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REGOLAMENTO (CE) N. 2203/94 DELLA COMMISSIONE, 9 settembre 1994

G.U.C.E. 10 settembre 1994, n. L 236

Modifiche al regolamento (CEE) n. 2294/92 recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 328/94 (4), ha limitato il beneficio dei pagamenti compensativi ai produttori di determinate varietà e qualità di semi di colza e di ravizzone; che i produttori dispongono attualmente di altre varietà di semi di colza rispondenti agli stessi requisiti delle varietà già ammesse; che è opportuno quindi aggiungere tali varietà all'elenco delle varietà ammesse;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 3 febbraio 1994, n. L 30.

(3)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

(4)

G.U. 15 febbraio 1994, n. L 42.

Art. 1

Le varietà "Alberta, Aligator, Altona, Arkada, Ascona, Atlas, Discovery, Dominol, Energol, Felix, Hera, Jetton, Karla, Kintol, Loreto, Olsen, Oxident, Prelude, Roby, Sioux e Zorro" sono aggiunte all'elenco delle varietà figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2294/92.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione