
REGOLAMENTO (CEE) N. 363/93 DEL CONSIGLIO, 10 febbraio 1993
G.U.C.E. 19 febbraio 1993, n. L 42
Modifica al regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine nonché al regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 febbraio 1993
Applicabile dal: 26 febbraio 1993
Nota
Il Reg. (CE). n. 1323/1990 è stato abrogato, con l'avvertenza di cui all'art. 31, dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 2529/2001.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (2) prevede disposizioni transitorie per le campagne 1990, 1991 e 1992 fintantoché il Regno Unito applica il premio variabile alla macellazione, allo scopo di giungere gradualmente ad un regime di premio unico per la campagna 1993 al più tardi; che il Regno Unito ha deciso di abolire detto premio a decorrere dall'inizio della campagna 1992; che tuttavia, in considerazione dei rivolgimenti monetari che hanno comportato conseguenze considerevoli nel mercato comunitario delle carni ovine nel 1992 e soprattutto nella zona dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, è opportuno prorogare dette disposizioni transitorie, per quanto riguarda la zona succitata, sino alla fine della campagna 1992;
Considerando che, in considerazione dei suddetti rivolgimenti monetari, è opportuno aumentare per detta campagna l'aiuto specifico a titolo delle azioni "mondo rurale" previsto dal regolamento (CEE) n. 1323/90 (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere reso il 9 febbraio 1993.
G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (G.U. 30 luglio 1992, n. L 215).
G.U. 23 maggio 1990, n. L 132. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1743/91 (G.U. 26 giugno 1991, n. L 163).
All'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è aggiunto il paragrafo seguente:
"7. bis Per quanto concerne la campagna 1992 rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 7 anche se il Regno Unito non ricorre più alle disposizioni del presente articolo."
Nel regolamento (CEE) n. 1323/90 è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 1 bis
In deroga all'articolo 1 e per la campagna di commercializzazione 1992 gli importi unitari dell'aiuto specifico sono i seguenti:
- 7 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89,
- 4,9 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del suddetto regolamento,
- 4,9 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del suddetto regolamento,
- 4,9 ECU per animale femmina della specie ovina in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma del suddetto regolamento."
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. WESTH