
DIRETTIVA (CE) 94/24 DEL CONSIGLIO, 8 giugno 1994
G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164
Modifiche dell'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Note sul recepimento
Adottata il: 8 giugno 1994
Entrata in vigore il: 20 luglio 1994
Termine per il recepimento: 30 settembre 1995
Recepita il: 21 marzo 1997
Provvedimenti nazionali di recepimento:
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato,
Considerando che occorre adeguare l'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), per tener conto dei dati recenti sulla situazione dell'avifauna;
Considerando che diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di modificare l'allegato II/2 per includervi talune specie che non potevano finora formare oggetto di atti di caccia;
Considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 della suddetta direttiva obbliga gli Stati membri ad accertarsi che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate;
Considerando che, per la loro distribuzione geografica e il loro livello di popolazione in alcuni paesi, determinate specie possono essere oggetto di atti di caccia o di regolazione locale e che pertanto possono essere accolte alcune richieste di estensione dell'allegato II/2;
Considerando che le specie Limosa limosa, Limosa lapponica e Numenius arquata devono essere tolte dall'allegato II/2 per quanto riguarda l'Italia onde proteggere la specie Numenius tenuirostis, globalmente minacciata, con la quale tutte le specie suddette possono essere confuse, presentando somiglianze sul piano del comportamento e dell'aspetto;
Considerando peraltro che l'autorizzazione alla caccia delle specie menzionate nell'allegato II/2 è per gli Stati membri una semplice facoltà della quale potranno o no avvalersi; che essi non sono pertanto tenuti a prendere misure a tal fine e che, se decidono in tal senso, potranno farlo anche dopo la data prevista per l'applicazione della presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 2 ottobre 1992, n. C 255.
G.U. 22 luglio 1991, n. C 191.
G.U. 25 aprile 1979, n. L 103. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (G.U. 8 maggio 1991 n. L 115).
L'allegato II della direttiva 79/409/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 30 settembre 1995.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.