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LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 9

G.U.R.S. 16 gennaio 1993, n. 3

Modifica all'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonchè in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/1996 e con annotazioni alla data 27 aprile 1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, vengono sostituiti dai seguenti:

"1. I comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a tal fine, possono essere prorogati".

3. All'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 vengono aggiunti i seguenti commi:

"4. Le modalità per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di cui al comma uno saranno disciplinate, in coerenza con i principi generali di accesso al pubblico impiego, con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

5. Fino alla definizione delle predette procedure i contratti di lavoro sono suscettibili di ulteriori proroghe.

(1)

Con Decr. Pres. n. 18 del 7 agosto 1993 è stato approvato il regolamento di esecuzione concernente la trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici di cui all'art. 3 della L.R. 37/85 e successive modifiche.

Art. 2

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 1993 per i comuni che hanno pubblicato i relativi concorsi o avvisi di assunzione e per i quali, alla data del 21 luglio 1990, era scaduto il termine per la presentazione delle domande. Restano validi tutti gli atti amministrativi, a tal fine, legittimamente adottati".

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 è sostituito dal seguente:

"3. Il personale di cui all'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni regionali nonchè presso le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia nonchè di comuni con particolari deficenze di organico, per le particolari esigenze riconnesse alle attività svolte dalle stesse".

Art. 4

1. Nell'ambito della Regione Siciliana, la disposizione in deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, si applica alle istanze presentate all'Amministrazione regionale di appartenenza od all'Ufficio dove il dipendente presta servizio, anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, corredate da nulla osta degli Assessori preposti ai rami di amministrazione di appartenenza.

2. La disposizione in deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, si applica in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Art. 5

(modificato dall'art. 17 della L.R. 19/94 e dall'art. 33 della L.R. 4/96)

1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1996. (1)

2. A tal fine, ferma restando la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, il personale tecnico di cui alla presente legge sarà prevalentemente utilizzato per i compiti di cui al comma 1.

3. Esaurite le procedure di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale maggio 1986, n. 26, nei successivi 60 giorni il sindaco rilascia la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.

(1)

Il termine annotato è stato più volte prorogato:

- al 31 dicembre 1997 dall'art. 10 della L.R. 47/96;

- al 31 dicembre 1998 dall'art. 11, comma 3, della L.R. 3/98

- al 31 dicembre 1999 dall'art. 57, comma 9, della L.R. 10/99.

Art. 6

1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni.

2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono sciolti i Consigli comunali dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 che, entro il 31 dicembre 1993, non assumano le delibere di adozione relative alla formazione o revisione dei piani regolatori generali.

4. Con il decreto di scioglimento, oltre che alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni, si provvede anche, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, alla nomina di un commissario provveditore per l'adozione di qualunque atto di competenza comunale occorrente per l'adempimento degli obblighi relativi all'adozione o revisione del piano regolatore generale.

5. Il commissario provveditore resta in carica fino all'adozione dei provvedimenti di sua competenza anche in caso di rinnovo dei consigli comunali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. In caso di rinnovo dei consigli comunali alle deliberazioni assunte dal commissario provveditore si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come sostituito con l'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

6. Al commissario provveditore, oltre al trattamento di missione se dovuto, per l'adempimento dell'incarico spetta un compenso che sarà stabilito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla classe dei comuni individuata con lo stesso decreto. Il compenso non può essere fissato in misura superiore alla indennità spettante ai sindaci dei comuni di ciascuna classe. (1)

7. L'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, è prorogata fino all'adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo, indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto che li ha imposti.

8. L'efficacia degli interventi sostitutivi già disposti, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cessa con l'entrata in vigore della presente legge.

9. E' abrogato il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

(1)

Vedi Decr. Pres. 03/05/95: "Compensi mensili da corrispondere ai commissari provveditori nominati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9."

Art. 7

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50.000 milioni in ragione di anno, a decorrere dal 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.06.01. - capitolo 45007.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993.

CAMPIONE