
LEGGE REGIONALE 10 agosto 1995, n. 57
G.U.R.S. 10 agosto 1995, n. 41
Modifica dell'articolo 176 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione. Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui all'articolo 176 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto interesse economico, proprio o di parenti o affini entro il quarto grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche alla situazione precedente.
1. Il termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, è prorogato di ulteriori novanta giorni.
2. Entro la data di scadenza di cui al comma 1, il Governo presenterà un'apposita iniziativa legislativa per definire i criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale, indicate nell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.