
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
DIRETTIVA (CEE) 93/36 DEL CONSIGLIO, 14 giugno 1993
G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199
Coordinamento procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dir. 97/52/CE)
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Note sul recepimento
Adottata il: 14 giugno 1993
Entrata in vigore il: 5 luglio 1993
Termine per il recepimento: 14 giugno 1994
Recepita il: 20 ottobre 1998
Nota
L'art. 82 della Dir. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ha successivamente disposto l'abrogazione della presente direttiva, a far data dal 31 gennaio 2006 e, giusta quanto espressamente disposto dall'art. 82, fatti in ogni caso salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione riportati nel suo allegato XI.
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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
Vista la proposta della Commissione (1),
In cooperazione con il Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (4), è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;
Considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (5) e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (6);
Considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato consultivo;
Considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;
Considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;
Considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;
Considerando che la Comunità è parte dell'accordo GATT sugli appalti pubblici (7), qui di seguito denominato "accordo GATT";
Considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;
Considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio (8);
Considerando che, fatta salva l'applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare è inferiore a 200 000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;
Considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente limitati;
Considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;
Considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;
Considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;
Considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato d'oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;
Considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;
Considerando che è opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;
Considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato V,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 26 ottobre 1992, n. C 277.
G.U. 15 marzo 1993, n. C 72 e decisione 26 maggio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
G.U. 16 dicembre 1992, n. C 332.
G.U. 15 gennaio 1977, n. L 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/50/CEE (G.U. 24 luglio 1992, n. L 209).
G.U. 9 agosto 1993, n. L 199.
G.U. 24 luglio 1992, n. L 209.
G.U. 17 marzo 1980, n. L 71 e G.U. 9 dicembre 1987, n. L 345.
G.U. 29 ottobre 1990, n. L 297.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) "appalti pubblici di forniture", i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;
b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:
- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
- avente personalità giuridica, e
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 35 di detta direttiva 93/37/CEE;
c) - "offerente", il fornitore che presenta un'offerta;
- "candidato", chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;
d) "procedure aperte", le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i fornitori interessati possono presentare offerte;
e) "procedure ristrette", le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati dall'amministrazione;
f) "procedure negoziate", le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. La presente direttiva non si applica:
a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;
b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.
2. Se un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:
a) in base ad un accordo internazionale concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE (1);
b) ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;
c) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
G.U. 16 agosto 1971, n. L 185. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (G.U. 15 gennaio 1977, n. L 13).
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(modificato dall'art. 2 della Dir. 97/52/CE)
1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:
i) aggiudicati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell'allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore al controvalore in ECU di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP);
ii) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato II.
b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista.
c) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ECU, e dell'ECU espresso in DSP durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.
Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.
d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori espressi in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee periodicamente, all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.
2. Nel caso di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
- se trattati di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, ove la durata dell'appalto sia superiore a dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;
- se trattasi di appalto di durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile moltiplicato per 48.
3. Nel caso di appalti che presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore stimato dell'appalto deve stabilirsi in base:
- al valore reale complessivo degli appalti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero
- al costo stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione della presente direttiva.
4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore stimato della totalità di questi lotti.
5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.
6. Nessun progetto d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.
2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione;
b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;
e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.
4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
(modificato dall'art. 2 della Dir. 97/52/CE)
1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.
3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:
- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;
- nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 6 che giustificano il ricorso a tali procedure.
Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.
3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:
a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (1), o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (2), ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;
c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni obblighi l'amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.
4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.
5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio (3);
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione;
ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione;
iii) qualsiasi altra norma.
6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti. É in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione "o equivalente", è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
G.U. 5 agosto 1986, n. L 217. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE (G.U. 23 maggio 1991, n. L 128).
G.U. 7 febbraio 1987, n. L 36.
G.U. 11 febbraio 1989, n. L 40.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, risulti pari o superiore a 750 000 ECU.
I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura "Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)". La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della nomenclatura.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori.
4. I bandi o avvisi sono redatti conformemente ai modelli contenuti nell'allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai fornitori ai fini della selezione (punto 11 dell'allegato IV B, punto 9 dell'allegato IV C e punto 8 dell'allegato IV D), le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.
5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.
L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.
6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.
7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo della lingua originale è l'unico facente fede.
8. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine è ridotto a cinque giorni.
9. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.
11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
(integrato dall'art. 2 della Dir. 97/52/CE)
1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
1 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.
2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.
3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prorogato.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
(integrato dall'art. 2 della Dir. 97/52/CE)
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:
a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 22 e 23;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
3 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara d'appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.
4. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
5. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere adeguatamente prorogato.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.
2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di forniture non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 9, nonché dei prospetti statistici previsti all'articolo 31 e la nomenclatura prevista all'articolo 9 e agli allegati II e IV possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2. Le modalità del riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura sono stabilite secondo la stessa procedura.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
(integrato dall'art. 2 della Dir. 97/52/CE)
1. Gli appalti sono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 16 e dopo che l'idoneità dei fornitori non esclusi a norma dell'articolo 20 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori.
3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:
- ciascuna offerta includa tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della loro valutazione;
- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse.
Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.
Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b).
2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture ai sensi della presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.
Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Le offerte possono essere presentate da raggruppamenti di fornitori. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di fornitori che intendono invitare: in questo caso, tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti fornitori.
In ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai fornitori di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque fornitore il quale:
a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito e di quello dell'amministrazione;
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o del paese dell'amministrazione;
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.
2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente:
- per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
- per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato nel paese d'origine o in quello di provenienza.
4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale egli è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.
2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:
- in Belgio, il "Registre du Commerce - Handelsregister";
- in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il "Foreningsregistret" e lo "Handelsregistret";
- in Germania, lo "Handelsregister" e lo "Handwerksrolle";
- in Grecia, il "Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio";
- in Spagna, il "Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;
- in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Répertoire des métiers";
- in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" e il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato";
- in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Rôle de la chambre des métiers";
- nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister";
- in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";
- nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal "Registrar of Friendly Societies" che indichi che la società del fornitore è "incorporated" o "registered" ovvero, qualora egli non ottenga tale certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del fornitore può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) la presentazione del bilancio del fornitore o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto del paese nel quale il fornitore è stabilito;
c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce l'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari.
2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.
3. Qualora, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, il fornitore è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. La prova della capacità tecnica del fornitore può essere addotta mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei prodotti da fornire:
a) la presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:
- nel caso di forniture per autorità pubbliche, le consegne sono provate da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
- nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;
b) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;
c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;
d) per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;
f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dell'amministrazione o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone ai fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità.
2. L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.
3. Le informazioni di cui all'articolo 22 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei fornitori per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 20 a 23, l'amministrazione può invitare i fornitori a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g) e degli articoli 21, 22 e 23.
2. I fornitori iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.
3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), dell'articolo 21, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta sia proposta un appalto.
Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni del primo e secondo comma soltanto ai fornitori stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi.
4. Per l'iscrizione dei fornitori degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai fornitori nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 20 a 23.
5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande di iscrizione possono essere presentate agli altri Stati membri e alla Commissione che ne assicura la divulgazione.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. I criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono:
a) unicamente il prezzo più basso;
b) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali, ad esempio: prezzo, termine di consegna, costo d'utilizzazione, rendimento, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, merito tecnico, servizio post vendita e assistenza tecnica.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, oppure l'originalità del prodotto proposto dall'offerente.
Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione il rigetto delle offerte ritenute troppo basse.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'allegato I e da parte delle amministrazioni ad esse subentrate a seguito di rettifiche, modifiche o emendamenti di detto allegato, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che riservano ai paesi terzi in applicazione dell'accordo GATT, in particolare quelle degli articoli V e VI concernenti la procedura ristretta, l'informazione e l'esame. A tal fine, gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione dell'accordo nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
(sostituito dall'art. 2 della Dir. 97/52/CE)
1. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte volte, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva.
2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo XXIV, paragrafo 7 dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo", la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.
3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti apportati, aggiorna l'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini (1).
G.U. 8 giugno 1971, n. L 124.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
(sostituito dall'art. 2 della Dir. 97/52/CE)
1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell'allegato I, non oltre il 31 ottobre 1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.
2. Tale prospetto indica almeno:
a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I:
- il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;
- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 6; precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito a norma dell'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;
d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, che si riveli necessaria a norma dell'accordo.
3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.
2. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
La direttiva 77/62/CEE (1) è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato V.
I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato VI.
Comprese le disposizioni che l'hanno modificata, ossia:
- la direttiva 80/767/CEE (G.U. 18 agosto 1980, n. L 215);
- la direttiva 88/295/CEE (G.U. 20 maggio 1988, n. L 127);
- l'articolo 35, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE (G.U. 29 ottobre 1990, n. L 297);
- l'articolo 42, paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE (G.U. 24 luglio 1992, n. L 209).
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TROEJBORG
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
ALLEGATO I
(modificato dall'allegato dell'atto di adesione 2003)
Elenco delle autorità aggiudicatrici interessate dall'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC
BELGIO
A. L'Etat, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrâté (1):
- la Régie des postes (2),
- la Régie des bâtiments;
- le Fonds des routes.
B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'État
Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales
La Société nationale terrienne
L'Office national de sécurité sociale
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité
L'Institut national de crédit agricole
L'Office national des pensions
L'Office central de crédit hypothécaire
L'Office national du ducroire
La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
Le Fonds des maladies professionnelles
La Caisse nationale de crédit professionnel
L'Office national des débouchés agricoles et horticoles
L'Office national du lait et de ses dérivés
L'Office national de l'emploi
La Régie des voies aériennes
A. De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit (1):
- de Regie der Posterijen (2);
- de Regie der Gebouwen;
- het Wegenfonds
B. Het Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen
Het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen
De Nationale Landmaatschappij
De Rijksdienst voor sociale zekerheid
Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet
De Rijksdienst voor pensioenen
Het Centraal Bureau voor hypothecair krediet
De Nationale Delcrederedienst
De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Het Fonds voor de beroepsziekten
De Nationale Kas voor beroepskrediet
De Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten
De Nationale Zuiveldienst
De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
De Regie der Luchtwegen
DANIMARCA
1. Statsministeriet - to departementer 2. Arbejdsministeriet - fem direktorater og institutioner 3. Udenrigsministeriet (tre departementer) 4. Boligministeriet - fem direktorater og institutioner 5. Energiministeriet - ét direktorat og Forsøgsanlæg Risø 6. Finansministeriet (to departementer) - fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for Statens Indkøb - fem andre institutioner 7. Ministeriet for Skatter og Afgifter (to departementer) - fem direktorater og institutioner 8. Fiskeriministeriet - fire institutioner 9. Industriministeriet - ni direktorater og institutioner (Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Händvaerk og Skibsfart) 10. Indenrigsministeriet - Civilforsvarsstyrelsen - ét direktoratet 11. Justitsministeriet - Rigspolitichefen - fem andre direktorater og institutioner 12. Kirkeministeriet 13. Landbrugsministeriet - 19 direktorater og institutioner 14. Miljøministeriet - fem direktorater 15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (3) - tre direktorater og adskillige statsejede museer og højere uddannelsesinstitutioner 16. Socialministeriet - fire direktorater 17. Undervisningsministeriet - seks direktorater - 12 universiteter og andre højere laereanstalter 18. Økonomiministeriet (tre departementer) 19. Ministeriet for Offentlige - statshavne og statslufthavne Arbejder (4) - fire direktorater og adskillige institutioner 20. Forsvarsministeriet (5) 21. Sundhedsministeriet - adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut og Rigshospitalet
1. Auswärtiges Amt
2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
5. Bundesministerium der Finanzen
6. Bundesministerium für Forschung und Technologie
7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)
8. Bundesministerium für Gesundheit
9. Bundesministerium für Frauen und Jugend
10. Bundesministerium für Familie und Senioren
11. Bundesministerium der Justiz
12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
13. Bundesministerium für Post- und Telekommunikation (6)
14. Bundesministerium für Wirtschaft
15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
16. Bundesministerium der Verteidigung (7)
17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Nota:
Secondo gli obblighi nazionali in vigore, gli enti che figurano nel presente elenco devono, conformemente a procedure particolari, aggiudicare gli appalti a determinati gruppi a compensazione di difficoltà causate dall'ultimo conflitto mondiale.
FRANCIA
1. Principali enti acquirenti
A. Bilancio generale
- Premier ministre
- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports
- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget
- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère de la justice
- Ministère de la défense (8)
- Ministère de l'intérieur et de la centralisation
- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire
- Ministère des affaires européennes
- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives
- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
- Ministère de la coopération et du développement
- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire
- Ministère des départements et territoires d'outre-mer
- Ministère de l'agriculture et de la forêt
- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (2)
- Ministère chargé des relations avec le Parlement
- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
- Ministère de la recherche et de la technologie
- Ministère du commerce extérieur
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme
- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer
- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication
- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées
- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes
- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation
- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie
B. Bilancio annesso
E' da segnalare in particolare:
- Imprimerie nationale
C. Conti speciali del Tesoro
Sono da segnalare in particolare:
- Fonds forestier national
- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels
- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
- Caisse autonome de la reconstruction
2. Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo
- Académie de France à Rome
- Académie de marine
- Académie des sciences d'outre-mer
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
- Agences financières de bassins
- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
- Bibliothèque nationale
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)
- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)
- Caisse des dépôts et consignations
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Caisse nationale des autoroutes (CNA)
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
- Caisse nationale des monuments historiques et des sites
- Caisse nationale des télécommunications (9)
- Caisse de garantie du logement social
- Casa de Velasquez
- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet
- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture
- Centre d'études supérieures de sécurité sociale
- Centres de formation professionnelle agricole
- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
- Centre national de la cinématographie française
- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée
- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)
- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole
- Centre national des lettres
- Centre national de documentation pédagogique
- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
- Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts
- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager
- Centre national de promotion rurale de Marmilhat
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Centre régional d'éducation populaire d'Ile-de-France
- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)
- Centres régionaux de la propriété forestière
- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
- Chancelleries des universités
- Collèges d'État
- Commission des opérations de bourse
- Conseil supérieur de la pêche
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Conservatoire national des arts et métiers
- Conservatoire national supérieur de musique
- Conservatoire national supérieur d'art dramatique
- Domaine de Pompadour
- École centrale - Lyon
- École centrale des arts et manufactures
- École française d'archéologie d'Athènes
- École française d'Extrême-Orient
- École française de Rome
- École des hautes études en sciences sociales
- École nationale d'administration
- École nationale de l'aviation civile (ENAC)
- École nationale des Chartes
- École nationale d'équitation
- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)
- Écoles nationales d'ingénieurs
- École nationale d'ingénieurs des industies des techniques agricoles et alimentaires
- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires
- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)
- École nationale de la magistrature
- Écoles nationales de la marine marchande
- École nationale de la santé publique (ENSP)
- École nationale de ski et d'alpinisme
- École nationale supérieure agronomique - Montpellier
- École nationale supérieure agronomique - Rennes
- École nationale supérieure des arts décoratifs
- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg
- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix
- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
- École nationale supérieure des beaux-arts
- École nationale supérieure des bibliothécaires
- École nationale supérieure de céramique industrielle
- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
- École nationale supérieure d'horticulture
- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires
- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)
- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)
- Écoles nationales vétérinaires
- École nationale de voile
- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices
- Écoles normales nationales d'apprentissage
- Écoles normales supérieures
- École polytechnique
- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
- École de sylviculture - Crogny (Aube)
- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)
- École de viticulture - Avize (Marne)
- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice
- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter
- Fondation Carnegie
- Fondations Singer-Polignac
- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller
- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)
- Institut français d'archéologie orientale du Caire
- Institut géographique national
- Institut industriel du Nord
- Institut international d'administration publique (IIAP)
- Institut national agronomique de Paris-Grignon
- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)
- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)
- Institut national de la consommation (INC)
- Institut national d'éducation populaire (INEP)
- Institut national d'études démographiques (INED)
- Institut national des jeunes aveugles - Paris
- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux
- Institut national des jeunes sourds - Chambéry
- Institut national des jeunes sourds - Metz
- Institut national des jeunes sourds - Paris
- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)
- Institut national de promotion supérieure agricole
- Institut national de la propriété industrielle
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de recherche pédagogique (INRP)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut national des sports
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts nationaux des sciences appliquées
- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen
- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
- Instituts régionaux d'administration
- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen
- Lycées d'État
- Musée de l'armée
- Musée Gustave Moreau
- Musée de la marine
- Musée national J.J. Henner
- Musée national de la Légion d'honneur
- Musée de la poste
- Muséum national d'histoire naturelle
- Musée Auguste Rodin
- Observatoire de Paris
- Office de coopération et d'accueil universitaire
- Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Office national des anciens combattants
- Office national de la chasse
- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
- Office national d'immigration (ONI)
- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération
- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
- Palais de la découverte
- Parcs nationaux
- Réunion des musées nationaux
- Syndicat des transports parisiens
- Thermes nationaux - Aix-les-Bains
- Universités
3. Altri enti pubblici nazionali
- Union des groupements d'achats publics (UGAP)
IRLANDA
1. Principali enti acquirenti
- Office of Public Works
2. Altri enti
- President's Establishment
- Houses of the Oireachtas (Parliament)
- Department of the Taoiseach (Prime Minister)
- Central Statistics Office
- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)
- National Gallery of Ireland
- Department of Finance
- State Laboratory
- Office of the Comptroller and Auditor General
- Office of the Attorney general
- Office of the Director of Public Prosecutions
- Valuation Office
- Civil Service Commission
- Office of the Ombudsman
- Office of the Revenue Commissioners
- Departmenet of Justice
- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland
- Department of the Environment
- Department of Education
- Department of the Marine
- Department of Agriculture and Food
- Department of Labour
- Department of Industry and Commerce
- Department of Tourism and Transport
- Department of Communications
- Department of Defence (10)
- Department of Foreign Affairs
- Department of Social Welfare
- Department of Health
- Department of Energy
ITALIA
1. Ministero del tesoro (11)
2. Ministero delle finanze (12)
3. Ministero di grazia e giustizia
4. Ministero degli affari esteri
5. Ministero della pubblica istruzione
6. Ministero dell'interno
7. Ministero dei lavori pubblici
8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale
11. Ministero della sanità
12. Ministero per i beni culturali e ambientali
13. Ministero della difesa (13)
14. Ministero del bilancio e della programmazione economica
15. Ministero delle partecipazioni statali
16. Ministero del turismo e dello spettacolo
17. Ministero del commercio con l'estero
18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (14)
19. Ministero dell'ambiente
20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Nota:
Il presente accordo non osta all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge italiana 6 ottobre 1950, n. 835 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 24 ottobre 1950) e nelle modifiche alla stessa in vigore alla data di adozione del presente accordo.
LUSSEMBURGO
1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État
2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture
3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique
4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite
5. Ministère de la force publique: armée (15) - gendarmerie - police
6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires
7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique
8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées
9. Ministère des communications: postes et télécommunications (16)
10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute et Basse Sûre
11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux
PAESI BASSI
A. Ministeri ed enti governativi centrali
1. Ministerie van Algemene Zaken
2. Ministerie van Buitenlandse Zaken
3. Ministerie van Justitie
4. Ministerie van Binnenlandse Zaken
5. Ministerie van Financiën
6. Ministerie van Economische Zaken
7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
8. Ministerie van volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken
14. Hogere Colleges van Staat
B. Enti acquirenti centrali
Gli elencati nel punto A effettuano in genere i propri acquisti specifici; altri acquisti generali sono effettuati tramite gli enti elencati qui di seguito:
1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht (17)
3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht (17)
4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (17)
REGNO UNITO
Cabinet Office
Civil Service College
Civil Service Commission
Civil Service Occupational Health Service
Office of the Minister for the Civil Service
Parliamentary Counsel Office
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Prosecution Service
Crown Estate Commissioners
Customs and Excise Department
Department for National Savings
Department of Education and Science
University Grants Committee
Department of Employment
Employment Appeals Tribunal
Industrial Tribunals
Office of Manpower Economics
Department of Energy
Department of Health
Central Council for Education and Training in Social Work
Dental Estimates Board
English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
National Health Service Authorities
Prescriptions Pricing Authority
Public Health Laboratory Service Board
Regional Medical Service
United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
Department of Social Security
Attendance Allowance Board
Occupational Pensions Board
Social Security Advisory Committee
Supplementary Benefits Appeal Tribunals
Department of the Environment
Building Research Establishment
Commons Commissioners
Countryside Commission
Fire Research Station (Boreham Wood)
Historic Buildings and Monuments Commission
Local Valuation Panels
Property Services Agency
Rent Assessment Panels
Royal Commission on Environmental Pollution
Royal Commission on Historical Monuments of England
Royal Fine Art Commission (England)
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
Department of Trade and Industry
Laboratory of the Government Chemist
National Engineering Laboratory
National Physical Laboratory
Warren Spring Laboratory
National Weights and Measures Laboratory
Domestic Coal Consumers' Council
Electricity Consultative Councils for England and Wales
Gas Consumers' Council
Transport Users Consultative Committee
Monopolies and Mergers Commission
Patent Office
Department of Transport
Coastguard Services
Transport and Road Research Laboratory
Transport Tribunal
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Government Communications Headquarters
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary's Department
Home Office
Boundary Commission for England
Gaming Board for Great Britain
Inspectors of Constabulary
Parole Board and Local Review Committees
House of Commons
House of Lords
Inland Revenue, Board of
Intervention Board for Agricultural Produce
Lord Chancellor's Department
Council on Tribunals
County Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Pensions Appeals Tribunals
Public Trustee Office
Office of the Social Security Commissioners
Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)
Supreme Court (England and Wales)
Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions
Courts Martial Appeal Court
Crown Court
High Court
Value Added Tax Tribunals
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Advisory Services
Agricultural Development and Advisory Service
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Science Laboratories
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Ministry of Defence (18)
Meteorological Office
Procurement Executive
National Audit Office
National Investment Loans Office
Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Crown Courts
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Court
Pensions Appeals Tribunals
Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal
Northern Ireland, Department of Agriculture
Northern Ireland, Department for Economic Development
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health and Social Services
Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Northern Ireland Forensic Science Laboratory
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Authority for Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of Arts and Libraries
British Library
British Museum
British Museum (Natural History)
Imperial War Museum
Museums and Galleries Commission
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Office of Fair Trading
Office of Population Censuses and Surveys
National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
Service Commissioners
Overseas Development Administration
Overseas Development and National Research Institute
Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
Registry of Friendly Societies
Royal Commission on Historical Manuscripts
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Scotland, Crown Office and Procurator
Fiscal Service
Scotland, Department of the Registers of Scotland
Scotland, General Register Office
National Health Service Central Register
Scotland, Lord Advocate's Department
Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
Scottish Courts Administration
Accountant of Court's Office
Court of Justiciary
Court of Session
Lands Tribunal for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scotthish Land Court
Scottish Law Commission
Sherrif Courts
Social Security Commissioners' Office
Scottish Office
Central Services
Department of Agriculture and Fisheries for Scotland
Artificial Insemination Service
Crofters Commission
Red Deer Commission
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Industry Department for Scotland
Scottish Electricity Consultative Councils
Scottish Development Department
Rent Assessment Panel and Committees
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Royal Fine Art Commission for Scotland
Scottish Education Department
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Scottish and Health Departments
HM Inspectorate of Constabulary
Local Health Councils
Mental Welfare Commission for Scotland
National Board for Nursing, Midwifery abd Health Visiting for Scotland
Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Scottish Antibody Production Unit
Scottish Council for Postgraduate Medical Education
Scottish Crime Squad
Scottish Criminal Record Office
Scottish Fire Service Training School
Scottish Health Boards
Scottish Health Service - Common Services Agency
Scottish Health Service Planning Council
Scottish Police College
Scottish Record Office
HM Stationery Office
HM Treasury
Central Computer and Telecommunications Agency
Chessington Computer Centre
Civil Service Catering Organisation
National Economic Development Council
Rating of Government Property Department
Welsh Office
Ancient Monuments (Wales) Commission
Council for the Education and Training of Health Visitors
Local Government Boundary Commission for Wales
Local Valuation Panels and Courts
National Health Service Authorities
Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees
SPAGNA
1. Ministerio de Asuntos Exteriores
2. Ministerio de Justicia
3. Ministerio de Defensa (19)
4. Ministerio de Economía y Hacienda
5. Ministerio del Interior
6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes
7. Ministerio de Educación y Ciencia
8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
11. Ministerio para las Administraciones Públicas
12. Ministerio de Cultura
13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
14. Ministerio de Sanidad y Consumo
15. Ministerio de Asuntos Sociales
16. Ministerio del Portavoz del Gobierno
PORTOGALLO
Presidência do Conselho de Ministros
1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros
2. Centro de Estudos e Formação Autárquica
3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo
4. Centro de Gestão da Rede Informática do Governo
5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência
6. Conselho Permanente de Concertação Social
7. Departamento de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
8. Gabinete de Macau
9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência
10. Instituto da Juventude
11. Instituto Nacional de Administração
12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
13. Secretariado para a Modernização Administrativa
14. Serviço Nacional de Protecção Civil
15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros
Ministério da Administração Interna
1. Direcção-Geral de Viação
2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações
3. Governos Civis
4. Guarda Fiscal
5. Guarda Nacional Republicana
6. Polícia de Segurança Pública
7. Secretaria-Geral
8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
10. Serviço de Informação e Segurança
11. Serviço Nacional de Bombeiros
Ministério da Agricultura
1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite
2. Direcção-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola
3. Direcção-Geral da Pecuária
4. Direcção-Geral das Florestas
5. Direcção-Geral de Planeamento e Agricultura
6. Direcção-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar
7. Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior
8. Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
9. Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho
10. Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
11. Direcção Regional de Agricultura do Alentejo
12. Direcção Regional de Agricultura do Algarve
13. Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários
15. Inspecção Geral e Auditoria de Gestão
16. Instituto da Vinha e do Vinho
17. Instituto de Qualidade Alimentar
18. Instituto Nacional de Investigação Agrária
19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas
20. Obra Social - Secretaria Geral
21. Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas
22. Secretaria Geral
23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
24. INGA - Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Ministério do Ambiente e Recursos Naturais
1. Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente
2. Direcção-Geral dos Recursos Naturais
3. Gabinete dos Assuntos Europeus
4. Gabinete de Estudos e Planeamento
5. Gabinete de Protecção e Segurança Nuclear
6. Instituto Nacional do Ambiente
7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor
8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
9. Secretaria-Geral
10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza
11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril
12. Delegações Regionais
13. Instituto Nacional da Agua
Ministério do Comércio e Turismo
1. Comissão de Aplicaçao de Coimas em Matéria Económica
2. Direcção-Geral de Concorrência e Preços
3. Direcção-Geral de Inspecção Económica
4. Direcção-Geral do Comércio Externo
5. Direcção-Geral do Comércio Interno
6. Direcção-Geral do Turismo
7. Fundo de Turismo
8. Gabinete para os Assuntos Comunitários
9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal
10. Inspecção Geral de Jogos
11. Instituto de Promoção Turística
12. Instituto Nacional de Formação Turística
13. Regioes de turismo
14. Secretaria-Geral
15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP
16. AGA - Administração-Geral do Açúcar e do Alcool, EP
Ministério da Defesa Nacional (20)
1. Estado-Maior General das Forças Armadas
2. Estado-Maior da Força Aérea
3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea
4. Estado-Maior do Exército
5. Estado-Maior da Armada
6. Direcção-Geral do Material Naval
7. Direcção das Infra-Estruturas Navais
8. Direcção de Abastecimento
9. Fábrica Nacional de Cordoaria
10. Hospital da Marinha
11. Arsenal do Alfeite
12. Instituto Hidrográfico
13. Direcção-Geral de Armamento
14. Direcção-Geral de Pessoal e Infra-estruturas
15. Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional
16. Instituto de Defesa Nacional
17. Secretaria-Geral
Ministério da Educação
1. Auditoria Jurídica
2. Direcção-Geral da Administração Escolar
3. Direcção-Geral da Extensao Educativa
4. Direcção-Geral do Ensino Superior
5. Direcção-Geral dos Desportos
6. Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário
7. Direcção Regional de Educação de Lisboa
8. Direcção Regional de Educação do Algarve
9. Direcção Regional de Educação do Centro
10. Direcção Regional de Educação do Norte
11. Direcção Regional de Educação do Sul
12. Editorial do Ministério da Educação
13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestao Financeira
16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional
17. Inspecção Geral de Educação
18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa
19. Instituto de Inovação Educacional
20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educação
21. Secretaria-Geral
Ministério do Emprego e Segurança Social
1. Auditoria Jurídica
2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais
3. Caixas de Previdência Social
4. Casa Pia de Lisboa
5. Centro Nacional de Pensões
6. Centros Regionais de Segurança Social
7. Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres
8. Departamento de Estatística
9. Departamento de Estudos e Planeamento
10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social
11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu
12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas
13. Direcção-Geral da Acção Social
14. Direcção-Geral da Família
15. Direcção-Geral das Relações de Trabalho
16. Direcção-Geral de Apoio Técnico à Gestão
17. Direcção-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho
18. Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional
19. Direcção-Geral dos Regimes de Segurança Social
20. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
21. Inspecção Geral da Segurança Social
22. Inspecção Geral do Trabalho
23. Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social
24. Instituto do Emprego e Formação Profissional
25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores
26. Secretaria-Geral
27. Secretariado Nacional de Reabilitação
28. Serviços Sociais do MESS
29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Ministério das Finanças
1. ADSE - Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
2. Auditoria Jurídica
3. Direcção-Geral da Administração Pública
4. Direcção-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento
5. Direcção-Geral da Junta de Crédito Público
6. Direcção-Geral das Alfândegas
7. Direcção-Geral das Contribuições e Impostos
8. Direcção-Geral do Património do Estado
9. Direcção-Geral do Tesouro
10. Gabinete de Estudos Económicos
11. Gabinete dos Assuntos Europeus
12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas
13. Inspecção Geral de Finanças
14. Instituto de Informática
15. Junta de Crédito Público
16. Secretaria-Geral
17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças
Ministério da Indústria e Energia
1. Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo
2. Delegação Regional da Indústria e Energia do Alentejo
3. Delegação Regional da Indústria e Energia do Algarve
4. Delegação Regional da Indústria e Energia do Centro
5. Delegação Regional da Indústria e Energia do Norte
6. Direcção-Geral da Indústria
7. Direcção-Geral da Energia
8. Direcção-Geral de Geologia e Minas
9. Gabinete de Estudos e Planeamento
10. Gabinete para a Pesquisa e Exploração do Petróleo
11. Gabinete para os Assuntos Comunitários
12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial
13. Instituto Português da Qualidade
14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial
15. Secretaria-Geral
Ministério da Justiça
1. Centro de Estudos Judiciários
2. Centro de Identificação Civil e Criminal
3. Centros de Observação e Acção Social
4. Conselho Superior de Magistratura
5. Conservatória dos Registos Centrais
6. Direcção-Geral dos Registos e Notariado
7. Direcção-Geral dos Serviços de Informática
8. Direcção-Geral dos Serviços Judiciários
9. Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
10. Direcção-Geral dos Serviços Tutelares de Menores
11. Estabelecimentos Prisionais
12. Gabinete de Direito Europeu
13. Gabinete de Documentação e Direito Comparado
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestão Financeira
16. Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga
17. Hospital-prisão de S. João de Deus
18. Instituto Corpus Christi
19. Instituto da Guarda
20. Instituto de Reinserção Social
21. Instituto de S. Domingos de Benfica
22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais
23. Instituto Navarro Paiva
24. Instituto Padre António Oliveira
25. Instituto S. Fiel
26. Instituto S. José
27. Instituto Vila Fernando
28. Instituto de Criminologia
29. Instituto de Medicina Legal
30. Polícia Judiciária
31. Secretaria-Geral
32. Serviços Sociais
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares
2. Direcção-Geral de Aviaçao Civil
3. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
4. Direcção-Geral dos Transportes Terrestres
5. Gabinete da Travessia do Tejo
6. Gabinete de Estudos e Planeamento
7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa
8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto
9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro
10. Gabinete para as Comunidades Europeias
11. Inspecção Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações
12. Junta Autónoma das Estradas
13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil
14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
15. Secretaria-Geral
Ministério dos Negócios Estrangeiros
1. Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Administração Financeira
2. Direcção-Geral das Comunidades Europeias
3. Direcção-Geral da Cooperação
4. Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas
5. Instituto de Cooperação Económica
6. Secretaria-Geral
Ministério do Planeamento e Administração do Território
1. Academia das Ciências
2. Auditoria Jurídica
3. Centro Nacional de Informação Geográfica
4. Comissão Coordenadora da Região Centro
5. Comissão Coordenadora da Região de Lisboa e Vale do Tejo
6. Comissão Coordenadora da Região do Alentejo
7. Comissão Coordenadora da Região do Algarve
8. Comissão Coordenadora da Região Norte
9. Departamento Central de Planeamento
10. Direcção-Geral da Administração Autárquica
11. Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional
12. Direcção-Geral do Ordenamento do Território
13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva
14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território
15. Gabinete para os Aeroportos da Região Autónoma da Madeira
16. Inspecção Geral de Administração do Território
17. Instituto Nacional de Estatísticas
18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo
19. Instituto de Investigação Científica e Tropical
20. Instituto Geográfico e Cadastral
21. Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica
22. Secretaria-Geral
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Unicamente Poste.
Ad eccezione dei servizi di telecomunicazione del "Post og Telegrafvænet".
Ad eccezione delle "Danske Statsbaner".
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Ad eccezione degli impianti di telecomunicazioni.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Unicamente Poste
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte di altri Ministeri o enti.
Non compresi gli appalti conclusi dal monopolio dei sali e tabacchi.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Unicamente Poste.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Unicamente Poste.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 2710: Carburanti speciali
Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 2809: Esplosivi
ex 2813: Esplosivi
ex 2814: Gas lacrimogeni
ex 2828: Esplosivi
ex 2832: Esplosivi
ex 2839: Esplosivi
ex 2850: Prodotti tossicologici
ex 2851: Prodotti tossicologici
ex 2854: Esplosivi
Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 2903: Esplosivi
ex 2904: Esplosivi
ex 2907: Esplosivi
ex 2908: Esplosivi
ex 2911: Esplosivi
ex 2912: Esplosivi
ex 2913: Prodotti tossicologici
ex 2914: Prodotti tossicologici
ex 2915: Prodotti tossicologici
ex 2921: Prodotti tossicologici
ex 2922: Prodotti tossicologici
ex 2923: Prodotti tossicologici
ex 2926: Esplosivi
ex 2927: Prodotti tossicologici
ex 2929: Esplosivi
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
Capitolo 31: Concimi
Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"
Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 3819: Prodotti tossicologici
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 3903: Esplosivi
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 4011: Pneumatici a prova di proiettili
Capitolo 41: Pelli e cuoio
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capitolo 69: Prodotti ceramici
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74: Rame
Capitolo 75: Nichel
Capitolo 76: Alluminio
Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78: Piombo
Capitolo 79: Zinco
Capitolo 80: Stagno
Capitolo 81: Altri metalli comuni
Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 8205: Utensili
ex 8207: Pezzi per utensili
Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 8406: Motori
ex 8408: Altri propulsori
ex 8445: Macchine
ex 8453: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 8455: Pezzi della voce 84.53
ex 8459: Reattori nucleari
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 8513: Telecomunicazioni
ex 8515: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 8602: Locomotive blindate
ex 8603: Altre locomotive blindate
ex 8605: Vetture blindate
ex 8606: Carri officine
ex 8607: Carri
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 8708: Carri da combattimento e autoblinde
ex 8701: Trattori
ex 8702: Veicoli militari
ex 8703: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 8709: Motocicli
ex 8714: Rimorchi
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuate:
8901 A: Navi da guerra
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 9005: Binocoli
ex 9013: Strumenti vari, laser
ex 9014: Telemetri
ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 9011: Microscopi
ex 9017: Strumenti per la medicina
ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia
ex 9019: Apparecchi di ortopedia
ex 9020: Apparecchi a raggi X
Capitolo 91: Orologeria
Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
eccettuati:
ex 9401 A: Sedili per aerodine
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capitolo 98: Lavori diversi
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
ALLEGATO III
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1. Specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tal caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;
2. norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;
3. norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo dello Stato membro;
5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 82 della Dir. 2004/18/CE.