
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 883/2001.
REGOLAMENTO (CE) N. 1685/95 DELLA COMMISSIONE, 11 luglio 1995
G.U.C.E. 12 luglio 1995, n. L 161
Istituzione di un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo e modifica al regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 883/2001.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 15 luglio 1995
Applicabile dal: 15 luglio 1995
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 883/2001.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3 e l'articolo 55, paragrafo 8,
Visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
Considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 822/87, a decorrere dal 1° settembre 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore vitivinicolo e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (5);
Considerando che, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;
Considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili in particolare alle domande pendenti;
Considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1649/95 (7), devono essere aggiornate per tener conto delle modifiche apportate ai regolamenti recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli in seguito all'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round (8);
Considerando che per una gestione efficace del regime occorre fissare l'importo della cauzione per i titoli d'esportazione ad un livello sufficientemente elevato;
Considerando che, per poter gestire il regime in causa, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, ai fini di una maggiore efficienza amministrativa, è opportuno utilizzare un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
Considerando che, per evitare un'interruzione delle esportazioni al momento in cui l'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round si applicherà nel settore vitivinicolo, è necessario autorizzare la presentazione delle domande di titoli d'esportazione e il rilascio dei titoli stessi prima della data di applicazione dell'accordo, a condizione che siano utilizzabili solo a decorrere da tale data;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84
G.U. 30 giugno 1995, n. L 148
G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349
G.U. 2 dicembre 1988, n. L 331
G.U. 30 maggio 1995, n. L 119
G.U. 28 novembre 1981, n. L 341
G.U. 7 luglio 1995, n. L 156
G.U. 23 dicembre 1994, n. L 336
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In applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso denominato "l'accordo", il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione complementari relative al rilascio dei titoli d'esportazione del settore vitivinicolo, con fissazione anticipata della restituzione.
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1. A decorrere dal 1° agosto 1995, possono essere richiesti agli organismi competenti degli Stati membri titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Indipendentemente dalla data del rilascio, la validità di questi titoli decorre dal 1° settembre 1995 e ne è fatta esplicita menzione nei titoli stessi.
2. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono indicate nell'allegato I del presente regolamento.
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1. Le domande di titoli di esportazione di cui all'articolo 2 possono essere presentate alle autorità competenti dal mercoledì al martedì della settimana successiva.
2. I titoli d'esportazione sono rilasciati il lunedì che segue il martedì di cui al paragrafo 1 o il primo giorno lavorativo successivo, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.
3. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli, comunicati alla Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, provocano o rischiano di provocare il superamento del livello d'impegno annuo previsto nel quadro dell'accordo, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti per le domande in causa e/o sospende la presentazione di domande di titoli.
4. Se il rilascio dei titoli richiesti rischia di provocare l'esaurimento anzitempo dei quantitativi del livello annuo previsto nel quadro dell'accordo o il superamento degli impegni dell'accordo in materia di spese, la Commissione può respingere le domande per le quali i titoli d'esportazione non sono stati ancora concessi e sospendere la presentazione di domande di titoli per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una proroga di tale sospensione da decidersi secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
5. Se le domande sono state respinte o i quantitativi sono stati ridotti, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81 viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
6. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'85%, il titolo è rilasciato, in deroga al paragrafo 2, il più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Prima del rilascio l'operatore può:
- ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è immediatamente svincolata, oppure
- richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia al più presto e comunque non più tardi del quinto giorno lavorativo dalla pubblicazione della percentuale suddetta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Il regolamento (CEE) n. 3388/81 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
"Qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione, nella casella 7 delle domande di titoli e nei titoli stessi va indicato il paese o, se del caso, la zona di destinazione. Su richiesta dell'interessato, il paese o la zona di destinazione sono sostituiti da un altro paese o da un'altra zona se il tasso della restituzione è identico."
2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 3
Il titolo è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*), sino alla fine del quarto mese successivo.
(*) G.U. 2 dicembre 1988, n. L 331".
3. All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è di 2 ECU/ettolitro."
4. All'articolo 5 è soppresso il termine "esportazione".
5. L'articolo 7 è soppresso.
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Quando il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, la parte eccedente non dà diritto al pagamento della restituzione. Nella casella 22 del titolo è iscritta una delle seguenti diciture:
- Restitución válida pra .... (candidad por la que se baya expedido el certificato) como máximo,
- Restitutionen omfatter højst .... (den maengde, licensen er udstedt for),
- Erstattung gültig für höchstens .... (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde),
- Epistrojh pon iscuei gia (posothta gia thn opoia eKdidetai to pistopoihtiK)
- Refund valid for not more than .... (quantity for which licence is issued)
- Restitution valable pour .... (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum,
- Restituzione valida al massimo per .... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo),
- Restitutie voor ten hoogste .... (boeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven),
- Testituição válida para .... (quantitade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo,
- Vientituki voimassa enintään .... (määrä, jolee todistus on annettu), osalta,
- BVidrag som gäller för högst .... (kvantitet för vilken licensen skall utärdas).
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1. Ogni mercoledì o il primo giorno lavorativo successivo, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione:
a) le domande di titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2 presentate tra il mercoledì della settimana precedente e il martedì o l'assenza di domande di titoli;
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il lunedì precedente o, se del caso, entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 6;
c) i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate, nel caso contemplato all'articolo 3, paragrafo 6, nella settimana precedente;
- anteriormente al 15 di ogni mese per il mese precedente:
d) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli che non sono stati utilizzati;
e) i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo a norma dell'articolo 2bis, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (1).
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) occorre precisare:
- il quantitativo in ettolitri per ciascun codice di prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; qualora il titolo sia rilasciato per più codici a 11 cifre compresi nella stessa categoria di cui all'allegato I, va indicato il numero della categoria;
- il quantitativo per ciascun codice ripartito per destinazione qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- il tasso della restituzione applicabile per le comunicazioni di cui alla lettera c).
Inoltre, se nel periodo in cui sono stati richiesti i titoli il tasso della restituzione è modificato, le relative domande devono essere ripartite per ciascun periodo con tasso di restituzione diverso.
Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), vanno precisati i quantitativi menzionati al primo trattino e il tasso della restituzione.
3. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le comunicazioni negative, sono effettuate in base al modello che figura nell'allegato II.
4. Se in seguito alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione può decidere di riaprire la presentazione di domande di titoli d'esportazione.
5. La Commissione informa una volta al mese gli Stati membri sull'impiego dei quantitativi e sulle spese del livello d'impegno annuo previsto dall'accordo per il periodo Gatt in corso nonché, al momento debito, sull'esaurimento di detti quantitativi e spese.
G.U. 14 dicembre 1987, n. L 351
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Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Codice del prodotto della nomenclatura Categoria dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione 2009 60 11 100 1 2009 60 19 100 1 2009 60 51 100 1 2009 60 71 100 1 2204 30 92 100 1 2204 30 94 100 1 2204 30 96 100 1 2204 30 98 100 1 2204 21 79 110 2 2204 21 79 910 2 2204 21 83 110 2 2204 29 62 110 2 2204 29 62 910 2 2204 29 64 110 2 2204 29 64 910 2 2204 29 65 110 2 2204 29 65 910 2 2204 29 83 110 2 2204 21 79 190 3 2204 21 80 190 3 2204 21 83 190 3 2204 21 84 190 3 2204 29 62 190 3 2204 29 64 190 3 2204 29 65 190 3 2204 29 71 190 3 2204 29 72 190 3 2204 29 75 190 3 2204 29 83 190 3 2204 29 84 190 3 2204 21 94 910 4 2204 21 98 910 4 2204 29 94 910 4 2204 29 98 910 4 2204 21 79 130 5 2204 21 80 130 5 2204 21 83 130 5 2204 21 84 130 5 2204 29 62 130 5 2204 29 64 130 5 2204 29 65 130 5 2204 29 71 130 5 2204 29 72 130 5 2204 29 75 130 5 2204 29 83 130 5 2204 29 84 130 5 2204 21 80 110 6 2204 21 84 110 6 2204 29 71 110 6 2204 29 72 110 6 2204 29 75 110 6 2204 29 84 110 6 2204 21 94 100 7 2204 21 98 100 7 2204 29 94 100 7 2204 29 98 100 7
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 883/2001.
ALLEGATO II
Applicazione del regolamento (CE) n. 1685/95
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE DG VI/E/2
- Settore vitivinicolo
Domande di titoli di esportazione
Speditore:
Data:
Periodo: dal mercoledì... al martedì...
Stato membro:
Persona da contattare:
Telefono:
Telefax:
Destinatario: DG VI/E/2 - Telefax: (322) 295 92 52
- Parte A: Comunicazione settimanale [quantitativi richiesti, art. 7 par. 1, lettera a)]
Codice prodotto Quantitativi Codice Tasso o categoria destinazione della restituzione (eventuale) ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
- Parte B: Comunicazione settimanale [quantitativi per i titoli rilasciati, art. 7, par. 1, lettera b)]
Codice prodotto Quantitativi Codice o categoria destinazione ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
- Parte C: Comunicazione settimanale [quantitativi ritirati, art. 7, par. 1, lettera c)]
Codice prodotto Quantitativi Codice Tasso o categoria destinazione della restituzione ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
- Parte D: Comunicazione mensile [quantitativi non utilizzati, art. 7, par. 1, lettera d)]
Codice prodotto Quantitativi Tasso o categoria non utilizzati della restituzione ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
- Parte E: Comunicazione mensile [quantitativi senza titoli, art. 7, par. 1, lettera e)]
Codice prodotto Quantitativi Codice Tasso o categoria destinazione della restituzione ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............