
REGOLAMENTO (CEE) N. 1552/93 DEL CONSIGLIO, 14 giugno 1993
G.U.C.E. 25 giugno 1993, n. L 154
Modifiche al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 28 giugno 1993
Applicabile dal: 1° luglio 1993
Nota
In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 1765/1992, il presente è da intendersi di fatto abrogato a decorrere dal 1° luglio 2000 dal Reg. (CE) n. 1251/1999, che ha provveduto ad abrogare il regolamento qui modificato.
Da tenere presente che anche lo stesso Reg. (CE) n. 1251/1999 è stato abrogato dall'art. 153 del Reg. (CE) n. 1782/2003.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 569/76 (4) ha istituito misure speciali per il lino non tessile;
Considerando che le caratteristiche di questa produzione sono analoghe a taluni prodotti contemplati dal regime di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (5); che, per un migliore equilibrio del mercato, è opportuno aggiungere la coltura dei semi di lino non tessile al regime dei seminativi istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e sopprimere quindi il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 569/76;
Considerando che al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 si applicano le regole previste nel quadro del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (6); che tale sistema si applicherà anche al lino non tessile a decorrere dalla campagna 1994/1995;
Considerando che, per agevolare il passaggio dal regime attualmente in vigore al regime istituito dal presente regolamento, è opportuno prevedere disposizioni particolari per la campagna di commercializzazione 1993/1994 e, nel contempo, adeguate misure per mantenere sotto controllo le spese nel settore in questione, tenendo conto delle superfici messe a coltura nel corso dell'ultima campagna,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 marzo 1993, n. C 80.
G.U. 31 maggio 1993 n. C 150.
G.U. 10 maggio 1993, n. C 129.
G.U. 15 marzo 1976, n. L 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (G.U. 30 luglio 1992, n. L 215).
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (G.U. 19 febbraio 1993, n. L 42).
G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355.
Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:
1) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 6 bis
1. Per il lino non tessile è concesso un pagamento compensativo per ettaro.
2. Per la campagna 1993/1994 tale pagamento è fissato a 85 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo la resa del granturco nelle regioni in cui a tale cereale si applica una resa distinta.
Se la superficie coltivata nella Comunità in vista del raccolto nel 1993 supera 266 000 ettari il pagamento compensativo è ridotto in funzione del supero. La concessione del pagamento non è soggetta all'obbligo della messa a riposo dei seminativi.
3. Per le campagne successive il pagamento compensativo è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
4. Il pagamento compensativo è concesso soltanto se i semi di lino sono prodotti a partire da sementi di varietà di lino considerate diverse da quelle destinate principalmente alla produzione di fibre di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1308/70 (*).
(*) G.U. 4 luglio 1970, n. L 146."
2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. I pagamenti compensativi per i cereali, le colture proteiche ed i semi di lino nonché la compensazione a titolo dell'obbligo di messa a riposo sono versati tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre successivi al raccolto."
3) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995 il Consiglio può decidere secondo le procedure previste all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, che le disposizioni relative ai pagamenti compensativi applicabili ai semi oleosi si applicano anche alle colture proteiche ed al lino non tessile."
4) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 17 bis
1. Le misure transitorie per la campagna di commercializzazione 1993/1994 sono adottate per il lino non tessile secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
2. Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti ai produttori di semi di lino non tessile sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 569/76 per il prodotto seminato a titolo della campagna 1993/1994 e seguenti."
5) Nell'allegato I è aggiunto il seguente seminativo:
Codice NC Designazione delle merci IV. Lino non tessile 1204 00 Semi di lino (Linum usitatissimum L.)
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. WESTH