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DECRETO LEGGE 13 aprile 1993, n. 109

G.U.R.I. 15 aprile 1993, n. 87

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione. (1)

(convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185)

Testo annotato all'11 luglio 2002

(1)

La disciplina prevista dal presente è stata prorogata:

- con l'art. 4, comma 6, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 649 fino al 31 dicembre 1997;

- con l'art. 1 del D.L. 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, fino al 31 dicembre 1998.

- con l'art. 1 del D.L. 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, fino al 31 dicembre 1999.

- con l'art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 245, fino al 31 dicembre 2000.

- con l'art. 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, fino al 31 dicembre 2001.

- con l'art. 1 del D.L. 10 maggio 2002, n. 92, convertito dalla legge 11 luglio 2002, n. 140, fino al 31 dicembre 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(modificato e integrato dalla legge di conversione 12 giugno 1993, n. 185)

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva (CEE) n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1988.

3-bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 2

1. La Regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La Regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purchè venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Art. 3

1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 1.

Art. 4

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri: 6) Colorazione

Valore limite: Assenza di variazione anormale del colore [0]

Frequenza campioni: Bimensile [1]

Metodo di analisi o di ispezione: Ispezione visiva o fotometria secondo gli standards della scala Pt-Co

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.