
DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 1993
G.U.R.S. 22 febbraio 1993, n. 9
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 24 aprile 1992, concernente il personale dell'Amministrazione regionale.
Testo annotato al 2/10/1997
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visti gli articoli 14, lett. q, e 20 dello Statuto;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale" ed, in particolare, l'articolo 5, nella parte in cui determina la composizione della delegazione dell'Amministrazione regionale e di quella sindacale trattanti l'accordo contrattuale da stipulare;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, ed, in particolare, l'art. 5, con il quale sono stati attribuiti - al personale dell'Amministrazione regionale - gli aumenti stipendiali annui lordi ivi previsti, commisurati al novanta per cento dei valori dalla stessa legge indicati nel primo comma del medesimo articolo 5;
Considerato di doversi provvedere, in conseguenza, sia all'attribuzione dell'importo residuale del dieci cento degli aumenti stipendiali annui lordi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/1991, che alla disciplina di aspetti dell'organizzazione del lavoro presso l'Amministrazione regionale e del sottostante rapporto di impiego, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1991;
Visto l'art. 14 della citata legge regionale 19 giugno 1991, n. 38;
Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 3 giugno 1992, ha esaminato le osservazioni formulate da talune organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, riferendo alla Commissione di merito dell'A.R.S., previa verifica delle compatibilità finanziarie, in ordine ai contenuti dell'ipotesi di accordo sottoscritto, per triennio 1988 - 1990, riguardante il personale dell'Amministrazione regionale, stipulato in data 24 aprile 1992 tra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 38/1991 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visti i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 38/1991 dalle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa contrattuale, di cui agli allegati A - B - C - D al presente decreto;
Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, sul contenuto dell'ipotesi di accordo, reso favorevolmente nella seduta del 16 giugno 1992;
Vista la deliberazione n. 229 della Giunta regionale - adottata nella seduta del 23 giugno 1992 - con cui è autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991, la sottoscrizione dell'accordo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, relativo al triennio 1988/1990;
Preso atto che la Corte dei conti ha registrato - in data 22 dicembre 1992, reg. n. 22, fg. n. 78 - il citato provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 229 del 23 giugno 1992;
Vista la deliberazione n. 6 della Giunta regionale - adottata nella seduta dell'8 gennaio 1993 - concernente il recepimento (e l'emanazione) delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dell'Amministrazione regionale;
Decreta:
Campo di applicazione e durata
1) Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della Amministrazione regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19 e fanno riferimento al periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Servizi essenziali di pubblica utilità
1) Ai fini della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono considerati essenziali, nell'ambito regionale, i seguenti servizi:
- igiene e sanità;
- sorveglianza idraulica dei fiumi e dei bacini idrici;
- sorveglianza forestale;
- trasporti;
- pagamento stipendi e pensioni;
- custodia patrimonio artistico archeologico, monumentale e ambientale;
- servizi di mensa universitari;
- il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le singole qualifiche che formano i contingenti di personale esonerati dallo sciopero, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, tenuto conto dei diritti costituzionalmente tutelati. Nelle more delle definizioni degli accordi suddetti, le parti dichiarano di assicurare i servizi pubblici essenziali.
3) L'Amministrazione regionale - ovvero i singoli rami di Amministrazione regionale, nei casi previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 38/91 - in occasione di sciopero che interessi i servizi pubblici essenziali sopra individuati, hanno l'obbligo di comunicare almeno cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi dei dipendenti inclusi nei summenzionati contingenti alle organizzazioni sindacali e ai singoli interessati.
4) Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
Accordi decentrati
1) Per la realizzazione di accordi decentrati, disciplinati all'art. 6 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si osservano le procedure di cui ai commi seguenti.
2) La negoziazione decentrata deve avere inizio entro quindici giorni dalla richiesta di attivazione della procedura stessa, deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale negoziazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
3) Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
4) I provvedimenti assessoriali coi quali si recepiscono gli accordi sottoscritti in sede di contrattazione decentrata sono immediatamente esecutivi. Agli accordi recepiti mediante decreto del Presidente della Regione si dà esecuzione entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione degli stessi o alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5) Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione decentrata sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro esecutività nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed applicati entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.
6) Ove la negoziazione, a livello decentrato, non trovi definizione, entro il termine di cui al comma 2° del presente articolo, la stessa potrà essere trasferita al relativo livello centrale, a richiesta di una delle delegazioni trattanti.
7) Nell'ambito dei criteri per la organizzazione del lavoro, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 38/1991, sono ricompresi quelli relativi alla ottimale ripartizione e utilizzazione del personale regionale nei singoli rami di Amministrazione. Detti ultimi criteri sono annualmente verificati dalle parti.
Orario di lavoro (1)
1) La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro, nell'ambito della negoziazione contrattuale sia centrale che decentrata, sono disciplinate secondo i seguenti criteri:
- migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione regionale;
- efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
- rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
- ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi da parte degli utenti;
- possibilità di procedere ad una razionalizzazione del lavoro straordinario.
2) Per i fini e gli obiettivi di cui al primo comma, gli accordi contrattuali - sia di livello centrale che decentrato - utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
- grado di intensificazione dei rapporti con i cittadini, agevolando massimamente la fruizione dei servizi forniti dall'Amministrazione regionale;
- grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
- miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alle medesime unità operative tra loro correlate sul piano dell'attività.
3) Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991, sarà stipulato tra le parti un accordo quadro generale sulla flessibilità dell'orario di lavoro.
In ordine all'orario di lavoro vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 8 del D.P. 2 ottobre 1997, n. 38.
Formazione e aggiornamento professionale
1) L'Amministrazione regionale promuove e favorisce interventi per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale, adeguando gli stanziamenti da destinare alle richieste provenienti dai singoli Assessorati, previa contrattazione decentrata.
Annualmente l'Amministrazione regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce il piano dei corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento. Tale piano, che concerne l'attuazione dei criteri per la formazione professionale e l'addestramento - riservati alla legge dall'art. 2, 1° comma, lett. d) della legge regionale n. 38/1991 - è definito prima della presentazione del bilancio di previsione annuale della Regione e indica le risorse assegnate a ciascun Assessorato, eventuali progetti formativi di interesse generale, le priorità, i criteri per la partecipazione a convegni, seminari, stages.
2) Nella prima applicazione, il piano assicura prioritariamente un'adeguata e diffusa formazione, ai fini della attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante: "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".
3) L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
4) La prima finalità, di cui al comma 3, è perseguita mediante corsi di aggiornamento, destinati - per qualifiche e profili professionali - alla generalità dei dipendenti regionali, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
5) La seconda finalità, di cui al comma 3, è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
6) Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore e costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.
7) Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.
8) Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese, secondo la normativa vigente in materia.
Mobilità
1) Alla copertura dei posti che - a seguito della rideterminazione dei contingenti di personale, effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche - risultino disponibili in ogni ufficio centrale o periferico dell'Amministrazione regionale si provvede con processi di mobilità del personale regionale secondo i criteri di massima, di cui ai commi seguenti.
2) L'Amministrazione regionale porta a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti in ogni ufficio, verificandola in sede di confronto sindacale, anche a livello decentrato, al fine di consentire al personale interessato di produrre domanda di trasferimento.
3) Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati semestralmente nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione regionale.
4) La graduatoria degli aspiranti è formata da una commissione paritetica, istituita presso la Presidenza della Regione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale, integrata dal rappresentante del ramo di Amministrazione interessata al processo di mobilità in trattazione nella singola seduta.
5) La predetta graduatoria è definita dalla commissione di cui al comma 4, sulla base di criteri oggettivi, anche con riferimento alle esigenze di riavvicinamento familiare, ai motivi di salute del dipendente e/o congiunti.
Tali criteri sono determinati entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
6) In caso di assenza di richiesta di mobilità volontaria, l'Amministrazione, per essenziali ed inderogabili esigenze di servizio, può procedere - dandone contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali - a mobilità d'ufficio del personale, attingendo comunque ad uffici siti nello stesso comune o nella stessa provincia tenendo conto di eventuali opzioni individuabili e dei criteri indicati nei commi precedenti.
7) Al personale trasferito a seguito delle procedure di mobilità, anche volontaria, è corrisposto, a titolo di incentivazione, un compenso forfettario "una tantum", da determinarsi con successivo decreto, in tutti i casi comportanti variazioni della sede di servizio.
8) Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando, nel rispetto delle inamovibilità e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali.
9) I processi di mobilità sono sottoposti a verifica annuale dalle parti firmatarie dell'accordo.
10) Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni di concreta regolamentazione dei processi di mobilità a termini dell'art. 6 della legge regionale n. 38/1991.
11) Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al comma 10, la mobilità del personale è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili e, comunque, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale.
Diritti di informazione sull'introduzione
di sistemi informativi a base informatica
1) Gli interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti - realizzati o da realizzare, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1990, n. 8 e della sottostante convenzione stipulata - sono adottati, assicurando alle organizzazioni sindacali una preventiva attività di informazione sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli dell'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualità del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive.
2) I criteri per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale destinato a svolgere funzioni per l'attuazione degli interventi, di cui al comma 1, sono definiti in sede di negoziazione, anche decentrata, di accordi contrattuali per il personale dell'Amministrazione regionale, in armonia con la disciplina, di cui all'art. 5, in materia di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti regionali.
Aumenti stipendiali
1) Al personale dell'Amministrazione regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, fermi restando gli aumenti di stipendio già attribuiti a titolo di acconto dall'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, sono attribuiti, a decorrere dalle date indicate al comma 2 ovvero, se successive, da quelle di assunzione in servizio, con gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
1° livello e 1ª fascia funzionale L. 120.000 2° livello e 2ª fascia funzionale L. 150.000 3° livello e 3ª fascia funzionale L. 210.000 4° livello e 4ª fascia funzionale L. 245.000 5° livello e 5ª fascia funzionale L. 280.000 6° livello e 6ª fascia funzionale L. 305.000 7° livello e 7ª fascia funzionale L. 385.000 8° livello e 8ª fascia funzionale L. 469.000 Dirigente superiore L. 530.000 Direttore regionale L. 960.000 Segretario generale L. 1.200.0002) Gli aumenti predetti, pari al dieci per cento degli importi di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale
n. 19/1991
, sono attribuiti con le seguenti decorrenze e con le medesime modalità di erogazione di cui al settimo comma dello stesso art. 5:- dal 1° gennaio 1988, nella misura del 40%;
- dal 1° gennaio 1989, nella misura dell'80%, comprensivo della percentuale precedente;
- dal 1° gennaio 1990, nella misura del 100%, comprensivo delle percentuali precedenti.
3) Gli aumenti predetti, insieme a quelli già attribuiti dall'articolo 5 della legge regionale n. 19/1991, concludono gli adeguamenti economici relativi al triennio 1988-1990.
Conglobamento di una quota
della indennità di contingenza
1) Al fine di conglobare una quota dell'indennità di contingenza, pari a L. 1.081.000 annue lorde, nello stipendio iniziale del livello di godimento, a decorrere dal 1° gennaio 1990 gli importi di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, comprensivi degli aumenti previsti dall'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:
Tabella A
Livelli e qualifiche 1° livello L. 6.081.000 2° livello L. 7.041.000 3° livello L. 8.181.000 4° livello L. 9.181.000 5° livello L. 10.521.000 6° livello L. 11.631.000 7° livello L. 13.631.000 8° livello L. 17.771.000 Dirigente superiore L. 21.381.000 Direttore regionale L. 30.203.000 Segretario generale L. 34.525.000
Fondo di incentivazione per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi
1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è costituito, presso l'Amministrazione regionale, un fondo annuo, denominato "Fondo di incentivazione per il miglioramento della efficienza dei servizi", destinato alla erogazione di compensi al personale, per la realizzazione di progetti ed altre iniziative, individuati in sede di contrattazione, sia centrale che decentrata ad ottenere il miglioramento della efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2) La realizzazione dei progetti ed altre iniziative, di cui al primo comma, è finalizzata, prioritariamente, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- ampliamento delle fasce orarie dei servizi al pubblico e riorganizzazione degli uffici interessati (in particolare, con riguardo agli uffici di collocamento ed ai musei);
- riorganizzazione delle procedure, al fine di consentire una puntuale applicazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi;
- migliore organizzazione ed elevamento di efficienza dei servizi tecnici e amministrativi, a sostegno della difesa dell'ambiente, con particolare riferimento a quelli di supporto al Corpo regionale delle foreste ed a quelli impegnati nella prevenzione antisismica.
3) I criteri attuativi concernenti il funzionamento del fondo, istituito con il presente articolo, saranno determinati nell'ambito dell'accordo contrattuale relativo al triennio 1991-1993. (1)
Per effetto dell'art. 17 del D.P. 20/01/95, n. 11, in attuazione dell'articolo annotato, è stato istituito presso ciascun ramo dell'amministrazione un fondo annuo denominato "Fondo efficienza servizi", il cui utilizzo è regolato dagli artt. 18 e seguenti dello stesso D.P. 11/95.
Vedi, altresì, l'art. 5 del D.P. 2 ottobre 1997, n. 38 sulla gestione del Fondo efficienza servizi.
Relazioni sindacali
1) L'Amministrazione regionale - salva la continuità dell'azione amministrativa - assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali, con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche, i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali, comunque, derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
2) Le relazioni sindacali nella Regione Siciliana sono tutelate dalla vigente normativa in materia di repressione della condotta antisindacale.
Procedure di prevenzione e componimento
dei conflitti di lavoro
1) Qualora, in sede di applicazione di norme disciplinanti gli accordi contrattuali, sia di livello centrale che locale, insorgano conflitti di interpretazione su aspetti di generale rilevanza è avviato un confronto tra le delegazioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, su richiesta scritta di esame della questione controversa, formulata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche da una delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione ai vari livelli. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
2) Il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente per materia, ha l'obbligo di convocare le delegazioni, di cui al comma 1, per l'esame anzidetto, entro tre giorni dalla richiesta di cui al medesimo comma 1.
3) Sulla base dei risultati delle trattative tra le parti, da concludere entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente per materia, provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi.
4) Le circolari esplicative di decreti, disciplinanti accordi contrattuali, sia di livello centrale che locale, sono sottoposte all'esame della delegazione sindacale, di cui al comma 1, prima della loro emanazione.
Andamenti giurisprudenziali
e giudicati amministrativi
1) Gli andamenti della giurisprudenza sono discussi su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi contrattuali e comunque almeno una volta l'anno. Conseguentemente, possono essere formulate norme interpretative in ordine ai contenuti contrattuali e può essere sollecitata l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi.
2) Ove l'Amministrazione regionale intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
Igiene e sicurezza sul lavoro
1) Le Amministrazioni provvederanno all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e delle altre norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenuto conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali, in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite a video - terminali.
2) Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo unitamente all'Amministrazione regionale verificano l'applicazione delle anzidette norme, promuovendo la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio. L'Amministrazione regionale provvederà ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.
Tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psico - fisiche
1) Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali siano stati accertati, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi vigenti, particolari handicaps, alcolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, saranno adottate particolari misure di sostegno con successivo provvedimento da emanarsi da parte del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo confronto con le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo.
2) I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
Pari opportunità
1) In sede di negoziazione contrattuale a livello decentrato sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
- individuazione di criteri atti ad evitare l'attribuzione permanente di mansioni dequalificate o parcellizzate, prive di possibilità di evoluzione professionale, prevalentemente attribuite alle lavoratrici, attraverso la ricomposizione delle attività all'interno delle attività lavorative e in ogni caso, la rotazione nello svolgimento di tali attività;
- regolamentazione delle procedure di accesso ai corsi di formazione, assicurando la presenza ai corsi delle lavoratrici nella qualifica interessata, con modalità compatibili con il doppio ruolo famiglia - lavoro;
- individuazione di criteri obiettivi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi o funzioni, a parità di condizioni professionali, nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
2) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della Regione provvede all'istituzione, presso la Presidenza della Regione, di un comitato centrale per le pari opportunità. Presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale si potrà provvedere, con provvedimento assessoriale, all'istituzione di appositi comitati per le pari opportunità. Tali comitati propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi, alle condizioni di lavoro e di tutela della salute tenuto conto della disciplina di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie degli accordi contrattuali e da pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione medesima.
3) Per i fini di cui al presente articolo saranno realizzate iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare, per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberà professionali dei singoli e superare atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Copertura finanziaria
1) L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 41.000 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario 1993, trova riscontro nel bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante le economie realizzate nell'esercizio 1991 sul capitolo 21261, reiscritte nel bilancio per il corrente esercizio.
2) L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.
3) Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.
Registrazione ed entrata in vigore
1) Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 30 gennaio 1993.
CAMPIONE
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 10 febbraio 1993.
Reg. n 2, Personale regionale, fg. n. 63.
Allegato A
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONI SINDACALI REGIONALI CGIL - CISL - UIL
Organizzazioni sindacali regionali:
CGIL - Funzione pubblica
CISL - Settore autonomie locali
UIL - Enti locali
Le sottoscritte organizzazioni sindacali, allo scopo di regolamentare l'esercizio di sciopero del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, assumono il presente codice di comportamento, tenute presenti le norme contenute nella legge n. 93/1983, nella legge n. 146/90, in armonia con i principi contenuti nella legge regionale n. 38/1991.
Art. 1
Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 8 della legge regionale n. 38/1991, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e le modifiche legislative che dovessero intervenire.
Art. 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.
Art. 3
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civile e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Art. 4
Per l'esercizio del diritto di sciopero di cui all'art. 1 del presente codice esso deve essere preceduto da un avviso non inferiore a giorni 10.
Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro si attiveranno procedure di componimento dei conflitti di lavoro da convenire tra le parti con separato regolamento. In ogni caso l'eventuale attivazione di dette procedure non interromperà i tempi di preavviso dell'azione sindacale programmata.
Art. 5
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, e referendarie;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
- dal 10 al 20 agosto;
- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno di pagamento degli stipendi e delle pensioni.
Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.
Art. 6
La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali regionali e/o provinciali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo le regole interne di ciascuna organizzazione.
Art. 7
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare anche nelle strutture complesse e organizzate per turni la durata di un'intera giornata di lavoro.
Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà superare le due giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.
Art. 8
La proclamazione dello sciopero di livello regionale va comunicata:
a) al Presidente della Regione;
b) all'Assessore alla Presidenza;
c) all'Assessore competente.
Per il livello provinciale la proclamazione dello sciopero va comunicata anche alle rispettive controparti interessate.
Art. 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.
Art. 10
La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave giudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.
L'applicazione concreta relativa all'individuazione dei servizi pubblici essenziali nonchè le prestazioni indispensabili e i contingenti di personale per il funzionamento degli stessi durante l'astensione dal lavoro è demandata agli accordi previsti dalla legge regionale n. 38/991, tenuto conto anche della disciplina di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 11
Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Art. 12
Il presente codice di autoregolamentazione entrerà in vigore dalla data del suo formale recepimento e resterà tale fino a successiva modificazione.
Allegato B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONE SINDACALE SADIRS - CISAL
Art. 1
Questa organizzazione sindacale allo scopo di regolamentare l'esercizio dello sciopero del personale della Regione Siciliana assume il seguente codice di comportamento, ai sensi della legge n. 146/90 e della legge regionale n. 38/91, in virtù dell'art. 40 della Costituzione, che sancisce che lo sciopero costituisce un diritto fondamentale di ciascun lavoratore.
Il SADIRS - CISAL si impegna a esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nel presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 2
Per l'esercizio del diritto di sciopero dovrà essere dato un preavviso di almeno 10 giorni prima del suo inizio.
Art. 3
Il presente codice non si applica nei casi in cui dovessero essere in gioco le libertà fondamentali, e la libertà sindacale, e nelle vertenze d'interesse generale, che riguardano tutto il mondo del lavoro.
Sono esclusi manifestazioni di sciopero nei seguenti periodi:
- dal 20 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima e 3 giorni dopo delle festività pasquali;
- dall'1 al 30 agosto;
- dal 27 ottobre al 7 novembre;
- nei giorni di pagamento degli stipendi e delle pensioni per non più di tre giorni;
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data delle consultazioni elettorali di qualunque ordine, tipo e grado.
In caso di calamità naturali o di eventi eccezionali, gli scioperi proclamati o in corso saranno sospesi.
Art. 5
La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi, è di esclusiva competenza della segreteria regionale SADIRS - CISAL.
Art. 6
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata di dieci giornate di lavoro.
Quelli successivi al primo - per la stessa vertenza - non potranno superare le cinque giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.
Art. 7
La proclamazione dello sciopero di livello regionale va comunicata:
- al Presidente della Regione;
- all'Assessore alla Presidenza;
- alle controparti interessate.
Art. 8
Con accordi separati ai sensi della legge regionale n. 38/91, saranno determinati i servizi indispensabili e le unità escluse dalla partecipazione allo sciopero.
Art. 9
Sono da considerarsi servizi essenziali e di pubblica utilità all'interno della realtà regionale:
- sorveglianza idraulica;
- sorveglianza forestale;
- pagamento stipendi e pensioni;
- custodia del patrimonio artistico, archeologico, monumentale ed ambientale;
- servizi elettorali, limitatamente al periodo in cui il paese è impegnato in elezioni di qualsiasi ordine, tipo e grado.
Art. 10
L'Amministrazione regionale, al fine di raffreddare la conflittualità, si impegna a fornire al SADIRS - CISAL tutte le circolari esplicative del contratto di lavoro ed ogni e qualsivoglia circolare che abbia per oggetto attività, comportamenti, distribuzione del carico di lavoro, che riguardi comunque i dipendenti regionali.
L'Amministrazione regionale si impegna a discutere con il SADIRS - CISAL, l'esito di sentenze passate in giudicato, relative a contenuti contrattuali estendibili a più soggetti al fine di valutare l'opportunità di emanare provvedimenti normativi o amministrativi tendenti ad eliminare una reiterazione di conflittualità.
L'Amministrazione regionale si impegna ad avviare un confronto con il SADIRS - CISAL, entro il periodo di vacatio tra la dichiarazione di sciopero e la sua effettuazione, al fine di valutare la possibilità di revocare lo stesso.
Art. 11
Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di questa O.S.
Allegato C
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
DIRSI - Associazione dei funzionari dirigenti della Regione Siciliana
C.O.N.F.E.D.I.R.
Questa associazione aderisce alle norme di autoregolamentazione sottoscritte dalla C.O.N.F.E.D.I.R., di cui fa parte.
La C.O.N.F.E.D.I.R. ribadisce la sua convinzione circa la obiettiva difficoltà di disciplinare validamente l'esercizio del diritto di sciopero attraverso la sola forma dell'autoregolamentazione, che dovrebbe, invece, svolgere una funzione integratrice della legge. L'esigenza del ricorso alla legge scaturisce, peraltro, direttamente dagli artt. 39 e 40 della Carta costituzionale, rimasti finora in gran parte disattesi.
La C.O.N.F.E.D.I.R. prende atto che il Governo non ha provveduto finora a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, nè attraverso i necessari accordi con le OO.SS. nè mediante lo strumento legislativo.
Nonostante tali carenze, questa confederazione ritiene opportuno, da parte sua, stabilire alcuni principi che siano alla base della autoregolamentazione.
Posto che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione a tutela dei lavoratori, vanno disciplinate le forme del suo esercizio, al fine di limitare gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali. A tal fine il Governo dovrà innanzitutto stabilire con esattezza, di concerto con le OO.SS., il termine di "essenzialità", con riferimento alle esigenze primarie della collettività nazionale.
E' inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le OO.SS. rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.
Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando la grave carenza del Governo in materia, le singole federazioni aderenti alla C.O.N.F.E.D.I.R. si impegnano di aderire ai seguenti criteri di autoregolamentazione del diritto di sciopero:
- gli organi competenti saranno preavvisati delle azioni di sciopero con almeno 15 giorni di anticipo;
- per le varie categorie addette a servizi pubblici definiti "essenziali" saranno stabiliti i contingenti di lavoratori, per ogni attività interessata, che potranno essere esonerati dallo sciopero al fine di garantire la continuità dei servizi stessi;
- sarà prevista la sospensione delle azioni di sciopero in casi di emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali, ed inoltre, per alcuni servizi, in particolari periodi dell'anno (come festività, ferie estive, ecc.);
- in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato al fini politici; tuttavia, poichè è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione di gruppo organizzativo, in casi di particolare gravità, in cui si profili un effettivo pericolo per istituzioni democratiche.
La presente riguarda la C.O.N.F.E.D.I.R. nella sua organizzazione, confederale ed associativa (I, II, III grado).
Allegato D
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.N.A.L.
Questa organizzazione sindacale è firmataria dell'accordo di autoregolamentazione per il comparto del personale della Regione ed enti locali di cui al D.P.R. n. 333/90 del 3 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Sezione generale n. 270 del 19 novembre 1990 che parzialmente di seguito si riporta:
(Omissis)
Capo I
Art. 1
Il diritto di sciopero - sancito dall'art. 40 della Costituzione - costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e le modifiche legislative che dovessero intervenire.
Art. 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.
Art. 3
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi i cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Art. 4
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93/1983.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e da quelle definite dal contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Art. 5
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
- dal 10 al 20 agosto;
- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno di pagamento degli stipendi.
Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.
Capo II
Art. 6
La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali regionali, territoriali e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna organizzazione.
Art. 7
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro.
Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà superare le due giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.
Art. 8
La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture nazionali va comunicata:
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alle associazioni degli enti;
- ai rappresentanti delle Regioni.
Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.
Art. 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.
Capo III
Art. 10
La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave pregiudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.
L'applicazione concreta di dette norme e demandata ad accordi tra le parti a livello decentrato.
Art. 11
Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.