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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1994

G.U.C.E. 10 settembre 1994, n. L 237

Edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dir. 2006/52/CE)

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Note sul recepimento

Adottata il: 30 giugno 1994

Entrata in vigore il: 10 settembre 1994

Termine per il recepimento: 31 dicembre 1995 (vedi nota)

Recepita il: 27 febbraio 1996

Provvedimenti nazionali di recepimento:

- D.M. 27 febbraio 1996, n. 209

- O.M. 15 giugno 1998

- D.M. 24 giugno 1998, n. 261

Nota

Per il recepimento si veda anche quanto espressamente previsto dall'art. 9

______________________________________________________________________

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189B del trattato (4),

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;

considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti, nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU n. L 40 dell'11.2.1989. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10.9.1994).

(2)

GU n. C 206 del 13.8.1992.

(3)

GU n. C 332 del 16.12.1992.

(4)

Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 305 del 23.11.1993) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20.12.1993), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1993 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28.3.1994).

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Art. 1

(integrato dall'art. 1 della Dir. 96/83/CE)

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari, in appresso denominati "edulcoranti", utilizzati:

- per conferire un sapore dolce agli alimenti

- come edulcoranti da tavola.

3. Ai fini della presente direttiva le espressioni "senza zuccheri aggiunti" e "a ridotto contenuto calorico" che figurano nella colonna III dell'allegato sono così definite:

- "senza zuccheri aggiunti": senza aggiunta di monosaccaridi o di bisaccaridi né di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante;

- "a ridotto contenuto calorico": con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.

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Art. 2

(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 96/83/CE)

1. Soltanto gli edulcoranti elencati in allegato possono essere immessi sul mercato:

- per la vendita al consumatore finale, o

- per l'impiego nella fabbricazione di alimenti.

2. Gli edulcoranti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, possono essere usati esclusivamente nella fabbricazione degli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.

4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni per l'uso.

5. Nell'allegato, il termine "quantum satis" significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione di non indurre in inganno il consumatore.

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Art. 2

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 96/83/CE)

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:

- se si tratta di un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, di prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico o di prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure

- se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.

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Art. 3

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che autorizzano l'impiego degli additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.

2. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni comunitarie che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.

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Art. 4

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2003/115/CE)

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

- in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e

- se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per "quanto basta" vada utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.

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Art. 5

(integrato dall'art. 1 della Dir. 2003/115/CE)

1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di..." seguita dal/dai nomi delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve contenere gli avvertimenti seguenti:

- polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";

- aspartame: "prodotto che contiene una fonte di fenilalanina";

- sale di aspartame e di acesulfame: "contiene una fonte di fenilamina".

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Art. 6

Prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 7, disposizioni riguardanti:

- le diciture che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti in modo da mettere in risalto questa caratteristica,

- le avvertenze concernenti la presenza di determinati edulcoranti nei prodotti alimentari.

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Art. 7

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1882/2003 e dall'art. 1 della Dir. 2003/115/CE)

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Art. 8

1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e in applicazione dei criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, gli Stati membri istituiscono un sistema di vigilanza regolare presso i consumatori sul consumo di edulcoranti.

Le modalità di tale sistema di vigilanza sono coordinate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute grazie al sistema di vigilanza previsto al paragrafo 1, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai cambiamenti verificatisi sul mercato degli edulcoranti, ai livelli di utilizzazione e all'eventuale necessità di apportare ulteriori limitazioni alle condizioni di utilizzazione, anche mediante opportune avvertenze destinate ai consumatori, al fine di evitare un eventuale superamento della dose giornaliera ammissibile. La relazione è eventualmente corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

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Art. 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,

- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni adottate.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

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Art. 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il presidente

A. BALTAS

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ALLEGATO

(modificato ed integrato dall'art. 1 e dall'allegato della Dir. 96/83/CE, dall'allegato della Dir. 2003/115/CE, e dall'allegato II della Dir. 2006/52/CE)

N. CE

Denominazione

Prodotti alimentari

Dosi massime d'impiego

E 420

Sorbitolo

i) Sorbitolo

ii) Sciroppo di sorbitolo

Dessert e prodotti analoghi

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti

- preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta

Prodotti della confetteria

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

- prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

- salse

- senape

- prodotti di panetteria fine a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

- prodotti destinati ad un'alimentazione particolare

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida

quantum satis

E 421

Mannitolo

E 953

Isomalt (1)

E 965

Maltitolo:

i) Maltitolo

ii) Sciroppo di maltitolo

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

E 950

Acesulfame K

Bevande analcoliche

.

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l

Dessert e prodotti analoghi

.

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

350 mg/kg

Prodotti della confetteria

.

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1 000 mg/kg

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1 000 mg/kg

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

2 000 mg/kg

- sidro e perry

350 mg/l

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol

350 mg/l

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier"

350 mg/l

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

350 mg/l

- birre scure o di tipo oud bruin

350 mg/l

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1.000 mg/kg

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

350 mg/kg

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

200 mg/kg

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

200 mg/kg

- salse

350 mg/kg

- senape

350 mg/kg

- prodotti di panetteria fine destinatiad un'alimentazione particolare

1.000 mg/kg

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*]

450 mg/kg

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**]

450 mg/kg

- complementi alimentari/integratori alimentarie dietetici liquidi

350 mg/l

- complementi alimentari/integratori alimentarie dietetici solidi

500 mg/kg

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

.

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.200 mg/kg

- minestre a ridotto contenuto calorico

110 mg/l

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

2.500 mg/kg

- birra a ridotto contenuto calorico

25 mg/l

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

350 mg/l

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol.

350 mg/kg

- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati

2000 mg/kg

- prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico

500 mg/kg

- feinkostsalat

350 mg/kg

- eboblaten

2.000 mg/kg

E 951

Aspartame

Bevande analcoliche

.

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

600 mg/l

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

600 mg/l

Dessert e prodotti analoghi

.

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati

500 mg/kg

Prodotti della confetteria

.

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2.000 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2.000 mg/kg

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti

1 000 mg/kg

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

5.500 mg/kg

- sidro e perry

600 mg/l

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol

600 mg/l

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier"

600 mg/l

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

600 mg/l

- birre scure o di tipo oud bruin

600 mg/l

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1.000 mg/kg

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

1.000 mg/kg

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

300 mg/kg

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

300 mg/kg

- salse

350 mg/kg

- senape

350 mg/kg

- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare

1.700 mg/kg

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*]

800 mg/kg

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**]

1.000 mg/kg

- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida

600 mg/kg

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida

2.000 mg/kg

- Essoblaten

1.000 mg/kg

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

.

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- minestre a ridotto contenuto calorico

110 mg/l

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

6000 mg/kg

- pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

2.000 mg/kg

- birra a ridotto contenuto calorico

25 mg/l

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

600 mg/l

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.

600 mg/kg

- feinkostsalat

350 mg/kg

[*] Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

[**] Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

[***] Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.

N. CE

Denominazione

Prodotti alimentari

Dosi massime d'impiego

E 952

Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca

Bevande analcoliche

.

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/l

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/l

Dessert e prodotti analoghi

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

Prodotti della confetteria

.

[- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg](prodotto soppresso)

[- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg] (prodotto sopresso)

[- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg] (prodotto soppresso)

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

[- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

1.500 mg/kg] (prodotto soppresso)

[- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg] (prodotto soppresso)

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1.000 mg/kg

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

250 mg/kg

- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare

1.600 mg/kg

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*]

400 mg/kg

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**]

400 mg/kg

- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida

400 mg/kg

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida

500 mg/kg

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

250 mg/l

[- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

2.500 mg/kg] (prodotto soppresso)

- integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

1.250 mg/kg

E 954

Saccarina e sali di Na, K e Ca

Bevande analcoliche

.

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

80 mg/l

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

80 mg/l

- "gassosa": bibita analcolica a base d'acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi

100 mg/l

Dessert e prodotti analoghi

.

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

100 mg/ kg

Prodotti della confetteria

.

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

300 mg/kg

- Essoblaten

800 mg/kg

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

200 mg/kg

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

1.200 mg/kg

- sidro e perry

80 mg/l

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol

80 mg/l

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier"

80 mg/l

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH

80 mg/l

- birre scure o di tipo oud bruin

80 mg/l

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

200 mg/kg

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

200 mg/kg

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

200 mg/kg

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

160 mg/kg

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

160 mg/kg

- salse

160 mg/kg

- senape

320 mg/kg

- prodotti della panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare

170 mg/kg

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*]

240 mg/kg

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**]

200 mg/kg

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi

80 mg/kg

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi

500 mg/kg

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

1.200 mg/kg

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- minestre a ridotto contenuto calorico

110 mg/l

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

3.000 mg/kg

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

80 mg/kg

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.

80 mg/l

- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelato

800 mg/kg

- feinkosnalat

160 mg/kg

E 955

Sucralosio

Bevande analcoliche

.

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

300 mg/l

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

300 mg/l

Dessert e prodotti analoghi

.

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

200 mg/kg

Prodotti della confetteria

.

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati

800 mg/kg

- Essoblaten

800 mg/kg

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

2.400 mg/kg

- pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

3.000 mg/kg

- prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico

200 mg/kg

- sidro e sidro di pere

50 mg/kg

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

250 mg/l

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15% vol

250 mg/l

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol

250 mg/l

- "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges Einfachbier"

250 mg/l

- birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH

250 mg/l

- birre scure o di tipo oud bruin

250 mg/l

- birra a ridotto contenuto calorico

10 mg/l

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

320 mg/kg

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

400 mg/kg

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

400 mg/kg

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

180 mg/kg

- Feinkostsalat

140 mg/kg

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

120 mg/kg

- minestre a ridotto contenuto calorico

45 mg/l

- salse

450 mg/kg

- senape

140 mg/kg

- prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali

700 mg/kg

- alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE

320 mg/kg

- alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE

400 mg/kg

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida

240 mg/l

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida

800 mg/kg

- integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2.400 mg/kg

E 957

Taumatina

Prodotti della confetteria

.

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

.

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

E 959

Neoesperidina DC

Bevande analcoliche

.

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

30 mg/l

- bibite a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/l

- bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

30 mg/l

Dessert e prodotti analoghi

.

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

Prodotti della confetteria

.

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

150 mg/kg

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- sidro e perry

20 mg/l

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol

10 mg/l

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier"

10 mg/l

- birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

10 mg/l

- birre scure o di tipo oud bruin

10 mg/l

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

50 mg/kg

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

100 mg/kg

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

50 mg/kg

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei molluschi

30 mg/kg

- salse

50 mg/kg

- senape

50 mg/kg

- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare

150 mg/kg

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*]

100 mg/kg

- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida

50 mg/kg

- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida

100 mg/kg

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

- minestre a ridotto contenuto calorico

50 mg/l

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

- integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

400 mg/kg

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

30 mg/l

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol.

30 mg/kg

- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati

50 mg/kg

- feinkostsalat

50 mg/kg

- birra a ridotto contenuto calorico

10 mg/kg

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**]

100 mg/kg

- "snacks", stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

50 mg/kg

[*] Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

[**] Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

[***] Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.

N. CE

Denominazione

Prodotti alimentari

Dosi massime d'impiego

E 962

Sale di aspartameacesulfame [*]

Bevande analcoliche

.

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l (a)

- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l (a)

Dessert e prodotti analoghi

 

- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

500 mg/kg (b)

Prodotti della confetteria

.

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg (a)

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg (a)

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg (a)

- Essoblaten

1.000 mg/kg (b)

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg (b)

- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1.000 mg/kg (b)

- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

2.500 mg/kg (a)

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

2.000 mg/kg (a)

- sidro e sidro di pere

350 mg/l (a)

- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

350 mg/l (a)

- bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15% vol

350 mg/l (a)

- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol

350 mg/l (a)

- "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges Einfachbier"

350 mg/l (a)

- birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH

350 mg/l (a)

- birre scure o di tipo oud bruin

350 mg/l (a)

- birra a ridotto contenuto calorico

25 mg/l (b)

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg (b)

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1.000 mg/kg (b)

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

350 mg/kg (a)

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

200 mg/kg (a)

- Feinkostsalat

350 mg/kg (b)

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

200 mg/kg (a)

- minestre a ridotto contenuto calorico

110 mg/l (b)

- salse

350 mg/kg (b)

- senape

350 mg/kg (b)

- prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali

1.000 mg/kg (a)

- alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 96/8/CE

450 mg/kg (a)

- alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui alla direttiva 1999/21/CE

450 mg/kg (a)

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida

350 mg/l (a)

- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida

500 mg/kg (a)

- integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE

2.000 mg/kg (a)

[*] Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame e acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame e acesulfame, individualmente o associato a E 950 o E 951. I limiti in questa colonna sono espressi sia in (a) equivalenti di acesulfame-K che in (b) equivalenti di aspartame.

Nota:

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.

2. Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.

 

(1)

Testo modificato da rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 1998, n. L 265.