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LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 3

G.U.R.S. 9 gennaio 1993, n. 2

Norme integrative della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, concernente interventi per i sali alcalini, norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari d'integrazione salariale in attività di pubblica utilità e norme in favore di lavoratori provenienti dal settore zolfifero.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 5/1999 e con annotazioni alla data 19 dicembre 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 9.500 milioni con destinazione vincolata al recupero salariale del personale impiegatizio e operaio della S.p.A. Italkali sospeso dal lavoro a causa dell'interruzione dell'attività lavorativa per il periodo 9 luglio 1990-1 febbraio 1992, nonchè ad assicurare le disponibilità finanziarie per anticipare ai dipendenti dell'Italkali S.p.A. le spettanze di cassa integrazione guadagni per i periodi successivi.

Art. 2

1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, è prorogato sino a quando non saranno completate le opere previste dall'articolo 3 della medesima legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 3

(abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 5/99)

Art. 4

(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 14/94 e dall'art. 1 della L.R. 26/95)

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad approvare e finanziare, d'intesa con la GEPI, progetti di durata non superiore a ventiquattro mesi, proposti dall'Amministrazione regionale, da enti ed aziende da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, vigilanza e/o tutela, dagli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonchè dagli enti ed aziende da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, vigilanza e/o tutela e dalle unità sanitarie locali, da realizzare attraverso l'utilizzazione in opere e/o servizi di pubblica utilità, di lavoratori che beneficino degli interventi straordinari d'integrazione salariale previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1 giugno 1991, n. 169 e dai commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366 convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta utilizzazione proseguirà nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità, vengano iscritti nelle liste di mobilità previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, e fruiscono della relativa indennità; ovvero fruiscono di altre indennità statali spettanti a seguito della cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in precedenza goduto. @#

2. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge ai lavoratori utilizzati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente legislazione nazionale, restando a carico della Regione gli oneri occorrenti per assicurare ai lavoratori stessi, in dipendenza della partecipazione ai progetti, un trattamento previdenziale in godimento ed il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro.

2 bis. Il trattamento posto a carico della Regione ai sensi del comma 2 sarà, altresì, corrisposto, fino alla concorrenza della misura ivi prevista, ad integrazione delle indennità statali di cui al secondo periodo del comma 1, con le modalità indicate al comma 3.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati. (1)

4. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, determina le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. I progetti di utilità pubblica dovranno riguardare prioritariamente i seguenti settori: tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali, valorizzazione delle iniziative e delle risorse nei settori del turismo e dell'agricoltura; interventi in materia di protezione civile. Gli uffici provinciali del lavoro, e gli ispettorati provinciali del lavoro, sulla scorta di apposite visite ispettive, relazionano periodicamente all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in ordine all'andamento dei progetti ed ai risultati delle attività di utilità pubblica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 3.500 milioni. (2)  (3)  (4)

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 3, della L.R. 26/95, la modifica al comma annotato, introdotta dall'art. 1, comma 2, della L.R. 14/94, è stata abrogata.

(2)

Per la prosecuzione dei progetti previsti dalla presente norma vedi l'art. 1 comma 3 della L.R. 14/94.

(3)

Ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. 14/94 introdotto dall'art. 2 della L.R. 26/95 l'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere all'anticipazione, nei confronti dei lavoratori impegnati nei progetti di cui al presente articolo.

(4)

Vedi l'art. 1 della L.R. 84/95: "Proroga dei progetti socialmente utili".

Art. 5

(sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.R. 15/93)

1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, primo e secondo comma, 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, a domanda degli interessati, ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 8 della citata legge regionale n. 27 del 1984, già utilizzati presso il centro operativo o unità e stabilimenti minerari e stabilimento Sorim di Terrapelata. (1) (2)

(1)

Si rimanda all'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 15/93 per quanto riguarda la presentazione delle istanze dirette ad ottenere i benefici di cui al presente articolo.

(2)

Con l'art. 36, comma 3, della L.R. 15/93 la presente disposizione si applica anche al personale che abbia già usufruito del prepensionamento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/1991.

Art. 6

1. All'onere di lire 13.000 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993.

CAMPIONE