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REGOLAMENTO (CEE) N. 1566/93 DEL CONSIGLIO, 14 giugno 1993

G.U.C.E. 25 giugno 1993, n. L 154

Modifica al regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 28 giugno 1993

Applicabile dal: 1° settembre 1993

Nota

In virtù dell'ulteriore modifica al Reg. (CEE) n. 822/1887, introdotta dal Reg. (CE) n. 1891/1994, il presente è da intendersi implicitamente abrogato a decorrere dal 30 luglio 1994, data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Da tenere presente che anche lo stesso Reg. (CE) n. 1891/1994 è da ritenersi valido fino al 31 luglio 2000, in virtù dell'abrogazione del Reg. (CEE) n. 822/1887, disposta dal Reg. (CE) n. 1493/1999, entrato in vigore il 1° agosto 2000.

Per il particolareggiato regime derogatorio introdotto dopo l'entrata in vigore delle norme appena richiamate, si consiglia di consultare la nota sull'entrata in vigore e sull'applicabilità del Reg. (CEE) n. 822/1887.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1993/1994;

Considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1992/1993; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

Considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 nel corso della campagna vitivinicola 1992/1993 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato ancora possibile portare a termine;

Considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenza per una campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 20 marzo 1993, n. C 80.

(2)

G.U. 31 maggio 1993, n. C 150.

(3)

G.U. 10 maggio 1993, n. C 129.

(4)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (G.U. 1 luglio 1992, n. L 180).

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1993 è sostituita dal 31 agosto 1994.

2) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Entro la fine della campagna 1993/1994, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1994/1995."

3) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Anteriormente al 1° settembre 1993, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, si pronuncia nel 1994 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1."

4) Il testo dell'articolo 32, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

"In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1992/1993 contratti di magazzinaggio a lungo termine possono chiedere la resiliazione di questi contratti, entro un limite massimo del 90% dei volumi che formano oggetto dei contratti. In questo caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.

Tuttavia, per vini da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39, la relativa domanda prende effetto al 1° luglio 1993."

5) All'articolo 39:

- il testo del paragrafo 3, terzo e quarto comma è sostituito dal testo seguente:

"Fino al termine della campagna 1993/1994:

- la percentuale uniforme è fissata a 85%;

- le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1994/1995, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

- la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;

- le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.";

- il testo del paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

"10. In deroga al presente articolo, per le campagne 1985/1986-1993/1994 in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.";

- il testo del paragrafo 11, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Se nelle campagne dal 1987/1988 al 1993/1994 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano secondo la procedura prevista all'articolo 83 le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.";

- il testo del paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

"12. Prima della fine della campagna 1993/1994, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che esponga, in particolare l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo."

6) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Durante le campagne viticole 1985/1986-1993/1994, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3."

7) Il testo dell'articolo 65, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1994, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1994, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH