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DECRETO PRESIDENZIALE 1 agosto 1994, n. 46

G.U.R.S. 3 dicembre 1994, n. 60

Regolamento sulle elargizioni in favore delle vittime di richieste estorsive e sulla gestione del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27.

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, ed, in particolare, l'art. 9, comma 3, della stessa legge regionale che prevede l'emanazione da parte del Presidente della Regione di un apposito regolamento per disciplinare le modalità dell'intervento regionale;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che si è espresso nell'adunanza del 14 giugno 1994, con parere n. 314/94;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 20 luglio 1994;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

La domanda per la concessione dell'elargizione, corredata dalla relazione del Prefetto, deve essere indirizzata al Presidente della Regione Siciliana.

Art. 2

1. Nella domanda deve essere espressamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di atti estorsivi e, in caso affermativo, dovranno essere allegate le relative polizze.

2. In caso di copertura assicurativa, l'intervento regionale sarà commisurato alla differenza tra il danno subito ed il risarcimento liquidato dall'assicurazione, fatti salvi gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 3.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda gli interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di impegno formale a restituire all'Amministrazione regionale l'elargizione corrisposta nella eventualità che dovesse essere accertata, con sentenza definitiva, la non ascrivibilità dei danni subiti a fatti estorsivi.

4. L'elargizione corrisposta sarà restituita nell'ipotesi in cui i responsabili dei fatti estorsivi, a seguito di condanna, risarciscano integralmente i danni provocati alle vittime e, in caso di risarcimento parziale, l'obbligo di restituzione riguarderà le somme eccedenti i danni subiti.

5. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto con il quale viene approvato il presente regolamento dovranno essere integrate entro 60 giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

Art. 3

1. Tutti gli uffici chiamati a svolgere funzioni nello ambito del procedimento di elargizione curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento amministrativo.

2. All'inizio di ciascun anno il competente ufficio della Presidenza della Regione in relazione agli esiti dell'istruttoria delle istanze prodotte nell'anno precedente quantifica l'ammontare complessivo delle elargizioni richieste dagli interessati.

3. Ove l'ammontare complessivo delle suddette richieste rientri nei limiti delle disponibilità del fondo, per l'anno di competenza, predispone i relativi provvedimenti di pagamento a favore dei beneficiari.

4. Ove l'ammontare complessivo delle elargizioni richieste superi la disponibilità del fondo, per l'anno di competenza, sarà predisposto un piano di riparto proporzionale nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

5. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Regione con il quale viene approvato il piano di riparto delle elargizioni liquidate.

6. Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza.

7. Analoga cautela deve essere adottata nella fase acquisizione della documentazione necessaria e relative comunicazioni tra gli uffici interessati.

Art. 4

Il servizio di cassa del fondo istituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 27/93, comma 1, previa stipula di apposita convenzione, sarà affidata all'istituto bancario che espleta il servizio di tesoreria per la Regione Siciliana, mediante l'apertura di un conto corrente intestato al fondo vittime richieste estorsive.

2. Sulle disponibilità del fondo, per quanto attiene gli interessi, l'istituto bancario praticherà le medesime condizioni previste per le giacenze di cassa della Regione.

3. I pagamenti ai beneficiari dovranno essere eseguiti dall'istituto bancario su disposizione del Presidente della Regione o da funzionario dallo stesso delegato, con le modalità che saranno fissate in ogni singola disposizione di pagamento.

Art. 5

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili alle norme del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, in applicazione dell'art. 5 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 31 agosto 1994.

MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 20 settembre 1994.

Reg. n. 1. Atti del Governo. fg. n. 268.