
DECRETO PRESIDENZIALE 28 luglio 1995, n. 80
G.U.R.S. 4 novembre 1995, n. 57
Regolamento di gestione delle zone cinologiche in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi. Legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, art. 33.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, recante "Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio", ed, in particolare, l'art. 33 che prevede l'emanazione di un regolamento per disciplinare l'attività cinologica in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi;
Udito il parere n. 447/91 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nella adunanza del 12 novembre 1991;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 20 giugno 1995;
Sulla proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Emana il seguente regolamento:
1. Le aree del territorio agricolo - forestale della Regione Siciliana individuate come zone cinologiche sono quelle che l'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 destina all'addestramento, all'allenamento ed alle gare dei cani da cerca, da seguito e da ferma.
2. Le zone di cui al comma precedente debbono essere costituite da fondi contigui la cui superficie globale non dovrà essere inferiore ad ettari 5 e superiore ad ettari 500 e debbono ricadere in:
1) aree incolte o boschive di vecchio impianto;
2) aree ricoperte da stoppie di colture autunno - primaverili;
3) prati naturali e di leguminose che non siano in attività di coltivazione secondo quanto stabilito dall'art. 30 della legge regionale n. 37/81.
3. In tali zone, in sede di emanazione del calendario venatorio, può essere interdetto il libero esercizio della caccia alla selvaggina stanziale ed a quella migratoria.
1. Le zone cinologiche, in possesso delle caratteristiche prescritte dall'art. 1, sono distinte in zone A, zone B e zone C. Le zone A e le zone B sono costituite da aree agricolo - forestali all'interno delle quali è verificata la presenza di selvaggina naturale cacciabile; le zone C sono costituite da aree agricolo - forestali all'interno delle quali è accertata l'assenza di selvaggina naturale cacciabile.
1. Le zone cinologiche di tipo A sono quelle da prevedersi all'interno di ambienti pubblici protetti (zone di ripopolamento e cattura, zone di pre-parco e preriserva, zone del demanio forestale).
2. In queste zone sono consentite prove cinologiche di rilevante importanza regionale, nazionale ed internazionale per soli cani da ferma su selvaggina naturale e con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico.
3. Nelle zone di cui ai commi precedenti è vietata ogni forma di allenamento ed addestramento, mentre possono essere autorizzati censimenti della selvaggina ai fini delle prove.
4. Le zone cinologiche di tipo A vengono individuate di volta in volta dalle ripartizioni faunistico-venatorie su indicazioni tecniche delle associazioni venatorie riconosciute e delle associazioni cinofile, legalmente costituite, interessate, previo "nulla osta" dell'ente gestore.
5. Le zone cinologiche di tipo A possono essere anche previste, sempre che ne ricorrano obiettive condizioni e la compatibilità con i fini istituzionali, all'interno di aziende faunistico - venatorie e di gestioni sociali del territorio, le quali verranno individuate di volta in volta dalle ripartizioni faunistico - venatorie su indicazioni tecniche delle associazioni venatorie e delle associazioni cinofile interessate, previo "nulla osta" dei concessionari.
1. Le zone cinologiche B e C, a norma dell'art. 33 della legge regionale n. 37/81, sono individuate e delimitate dalle ripartizioni faunistico - venatorie competenti per territorio sentiti i comuni interessati e fatto salvo l'obbligo dell'acquisizione della disponibilità al consenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati, secondo il disposto dei commi 3 e 4 del successivo art. 14.
2. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, senza che i comuni abbiano dato risposta o parere, le ripartizioni faunistico - venatorie possono dare corso all'istituzione delle predette zone cinologiche.
3. I comuni, previa delibera di giunta, possono avanzare proposte concernenti l'individuazione delle zone di cui al precedente art. 2.
4. Le associazioni venatorie riconosciute a norma degli artt. 13 e 52 della legge regionale n. 37/81 e le associazioni cinofile legalmente costituite possono collaborare con le ripartizioni faunistico - venatorie anche formulando indicazioni corredate da motivazioni tecniche in merito alla scelta delle zone cinologiche.
5. Le zone cinologiche B e C dovranno essere riportate in un apposito elenco pubblicizzato dalle ripartizioni faunistico - venatorie entro il mese di gennaio di ogni anno.
6. Si intendono tacitamente confermate di anno in anno le zone cinologiche individuate negli elenchi precedenti se non esistano notoriamente motivi ostativi e/o non siano state esplicitamente revocate.
1. Fermo restando che le zone cinologiche B e C, destinate all'addestramento, all'allenamento ed alle gare dei cani da cerca, da seguito e da ferma, sono gestite dalle ripartizioni faunistico - venatorie, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 37/81, può essere consentito il loro affidamento alle associazioni venatorie, riconosciute ai sensi degli artt. 13 e 52 della stessa legge e/o in campo nazionale, con l'osservanza delle prescrizioni che le ripartizioni faunistico - venatorie, sulla base di uno specifico programma di attività da svolgere in un periodo non superiore ad un triennio, riterranno di dovere adottare per meglio raggiungere le finalità della legge e con le direttive che di seguito si elencano:
a) le zone B, non affidate alle associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile, e le zone C, nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia, potranno essere utilizzate per consentire il libero esercizio dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguito, che dovranno essere condotti in tali zone sotto la costante sorveglianza del proprietario o di un suo incaricato;
b) le operazioni di addestramento e di allenamento sono proibite a distanza inferiore a 200 metri dalle zone nelle quali la caccia è vietata per ragioni di tutela del patrimonio faunistico;
c) l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da cerca e da seguito, devono effettuarsi esclusivamente su selvaggina di allevamento;
d) l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da ferma possono effettuarsi anche su selvaggina naturale;
e) agli allenamenti, agli addestramenti ed alle gare realizzate direttamente dalle associazioni venatorie o dalle associazioni cinofile nelle zone ottenute in affidamento e gestite dalle ripartizioni faunistico - venatorie possono partecipare, su richiesta, tutti i cacciatori ed i cinofili in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia e nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona cinologica.
2. Analogamente, ferma restando la competenza sulla gestione delle ripartizioni faunistico-venatorie può essere consentito, con le modalità e le direttive che precedono, l'affidamento delle zone cinologiche di cui al presente articolo alle associazioni cinofile, legalmente costituite ed in possesso di adeguate credenziali, il cui programma di attività annuale preveda attività zootecniche o sportive concordate con le ripartizioni faunistico - venatorie.
1. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5, le zone cinologiche B possono essere date in affidamento per un periodo fino a 3 anni, rinnovabile, ad associazioni venatorie riconosciute o - fino ad un anno - ad associazioni cinofile legalmente costituite, che devono sottoscrivere ed osservare, a pena di revoca, le seguenti obbligazioni:
a) sorvegliare la zona cinologica con agenti venatori appartenenti all'associazione interessata secondo un programma concordato con la ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio ed in osservanza delle disposizioni emanate nel calendario venatorio. Qualora l'affidamento della zona fosse concessa ad una associazione cinofila, questa, ai fini della vigilanza, può richiedere la collaborazione di una associazione venatoria riconosciuta o di guardie, cui la vigente legislazione consente fra le competenze anche quella della vigilanza venatoria;
b) realizzare gare per soli cani da ferma su selvaggina naturale, con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico, anche in periodo di chiusura dell'esercizio venatorio;
c) realizzare gare ed allenamenti per cani da ferma, da cerca e da seguito su selvaggina di allevamento, con o senza l'abbattimento del selvatico, durante l'intero anno solare con la esclusione dei mesi di riposo della zona;
d) rispettare l'assoluto riposo della zona nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto;
e) garantire che nei periodi consentiti il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari, ed in ogni caso non superi complessivamente le dodici unità su tutta la zona cinologica, qualsiasi possa essere la sua estensione e che ogni partecipante non conduca più di due cani per volta. I predetti limiti di superficie possono essere variati, con specifico parere del comitato ripartimentale faunistico - venatorio, per le zone che eventualmente ricadono nei territori delle isole minori;
f) utilizzare nelle gare e negli allenamenti, con o senza abbattimento, selvaggina autoctona di allevamento rispondente alle prescritte garanzie sanitarie ed in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata.
1. L'individuazione delle zone cinologiche A all'interno delle aree del demanio forestale dovrà essere effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge regionale n. 37/81 ed in osservanza dei criteri determinati dall'Amministrazione previo parere del comitato regionale faunistico - venatorio.
2. Il demanio forestale può essere utilizzato nell'ambito e per le finalità delle zone cinologiche A soltanto dietro espressa autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
1. Le zone cinologiche B non affidate alle associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile rimangono nella gestione diretta delle ripartizioni faunistico - venatorie competenti per territorio che, per la migliore fruizione, possono avvalersi di collaborazioni temporanee delle associazioni venatorie riconosciute, e/o delle associazioni cinofile legalmente costituite.
2. Le gare e gli allenamenti per cani da ferma, da cerca e da seguito saranno comunque consentiti in dette zone di volta in volta su richiesta, da presentare almeno 15 giorni prima del giorno della gara ed almeno 7 giorni prima della data scelta per l'allenamento, di associazioni venatorie riconosciute o di associazioni cinofile legalmente costituite, nel rispetto delle modalità e delle norme di cui al presente regolamento.
3. L'autorizzazione per le gare e gli allenamenti verrà concessa, compatibilmente con lo svolgimento di eventuali programmi già concordati e pubblicizzati, a condizione che le associazioni richiedenti possano assicurare durante la loro attività nella zona la sorveglianza con guardie volontarie autorizzate a norma di legge a svolgere vigilanza venatoria, comunicando preventivamente i nominativi degli agenti e gli estremi dei rispettivi decreti prefettizi.
1. Le zone cinologiche B dovranno essere tabellate lungo tutto il perimetro a cura della ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio che ne dovrà curare anche il mantenimento.
2. Nelle tabelle, collocate a distanza non superiore a metri 100 e comunque ben visibili l'una dall'altra, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Ripartizione faunistico - venatoria di ...
Zona CINOLOGICA "B" - L.R. 30 marzo 1981, n. 37 - Art. 33
Provvedimento n. ...
del ...
DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON AUTORIZZATO
1. Le zone cinologiche C possono essere date in affidamento ad una o più associazioni venatorie riconosciute o cinofile legalmente costituite che dovranno sottoscrivere e osservare, a pena di revoca, le medesime obbligazioni di cui al precedente art. 6, lettere a, c, d, e, f.
2. Nel caso di accordo fra due o più associazioni venatorie o cinofile per la gestione in affidamento comune della stessa zona, questo deve risultare da atto scritto fra di esse e deve essere sottoposto all'approvazione della ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio.
3. L'affidamento può avere durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza o revocato anche prima di questa se l'associazione o le associazioni affidatarie, a giudizio della ripartizione faunistico - venatoria, non hanno rispettato le norme di cui al presente regolamento nonchè le eventuali disposizioni impartite dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
1. Le zone cinologiche C individuate e non affidate alle associazioni venatorie o cinofile verranno gestite direttamente dalle ripartizioni faunistico - venatorie competenti.
2. Nelle suddette zone, per gli allenamenti e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguito, potranno essere richieste dalle associazioni venatorie riconosciute o dalle associazioni cinofile legalmente costituite, le relative autorizzazioni con istanza indirizzata alla ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio almeno 15 giorni prima della data preventivata per la gara ed almeno 7 giorni prima della data scelta per l'allenamento, compatibilmente con lo svolgimento di eventuali programmi concordati e pubblicizzati.
1. Nell'ambito delle zone cinologiche C, a parziale deroga di quanto prescritto nei precedenti articoli, possono essere consentiti durante l'intero anno solare, allenamenti o gare con o senza abbattimento di specie, già sottoposta ad apposito controllo sanitario, da volo o di superficie prodotte in batteria o comunque di allevamento anche se non comprese fra le specie cacciabili in Sicilia, con divieto assoluto di utilizzare forme non autoctone di coturnici, solo ed esclusivamente se ogni capo utilizzato verrà comunque recuperato.
2. Gli allenamenti e le gare potranno essere organizzate e realizzate dalle associazioni venatorie riconosciute o dalle associazioni cinofile legalmente costituite, che di volta in volta ne dovranno richiedere l'autorizzazione alla ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio con le stesse modalità di cui al precedente art. 11, comma 2°, la quale accerterà l'avvenuta rispondenza delle condizioni poste dal presente articolo.
1. Le zone cinologiche C dovranno essere tabellate a cura della ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio che ne dovrà curare anche il mantenimento.
2. Nelle tabelle, collocate a distanza non superiore a metri 100 e comunque ben visibili l'una dall'altra, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Ripartizione faunistico - venatoria di ...
Zona CINOLOGICA "C" - L.R. 30 marzo 1981, n. 37 - Art. 33
Provvedimento n. ...
del ...
DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON AUTORIZZATO
1. Nell'individuazione e nell'affidamento delle zone cinologiche le ripartizioni faunistico - venatorie dovranno tenere conto dell'estensione per comune e per provincia della superficie agro - forestale utile allo svolgimento dell'esercizio venatorio.
2. Su qualsiasi individuazione della zona cinologica è obbligatoriamente chiamato ad esprimere il proprio parere il comitato ripartimentale faunistico - venatorio.
3. L'utilizzazione di dette zone è subordinata al libero consenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati, con riferimento, anche, alla misura del relativo indennizzo.
4. Il consenso di cui al comma precedente può essere reso di volta in volta direttamente alle associazioni che organizzano in sito l'attività cinologica e/o direttamente alle ripartizioni faunistico - venatorie competenti per territorio.
1. L'organizzazione e l'effettuazione degli allenamenti e delle gare regolarmente autorizzate dalle ripartizioni faunistico - venatorie sono soggette, ove ne esistano le condizioni ai sensi del vigente T.U.L.P.S., altresì alla previa autorizzazione o nulla-osta delle autorità di pubblica sicurezza.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 28 luglio 1995.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 10 ottobre 1995.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 373