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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/94 DELLA COMMISSIONE, 5 maggio 1994

G.U.C.E. 6 maggio 1994, n. L 115

Modalità relative al monitoraggio dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 7,

Considerando che, conformemente alla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alla disciplina di bilancio (2), in particolare al suo articolo 6, la Commissione è tenuta a istituire un sistema efficace di allarme per garantire il rispetto degli orientamenti in materia di politica agricola;

Considerando che occorre istituire un sistema efficace di monitoraggio per quanto concerne l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, in modo che sia possibile reagire nel quadro del sistema d'allarme della disciplina di bilancio e valutare l'evoluzione delle spese che dovranno essere imputate ai bilanci futuri in considerazione del carattere pluriennale di alcuni impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e tali da determinare per vari anni oneri a carico del bilancio comunitario;

Considerando che a tal fine il sistema di monitoraggio dovrà basarsi sui singoli impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e su previsioni a breve termine regolarmente aggiornate;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.

(2)

G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.

Art. 1

Il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun esercizio gli Stati membri comunicano, conformemente alla tabella dell'allegato I ed operando eventualmente una distinzione tra le regioni dell'obiettivo 1 e le altre regioni, informazioni sull'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92.

Tali informazioni debbono pervenire alla Commissione nei 60 giorni successivi alle date citate.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.

Art. 2

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione, a scadenze trimestrali e conformemente alla tabella dell'allegato II, previsioni di spesa relative all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92.

Tali previsioni devono pervenire alla Commissione, rispettivamente, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

In via eccezionale, la prima comunicazione degli Stati membri sulle previsioni delle spese, come previsto dalla tabella dell'allegato II, deve pervenire alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.

Allegato I

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.

Allegato II