
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
REGOLAMENTO (CE) N. 1626/94 DEL CONSIGLIO, 27 giugno 1994
G.U.C.E. 6 luglio 1994, n. L 171
Istituzione di misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 813/2004)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° gennaio 1995
Applicabile dal: 1° gennaio 1995
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che nel primo decennio di applicazione della politica comune della pesca la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo non sono state regolamentate a livello comunitario, in quanto la peculiarità di tale mare si prestano meno facilmente a un trattamento analogo a quello applicato nell'Atlantico e nel Mare del Nord dal 1983;
Considerando, tuttavia, che è ora giunto il momento di ovviare ai problemi attuali delle risorse del Mediterraneo, istituendo un sistema di gestione armonizzata adatto alla realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni nazionali già in vigore nella regione, ma apportandovi, in modo equilibrato ed eventualmente progressivo, gli adeguamenti necessari ai fini della tutela degli stock;
Considerando che la Comunità deve altresì mirare unitamente a tutti i paesi rivieraschi all'attuazione di una politica comune di gestione e di sfruttamento delle risorse alieutiche nel Mediterraneo; che il sistema di gestione contemplato dal presente regolamento riguarda inoltre le operazioni legate alla pesca delle risorse alieutiche del Mediterraneo effettuate da navi battenti bandiera di paesi terzi nei porti della Comunità;
Considerando che occorre vietare gli attrezzi il cui impiego nel Mediterraneo contribuisce in misura eccessiva al degrado dell'ambiente marino od a quello dello stato delle popolazioni ittiche; che occorre riservare una parte della fascia costiera agli attrezzi più selettivi utilizzati dai piccoli pescatori; che, in deroga alla portata geografica del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca (4), le disposizioni del medesimo concernenti le reti da imbrocco derivanti e le sciabiche sono già applicabili nel Mediterraneo;
Considerando che è opportuno definire le caratteristiche, e in particolare le dimensioni minime delle maglie, dei principali attrezzi impiegati nel Mediterraneo, nonché le taglie minime di taluni pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti alieutici tipici del Mediterraneo, al fine di evitarne uno sfruttamento eccessivo;
Considerando che, nella stessa ottica e per evitare che vengano a crearsi situazioni tali da dar luogo alla cattura su grande scala di individui sotto misura, è necessario proteggere talune zone in cui si concentra il novellame, tenendo conto delle peculiari condizioni biologiche di queste diverse zone; che è inoltre opportuno che il legislatore, sia comunitario sia nazionale, all'atto della regolamentazione delle attività di pesca nel Mediterraneo prenda in considerazione le esigenze specifiche di specie e di habitat minacciati o di riconosciuta fragilità;
Considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca;
Considerando che, a complemento del presente regolamento, deve essere possibile l'applicazione sia di misure nazionali supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime da esso istituito, sia di misure intese a disciplinare le relazioni tra i vari operatori impegnati nel settore della pesca; che dette misure possono essere mantenute o adottate previo esame, da parte della Commissione, della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità con la politica comune della pesca;
Considerando inoltre che devono poter essere accettate misure nazionali autorizzate dalle disposizioni del presente regolamento, per un periodo limitato e secondo una procedura che garantisca effetti negativi minimi sulle risorse e sulle attività dei pescatori comunitari;
Considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (5), obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le attività di pesca non commerciali non compromettano la conservazione e la gestione delle risorse soggette alla politica comune della pesca; che tale obbligo riveste particolare importanza nel Mediterraneo, data la portata di tali attività in questo mare, e che è necessario limitarne gli eventuali effetti negativi sullo stato delle risorse alieutiche;
Considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche marine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 9 gennaio 1993, n. C 5; G.U. 12 novembre 1993, n. C 306.
G.U. 20 settembre 1993, n. C 255.
G.U. 26 luglio 1993, n. C 201.
G.U. 11 ottobre 1986, n. L 288. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 (G.U. 31 dicembre 1992, n. L 397).
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 389.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi attività di pesca o qualsiasi attività connessa esercitata nel territorio e nelle acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5° 36' ovest soggetti alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione della lagune e degli stagni. Esso è del pari applicabile alle attività suddette esercitate nel Mediterraneo al di fuori di tali acque dalle navi comunitarie.
2. Gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo possono legiferare nei settori contemplati dal paragrafo 1, anche in materia di pesca non commerciale, adottando misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime istituito dal presente regolamento, che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca.
Adottando queste misure gli Stati membri provvedono alla conservazione delle specie e degli habitat fragili o minacciati e, segnatamente, di quelli elencati nell'allegato I.
3. La Commissione è informata in tempo utile per la presentazione delle sue osservazioni, secondo la procedura prevista nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, riguardo a qualsiasi piano inteso a introdurre o modificare misure nazionali di conservazione e di gestione delle risorse.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, nonché di apparecchiature che generano scariche elettriche e di esplosivi.
2. E' vietato l'impiego, per la raccolta dei coralli, di croci di Sant'Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati nonché di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi.
3. Dal 1° gennaio 2002 è vietato l'impiego di reti da circuizione e da traino, calate per mezzo di un'imbarcazione e manovrate dalla riva (sciabiche da spiaggia), fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1448/1999 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2550/2000)
1. E' vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla normativa nazionale qualora la fascia costiera delle 3 miglia nautiche non sia compresa all'interno delle acque territoriali degli Stati membri.
Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel primo comma ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1° gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.
1 bis. E' vietato l'impiego di attrezzi di pesca, ad eccezione della pesca effettuata con l'attrezzo denominato in Francia "gangui", alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca,
- non sia compromesso il divieto di cui al paragrafo 3,
- la pesca non interferisca con le attività di imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainanti analoghe,
- la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco a norma dell'articolo 8,
- la pesca sia limitata in modo che le catture di specie di cui all'allegato IV siano minime,
- i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.
Tali misure devono essere comunicate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2000.
2. In deroga al paragrafo precedente l'utilizzazione delle draghe destinate alla cattura di molluschi è autorizzata indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla profondità, a condizione che la cattura delle specie diverse dai molluschi non superi il 10% del peso totale della cattura globale.
3. E' vietata la pesca con reti a strascico, sciabiche e reti analoghe trainate sopra la praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o altre fanerogame marine.
4. E' vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a meno di 300 m dalle coste o dall'isobata di 30 m qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza inferiore.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 782/1998, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 812/2000 e abrogato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001)
[1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:
- dal 1° al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;
- dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico.
Gli Stati membri provvedono a che tutti i pescherecci battenti la loro bandiera o registrati nel loro territorio osservino il presente paragrafo.
Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del Mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca.
2. E' proibito utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
1. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone di protezione che comportano restrizioni dell'attività di pesca introdotte per motivi biologici peculiari a tali zone.
2. L'elenco degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati nelle zone di protezione e le disposizioni tecniche adeguate sono stabiliti dalle autorità competenti degli Stati membri in funzione dei pertinenti obiettivi di conservazione e in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
1. Gli Stati membri fissano le restrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei principali tipi di attrezzi da pesca, attenendosi ai requisiti minimi precisati nell'allegato II.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 sono notificate alla Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.
Nell'esercizio delle sue competenze conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, la Commissione tiene conto delle caratteristiche delle attività di pesca specifiche delle acque in questione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1075/96 e abrogato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001)
[1. E' vietata la pesca del tonno rosso con palangari di superficie da parte di navi di oltre 24 m di lunghezza durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno.
2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza applicabile è quella definita dall'ICCAT, riportata nell'allegato V.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1448/1999 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2550/2000)
1. E' vietato l'impiego e la detenzione a bordo di reti da traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da circuizione salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime fissate nell'allegato III.
Tuttavia, gli attrezzi da pesca aventi maglie di dimensione minima inferiore a una di quelle stabilite nell'allegato III, usati conformemente alla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1994, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2002, salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali attrezzi non incide negativamente sulle risorse.
1 bis. E' vietato l'impiego di attrezzi di pesca alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca,
- la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco a norma dell'articolo 8,
- la pesca sia limitata in modo che le catture di specie di cui all'allegato IV siano minime,
- i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94.
Tali misure sono comunicate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2000.
2. Le dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura definita nel regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione (1).
3. La lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero. L'altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla linea dei galleggianti.
G.U. 24 luglio 1984, n. L 194.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Gli Stati membri possono prevedere divieti di sbarco in luoghi diversi da quelli attrezzati o autorizzati a tal fine. Qualora gli Stati membri adottino siffatte misure, essi le notificano senza indugio alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
1. Un pesce, un crostaceo, un mollusco o un altro prodotto alieutico è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato IV per le specie corrispondenti.
Le taglie dei pesci, dei crostacei e dei molluschi sono misurate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86, salvo indicazione contraria riportata nell'allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, il pesce, il crostaceo o il mollusco ha la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è superiore alla corrispondente dimensione minima.
2. Le taglie minime di coralli, ricci di mare, uova di mare e spugne sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.
3. I pesci, crostacei, molluschi od altri prodotti alieutici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
La zona di gestione di 25 miglia intorno a Malta
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 813/2004)
1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: "la zona di gestione") è disciplinato come segue:
a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;
b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1.950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83.000 kW e 4.035 GT rispettivamente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:
a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati a operare nella zona di gestione non supera il limite di 4.800 kW;
b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 m non supera i 185 kW; l'isobata di 200 m di profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento;
c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione sono in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio;
d) i limiti di capacità di cui alle lettere a) e b), sono periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.
3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino la cui lunghezza fuori tutto è pari o inferiore a 24 m che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (in appresso: "la capacità di pesca di riferimento"), la Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10 bis ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.
La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3.600 kW.
4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nello schedario comunitario della flotta.
5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:
a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;
b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;
c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 8 ter sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.
Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di tali tipi di pesca nella zona.
7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato a operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Pesca della lampuga
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 813/2004)
1. All'nterno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (fishing aggregating devices - FAD) è vietata dal 1° gennaio al 5 agosto ogni anno.
2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci.
3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte dei FAD e assegnano ciascuna rotta dei FAD a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare le rotte dei FAD nella zona delle 12 miglia.
4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.
In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione sia stata preventivamente informata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Nell'esercitare i suoi poteri in forza del presente regolamento e, in particolare, quando elabora proposte relative a misure in settori disciplinati da accordi conclusi in seno agli ambienti professionali, la Commissione consulta le organizzazioni di categoria interessate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Modalità di applicazione e modifiche
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 813/2004)
Le modalità di applicazione degli articoli 8 bis e 8 ter relative, in particolare, ai criteri da applicare per stabilire le rotte dei FAD e per assegnare le rotte dei FAD a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Allegato I
SPECIE E HABITAT FRAGILI O MINACCIATI
SPECIE:
Tutte le specie marine presenti nel Mediterraneo di:
- mammiferi (cetacei, pinnipedi)
- uccelli
- tartarughe (chelonidi)
- pesci
riportate negli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, approvata con la decisione 82/461/CEE (1), o nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, approvata con la decisione 82/72/CEE (2).
HABITAT:
- Zone litoranee umide.
- Praterie di fanerogame marine.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Allegato II
REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI TIPI DI ATTREZZI DA PESCA
Reti da traino (pelagiche e demersali)
- L'uso di dispositivi di copertura interna o esterna del sacco della rete è limitato ai dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione (1).
Draghe
- Larghezza massima di 4 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).
Reti da circuizione (sciabiche e lampare)
- Lunghezza della pezza limitata a 800 m e altezza massima limitata a 120 m, tranne per le tonnare vaganti.
Reti fisse (da imbrocco e impiglianti) e tramagli
- Altezza massima delle reti fisse limitata a 4 m.
- E' vietato detenere a bordo e calare più di 5 000 m di reti fisse per nave.
Palangaro di fondo
- E' vietato detenere a bordo e calare più di 7 000 m di palangaro per nave.
Palangaro di superficie (derivante)
- E' vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave.
G.U. 7 dicembre 1984, n. L 318.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Allegato III
DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE
Reti da traino (reti a strascico, reti da traino superficiale (1), sciabiche ancorate, ecc.): 40 mm Reti da circuizione: 14 mm
Per la pesca con reti da traino superficiale di sardine ed acciughe, la dimensione minima delle maglie è ridotta a 20 mm, a condizione che dette specie costituiscano almeno il 70% delle catture a cernita avvenuta.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Allegato IV
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 782/1998, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 812/2000 e dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001)
TAGLIE MINIME
Specie Taglie minime
PESCI Dicentrarchus labrax 23 cm Diplodus spp. 15 cm Engraulis encrasicolux (*) 9 cm Epinephelus spp. 45 cm Lophius spp. 30 cm Merluccius merluccius 20 cm Mugil spp. 16 cm Mullus spp. 11 cm Pagellus spp. 12 cm Pagrus pagrus 18 cm Polyprion americanus 45 cm Scomber scombrus 18 cm Solea vulgaris 20 cm Sparus aurata 20 cm [Tonno rosso (Thunnus thynnus) 70 cm o 6,4 kg (**)] (voce abrogata) Trachurus spp. 12 cm Xiphias gladius (***) 120 cm
CROSTACEI Homarus gammarus 85 mm cefalotorace 240 mm lunghezza totale Nephrops norvegicus 20 mm cefalotorace 70 mm lunghezza totale Palinuridae 240 mm lunghezza totale
MOLLUSCHI Pecten spp. 100 mm Venerupis spp. 25 mm Venus spp. 25 mm
(*) Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in numero di esemplari di questa specie al chilogrammo. (**) Tuttavia, il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15% calcolata in unità. (***) Si tratta della lunghezza misurata sulla retta ideale che congiunge la punta dell'osso mascellare inferiore all'estremità posteriore del più piccolo raggio caudale (furca caudale).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1967/2006 a decorrere dal 29 gennaio 2007.
Allegato V
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1075/1996, abrogato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001 e reintrodotto dall'allegato al Reg. (CE) n. 813/2004)
Zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi
a) Zone in cui è autorizzata la pesca con attrezzi da traino nelle acque circostanti le isole maltesi: coordinate geografiche |
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Zona A |
Zona H |
|
A1 - 36.0172° N, 14.1442° E |
H1 - 35.6739° N, 14.6742° E |
|
A2 - 36.0289° N, 14.1792° E |
H2 - 35.4656° N, 14.8459° E |
|
A3 - 35.9822° N, 14.2742° E |
H3 - 35.4272° N, 14.7609° E |
|
A4 - 35.8489° N, 14.3242° E |
H4 - 35.5106° N, 14.6325° E |
|
A5 - 35.8106° N, 14.2542° E |
H5 - 35.6406° N, 14.6025° E |
|
A6 - 35.9706° N, 14.2459° E |
. |
|
Zona B |
Zona I |
|
B1 - 35.7906° N, 14.4409° E |
I1 - 36.1489° N, 14.3909° E |
|
B2 - 35.8039° N, 14.4909° E |
I2 - 36.2523° N, 14.5092° E |
|
B3 - 35.7939° N, 14.4959° E |
I3 - 36.2373° N, 14.5259° E |
|
B4 - 35.7522° N, 14.4242° E |
I4 - 36.1372° N, 14.4225° E |
|
B5 - 35.7606° N, 14.4159° E |
. |
|
B6 - 35.7706° N, 14.4325° E |
. |
|
Zona C |
Zona J |
|
C1 - 35.8406° N, 14.6192° E |
J1 - 36.2189° N, 13.9108° E |
|
C2 - 35.8556° N, 4.6692° E |
J2 - 36.2689° N, 14.0708° E |
|
C3 - 35.8322° N, 14.6542° E |
J3 - 36.2472° N, 14.0708° E |
|
C4 - 35.8022° N, 14.5775° E |
J4 - 36.1972° N, 13.9225° E |
|
Zona D |
Zona K |
|
D1 - 36.0422° N, 14.3459° E |
K1 - 35.9739° N, 14.0242° E |
|
D2 - 36.0289° N, 14.4625° E |
K2 - 36.0022° N, 14.0408° E |
|
D3 - 35.9989° N, 14.4559° E |
K3 - 36.0656° N, 13.9692° E |
|
D4 - 36.0289° N, 14.3409° E |
K4 - 36.1356° N, 13.8575° E |
|
. |
K5 - 36.0456° N, 13.9242° E |
|
Zona E |
Zona L |
|
E1 - 35.9789° N, 14.7159° E |
L1 - 35.9856° N, 14.1075° E |
|
E2 - 36.0072° N, 14.8159° E |
L2 - 35.9956° N, 14.1158° E |
|
E3 - 35.9389° N, 14.7575° E |
L3 - 35.9572° N, 14.0325° E |
|
E4 - 35.8939° N, 14.6075° E |
L4 - 35.9622° N, 13.9408° E |
|
E5 - 35.9056° N, 14.5992° E |
. |
|
Zona F |
Zona M |
|
F1 - 36.1423° N, 14.6725° E |
M1 - 36.4856° N, 14.3292° E |
|
F2 - 36.1439° N, 14.7892° E |
M2 - 36.4639° N, 14.4342° E |
|
F3 - 36.0139° N, 14.7892° E |
M3 - 36.3606° N, 14.4875° E |
|
F4 - 36.0039° N, 14.6142° E |
M4 - 36.3423° N, 14.4242° E |
|
. |
M5 - 36.4156° N, 14.4208° E |
|
Zona G |
Zona N |
|
G1 - 36.0706° N, 14.9375° E |
N1 - 36.1155° N, 14.1217° E |
|
G2 - 35.9372° N, 15.0000° E |
N2 - 36.1079° N, 14.0779° E |
|
G3 - 35.7956° N, 14.9825° E |
N3 - 36.0717° N, 14.0264° E |
|
G4 - 35.7156° N, 14.8792° E |
N4 - 36.0458° N, 14.0376° E |
|
G5 - 35.8489° N, 14.6825° E |
N5 - 36.0516° N, 14.0896° E |
|
. |
N6 - 36.0989° N, 14.1355° E |
b) Coordinate geografiche di alcuni punti intermedi lungo l'isobata dei 200 m all'interno della zona di gestione di 25 miglia |
||||
ID |
Latitudine |
Longitudine |
||
1 |
36.3673° N |
14.5540° E |
||
2 |
36.3159° N |
14.5567° E |
||
3 |
36.2735° N |
14.5379° E |
||
4 |
36.2357° N |
14.4785° E |
||
5 |
36.1699° N |
14.4316° E |
||
6 |
36.1307° N |
14.3534° E |
||
7 |
36.1117° N |
14.2127° E |
||
8 |
36.1003° N |
14.1658° E |
||
9 |
36.0859° N |
14.152° E |
||
10 |
36.0547° N |
14.143° E |
||
11 |
35.9921° N |
14.1584° E |
||
12 |
35.9744° N |
14.1815° E |
||
13 |
35.9608° N |
14.2235° E |
||
14 |
35.9296° N |
14.2164° E |
||
15 |
35.8983° N |
14.2328° E |
||
16 |
35.867° N |
14.4929° E |
||
17 |
35.8358° N |
14.2845° E |
||
18 |
35.8191° N |
14.2753° E |
||
19 |
35.7863° N |
14.3534° E |
||
20 |
35.7542° N |
14.4316° E |
||
21 |
35.7355° N |
14.4473° E |
||
22 |
35.7225° N |
14.5098° E |
||
23 |
35.6951° N |
14.5365° E |
||
24 |
35.6325° N |
14.536° E |
||
25 |
35.57° N |
14.5221° E |
||
26 |
35.5348° N |
14.588° E |
||
27 |
35.5037° N |
14.6192° E |
||
28 |
35.5128° N |
14.6349° E |
||
29 |
35.57° N |
14.6717° E |
||
30 |
35.5975° N |
14.647° E |
||
31 |
35.5903° N |
14.6036° E |
||
32 |
35.6034° N |
14.574° E |
||
33 |
35.6532° N |
14.5535° E |
||
34 |
35.6726° N |
14.5723° E |
||
35 |
35.6668° N |
14.5937° E |
||
36 |
35.6618° N |
14.6424° E |
||
37 |
35.653° N |
14.6661° E |
||
38 |
35.57° N |
14.6853° E |
||
39 |
35.5294° N |
14.713° E |
||
40 |
35.5071° N |
14.7443° E |
||
41 |
35.4878° N |
14.7834° E |
||
42 |
35.4929° N |
14.8247° E |
||
43 |
35.4762° N |
14.8246° E |
||
44 |
36.2077° N |
13.947° E |
||
45 |
36.1954° N |
13.96° E |
||
46 |
36.1773° N |
13.947° E |
||
47 |
36.1848° N |
13.9313° E |
||
48 |
36.1954° N |
13.925° E |
||
49 |
35.4592° N |
14.1815° E |
||
50 |
35.4762° N |
14.1895° E |
||
51 |
35.4755° N |
14.2127° E |
||
52 |
35.4605° N |
14.2199° E |
||
53 |
35.4453° N |
14.1971° E |