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REGOLAMENTO (CEE) N. 638/93 DEL CONSIGLIO, 17 marzo 1993

G.U.C.E. 20 marzo 1993, n. L 69

Modifica ai regolamenti (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 20 marzo 1993

Applicabile dal: 1° gennaio 1993

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che lo sviluppo della produzione comunitaria di prodotti quali gli ananassi, gli avocadi, i manghi e le guaiave, soprattutto dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo, nonché l'incremento degli scambi di tali prodotti ne rendono opportuna l'inclusione nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4);

Considerando che la banana da farina, per il suo carattere particolare, non è stata inclusa nel regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane; che a decorrere dal 1° gennaio 1993 tale prodotto deve essere disciplinato da un'organizzazione di mercato; che è quindi opportuno includerlo nell'organizzazione comune dei mercati degli ortofrutticoli;

Considerando che l'inserimento degli avocadi, delle guaiave, dei manghi e dei mangostani nell'elenco dei prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 implica la loro soppressione dal regolamento (CEE) n. 827/68 (5); che è pertanto opportuno modificare l'allegato di detto regolamento;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede per gli Stati membri la possibilità di applicare le restrizioni quantitative nazionali per gli ortofrutticoli, alle condizioni indicate nell'allegato III; che tali misure sono incompatibili con il mercato unico, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993; che è quindi necessario abrogarle;

Considerando l'opportunità di prevedere, per determinati prodotti che si rivelano sensibili e formano oggetto di correnti d'importazione relativamente importanti, la possibilità di istituire un regime di titoli d'importazione; che allo scopo di limitare nel modo più efficace l'applicazione di tale regime è opportuno disporre che debba essere introdotto con la procedura del comitato di gestione;

Considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime, è necessario subordinare il rilascio dei titoli d'importazione alla costituzione di una cauzione che garantisca l'osservanza dell'impegno di importare durante il periodo di validità dei titoli suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 25 novembre 1992, n. C 307.

(2)

Parere reso il 12 marzo 1993.

(3)

G.U. 15 marzo 1993, n. C 73.

(4)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (G.U. 1 luglio 1992, n. L 180).

(5)

G.U. 30 giugno 1968, n. L 151. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89 (G.U. 30 marzo 1989, n. L 85).

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è così modificato:

1) I seguenti prodotti sono inseriti nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2:


    Codice NC           Designazione delle merci
"ex 0803 00          Banane da farina
    0804 30 00       Ananassi
    0804 40          Avocadi
    0804 50 00       Guaiave, manghi e mangostani"
2) Il secondo comma del paragrafo 1 e il paragrafo 2 dell'articolo 22, nonché l'allegato III (elenco previsto all'articolo 22) sono soppressi.

3) E' aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 22 ter

1. Per consentire di apprezzare il rispettivo andamento del mercato, può essere istituito, secondo la procedura prevista all'articolo 33, un regime di titoli d'importazione per uno o più dei prodotti elencati nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2.

In caso di ricorso alla facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri rilasciano il titolo a chiunque ne faccia domanda, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'effettiva esecuzione dell'importazione nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1, primo comma, sono definiti l'elenco dei prodotti per i quali è richiesto un titolo d'importazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo."

Art. 2

I prodotti sottoelencati sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68:

- 0804 40 Avocadi

- 0840 50 00 Guaiave, manghi e mangostani.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH