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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 2015/754.

REGOLAMENTO (CE) N. 774/94 DEL CONSIGLIO, 18 ottobre 1994

G.U.C.E. 8 aprile 1994, n. L 91

Apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 252/2014)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 2015/754.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 8 aprile 1994

Applicabile dal: 1° gennaio 1994

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 2015/754.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha negoziato nuove concessioni tariffarie nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT; che tali negoziati hanno consentito la conclusione di accordi con Argentina, Brasile, Canada, Polonia, Svezia e Uruguay; che detti accordi sono stati approvati con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 (1);

considerando che gli accordi di cui trattasi prevedono l'apertura, il 1° gennaio 1994, di contingenti tariffari annuali per l'importazione, a determinate condizioni, di carni bovine di qualità pregiata dei codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, di carni suine dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, di carni di volatili dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71, 0207 42 10, 0207 42 11 e 0207 42 71, di frumento (grano) e frumento segalato dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99 e di crusche, stacciature e altri residui dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2303 40 10 e 0203 40 20; che è quindi necessario aprire tali contingenti con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

considerando che gli accordi in questione riguardano un periodo indeterminato; che, per ragioni di razionalità ed efficacia, è dunque opportuno aprire i contingenti su base pluriennale;

considerando che un sistema che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto può rivelarsi opportuno; che al riguardo conviene eventualmente subordinare le importazioni nell'ambito di queste nuove concessioni tariffarie alla presentazione di un certificato di autenticità;

considerando che può mostrarsi utile ripartire questa importazione sull'arco dell'anno in funzione del fabbisogno del mercato comunitario; che al riguardo un sistema di utilizzazione dei contingenti basato sulla presentazione di un certificato di importazione pare appropriato;

considerando che, con l'approvazione da parte del Consiglio degli accordi succitati, non è più necessario ricorrere al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, stacciature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granoturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2); che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento e in particolare le disposizioni necessarie per la buona gestione dei contingenti devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati interessati dall'apertura dei contingenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (4), e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), già consentono alla Commissione di apportare al presente regolamento le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric; che un adeguamento dei quantitativi e di altre condizioni relative ai contingenti eventualmente deciso dal Consiglio richiederà la modifica del presente regolamento; che, per esigenze di semplicità, è d'uopo prevedere che la Commissione possa apportare tali modifiche ed adeguamenti al presente regolamento, conformemente alla procedura indicata dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o dagli altri regolamenti citati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 47 del 18.2.1994.

(2)

GU L 104 del 23.4.1988.

(3)

GU L 148 del 28.6.1968. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU L 328 del 29.12.1993).

(4)

GU L 34 del 9.2.1979. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (GU L 312 del 27.10.1989).

(5)

GU L 256 del 7.9.1987. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 534/94 della Commissione (GU L 68 dell'11.3.1994).

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Art. 1

1. E' aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume totale di 20.000 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20%.

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Art. 2

1. E' aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, per un volume totale di 7.000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0%.

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Art. 3

1. E' aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di galli o di galline dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71, per un volume totale di 15.500 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0%.

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Art. 4

1. E' aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di tacchini o di tacchine dei codici NC 0207 42 10, 0207 42 11 e 0207 42 71, per un volume totale di 2 500 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0%.

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Art. 5

1. E' aperto un contingente tariffario comunitario annuo di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, per un volume totale di 300.000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 0%.

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Art. 6

1. E' aperto un contingente tariffario comunitario annuo di crusche, stacciature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90, per un volume totale di 475.000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 30,60 ECU/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10 e a 62,25 ECU/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90.

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Art. 7

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 252/2014)

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso:

a) le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e

c) le disposizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2.

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Art. 8

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 252/2014)

Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.

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Art. 8

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 252/2014)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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Art. 8

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 252/2014)

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

(1)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(2)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

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Art. 9

Il regolamento (CEE) n. 1058/88 è abrogato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 2015/754.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il presidente

G. MORAITIS