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LEGGE REGIONALE 10 agosto 1995, n. 58

G.U.R.S. 10 agosto 1995, n. 41

Disposizioni urgenti in materia di adeguamento delle pubbliche fognature.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

Piano di risanamento delle acque

1. Entro trecentossessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all'aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque e alla successiva emanazione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1995 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

2. All'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1977 n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Lo schema di piano regionale di risanamento delle acque è predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni e acquisito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 3, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione dello schema. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Nei casi in cui il predetto comitato sia impossibilitato ad esprimersi nel termine, il suo parere è sostituito da quello del gruppo della Direzione regionale per il territorio e l'ambiente competente per materia."

3. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti, nonchè quelli dotati di impianti in esercizio che debbano ancora adeguarsi alle prescrizioni della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, e attivano, ove mancante, almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.

4. Le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono abrogate.

5. All'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "o comunque quando l'allacciamento sia giustificato da impellenti ragioni di igiene pubblica e comporti un miglioramento delle condizioni ambientali preesistenti. In tale ultimo caso, l'allacciamento è disposto con ordinanza del sindaco, sentita la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole."

Art. 2

Trasporto dei reflui non tossici

1. Con le stesse modalità di cui al titolo IV della legge 15 maggio 1986, n. 27, sono trasportati i reflui non classificabili tossici e nocivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, provenienti da insediamenti produttivi, purchè gli stessi rispettino, per i parametri di natura tossica persistente e bio-accumulabile i limiti di cui alla tabella 2 allegata alla medesima legge n. 27 del 1986.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 1995.

GRAZIANO