del prodotto in oggetto. Tuttavia, se l'importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, la cauzione non è necessaria e non si applicano le verifiche ed i controlli di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2200/85, è costituita dall'utilizzazione o dall'esportazione del prodotto conformemente alle disposizioni rispettive delle lettere a) o b) del paragrafo 1 dell'articolo 10 del presente regolamento. L'utilizzazione o l'esportazione hanno luogo nei dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. In base ad una domanda debitamente giustificata, presentata alle competenti autorità, può essere presa in considerazione la concessione di una proroga di tale termine non superiore a sei mesi.
3. Prima di procedere al pagamento, l'autorità competente accerta che l'amido o la fecola siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti conformemente alle indicazioni riportate nel titolo. Le verifiche si effettuano normalmente mediante controlli amministrativi, confermati, se necessario, da controlli fisici.
4. I controlli previsti dal presente regolamento devono essere espletati entro cinque mesi dal giorno in cui l'autorità competente ha ricevuto i dati di cui al paragrafo 1.
5. Se la quantità di amido o fecola trasformata supera quella specificata nel titolo di restituzione, detta quantità supplementare è da considerarsi, nei limiti del 5%, come trasformata in virtù di tale documento, con diritto al pagamento della restituzione ivi indicata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1011/1998 e modificato dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 1950/2005)
1. La cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 viene svincolata soltanto se all'autorità competente è stata prodotta la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 è stato:
a) utilizzato per fabbricare, all'interno del territorio doganale della Comunità, prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II, oppure
b) esportato nei paesi terzi. In caso di esportazione diretta verso un paese terzo, la cauzione viene svincolata soltanto se all'autorità competente è stata prodotta la prova che il prodotto in oggetto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
2. La prova di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita da una dichiarazione presentata all'autorità competente dal fabbricante.
La dichiarazione indica:
- se il prodotto in oggetto debba subire una trasformazione;
- che il prodotto sarà utilizzato soltanto per fabbricare prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II;
- che il prodotto sarà venduto solo ad una persona che assuma l'impegno di cui al primo trattino, risultante da un'apposita clausola contrattuale o da una condizione specifica contenuta nella fattura di vendita; il fabbricante dovrà tenere a disposizione dell'autorità competente una copia del contratto di vendita o della fattura di vendita contenenti detta clausola o condizione;
- che il fabbricante ha preso conoscenza delle disposizioni del paragrafo 7;
- il nome e l'indirizzo del consegnatario, qualora il prodotto formi oggetto di un'atto di scambio, nonché il quantitativo preso in consegna;
- il numero dell'esemplare di controllo T 5, qualora l'acquirente del prodotto si trovi in un altro Stato membro.
3. Alla fine di ogni trimestre civile, il fabbricante trasmette alla propria autorità competente, entro venti giorni lavorativi, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2.
Entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali copie, l'autorità competente del fabbricante le trasmette all'autorità competente dell'acquirente.
4. I fabbricanti e gli acquirenti del prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 devono essere provvisti di un sistema di contabilità di magazzino riconosciuto dagli Stati membri, che consenta di accertare il rispetto degli impegni e l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione del fabbricante menzionata al paragrafo 2.
Tuttavia, gli acquirenti che utilizzano una quantità dei prodotti di cui al codice suddetto inferiore a 1 000 kg per trimestre, possono essere esentati da tale obbligo.
5. a) Le verifiche di cui al paragrafo 4 sono effettuate dall'autorità competente del fabbricante e da quella dell'acquirente allo scadere di ciascun trimestre civile. Le verifiche riguardano i dati globali relativi a tale periodo per i fabbricanti e gli acquirenti interessati, nonché almeno il 10% di tutte le transazioni e utilizzazioni avvenute nello Stato membro (o negli Stati membri). I controlli da eseguire nell'ambito delle verifiche vengono stabiliti dalle autorità competenti in base a un'analisi dei rischi.
Ogni verifica deve concludersi entro cinque mesi dalla fine di ciascun trimestre civile.
L'autorità competente del fabbricante deve disporre dei risultati di ogni singola verifica entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione di ciascuna operazione di controllo.
Qualora le verifiche abbiano luogo in due o più Stati membri, le autorità interessate si comunicano reciprocamente i risultati delle verifiche effettuate, in base alle procedure descritte dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (1).
b) Ove si riscontrino irregolarità per almeno il 3% delle operazioni di controllo di cui alla lettera a), le autorità competenti intensificano i controlli.
c) In base ai risultati di tali verifiche, l'autorità che ha proceduto allo svincolo della cauzione applica al fabbricante interessato la sanzione prevista al paragrafo 7.
6. Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, un esemplare di controllo T 5.
Detto esemplare reca, nella casella 104, alla voce "Altro", una delle diciture elencate nell'allegato IV;
7. Qualora si constati l'inosservanza delle norme dei paragrafi da 1 a 6, l'autorità competente dello Stato membro interessato esige, fatte salve eventuali sanzioni nazionali, il pagamento di un importo equivalente al 150% della restituzione più elevata, applicabile al prodotto in oggetto durante i dodici mesi precedenti.
G.U. 2 giugno 1981, n. L 144.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
1. La restituzione indicata nel titolo viene pagata soltanto per la quantità di amido e di fecola effettivamente utilizzata nel processo di fabbricazione. Parallelamente, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene svincolata in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85.
2. Il pagamento della restituzione è eseguito al più tardi entro cinque mesi dal giorno in cui termina il controllo previsto all'articolo 9, paragrafo 3.
Tuttavia, su richiesta del fabbricante, l'autorità competente può concedere, trenta giorni dalla ricezione delle suddette informazioni, un acconto d'importo pari a quello della restituzione. Salvo i casi in cui il prodotto rientri sotto il codice NC 3505 10 50, l'acconto è subordinato alla costituzione, da parte del fabbricante, di una cauzione pari al 115% dell'acconto stesso. La cauzione viene svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1516/1995, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1011/1998 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 216/2004)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro la fine della prima settimana di ogni mese, i quantitativi di amido o di fecola che nel corso del mese precedente sono stati oggetto di domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;
b) entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre civile, il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo, avena o riso) per i quali sono state pagate restituzioni, nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.
Ai fini dello svincolo della cauzione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/86, le disposizioni dell'articolo 10 si applicano anche ai fascicoli ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
Allegato I
(sostituito dall'allegato al Reg. (CE) n. 87/1999)
Prodotti per i quali vengono usati l'amido o la fecola e/o i loro derivati ripresi nei seguenti numeri e capitoli della nomenclatura combinata
Codice NC |
Designazione delle merci |
ex 1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
ex 1302 32 90 |
- di semi di guar |
ex 1302 39 00 |
- altri: |
- Carragenina |
|
ex 1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
1404 20 00 |
- Linters di cotone |
ex 1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
1702 50 00 |
- Fruttosio chimicamente puro |
ex 1702 90 |
- altri, compreso lo zucchero invertito: |
1702 90 10 |
- - Maltosio chimicamente puro |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici - escluse le sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 |
capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
3402 |
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401: |
ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi - escluse la voce 3501 e le sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20 |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche - escluse la voce 3809 e la sottovoce 3824 60 |
capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
4801 00 |
Carta da giornale, in rotoli o in fogli |
4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano |
4803 00 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo |
4806 |
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli |
4807 |
Carta e cartone, piatti, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli |
4808 |
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 |
4809 |
Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810 |
4812 00 00 |
Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta |
ex 4813 |
Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti: |
ex 4813 90 |
- altra |
ex 4814 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie: |
4814 10 00 |
- Carta detta "Ingrain" |
4814 20 00 |
- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata |
4814 90 |
- altri |
ex 4816 |
Carta carbone, carta detta "autocopiante" a altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole: |
4816 10 00 |
- Carta carbone e carta simile |
4816 90 00 |
- altra |
capitolo 52 |
Cotone |
ex 5801 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806: |
- di cotone: |
|
5801 21 00 |
- - Velluti e felpe a trama, non tagliati |
ex 5802 |
Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili "tufted" diverse dai prodotti della voce 5703: |
- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone: |
|
5802 11 00 |
- - greggi |
5802 19 00 |
- - altri |
ex 5803 |
Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806: |
5803 10 00 |
- di cotone |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
Allegato II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3125/1994, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1011/1998, sostituito dall'allegato al Reg. (CE) n. 87/1999 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1548/2004)
Codice NC |
Designazione delle merci |
Quantitativi di amido o fecola necessari per produrre 1 t (coefficiente) |
A. AMIDO E FECOLA DI BASE [1] [4] |
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ex 1108 |
Amidi e fecole; inulina: |
. |
- Amidi e fecole: |
||
1108 11 00 |
- Amido di frumento (grano) |
1,00 |
1108 12 00 |
- Amido di granturco |
1,00 |
1108 13 00 |
- Fecola di patate |
1,00 |
ex 1108 19 |
- altri amidi e fecole: |
. |
[1108 19 10 |
- Amido di riso (riga soppressa) |
1,00] |
ex 1108 19 90 |
- altri: amido di orzo e di avena |
1,00 |
B. I SEGUENTI PRODOTTI DERIVATI, OVE SIANO OTTENUTI DAI PRODOTTI DI CUI SOPRA |
||
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
. |
ex 1702 30 |
- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio: |
. |
- altri: |
||
- contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di glucosio: |
||
1702 30 51 |
- in polvere cristallina bianca anche agglomerata |
1,304 |
1702 30 59 |
- altri [2] |
1,00 |
- altri: |
. |
|
1702 30 91 |
- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
1,304 |
1702 30 99 |
- altri [2] |
1,00 |
ex 1702 40 |
- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio: |
. |
1702 40 90 |
- altri [2]: |
1,00 |
ex 1702 90 |
- altri, compreso lo zucchero invertito: |
. |
1702 90 50 |
- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina: |
. |
- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
1,304 |
|
- altri [2] |
1,00 |
|
- Zuccheri e melassi, caramellati: |
. |
|
- altri: |
. |
|
1702 90 75 |
- in polvere, anche agglomerati |
1,366 |
1702 90 79 |
- altri [2] |
0,95 |
ex 2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
. |
- altri polialcoli: |
||
2905 43 00 |
- Mannitolo |
1,52 |
2905 44 |
- D-glucitolo (sorbitolo): |
. |
- in soluzione acquosa: |
||
2905 44 11 |
- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [3] |
1,068 |
2905 44 19 |
- altro [3] |
0,944 |
- altro: |
||
2905 44 91 |
- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
1,52 |
2905 44 99 |
- altro |
1,52 |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
. |
ex 3505 10 |
- Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
. |
3505 10 10 |
- Destrina [5] |
1,14 |
- altri amidi e fecole modificati: |
. |
|
3505 10 90 |
- altri [5] |
1,14 |
3505 20 |
- Colle [5] |
1,14 |
ex 3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzine preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
. |
3809 10 |
- a base di sostanze amidacee [5] |
1,14 |
ex 3824 |
Leganti preparati per fornire o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
. |
3824 60 |
- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: |
. |
- in soluzione acquosa: |
||
3824 60 11 |
- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo [3] |
1,068 |
3824 60 19 |
- altro [3] |
0,944 |
- altro: |
. |
|
3824 60 91 |
- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
1,52 |
3824 60 99 |
- altro |
1,52 |
[1] Il coefficiente indicato si applica all'amido e alla fecola aventi un tenore di materia secca di almeno 87%, nel caso dell'amido di granturco, [di riso] (termini soppressi), di frumento, d'orzo e d'avena e di 80% nel caso della fecola di patate. La restituzione alla produzione pagabile per l'amido o la fecola di base aventi un tenore di materia secca inferiore a quello indicato viene adeguata applicando la seguente formula: 1. Amido di granturco, riso, frumento, orzo e avena: Percentuale effettiva di materia secca × Restituzione alla produzione 87 2. Fecola di patate: Percentuale effettiva di materia secca × Restituzione alla produzione 80 Il tenore in materia secca dell'amido o della fecola è determinato con il metodo previsto all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU L 178 del 5.7.1984). Qualora la restituzione alla produzione sia versata per l'utilizzazione dell'amido e della fecola di cui al codice NC 1108, la purezza dell'amido o della fecola nella materia secca non può essere inferiore al 97%. Il metodo da utilizzare per la determinazione del livello di purezza dell'amido o della fecola è quello indicato nell'allegato III del presente regolamento. [2] La restituzione alla produzione è pagabile per i prodotti compresi in queste voci aventi un tenore di materia secca almeno uguale a 78%. La restituzione alla produzione pagabile per i prodotti compresi in queste voci con un tenore di materia secca inferiore a 78% viene adeguata applicando la seguente formula: Percentuale effettiva di materia secca × Restituzione alla produzione 78 [3] La restituzione alla produzione può essere versata per il D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa con un tenore di materia secca non inferiore al 70%. Qualora il tenore di materia secca sia inferiore al 70%, la restituzione alla produzione viene adeguata in base alla seguente formula: Percentuale effettiva di materia secca × Restituzione alla produzione 70 [4] Prodotto direttamente con granturco, frumento, orzo, avena, [riso] (termine soppresso) o patate, senza utilizzare nessun sottoprodotto ricavato dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli. [5] La restituzione alla produzione è versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina. |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
Allegato III
Il livello di purezza dell'amido o della fecola viene determinato ricorrendo al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (1) che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.
G.U. 29 maggio 1972, n. L 123.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 491/2008.
Allegato IV
(introdotto dall'allegato III del Reg. (CE) n. 1950/2005 e sostituito dall'allegato II del Reg. (CE) n. 1996/2006)
Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 6
Omissis
- in italiano: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.
Omissis