
LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43
G.U.R.I. 20 gennaio 1994, n. 15
Disciplina delle cambiali finanziarie.
TESTO COORDINATO (alla legge 17 luglio 2020, n. 77)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(modificato e integrato dall'art. 32, commi 5 e 5-bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonchè l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.
2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici [diverse dalle banche] (parole soppresse) (1) e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.
Parole soppresse dall'art. 27, comma 18-quater, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(introdotto dall'art. 32, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresì specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.
1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: "non superiore a 12 mesi", sono inserite le seguenti: ", nonchè cambiali finanziarie".
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.
(abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. m), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998)
[1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.]
1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 gennaio 1994 SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO