Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CE) N. 232/94 DEL CONSIGLIO, 24 gennaio 1994

G.U.C.E. 3 febbraio 1994, n. L 30

Modifiche al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (semi oleosi).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 3 febbraio 1994

Applicabile dal: 1° gennaio 1994

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 1765/92, il presente regolamento cessa di avere effetto a decorrere dal 30 giugno 2000, data dalla quale si applica il Reg. (CE) n. 1251/99, il cui art. 14 ha abrogato il regolamento qui modificato.

Da tenere presente che anche ques'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2005, dall'art. 153 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Considerando che, nel quadro del GATT, la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo su taluni semi oleosi; che tale accordo è stato concluso nella forma di un Memorandum d'intesa sui temi oleaginosi approvato con decisione 93/355/CEE del Consiglio (3); che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92 (4), per dare attuazione al Memorandum d'intesa;

Considerando che sarebbe appropriato ripartire tra gli Stati membri le superfici approvate nel Memorandum d'intesa sotto la forma di superfici di riferimento nazionali che riflettano i dati storici e gli ulteriori sviluppi nel contesto della riforma della politica agricola comune;

Considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 potrebbe determinare un aumento delle semine di soia, colza, ravizzone e girasole, aumento che renderebbe necessario adeguare i vantaggi di cui godono i produttori in virtù di detto regolamento, per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi; che si dovrebbero istituire "superfici massime garantite" per le colture sopra citate; che, se le semine delle oleaginose summenzionate aumentassero oltre il limite delle superfici massime garantite, si dovrebbero ridurre i pagamenti compensativi; che questa riduzione dovrebbe essere tale da scoraggiare qualsiasi aumento delle semine oltre il limite delle superfici massime garantite; che la coltivazione dei semi di girasole per la pasticceria dovrebbe essere esclusa dal regime di sostegno in oggetto, a partire dalle semine per il raccolto 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 ottobre 1993, n. C 266

(2)

G.U. 6 dicembre 1993, n. C 329

(3)

G.U. 18 giugno 1993, n. L 147

(4)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (G.U. 25 giugno 1993, n. L 154)

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è così modificato:

1. All'articolo 5, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) a partire dalla campagna 1994/1995, vengono istituite superfici massime garantite (SMG) per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi. Le SMG hanno le stesse dimensioni delle zone elencate nell'allegato IV, ridotte della percentuale di seminativi a riposo soggetti a rotazione fissata per quella campagna, oppure ridotte di un'aliquota del 10% se la suddetta percentuale è inferiore al 10%. Qualora dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino, il limite delle SMG venga superato, la Commissione riduce gli importi regionali definitivi di riferimento per i semi oleosi conformemente al disposto delle lettere f) e g);

f) qualora la superficie di oleaginose già accertata in possesso dei requisiti per il beneficiare dei pagamenti compensativi oltrepassi in una qualsiasi campagna le SMG, la Commissione provvede per quella campagna a ridurre dell'1%, per ogni unità percentuale di cui la SMG in causa risulti superata, i corrispondenti importi regionali definitivi di riferimento. A decorrere dalla campagna 1994/1995, se la SMG verrà superata di una percentuale superiore a un determinato limite, si applicheranno disposizioni speciali. Se questo limite non verrà oltrepassato, la riduzione degli importi regionali definitivi di riferimento sarà uniforme in tutti gli Stati membri; in caso, viceversa, di superamento di detto limite, si applicheranno adeguate riduzioni supplementari negli Stati membri che abbiano oltrepassato le superfici nazionali di riferimento di cui all'allegato V, ridotte della percentuale specifica alla lettera e). La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, l'entità e la ripartizione delle adeguate riduzioni supplementari da applicare e provvede, in particolare, a che la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso sia pari alla percentuale di cui la SMG risulta superata;

g) il limite di cui alla lettera f) è dello 0%. Entro il 31 dicembre 1996 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo un rapporto sull'applicazione di questa disposizione, accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta;

h) qualora il pagamento compensativo venga diminuito secondo il disposto delle lettere f) e g), la Commissione provvede, per la campagna successiva, a ridurre della stessa percentuale i corrispondenti importi regionali definitivi di riferimento, salvo che durante la campagna in questione non si verifichi alcun superamento della SMG, nel qual caso la Commissione può decidere di non applicare detta riduzione."

2. All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4. I produttori di semi di girasole per la pasticceria, seminati a scopo di una raccolta posteriore al 30 giugno 1994, sono esclusi dal sostegno previsto dal presente articolo.

5. Non oltre il 31 dicembre 1996 la Commissione pubblica una relazione sugli sviluppi, con riferimento ai sottoprodotti dei semi oleosi coltivati sui seminativi messi a riposo e sulle utilizzazioni di tali sottoprodotti diverse dal foraggio. La relazione dovrà anche contenere un resoconto sull'esperienza acquisita nel controllare la distinzione tra semi oleosi destinati al consumo umano o animale e semi oleosi destinati ad usi non alimentari. La relazione sarà accompagnata, se necessario, da un'opportuna proposta."

3. All'articolo 12, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:

"- le modalità di esecuzione del Memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, approvato con decisione 93/355/CEE (*) e segnatamente le disposizioni riguardanti la coltivazione di oleaginose su seminativi messi a riposo."

(*) G.U. 18 giugno 1993, n. L 147

4. Sono aggiunti i seguenti allegati:


                                 "ALLEGATO IV
 Zone da includere nel calcolo delle SMG per i semi oleosi
       Stato membro/Seme oleoso         1994/1995            1995/1996
           Superficie in ha                                  e campagne
                                                             successive
Spagna, girasole                        1 411 000                 -
Portogallo, girasole                      122 000                 -
CE 12, altri                            3 966 000                 -
Totale                                       -                5 128 000
                                  ALLEGATO V
 Superfici nazionali di riferimento
                                                      (in migliaia di ha)
                                        1994/1995            1995/1996
                                                             e campagne
                                                             successive
Belgio                                       6                     6
Danimarca                                  236                   236
Germania                                   929                   929
Grecia                                      26                    26
Francia                                  1 730                 1 730
Irlanda                                      5                     5
Italia                                     542                   542
Lussemburgo                                  2                     2
Paesi Bassi                                  7                     7
Regno Unito                                385                   385
Spagna:
   girasole                              1 411
   altri                                    26
   totale                                                      1 168
Portogallo:
   girasole                                122
   altri                                     1
   totale                                                         93"
Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS