
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
DIRETTIVA 94/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1994
G.U.C.E. 10 settembre 1994, n. L 237
Sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1882/2003)
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Note sul recepimento
Adottata il: 30 giugno 1994
Entrata in vigore il: 10 settembre 1994
Termine per il recepimento: 31 dicembre 1995 (vedi nota)
Recepita il: 27 febbraio 1996
Provvedimenti nazionali di recepimento:
- D.M. 27 febbraio 1996, n. 209
- O.M. 15 giugno 1998
- D.M. 24 giugno 1998, n. 261
Nota
Sui termini per il recepimento della presente direttiva e sui suoi scopi si veda quanto previsto dall'art. 9.
______________________________________________________________________
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189B del trattato (4),
considerando che le differenze tra le normative nazionali concernenti le condizioni d'impiego delle sostanze coloranti negli alimenti ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza sleale;
considerando che la disciplina dell'uso di questi additivi alimentari e delle relative condizioni deve fondarsi principalmente sull'esigenza di tutelare e di informare il consumatore;
considerando che un additivo alimentare può essere impiegato soltanto quando sia dimostrato che è tecnicamente necessario e che il suo impiego non è nocivo alla salute;
considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per restituire l'aspetto originario agli alimenti il cui colore risulti alterato dalla lavorazione, dall'immagazzinamento, dall'imballaggio e dalla distribuzione, con conseguente diminuzione della loro appetibilità visiva;
considerando che, oltre ad essere utilizzate per rendere più appetibili i cibi e per colorare prodotti alimentari che altrimenti sarebbero incolori, le sostanze coloranti aiutano ad individuare il sapore solitamente associato ad un particolare alimento;
considerando che è necessario includere talune sostanze coloranti usate per il bollo sanitario delle carni sotto la responsabilità dell'ufficiale veterinario ai sensi della direttiva 91/497/CEE (5), segnatamente del capitolo XI dell'allegato I;
considerando che solo le sostanze coloranti autorizzate dalla presente direttiva devono essere usate per la decorazione o la stampigliatura delle uova, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91 (6);
considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per accentuare la colorazione naturale degli alimenti;
considerando che è generalmente convenuto che i prodotti alimentari non lavorati e taluni altri prodotti alimentari di base non debbono contenere additivi;
considerando che, sulla base dei più aggiornati dati scientifici e tossicologici, l'impiego di alcuni di questi additivi deve essere consentito solo in taluni prodotti alimentari e a determinate condizioni;
considerando che occorre definire norme severe per l'impiego di additivi alimentari negli alimenti per i lattanti e la prima infanzia;
considerando che il Comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato in merito alle sostanze non ancora disciplinate da norme comunitarie;
considerando che, nel decidere in merito all'appartenenza di un particolare prodotto alimentare ad una determinata categoria, è opportuno seguire la procedura di consultazione del Comitato permanente per i prodotti alimentari;
considerando che la presente direttiva sostituisce in parte la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (7);
considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza delle sostanze coloranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno proposte in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;
considerando che, per tutelare i consumatori, la Comunità deve promuovere lo studio dei possibili effetti (tra cui quelli cumulativi e sinergici) dei coloranti alimentari sulla salute umana, con un'attenzione particolare per quelli la cui innocuità è controversa,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU n. L 40 dell'11.2.1989. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE.
GU n. C 12 del 18.1.1992.
GU n. C del 30.11.1992.
Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1993 (GU n. C 115 del 26.4.1993), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20.12.1993), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1994 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28.3.1994).
GU n. L 268 del 24.9.1991. Direttiva modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992).
Regolamento (CEE) n. 1274/91 alla Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (GU n. L 121 del 16.5.1991). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/94 (GU n. L 137 dell'1.6.1994).
GU n. 115 dell'11.11.1962. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (GU n. L 2 del 3.1.1985).
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.
2. Ai fini della presente direttiva, i "coloranti" sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti.
Sono coloranti ai sensi della presente direttiva le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.
3. Tuttavia, non sono considerate sostanze coloranti ai sensi della presente direttiva:
- i prodotti alimentari, essiccati o concentrati e gli aromi dotati di un effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano, incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive,
- le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi o l'involucro non commestibile degli insaccati.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
1. Possono essere impiegate come coloranti per prodotti alimentari soltanto le sostanze che figurano all'allegato I.
2. Le sostanze coloranti possono essere usate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati III, IV e V, e alle condizioni ivi specificate; esse possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi particolari in conformità della direttiva 89/398/CEE (1).
3. Le sostanze coloranti non possono essere impiegate nei prodotti alimentari elencati all'allegato II, salvo i casi specificamente contemplati agli allegati III, IV o V.
4. Le sostanze coloranti consentite soltanto per taluni usi figurano all'allegato IV.
5. Le sostanze coloranti generalmente ammesse nei prodotti alimentari e le relative condizioni d'impiego sono riportate all'allegato V.
6. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono:
- ai prodotti alimentari pronti per il consumo preparati in base alle istruzioni per l'uso;
- alle quantità di principio di colorazione contenuto nella preparazione colorante.
7. Negli allegati della presente direttiva, i termini "quantum satis" significano che non viene indicato un livello massimo. Tuttavia, le sostanze coloranti devono essere utilizzate secondo un corretto procedimento di lavorazione a un livello non superiore a quello necessario per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.
8. Ai fini del bollo sanitario di cui alla direttiva 91/497/CEE e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC.
9. Solo i coloranti elencati nell'allegato I possono essere usati per la colorazione decorativa delle uova o per la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91.
10. Solo i coloranti elencati nell'allegato I, esclusi i coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E 180 possono essere venduti direttamente ai consumatori.
11. Ai sensi della presente direttiva, con l'espressione prodotti alimentari non lavorati si intendono i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati divisi, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliati, puliti, selezionati, surgelati, congelati, refrigerati, triturati o sgusciati, imballati o meno.
GU n. L 186 del 30.6.1989.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di sostanze coloranti è ammessa:
- in prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato II, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto; ovvero
- se il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alla preparazione di un composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Secondo la procedura di cui all'articolo 5, si può decidere sull'appartenenza di un determinato prodotto alimentare ad una delle categorie menzionate negli allegati, nonché stabilire se una sostanza è un colorante ai sensi dell'articolo 1.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
(sostituito dall'allegato III del Reg. (CE) n. 1882/2003)
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Entro tre anni dalla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri fissano sistemi di controllo del consumo e dell'uso delle sostanze coloranti e ne riferiscono l'esito alla Commissione.
Entro cinque anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo sui cambiamenti avvenuti per quanto riguarda il mercato delle sostanze coloranti e i livelli relativi all'impiego e al consumo.
Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4, della direttiva 89/107/CEE, entro 5 anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni di impiego e propone le modifiche eventualmente necessarie.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 2, e gli articoli da 9 a 15 della direttiva del Consiglio 23 ottobre 1962 sulle sostanze coloranti nei prodotti alimentari sono abrogati.
I riferimenti alle disposizioni abrogate devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
In coincidenza con la data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione lancerà, di concerto con il Parlamento europeo, i ministeri nazionali, le industrie alimentari, i commercianti e le associazioni dei consumatori, una campagna per informare i consumatori in merito alle procedure di valutazione e di autorizzazione dei coloranti consentiti e al significato del sistema di numerazione "E".
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:
- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,
- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
E. KLEPSCH
Per il Consiglio
Il presidente
A. BALTAS
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
ALLEGATO I
ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI
Nota: E' autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze coloranti specificate in questo allegato.
N. CE |
Nome comune |
Numero CE [1] o descrizione |
E 100 |
Curcumina |
75300 |
E 101 |
i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato |
. |
E 102 |
Tartrazina |
19140 |
E 104 |
Giallo di chinolina |
47005 |
E 110 |
Giallo tramonto FCF Giallo arancio S |
15985 |
E 120 |
Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio |
75470 |
E 122 |
Azorubina, Carmoisina |
14720 |
E 123 |
Amaranto |
16185 |
E 124 |
Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A |
16255 |
E 127 |
Eritrosina |
45430 |
E 128 |
Rosso 2G |
18050 |
E 129 |
Rosso allura AC |
16035 |
E 131 |
Blu patentato V |
42051 |
E 132 |
Indigotina, Carminio d'Indaco |
73015 |
E 133 |
Blu brillante FCF |
42090 |
E 140 |
Clorofille e clorofilline i) clorofille ii) clorofilline |
75810 75815 |
E 141 |
Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame i) complessi delle clorofille con rame ii) complessi delle clorofilline con rame |
75815 |
E 142 |
Verde S |
44090 |
E 150a |
Caramello semplice [2] |
. |
E 150b |
Caramello solfito-caustico |
. |
E 150c |
Caramello ammoniacale |
. |
E 150d |
Caramello solfito-ammoniacale |
. |
E 151 |
Nero brillante BN, Nero PN |
28440 |
E 153 |
Carbone vegetale |
. |
E 154 |
Bruno FK |
. |
E 155 |
Bruno HT |
20285 |
E 160a |
Caroteni i) Caroteni misti ii) Beta-carotene |
75130 40800 |
E 160b |
Annatto, Bissina, Norbissina |
75120 |
E 160c |
Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina |
. |
E 160d |
Licopina |
. |
E 160e |
Beta-apo-8'-carotenale (C 30) |
40820 |
E 160f |
Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30) |
40825 |
E 161b |
Luteina |
. |
E 161g |
Cantaxantina |
. |
E 162 |
Rosso di barbabietola, betanina |
. |
E 163 |
Antociani |
Estratti dai prodotti ortofrutticoli con procedimenti fisici |
E 170 |
Carbonato di calcio |
77220 |
E 171 |
Biossido di titanio |
77891 |
E 172 |
Ossidi e idrossidi di ferro |
77491 77492 77499 |
E 173 |
Alluminio |
. |
E 174 |
Argento |
. |
E 175 |
Oro |
. |
E 180 |
Litolrubina BK |
. |
[1] I numeri CI sono ripresi dall'opera "Color Index", terza edizione, 1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130) , 49-52 (132-50), 53-56 (135) . |
||
[2] La denominazione "Caramello" indica le sostanze di colore bruno più o meno accentuato destinate alla colorazione. Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande alcoliche). |
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
ALLEGATO II
PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI III, IV E V
(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti ammesse)
1. Prodotti alimentari non lavorati
2. Tutte le acque in bottiglia o in cartone
3. Latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato)
4. Latte aromatizzato al cioccolato
5. Latte fermentato (non aromatizzato)
6. Latte conservato ai sensi della direttiva 76/118/CEE
7. Latticello (non aromatizzato)
8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata)
9. Oli e grassi d'origine animale e vegetale
10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/437/CEE
11. Farina ed altri prodotti della macinazione; amidi e fecole
12. Pane e prodotti simili
13. Pasta e gnocchi
14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e bisaccaridi
15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia
16. Salse a base di pomodoro
17. Succhi di frutta e nettare di frutta ai sensi della direttiva 75/726/CEE e succhi di vegetali
18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi
19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi della direttiva 79/693/CEE; creme de pruneaux
20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti
21. Prodotti a base di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti a base di cioccolato di cui alla direttiva 73/241/CEE
22. Caffè torrefatto, tè, cicoria; estratti di tè e cicoria; preparati di piante, tè, frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti
23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie
24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87
25. Korn, Kornbrand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta, Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89
26. Sambuca, Maraschino e Mistrà, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1180/91
27. Sangria, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91
28. Aceto di vino
29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute
30. Miele
31. Malto e prodotti del malto
32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)
33. Burro di latte di capra e di pecora
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ALLEGATO III
PRODOTTI ALIMENTARI CUI E' CONSENTITO AGGIUNGERE SOLO DETERMINATE SOSTANZE COLORANTI
Prodotti alimentari |
Additivo colorante consentito |
Livello massimo |
Malt Bread |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
Birra Sidro imbottigliato |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
Burro (incluso il burro a ridotto tenore di grasso e il burro concentrato) |
E 160a Caroteni |
quantum satis |
Margarina, margarina a ridotto tenore di grasso, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua |
E 160a Caroteni |
quantum satis |
E 100 Curcumina |
quantum satis |
|
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina |
10 mg/kg |
|
Formaggio Sage Derby |
E 140 Clorofille e clorofilline |
quantum satis |
E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame |
||
Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato |
E 160a Caroteni |
quantum satis |
E 160c Estratto di paprika |
||
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina |
15 mg/kg |
|
Formaggio Red Leicester |
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina |
50 mg/kg |
Formaggio Mimolette |
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina |
35 mg/kg |
Formaggio Morbier |
E 153 Carbone vegetale |
quantum satis |
Formaggio marmorizzato rosso |
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio |
125 mg/kg |
E 163 Antociani |
quantum satis |
|
Aceto |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfato-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
Whisky, Whiskey, bevanda spiritosa di cereali (diversa da Korn o Kornbrand o Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise), aquavite di vino, rum, Brandy, Weinbrand, marc, acquavite di vinaccia (diversa dalla Tsikoudia, dallo Tsipouro e dall'Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
Bevande aromatizzate a base di vino (ad eccezione del Bitter Soda) e vini aromatizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
Americano |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
E 163 Antociani |
||
E 100 Curcumina |
100 mg/l (singolarmente o combinati) |
|
E 101 i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato |
||
E 102 Tartrazina |
||
E 104 Giallo di chinolina |
||
E 120 Cocciniglia Acido carminico Vari tipi di carminio |
||
E 122 Azorubina, Carmoisina |
||
E 123 Amaranto |
||
E 124 Ponceau 4R |
||
Bitter Soda, Bitter Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
E 100 Curcumina |
100 mg/l (singolarmente o combinati) |
|
E 101 i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato |
||
E 102 Tartrazina |
||
E 104 Giallo di chinolina |
||
E 110 Giallo tramonto FCF Giallo arancio S |
||
E 120 Cocciniglia Acido carminico Vari tipi di carminio |
||
E 122 Azorubina, Carmoisina |
||
E 123 Amaranto |
||
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A |
||
E 129 Rosso allura AC |
||
Vini liquorosi e vini liquorosi di qualità prodotti in regioni specifiche |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
Ortaggi sott'aceto, in salamoia o sott'olio (ad esclusione delle olive) |
E 101 i) Riboflavina ii) Riboflavina 5'-fosfato |
quantum satis |
E 140 Clorofille e clorofilline |
||
E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame |
||
E 150a Caramello solfito-caustico |
||
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
E 160a Caroteni: i) Caroteni misti ii) Betacaroteni |
||
E 162 Rosso di barbabietola, betanina |
||
E 163 Antociani |
||
Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta |
E 150c Caramello ammoniacale |
quantum satis |
E 160a Caroteni |
quantum satis |
|
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina |
25 mg/kg |
|
E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina |
quantum satis |
|
Cereali da prima colazione all'aroma di frutta |
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio |
200 mg/kg (singolarmente o combinati) |
E 162 Rosso di barbabietola, Betanina |
||
E 163 Antociani |
||
Confettura, gelatine e marmellate di cui alla direttiva 79/693/CEE e altre preparazioni di frutta analoghe, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico |
E 100 Curcumina |
quantum satis |
E 140 Clorofille e clorofilline |
||
E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame |
||
E 150a Caramello semplice |
||
E 150b Caramello solfito-caustico |
||
E 150c Caramello ammoniacale |
||
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
||
E 160a Caroteni: i) Caroteni misti ii) Betacarotene |
||
E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina |
||
E 162 Rosso di barbabietola, Betanina |
||
E 163 Antociani |
||
E 104 Giallo di chinolina |
100 mg/kg (singolarmente o combinati) |
|
E 110 Giallo tramonto |
||
E 120 Cocciniglia Acido carminico Vari tipi di carminio |
||
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A |
||
E 142 Verde S |
||
E 160d Licopina |
||
E 161b Luteina |
||
Insaccati, paté e terrine |
E 100 Curcumina |
20 mg/kg |
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio |
100 mg/kg |
|
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
|
E 150b Caramello solfito-caustico |
quantum satis |
|
E 150c Caramello solfito-ammoniacale |
quantum satis |
|
E 150d Caramello ammoniacale |
quantum satis |
|
E 160a Caroteni |
20 mg/kg |
|
E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina |
10 mg/kg |
|
E 162 Rosso di barbabietola, Betanina |
quantum satis |
|
Luncheon Meat |
E 129 Rosso allura |
25 mg/kg |
Breakfast Sausagescon un contenuto di cereali non inferiore al 6% |
E 129 Rosso allura |
25 mg/kg |
Burger con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4% |
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio |
100 mg/kg |
E 150a Caramello semplice |
quantum satis |
|
E 150b Caramello solfito-caustico |
quantum satis |
|
E 150c Caramello ammoniacale |
quantum satis |
|
E 150d Caramello solfito-ammoniacale |
quantum satis |
|
Salsiccia Chorizo, Salchichón |
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio |
200 mg/kg |
E 124 Ponceau 4R,Rosso cocciniglia A |
250 mg/kg |
|
Sobrasada |
E 110 Giallo tramonto FCF |
135 mg/kg |
E 124 Rosso Ponceau4R, Rosso cocciniglia A |
200 mg/kg |
|
Pasturmas (rivestimento esterno commestibile) |
E 100 Curcumina |
quantum satis |
E 101 i) Riboflavina, ii) Riboflavina-5'-fosfato |
||
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio |
||
Granuli e fiocchi di patate essiccati |
E 100 Curcumina |
quantum satis |
Processed Mushy and Garden Peas (in scatola) |
E 102 Tartrazina |
100 mg/kg |
E 133 Blu brillante |
20 mg/kg |
|
E 142 Verde S |
10 mg/kg |
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
ALLEGATO IV
SOSTANZE COLORANTI CONSENTITE SOLO PER USI SPECIFICI
Sostanza colorante |
Prodotto alimentare |
Livello massimo |
E 123 Amaranto |
Vini da aperitivo, bevande alcoliche, compresi i prodotti con una gradazione alcolica inferiore al 15% vol |
30 mg/l |
Uova di pesce |
30 mg/kg |
|
E 127 Eritrosina |
Ciliegie da cocktail e ciliegie candite |
200 mg/kg |
Ciliegie Bigarreaux in sciroppo e per cocktail di frutta |
150 mg/kg |
|
E 128 Rosso 2G |
Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6% |
20 mg/kg |
Carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiore al 4% |
||
E 154 Bruno FK |
Kippers |
20 mg/kg |
E 161g Cantaxantina |
Saucisses de Strasbourg |
15 mg/kg |
E 173 Alluminio |
Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la decorazione di torte e pasticcini |
quantum satis |
E 174 Argento |
Ricopertura esterna di dolciumi |
quantum satis |
Decorazioni di cioccolatini |
||
Liquori |
||
E 175 Oro |
Ricopertura esterna di dolciumi |
quantum satis |
Decorazione di cioccolatini |
||
Liquori |
||
E 180 Litolrubina BK |
Crosta commestibile di formaggi |
quantum satis |
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina |
Margarina, minarina, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua |
10 mg/kg |
Decorazioni e ricoperture |
20 mg/kg |
|
Prodotti da forno pregiati |
10 mg/kg |
|
Gelati |
20 mg/kg |
|
Liquori, comprese le bevande alcolizzate con un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol |
10 mg/l |
|
Formaggio fuso aromatizzato |
15 mg/kg |
|
Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato |
15 mg/kg |
|
Dessert |
10 mg/kg |
|
"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole |
||
- stuzzichini insaporiti estrusi o espansi |
20 mg/kg |
|
- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti |
10 mg/kg |
|
Pesce affumicato |
10 mg/kg |
|
Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili |
20 mg/kg |
|
Formaggio Red Leicester |
50 mg/kg |
|
Formaggio Mimolette |
35 mg/kg |
|
Cereali da colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta |
25 mg/kg |
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
ALLEGATO V
COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI II E III
Parte 1
Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quantum satis in tutti i prodotti alimentari di cui all'allegato V, parte 2, ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati II e III.
E 101 |
i) Riboflavina ii) Riboflavina-5´-fosfato |
E 140 |
Clorofille e clorofilline |
E 141 |
Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame |
E 150a |
Caramello semplice |
E 150b |
Caramello solfito-caustico |
E 150c |
Caramello ammoniacale |
E 150d |
Caramello solfito-ammoniacale |
E 153 |
Carbone vegetale |
E 160a |
Caroteni |
E 160c |
Estratto di paprica, capsantina, capsorubina |
E 162 |
Rosso di barbabietola, betanina |
E 163 |
Antociani |
E 170 |
Carbonato di calcio |
E 171 |
Biossido di titanio |
E 172 |
Ossidi e idrossidi di ferro |
Parte 2
Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al livello massimo specificato nella tabella, negli alimenti indicati in appresso. Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i prodotti da forno pregiati e i dolciumi, i coloranti possono essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non devono essere superiori a 50 mg/kg o 50 mg/l.
E 100 |
Curcumina |
E 102 |
Tartrazina |
E 104 |
Giallo di chinolina |
E 110 |
Giallo tramonto FCF Giallo arancio S |
E 120 |
Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio |
E 122 |
Azorubina, Carmoisina |
E 124 |
Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A |
E 129 |
Rosso allura AC |
E 131 |
Blu patentato V |
E 132 |
Indigotina, Carminio d'indaco |
E 133 |
Blu brillante FCF |
E 142 |
Verde S |
E 151 |
Nero brillante BN, Nero PN |
E 155 |
Bruno HT |
E 160d |
Licopina |
E 160e |
Beta-apo-8´-carotenale (C 30) |
E 160f |
Estere etilico dell'acido beta-apo-8´;-carotenico (C 30) |
E 161b |
Luteina |
Prodotti alimentari |
Livello massimo |
Bevande analcoliche aromatizzate |
100 mg/l |
Frutta e ortaggi canditi, Mostarda di frutta |
200 mg/kg |
Conserve di frutta rossa |
200 mg/kg |
Dolciumi |
300 mg/kg |
Decorazioni e ricoperture |
500 mg/kg |
Prodotti da forno pregiati (ad es. pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde) |
200 mg/kg |
Gelati |
150 mg/kg |
Formaggi fusi aromatizzati |
100 mg/kg |
Dessert, inclusi i prodotti a base di latte aromatizzato |
150 mg/kg |
Salse, insaporitori (per es. curry e Tandoori), sottaceti, condimenti, Chutney e Piccalilli |
500 mg/kg |
Senape |
300 mg/kg |
Paste di pesce e di crostacei |
100 mg/kg |
Crostacei precotti |
250 mg/kg |
Succedanei del salmone |
500 mg/kg |
Suini |
500 mg/kg |
Uova di pesce |
300 mg/kg |
Pesce affumicato |
100 mg/kg |
"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole |
. |
- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi |
200 mg/kg |
- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti |
100 mg/kg |
Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili |
quantum satis |
Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto |
50 mg/kg |
Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico |
50 mg/kg |
Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi |
100 mg/l |
Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi |
300 mg/kg |
Minestre |
50 mg/kg |
Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali |
100 mg/kg |
Bevande spiritose (compresi i prodotti con una gradazione alcolica inferiore a 15% vol.) ad eccezione di quelle elencate agli allegati II e III |
200 mg/l |
Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato II o III |
200 mg/l |
Vini di frutta (tranquilli o spumanti) Sidro di mele (ad eccezione di Cidre bouché) e sidro di pere Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere aromatizzati |
200 mg/l |