
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 27
G.U.R.S. 30 ottobre 1993, n. 51
Elargizioni alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 29/1995 e con annotazioni alla data 16 maggio 1995)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Elargizione pecuniaria a favore delle vittime di richieste estorsive
1. La Regione corrisponde, a titolo di contributo per il ristoro del danno subìto, una somma di denaro in favore dei soggetti, di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano subìto nel territorio regionale danni a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 419 del 1991.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Ammontare dell'elargizione
1. L'elargizione è pari al 30 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 300 milioni.
2. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 900 milioni.
3. In caso di copertura assicurativa, l'elargizione è pari alla differenza fra il danno subito e il risarcimento che sarà liquidato dall'assicurazione.
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Concessione dell'elargizione
1. L'elargizione è corrisposta a condizione che sia stata già concessa, con riferimento al medesimo fatto ed al medesimo soggetto istante, la provvisionale di cui alla vigente normativa statale.
2. L'elargizione è concessa a domanda dell'interessesato diretta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (d'ora in avanti Assessore), entro 60 giorni dalla concessione della provvisionale di cui al comma 1.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Contributo per la costituzione di parte civile
1. La Regione concede alle associazioni di imprenditori costituitesi parti civili nei processi contro estorsori un contributo fino a lire 50 milioni a titolo di anticipazione per la copertura delle spese per l'assunzione di un legale.
2. Nel caso in cui l'associazione fosse soccombente il contributo s'intende concesso a fondo perduto.
3. Nel caso in cui l'ammontare delle spese di giudizio liquidato dal magistrato sia insufficiente a coprire spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell'associazione, il contributo, nella misura massima cui al comma 1, s'intende concesso nella misura necessaria a colmare la differenza.
4. Le richieste di cui al presente articolo sono rivolte all'Assessore.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene emanato un regolamento per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo. (1)
Con Decr. Pres. n. 48 del 23/11/1994 è stato emanato il "Regolamento di disciplina dei contributi per la costituzione di parte civile previsti dall'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Contributi alle associazioni costituitesi parti civili in processi già conclusi
L'Assessore è autorizzato a corrispondere alle associazioni di imprenditori costituitesi parti civili in processi già conclusi contro estorsori un contributo una tantum, pari al 70 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico delle stesse e comunque non superiore a 100 milioni.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Revoca della concessione dell'elargizione
1. Qualora la concessione dell'elargizione pecuniaria prevista dal decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con la legge 18 febbraio 1992, n. 172, sia stata revocata, la Regione procede alla revoca della concessione dell'elargizione disposta in base alla presente legge e al recupero delle somme erogate.
2. I destinatari delle elargizioni sono tenuti a presentare documentazione sull'impiego delle somme ricevute per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. L'Assessore, in assenza di idonea documentazione ovvero in presenza di somme non utilizzate, procede al recupero anche parziale delle stesse.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Tutela della riservatezza
1. Al fine di garantire la riservatezza delle vittime di richieste estorsive, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, il provvedimento che dispone l'elargizione pecuniaria prevista dalla presente legge non è soggetto a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Conferenza delle associazioni e organizzazioni
1. L'Assessore convoca almeno una volta l'anno una conferenza dei presidenti delle associazioni e organizzazioni di cui all'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legge 27 settembre 1993, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni, per la verifica dello stato di attuazione della presente legge e per il coordinamento degli interventi regionali.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Fondo per le vittime di richieste estorsive
(modificato dall'art. 32 della L.R. 29/95)
1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive per la copertura di danni conseguenti ad atti estorsivi verificatisi successivamente alla data indicata all'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e non indennizzabili ai sensi della legislazione vigente.
2. Il Presidente della Regione concede l'elargizione di cui al comma 1, previa richiesta dell'interessato corredata da una relazione del Prefetto.
3. Con decreto del Presidente della Regione saranno determinati, tenuto conto degli stanziamenti esistenti, i criteri e le modalità dell'intervento regionale.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995. (1)
Con Decr. Pres. n. 46 del 01/08/1994 è stato emanato il "Regolamento sulle elargizioni in favore delle vittime di richieste estorsive e sulla gestione del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27".
Con Decr. Pres. 16/05/1995: "Criteri e modalità per accedere al contributo in favore delle vittime di richieste estorsive ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27."
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Estensione delle norme della legge regionale 24 agosto 1993, n. 21
1. Le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 21 sono estese ai familiari del marittimo Raspanti Vito, disperso nel naufragio del motopesca "Demetrio", verificatosi nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1991.
2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono estese ai familiari dei due marittimi tunisini dispersi nello stesso naufragio.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Estensione delle norme della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19
1. Ai proprietari di abitazioni, locali, negozi ed autovetture rimaste danneggiate a seguito dell'attentato alla caserma dei carabinieri di Gravina di Catania si applicano le provvidenze previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19.
2. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 19 del 1993.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Copertura finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.
2. La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, per il triennio 1993-1995, cod. 2007.
3. L'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1993, cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, è cosi ripartito:
- Art. 1: 3800 milioni; - Art. 4: 400 milioni; - Art. 5: 100 milioni; - Art. 9: 500 milioni; - Art. 11: 200 milioni.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.