
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1533/93 DELLA COMMISSIONE, 22 giugno 1993
G.U.C.E. 23 giugno 1993, n. L 151
Modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare gli articoli 13 e 16,
Considerando che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, le restituzioni all'esportazione, gli importi correttivi e i prelievi all'esportazione in quanto misura speciale in caso di turbative del mercato devono essere fissati secondo determinati criteri in modo da coprire la differenza tra i corsi o i prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale;
Considerando che i cereali vengono offerti sul mercato mondiale dai vari paesi esportatori a prezzi diversi, è opportuno tener conto della disparità delle spese d'inoltro interno e fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nella Comunità e i corsi o i prezzi più favorevoli sul mercato mondiale;
Considerando che, per rendere possibili le esportazioni di farine, di semole e semolini e di malto, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione della restituzione sono, da un lato, i prezzi dei cereali di base e i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati, nonché il valore dei sottoprodotti, e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale;
Considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 consente di fissare in anticipo la restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento; che, data la pratica del contratto a termine nel commercio internazionale di detti prodotti, occorre prevedere la fissazione anticipata della restituzione per un'esportazione da realizzarsi successivamente;
Considerando che, in mancanza di un prezzo di entrata per i prodotti di cui al codice NC 1107, occorre prevedere l'adeguamento della restituzione per tali prodotti in funzione del prezzo di entrata del cereale di base, applicando un coefficiente di trasformazione;
Considerando che, ai fini dell'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, è necessario che questi ultimi siano differenziati secondo la destinazione dei prodotti esportati;
Considerando che, ai fini di un'oculata gestione dei fondi comunitari e in considerazione delle possibilità di esportazione dei prodotti, occorre prevedere che la restituzione e i prelievi all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 possano essere fissati mediante gara, indetta per un quantitativo determinato;
Considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi; che, a tal fine, la pubblicazione della decisione di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee deve essere accompagnata da un bando di gara;
Considerando che è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali;
Considerando che è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione o un prelievo minimo all'esportazione; che tale metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione;
Considerando che possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione all'esportazione o un prelievo all'esportazione, a non dar seguito alla gara;
Considerando che una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara; che tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è mantenuta; che, in caso di revoca dell'offerta, la cauzione viene quindi incamerata;
Considerando che occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati;
Considerando che per la fissazione della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, e onde evitare l'impiego di mezzi di controllo per rilevare lievi variazioni dei quantitativi di materie prime utilizzate non incidenti in misura rilevante sulla qualità del prodotto, è opportuno adottare un metodo forfettario di valutazione; che, tra i procedimenti tecnici atti a stimare la quantità di cereali di base utilizzati, il più efficace è risultato l'analisi del tenore di ceneri nei prodotti trasformati; che detta analisi dovrebbe essere effettuata secondo un unico metodo nell'insieme della Comunità;
Considerando che la concessione di una restituzione all'esportazione per i cereali importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata; che la concessione della restituzione è quindi limitata ai prodotti comunitari;
Considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92 (3), in caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che, nel settore dei cereali, il solo tasso di restituzione ad un livello inferiore a quello applicabile alle esportazioni verso tutti i paesi terzi è quello fissato per la destinazione Svizzera, Austria e Liechtenstein; che, per non turbare la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo una prova dell'arrivo a destinazione, è opportuno garantire con altri mezzi che i prodotti destinatari di una restituzione al tasso previsto per tutti i paesi terzi non vengano esportati verso i paesi in oggetto; che, a tale scopo, giova rinunciare alla presentazione di una prova dell'arrivo dei prodotti a destinazione in tutti i casi di esportazione per via marittima; che, come garanzia, può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima e avente una determinata dimensione minima;
Considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo raggiungono il livello dei prezzi comunitari e se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi, con conseguenti turbative o rischio di turbative sul mercato della Comunità, possono essere adottate le misure del caso; che, a questo scopo, è necessario garantire un'offerta sufficiente di cereali; che è pertanto opportuno procedere alla riscossione di prelievi all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio di titoli d'esportazione;
Considerando che, per consentire agli operatori di impegnarsi ad effettuare esportazioni a termine, occorre prevedere la possibilità di fissare in anticipo detti prelievi all'esportazione; che, in caso di fissazione anticipata, è opportuno procedere all'adeguamento del prelievo all'esportazione sulla base della differenza per il prezzo d'entrata vigente nel giorno di presentazione della domanda di titolo d'esportazione e quello valido durante il mese in cui ha luogo l'esportazione;
Considerando che la situazione prospettata all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 può verificarsi in tempi relativamente brevi e che la Commissione deve quindi disporre della facoltà di sospendere in qualsiasi momento il rilascio dei titoli d'esportazione;
Considerando che il presente regolamento riproduce, adeguandole all'attuale situazione di mercato, le norme dei regolamenti della Commissione n. 162/67/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92 (5), (CEE) n. 3130/73 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 (7), del regolamento (CEE) n. 279/75 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 e (CEE) n. 1281/75 (9); che è necessario abrogare i suddetti regolamenti;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 14 dicembre 1987, n. L 351.
G.U. 13 giugno 1992, n. L 160.
G.U. 27 giugno 1967, n. 128.
G.U. 28 febbraio 1992, n. L 53.
G.U. 20 novembre 1973, n. L 319.
G.U. 10 settembre 1986, n. L 257.
G.U. 5 febbraio 1975, n. L 31
G.U. 22 maggio 1975, n. L 131.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché alle misure da adottare in caso di turbative ai sensi dell'articolo 16 del medesimo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, le restituzioni all'esportazione, i prelievi all'esportazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento, nonchè gli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità ed il loro andamento, nonché i corsi registrati sui mercati dei paesi terzi;
b) le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai mercati rappresentativi della Comunità ai porti o altri luoghi di esportazione, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale;
c) per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessari per la loro fabbricazione;
d) le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato mondiale;
e) l'interesse di evitare perturbative sul mercato della Comunità;
f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
L'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applica anche ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del medesimo.
Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, quarto comma del predetto regolamento, l'adeguamento della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1107 viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base, applicando il coefficiente 1,3 per i prodotti dei codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e il coefficiente 1,52 per il prodotto del codice NC 1107 20 00.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché i prelievi all'esportazione previsti dall'articolo 15 del presente regolamento possono essere fissati mediante gara.
Le condizioni della gara devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.
La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione.
2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
3. L'indicazione della gara è accompagnata della pubblicazione di un bando di gara a cura della Commissione contenente, tra l'altro, le date in cui possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri a cui devono essere indirizzate.
4. La decisione con cui viene indetta la gara e bando relativo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviandola a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.
2. L'offerta indica:
a) gli estremi della gara;
b) il nome e l'indirizzo del concorrente;
c) la natura e la quantità del prodotto da esportare;
d) l'importo proposto per tonnellata della restituzione all'esportazione o secondo i casi, del prelievo all'esportazione, espresso in ecu.
3. L'offerta è valida soltanto se:
a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara;
b) è accompagnata da un importo scritto a presentare, per i quantitativi aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del presente regolamento, una domanda di titolo di esportazione e una domanda di fissazione anticipata di una restituzione all'esportazione o di un prelievo all'esportazione, secondo i casi, pari all'importo dell'offerta presentata;
c) non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara.
4. L'offerta presentata è irrevocabile.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
Lo spoglio delle offerte viene effettuato a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto.
Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare una restituzione massima all'esportazione o un prelievo minimo all'esportazione, ovvero di non dar seguito alla gara.
2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detto prelievo minimo.
3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.
2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
1. La cauzione di gara è svincolata:
a) quando l'offerta non è stata selezionata;
b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (1).
In caso d'inadempimento dell'impegno di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) la cauzione di gara viene incamerata, salvo forza maggiore.
G.U. 7 aprile 1989, n. L 94.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 vengono fissate almeno una volta al mese.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, di frumento segalato e di spelta, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di 1 000 kg di prodotto trasformato. I quantitativi di cereali di base sono indicati nell'allegato I.
2. Il tenore di ceneri nelle farine viene determinato secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato II.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione è pagata quando viene fornita la prova dell'origine comunitaria dei prodotti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito di una gara, purché l'operatore dimostri che i cereali hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima di almeno 2 500 tonnellate di stazza lorda.
Quest'ultima prova è costituita dalla seguente menzione, certificata dall'autorità competente, apposta sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.
"Exportación de cereales por vía marítima; artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 1533/93";
"Eksport af korn ad søvejen - Artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1533/93";
"Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg - Verordnung (EWG) Nr. 1533/93 Artikel 14";
"Exagwgh sithrwn dia qalasshs - 'Arqro 14 tou kanonismou (EOK) ariq. 1533/93";
'Export of cereals by sea - Article 14 of Regulation (EEC) No 1533/93';
"Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CEE) n° 1533/93, article 14";
"Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CEE) n. 1533/93, art. 14";
"Uitvoer van graan over zee - Verordening (EEG) nr. 1533/93, artikel 14";
"Exportação de cereais por via marítima - Art. 14, Regulamento (CEE) n° 1533/93".
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, possono essere prese le seguenti misure:
a) applicazione di un prelievo all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. I prelievi e gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione;
b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;
c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
Il prelievo all'esportazione esigibile è quello valido il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.
Tuttavia, il prelievo all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo, e adeguato in funzione del prezzo di entrata durante il mese dell'esportazione, viene applicato, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
In casi urgenti, la Commissione può prendere le misure contemplate all'articolo 15, punto b). Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
I regolamenti n. 162/67/CEE, (CEE) n. 3130/73, (CEE) n. 279/75 e (CEE) n. 1281/75 sono abrogati.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
ALLEGATO I
_____________________________________________________________________________ Farina, semole e semolini Chilogrammi di avente un tenore di cereali per 1000 kg ceneri, in milligrammi, di farina per 100 g _____________________________________________________________________________ 1. Farina di frumento 1 370 tenero o di spelta o 0 a 600 1 280 di frumento segalato 601 a 900 1 180 901 a 1 100 1 090 1 101 a 1 650 1 020 1 651 a 1 900 2. Farina di segala 0 a 1 400 1 370 1 401 a 2 000 1 080 3. Semole e semolini 0 a 600 1 370 di frumento tenero _____________________________________________________________________________ 4. Semole e semolini 0 a 1 300 1 500 di frumento duro (setaccio da 0,160 mm) 0 a 1 300 1 340 superiore da 1 300 1 260 _____________________________________________________________________________ 5. Malto non torrefatto 1 300 Malto torrefatto 1 520 _____________________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1501/95.
ALLEGATO II
Metodo per la determinazione delle ceneri nelle farine
Apparecchiatura
1. Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con relativa pesiera.
2. Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo per la regolazione ed il controllo della temperatura.
3. Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellana.
4. Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra ferrata in porcellana o in alluminio. Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride fosforica, e da gel di silice colorato in blu.
Modo di operare
1. Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è probabilmente superiore all'1%, il peso della presa campione è da 2 a 3 g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di 0,1 mg.
2. Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata di 15 minuti è generalmente sufficiente. Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del laboratorio, seguendo le prescrizioni indicate al paragrafo 7.
3. Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirla uniformemente sul fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la presa campione con 1-2 ml di alcool etilico.
4. Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla capsula.
5. L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Si deve considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il raffreddamento.
6. La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900°.
7. Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurle nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento completo (all'incirca 1 ora).
Risultati
1. Limite di errore; quando il tenore in ceneri è inferiore all'1%, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1% lo scarto non deve essere superiore al 2% di questo tenore di ceneri. Se lo scarto supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta.
2. Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato a 0,01.