
ASSESSORATO DELLA SANITA
DECRETO 3 novembre 1994
G.U.R.S. 14 gennaio 1995, n. 4
Istituzione del Centro regionale di riferimento per i trapianti di organi.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 644;
Visto il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 84;
Considerato che l'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e gli artt. 11 e 12 del successivo regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, prevedono l'istituzione, con provvedimento della Regione, di un Centro regionale di riferimento che svolga le seguenti funzioni:
a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in attesa di trapianto, corredato dai relativi dati clinici ed immunologici necessari per definire l'esistenza delle condizioni cliniche di idoneità al trapianto e di compatibilità genetica con l'eventuale donatore e con l'indicazione dell'ente disponibile per l'eventuale trapianto;
b) riceve dagli enti autorizzati al prelievo le segnalazioni di organi o parti disponibili per il trapianto corredate dei dati di istocompatibilità relativi;
c) individua i soggetti idonei sulla base dei dati immunologici contenuti nel proprio archivio e con quelli in possesso degli altri Centri di riferimento esistenti sul territorio nazionale, effettuando, se necessario, le prove crociate di compatibilità tissutale; e quindi, sulla base dei dati clinici in possesso, compila una lista di priorità che comunica agli enti interessati al trapianto per una ulteriore verifica della sussistenza delle condizioni cliniche di idoneità al trapianto stesso;
d) sulla base degli accertamenti previsti al precedente punto c), effettua la scelta del soggetto ricevente più idoneo: a parità di condizioni di idoneità, la scelta dovrà cadere sui soggetti in attesa di trapianto residenti nel territorio regionale o interregionale;
e) comunica tempestivamente la scelta effettuata, congiuntamente alle sue motivazioni, all'ente autorizzato al prelievo, all'ente autorizzato al trapianto, agli altri Centri di riferimento regionali o interregionali, al Centro di riferimento nazionale;
f) esegue direttamente i tests immunologici eventuali necessari per definire la compatibilità tra soggetto donante e soggetto ricevente;
g) produce e provvede allo scambio dei reagenti biologici necessari alla tipizzazione tissutale, nonché riceve e conserva quelli eventualmente distribuiti dal Centro di riferimento nazionale;
h) conserva campioni biologici relativi a tutti i soggetti in attesa di trapianto, compresi negli elenchi dei vari Centri regionali o interregionali, necessari ad effettuare le ricerche sistematiche di anticorpi e le prove crociate di compatibilità tissutale";
Visto il decreto 28 dicembre 1978, n. 20598, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 84, l'Assessore regionale per la sanità ha autorizzato l'Università degli studi di Palermo ad istituire presso l'istituto di patologia generale un servizio multizonale di immunologia tissutale, stipulando con lo stesso apposita convenzione, per l'espletamento dei seguenti compiti previsti dagli artt. 1 e 2 della citata legge regionale n. 84/77:
a) effettuare la tipizzazione tissutale di organo o tessuto dei candidati al trapianto o dei donatori viventi ed ogni altra indagine che possa influire sull'esito del trapianto;
b) effettuare la tipizzazione tissutale ed ogni altra indagine necessaria dei donatori di organi, tessuti, sangue e suoi componenti;
c) reperire i reagenti ed il materiale necessario ad eseguire le indagini immunologiche e la scelta del ricevente;
d) effettuare l'impianto e l'aggiornamento, dal punto di vista clinico ed immunologico, dell'anagrafe dei soggetti in attesa di trapianto e dei dati ad essi pertinenti;
e) effettuare il reperimento di organi o tessuti e la selezione dei candidati al trapianto;
f) assicurare ininterrottamente le prestazioni urgenti;
g) provvedere allo studio sistematico di sieri di soggetti stimolati da antigeni tissutali, quali donne gravide, politrasfusi ed altri, ai fini del reperimento dei reagenti atti ad effettuare la tipizzazione tissutale o altre indagini immunologiche utili per il trapianto;
Visto il decreto 23 dicembre 1982, n. 37556, con il quale viene ratificata la predetta convenzione tra la Regione Siciliana e il servizio multizonale di immunologia tissutale;
Vista la convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e l'Università degli studi di Palermo per l'assistenza sanitaria erogata dal Policlinico, nell'ambito della quale è previsto il funzionamento, presso l'istituto di patologia generale del Policlinico, di un servizio di tipizzazione tissutale e di un Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo;
Considerata l'opportunità di riconoscere formalmente il Centro di riferimento regionale per i trapianti d'organi ai sensi e per gli effetti della legge n. 644/75 e del D.P.R. n. 409/77, attribuendo allo stesso le funzioni previste dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409;
Vista la deliberazione 23 giugno 1994, n. 292 della Giunta regionale;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, il Centro regionale di riferimento previsto dalla convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e l'Università degli studi di Palermo per l'assistenza sanitaria erogata dal Policlinico è individuato quale Centro regionale di riferimento di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975.
Al predetto Centro sono attribuiti i compiti e le funzioni elencati in premessa, previste dall'art. 12 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
Con successivo decreto sarà nominato il comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento previste dall'art. 11 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
Il servizio multizonale di immunologia tissutale istituito con decreto 28 dicembre 1978, n. 20598 è soppresso; la convenzione ratificata con decreto 23 dicembre 1982, n. 37556 è revocata.
I compiti di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 84 sino ad ora svolti dal servizio multizonale di immunologia tissutale e di competenza del Centro regionale di riferimento, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, vengono trasferiti al Centro di cui all'art. 1 del presente decreto.
Il servizio di tipizzazione tissutale dell'istituto di patologia generale, previsto dalla convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e l'Università degli studi di Palermo per l'assistenza sanitaria erogata dal Policlinico, svolgerà, oltre ai compiti propri previsti nella convenzione stessa, i compiti di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 84 sino ad ora svolti dal servizio multizonale di immunologia tissutale e non rientranti tra le competenze del Centro regionale di riferimento definite dall'art. 12 del D.P.R. 16 giugno 1977.