
N.d.R. La presente decisione è stato ABROGATA dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
DECISIONE (CEE) 94/173 DELLA COMMISSIONE, 22 marzo 1994
G.U.C.E. 23 marzo 1994, n. L 79
Criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e abrogazione della decisione 90/342/CEE.
N.d.R. La presente decisione è stato ABROGATA dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 22 marzo 1994
Notificata il: 22 marzo 1994
Entrata in vigore il: 22 marzo 1994
Abrogata il: (vedi nota)
Nota:
La presente decisione è stata abrogata con successivo Reg. (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, entrato in vigore il 20 agosto 1999. Da sottolineare che l'art. 49 dello stesso regolamento ha meglio specificato che i regolamenti e le decisioni abrogati restano applicabili, fino al 1° gennaio 2000, alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/1999.
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N.d.R. La presente decisione è stato ABROGATA dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (1), ha esteso al settore silvicolo l'azione istituita dal regolamento (CEE) n. 866/90;
Considerando che, in data 7 giugno 1990, la Commissione ha adottato la decisione 90/342/CEE, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (3);
Considerando che i criteri di scelta, istituiti in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 866/90 conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, servono a garantire la coerenza degli investimenti finanziati con le normative sanitarie e fitosanitarie, con le normative comunitarie sulla qualità dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari, come pure con le politiche dei mercati agricoli, nonché a stabilire i tipi di investimenti che possono beneficiare in via prioritaria di un contributo del Fondo ed inversamente quelli che ne sono esclusi;
Considerando che, in seguito alla riforma della politica agricola comune, occorre adeguare i criteri di scelta e, per maggiore chiarezza, rimaneggiare le disposizioni in vigore;
Considerando che questi criteri di scelta potranno essere ulteriormente modificati in seguito allo sviluppo dei mercati nei diversi settori e che in particolare, per i settori che verranno in seguito riformati, questi criteri dovrebbero, ove necessario, essere rivisti per tener conto delle decisioni che saranno adottate nell'ambito di tali riforme delle organizzazioni comuni di mercato; che, inoltre, l'applicazione di questi criteri dovrà tener conto dei bisogni specifici debitamente giustificati di talune produzioni locali;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (5), ha fissato i vari obiettivi della politica strutturale comunitaria e ha tenuto espressamente conto, nel quadro dell'obiettivo 1, delle regioni in ritardo sul processo di sviluppo; che è opportuno definire criteri più precisi per le regioni dell'obiettivo 1 e, viste le condizioni particolari che caratterizzano le regioni ultraperiferiche, prevedere la possibilità di deroghe specifiche a favore di queste ultime;
Considerando che i criteri di scelta esprimono gli orientamenti della politica agricola comune; che è pertanto essenziale che detti criteri vengano applicati in modo coerente, ogniqualvolta si decida l'intervento di un Fondo comunitario per finanziare investimenti volti a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli;
Considerando che il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
G.U. 6 aprile 1990, n. L 91.
G.U. 31 dicembre 1993, n. L 338.
G.U. 29 giugno 1990, n. L 163.
G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.
G.U. 31 luglio 1993, n. L 193.
N.d.R. La presente decisione è stato ABROGATA dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
1. I criteri di scelta comunitari per la selezione degli investimenti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 sono indicati nell'allegato della presente decisione.
2. Quando debbano essere intraprese azioni particolari, approvate dal Consiglio per le regioni ultraperiferiche o, relativamente agli impianti di refrigerazione, per le isole del mar Egeo, possono essere accordate deroghe specifiche ai suddetti criteri.
N.d.R. La presente decisione è stato ABROGATA dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
N.d.R. La presente decisione è stato ABROGATA dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.
Per la Commissione
Renè STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R. La presente decisione è stato ABROGATA dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
ALLEGATO
1. Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori
1.1. E' accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2 e 2:
- investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con l'eliminazione dei rifiuti;
- investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o miranti ad ottenere prodotti nuovi;
- investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;
- investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione;
- investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie e, in particolare, investimenti riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), nonché investimenti per l'ottenimento di prodotti agricoli atti a beneficiare di un'attestazione di specificità in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (1);
- investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la cosiddetta agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2).
1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato potenziali;
- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;
- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento;
2. Esclusioni relative a taluni settori specifici
2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti riguardanti l'amido, l'industria molitoria, le malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonché investimenti riguardanti i relativi prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido);
- investimenti riguardanti gli impianti d'insilamento, eccettuati i sili adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purché non venga aumentata la capacità di magazzinaggio;
- investimenti riguardanti l'alimentazione animale, salvo per le unità che producano meno di 20 000 t all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacità di produzionce, salvo nel caso che:
- venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, oppure
- si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura, oppure
- la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole;
2.2. Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda:
- investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;
- tutti gli investimenti comportanti un incrimento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;
- investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d'agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
2.3. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;
- investimenti che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;
- investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un'insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.
2.4. Nel settore delle piante foraggere sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'essiccazione delle polpe di barbabietole;
2.5. Nel settore delle oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20 000 t all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, sempreché non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell'alimentazione animale:
- l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria, oppure
- una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione, oppure
- l'impiego di piselli, fave, favette e lupini,
ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione;
2.6. Nel settore dell'olio d'oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sanse;
2.7. Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola);
2.8. Nel settore dello zucchero, dell'isoglucosio e di tutti gli altri edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti, tranne quelli concernenti:
- la razionalizzazione, senza aumento della capacità, nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
- l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente 60 000 t di zucchero);
2.9. Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti;
2.10. Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti miranti a potenziare la capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina,
- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini,
- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedano un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e i bovini nonchè per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti al benessere degli animali;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente;
2.11. Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:
- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempreché la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;
- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1, ultimo trattino;
- investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore;
2.12. Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa;
2.13. Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);
- investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale;
- investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonché investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle PMI (3),
fatte salve le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90.