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REGOLAMENTO (CEE) N. 1552/93 DEL CONSIGLIO, 14 giugno 1993

G.U.C.E. 25 giugno 1993, n. L 154

Modifiche al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 28 giugno 1993

Applicabile dal: 1° luglio 1993

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 1765/1992, il presente è da intendersi di fatto abrogato a decorrere dal 1° luglio 2000 dal Reg. (CE) n. 1251/1999, che ha provveduto ad abrogare il regolamento qui modificato.

Da tenere presente che anche lo stesso Reg. (CE) n. 1251/1999 è stato abrogato dall'art. 153 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 569/76 (4) ha istituito misure speciali per il lino non tessile;

Considerando che le caratteristiche di questa produzione sono analoghe a taluni prodotti contemplati dal regime di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (5); che, per un migliore equilibrio del mercato, è opportuno aggiungere la coltura dei semi di lino non tessile al regime dei seminativi istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e sopprimere quindi il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 569/76;

Considerando che al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 si applicano le regole previste nel quadro del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (6); che tale sistema si applicherà anche al lino non tessile a decorrere dalla campagna 1994/1995;

Considerando che, per agevolare il passaggio dal regime attualmente in vigore al regime istituito dal presente regolamento, è opportuno prevedere disposizioni particolari per la campagna di commercializzazione 1993/1994 e, nel contempo, adeguate misure per mantenere sotto controllo le spese nel settore in questione, tenendo conto delle superfici messe a coltura nel corso dell'ultima campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 20 marzo 1993, n. C 80.

(2)

G.U. 31 maggio 1993 n. C 150.

(3)

G.U. 10 maggio 1993, n. C 129.

(4)

G.U. 15 marzo 1976, n. L 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (G.U. 30 luglio 1992, n. L 215).

(5)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (G.U. 19 febbraio 1993, n. L 42).

(6)

G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

1. Per il lino non tessile è concesso un pagamento compensativo per ettaro.

2. Per la campagna 1993/1994 tale pagamento è fissato a 85 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo la resa del granturco nelle regioni in cui a tale cereale si applica una resa distinta.

Se la superficie coltivata nella Comunità in vista del raccolto nel 1993 supera 266 000 ettari il pagamento compensativo è ridotto in funzione del supero. La concessione del pagamento non è soggetta all'obbligo della messa a riposo dei seminativi.

3. Per le campagne successive il pagamento compensativo è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

4. Il pagamento compensativo è concesso soltanto se i semi di lino sono prodotti a partire da sementi di varietà di lino considerate diverse da quelle destinate principalmente alla produzione di fibre di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1308/70 (*).

(*) G.U. 4 luglio 1970, n. L 146."

2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. I pagamenti compensativi per i cereali, le colture proteiche ed i semi di lino nonché la compensazione a titolo dell'obbligo di messa a riposo sono versati tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre successivi al raccolto."

3) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995 il Consiglio può decidere secondo le procedure previste all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, che le disposizioni relative ai pagamenti compensativi applicabili ai semi oleosi si applicano anche alle colture proteiche ed al lino non tessile."

4) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bis

1. Le misure transitorie per la campagna di commercializzazione 1993/1994 sono adottate per il lino non tessile secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti ai produttori di semi di lino non tessile sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 569/76 per il prodotto seminato a titolo della campagna 1993/1994 e seguenti."

5) Nell'allegato I è aggiunto il seguente seminativo:


     Codice NC                             Designazione delle merci
IV. Lino non tessile
1204 00                                         Semi di lino
                                          (Linum usitatissimum L.)
Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH