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LEGGE REGIONALE 10 agosto 1995, n. 57

G.U.R.S. 10 agosto 1995, n. 41

Modifica dell'articolo 176 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione. Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui all'articolo 176 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto interesse economico, proprio o di parenti o affini entro il quarto grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche alla situazione precedente.

Art. 2

1. Il termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, è prorogato di ulteriori novanta giorni.

2. Entro la data di scadenza di cui al comma 1, il Governo presenterà un'apposita iniziativa legislativa per definire i criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale, indicate nell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 1995.

GRAZIANO