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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1502/95.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/93 DELLA COMMISSIONE, 25 giugno 1993

G.U.C.E. 26 giugno 1993, n. L 155

Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1502/95.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12,

Considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ad eccezione del malto, viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che i prezzi cif sono calcolati per Rotterdam sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale; che, a tal fine, la Commissione deve prendere in considerazione tutti i prezzi praticati su questo mercato e giunti a sua conoscenza, nonché tutti i corsi quotati dalle borse valori più importanti per il commercio internazionale; che tali prezzi possono tuttavia essere scartati, se dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che alcuni prezzi non sono rappresentativi della tendenza reale del mercato, o per la qualità della merce o a causa di limitazioni quantitative, o perché i prezzi comunicati non sono fondati su condizioni di mercato normali; che occorre prendere in considerazione anche i prezzi che non sono stati comunicati sulla piazza di Rotterdam, applicando a tal fine un correttivo che tenga conto delle differenze, in materia di spese di trasporto, tra Rotterdam e l'altro porto prescelto;

Considerando che, per determinare i coefficienti di equivalenza, è opportuno basarsi sulle caratteristiche e sui prezzi delle varie qualità di prodotti abitualmente offerte sul mercato mondiale e, per quanto riguarda le farine, tener conto del tenore di umidità, del tenore delle ceneri e del valore panificabile;

Considerando che, qualora vengano offerte sul mercato mondiale qualità di prodotti non menzionate nel presente regolamento, la Commissione deve essere in grado di applicare coefficienti di equivalenza nuovi o diversi fino al momento in cui si renda necessario attualizzare il presente regolamento;

Considerando che è opportuno mantenere invariato il prezzo cif, sia per il caso che la Commissione non sia venuta a conoscenza di prezzi o notazioni o se questi non siano rappresentativi, sia per evitare che il mercato comunitario venga turbato da brusche variazioni dei prelievi che non riflettano i movimenti effettivi del mercato stesso;

Considerando che, se la Commissione non dispone di informazioni sui prezzi offerti per la farina di frumento, di frumento segalato e di segala o per le semole e i semolini di frumento, essa può calcolare il prezzo cif per tali prodotti applicando un coefficiente di trasformazione al cereale di base utilizzato per la fabbricazione dei medesimi;

Considerando che, per taluni prodotti del codice NC 1107, occorre stabilire l'elemento fisso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92;

Considerando che il prezzo d'entrata comune è l'unico elemento di protezione del mercato comunitario e che lo smercio normale dei cereali di produzione comunitaria sarebbe gravemente minacciato, se delle merci importate venissero immesse su tale mercato a prezzi inferiori ai prezzi d'entrata; che è pertanto opportuno, in caso di fissazione anticipata del prelievo, che l'importo supplementare (in prosieguo: "il premio") di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga calcolato in modo che il prodotto importato in base a tale regime venga immesso sul mercato comunitario in condizioni che non rischino di compromettere l'equilibrio di quest'ultimo; che, a tal fine, si deve fissare l'importo di detto premio a un livello che copra l'ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo cif ed un prezzo cif fissato per gli acquisti a termine - ove questo secondo prezzo cif sia inferiore al primo - prendendo in considerazione i prezzi rappresentativi della tendenza effettiva del mercato a termine;

Considerando che, per non rendere eccessivamente complessa la procedura di fissazione dei prelievi, è d'uopo stabilire un livello minimo, al di sotto del quale le variazioni dei prezzi cif, dei premi o dei prezzi d'entrata non provocheranno alcuna modifica dei prelievi stessi;

Considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento possono essere interamente o parzialmente disciplinati dalle disposizioni riguardanti la fissazione anticipata del prelievo; che forti fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale rendono difficile concludere contratti d'acquisto a termine secondo le necessità e gli usi del commercio internazionale dei suddetti prodotti; che, per rendere possibile in tali condizioni l'importazione tradizionale di questi prodotti nella Comunità, occorre estendere ai medesimi la fissazione anticipata del prelievo; che è opportuno in tal caso prevedere il versamento di un premio, in modo che i prodotti importati vengano immessi nella Comunità in condizioni che non compromettano l'equilibrio del mercato;

Considerando che il presente regolamento riprende, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme dei regolamenti della Commissione n. 156/67/CEE (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76 (3), n. 158/67/CEE (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2644/91 (4), n. 159/67/CEE (2) e (CEE) n. 971/73 (5); che occorre pertanto abrogare detti regolamenti;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 27 giugno 1967, n. 128.

(3)

G.U. 10 gennaio 1976, n. L 5.

(4)

G.U. 5 settembre 1991, n. L 247.

(5)

G.U. 11 aprile 1973, n. L 95.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1502/95.

Art. 1

1. Per determinare i prezzi cif di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si prendono in considerazione gli elementi seguenti:

a) i prezzi praticati sul mercato mondiale, dei quali i servizi della Commissione siano venuti a conoscenza direttamente o tramite gli Stati membri;

b) le possibilità d'acquisto effettive più favorevoli;

c) i corsi quotati dalle borse valori più importanti per il commercio internazionale.

Taluni prezzi e quotazioni possono tuttavia essere esclusi, ove si tratti di cereali non rispondenti alla qualità media leale e mercantile (FAO), oppure di prezzi non rappresentativi del mercato o della tendenza del mercato a termine, oppure di prezzi comportanti una scelta del venditore in materia di qualità o di provenienza.

2. Vengono apportati adeguamenti:

a) per i prezzi che non siano stati comunicati sulla piazza di Rotterdam, tenendo conto delle differenze esistenti in materia di noli, da un lato tra il porto d'imbarco e il porto di destinazione, dall'altro tra il porto d'imbarco e Rotterdam;

b) al fine di compensare le differenze qualitative rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata, applicando i coefficienti d'equivalenza di cui agli allegati I e II.

Qualora sul mercato mondiale vengano offerti prodotti di qualità non elencate negli allegati, la Commissione può applicare coefficienti di equivalenza derivati da quelli contenuti in detti allegati. In tal caso, occorre tener conto degli elementi qualitativi dei prodotti in oggetto che li caratterizzano rispetto ai prodotti delle qualità indicate negli allegati, nonché delle differenze di prezzo fra gli uni e gli altri prodotti. Tuttavia, l'applicazione di uno stesso coefficiente di equivalenza è limitata ad un massimo di ventun giorni. Spirato detto termine, il pertinente allegato del presente regolamento deve essere sottoposto a revisione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. La revisione, peraltro, non pregiudica la validità dei coefficienti utilizzati provvisoriamente dalla Commissione.

3. Il prezzo cif resta invariato:

a) se il prezzo praticato per una determinata qualità, utilizzato per la fissazione precedente del prezzo cif, non viene più comunicato alla Commissione per la fissazione seguente e se i prezzi offerti ancora disponibili rischiano di provocare brusche e notevoli variazioni del prezzo cif, giudicate dalla Commissione insufficientemente rappresentative della tendenza effettiva del mercato;

b) se la Commissione non dispone di alcun dato o di dati sufficientemente rappresentativi per fissare un prezzo cif.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1502/95.

Art. 2

In mancanza d'informazioni sui prezzi rappresentativi o di quotazioni di borsa rappresentative per la farina di frumento, di frumento segalato o di segala o per le semole e i semolini di frumento, la Commissione calcola i prezzi cif per tali prodotti, applicando un coefficiente di trasformazione al prezzo cif del cereale di base.

Detto coefficiente di trasformazione è fissato a 1,40 per la fabbricazione di una tonnellata di farina e di semole e semolini di frumento tenero ed a 1,55 per la fabbricazione di una tonnellata di semole e semolini di frumento duro.

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Art. 3

Per i prodotti del codine NC 1107, l'elemento mobile di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 viene fissato tenendo conto del quantitativo di cereale di base necessario per fabbricare il prodotto in questione. A tal fine, il prelievo applicabile al cereale di base viene moltiplicato per il coefficiente 1,33 nel caso dei prodotti di cui ai codici NC 1107 10 19 e 1107 10 99, per il coefficiente 1,55 nel caso del prodotto di cui al codice NC 1107 20 00 e per il coefficiente 1,78 nel caso dei prodotti di cui ai codici NC 1107 10 11 e 1107 10 91.

L'elemento fisso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 è stabilito in 10,88 ECU.

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Art. 4

1. Qualora, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, eccetto il malto, i prezzi cif siano più elevati dei prezzi cif a termine per gli stessi prodotti, i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 2 di detto regolamento sono pari alla differenza fra detti prezzi.

La tabella dei premi comprende un premio per il mese in corso e un premio per ciascuno dei mesi successivi; essa si riferisce a un periodo di durata pari o superiore al periodo di validità dei certificati.

2. I premi per i prodotti del codice NC 1107 vengono fissati applicando i coefficienti specificati dall'articolo 3 del presente regolamento ai premi fissati per il cereale di base.

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Art. 5

Se il prezzo cif oltrepassa il prezzo cif a termine di un importo non superiore a 1 ECU/t, il premio è pari a 0 ECU.

La tabella dei premi viene modificata soltanto se la differenza constatata è superiore a 1 ECU.

Il prelievo viene modificato soltanto se il calcolo determina, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una variazione superiore a 1 ECU/t.

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Art. 6

Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del medesimo.

Tuttavia, l'adeguamento del prelievo per i prodotti del codice NC 1107 viene effettuato utilizzando i prezzi d'entrata del cereale di base, previa applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

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Art. 7

I regolamenti n. 156/67/CEE, 158/67/CEE, 159/67/CEE e (CEE) n. 971/73 sono abrogati.

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Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1502/95.

Allegati