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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

DIRETTIVA 94/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1994

G.U.C.E. 10 settembre 1994, n. L 237

Sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1882/2003)

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Note sul recepimento

Adottata il: 30 giugno 1994

Entrata in vigore il: 10 settembre 1994

Termine per il recepimento: 31 dicembre 1995 (vedi nota)

Recepita il: 27 febbraio 1996

Provvedimenti nazionali di recepimento:

- D.M. 27 febbraio 1996, n. 209

- O.M. 15 giugno 1998

- D.M. 24 giugno 1998, n. 261

Nota

Sui termini per il recepimento della presente direttiva e sui suoi scopi si veda quanto previsto dall'art. 9.

______________________________________________________________________

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189B del trattato (4),

considerando che le differenze tra le normative nazionali concernenti le condizioni d'impiego delle sostanze coloranti negli alimenti ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che la disciplina dell'uso di questi additivi alimentari e delle relative condizioni deve fondarsi principalmente sull'esigenza di tutelare e di informare il consumatore;

considerando che un additivo alimentare può essere impiegato soltanto quando sia dimostrato che è tecnicamente necessario e che il suo impiego non è nocivo alla salute;

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per restituire l'aspetto originario agli alimenti il cui colore risulti alterato dalla lavorazione, dall'immagazzinamento, dall'imballaggio e dalla distribuzione, con conseguente diminuzione della loro appetibilità visiva;

considerando che, oltre ad essere utilizzate per rendere più appetibili i cibi e per colorare prodotti alimentari che altrimenti sarebbero incolori, le sostanze coloranti aiutano ad individuare il sapore solitamente associato ad un particolare alimento;

considerando che è necessario includere talune sostanze coloranti usate per il bollo sanitario delle carni sotto la responsabilità dell'ufficiale veterinario ai sensi della direttiva 91/497/CEE (5), segnatamente del capitolo XI dell'allegato I;

considerando che solo le sostanze coloranti autorizzate dalla presente direttiva devono essere usate per la decorazione o la stampigliatura delle uova, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91 (6);

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per accentuare la colorazione naturale degli alimenti;

considerando che è generalmente convenuto che i prodotti alimentari non lavorati e taluni altri prodotti alimentari di base non debbono contenere additivi;

considerando che, sulla base dei più aggiornati dati scientifici e tossicologici, l'impiego di alcuni di questi additivi deve essere consentito solo in taluni prodotti alimentari e a determinate condizioni;

considerando che occorre definire norme severe per l'impiego di additivi alimentari negli alimenti per i lattanti e la prima infanzia;

considerando che il Comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato in merito alle sostanze non ancora disciplinate da norme comunitarie;

considerando che, nel decidere in merito all'appartenenza di un particolare prodotto alimentare ad una determinata categoria, è opportuno seguire la procedura di consultazione del Comitato permanente per i prodotti alimentari;

considerando che la presente direttiva sostituisce in parte la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (7);

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza delle sostanze coloranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno proposte in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;

considerando che, per tutelare i consumatori, la Comunità deve promuovere lo studio dei possibili effetti (tra cui quelli cumulativi e sinergici) dei coloranti alimentari sulla salute umana, con un'attenzione particolare per quelli la cui innocuità è controversa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU n. L 40 dell'11.2.1989. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE.

(2)

GU n. C 12 del 18.1.1992.

(3)

GU n. C del 30.11.1992.

(4)

Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1993 (GU n. C 115 del 26.4.1993), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20.12.1993), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1994 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28.3.1994).

(5)

GU n. L 268 del 24.9.1991. Direttiva modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992).

(6)

Regolamento (CEE) n. 1274/91 alla Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (GU n. L 121 del 16.5.1991). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/94 (GU n. L 137 dell'1.6.1994).

(7)

GU n. 115 dell'11.11.1962. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (GU n. L 2 del 3.1.1985).

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. Ai fini della presente direttiva, i "coloranti" sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti.

Sono coloranti ai sensi della presente direttiva le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.

3. Tuttavia, non sono considerate sostanze coloranti ai sensi della presente direttiva:

- i prodotti alimentari, essiccati o concentrati e gli aromi dotati di un effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano, incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive,

- le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi o l'involucro non commestibile degli insaccati.

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Art. 2

1. Possono essere impiegate come coloranti per prodotti alimentari soltanto le sostanze che figurano all'allegato I.

2. Le sostanze coloranti possono essere usate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati III, IV e V, e alle condizioni ivi specificate; esse possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi particolari in conformità della direttiva 89/398/CEE (1).

3. Le sostanze coloranti non possono essere impiegate nei prodotti alimentari elencati all'allegato II, salvo i casi specificamente contemplati agli allegati III, IV o V.

4. Le sostanze coloranti consentite soltanto per taluni usi figurano all'allegato IV.

5. Le sostanze coloranti generalmente ammesse nei prodotti alimentari e le relative condizioni d'impiego sono riportate all'allegato V.

6. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono:

- ai prodotti alimentari pronti per il consumo preparati in base alle istruzioni per l'uso;

- alle quantità di principio di colorazione contenuto nella preparazione colorante.

7. Negli allegati della presente direttiva, i termini "quantum satis" significano che non viene indicato un livello massimo. Tuttavia, le sostanze coloranti devono essere utilizzate secondo un corretto procedimento di lavorazione a un livello non superiore a quello necessario per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.

8. Ai fini del bollo sanitario di cui alla direttiva 91/497/CEE e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC.

9. Solo i coloranti elencati nell'allegato I possono essere usati per la colorazione decorativa delle uova o per la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91.

10. Solo i coloranti elencati nell'allegato I, esclusi i coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E 180 possono essere venduti direttamente ai consumatori.

11. Ai sensi della presente direttiva, con l'espressione prodotti alimentari non lavorati si intendono i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati divisi, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliati, puliti, selezionati, surgelati, congelati, refrigerati, triturati o sgusciati, imballati o meno.

(1)

GU n. L 186 del 30.6.1989.

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Art. 3

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di sostanze coloranti è ammessa:

- in prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato II, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto; ovvero

- se il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alla preparazione di un composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

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Art. 4

Secondo la procedura di cui all'articolo 5, si può decidere sull'appartenenza di un determinato prodotto alimentare ad una delle categorie menzionate negli allegati, nonché stabilire se una sostanza è un colorante ai sensi dell'articolo 1.

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Art. 5

(sostituito dall'allegato III del Reg. (CE) n. 1882/2003)

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 in seguito denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Art. 6

Entro tre anni dalla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri fissano sistemi di controllo del consumo e dell'uso delle sostanze coloranti e ne riferiscono l'esito alla Commissione.

Entro cinque anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo sui cambiamenti avvenuti per quanto riguarda il mercato delle sostanze coloranti e i livelli relativi all'impiego e al consumo.

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4, della direttiva 89/107/CEE, entro 5 anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni di impiego e propone le modifiche eventualmente necessarie.

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Art. 7

Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 2, e gli articoli da 9 a 15 della direttiva del Consiglio 23 ottobre 1962 sulle sostanze coloranti nei prodotti alimentari sono abrogati.

I riferimenti alle disposizioni abrogate devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

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Art. 8

In coincidenza con la data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione lancerà, di concerto con il Parlamento europeo, i ministeri nazionali, le industrie alimentari, i commercianti e le associazioni dei consumatori, una campagna per informare i consumatori in merito alle procedure di valutazione e di autorizzazione dei coloranti consentiti e al significato del sistema di numerazione "E".

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Art. 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,

- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

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Art. 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

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Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il presidente

A. BALTAS

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ALLEGATO I

ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI

Nota: E' autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze coloranti specificate in questo allegato.

N. CE

Nome comune

Numero CE [1] o descrizione

E 100

Curcumina

75300

E 101

i) Riboflavina

ii) Riboflavina-5'-fosfato

.

E 102

Tartrazina

19140

E 104

Giallo di chinolina

47005

E 110

Giallo tramonto FCF Giallo arancio S

15985

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

75470

E 122

Azorubina, Carmoisina

14720

E 123

Amaranto

16185

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

16255

E 127

Eritrosina

45430

E 128

Rosso 2G

18050

E 129

Rosso allura AC

16035

E 131

Blu patentato V

42051

E 132

Indigotina, Carminio d'Indaco

73015

E 133

Blu brillante FCF

42090

E 140

Clorofille

e clorofilline

i) clorofille

ii) clorofilline

75810

75815

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

i) complessi delle clorofille con rame

ii) complessi delle clorofilline con rame

75815

E 142

Verde S

44090

E 150a

Caramello semplice [2]

.

E 150b

Caramello solfito-caustico

.

E 150c

Caramello ammoniacale

.

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

.

E 151

Nero brillante BN, Nero PN

28440

E 153

Carbone vegetale

.

E 154

Bruno FK

.

E 155

Bruno HT

20285

E 160a

Caroteni

i) Caroteni misti

ii) Beta-carotene

75130

40800

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

75120

E 160c

Estratto di paprica,

Capsantina, Capsorubina

.

E 160d

Licopina

.

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C 30)

40820

E 160f

Estere etilico dell'acido

beta-apo-8'-carotenico (C 30)

40825

E 161b

Luteina

.

E 161g

Cantaxantina

.

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

.

E 163

Antociani

Estratti dai prodotti ortofrutticoli con procedimenti fisici

E 170

Carbonato di calcio

77220

E 171

Biossido di titanio

77891

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

77491

77492

77499

E 173

Alluminio

.

E 174

Argento

.

E 175

Oro

.

E 180

Litolrubina BK

.

[1] I numeri CI sono ripresi dall'opera "Color Index", terza edizione, 1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130) , 49-52 (132-50), 53-56 (135) .

[2] La denominazione "Caramello" indica le sostanze di colore bruno più o meno accentuato destinate alla colorazione. Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande alcoliche).

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ALLEGATO II

PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI III, IV E V

(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti ammesse)

1. Prodotti alimentari non lavorati

2. Tutte le acque in bottiglia o in cartone

3. Latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato)

4. Latte aromatizzato al cioccolato

5. Latte fermentato (non aromatizzato)

6. Latte conservato ai sensi della direttiva 76/118/CEE

7. Latticello (non aromatizzato)

8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata)

9. Oli e grassi d'origine animale e vegetale

10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/437/CEE

11. Farina ed altri prodotti della macinazione; amidi e fecole

12. Pane e prodotti simili

13. Pasta e gnocchi

14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e bisaccaridi

15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

16. Salse a base di pomodoro

17. Succhi di frutta e nettare di frutta ai sensi della direttiva 75/726/CEE e succhi di vegetali

18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi della direttiva 79/693/CEE; creme de pruneaux

20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti

21. Prodotti a base di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti a base di cioccolato di cui alla direttiva 73/241/CEE

22. Caffè torrefatto, tè, cicoria; estratti di tè e cicoria; preparati di piante, tè, frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87

25. Korn, Kornbrand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta, Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89

26. Sambuca, Maraschino e Mistrà, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1180/91

27. Sangria, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

28. Aceto di vino

29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute

30. Miele

31. Malto e prodotti del malto

32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)

33. Burro di latte di capra e di pecora

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ALLEGATO III

PRODOTTI ALIMENTARI CUI E' CONSENTITO AGGIUNGERE SOLO DETERMINATE SOSTANZE COLORANTI

Prodotti alimentari

Additivo colorante consentito

Livello massimo

Malt Bread

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

Birra

Sidro imbottigliato

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

Burro (incluso il burro a ridotto tenore di grasso e il burro concentrato)

E 160a Caroteni

quantum satis

Margarina, margarina a ridotto tenore di grasso, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua

E 160a Caroteni

quantum satis

E 100 Curcumina

quantum satis

E 160b Annatto, Bissina, Norbissina

10 mg/kg

Formaggio Sage Derby

E 140 Clorofille e clorofilline

quantum satis

E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato

E 160a Caroteni

quantum satis

E 160c Estratto di paprika

E 160b Annatto, Bissina, Norbissina

15 mg/kg

Formaggio Red Leicester

E 160b Annatto, Bissina, Norbissina

50 mg/kg

Formaggio Mimolette

E 160b Annatto, Bissina, Norbissina

35 mg/kg

Formaggio Morbier

E 153 Carbone vegetale

quantum satis

Formaggio marmorizzato rosso

E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

125 mg/kg

E 163 Antociani

quantum satis

Aceto

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfato-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

Whisky, Whiskey, bevanda spiritosa di cereali (diversa da Korn o Kornbrand o Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise), aquavite di vino, rum, Brandy, Weinbrand, marc, acquavite di vinaccia (diversa dalla Tsikoudia, dallo Tsipouro e dall'Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

Bevande aromatizzate a base di vino (ad eccezione del Bitter Soda) e vini aromatizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

Americano

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

E 163 Antociani

E 100 Curcumina

100 mg/l

(singolarmente o combinati)

E 101

i) Riboflavina

ii) Riboflavina-5'-fosfato

E 102 Tartrazina

E 104 Giallo di chinolina

E 120 Cocciniglia

Acido carminico

Vari tipi di carminio

E 122 Azorubina, Carmoisina

E 123 Amaranto

E 124 Ponceau 4R

Bitter Soda, Bitter Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

E 100 Curcumina

100 mg/l

(singolarmente o combinati)

E 101

i) Riboflavina

ii) Riboflavina-5'-fosfato

E 102 Tartrazina

E 104 Giallo di chinolina

E 110 Giallo tramonto FCF

Giallo arancio S

E 120 Cocciniglia

Acido carminico

Vari tipi di carminio

E 122 Azorubina, Carmoisina

E 123 Amaranto

E 124 Ponceau 4R,

Rosso cocciniglia A

E 129 Rosso allura AC

Vini liquorosi e vini liquorosi di qualità prodotti in regioni specifiche

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

Ortaggi sott'aceto, in salamoia o sott'olio (ad esclusione delle olive)

E 101

i) Riboflavina

ii) Riboflavina 5'-fosfato

quantum satis

E 140 Clorofille e clorofilline

E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a Caramello solfito-caustico

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

E 160a Caroteni:

i) Caroteni misti

ii) Betacaroteni

E 162 Rosso di barbabietola, betanina

E 163 Antociani

Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta

E 150c Caramello ammoniacale

quantum satis

E 160a Caroteni

quantum satis

E 160b Annatto, Bissina, Norbissina

25 mg/kg

E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

quantum satis

Cereali da prima colazione all'aroma di frutta

E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

200 mg/kg (singolarmente o combinati)

E 162 Rosso di barbabietola, Betanina

E 163 Antociani

Confettura, gelatine e marmellate di cui alla direttiva 79/693/CEE e altre preparazioni di frutta analoghe, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

E 100 Curcumina

quantum satis

E 140 Clorofille e clorofilline

E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a Caramello semplice

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

E 160a Caroteni:

i) Caroteni misti

ii) Betacarotene

E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

E 162 Rosso di barbabietola, Betanina

E 163 Antociani

E 104 Giallo di chinolina

100 mg/kg

(singolarmente o combinati)

E 110 Giallo tramonto

E 120 Cocciniglia

Acido carminico

Vari tipi di carminio

E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

E 142 Verde S

E 160d Licopina

E 161b Luteina

Insaccati, paté e terrine

E 100 Curcumina

20 mg/kg

E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

100 mg/kg

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

quantum satis

E 150c Caramello solfito-ammoniacale

quantum satis

E 150d Caramello ammoniacale

quantum satis

E 160a Caroteni

20 mg/kg

E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

10 mg/kg

E 162 Rosso di barbabietola, Betanina

quantum satis

Luncheon Meat

E 129 Rosso allura

25 mg/kg

Breakfast Sausagescon un contenuto di cereali non inferiore al 6%

E 129 Rosso allura

25 mg/kg

Burger con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4%

E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

100 mg/kg

E 150a Caramello semplice

quantum satis

E 150b Caramello solfito-caustico

quantum satis

E 150c Caramello ammoniacale

quantum satis

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

quantum satis

Salsiccia Chorizo, Salchichón

E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

200 mg/kg

E 124 Ponceau 4R,Rosso cocciniglia A

250 mg/kg

Sobrasada

E 110 Giallo tramonto FCF

135 mg/kg

E 124 Rosso Ponceau4R, Rosso cocciniglia A

200 mg/kg

Pasturmas (rivestimento esterno commestibile)

E 100 Curcumina

quantum satis

E 101

i) Riboflavina,

ii) Riboflavina-5'-fosfato

E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

Granuli e fiocchi di patate essiccati

E 100 Curcumina

quantum satis

Processed Mushy and Garden Peas (in scatola)

E 102 Tartrazina

100 mg/kg

E 133 Blu brillante

20 mg/kg

E 142 Verde S

10 mg/kg

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO IV

SOSTANZE COLORANTI CONSENTITE SOLO PER USI SPECIFICI

Sostanza colorante

Prodotto alimentare

Livello massimo

E 123 Amaranto

Vini da aperitivo, bevande alcoliche, compresi i prodotti con una gradazione alcolica inferiore al 15% vol

30 mg/l

Uova di pesce

30 mg/kg

E 127 Eritrosina

Ciliegie da cocktail e ciliegie candite

200 mg/kg

Ciliegie Bigarreaux in sciroppo e per cocktail di frutta

150 mg/kg

E 128 Rosso 2G

Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6%

20 mg/kg

Carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiore al 4%

E 154 Bruno FK

Kippers

20 mg/kg

E 161g Cantaxantina

Saucisses de Strasbourg

15 mg/kg

E 173 Alluminio

Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la decorazione di torte e pasticcini

quantum satis

E 174 Argento

Ricopertura esterna di dolciumi

quantum satis

Decorazioni di cioccolatini

Liquori

E 175 Oro

Ricopertura esterna di dolciumi

quantum satis

Decorazione di cioccolatini

Liquori

E 180 Litolrubina BK

Crosta commestibile di formaggi

quantum satis

E 160b

Annatto,

Bissina,

Norbissina

Margarina, minarina, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua

10 mg/kg

Decorazioni e ricoperture

20 mg/kg

Prodotti da forno pregiati

10 mg/kg

Gelati

20 mg/kg

Liquori, comprese le bevande alcolizzate con un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol

10 mg/l

Formaggio fuso aromatizzato

15 mg/kg

Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato

15 mg/kg

Dessert

10 mg/kg

"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole

- stuzzichini insaporiti estrusi o espansi

20 mg/kg

- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti

10 mg/kg

Pesce affumicato

10 mg/kg

Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili

20 mg/kg

Formaggio Red Leicester

50 mg/kg

Formaggio Mimolette

35 mg/kg

Cereali da colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta

25 mg/kg

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO V

COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI II E III

Parte 1

Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quantum satis in tutti i prodotti alimentari di cui all'allegato V, parte 2, ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati II e III.

E 101

i) Riboflavina

ii) Riboflavina-5´-fosfato

E 140

Clorofille e clorofilline

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a

Caramello semplice

E 150b

Caramello solfito-caustico

E 150c

Caramello ammoniacale

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

E 153

Carbone vegetale

E 160a

Caroteni

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

E 163

Antociani

E 170

Carbonato di calcio

E 171

Biossido di titanio

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

Parte 2

Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al livello massimo specificato nella tabella, negli alimenti indicati in appresso. Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i prodotti da forno pregiati e i dolciumi, i coloranti possono essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non devono essere superiori a 50 mg/kg o 50 mg/l.

E 100

Curcumina

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo di chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF Giallo arancio S

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

E 122

Azorubina, Carmoisina

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, Carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 142

Verde S

E 151

Nero brillante BN, Nero PN

E 155

Bruno HT

E 160d

Licopina

E 160e

Beta-apo-8´-carotenale (C 30)

E 160f

Estere etilico dell'acido beta-apo-8´;-carotenico (C 30)

E 161b

Luteina

Prodotti alimentari

Livello massimo

Bevande analcoliche aromatizzate

100 mg/l

Frutta e ortaggi canditi, Mostarda di frutta

200 mg/kg

Conserve di frutta rossa

200 mg/kg

Dolciumi

300 mg/kg

Decorazioni e ricoperture

500 mg/kg

Prodotti da forno pregiati (ad es. pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde)

200 mg/kg

Gelati

150 mg/kg

Formaggi fusi aromatizzati

100 mg/kg

Dessert, inclusi i prodotti a base di latte aromatizzato

150 mg/kg

Salse, insaporitori (per es. curry e Tandoori), sottaceti, condimenti, Chutney e Piccalilli

500 mg/kg

Senape

300 mg/kg

Paste di pesce e di crostacei

100 mg/kg

Crostacei precotti

250 mg/kg

Succedanei del salmone

500 mg/kg

Suini

500 mg/kg

Uova di pesce

300 mg/kg

Pesce affumicato

100 mg/kg

"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole

.

- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi

200 mg/kg

- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti

100 mg/kg

Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili

quantum satis

Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

50 mg/kg

Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

50 mg/kg

Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi

100 mg/l

Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi

300 mg/kg

Minestre

50 mg/kg

Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali

100 mg/kg

Bevande spiritose (compresi i prodotti con una gradazione alcolica inferiore a 15% vol.) ad eccezione di quelle elencate agli allegati II e III

200 mg/l

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato II o III

200 mg/l

Vini di frutta (tranquilli o spumanti)

Sidro di mele (ad eccezione di Cidre bouché) e sidro di pere

Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere aromatizzati

200 mg/l