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REGOLAMENTO (CE) N. 2773/95 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 1995

G.U.C.E. 1 dicembre 1995, n. L 288

Sostituzione dei valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2),

Visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

Considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

Considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

Considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al fine di evitare confusioni ed agevolare l'applicazione della politica agraria comune, è opportuno sostituire i valori in ecu degli importi di cui al regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che sono applicabili almeno a partire

- dal 1° gennaio 1996, per gli importi che non sono connessi ad una campagna di commercializzazione;

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996, nel caso dei prezzi o degli importi per cui tale campagna ha inizio nel gennaio 1996;

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/96 negli altri casi,

e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387

(2)

G.U. 22 gennaio 1995, n. L 22

(3)

G.U. 1 maggio 1993, n. L 108

(4)

G.U. 12 maggio 1995, n. L 107

(5)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215

Art. 1

A seguito dell'adeguamento di taluni importi in ecu di cui al regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il citato regolamento (CEE) n. 2079/92 è modificato conformemente all'articolo 2.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2079/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1 l'importo di 4 000 ECU è sostituito da 4 830 ECU; l'importo di 250 ECU è sostituito da 301,9 ECU; l'importo di 10000 ECU è sostituito da 12 075 ECU; l'importo di 12 000 ECU è sostituito da 14 490 ECU; l'importo di 750 ECU è sostituito da 905,6 e l'importo di 30 000 ECU è sostituito da 36 225 ECU.

2) All'articolo 3, paragrafo 2 l'importo di 2 500 ECU è sostituito da 3 019 ECU e l'importo di 7 500 ECU è sostituito da 9 056 ECU.

3) All'articolo 3, paragrafo 3 l'importo di 36 000 ECU è sostituito da 43 470 ECU.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, per ciascuno degli importi considerati, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione