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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 1251/1999.

REGOLAMENTO (CE) n. 1872/94 DEL CONSIGLIO, 27 luglio 1994,

G.U.C.E. 30 luglio 1994, n. L 197

Fissazione del pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/1995 e campagne successive.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 1251/1999.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 luglio 1994

Applicabile dal: 1° agosto 1994

Nota

Espressamente abrogato dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 1251/99, il presente regolamento resta d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000, in virtù di quanto disposto dallo stesso art. 15.3 del Reg. (CE) n. 1251/99.

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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 1251/1999.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4), prevede, al paragrafo 3, che per le campagne successive alla campagna 1993/1994 è fissato un pagamento compensativo per il lino non tessile; che l'importo compensativo deve essere fissato ad un livello che tenga conto sia delle caratteristiche specifiche di tale prodotto, che degli aiuti concessi ai prodotti analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 19 marzo 1994, n. C 83.

(2)

G.U. 9 maggio 1994, n. C 128.

(3)

G.U. 30 maggio 1994, n. C 148.

(4)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (G.U. 25 giugno 1993, n. L 154).

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 1251/1999.

Art. 1

Per la campagna 1994/1995 e per le campagne successive, il pagamento compensativo per ettaro per il lino non tessile, di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ammonta a 87 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del granturco nelle regioni in cui per il granturco si applichi un resa distinta.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 1251/1999.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL