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DECRETO PRESIDENZIALE 28 luglio 1995, n. 73

G.U.R.S. 14 ottobre 1995, n. 53

Regolamento per la disciplina dei benefici in favore delle imprese artigiane previsti dagli articoli 37 - 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" ed, in particolare, gli articoli 37 - 40 relativi ad interventi per l'artigianato;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, deve essere determinato lo schema di istanza e la documentazione da prodursi a corredo della stessa, nonchè le modalità ed i criteri di concessione dei benefici in questione, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Uditi i pareri nn. 433/1994 e 233/1995, espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana rispettivamente nelle adunanze del 19 luglio 1994 e del 16 maggio 1995;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 455 del 26 ottobre 1994, n. 110 del 22 febbraio 1995 e n. 327 del 28 giugno 1995;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. In relazione ai benefici previsti per l'utenza artigiana ex artt. 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il presente regolamento definisce:

1) i requisiti degli aventi diritto;

2) i criteri di erogazione;

3) le modalità della concessione.

Art. 2

Rispetto dei principi

della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

1. In applicazione della disposizione contenuta nell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'attività amministrativa, "propria" dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonchè di quella decentrata - ad altri enti - riguardo al momento di erogazione della spesa - sia in conto capitale che per finanziamenti a tasso agevolato - sono stabiliti nel presente decreto i criteri e le modalità da seguire nella concessione dei benefici ex art. 37 e seguenti della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, concernente "Interventi per l'artigianato".

2. Detti principi vanno predeterminati affinchè in ogni singolo atto che va a perfezionarsi venga assicurata trasparenza nell'attività amministrativa, siano tutelati i diritti del cittadino utente e rispettata ogni regola di economicità, imparzialità, efficacia e tempestività propria della Pubblica Amministrazione.

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti degli aventi diritto

1. Ai benefici previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, che in dettaglio vengono regolamentati negli articoli che seguono, possono accedere le imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e che, all'atto della presentazione dell'istanza di finanziamento, risultino iscritte a pieno titolo nell'apposito albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I benefici in discorso possono essere, altresì, richiesti da artigiani associati, da consorzi e società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo ai sensi degli art. 6 e 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, esclusi quelli di cui all'art. 51, secondo comma, lett. b) e c), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

Art. 4

Progetti ammissibili e finalità

1. Le richieste dei benefici, previsti dall'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, lettere a), b) e c), devono essere illustrate ed incluse in un unico progetto; ogni progetto potrà contenere richieste attinenti ad interventi per una o più delle seguenti finalità:

1) realizzazione di nuove strutture artigianali;

2) ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, riconversione di strutture preesistenti;

3) adeguamento alle vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute;

4) applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti, legge 5 marzo 1990, n. 46;

5) interventi diretti alla dotazione di impianti e macchinari occorrenti;

6) costituzione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese;

7) interventi diretti a fornire i mezzi finanziari necessari all'ordinaria gestione e allo sviluppo dell'attività dell'azienda;

8) interventi a parziale copertura di oneri contrattuali per l'assunzione di lavoratori apprendisti e, oneri contrattuali, previdenziali e assicurativi per l'assunzione, in qualità di lavoratori dipendenti, di uno o più soggetti che abbiano compiuto presso la stessa impresa artigiana il periodo di apprendistato.

Art. 5

Contributo in conto capitale e modalità di concessione

1. Ai sensi dell'art. 38, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede contributi in conto capitale fino al 30% della spesa massima ammissibile di lire 2.000 milioni per gli investimenti menzionati ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo precedente.

2) Detto contributo verrà erogato in base allo stato di avanzamento dei lavori, come documentato dagli atti contabili dell'impresa e dopo verifica ispettiva di accertamento disposta dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

3. A tal fine, il beneficiario potrà fare richiesta di erogazione del contributo quando la fase di realizzazione delle opere a carattere fisso e duraturo avrà raggiunto, in rapporto all'intero ammontare della spesa ammissibile a finanziamento, il 30% per una prima rata, il 60% per una seconda rata e 1'85% per la terza rata. L'Assessorato concedente erogherà, di conseguenza, il contributo in rate che ammonteranno al 30%, 25% e 15% del contributo in questione rispettivamente per la I, II, III, IV rata.

4. La IV rata a saldo può essere erogata solo dopo l'atto formale di collaudo o di verifica finale sull'ultimazione dei lavori come disposto al successivo articolo 13 del presente decreto.

Art. 6

Interventi finanziari a tasso agevolato

erogati dalla CRIAS

1. La CRIAS, ai sensi dell'art. 38, lett. b), della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, eroga mutui agevolati fino al 50% della spesa massima ammissibile e della durata massima di anni 20, di cui 2 di preammortamento, al tasso del 4%.

2) La CRIAS eroga, altresì, prestiti di esercizio di avviamento per primo impianto pari al 20%, degli investimenti fissi e beni duraturi, al tasso del 4% fino a un tetto massimo di 400 milioni (lettera c), art. 38.

3. In alternativa al prestito di esercizio di avviamento per primo impianto, o qualora non esistano i presupposti di spesa di cui al punto 1) del precedente articolo 4, i richiedenti possono accedere ad un contributo, sugli interessi per credito di esercizio in misura tale che l'onere a carico dell'impresa, comprensivo degli oneri accessori, non superi il 4%. Tale contributo viene erogato, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, dalla CRIAS mediante le convenzioni, già esistenti, con gli istituti di credito operanti in Sicilia. L'importo del contributo verrà commisurato al 25% del fatturato, medio degli ultimi tre anni, o del periodo di vita dell'impresa se inferiore ai tre anni, fino a un importo massimo di lire 100 milioni (lettera d), art. 38.

4. Possono essere, altresì, concessi mutui agevolati al tasso del 4%, erogati dalla CRIAS, per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti, necessari al ciclo produttivo dell'azienda, per un importo non superiore al 20% degli investimenti previsti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5 dell'art. 4 del presente regolamento ovvero per un importo fino al 20% del fatturato medio dell'azienda nei tre esercizi precedenti, o del periodo di vita dell'azienda stessa se inferiore a tre anni. L'importo massimo non potrà superare lire 400 milioni (lettera e), art. 38.

5. I finanziamenti e i prestiti di cui ai commi 2), 3), 4) del presente articolo devono essere rimborsati entro 48 mesi di cui 6 di preammortamento ed in rate mensili o trimestrali.

Art. 7

Interventi diretti all'incremento dell'occupazione

1. I progetti di cui al precedente articolo 4 possono, anche, prevedere interventi volti all'incremento dell'occupazione. A tale fine le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le aziende che ne fanno richiesta, concedono un contributo sugli oneri contrattuali per l'assunzione di lavoratori apprendisti (lett. f, art. 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25), nonchè contributi sugli oneri contrattuali, previdenziali e assicurativi per l'assunzione di lavoratori ex apprendisti (lett. g dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25).

2. Gli stessi enti per quanto riguarda l'erogazione di contributi per il mantenimento in servizio di lavoratori ex apprendisti, applicheranno le direttive contenute nella circolare assessoriale del 29 maggio 1986, n. 4/18665/9 (ex articolo 28, legge regionale 18 febbraio 1986), n. 3).

Art. 8

Adeguamento degli interventi

alle disposizioni comunitarie

1. In relazione alle disposizioni comunitarie in materia di agevolazioni alle piccole e medie imprese (in particolare alla direttiva n. 92/C 213/02 adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992, ed in ottemperanza ai principi in essa confermati), i benefici previsti negli articoli 5 e 6 del presente regolamento dovranno essere contenuti entro i limiti massimi, consentiti dalle citate disposizioni, valutati in termini di "equivalente sovvenzione netta attualizzata".

2. Tali limiti sono così stabiliti (le percentuali e gli importi qui di seguito riportati possono subire modifiche in relazione a nuove disposizioni comunitarie):

Aiuti agli investimenti (art. 5 e art. 6, commi 1), 2) e 4) ): "equivalente sovvenzione netta attualizzata" non superiore al 65% degli investimenti fissi realizzati.

Aiuti di funzionamento (art. 6, commi 3, e 4):

- l'agevolazione può essere concessa a condizione che non si ecceda il limite dei cosiddetti "aiuti de minimis" (v. punto 3.2. della decisione comunitaria 92/C 213/02 in premessa citata). Perchè tale limite venga rispettato l'agevolazione da concedere sommata ad altri aiuti di funzionamento erogati in un periodo di tre anni, sotto forma di sovvenzioni dirette, di prestiti agevolati, di sgravi fiscali e di garanzia su prestiti, non dovrà determinare per l'artigiano un beneficio valutato in termini di "equivalente sovvenzione netta attualizzata" superiore a 50 mila ECU.

3. Il periodo di tre anni va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto di funzionamento qualificabile "de minimis" dopo la pubblicazione della disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese, vale a dire dopo il 19 agosto 1992.

4. Con riferimento alla predetta normativa CEE gli interventi diretti all'incremento dell'occupazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento, non saranno computati ai fini della valutazione complessiva per la determinazione del criterio di "limite massimo di intensità di aiuti" poichè la relativa normativa - legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 - notificata alla CEE in data 7 febbraio 1986 e 9 luglio 1986 a cura dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, non è stata assoggettata a rilievi o raccomandazioni di sorta.

Art. 9

Invio dell'istanza

1. L'istanza per la concessione delle agevolazioni, redatta secondo lo schema previsto dall'allegato A, a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve essere inviata - entro il termine perentorio del 28 febbraio - all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Gruppo Artigianato -, via Degli Emiri n. 45 - 90135 - Palermo, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.

2. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento il termine di cui al precedente comma è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 10

Avvio del procedimento

1. Il gruppo di lavoro competente dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunicherà al richiedente, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., l'avvio del procedimento, il nominativo del funzionario responsabile e l'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti. Il medesimo ufficio comunicherà altresì, l'eventuale rigetto dell'istanza specificandone i motivi.

2. Il competente gruppo di lavoro provvederà agli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia in vigore, e di ogni altro fatto, stato, o qualità che l'Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare, ai sensi dell'art. 21, n. 3 della legge regionale n. 10/91.

Art. 11

Invio della documentazione

1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante dovrà fare pervenire all'ufficio la documentazione necessaria a completamento dell'istanza stessa.

2. La documentazione da inviare, differenziata secondo la tipologia del beneficio richiesto, è quella risultante dall'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 12

Istruttoria dei progetti - Procedure relative

1. Qualora i soggetti richiedenti finalizzino l'istanza ad una pluralità di interventi, sempre che interdipendenti e funzionali e facenti capo ad un progetto e ad una documentazione unitaria, i benefici richiesti, che saranno giudicati ammissibili secondo la selezione prevista dal presente articolo, saranno erogati - oltre che dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per quanto riguarda il contributo in conto capitale - dagli enti istituzionalmente competenti.

2. L'Assessorato esaurita la fase istruttoria relativa alla verifica delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, richiederà il parere sulla validità tecnica ed economica dell'iniziativa alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio. La Commissione provinciale renderà il proprio parere procedendo a norma delle direttive di cui alla circolare 12 aprile 1986, n. 3/86 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 giugno 1986.

3. I progetti ritenuti ammissibili ai benefici saranno inseriti in un programma di intervento, distinto per province, predisposto dall'ufficio competente sulla base dei seguenti criteri punteggi:

1) realizzazione di nuove strutture artigianali, con occupazione aggiuntiva nei limiti dimensionali ex art. 4, legge 8 agosto 1985, n. 443: punti 35;

2) ristrutturazione di strutture artigianali preesistenti con occupazione aggiuntiva nei limiti dimensionali ex art. 4, legge 8 agosto 1985, n. 443: punti 30;

3) realizzazione di nuove strutture artigianali senza occupazione aggiuntiva: punti 25;

4) ristrutturazione di strutture artigianali senza occupazione aggiuntiva: punti 20;

5) ristrutturazione di strutture artigianali preesistenti per solo adeguamento alla vigente normativa sulla salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute compresa quella di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46: punti 15;

6) trasferimenti di strutture artigianali in zone artigianali o periferiche per adeguamento alla normativa sulla salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute compresa quella di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46: punti 15;

7) progetti che prevedono la valorizzazione dell'artigianato locale: punti 5;

8) ai progetti che prevedono l'utilizzazione, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, di immobili già destinati ad uso industriale o commerciale ed abbandonati sono attribuiti 5 punti aggiuntivi.

4. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all'impresa artigiana che abbia il più elevato numero annuale di lavoratori occupati e, nel caso di ulteriore parità, all'impresa con fatturato annuale più elevato.

5. Qualora i fondi previsti dall'apposito capitolo di bilancio della Regione Siciliana fossero insufficienti, si procederà ad una ripartizione degli stanziamenti per provincia sulla base del numero delle imprese iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. Ove le previsioni di spesa per una o più province fossero inferiori alla disponibilità finanziaria per esse determinata con il criterio di cui sopra, le somme eccedenti saranno ripartite tra le altre province, con il medesimo criterio di cui al comma precedente.

7. Per le province in cui i fondi risulteranno insufficienti ad erogare il contributo nella misura massima consentita dalle norme, si procederà a fissare la minore misura percentuale del contributo da concedersi in base al rapporto tra disponibilità e fabbisogno finanziari.

8. Qualora la percentuale calcolata con il metodo di cui al precedente comma dovesse risultare inferiore al 70% della misura massima prevista dalla legge, i fondi disponibili saranno ripartiti nell'ordine della graduatoria provinciale, fino ad esaurimento degli stessi, attribuendo a ciascuna istanza un contributo pari al 70% della misura massima.

9. Nel caso che, per la natura dei progetti da realizzare, si renda necessaria la consultazione di enti ed organi esterni al fine di acquisire concerti, intese, nulla osta, assensi, a cura dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca viene indetta la conferenza dei servizi, secondo le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 10/1991.

10. Le determinazioni adottate nella conferenza suddetta sostituiscono concerti, nulla osta, assensi, richiesti dalla legge secondo i principi di semplificazione dell'azione amministrativa.

11. Acquisite le determinazioni di cui sopra, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con proprio decreto, sentita la C.R.A., approva il programma di interventi e dispone la concessione dei conseguenti benefici per la parte di propria competenza.

12. In presenza di benefici di competenza non propria, quali quelli di cui alle lett. b), c), d), e), f) e g) dell'art. 38, legge regionale n. 25/1993, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca notificherà, entro il termine di giorni dieci dalla data di ricevimento di notizia di esecutività, il decreto di cui al comma precedente, oltre che all'interessato, agli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi ed al sindaco del comune dove si realizza l'intervento, anche alla CRIAS, e/o alla camera di commercio competente per territorio, perchè provvedano, entro il termine di 30 giorni, all'adozione dei successivi provvedimenti di propria competenza.

Art. 13

Collaudi e verifiche finali

1. Su richiesta dell'impresa o, trascorsi i termini assegnati per la realizzazione del progetto, d'ufficio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dispone apposito collaudo o verifica finale tendente ad accertare la rispondenza della documentazione al progetto preventivamente approvato; verificherà la capacità e la funzionalità produttiva dell'impianto, il numero degli occupati e l'osservanza alle norme in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute ed, in particolare, a quelle sull'adeguamento degli impianti ex legge numero 46/1990.

2. Qualora l'importo dei benefici concessi, ai sensi dell'art. 38, lett. a) e b) della legge regionale n. 25/1993, cumulativamente superi L. 500 milioni, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca procederà al collaudo finale mediante una commissione a composizione mista - tecnico/amministrativa - formata da due funzionari di ruolo dello stesso Assessorato concedente.

3. Negli altri casi l'Assessorato procederà mediante visita ispettiva, effettuata con funzionari di ruolo dello stesso Assessorato concedente incaricati alla verifica finale ad ultimazione dei lavori; l'onere relativo sarà determinato ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 15/1993 secondo le modalità fissate con il decreto del 17 ottobre 1994 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 19 novembre 1994 e resterà a carico del beneficiario.

4. Il conferimento dell'incarico di collaudo o verifica sarà disposto dopo la comunicazione da parte del beneficiario all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca della chiusura del cantiere, ove trattasi di fattispecie di lavori che richiedono per la loro realizzazione l'apertura di un cantiere edile, e/o l'avvenuta messa in opera delle strutture e macchine, che per le loro caratteristiche possono considerarsi a carattere fisso e duraturo e che sono state ammesse a finanziamento.

5. Allegata alla comunicazione sopra citata il beneficiario dovrà produrre una relazione tecnica, computo metrico, relazione sui costi e sullo stato dei lavori eseguiti, indicando in particolare:

- le opere ed i lavori realizzati e i relativi costi;

- i macchinari e le attrezzature a carattere fisso e duraturo ammesse a finanziamento con relativi costi, compresi quelli di messa in opera;

- le eventuali modifiche apportate alle previsioni dei preventivi e/o dei progetti, con l'indicazione dei motivi che le hanno determinate.

6. Copia dei predetti elaborati e del progetto originario sarà consegnata alla commissione di collaudo o all'incaricato di verifica finale unitamente alla lettera di incarico.

7. La commissione o l'incaricato, entro 30 giorni dalla data di notifica del conferimento dell'incarico, dovrà eseguire il collaudo o la verifica finale dell'opera; di conseguenza darà comunicazione al beneficiario ed all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'avvenuto espletamento del compito affidatogli allegando una relazione illustrativa delle opere, segnalando e relazionando in modo particolare, ove esistano, tutte le variazioni, economiche e progettuali, realizzate in corso d'opera rispetto al progetto originario.

8. Il beneficiario avuta comunicazione della fine del collaudo o verifica finale dovrà produrre in copia conforme all'originale tutti i documenti contabili relativi alla realizzazione dell'opera, comprese fatture e relativi documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e fatture per prestazioni professionali o accessorie. Non saranno tenuti in considerazione tutti quei giustificativi recanti data posteriore a quella della richiesta di collaudo o verifica finale.

9. Al tempo stesso il beneficiario dovrà fornire la documentazione relativa ai vincoli e/o garanzie in favore dell'Amministrazione, quali risultano dal successivo art. 14.

10. I documenti contabili sopra descritti devono essere prodotti insieme al rendiconto di spesa relativo alla porzione di realizzazione dell'opera.

11. Nel caso in cui le opere rappresentate nel progetto originario non risultino realizzate in tutto o in parte o eseguite fuori dai canoni previsti ovvero si verifichino irregolarità nella documentazione finale di spesa, l'Amministrazione concedente procederà al recupero delle somme non regolarmente giustificate o dell'intero finanziamento, dandone tempestiva segnalazione agli enti eventualmente interessati.

12. L'Amministrazione si riserva, per un periodo pari alla durata delle garanzie, a partire dalla data di collaudo o verifica finale, ogni facoltà connessa ad attività di vigilanza e controllo sulla globalità delle iniziative contenute nel progetto, sugli interventi realizzati, sull'andamento economico e finanziario della impresa con specifico riguardo alla stabilità e potenzialità occupazionale ed alla produttività dell'azienda.

Art. 14

Garanzie e privilegi

in favore della Pubblica Amministrazione

Atto di sottomissione dei beneficiari

1. L'opera ammessa a finanziamento, come da progetto unitario e complessivo, sarà vincolata riguardo alla sua genetica destinazione per un periodo di anni dieci dal momento della verifica di controllo finale o dalla data di collaudo delle opere.

2. Le garanzie da costituire in favore dell'Amministrazione concedente consisteranno in garanzie reali sugli immobili o infrastrutture fisse e durature; in privilegi specifici e/o in fidejussioni bancarie e/o in polizze assicurative sui beni mobili e/o strumentali ammessi ai benefici di legge ex artt. 37 e seguenti, legge regionale n. 25/93.

3. La natura, la durata del vincolo, nonchè le condizioni per la eventuale risoluzione anticipata dello stesso, come da art. 15 che segue, dovranno formare, espressamente, parte del decreto di ammissione ai benefici in questione.

4. Ogni onere derivante dalla costituzione dei vincoli di cui sopra e loro iscrizione e/o trascrizione nei registri immobiliari (secondo norme del codice civile) è a carico dell'impresa beneficiaria.

5. Gli enti o istituti di credito, per i casi di insolvenza dell'impresa beneficiaria nell'adempimento degli obblighi nascenti dalle operazioni di finanziamento agevolato, potranno modificare i punti delle convenzioni già esistenti relativi alle garanzie del credito, ferme restando le ipotesi di surroga legale previste dalle norme del C.C. (artt. 1203 e seguenti).

Art. 15

Risoluzione anticipata - Cambio destinazione

Revoca dell'intervento

1. Entro il termine di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento concessivo dei benefici di cui alle lett. a) e b) dell'art. 38, legge regionale n. 25/93, è consentita, tuttavia, l'alienazione o il cambio di destinazione dei beni come sopra vincolati a condizione che l'impresa beneficiaria rimborsi il contributo in conto capitale e l'intero mutuo agevolato ancora residuo.

2. Nel caso di alienazione o di cambio di destinazione oltre il quinquennio, l'impresa è tenuta alla restituzione del contributo in conto capitale ed all'estinzione del mutuo, in ammortamento, residuo.

3. L'alienazione è consentita trascorsi dieci anni; il cambio di destinazione d'uso può avvenire previa richiesta all'Assessorato del provvedimento liberatorio, che può essere emesso soltanto dopo che sia stato estinto il mutuo e sempre che non esistano a carico dell'impresa artigiana procedure concorsuali o pendenze finanziarie.

4. Nelle superiori ipotesi l'Amministrazione provvederà alla risoluzione o alla revoca dei benefici concessi dandone tempestiva notizia agli enti interessati.

Art. 16

1. Ai fini della presentazione dell'istanza e dei progetti per singolo beneficio ove ammesso, di cui agli artt. 37 e 38 della legge regionale n. 25/93, occorrerà produrre la documentazione indicata negli allegati A e B) al presente regolamento, del quale fanno parte integrante.

Art. 17

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 luglio 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 21 settembre 1995.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 355.

Allegato A

Allegato B

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ENTRO TRENTA GIORNI

DALLA COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO

B.1 Documentazione generale

- Relazione illustrativa del progetto con espressa menzione dei tempi previsti per la realizzazione.

- Descrizione analitica degli interventi.

- Piano promozionale (1) .

- Ricerca di mercato (1) .

- Analisi dei flussi finanziari (1) .

- Relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa con specifica dei mezzi economici da investire nel progetto.

- Elenco dei soci, con indicati nome, cognome, indirizzo e data di nascita (2) .

B.2 Documentazione relativa all'acquisto di immobili

- Atto di compravendita dell'immobile o eventuale atto preliminare di compravendita con relativa nota di trascrizione.

- Destinazione d'uso dell'immobile a laboratorio artigiano.

- Nel caso di acquisto di immobile originariamente destinata ad uso diverso da quello previsto nel progetto, atto o dichiarazione di destinazione d'uso a laboratorio artigiano.

- Grafici e relazione descrittiva sulla consistenza dell'immobile da acquistare.

B.3 Documentazione relativa alle spese sostenute per la conversione e ristrutturazione di opere murarie

- Concessione edilizia o promessa di concessione (3) .

- Grafici descrittivi dell'immobile esistente e grafici relativi alle opere di ristrutturazione, adeguamento da realizzare con relativa relazione tecnico - descrittiva.

- Atto o dichiarazione di destinazione d'uso dell'immobile a laboratorio artigiano.

B.4 Adeguamenti degli impianti alle norme anti inquinamento e tutela della salute

- Progetto grafico e descrizione degli impianti da realizzare.

- Computo metrico estimativo dell'opera da realizzare, e specifica della legislazione che l'impresa è tenuta ad osservare.

- Nel caso di adeguamento e realizzazione di impianti elettrici, elettronici e assimilati alle norme C.E.I.; preventivo di spesa redatto da impresa abilitata a rilasciare la certificazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

(1)

Solo in caso di realizzazione di nuovo impianto o riconversione di impianti già esistenti a nuove attività.

(2)

Solo per le società.

(3)

Solo ove richiesto dalla normativa vigente in materia di edilizia privata.