Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CE) N. 1075/96 DEL CONSIGLIO, 10 giugno 1996

G.U.C.E. 15 giugno 1996, n. L 142

Modifica al regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 22 giugno 1996

Applicabile dal: 22 giugno 1996

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) ha adottato, nel corso della ventunesima sessione ordinaria svoltasi a Alicante (Spagna) dal 22 al 26 maggio 1995, una raccomandazione concernente la gestione del tonno rosso nel Mediterraneo; che tale raccomandazione introduce, per alcuni pescherecci, il divieto di pescare tale specie durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno;

Considerando che a norma dell'articolo V, paragrafi 2, 3 e 4 dell'accordo che istituisce il GFCM, i membri di questa organizzazione si impegnano ad applicare tutte le raccomandazioni adottate dal GFCM a decorrere dalla fine del periodo previsto per la presentazione di obiezioni;

Considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1626/94 (4) per introdurvi le disposizioni previste dalla suddetta raccomandazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 13 febbraio 1996, n. C 41

(2)

Parere formulato il 24 maggio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

(3)

G.U. 17 giugno 1996, n. C 174

(4)

G.U. 6 luglio 1994, n. L 171

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

1. E' vietata la pesca del tonno rosso con palangari di superficie da parte di navi di oltre 24 m di lunghezza durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno.

2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza applicabile è quella definita dall'ICCAT, riportata nell'allegato V."

2) E' aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO V

Definizione di lunghezza dei pescherecci secondo l'ICCAT:

- per qualsiasi peschereccio costruito dopo il 18 luglio 1982, il 96% della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85% dell'altezza minima di costruzione misurata a partire dal cielo della chiglia, oppure la distanza dalla parte anteriore della ruota di prora all'asse del manicotto del timone su questa stessa linea di galleggiamento, qualora detta distanza sia superiore. Per le navi munite di un rastrello di chiglia, la linea di galleggiamento sulla quale verrà misurata la lunghezza dovrà essere parallela alla linea di galleggiamento contrattuale;

- per qualsiasi peschereccio costruito anteriormente al 18 luglio 1982, la lunghezza immatricolata che figura nei registri nazionali o in qualsiasi altro documento riguardante la nave."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO