
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1994
G.U.C.E. 10 settembre 1994, n. L 237
Edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dir. 2006/52/CE)
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Note sul recepimento
Adottata il: 30 giugno 1994
Entrata in vigore il: 10 settembre 1994
Termine per il recepimento: 31 dicembre 1995 (vedi nota)
Recepita il: 27 febbraio 1996
Provvedimenti nazionali di recepimento:
- D.M. 27 febbraio 1996, n. 209
- O.M. 15 giugno 1998
- D.M. 24 giugno 1998, n. 261
Nota
Per il recepimento si veda anche quanto espressamente previsto dall'art. 9
______________________________________________________________________
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189B del trattato (4),
considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;
considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;
considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;
considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;
considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti, nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU n. L 40 dell'11.2.1989. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10.9.1994).
GU n. C 206 del 13.8.1992.
GU n. C 332 del 16.12.1992.
Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 305 del 23.11.1993) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20.12.1993), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1993 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28.3.1994).
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
(integrato dall'art. 1 della Dir. 96/83/CE)
1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.
2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari, in appresso denominati "edulcoranti", utilizzati:
- per conferire un sapore dolce agli alimenti
- come edulcoranti da tavola.
3. Ai fini della presente direttiva le espressioni "senza zuccheri aggiunti" e "a ridotto contenuto calorico" che figurano nella colonna III dell'allegato sono così definite:
- "senza zuccheri aggiunti": senza aggiunta di monosaccaridi o di bisaccaridi né di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante;
- "a ridotto contenuto calorico": con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo.
4. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.
5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 96/83/CE)
1. Soltanto gli edulcoranti elencati in allegato possono essere immessi sul mercato:
- per la vendita al consumatore finale, o
- per l'impiego nella fabbricazione di alimenti.
2. Gli edulcoranti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, possono essere usati esclusivamente nella fabbricazione degli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.
3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.
4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni per l'uso.
5. Nell'allegato, il termine "quantum satis" significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione di non indurre in inganno il consumatore.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 96/83/CE)
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:
- se si tratta di un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, di prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico o di prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure
- se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che autorizzano l'impiego degli additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.
2. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni comunitarie che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2003/115/CE)
Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:
- in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e
- se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per "quanto basta" vada utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2003/115/CE)
1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di..." seguita dal/dai nomi delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.
2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve contenere gli avvertimenti seguenti:
- polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";
- aspartame: "prodotto che contiene una fonte di fenilalanina";
- sale di aspartame e di acesulfame: "contiene una fonte di fenilamina".
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 7, disposizioni riguardanti:
- le diciture che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti in modo da mettere in risalto questa caratteristica,
- le avvertenze concernenti la presenza di determinati edulcoranti nei prodotti alimentari.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1882/2003 e dall'art. 1 della Dir. 2003/115/CE)
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e in applicazione dei criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, gli Stati membri istituiscono un sistema di vigilanza regolare presso i consumatori sul consumo di edulcoranti.
Le modalità di tale sistema di vigilanza sono coordinate secondo la procedura prevista all'articolo 7.
2. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute grazie al sistema di vigilanza previsto al paragrafo 1, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai cambiamenti verificatisi sul mercato degli edulcoranti, ai livelli di utilizzazione e all'eventuale necessità di apportare ulteriori limitazioni alle condizioni di utilizzazione, anche mediante opportune avvertenze destinate ai consumatori, al fine di evitare un eventuale superamento della dose giornaliera ammissibile. La relazione è eventualmente corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:
- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,
- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni adottate.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
E. KLEPSCH
Per il Consiglio
Il presidente
A. BALTAS
N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.
ALLEGATO
(modificato ed integrato dall'art. 1 e dall'allegato della Dir. 96/83/CE, dall'allegato della Dir. 2003/115/CE, e dall'allegato II della Dir. 2006/52/CE)
N. CE |
Denominazione |
Prodotti alimentari |
Dosi massime d'impiego |
E 420 |
Sorbitolo i) Sorbitolo ii) Sciroppo di sorbitolo |
Dessert e prodotti analoghi - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti - dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti - dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti - preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta Prodotti della confetteria - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti - prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti - salse - senape - prodotti di panetteria fine a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti - prodotti destinati ad un'alimentazione particolare - integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida |
quantum satis |
E 421 |
Mannitolo |
||
E 953 |
Isomalt (1) |
||
E 965 |
Maltitolo: i) Maltitolo ii) Sciroppo di maltitolo |
||
E 966 |
Lactitolo |
||
E 967 |
Xilitolo |
||
E 968 |
Eritritolo |
||
E 950 |
Acesulfame K |
Bevande analcoliche |
. |
- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/l |
||
- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/l |
||
Dessert e prodotti analoghi |
. |
||
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg |
||
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg |
||
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg |
||
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg |
||
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg |
||
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg |
||
- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati |
350 mg/kg |
||
Prodotti della confetteria |
. |
||
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1 000 mg/kg |
||
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1 000 mg/kg |
||
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
2 000 mg/kg |
||
- sidro e perry |
350 mg/l |
||
- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol |
350 mg/l |
||
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" |
350 mg/l |
||
- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH |
350 mg/l |
||
- birre scure o di tipo oud bruin |
350 mg/l |
||
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
800 mg/kg |
||
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg |
||
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico |
1.000 mg/kg |
||
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico |
350 mg/kg |
||
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi |
200 mg/kg |
||
- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi |
200 mg/kg |
||
- salse |
350 mg/kg |
||
- senape |
350 mg/kg |
||
- prodotti di panetteria fine destinatiad un'alimentazione particolare |
1.000 mg/kg |
||
- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] |
450 mg/kg |
||
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] |
450 mg/kg |
||
- complementi alimentari/integratori alimentarie dietetici liquidi |
350 mg/l |
||
- complementi alimentari/integratori alimentarie dietetici solidi |
500 mg/kg |
||
Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
. |
||
- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.200 mg/kg |
||
- minestre a ridotto contenuto calorico |
110 mg/l |
||
- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
2.500 mg/kg |
||
- birra a ridotto contenuto calorico |
25 mg/l |
||
- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
350 mg/l |
||
- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol. |
350 mg/kg |
||
- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati |
2000 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico |
500 mg/kg |
||
- feinkostsalat |
350 mg/kg |
||
- eboblaten |
2.000 mg/kg |
||
E 951 |
Aspartame |
Bevande analcoliche |
. |
- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
600 mg/l |
||
- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
600 mg/l |
||
Dessert e prodotti analoghi |
. |
||
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati |
500 mg/kg |
||
Prodotti della confetteria |
. |
||
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
2.000 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
2.000 mg/kg |
||
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti |
1 000 mg/kg |
||
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
5.500 mg/kg |
||
- sidro e perry |
600 mg/l |
||
- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol |
600 mg/l |
||
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" |
600 mg/l |
||
- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH |
600 mg/l |
||
- birre scure o di tipo oud bruin |
600 mg/l |
||
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
800 mg/kg |
||
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico |
1.000 mg/kg |
||
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico |
1.000 mg/kg |
||
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi |
300 mg/kg |
||
- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi |
300 mg/kg |
||
- salse |
350 mg/kg |
||
- senape |
350 mg/kg |
||
- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare |
1.700 mg/kg |
||
- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] |
800 mg/kg |
||
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] |
1.000 mg/kg |
||
- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida |
600 mg/kg |
||
- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida |
2.000 mg/kg |
||
- Essoblaten |
1.000 mg/kg |
||
Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
. |
||
- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- minestre a ridotto contenuto calorico |
110 mg/l |
||
- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
6000 mg/kg |
||
- pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti |
2.000 mg/kg |
||
- birra a ridotto contenuto calorico |
25 mg/l |
||
- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
600 mg/l |
||
- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol. |
600 mg/kg |
||
- feinkostsalat |
350 mg/kg |
||
[*] Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. |
|||
[**] Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. |
|||
[***] Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari. |
|||
N. CE |
Denominazione |
Prodotti alimentari |
Dosi massime d'impiego |
E 952 |
Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca |
Bevande analcoliche |
. |
- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/l |
||
- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/l |
||
Dessert e prodotti analoghi |
|||
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/kg |
||
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/kg |
||
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/kg |
||
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/kg |
||
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/kg |
||
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/kg |
||
Prodotti della confetteria |
. |
||
[- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg](prodotto soppresso) |
||
[- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg] (prodotto sopresso) |
||
[- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg] (prodotto soppresso) |
||
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg |
||
[- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
1.500 mg/kg] (prodotto soppresso) |
||
[- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
250 mg/kg] (prodotto soppresso) |
||
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico |
1.000 mg/kg |
||
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico |
250 mg/kg |
||
- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare |
1.600 mg/kg |
||
- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] |
400 mg/kg |
||
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] |
400 mg/kg |
||
- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida |
400 mg/kg |
||
- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida |
500 mg/kg |
||
- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
250 mg/l |
||
[- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
2.500 mg/kg] (prodotto soppresso) |
||
- integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
1.250 mg/kg |
||
E 954 |
Saccarina e sali di Na, K e Ca |
Bevande analcoliche |
. |
- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
80 mg/l |
||
- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
80 mg/l |
||
- "gassosa": bibita analcolica a base d'acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi |
100 mg/l |
||
Dessert e prodotti analoghi |
. |
||
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati |
100 mg/ kg |
||
Prodotti della confetteria |
. |
||
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
300 mg/kg |
||
- Essoblaten |
800 mg/kg |
||
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
200 mg/kg |
||
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
1.200 mg/kg |
||
- sidro e perry |
80 mg/l |
||
- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol |
80 mg/l |
||
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" |
80 mg/l |
||
- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH |
80 mg/l |
||
- birre scure o di tipo oud bruin |
80 mg/l |
||
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
200 mg/kg |
||
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico |
200 mg/kg |
||
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico |
200 mg/kg |
||
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi |
160 mg/kg |
||
- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi |
160 mg/kg |
||
- salse |
160 mg/kg |
||
- senape |
320 mg/kg |
||
- prodotti della panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare |
170 mg/kg |
||
- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] |
240 mg/kg |
||
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] |
200 mg/kg |
||
- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi |
80 mg/kg |
||
- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi |
500 mg/kg |
||
Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
1.200 mg/kg |
||
- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- minestre a ridotto contenuto calorico |
110 mg/l |
||
- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
3.000 mg/kg |
||
- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
80 mg/kg |
||
- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol. |
80 mg/l |
||
- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelato |
800 mg/kg |
||
- feinkosnalat |
160 mg/kg |
||
E 955 |
Sucralosio |
Bevande analcoliche |
. |
- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
300 mg/l |
||
- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
300 mg/l |
||
Dessert e prodotti analoghi |
. |
||
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati |
200 mg/kg |
||
Prodotti della confetteria |
. |
||
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
800 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati |
800 mg/kg |
||
- Essoblaten |
800 mg/kg |
||
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
2.400 mg/kg |
||
- pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg |
||
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
3.000 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico |
200 mg/kg |
||
- sidro e sidro di pere |
50 mg/kg |
||
- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
250 mg/l |
||
- bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15% vol |
250 mg/l |
||
- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol |
250 mg/l |
||
- "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges Einfachbier" |
250 mg/l |
||
- birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH |
250 mg/l |
||
- birre scure o di tipo oud bruin |
250 mg/l |
||
- birra a ridotto contenuto calorico |
10 mg/l |
||
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
320 mg/kg |
||
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico |
400 mg/kg |
||
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico |
400 mg/kg |
||
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi |
180 mg/kg |
||
- Feinkostsalat |
140 mg/kg |
||
- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi |
120 mg/kg |
||
- minestre a ridotto contenuto calorico |
45 mg/l |
||
- salse |
450 mg/kg |
||
- senape |
140 mg/kg |
||
- prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali |
700 mg/kg |
||
- alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE |
320 mg/kg |
||
- alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE |
400 mg/kg |
||
- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida |
240 mg/l |
||
- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida |
800 mg/kg |
||
- integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2.400 mg/kg |
||
E 957 |
Taumatina |
Prodotti della confetteria |
. |
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
. |
||
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
E 959 |
Neoesperidina DC |
Bevande analcoliche |
. |
- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
30 mg/l |
||
- bibite a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/l |
||
- bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
30 mg/l |
||
Dessert e prodotti analoghi |
. |
||
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
Prodotti della confetteria |
. |
||
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/kg |
||
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
150 mg/kg |
||
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- sidro e perry |
20 mg/l |
||
- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol |
10 mg/l |
||
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges Einfachbier" |
10 mg/l |
||
- birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH |
10 mg/l |
||
- birre scure o di tipo oud bruin |
10 mg/l |
||
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico |
50 mg/kg |
||
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi |
100 mg/kg |
||
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico |
50 mg/kg |
||
- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei molluschi |
30 mg/kg |
||
- salse |
50 mg/kg |
||
- senape |
50 mg/kg |
||
- prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare |
150 mg/kg |
||
- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE [*] |
100 mg/kg |
||
- complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE [***], forniti in forma liquida |
50 mg/kg |
||
- integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida |
100 mg/kg |
||
- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/kg |
||
- minestre a ridotto contenuto calorico |
50 mg/l |
||
- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
400 mg/kg |
||
- integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
400 mg/kg |
||
- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
30 mg/l |
||
- bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol. |
30 mg/kg |
||
- coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati |
50 mg/kg |
||
- feinkostsalat |
50 mg/kg |
||
- birra a ridotto contenuto calorico |
10 mg/kg |
||
- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE [**] |
100 mg/kg |
||
- "snacks", stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati |
50 mg/kg |
||
[*] Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. [**] Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. [***] Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari. |
|||
N. CE |
Denominazione |
Prodotti alimentari |
Dosi massime d'impiego |
E 962 |
Sale di aspartameacesulfame [*] |
Bevande analcoliche |
. |
- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/l (a) |
||
- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/l (a) |
||
Dessert e prodotti analoghi |
|||
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg (a) |
||
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg (a) |
||
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg (a) |
||
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg (a) |
||
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg (a) |
||
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg (a) |
||
- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati |
500 mg/kg (b) |
||
Prodotti della confetteria |
. |
||
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg (a) |
||
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
500 mg/kg (a) |
||
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg (a) |
||
- Essoblaten |
1.000 mg/kg (b) |
||
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg (b) |
||
- cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1.000 mg/kg (b) |
||
- microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
2.500 mg/kg (a) |
||
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti |
2.000 mg/kg (a) |
||
- sidro e sidro di pere |
350 mg/l (a) |
||
- bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
350 mg/l (a) |
||
- bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15% vol |
350 mg/l (a) |
||
- birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2% vol |
350 mg/l (a) |
||
- "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges Einfachbier" |
350 mg/l (a) |
||
- birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH |
350 mg/l (a) |
||
- birre scure o di tipo oud bruin |
350 mg/l (a) |
||
- birra a ridotto contenuto calorico |
25 mg/l (b) |
||
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
800 mg/kg (b) |
||
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
350 mg/kg (a) |
||
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico |
1.000 mg/kg (b) |
||
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico |
350 mg/kg (a) |
||
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi |
200 mg/kg (a) |
||
- Feinkostsalat |
350 mg/kg (b) |
||
- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi |
200 mg/kg (a) |
||
- minestre a ridotto contenuto calorico |
110 mg/l (b) |
||
- salse |
350 mg/kg (b) |
||
- senape |
350 mg/kg (b) |
||
- prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali |
1.000 mg/kg (a) |
||
- alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 96/8/CE |
450 mg/kg (a) |
||
- alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui alla direttiva 1999/21/CE |
450 mg/kg (a) |
||
- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida |
350 mg/l (a) |
||
- integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida |
500 mg/kg (a) |
||
- integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE |
2.000 mg/kg (a) |
||
[*] Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame e acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame e acesulfame, individualmente o associato a E 950 o E 951. I limiti in questa colonna sono espressi sia in (a) equivalenti di acesulfame-K che in (b) equivalenti di aspartame. |
Nota: 1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero. 2. Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera. |
Testo modificato da rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 1998, n. L 265.