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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO, 1° febbraio 1993

G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L 30

Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 2557/2001)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 9 febbraio 1993

Applicabile dal: 6 maggio 1994

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

Considerando che disposizioni in materia di rifiuti figurano nell'articolo 39 della Convenzione ACP-CEE del 15 dicembre 1989;

Considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero;

Considerando, alla luce di quanto precede, che la direttiva 84/631/CEE (4), che organizza la sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, dev'essere sostituita da un regolamento;

Considerando che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali; che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;

Considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

Considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti; che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede l'elaborazione, se del caso in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, di piani per la gestione dei rifiuti da notificare alla Commissione e stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti e che tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri;

Considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero;

Considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;

Considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti, tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'eventuale ricorso ad una procedura comunitaria;

Considerando che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi dev'essere vietata per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;

Considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;

Considerando che gli accordi relativi alle esportazioni di rifiuti destinati al ricupero con paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere riesaminati periodicamente dalla Commissione che a seguito di tale esame propone, se del caso, di riconsiderare le condizioni di tali esportazioni, con possibilità di introdurre un divieto;

Considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente ricuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente; che sono necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE; che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali; che tali rifiuti devono essere soggetti alla direttiva 75/442/CEE;

Considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde dell'OCSE verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a consultazioni della Commissione con il paese di destinazione; che da tali consultazioni può risultare opportuno che la Commissione presenti proposte al Consiglio;

Considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea devono essere soggette ad accordi specifici tra tali paesi e la Comunità; che gli Stati membri devono in casi eccezionali poter concludere posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento accordi bilaterali per l'importazione di rifiuti specifici prima che la Comunità abbia concluso tali accordi, nel caso di rifiuti destinati al ricupero, per evitare un'interruzione del trattamento dei rifiuti e, nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, qualora il paese di spedizione non abbia né possa ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;

Considerando che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto;

Considerando che la persona il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;

Considerando che è importante creare un sistema di garanzie finanziarie o garanzie equivalenti;

Considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni utili per l'attuazione del presente regolamento;

Considerando che i documenti previsti dal presente regolamento devono essere messi a punto, e gli allegati devono essere adeguati secondo una procedura comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 6 maggio 1992, n. C 115.

(2)

G.U. 13 aprile 1982, n. C 94 e parere reso il 20 gennaio 1993.

(3)

G.U. 14 ottobre 1991, n. C 269.

(4)

G.U. 13 dicembre 1984, n. L 326. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (G.U. 31 dicembre 1991, n. L 377).

(5)

G.U. 25 luglio 1975, n. L 194. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE (G.U. 26 marzo 1991, n. L 78).

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TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 1

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (1);

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (2).

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

(1)

G.U. 12 febbraio 1992, n. L 35.

(2)

G.U. 31 dicembre 1991, n. L 377.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 2

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) rifiuti: i rifiuti quali definiti nell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

c) autorità competenti: le autorità competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi;

c) autorità competente di spedizione: l'autorità competente per la zona di partenza della spedizione, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi;

d) autorità competente di destinazione: l'autorità, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36, competente per il territorio in cui la spedizione si conclude o nel cui territorio si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare, oppure designata da paesi terzi;

e) autorità competente di transito: la singola autorità designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 36, competente per lo Stato attraverso il quale transita la spedizione;

f) corrispondente: l'organo centrale designato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, conformemente all'articolo 37;

g) notificatore: qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti:

i) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione (produttore iniziale); oppure

ii) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti; oppure

iii) qualora le succitate persone fossero ignote o non riconosciute, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore): oppure

iv) in caso di importazione o di transito di rifiuti attraverso la Comunità, la persona designata dalla legislazione dello Stato di spedizione, oppure, in mancanza di detta designazione, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore);

h) destinatario: la persona o l'impresa alla quale i rifiuti vengono spediti ai fini del ricupero o dello smaltimento;

i) smaltimento: lo smaltimento quale definito nell'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE;

j) centro autorizzato: qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE (1), degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE (2);

k) ricupero: il ricupero quale definito dall'articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE;

l) Stato di spedizione: qualsiasi Stato in partenza dal quale una spedizione di rifiuti è prevista o effettuata;

m) Stato di destinazione: qualsiasi Stato verso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti per lo smaltimento, il ricupero o il carico a bordo prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare;

n) Stato di transito: qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di spedizione o di destinazione, attraverso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;

o) documento di accompagnamento: il documento di accompagnamento uniforme da redigere conformemente all'articolo 42;

p) convenzione di Basilea: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

q) quarta convenzione di Lomé: la convenzione di Lomé del 15 dicembre 1989;

r) decisione OCSE: la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero.

(1)

G.U. 25 luglio 1975, n. L 194. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (G.U. 31 dicembre 1991, n. L 377).

(2)

G.U. 26 aprile 1976, n. L 108.

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TITOLO II

SPEDIZIONI DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'

Capitolo A

Smaltimento dei rifiuti

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Art. 3

1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario.

2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.

3. La notifica si effettua mediante un documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali.

5. Il notificatore fornisce sul documento di accompagnamento informazioni, concernenti in particolare:

- l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati allo smaltimento, compresa, nel caso di cui all'articolo 2, lettera g), punto ii), l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;

- le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;

- le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;

- l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro di smaltimento, nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;

- le operazioni relative allo smaltimento menzionate nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE.

6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per lo smaltimento dei rifiuti.

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

Nel contratto deve figurare l'obbligo

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2 di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;

- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, il contratto anzidetto può essere sostituito da una dichiarazione con cui il soggetto di cui trattasi si impegni a smaltire i rifiuti.

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore all'autorità competente di destinazione con copia al destinatario e all'autorità competente di transito.

L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 4

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione ne invia conferma, entro tre giorni lavorativi, al notificatore e copia della conferma alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

2. a) L'autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma per prendere la decisione che autorizza la spedizione con o senza condizioni o per negare l'autorizzazione. Essa può anche richiedere informazioni supplementari.

Essa dà la propria autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni né da parte sua né dalle altre autorità competenti. L'autorizzazione è soggetta a tutte le condizioni in materia di trasporto previste alla lettera d).

L'autorità competente di destinazione decide non prima di 21 giorni dopo l'invio della conferma. Essa può tuttavia prendere la propria decisione più rapidamente qualora disponga del consenso scritto delle altre autorità competenti interessate.

L'autorità competente di destinazione comunica per iscritto la propria decisione al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.

b) Le autorità competenti di spedizione e di transito hanno il diritto di sollevare obiezioni entro un termine di 20 giorni dalla data di invio della conferma. Esse possono altresì chiedere ulteriori informazioni. Le obiezioni in questione devono essere trasmesse per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.

c) Le obiezioni e condizioni di cui alle lettere a) e b) si basano sul paragrafo 3.

d) Entro 20 giorni dall'invio della conferma le autorità competenti di spedizione e di transito possono stabilire le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio di loro competenza.

Tali condizioni devono essere comunicate per iscritto al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate e figurare nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e devono rispettare gli accordi vigenti, in particolare le convenzioni internazionali al riguardo.

3. a) i) Al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti. Tali misure sono immediatamente notificate alla Commissione che informa gli altri Stati membri.

ii) Le disposizioni di cui al punto i) non si applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE) prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato.

iii) Lo Stato membro di destinazione coopera con lo Stato membro di spedizione, ove questo ritenga che le disposizioni di cui al punto ii) siano applicabili al fine di risolvere la questione a livello bilaterale. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione che ne determina l'esito conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

b) Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7;

i) allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale;

ii) qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti;

iii) allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti.

c) Inoltre le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito possono sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione prevista:

- se non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica;

- se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali.

In tal caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare tutte le spedizioni in cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale, oppure

- se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore, con copia al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate.

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione, si procede a una nuova notifica.

5. L'autorità competente di destinazione notifica la sua autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 5

1. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di destinazione.

2. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e compila per il resto il documento di accompagnamento inviandone una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

3. Una copia o, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

4. Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 6.

6. Il più presto possibile e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia sotto sua responsabilità al notificatore e alle altre autorità competenti interessate un certificato di smaltimento. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è allegato ad esso.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Capitolo B

Rifiuti destinati al ricupero

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 6

1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero, come previsto dall'allegato III, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario.

2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.

3. La notifica si effettua mediante il documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali.

5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento concernenti in particolare:

- l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati al ricupero, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;

- le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazione relative ai danni a terzi;

- le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;

- l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il ricupero nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per il ricupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;

- le operazioni relative al ricupero menzionate nell'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE;

- il metodo previsto per lo smaltimento dei rifiuti residui dopo che si è proceduto al riciclaggio;

- il quantitativo del materiale riciclato in relazione ai rifiuti residui;

- il valore presunto del materiale riciclato.

6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per il ricupero dei rifiuti.

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

Nel contratto deve figurare l'obbligo:

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2, di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;

- per il destinatario, di fornire, nel caso di ritrasferimento dei rifiuti a scopo di ricupero in un altro Stato membro o in un paese terzo, la notifica del paese iniziale di spedizione;

- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che il ricupero dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare i rifiuti.

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica, al posto del notificatore, alla competente autorità di destinazione, con copia al destinatario ed alla competente autorità di transito.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 7

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario.

2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4. Qualsiasi obiezione deve essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre autorità competenti interessate entro 30 giorni.

Le autorità competenti interessate possono decidere di formulare un consenso scritto entro un periodo inferiore a 30 giorni.

Il consenso o il diniego scritto possono essere trasmessi per posta o telefax, seguito da invio postale. Il consenso scade dopo un anno civile, tranne se specificato diversamente.

3. Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito dispongono di 20 giorni dopo la spedizione della conferma per fissare le condizioni relative al trasporto di rifiuti nell'ambito della loro giurisdizione.

Tali condizioni devono essere notificate per iscritto al notificatore, deve esserne inviata copia alle autorità competenti interessate e devono essere inserite nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e terranno debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

4. a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata:

- conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all'articolo 7, oppure,

- se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, oppure,

- se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali. In questo caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare qualsiasi spedizione che coinvolga la persona in questione conformemente alla legislazione nazionale, oppure

- se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, oppure

- qualora il rapporto tra i rifiuti ricuperabili e non ricuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al ricupero finale o il costo del ricupero e il costo dello smaltimento della parte non ricuperabile non giustifichino il ricupero in base a considerazioni economiche ed ambientali.

b) Le autorità competenti di transito possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata basandosi sul secondo, terzo e quarto trattino della lettera a).

5. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica.

6. In caso di consenso preliminare scritto l'autorità competente notifica la propria autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 8

1. Se non è stata presentata nessuna obiezione, la spedizione può essere effettuata al termine del periodo di 30 giorni. Tuttavia il tacito consenso scade un anno civile da tale data.

Se le autorità competenti decidono di dare un consenso scritto, la spedizione può essere effettuata non appena ricevuti tutti i consensi necessari.

2. Il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

3. Una copia del documento di accompagnamento oppure, su richiesta delle competenti autorità, un suo esemplare, accompagna ciascuna spedizione.

4. Tutte le imprese che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al ricupero, il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, escluso il certificato di cui al paragrafo 6.

6. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di ricupero dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 9

1. Le autorità competenti aventi giurisdizione su impianti di ricupero specifici possono decidere, nonostante l'articolo 7, che non solleveranno obiezioni sulle spedizioni di taluni tipi di rifiuti verso un impianto di ricupero specifico. Tali decisioni possono essere limitate per un periodo di tempo specifico; possono essere tuttavia revocate in qualsiasi momento.

2. Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano la Commissione sul nome, sull'indirizzo dell'impianto di ricupero e sulle tecnologie impiegate, nonché sui tipi di rifiuti a cui si applica la decisione e sul periodo stabilito. Anche la revoca deve essere notificata alla Commissione.

La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle altre autorità competenti interessate della Comunità e al segretariato dell'OCSE.

3. Tutte le spedizioni destinate a tali impianti necessitano una notifica alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 6. Tale notifica deve pervenire prima della partenza della spedizione.

Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di transito possono sollevare obiezioni su ogni spedizione di questo tipo basandosi sull'articolo 7, paragrafo 4 oppure imporre condizioni relative al trasporto.

4. Nei casi in cui alle autorità competenti, che decidono nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, venga chiesto di rivedere il contratto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dette autorità ne informano la Commissione. In questi casi l'informazione relativa alla notifica e i contratti o le parti dei contratti soggetti a revisione devono pervenire sette giorni prima della data dell'inizio della spedizione in modo che tale revisione possa essere effettuata in modo appropriato.

5. Alle spedizioni in corso di attuazione si applica l'articolo 8, paragrafi da 2 a 6.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 10

Le spedizioni di rifiuti per il ricupero di cui all'allegato IV, nonché di rifiuti per il ricupero non ancora attribuiti ad uno degli allegati II, III o IV, sono soggette alle stesse procedure previste dagli articoli 6, 7 e 8 salvo consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell'inizio della spedizione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 11

1. Per poter rintracciare più facilmente le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero elencati nell'allegato II, essi sono accompagnati dalle seguenti indicazioni, firmate dal detentore:

a) nome e indirizzo del detentore;

b) usuale descrizione commerciale del rifiuto;

c) quantità dei rifiuti;

d) nome e indirizzo del destinatario;

e) operazione di ricupero, specificata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

f) data prevista di spedizione.

2. Le indicazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Capitolo C

Spedizione di rifiuti a scopo di smaltimento e ricupero tra Stati membri con transito attraverso paesi terzi

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 12

Fatti salvi gli articoli da 3 a 10, qualora la spedizione di rifiuti si svolga tra Stati membri con transito attraverso uno o più paesi terzi,

a) il notificatore invia copia della notifica alla/alle competente/i autorità del/dei paese/i terzo/i;

b) la competente autorità di destinazione chiede alla competente autorità del/dei paese/i terzo/i se desidera dare il proprio consenso scritto alla spedizione in programma

- nel caso di paesi parti della convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che abbia rinunciato a questo diritto conformemente alle disposizioni della convenzione, oppure

- nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un periodo di tempo convenuto tra le competenti autorità.

In entrambi i casi la competente autorità di destinazione, prima di dare la propria autorizzazione, attende, se necessario, di aver ricevuto detto consenso.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

TITOLO III

Spedizioni di rifiuti all'interno degli Stati membri

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 13

1. I titoli II, VII e VIII non si applicano alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema dovrebbe tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento.

3. Ogni Stato membro informa la Commissione sul suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri possono applicare, all'interno della loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II, VII e VIII.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

TITOLO IV

ESPORTAZIONE DI RIFIUTI

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 14

1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che aderiscono anche alla convenzione di Basilea.

2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata altresì qualsiasi esportazione di rifiuti, a scopo di smaltimento, nei paesi EFTA:

a) se un paese EFTA di destinazione vieta l'importazione di tali rifiuti o se non ha acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;

b) se l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti nel paese EFTA di destinazione in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

3. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti destinati allo smaltimento di cui è autorizzata l'esportazione in paesi EFTA siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 15

1. Il notificatore invia la notifica all'autorità competente di spedizione mediante il documento di accompagnamento conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

Non appena ricevuta la notifica, l'autorità competente di spedizione invia entro 3 giorni lavorativi una conferma scritta della notifica al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

2. L'autorità competente di spedizione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

L'autorità competente di spedizione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti e se ha ricevuto dal notificatore le copie di cui al paragrafo 4. Se del caso l'autorizzazione è subordinata a eventuali condizioni di trasporto di cui al paragrafo 5.

L'autorità competente di spedizione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma.

Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle altre autorità competenti interessate, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità e al destinatario.

3. Le autorità competenti di spedizione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni, entro un termine di 60 giorni dalla data di spedizione della conferma, basate sull'articolo 4, paragrafo 3. Esse possono anche chiedere informazioni supplementari. Le eventuali obiezioni debbono essere trasmesse per iscritto al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

4. Il notificatore fornisce alla competente autorità di spedizione una copia:

a) dell'accordo scritto del paese EFTA di destinazione in merito alla spedizione prevista;

b) della conferma da parte del paese EFTA di destinazione dell'esistenza di un contratto tra il notificatore e il destinatario, in cui si garantisce la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione; se richiesta, deve essere fornita una copia del contratto.

Il contratto deve inoltre prevedere l'obbligo per il destinatario di fornire:

- al notificatore e all'autorità competente interessata, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei rifiuti da smaltire, una copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, eccezion fatta per il certificato di cui al secondo trattino;

- il più presto possibile - e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti - al notificatore ed all'autorità competente interessata un certificato di smaltimento sotto la sua responsabilità. Il modulo del certificato fa parte del documento che accompagna la spedizione.

Il contratto stipula inoltre che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento secondo metodi alternativi ecologicamente corretti;

c) il consenso scritto alla spedizione prevista dall'altro (dagli altri) Stato/Stati di transito che è/sono parti della convenzione di Basilea, tranne qualora tale Stato/tali Stati non vi abbia/abbiano rinunciato a norma della stessa convenzione.

5. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 60 giorni dalla spedizione della conferma per fissare le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella zona di loro giurisdizione.

Tali condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle previste per spedizioni analoghe effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità in questione.

6. L'autorità competente di spedizione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

7. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di spedizione.

8. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Una copia oppure, su richiesta delle competenti autorità, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Tutti i soggetti che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano una copia.

Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

9. Non appena i rifiuti siano usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

10. Qualora, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia ricevuto dal destinatario comunicazione della ricezione dei rifiuti, essa ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

La stessa procedura si applica se, 180 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non ha ricevuto dal destinatario il certificato di smaltimento di cui al paragrafo 4.

11. L'autorità competente di spedizione può decidere, in conformità della legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore, con copia al destinatario e all'autorità competente di transito.

L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

12. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Capitolo B

Esportazioni di rifiuti destinati al ricupero

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 16

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 120/97)

1. Tutte le esportazioni di rifiuti elencati nell'allegato V e destinati al ricupero sono vietate ad eccezione di quelle verso:

a) Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;

b) altri Paesi:

- aderenti alla Convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità o con la Comunità e gli Stati membri accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 del presente articolo. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998;

- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui detti accordi siano compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2 del presente articolo. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di messa in applicazione del presente regolamento oppure data di messa in applicazione degli accordi stessi, a seconda di quale data sia anteriore, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998.

La Commissione, conformemente alla procedura fissata all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, esaminerà e modificherà al più presto, e comunque non oltre il 1° gennaio 1998, l'allegato V del presente regolamento tenendo pienamente conto dei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, nonché di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea.

La stessa procedura sarà utilizzata per i successivi riesami ed eventuali modifiche dell'allegato V. In particolare, la Commissione riesaminerà l'allegato allo scopo di dare effettiva attuazione alle decisioni delle parti aderenti alla Convenzione di Basilea circa i rifiuti da definirsi pericolosi ai fini della convenzione ed alle modifiche dell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b) garantiscono una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in conformità dell'articolo II della convenzione di Basilea, in particolare:

a) garantiscono che le operazioni di ricupero siano effettuate in un centro autorizzato che soddisfi i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;

b) stabiliscono le condizioni di trattamento degli elementi non ricuperabili dei rifiuti e, se del caso, obbligano il notificatore a riprenderli;

c) consentono, se del caso, la verifica in loco dell'esatta esecuzione degli accordi, d'intesa con i paesi interessati;

d) formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della capacità dei paesi interessati di effettuare le operazioni di ricupero in modo da fornire piena garanzia di una gestione ecologicamente corretta. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione. Se il riesame porta alla conclusione che le garanzie sul piano ecologico sono insufficienti, la continuazione delle esportazioni di rifiuti in tali condizioni sarà riconsiderata su proposta della Commissione, inclusa anche la possibilità di divieto.

3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinati al ricupero nei paesi di cui al paragrafo 1;

a) se tali paesi vietano ogni importazione di tali rifiuti o non hanno acconsentito all'importazione specifica dei rifiuti in questione;

b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in uno dei paesi in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

4. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è autorizzata l'esportazione a scopo di ricupero siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 17

1. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione notifica a tutti i paesi cui non si applica la decisione dell'OCSE l'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato II e chiede conferma scritta che tali rifiuti non sono soggetti a controllo nel paese di destinazione e che questo ultimo accetta che determinate categorie di detti rifiuti siano spedite senza ricorrere alle procedure di controllo applicabili agli allegati III o IV, ovvero chiede di indicare se alcuni di detti rifiuti sono soggetti a tali procedure o alla procedura di cui all'articolo 15.

Qualora tale conferma non sia ancora pervenuta sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta appropriate proposte al Consiglio.

2. Se i rifiuti di cui all'allegato II vengono esportati, sono destinati ad operazioni di ricupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel paese importatore conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Inoltre, in casi da determinarsi, è istituito un sistema di sorveglianza basato sulla concessione automatica preventiva di licenze di esportazione in conformità della procedura stabilita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tale sistema prevede in ogni caso che una copia della licenza di esportazione sia trasmessa immediatamente alle autorità del paese interessato.

3. Qualora i rifiuti in questione siano soggetti a controllo nel paese di destinazione e su richiesta di tale paese in conformità del paragrafo 1, oppure qualora un paese di destinazione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea, che considera pericolosi taluni tipi di rifiuti di cui all'allegato II, le esportazioni dei rifiuti in questione in detto paese sono soggette a controllo. Lo Stato membro di esportazione o la Commissione notifica tutti questi casi al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE; in consultazione con il paese di destinazione, la Commissione determina quale procedura di controllo debba essere applicata, se quella prevista per l'allegato III o per l'allegato IV oppure la procedura prevista all'articolo 15.

4. Se i rifiuti di cui all'allegato III sono esportati dalla Comunità a scopo di ricupero verso o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano gli articoli 6, 7, 8 e l'articolo 9, paragrafi 1, 3, e 4 e 5, fermo restando che le disposizioni concernenti le autorità competenti di spedizione e di transito si applicano solo alle autorità competenti nella Comunità.

5. Inoltre le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito comunitari sono informate della decisione di cui all'articolo 9.

6. Se i rifiuti destinati al ricupero, di cui all'allegato IV, e i rifiuti a scopo di ricupero che non sono ancora stati inclusi in alcuno degli allegati II, III e IV, sono esportati per il ricupero verso o attraverso paesi in cui è d'applicazione la decisione dell'OCSE, si applica per analogia l'articolo 10.

7. Inoltre, se i rifiuti sono esportati conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6:

- un esemplare del documento di accompagnamento deve essere consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di partenza allorché i rifiuti escono dalla Comunità;

- non appena i rifiuti escono dalla Comunità, l'ufficio doganale di partenza invia copia del documento di accompagnamento alla competente autorità di esportazione;

- se, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente di esportazione non ha ricevuto alcuna informazione dal destinatario in merito alla ricezione dei rifiuti, essa ne informa senza indugio l'autorità competente di destinazione;

- il contratto stipula che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento o ricupero secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

8. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE:

- si applica per analogia l'articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3;

- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.

Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e in base alla procedura di controllo di cui al presente articolo, paragrafi 4 o 6 o all'articolo 15.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Capitolo C

Esportazione di rifiuti negli Stati ACP

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 18

1. Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP.

2. Questo divieto non osta a che uno Stato membro verso il quale uno Stato ACP ha scelto di esportare rifiuti per la trasformazione, restituisca i rifiuti trasformati allo Stato ACP di origine.

3. In caso di riesportazione verso gli Stati ACP, ogni spedizione dev'essere corredata d'un esemplare del documento di accompagnamento con il timbro di autorizzazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

TITOLO V

IMPORTAZIONI DI RIFIUTI NELLA COMUNITA'

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 19

1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:

a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;

b) da altri paesi

- aderenti alla convenzione di Basilea, o

- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;

- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure

- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.

3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 20

1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità.

2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate. L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5.

3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.

4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.

L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.

7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità.

Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9.

9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Capitolo B

Importazioni di rifiuti destinati al ricupero

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 21

1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al ricupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.

b) altri paesi

- aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso, con la Comunità, o con la Comunità ed i suoi Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali oppure regionali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea che garantiscano che l'operazione di ricupero è effettuata in un centro autorizzato e soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta, oppure

- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, sempreché detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea con le garanzie succitate. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino della presente lettera, oppure

- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per il ricupero di rifiuti specifici, qualora uno Stato membro li ritenga necessari per evitare interruzioni del trattamento dei rifiuti prima che la Comunità abbia concluso gli accordi in questione. Tali accordi in questione devono inoltre essere conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea; devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del paragrafo 1, lettera b), primo trattino del presente articolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 22

1. Se i rifiuti destinati al ricupero sono importati da o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano, per analogia, le seguenti procedure di controllo:

a) per i rifiuti di cui all'allegato III: articoli 6, 7 e 8, articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e articolo 17, paragrafo 5;

b) per i rifiuti di cui all'allegato IV ed i rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III o IV; articolo 10.

2. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV, nonché i rifiuti che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III e IV, vengono importati da o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE:

- si applica per analogia l'articolo 20,

- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4,

salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e in base alle procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 20.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

TITOLO VI

TRANSITO DI RIFIUTI AL DI FUORI DELLA COMUNITA' O ATTRAVERSO LA COMUNITA' PER LO SMALTIMENTO O IL RICUPERO FUORI DI ESSA

Capitolo A

Rifiuti destinati a smaltimento e ricupero

(eccetto transito di cui all'articolo 24)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 23

1. Allorché i rifiuti destinati allo smaltimento e, eccetto in casi di cui all'articolo 24, quelli destinati al ricupero, sono spediti attraverso uno o più Stati membri, la notifica è inviata mediante il documento di accompagnamento uniforme all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, con copia al destinatario, alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

2. L'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia senza indugio ricevuta della notifica al notificatore. Le altre autorità competenti nella Comunità comunicano, a norma del paragrafo 5, le loro osservazioni all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, la quale si pronuncia successivamente in merito con una risposta scritta al notificatore entro il termine di 60 giorni, autorizzando la spedizione con o senza riserve, o imponendo - se del caso - le condizioni prescritte dalle altre autorità competenti di transito, o negando l'autorizzazione a procedere alla spedizione. Essa può anche chiedere informazioni supplementari. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia copia certificata conforme della sua decisione alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, la spedizione è ammessa nella Comunità soltanto se il notificatore ha ricevuto il consenso scritto dell'ultima autorità competente di transito. Detta autorità esprime il suo consenso apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

4. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 20 giorni decorrente dalla notifica per fissare, all'occorrenza, condizioni relative al trasporto dei rifiuti.

Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni simili effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

5. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

6. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

Un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

7. Non appena i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

Inoltre, entro 42 giorni dal momento in cui i rifiuti sono usciti dalla Comunità il notificatore dichiara o certifica a quest'autorità competente, con copia alle altre autorità competenti di transito, che i rifiuti hanno raggiunto la destinazione prevista.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Capitolo B

Transito di rifiuti destinati a ricupero provenienti o destinati ad un paese cui si applica la decisione dell'OCSE

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 24

1. Per il transito attraverso uno o più Stati membri di rifiuti destinati al ricupero di cui agli allegati III e IV, originari di un paese cui si applica la decisione dell'OCSE e trasferiti per il ricupero in un paese cui si applica la medesima decisione, è necessaria una notifica a tutte le autorità competenti di transito di ciascuno Stato membro interessato.

2. La notifica è effettuata mediante il documento di accompagnamento.

3. Ricevuta la notifica, la o le autorità competenti di transito inviano, entro tre giorni lavorativi, una conferma al notificatore e al destinatore.

4. La o le autorità competenti di transito possono formulare obiezioni motivate sulla spedizione programmata in base all'articolo 7, paragrafo 4. L'obiezione deve essere trasmessa per iscritto al notificatore e alle autorità competenti di transito degli altri Stati membri interessati entro 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma.

5. L'autorità competente di transito può decidere di trasmettere il consenso scritto entro un termine inferiore a 30 giorni.

In caso di transito dei rifiuti di cui all'allegato IV, e di rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III e IV, il consenso deve essere formulato per iscritto.

6. La spedizione può essere effettuata solo se non esiste alcuna obiezione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 25

1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o ricuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 27

1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.

2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:

- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;

- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1) attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

(1)

G.U. 23 settembre 1987, n. L 270.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 28

1. Pur rispettando gli obblighi impostigli dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 o 24, il notificatore può avvalersi di una procedura di notifica generale quando rifiuti destinati allo smaltimento o al ricupero, aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, vengono periodicamente spediti allo stesso destinatario seguendo il medesimo percorso. Se, per circostanze imprevedibili, tale percorso non può essere seguito, il notificatore informa le competenti autorità interessate al più presto o prima che abbia inizio la spedizione se in quel momento è già nota l'esigenza di una modifica del percorso.

Qualora la modifica del percorso sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle di cui alla notifica generale, questa procedura non è applicata.

2. Nell'ambito di una procedura di notifica generale, un'unica notifica può riferirsi a più spedizioni di rifiuti, per un periodo massimo di un anno. La durata indicata può essere ridotta previo accordo tra le autorità competenti interessate.

3. Le autorità competenti interessate subordinano l'accordo relativo all'uso di tale procedura di notifica generale all'invio a posteriori di informazioni complementari. Se la composizione dei rifiuti non corrisponde a quella notificata o le condizioni imposte per la spedizione non sono rispettate, le autorità competenti revocano detto accordo con una comunicazione ufficiale al notificatore. Copia di tale comunicazione è inviata alle altre autorità competenti interessate.

4. La notifica generale è effettuata mediante il documento di accompagnamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 29

I rifiuti sottoposti a notifiche diverse non devono essere mischiati durante la spedizione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 30

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità del presente regolamento. Tali disposizioni possono prevedere ispezioni degli stabilimenti e delle imprese in conformità dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE e controlli per campione delle spedizioni.

2. I controlli possono essere segnatamente effettuati:

- all'origine, presso il produttore, il detentore o il notificatore;

- a destinazione, presso il destinatario finale;

- alle frontiere esterne della Comunità;

- durante il trasporto all'interno della Comunità.

3. I controlli possono comprendere l'ispezione dei documenti, la conferma dell'identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 31

1. Il documento di accompagnamento deve essere stampato e compilato e ogni complemento di documentazione e informazione di cui agli articoli 4 e 6 deve essere fornito in una lingua accettabile per l'autorità competente

- di spedizione di cui agli articoli 3, 7, 15 e 17 sia per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità che per le esportazioni di rifiuti:

- di destinazione di cui agli articoli 20 e 22 in caso di importazione di rifiuti;

- di transito di cui agli articoli 23 e 24.

A richiesta delle altre autorità competenti interessate, il notificatore fornisce una traduzione in una lingua per loro accettabile.

2. Ulteriori modalità possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 32

Le disposizioni delle convenzioni internazionali sui trasporti, elencate all'allegato I, di cui gli Stati membri sono parte devono essere soddisfatte per quanto riguarda i rifiuti cui si riferisce il presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 33

1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.

2. Le spese relative alla reintroduzione dei rifiuti, comprese quelle relative alla spedizione, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti con un metodo alternativo ecologicamente corretto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 2 sono a carico del notificatore o, in caso di impossibilità, degli Stati membri interessati.

3. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero con un metodo alternativo ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, sono poste a carico del destinatario.

4. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero, compresa l'eventuale spedizione, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, sono poste a carico del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione delle autorità competenti interessate.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 34

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 nonché le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti vengono smaltiti o ricuperati, il produttore di tali rifiuti adotta tutti i provvedimenti necessari per procedere o far procedere allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti al fine di proteggere la qualità dell'ambiente conformemente alle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 35

Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da esse inviati sono conservati nella Comunità per almeno tre anni dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 36

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. In materia di transito è designata da ciascuno Stato membro una sola autorità competente.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 37

1. Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno almeno un corrispondente incaricato d'informare e consigliare le persone o le imprese che si rivolgono ad esso. Il corrispondente della Commissione informa i corrispondenti degli Stati membri di qualsiasi eventuale questione che gli venga sottoposta e che riguardi questi ultimi e viceversa.

2. La Commissione riunisce periodicamente, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, i suddetti corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 38

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.

2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea.

La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 39

1. Gli Stati membri possono designare gli uffici doganali di entrata o di uscita per le spedizioni di rifiuti che rispettivamente entrano nella Comunità o ne escono, e ne informano la Commissione.

La Commissione pubblica, e se necessario aggiorna, l'elenco di detti uffici nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Se gli Stati membri decidono di designare gli uffici doganali di cui al paragrafo 1, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per posti di frontiera all'entrata o all'uscita della Comunità diversi da quelli designati.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 40

Se del caso, o se necessario, gli Stati membri cooperano, in contatto con la Commissione, con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, direttamente o tramite il segretariato della convenzione di Basilea, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di nuove tecniche ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di corretto comportamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 41

1. Anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta convenzione, con copia alla Commissione.

2. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni, conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (1).

(1)

G.U. 31 dicembre 1991, n. L 377.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 42

1. La Commissione redige al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento e, se del caso, modifica successivamente secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il documento di accompagnamento standard, compreso il modulo di certificato di smaltimento o di ricupero (integrato nel documento di accompagnamento o, provvisoriamente, allegato all'attuale documento di accompagnamento di cui alla direttiva 84/631/CEE) tenendo conto in particolare:

- dei pertinenti articoli del presente regolamento;

- delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

2. L'attuale modulo di documento di accompagnamento si utilizza per analogia fino a che sarà stabilito il nuovo documento di accompagnamento. Il modulo del certificato di smaltimento o di ricupero da allegare all'attuale documento di accompagnamento è stabilito al più presto.

3. Senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d) relativa all'allegato II A, la Commissione adegua gli allegati II, III e IV conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, al solo scopo di rispecchiare le modifiche già stabilite in base al meccanismo di revisione dell'OCSE.

4. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche per definire una gestione ecologicamente corretta tenendo conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 43

La direttiva 84/631/CEE è abrogata con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento. Le spedizioni effettuate in base agli articoli 4 e 5 di detta direttiva devono essere portate a termine entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

Art. 44

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile quindici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI MENZIONATE ALL'ARTICOLO 32 (1)

1. ADR

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada [1957]

2. COTIF

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari [1985], comprendente in allegato I:

RID

Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia [1985]

3. Convenzione SOLAS

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare [1974]

4. Codice IMGD (2)

Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

5. Convenzione di Chicago

Convenzione relativa al trasporto aereo civile [1944], il cui allegato 18 riguarda il trasporto aereo di merci pericolose (IT: Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)

6. Convenzione MARPOL

Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi [1973/1978]

7. ADNR

Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno [1970]

(1)

Questo elenco comprende le convenzioni in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

(2)

Dal 1° gennaio 1985, il codice IMDG è stato integrato nella convenzione Solas.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

ALLEGATO II

(sostituito dall'art. 1 della Dec. 94/721/CE, dalla Dec. 96/660/CE, dall'allegato alla Dec. 98/368/CE e dall'allegato della Dec. 1999/816/CE)

LISTA VERDE DI RIFIUTI (1)

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

GA. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE (2)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli prezioni e le loro leghe:

GA 010 ex 7112 10 - di oro

GA 020 ex 7112 20 - di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)

GA 030 ex 7112 90 - di altri metalli preziosi, per esempio: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120 7404 00 Rifiuti e rottami di rame

GA 130 7503 00 Rifiuti e rottami di nichel

GA 140 7602 00 Rifiuti e rottami di alluminio

GA 150 ex 7802 00 Rifiuti e rottami di piombo

GA 160 7902 00 Rifiuti e rottami di zinco

GA 170 8002 10 Rifiuti e rottami di stagno

GA 180 ex 8101 91 Rifiuti e rottami di tungsteno

GA 190 ex 8102 91 Rifiuti e rottami di molibdeno

GA 200 ex 8103 10 Rifiuti e rottami di tantalio

GA 210 8104 20 Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190)

GA 220 ex 8105 10 Rifiuti e rottami di cobalto

GA 230 ex 8106 00 Rifiuti e rottami di bismuto

GA 240 ex 8107 10 Rifiuti e rottami di cadmio

GA 250 ex 8108 10 Rifiuti e rottami di titanio

GA 260 ex 8109 10 Rifiuti e rottami di zirconio

GA 270 ex 8110 00 Rifiuti e rottami di antimonio

GA 280 ex 8111 00 Rifiuti e rottami di manganese

GA 290 ex 8112 11 Rifiuti e rottami di berillio

GA 300 ex 8112 20 Rifiuti e rottami di cromo

GA 310 ex 8112 30 Rifiuti e rottami di germanio

GA 320 ex 8112 40 Rifiuti e rottami di vanadio

ex 8112 91 Rifiuti e rottami di:

GA 330 - Afnio

GA 340 - Indio

GA 350 - Niobio

GA 360 - Renio

GA 370 - Gallio

GA 400 ex 2804 90 Rifiuti e rottami di selenio

GA 410 ex 2804 50 Rifiuti e rottami di tellurio

GA 420 ex 2805 30 Rifiuti e rottami di terre rare

GA 430 7204 Rottami di ferro o acciaio

GB. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

GB 010 2620 11 Zinco commerciale solido

GB 020 Schiumature e scorie di zinco:

GB 021 - Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90% Zn)

GB 022 - Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92% Zn)

GB 023 - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85% Zn)

GB 024 - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (92% Zn)

GB 025 - Schiumature da fonderia di zinco

GB 030 Schiumature di alluminio (escluse quelle infiammabili o che emettono, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose)

GB 040 ex 2620 90 Scorie dai processi prezioni per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi

GB 050 ex 2620 90 Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5%

GC. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI

GC 010 Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

GC 020 Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

GC 030 ex 8908 00 Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi

GC 040 Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi

Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori:

GC 050 Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)

GC 060 Catalizzatori esausti contenenti:

- metalli preziosi: oro, argento;

- metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino;

- metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnico, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio;

- lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, presodinio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio.

GC 070 ex 2619 00 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (3)

GC 080 Scaglia di laminazione (metallo ferroso)

I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

GC 090 Molibdeno

GC 100 Tungsteno

GC 110 Tantalio

GC 120 Titanio

GC 130 Niobio

GC 140 Renio

GC 150 Oro

GC 160 Platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)

GC 170 Altri metalli preziosi, per esempio argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

GD. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE

GD 010 ex 2504 90 Rifiuti di grafite

GD 020 ex 2514 00 Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolamente o semplicemente tagliati, da segatura o no

GD 030 2525 30 Rifiuti di mica

GD 040 ex 2529 30 Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

GD 050 ex 2529 10 Rifiuti di feldspato

GD 060 ex 2529 21 Rifiuti di fluorspato

ex 2529 22

GD 070 ex 2811 22 Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura

GE. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

GE 010 ex 7001 00 Vetro di scarto o altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri radioattivi (con rivestimenti)

GE 020 Rifiuti di fibre di vetro

GF. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE

GF 010 Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)

GF 020 ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici)

GF 030 Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove

GG. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE

GG 010 Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desulfurazione dei fumi

GG 020 Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici

GG 030 ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG 040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

GG 050 Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume di petrolio

GG 060 ex 2803 Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine

GG 080 ex 2621 00 Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasiva

GG 090 Zolfo in forma solida

GG 100 Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)

GG 110 ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina

GG 120 Cloruro di sodio, calcio e potassio

GG 130 Carborundum (carburo di silicio)

GG 140 Rottami di calcestruzzo

GG 150 ex 2620 90 Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio

GG 160 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame

GH. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

Compresi, ma non limitati a:

GH 010 3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:

GH 011 ex 3915 10 - polimeri di etilene

GH 012 ex 3915 20 - polimeri di stirene

GH 013 ex 3915 30 - polimeri di cloruro di vinile

GH 014 ex 3915 90 - polimeri o copolimeri, per esempio:

- polipropilene

- polietilene tereftalato

- acrolonitrile copolimero

- butadine copolimero

- stirene copolimero

- poliammidi

- polibutilene tereftalato

- policarbonati

- polifenileni solfuri

- polimeri acrilici

- paraffine (C10-C13) [4]

- poliuretano (non contenente clorofluorocarbone)

- polisilossalani (siliconi)

- polimetil metalcrilato

- polivinil alcool

- polivinile butirrato

- polivinile acetato

- politereftalati fluorati (teflon, PTFE)

GH 015 ex 3915 90 - resine o prodotti di condensazione, per esempio:

- resina urea formaldeide

- resine fenoli formaldeidi

- resine melanine formaldeidi

- resine epossidiche

- resine alchiliche

- poliammidi

GI. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

GI 010 4707 Rifiuti e avanzi di carta e cartone:

GI 011 4707 10 - Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone

GI 012 4707 20 - Altre carte o cartone fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

GI 013 4707 30 - Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (per esempio: giornali, riviste e stampe simili)

GI 014 4707 90 - Altri, includendo ma non limitati a:

1) cartoni laminati

2) rifiuti o pezzi non assortiti

GJ. RIFIUTI TESSILI

GJ 010 5003 Rifiuti di seta (inclusi bottoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)

GJ 011 5003 10 - non cardati né pettinati

GJ 012 5003 90 - altri

GJ 020 5103 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo

GJ 021 5103 10 - cascame di lana o di peli fini di animali

GJ 022 5103 20 - altri rifiuti di peli e di animale

GJ 023 5103 30 - rifiuti di peli grossolani di animale

GJ 030 5202 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)

GJ 031 5202 10 - rifiuti di filati, inclusi residui di fili

GJ 032 5202 91 - catarzo (seta grossolana)

GJ 033 5202 99 - altri

GJ 040 5301 30 Corde e rifiuti di lino

GJ 050 ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)

GJ 060 ex 5303 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

GJ 070 ex 5304 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

GJ 080 ex 5305 19 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco

GJ 090 ex 5305 29 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

GJ 100 ex 5305 99 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramié ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse

GJ 110 5505 Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:

GJ 111 5505 10 - di fibre sintetiche

GJ 112 5505 20 - di fibre artificiali

GJ 120 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati

GJ 130 ex 6310 Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

GJ 131 ex 6310 10 - sortiti

GJ 132 ex 6310 90 - altri

GJ 140 ex 6310 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

GK. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ

GK 010 4004 00 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granduli ottenuti da esso

GK 020 4012 20 Pneumatici usati

GK 030 ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)

GL. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI

GL 010 ex 4401 30 Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari

GL 020 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

GM. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI

GM 070 ex 2307 Fecce di vino

GM 080 ex 2308 Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove

GM 090 1522 Mellon (grassi semiorridati); residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale

GM 100 0506 90 Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

GM 110 ex 0511 91 Rifiuti di pesce

GM 120 1802 00 Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao

GM 130 Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale

GM 140 ex 1500 Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura)

GN. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO

GN 010 ex 0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli

GN 020 ex 0503 00 Rifiuti di crime, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto

GN 030 ex 0505 90 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione

GN 040 ex 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

GO. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE INORGANICHE

GO 010 ex 0501 00 Rifiuti di capelli umani

GO 020 Rifiuti di paglia

GO 030 Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali

GO 040 Rifiuti di film fotografici e di carta fotografica (compreso supporto e rivestimento fotosensibile), contenenti o meno argento o non contenenti argento in forma ionica libera

GO 050 Macchine fotografiche monouso senza batterie

NOTE:

(1) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento.

Tuttavia per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative, ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista - G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) - e una per la categoria del rifiuto - A, B, C, . . . ], seguite da un numero.

(2) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

(3) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

(4) Questi non possono essere polimerizzati e sono utilizzati come plastificanti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

ALLEGATO III

(sostituito dall'art. 1 della Dec. 94/721/CE, dall'allegato della Dec. 98/368/CE e dall'allegato della Dec. 1999/816/CE)

LISTA AMBRA DI RIFIUTI (1)

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista ambra se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 010 ex 2619 00 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (2)

AA 020 ex 2620 19 Ceneri e residui di zinco (2)

AA 030 2620 20 Ceneri e residui di piombo (2)

AA 040 ex 2620 30 Ceneri e residui di rame (2)

AA 050 ex 2620 40 Ceneri e residui di alluminio (2)

AA 060 ex 2620 50 Ceneri e residui di vanadio (2)

AA 070 2620 90 Ceneri e residui (2) contenenti metalli o composti di metallo, non specificati né inclusi altrove

AA 080 ex 8112 91 Rifiuti, rottami e residui di tallio

AA 090 ex 2804 80 Rifiuti e residui di arsenico (2)

AA 100 ex 2805 40 Residui e residui di mercurio (2)

AA 110 Residui della produzione di alluminio, non specificati né inclusi altrove

AA 120 Fanghi da galvanizzazione

AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli

AA 140 Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, geotite, ecc.

AA 150 Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici

AA 160 Ceneri di metalli prezioni, fanghi, polveri ed altri residui quali:

AA 161 - ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone

AA 162 - ceneri di film fotografici

AA 170 Batterie piombo/acido intere o frantumate

AA 180 Batterie o accumulatori usati, interi o frantumati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e rottami provenienti dalla produzione di batterie o accumulatori, non specificati né inclusi altrove

AA 190 8104 20 Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 010 2621 00 Scorie, ceneri e residui (2), non specificati né inclusi altrove

AB 020 Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici

AB 030 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB 040 ex 7001 00 Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi

AB 050 ex 2529 21 Fanghi di fluoruro di calcio

AB 060 Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango

AB 070 Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB 080 Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde

AB 090 Rifiuti di idrossido di alluminio

AB 100 Rifiuti di allumina

AB 110 Soluzioni basiche

AB 120 Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove

AB 130 Sabbia usata per limatura

AB 140 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica

AB 150 Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

AC 010 ex 2713 90 Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche

AC 020 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove

AC 030 Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati

AC 040 Fanghi di petrolio con piombo

AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)

AC 060 Fluidi idraulici

AC 070 Fluidi per freni

AC 080 Fluidi antigelo

AC 090 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi

AC 100 ex 3915 90 Nitrocellulosa

AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango

AC 120 Naftaleni policlorinati

AC 130 Eteri

AC 140 Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie

AC 150 Clorofluorocarboni

AC 160 Alogeni (Halons)

AC 170 Rifiuti di legno o di sughero trattati

AC 180 ex 4110 00 Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle

AC 190 Residui da frantumazione di automobili (fluff - frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)

AC 200 Composti organici del fosforo

AC 210 Solventi non alogenati

AC 220 Solventi alogenati

AC 230 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici

AC 240 Rifiuti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

AC 250 Agenti tensioattivi

AC 260 Letame liquido da porcilaia; feci

AC 270 Rifiuti solidi urbani

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di medicinali

AD 020 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci

AD 030 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:

AD 040 - cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri

AD 050 - cianuri organici

AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

AD 070 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti pitture, lacche e vernici

AD 080 Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi

AD 090 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove

AD 100 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche

AD 110 Soluzioni acide

AD 120 Resine a scambio ionico

AD 130 Macchine fotografiche monouso senza batterie

AD 140 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati né inclusi altrove

AD 150 Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)

AD 160 Rifiuti domestici/municipali

AD 170 ex 2803 Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi

NOTE:

(1) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista - G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) - e una per la categoria del rifiuto - A, B, C, . . . ] seguite da un numero.

(2) Questa enumerazione comprende rifiuti in forma di ceneri, residui, scorie, anche d'altoforno, prodotti di schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e panelli, salvo che un materiale figuri espressamente altrove.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

ALLEGATO IV

(sostituito dall'art. 1 della Dec. 94/721/CE e dall'allegato della Dec. 1999/816/CE)

LISTA ROSSA DI RIFIUTI

Le espressioni "consistenti" o "contaminati da", eventualmente utilizzate in questa lista, significano che la sostanza in oggetto è presente ad un livello tale da a) rendere pericoloso il rifiuto, o b) non poterlo destinare al ricupero.

RA. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

RA 010 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorobifenili (PCB) e/o policlorotrifenili (PCT) e/o polibromobifenili (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg

RA 020 Rifiuti o residui catramosi (esclusi quelli indicati alla voce AC020) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di sostanze organiche

RB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

RB 010 Amianto (polvere e fibre)

RB 020 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

RC. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

Rifiuti consistenti, che contengono o che sono contaminati da qualsiasi dei seguenti:

RC 010 - tutti i prodotti della famiglia dei policloro dibenzofurani

RC 020 - tutti i prodotti della famiglia delle policloro diberrodiossine

RC 030 Fanghi di composti antiurto al piombo

RC 040 Perossidi diversi dal perossido di idrogeno

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1013/2006, con effetto al 12 luglio 2007.

ALLEGATO V

(introdotto dal Reg. (CE) n. 120/97, sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 2408/98, dall'allegato della Dec. 1999/816/CE e dall'allegato del Reg. (CE) n. 2557/2001)

NOTE INTRODUTTIVE

1. L'applicazione dell'allegato V fa salve la direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e la direttiva 91/689/CEE.

2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non è applicabile la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è disciplinato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 dell'allegato V; qualora non sia così, si procede a controllare la parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, la parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea e pertanto soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non soggetti a tale divieto.

Quindi, se un determinato rifiuto figura nella parte 1, occorre controllare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1 occorre controllare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono stabilire, sulla base di prove documentali fornite in modo opportuno dal detentore, che un determinato rifiuto elencato nel presente allegato è escluso dal divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, se non presenta alcuna delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese di importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato nel presente allegato non impedisce che, in casi eccezionali, venga classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, qualora presenti una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 ad H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dall'intestazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese d'importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

Parte 1

Elenco A (Allegato VIII alla Convenzione di Basilea)

A1 Metalli e rifiuti contenenti metalli

A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi

- Antimonio

- Arsenico

- Berillio

- Cadmio

- Piombo

- Mercurio

- Selenio

- Tellurio

- Tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B.

A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti - esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia - uno dei seguenti elementi:

- Antimonio; composti di antimonio

- Berillio; composti di berillio

- Cadmio; composti di cadmio

- Piombo; composti di piombo

- Selenio; composti di selenio

- Tellurio; composti di tellurio

A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

- Arsenico; composti di arsenico

- Mercurio; composti di mercurio

- Tallio; composti di tallio

A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

- Metalli carbonilici

- Composti esavalenti di cromo

A1050 Fanghi da galvanizzazione

A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

A1070 Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.

A1080 Rifiuti dei residui di zinco non riportati sull'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III

A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame

A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame

A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto

A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame

A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi sull'elenco B (1)

A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

A1170 Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato 1 in quantità tale da renderle pericolose

A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami (2) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) (3)

A2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi

A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)

A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3 Rifiuti che contengono prevalentemente composti organici, che a loro volta possono contenere metalli e materiali inorganici

A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di petrolio coke e bitume

A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

A3030 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)

A3060 Rifiuti di nitrocellulosa

A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B

A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)

A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)

A3110 Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. La voce corrispondente nell'elenco B, B3110)

A3120 Fluff - frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo

A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati

A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg (4)

A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

A4 Rifiuti che possono contenere composti sia organici che inorganici

A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B

A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca

A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti (5) o non più idonei alla loro funzione originaria

A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno (6)

A4050 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:

- cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici;

- cianuri organici.

A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B B4010)

A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati sull'elenco B)

A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B B2120)

A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B

A4110 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:

- qualsiasi prodotto della famiglia dei policloro dibenzofurani

- qualsiasi prodotto della famiglia delle policloro dibenzodiossine

A4120 Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da perossidi

A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

A4140 Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (7) corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III.

A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente

A4160 Carbone attivo esausto non riportato sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (Allegato IX della Convenzione di Basilea)

B1 Rifiuti di metalli o contenenti metalli

B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

- Metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

- Rottami di ferro e acciaio

- Rottami di rame

- Rottami di nichel

- Rottami di alluminio

- Rottami di zinco

- Rottami di stagno

- Rottami di tungsteno

- Rottami di molibdeno

- Rottami di tantalio

- Rottami di magnesio

- Rottami di cobalto

- Rottami di bismuto

- Rottami di titanio

- Rottami di zirconio

- Rottami di manganese

- Rottami di germanio

- Rottami di vanadio

- Rottami di afnio, indio, niobio, renio et gallio

- Rottami di torio

- Rottami delle terre rare

B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):

- Rottami di antimonio

- Rottami di berillio

- Rottami di cadmio

- Rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

- Rottami di selenio

- Rottami di tellurio

B1030 Metalli refrattari contenenti residui

B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi

B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III (8)

B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa

B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'Allegato III

B1080 Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 (9)

B1090 Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli:

- Zinco commerciale solido

- Schiumature e scorie di zinco:

- Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90% Zn)

- Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92% Zn)

- Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85% Zn)

- Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92% Zn)

- Schiumature da fonderia di zinco

- Schiumature di alluminio (o schiume) scorie salate escluse

- Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

- Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame - Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni - Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore a 0,5%

B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici

- Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

- Rifiuti o rottami (10) di assemblaggi elettrici o elettronici (comprese le lastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate sull'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)

- Assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici ed i cavi) destinati al riutilizzo diretto (11), e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva (12)

B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:

- Catalizzatori contenenti metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori Scandio

(catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati sull'elenco A: vanadio

manganese

cobalto

rame

ittrio

niobio

afnio

tungsteno

titanio

cromo

ferro

nichel

zinco

zirconio

molibdeno

tantalio

renio

- Lantanidi (metalli delle terre rare): Lantanio

praseodimio

samario

gadolinio

disprosio

erbio

itterbio

cerio

neodimio

europio

terbio

olmio

tulio

lutezio

B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi

B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida con imballaggio ed etichettatura appropriati

B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)

B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche

B1180 Rifiuti di pellicola fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio

B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio

B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20%) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione

B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio

B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame

B2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e sostanze organiche

B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:

- Rifiuti di grafite naturale

- Rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti

- Rifiuti di mica

- Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

- Rifiuti di feldspato

- Rifiuti di spatofluoro

- Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

- Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi

B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

- Rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

- Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove

B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

- Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

- Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici

- Scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20%) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive

- Zolfo in forma solida

- Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

- Cloruro di sodio, calcio e potassio

- Carborundum (carburo di silicio)

- Rottami di calcestruzzo

- Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio

B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)

B2060 Carbone attivo esausto derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)

B2070 Fanghi di fluoruro di calcio

B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)

B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)

B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione

B2110 Residui di bauxite (iufango rossolg) (pH moderato inferiore a 11,5)

B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)

B3 Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici

B3010 Rifiuti solidi in plastica:

I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

- Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) (13):

- etilene

- stirolo

- polipropilene

- tereftalato di polietilene

- acrilonitrile

- butadiene

- resine acetaliche

- poliammidi

- tereftalato di polibutilene

- policarbonati

- polieteri

- solfuri di polifenilene

- polimeri acrilici

- alcani C10-C13 (plastificante)

- poliuretano (non contenente CFC)

- polisilossano

- polimetilacrilato

- alcool polivinilico

- butirrale di polivinile

- acetato polivinilico

- Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

- resine ureiche

- resine formofenoliche

- resine melanine formaldeidi

- resine epossidiche

- resine alchilidiche

- poliammidi

- I seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (14):

- tetrafluoroetilene/propilene (FEP)

- perfuoroalcossi alcano (PFA)

- perfluoroalcossi alcano (MFA)

- fluoruro di polivinile (PVF)

- polifluoruro di vinilidene (PVDF)

B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:

- carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

- altre carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata - carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)

- altri, che includono (ma non sono limitati a):

1) cartone laminato;

2) residui non assortiti

B3030 Rifiuti tessili

I seguenti materiali purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

- Rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all'avvolgimento, rifiuti filati o catarzo):

- non cardati né pettinati

- altri

- Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo

- cascame di lana o di peli fini di animali

- altri rifiuti di lana o di peli fini di animali

- rifiuti di peli grossolani di animale

- Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)

- Rifiuti di filati (inclusi residui di fili)

- catarzo

- altri

- Rifiuti e stoppe di lino

- Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)

- Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

- Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

- Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco

- Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

- Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove

- Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:

- fibre sintetiche

- fibre artificiali

- Indumenti ed altri articoli tessili usurati

- Residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

- assortiti

- altri

B3040 Rifiuti in caucciù

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:

- Rifiuti e residui di caucciù indurito (ad esempio ebanite)

- Altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove)

B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:

- Rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari

- Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

- Fecce di vino

- Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove

- Mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale

- Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

- Rifiuti di pesce

- Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao

- Altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

B3070 I seguenti rifiuti:

- Rifiuti di capelli umani

- Rifiuti di paglia

- Micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

B3080 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù

B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)

B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)

B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)

B3120 Rifiuti di coloranti alimentari

B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi

B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV. A

B4 Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)

B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)

B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

Parte 2

Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione 2000/532/CE modificata. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (15)

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti della silvicoltura

02 01 08 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14 rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 04 fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 perdite di olio

05 01 06 fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 catrami acidi

05 01 08 altri catrami

05 01 09 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12 acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitumi

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 catrami acidi

05 06 03 altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01 acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 acido cloridrico

06 01 03 acido fluoridrico

06 01 04 acido fosforico e fosforoso

06 01 05 acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01 idrossido di calcio

06 02 03 idrossido di ammonio

06 02 04 idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03 rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02 rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04 rifiuti della lavorazione dell'amianto

06 13 05 fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 altri fondi e residui di reazione

07 01 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 altri fondi e residui di reazione

07 02 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14 rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16 rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07 fondi e residui di reazione alogenati

07 03 08 altri fondi e residui di reazione

07 03 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07 fondi e residui di reazione alogenati

07 04 08 altri fondi e residui di reazione

07 04 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 altri fondi e residui di reazione

07 05 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 altri fondi e residui di reazione

07 06 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08 altri fondi e residui di reazione

07 07 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 isocianati di scarto

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 soluzioni fissative

09 01 05 soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06 rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09 acido solforico

10 01 13 ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 07 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 11 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 04 scorie della produzione primaria

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 08 scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

10 03 18 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03 arsenato di calcio

10 04 04 polveri dei gas di combustione

10 04 05 altre polveri e particolato

10 04 06 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03 polveri dei gas di combustione

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 06 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08 scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 15 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 1013 10

10 13 12 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 acidi di decappaggio

11 01 06 acidi non specificati altrimenti

11 01 07 basi di decappaggio

11 01 08 fanghi di fosfatazione

11 01 09 fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 oli sintetici per macchinari

12 01 12 cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 materiale abrasivo di scarto, contenete sostanze pericolose

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19 oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB (16)

13 01 04 emulsioni clorurate

13 01 05 emulsioni non clorurate

13 01 09 oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01 isolanti e termoconduttori, contenenti

13 03 06 oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09 oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10 altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 oli di sentina

13 04 01 oli di sentina della navigazione interna

13 04 02 oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03 altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 fanghi da collettori

13 05 06 oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07 acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08 miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01 olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 petrolio

13 07 03 altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02 altre emulsioni

13 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01 clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02 altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 filtri dell'olio

16 01 08 componenti contenenti mercurio

16 01 09 componenti contenenti PCB

16 01 10 componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 liquidi per freni

16 01 14 liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (17) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 160212

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01 munizioni di scarto

16 04 02 fuochi artificiali di scarto

16 04 03 altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07 sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 batterie al piombo

16 06 02 batterie al nichel-cadmio

16 06 03 batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 08 rifiuti contenenti olio

16 07 09 rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (18) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

16 08 05 catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07 catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti

16 09 01 permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03 perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04 sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03 concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 07 pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11 ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 miscugli di rifiuti composte esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (19)

19 03 04 rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (20) stabilizzati

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 fase solida non vetrificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 percolato di discarica

19 07 02 percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 08 rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 01 filtri di argilla esauriti

19 11 02 catrami acidi

19 11 03 rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 06 legno contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 solventi

20 01 14 acidi

20 01 15 sostanze alcaline

20 01 17 prodotti fotochimici

20 01 19 pesticidi

20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi [21]

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 200135

20 01 37 legno, contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Parte 3

Rifiuti di cui all'appendice 4, parte seconda, C(2001) 107 del Consiglio dell'OCSE sulla revisione della decisione C(92) 39/def. concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 sono stati cancellati perché, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ritenuti manifestamente non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione

RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 010 2619 00 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (22)

AA 060 2620 50 Ceneri e residui di vanadio

AA 190 8104 20 Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette

ex 8104 30 a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose con

acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 030 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB 070 Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB 120 ex 2812 90 Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove

ex 3824

AB 150 ex 3824 90 Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

AC 020 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove

AC 060 ex 3819 00 Fluidi idraulici

AC 070 ex 3819 00 Fluidi per freni

AC 080 ex 3820 00 Fluidi antigelo

AC 150 Clorofluorocarboni

AC 160 Alogeni (Halons)

AC 170 ex 4403 10 Rifiuti di legno o di sughero trattati

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI OD ORGANICI

AD 090 ex 3824 90 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove

AD 100 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche

AD 120 ex 3914 00 Resine a scambio ionico

ex 3915

AD 150 Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

RB 020 ex 6815 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

NOTE:

(1) Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B, (B1160) non specifica eccezioni.

(2) Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

(3) I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

(4) Il livello di 50 mg/kg è considerato a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

(5) "Scaduti" significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

(6) Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

(7) "Scaduti" significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

(8) Si noti che anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati.

(9) La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

(10) Questa voce non include rottami provenienti dalle centrali elettriche.

(11) "Riutilizzo" può indicare la riparazione, la ristrutturazione o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di grande portata.

(12) In alcuni paesi, tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

(13) È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.

(14) - I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce.

(15) Nell'identificazione di un rifiuto elencato in questa sezione, è rilevante l'introduzione all'allegato della decisione della Commissione 2000/532/CE modificata.

(16) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

(17) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

(18) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

(19) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquidi a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

(20) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

(21) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

(22) Questo elenco comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, tranne se un materiale è espressamente elencato altrove.