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LEGGE REGIONALE 29 settembre 1995, n. 69

G.U.R.S. 2 ottobre 1995, n. 50

Provvedimenti per la realizzazione dell'Universiade 1997.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 38/1996)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Finanziamento dei piani

1. Successivamente alle determinazioni definitive assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, su iniziativa degli enti destinatari dei finanziamenti e titolari dell'esecuzione delle opere, vengono avviate le procedure per la progettazione di massima.

2. Sulla base dei progetti di massima delle opere, redatti ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche non muniti dei pareri previsti per legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva, anche per stralci, i programmi di finanziamento.

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale di approvazione del programma di cui al comma 2, i soggetti titolari dell'esecuzione delle opere debbono presentare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i progetti esecutivi delle stesse.

4. Qualora l'opera inserita nel piano non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, il comune nel cui territorio ricade l'opera deve esprimere il proprio assenso con deliberazione del consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso detto termine, in caso di mancata comunicazione da parte del comune, l'assenso si intende rifiutato e l'opera è eliminata dal piano.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti trasmette al comitato di cui all'articolo 6, per esame e parere, i progetti esecutivi pervenuti. Per le opere per le quali non sono stati redatti i progetti esecutivi l'Assessore trasmette allo stesso comitato i progetti di massima".

Art. 2

1. L'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: (1)

"Articolo 6

Approvazione dei progetti

1. I progetti delle opere comprese nei programmi di cui all'articolo 5, anche se di massima, sono approvati e finanziati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere vincolante del comitato tecnico-amministrativo regionale integrato:

a) da cinque componenti del consiglio regionale dell'urbanistica, designati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

b) dal sindaco, o suo delegato, del comune nel cui territorio ricade l'opera;

c) dagli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di Palermo, Catania, Messina e Agrigento qualora non presenti ai sensi della lettera i), del primo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, così come sostituito con l'articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

d) dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco;

e) dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

f) da un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) designato dal presidente del Comitato stesso.

2. In deroga ad ogni altra disposizione il parere del comitato tecnico-amministrativo regionale, così come integrato, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, nonchè della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

3. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonchè del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del comitato di cui al comma 1 non siano presenti o non esprimano il loro parere i componenti di cui alle lettere d), e) ed f), o il soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, acquisito il parere del suddetto comitato, assegna agli organismi rappresentati dai predetti componenti un termine non inferiore a quindici giorni affinchè esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso.

4. Qualora le autorità indicate al comma 3 esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.

5. L'approvazione di cui al comma 1, qualora le opere non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, tenuto conto dell'assenso di cui al comma 4 dell'articolo 5, costituisce variante agli stessi, anche in deroga, limitatamente agli impianti sportivi, a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modificazioni. L'approvazione stessa sostituisce la concessione edilizia comunale".

(1)

Vedi l'art. 6 della L.R. 29/1993 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Articolo 6 bis

Appalto ed esecuzione degli interventi

1. Agli enti destinatari dei finanziamenti è attribuita ogni iniziativa relativa all'appalto e all'esecuzione degli interventi di rispettiva competenza cui provvedono mediante pubblico incanto ai sensi della vigente normativa regionale e, ove sprovvisti dei relativi progetti esecutivi, con il sistema di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, integrata dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216.

2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono a tutte le spese relative direttamente prescindendo da qualsiasi autorizzazione o approvazione dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti che è tenuto ad accreditare le somme occorrenti secondo la vigente normativa.

3. Per gli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di Ecu, il termine di presentazione delle offerte è di trentasei giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea. E' fatto obbligo agli enti di cui al comma 1 di pubblicare la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. Per gli appalti di importo inferiore a cinque milioni di Ecu, il termine di presentazione delle offerte è di ventisei giorni dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Ove tale pubblicazione non sia prescritta il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente appaltante.

5. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti relativi e per quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei casi in cui si proceda col sistema di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, l'esecuzione dei lavori da parte dell'aggiudicatario avviene dopo che la stazione appaltante tenuto conto dei pareri già resi sul progetto di massima, acquisisce sul progetto esecutivo il parere di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni ed approva quest'ultimo con delibera immediatamente esecutiva da adottarsi entro quindici giorni dalla comunicazione del predetto parere".

Art. 4

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

Art. 5

Gestione di impianti

1. Anche ai fini del perseguimento dei compiti di istituto, gli ISEF dell'Isola, d'intesa con gli enti realizzatori, possono essere incaricati della gestione di opere ed impianti realizzati per ospitare l'Universiade 1997, successivamente allo svolgimento della stessa.

Art. 6

Estensione delle sedi per la Universiade 1997

(integrato dall'art. 12 della L.R. 38/96)

1. Ai piani, ai progetti, alle procedure ed agli adempimenti di cui alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come modificata, sostituita ed integrata dalla presente legge, sono ammesse le sedi universitarie di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Enna, Ragusa e Siracusa, quale sede dell'ISEF, che, ad integrazione o in alternativa alle sedi universitarie di Palermo, Catania e Messina, potranno ospitare manifestazioni nell'ambito della Universiade dell'estate 1997 e nell'ambito della spesa già programmata.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 settembre 1995.

GRAZIANO