
REGOLAMENTO (CE) n. 3290/94 DEL CONSIGLIO, 22 dicembre 1994
G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 349
RETTIFICA G.U.C.E. 28 giugno 1995, n. L 144
Adattamenti e misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1193/1996)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° gennaio 1995
Applicabile dal: 1° luglio 1995 (vedi nota)
Nota
In ordine all'applicabilità, si consulti l'art. 6. Con l'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1947/2005, che ha espressamente abrogato il Reg. (CE) n. 2358/71, il presente cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che la Comunità ha adottato una serie di norme che disciplinano la politica agricola comune;
Considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato vari accordi (in seguito denominati: "accordi GATT"); che taluni di questi accordi riguardano l'agricoltura, segnatamente l'accordo sull'agricoltura (di seguito denominato: "l'accordo"); che poiché le concessioni fatte in materia di sostegno interno possono essere rispettate fissando i prezzi e gli importi degli aiuti al livello appropriato, non è necessario adottare disposizioni specifiche a tale proposito; che l'accordo dispone, su un periodo di sei anni, l'estensione dell'accesso al mercato comunitario per i prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi, da un lato, e la riduzione progressiva del livello di sostegno accordato dalla Comunità per l'esportazione dei prodotti agricoli, dall'altro; che pertanto è opportuno adattare la legislazione agricola relativa agli scambi con i paesi terzi;
Considerando che, convertendo in dazi doganali tutte le misure che limitano l'importazione di prodotti agricoli (tariffazione) e vietando l'applicazione di siffatte misure per il futuro, l'accordo richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione nonché delle altre misure e oneri all'importazione attualmente previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati; che le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell'accordo saranno fissate nella tariffa doganale comune; che, tuttavia, in taluni settori come quelli dei cereali, del riso, del vino e degli ortofrutticoli, l'introduzione di meccanismi complementari o comunque diversi dalla riscossione dei dazi doganali stabili richiede l'adozione di una serie di deroghe nei regolamenti di base; che, inoltre, le misure di protezione del mercato comunitario nei confronti dell'importazione di uve secche e di ciliegie trasformate possono essere mantenute, in virtù dell'accordo sulle misure di salvaguardia per un periodo di cinque anni; che, inoltre, onde evitare problemi di approvvigionamento del mercato comunitario, è opportuno consentire la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali per taluni prodotti del settore dello zucchero;
Considerando che per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tariffazione di cui sopra, l'accordo consente l'applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tariffazione; che è pertanto opportuno inserire una disposizione corrispondente nei regolamenti di base di cui trattasi;
Considerando che l'accordo prevede numerosi contingenti tariffari sotto i regimi detti "di accesso corrente" e "di accesso minimo"; che le condizioni applicabili ai suddetti contingenti sono esplicitate nell'accordo; che, tenuto conto del numero elevato di contingenti e per garantirne un'attuazione quanto più efficace possibile, è opportuno attribuire alla Commissione il compito di aprire e di gestire detti contingenti secondo la procedura detta del comitato di gestione;
Considerando che, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (3), è opportuno introdurre le modifiche derivanti dall'accordo quadro concluso con taluni paesi dell'America latina nel contesto dell'Uruguay Round;
Considerando che, poiché l'accordo sulle misure di salvaguardia ha stabilito regole precise per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste nelle organizzazioni di mercato, è opportuno completare dette clausole facendo riferimento agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;
Considerando che, nel contesto delle relazioni commerciali con i paesi terzi non soggetti agli accordi GATT, la Comunità non è vincolata dagli obblighi relativi all'accesso al mercato comunitario che ne derivano; che, per garantire, se del caso, che possano essere adottate le misure necessarie per i prodotti provenienti da tali paesi, è opportuno conferire alla Commissione i corrispondenti poteri, che essa potrà esercitare nel contesto della procedura nel comitato di gestione;
Considerando che, in virtù dell'accordo, la concessione di sovvenzioni all'esportazione è d'ora in poi limitata a taluni gruppi di prodotti agricoli ivi definiti; che, inoltre, essa è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore;
Considerando che il rispetto dei limiti in valore potrà essere garantito al momento della fissazione delle restituzioni e nell'ambito del controllo dei pagamenti, secondo la normativa del FEAOG; che il controllo può essere agevolato dalla fissazione anticipata obbligatoria delle restituzioni, senza pregiudicare la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di cambiare la destinazione prefissata all'interno di una zona geografica alla quale si applica un tasso di restituzione unico; che, in caso di cambio di destinazione, occorre pagare la restituzione probabile alla destinazione effettiva pur commisurandola al livello dell'importo applicabile alla destinazione prefissata;
Considerando che il controllo dell'osservanza dei limiti quantitativi richiede l'istituzione di un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace; che a tal fine è opportuno assoggettare la concessione di qualsiasi restituzione alla presentazione di un titolo d'esportazione; che la concessione delle restituzioni nei limiti disponibili dovrà effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati; che deroghe a tale norma possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non figurano nell'allegato II del trattato e ai quali non si applicano limiti in valore e per le azioni di aiuto alimentare, in quanto queste ultime sono esenti da qualsiasi limitazione; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di deroghe alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non dovrebbero superare i limiti quantitativi; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne previste dall'accordo può essere svolto in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna;
Considerando che nella maggior parte delle organizzazioni comuni dei mercati, l'esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo rientra nella sola competenza del Consiglio; che, nelle condizioni economiche risultanti dall'accordo, potrà rivelarsi necessario reagire rapidamente a problemi di mercato conseguenti all'applicazione di detto regime; che in proposito occorre conferire alla Commissione le competenze di adottare misure d'urgenza limitate nel tempo; che occorre assoggettare tali misure all'applicazione della procedura di cui all'articolo 3 della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987 (4);
Considerando che è inoltre necessario garantire il rispetto delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; che a tal fine devono essere inserite le precisazioni necessarie nel regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5);
Considerando che, in seguito alle modifiche della normativa agricola contemplate nel presente regolamento, più regolamenti del Consiglio derivanti dai regolamenti di base sono ormai privi di oggetto; che per motivi di chiarezza sul piano giuridico è opportuno abrogarli; che, nel caso specifico, occorre altresì abrogare talune disposizioni che, senza essere direttamente legate agli accordi GATT, non hanno più effetto; che lo stesso vale per alcuni regolamenti del Consiglio, detti della "nuova generazione", che possono essere in buona parte incorporati nei regolamenti di base in questione;
Considerando, tuttavia, che le norme generali del Consiglio esistenti relative all'applicazione della clausola di salvaguardia non hanno potuto essere integrate nei regolamenti di base; che alla luce dell'importanza delle modifiche rese necessarie in questo settore a seguito degli accordi GATT, i regolamenti in questione non possono essere mantenuti; che occorre quindi abrogarli, pur prevedendo le basi giuridiche che consentano la loro sostituzione;
Considerando che potrebbero insorgere problemi nell'applicazione dell'accordo sull'agricoltura se le procedure interne da realizzare divergessero in modo sensibile tra i vari settori; che quindi occorre uniformare tali procedure;
Considerando che l'adozione da parte del Consiglio di norme generali d'esecuzione ha consentito in passato di fornire un inquadramento adeguato alle norme più specifiche necessarie per la gestione dei mercati; che l'attuazione di detto accordo nell'agricoltura non dovrebbe rimettere in questione i meccanismi e le procedure di gestione della politica agricola comune;
Considerando che sarà utile analizzare, in una fase successiva, tanto il funzionamento dei regimi definiti dal presente regolamento quanto le esperienze acquisite con le misure adottate dai paesi terzi per l'attuazione degli accordi GATT; che a tal fine occorre che al termine dei primi due anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo;
Considerando che il passaggio dal regime esistente a quello derivante dagli accordi GATT può comportare difficoltà di adattamento che non sono state contemplate nel presente regolamento; che per far fronte a questa eventualità è opportuno prevedere una disposizione generale che consenta alla Commissione di adottare, durante un periodo determinato, le misure transitorie necessarie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197).
Parere reso il 14 dicembre 1994.
G.U. 25 febbraio 1993, n. L 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (G.U. 22 dicembre 1993, n. L 320).
G.U. 18 luglio 1987, n. L 197.
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197).
Il presente regolamento stabilisce gli adattamenti e le misure transitorie necessarie per attuare, nel settore dell'agricoltura, gli accordi conclusi nel contesto dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1193/1996)
1. Se, nel quadro della politica agricola comune, fosse necessario adottare misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello derivante dagli adattamenti alle esigenze degli accordi di cui all'articolo 1, dette misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (1) o, secondo il caso, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o del regolamento (CE) n. 3448/93 (2).
All'atto dell'adozione di tali misure si tiene conto delle specificità dei vari settori agricoli, nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi di cui all'articolo 1.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che scade il 30 giugno 1997 e la loro applicazione è limitata a tale data. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detto periodo.
1. Se, in considerazione della situazione particolare di un prodotto agricolo, il rispetto degli obblighi relativi al livello di sostegno all'esportazione, derivanti dagli accordi di cui all'articolo 1, può essere garantito con mezzi aventi minori effetti rispetto a quelli all'uopo introdotti, la Commissione può esentare tale prodotto dall'applicazione delle disposizioni relative alle restituzioni all'esportazione oggetto del presente regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può adottare le misure necessarie per tutelare il mercato comunitario dall'importazione di prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi nei confronti dei quali la Comunità non è soggetta agli obblighi derivanti dagli accordi di cui all'articolo 1.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
La Commissione presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo prima del 30 giugno 1997 sul funzionamento del regime istituito dal presente regolamento e sull'esperienza acquisita con le misure adottate da paesi terzi per l'attuazione degli accodi conclusi durante i negoziati sul commercio multilaterale dell'Uruguay Round.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato deciderà le eventuali modifiche derivanti dai risultati e conclusioni di tale relazione.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.
2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.
Tuttavia si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, a decorrere dal 1° gennaio 1995;
b) le disposizioni previste negli allegati, relative ai dazi all'importazione e ai dazi all'importazione addizionali che si applicano ai prodotti di cui agli allegati XIII e XVI per i quali vige un prezzo d'entrata, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione dei prodotti considerati nel 1995;
c) le disposizioni relative alle restituzioni alle esportazioni:
- con decorrenza 1° settembre 1995, per quanto concerne gli allegati II e XVI;
- con decorrenza 1° ottobre 1995, per quanto concerne l'allegato IV;
- con decorrenza 1° novembre 1995, per quanto concerne l'allegato V;
d) le disposizioni previste all'allegato XV a decorrere dal 1° gennaio 1995;
e) le disposizioni previste all'allegato XVI, parte I, punto 2 a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. SEEHOFER
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I CEREALI Allegato II RISO Allegato III FORAGGI ESSICATI Allegato IV ZUCCHERO Allegato V GRASSI Allegato VI LINO E CANAPA Allegato VII PRODOTTI LATTIERO-CASEARI Allegato VIII CARNI BOVINE Allegato IX CARNI OVINE E CAPRINE Allegato X CARNI SUINE Allegato XI CARNI DI POLLAME Allegato XII UOVA E OVALBUMINA E LATTOALBUMINA Allegato XIII ORTOFRUTTICOLI Allegato XIV ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI Allegato XV BANANE Allegato XVI VINO Allegato XVII TABACCO Allegato XVIII LUPPOLO Allegato XIX PIANTE VIVE E FLORICOLTURA Allegato XX SEMENTI Allegato XXI REGOLAMENTI VARI Allegato XXII REGIONI ULTRAPERIFERICHE
ALLEGATO I
CEREALI
I. Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (G.U. 1 luglio 1992, n. 181), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197).
1) L'articolo 3, paragrafo 2 è soppresso.
2) L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dal seguente capoverso:
"Il prezzo d'intervento applicabile al granturco e al sorgo durante il mese di maggio rimarrà in vigore nei mesi di luglio, agosto e settembre della campagna di commercializzazione successiva."
3) All'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dal seguente testo:
"Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa."
4) All'articolo 5, il primo e l'ultimo trattino sono soppressi.
5) Il titolo II è sostituito dal seguente testo:
"TITOLO II
Articolo 9
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12 e 13.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in casi di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 23.
Articolo 10
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC ex 1001 escluso il frumento segalato, 1002, 1003, ex 1005 escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione in questione. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2:
a) per i prodotti di cui al paragrafo 2, espressi in una, o se del caso, suddivisi in più qualità standard (frumento tenero: alto, medio, basso; frumento duro; granoturco; altri cereali da foraggio), si constatano i prezzi rappresentativi cif all'importazione, in base ai prezzi di queste qualità sul mercato mondiale.
Detti prezzi rappresentativi cif all'importazione sono fissati regolarmente;
b) ciascuna spedizione da importare è classificata nella qualità che più si avvicina alle qualità standard di cui alla lettera a).
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.
Tali modalità specificano segnatamente:
- le qualità standard da utilizzare,
- le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione,
- il metodo per il calcolo del dazio all'importazione di ciascuna spedizione classificata in una delle qualità standard di cui al paragrafo 3, lettera a),
- ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione il dazio che sarà applicato.
Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione, all'aliquota del dazio previsto all'articolo 10, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione in oggetto.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 12
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituti in virtù di accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 23.
2. La gestione dei contingenti può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi oppure mediante loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo dell'esame simultaneo);
- metodo basato sulla considerazione delle correnti tradizionali degli scambi (secondo il cosiddetto metodo "tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.
Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, potendosi ispirare a metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano se del caso:
a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Nel caso del contingente di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, tali modalità comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni di contingenti nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi di intervento degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.
Articolo 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.
2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, è stabilito il metodo:
a) più idoneo alla natura dei prodotti e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità senza creare tuttavia discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,
b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo, per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23.
In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a) periodicamente,
b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.
Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.
5. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata nel titolo ovvero, se del caso,
b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.
Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
7. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 23.
8. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile conformemente al paragrafo 5 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo di intervento e, se del caso, delle sue variazioni.
Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.
Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.
In caso di esportazione, durante i primi tre mesi della campagna, di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione che sarebbe stata applicata, per il titolo in questione, nel caso di un'esportazione nell'ultimo mese della campagna precedente.
9. Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 e le modalità di controllo possono essere adattati a tale situazione specifica.
10. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento in essi previsti, applicabili per i prodotti interessati. Quanto all'osservanza degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la validità dei titoli di esportazione non è compromessa dalla scadenza di un periodo di riferimento.
11. Le modalità di applicazione del presente articolo, incluse le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, e segnatamente quelle relative all'adattamento di cui al paragrafo 9 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
Articolo 14
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:
- per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), e
- in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato B.
2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui al paragrafo 1 si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può superare sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 15
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 16
1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 dovessero raggiungere il livello dei prezzi comunitari e sempreché tale situazione dovesse confermarsi o aggravarsi e il mercato della Comunità ne fosse o rischiasse di essere perturbato, possono essere adottate misure appropriate.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.
Articolo 17
1. Qualora, per effetto di importazioni o di esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere misure di conservazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
6) L'allegato A è completato nel seguente modo:
"Codice NC Designazione delle merci 2306 Pannelli e latri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dellìesrtazione di grassi od oli vegetali, diversi, da uqelli delle voci 2304 e 2305; 2306 90 - altri; - - altri; 2306 91 - - - di germi di granturco".
II. Regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 281) I termini "prelievo" e "prelievi" sono sostituiti rispettivamente dai termini "dazio" e "dazi".
III. Regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (G.U. 31 dicembre 1993, n. L 338)
Il suddetto regolamento è abrogato.
ALLEGATO II
RISO
I. Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (G.U. 25 giugno 1976, n. L 166), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197)
1) L'articolo 4, paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
"5. Sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 27:
a) previa consultazione degli Stati membri interessati, i centri d'intervento di cui al paragrafo 4,
b) il tasso di conversione del riso semigreggio in risone, o l'inverso,
c) il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e semilavorato, o l'inverso,
d) le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 3."
2) Il titolo II è sostituito dal seguente testo:
"TITOLO II
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 10
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 14 e 15.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che salvo in casi di forza maggiore rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata nel termine o lo è soltanto parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 27.
Articolo 11
1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo, dei prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.
L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra il corso o i prezzi dei prodotti considerati sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.
La sovvenzione è accordata a richiesta dell'interessato, e può essere fissata, se del caso, mediante gara. La gara riguarda l'importo della sovvenzione.
La fissazione della sovvenzione avviene periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare la sovvenzione nell'intervallo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
2. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano alla sovvenzione prevista al paragrafo 1.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.
Articolo 12
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:
a) del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo di acquisto all'intervento applicabile al momento dell'importazione rispettivamente per il riso Indica e Japonica, maggiorato:
- dell'80% per il riso Indica,
- dell'88% per il riso Japonica,
e previa deduzione del prezzo all'importazione;
b) del riso imbianchito di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato di una percentuale da calcolare e previa deduzione del prezzo all'importazione.
Tuttavia, tale dazio non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.
3. In deroga al paragrafo 1,
a) non viene riscosso alcun dazio per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 10 e ai codici NC 1006 20 e 1006 40 00, destinati ad essere consumati sul posto,
b) al dazio da riscuotere per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 30 destinati ad essere consumati sul posto è applicato il coefficiente di 0,30.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità includono segnatamente i criteri che consentono di distinguere fra i tipi di riso importati di cui al paragrafo 2, la fissazione dell'importo di protezione dell'industria e le disposizioni necessarie per stabilire e calcolare i prezzi all'importazione e per verificarne l'autenticità.
Articolo 13
1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2 per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto all'articolo 12, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a meno che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri previsti per garantire l'applicazione del paragrafo 1, conformemente all'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 14
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,
b) amministrativamente meno oneroso, per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione;
c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27. In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a) periodicamente,
b) mediante gara, per i prodotti per cui era prevista in passato tale procedura.
Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
Le restituzioni fissate periodicamente per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) sono stabilite almeno una volta al mese.
4. Le restituzioni vengono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:
a) situazione e prospettive di evoluzione,
- sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e del riso spezzato nonché delle disponibilità;
- sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e del riso spezzato;
b) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
c) limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;
d) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;
e) aspetto economico delle esportazioni considerate.
Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici:
a) prezzi praticati per questi prodotti sui diversi mercati rappresentativi della Comunità per l'esportazione;
b) corsi più favorevoli constatati sui diversi mercati dei paesi terzi importatori;
c) spese di commercializzazione e di trasporto più favorevoli dai mercati comunitari di cui alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono detti mercati, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale.
6. Qualora la restituzione sia fissata mediante gara, la gara riguarda l'importo della restituzione.
7. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.
8. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,
a) alla destinazione indicata nel titolo, ovvero
b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non potrà superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.
Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.
9. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 8 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
10. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 7 e 8 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 27.
11. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 27, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile conformemente al paragrafo 4 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo di intervento e, se del caso, delle variazioni di tale prezzo, secondo la fase di trasformazione ai tassi di conversione applicabili.
Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.
Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.
12. La restituzione può essere maggiorata di un importo compensativo per il risone raccolto nella Comunità e il riso semigreggio da esso ottenuto, in giacenza alla fine di una campagna di commercializzazione e provenienti dalla raccolta di tale campagna che vengono esportati come tali o sotto forma di riso lavorato o semilavorato, tra l'inizio della campagna seguente e date da stabilire. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, indica anteriormente al 1° luglio di ogni anno, se del caso, i prodotti beneficiari delle disposizioni di cui al precedente comma.
L'importo compensativo è pari:
- per il riso semigreggio, alla differenza tra il prezzo indicativo applicato nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello applicato nel primo mese della nuova campagna;
- per il risone, alla differenza di cui sopra adattata in base ai tassi di conversione.
Da tale importo è, tuttavia, dedotta l'indennità compensativa già concessa, se del caso, in applicazione dell'articolo 8.
L'importo compensativo è concesso solo se le giacenze raggiungono una quantità minima.
13. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
- sono di origine comunitaria, sempreché si tratti di risone e di riso semigreggio, salvo in caso di applicazione del paragrafo 14;
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 8, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui al paragrafo 27, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.
Possono essere adottate disposizioni complementari in conformità della procedura di cui all'articolo 27.
14. Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di risone e riso semigreggio importati da paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore provi:
- l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato,
- la riscossione di tutti i dazi all'importazione allorché il prodotto è stato importato.
In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile; qualora i dazi riscossi al momento dell'importazione risultino, invece, superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è pari a quest'ultima.
15. Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.
16. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione delle quantità esportate non assegnate o non utilizzate, in particolare quella relativa all'adattamento di cui al paragrafo 11, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27. Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 7, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato, sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
Articolo 15
1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui al paragrafo 1 si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione di misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che devono essere immediatamente applicate. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 16
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni riportate nell'allegato A, viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.
Articolo 17
1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) dovessero raggiungere il livello dei prezzi comunitari e sempreché tale situazione dovesse confermarsi o aggravarsi per cui il mercato della Comunità ne fosse o rischiasse di essere perturbato, possono essere adottate le misure opportune.
2. I corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando essi si avvicinano, o superano, al prezzo di acquisto all'intervento per il riso Indica o Japonica, maggiorato:
- dell'80% nel caso del riso Indica; e
- dell'80% nel caso del riso Japonica.
3. La situazione di cui al paragrafo 1 può confermarsi o aggravarsi quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e quando tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.
4. Il mercato della Comunità è perturbato o rischia di esserlo per la situazione di cui ai paragrafi precedenti quando il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale è tale da ostacolare l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 o da provocare l'esportazione di tali prodotti dalla Comunità, in modo tale da mettere in causa la stabilità del mercato o la sicurezza degli approvvigionamenti.
5. Qualora le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte, possono essere adottate le seguenti misure:
- applicazione di un prelievo all'esportazione; inoltre un prelievo all'esportazione specifico può formare oggetto di una procedura di gara concernente un determinato quantitativo,
- fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di esportazione,
- sospensione totale o parziale dei titoli d'esportazione,
- rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli di esportazione in corso di esame.
L'abrogazione di tali misure è decisa al più tardi quando si constata che, per tre settimane consecutive, la condizione di cui al paragrafo 2 non è più soddisfatta.
6. Per la fissazione del prelievo all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), si tiene conto dei seguenti elementi:
a) situazione e prospettive di evoluzione:
- sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle disponibilità,
- sul mercato mondiale, dei prezzi del riso nonché dei prezzi dei prodotti trasformati del settore del riso,
b) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, volti a garantire a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi;
c) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;
d) aspetto economico delle esportazioni.
7. Per la fissazione del prelievo all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si applicano gli elementi di cui al paragrafo 6. Inoltre si tiene conto dei seguenti elementi specifici:
a) prezzi praticati per le rotture di riso sui vari mercati della Comunità;
b) quantitativo di rotture di riso necessarie per la fabbricazione dei prodotti in questione e, se del caso, valore dei sottoprodotti;
c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in questione sul mercato mondiale.
8. Qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, il prelievo all'esportazione può essere differenziato.
9. Il prelievo all'esportazione da riscuotere è quello applicabile alla data dell'esportazione. Tuttavia il prelievo applicabile alla data dalla presentazione della domanda di titolo è applicato, a richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da realizzarsi entro la durata di validità di tale titolo.
10. Nessun prelievo è applicato alle esportazioni effettuate nell'ambito dell'aiuto alimentare in applicazione dell'articolo 25.
11. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.
Secondo la stessa procedura e per ciascun prodotto:
- si decide l'adozione delle misure di cui al paragrafo 5 e la soppressione delle misure di cui al secondo e terzo trattino dello stesso paragrafo,
- si procede periodicamente alla fissazione del prelievo all'esportazione.
In caso di necessità la Commissione può stabilire o modificare il prelievo all'esportazione.
12. La Commissione può, in casi urgenti, adottare le misure descritte al paragrafo 5, terzo e quarto trattino. Essa notifica la decisione presa agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella sua sede. Tale decisione comporta, per i prodotti in questione, l'applicazione delle misure adottate a decorrere dalla data a tal fine indicata, che è successiva a quella della notifica. La decisione relativa alle misure descritte al paragrafo 5, terzo trattino è applicabile per un periodo massimo di sette giorni.
Articolo 18
1. Qualora, per effetto delle importazioni o esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione in conformità della procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi e entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stati membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
II. Regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (G.U. 25 giugno 1976, n. L 166).
L'articolo 3 è soppresso.
III. Regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (G.U. 25 giugno 1976, n. L 166)
Regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (G.U. 25 giugno 1976, n. L 166)
Regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (G.U. 25 giugno 1976, n. L 166)
Regolamento (CEE) n. 1433/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (G.U. 25 giugno 1976, n. L 166)
Regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978 (G.U. 14 giugno 1978, n. L 156)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO III
FORAGGI ESSICCATI
Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978 (G.U. 30 maggio 1978, n. L 142), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 (G.U. 21 dicembre 1993, n. L 319)
1) Al titolo II, prima dell'articolo 7, è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 6 bis
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune."
2) L'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente."
3) L'articolo 8 è sostituito dall'articolo seguente:
"Articolo 8
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere misure di conservazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di proprio iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
ALLEGATO IV
ZUCCHERO
I. Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (G.U. 1 luglio 1981, n. L 177), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (G.U. 27 gennaio 1994, n. L 22).
1) Il titolo II è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO II
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 13
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) d), f), g) e h) sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 16 e 17.
Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo casi di forza maggiore rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41:
a) il regime previsto dal presente articolo può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e),
b) sono stabiliti il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei titoli.
Articolo 14
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, al fine di garantire l'approvvigionamento adeguato del mercato comunitario di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) (zuccheri greggi destinati ad essere raffinati dei codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10) e c) (melasso mediante l'importazione da paesi terzi), la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 41, sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi all'importazione per detti prodotti e stabilire le modalità di tale sospensione.
La sospensione può essere applicata nel periodo in cui il prezzo sul mercato mondiale, maggiorato del dazio all'importazione che figura nella tariffa doganale comune:
- per lo zucchero greggio, supera il prezzo d'intervento per questo prodotto:
- per il melasso, supera il livello di prezzo corrispondente al prezzo di base del melasso che nella campagna saccarifera presa in considerazione, è stato utilizzato per la determinazione delle entrate derivanti della vendita di melasso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 15
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.
3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.
A tal fine i prezzi all'importazione cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 41. Tali modalità comportano in particolare:
a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 15 bis
Per il melasso:
- il prezzo sul mercato mondiale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e
- il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 15, paragrafo 3,
si applicano a una qualità tipo.
La qualità tipo può essere definita secondo la procedura di cui all'articolo 41.
Articolo 16
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 41.
2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o attraverso la combinazione di tali metodi:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"),
- metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo),
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati:
Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur ispirandosi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, all'occorrenza, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:
a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 17
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c) ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può essere superiore a quella concessa per lo zucchero bianco.
2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I.
L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare;
a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 1702 30 91 della nomenclatura combinata,
b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d),
c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.
3. La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato I non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.
4. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si adotta il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,
b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che evita qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
5. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 41. In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a) periodicamente,
b) mediante gara per i prodotti per cui tale procedura era prevista in passato.
Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
Le offerte presentate nel quadro di una gara sono riconosciute valide soltanto se è stata costituita una cauzione. Salvo casi di forza maggiore la cauzione rimane acquisita in tutto o in parte se gli obblighi imposti ai partecipanti alla gara non sono stati o sono stati solo parzialmente adempiuti.
Le disposizioni degli articoli 17 bis, 17 ter e 17 quater relative ai prodotti non denaturati e esportati come tali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), si applicano a titolo complementare.
6. Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
7. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.
8. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata sul titolo,
b) alla destinazione reale se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.
9. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
10. É possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 41.
11. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 6, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 41, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 41.
12. Una restituzione all'esportazione dei prodotti come tali non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è accordata soltanto se:
a) essi sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità, o
b) sono stati importati nella Comunità conformemente all'articolo 33, o
c) sono stati ottenuti da uno dei prodotti importati in virtù delle disposizioni di cui alla lettera b).
13. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione dei prodotti come tali, non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), che non sono di origine comunitaria o che non sono stati ottenuti da zuccheri importati nella Comunità in virtù delle disposizioni previste al paragrafo 8 ter, lettera b) ovvero da prodotti di cui al paragrafo 8 ter, lettera c).
14. Il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento previsti e applicabili ai prodotti interessati.
15. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizione relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, nonché la modifica dell'allegato I sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
Articolo 17 bis
1. Il presente articolo si applica alla fissazione della restituzione per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
2. In caso di fissazione periodica per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
a) le restituzioni sono fissate ogni due settimane.
Tuttavia tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 41 se si constata che nella Comunità non esistono eccedenze di zucchero da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non si accordano restituzioni.
b) la fissazione della restituzione è effettuata tenuto conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, ed in particolare degli elementi seguenti:
- il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità o il prezzo d'intervento valido per lo zucchero greggio nella zona della Comunità considerata rappresentativa per l'esportazione di tale zucchero,
- le spese di trasporto dello zucchero dalle zone di cui al primo trattino fino ai porti o altri luoghi di esportazione fuori della Comunità,
- le spese commerciali, ed eventualmente di carico e scarico, di trasporto e d'imballaggio connesse con la commercializzazione dello zucchero sul mercato mondiale,
- i corsi o i prezzi costatati sul mercato mondiale dello zucchero,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.
3. In caso di fissazione mediante gara per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
a) La gara concerne l'importo della restituzione.
b) Le autorità competenti degli Stati membri indicono la gara in conformità di un atto giuridico vincolante per tutti gli Stati membri, che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.
c) Le condizioni della gara comprendono un termine di presentazione delle offerte. Entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine e sulla base delle offerte ricevute, l'importo massimo della restituzione, per la gara in questione, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 41. Per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero.
Un quantitativo massimo può essere fissato secondo la stessa procedura.
d) Nel caso in cui l'esportazione possa essere effettuata con una restituzione più bassa di quella risultante dal calcolo della differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi sul mercato mondiale e nel caso in cui per l'esportazione sia prevista una destinazione particolare, può essere prescritto che le autorità competenti di uno Stato membro indicano una gara speciale le cui condizioni prevedono:
- la possibilità, senza limiti di tempo, di presentare offerte fino al momento della chiusura della procedura di gara, e
- un importo massimo della restituzione, calcolato per l'esportazione in questione sulla base delle necessità.
e) Se l'importo della restituzione indicato in un'offerta:
- è superiore all'importo massimo fissato, le autorità competenti degli Stati membri la respingono;
- se non è superiore all'importo massimo, la restituzione che tali autorità devono fissare è quella indicata nell'offerta in questione.
4. Per lo zucchero greggio
a) la restituzione è fissata per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;
b) la restituzione fissata periodicamente secondo il paragrafo 2, lettera a):
- non può superare il 92% della restituzione fissata per lo stesso periodo per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo zucchero candito,
- per le operazioni di esportazione di cui trattasi, è moltiplicata per un coefficiente correttore determinato dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;
c) l'importo massimo previsto al paragrafo 3, lettera c) nell'ambito di una gara non può superare il 92% dell'importo massimo fissato contemporaneamente secondo lo stesso paragrafo, per lo zucchero bianco.
Articolo 17 ter
1. Per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la restituzione è fissata mensilmente tenuto conto:
a) del prezzo del melasso preso in considerazione, per la campagna saccarifera in questione, per la determinazione delle entrate derivanti dalla vendita di melasso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,
b) dei prezzi e delle possibilità di smercio del melasso sul mercato della Comunità,
c) dei corsi o dei prezzi del melasso costatati sul mercato mondiale,
d) dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
Tuttavia tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 41 se si constata che nella Comunità non esistono eccedenze di melasso da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non si accordano restituzioni.
2. In circostanze particolari, per determinati quantitativi e per determinate zone della Comunità, l'importo della restituzione può essere fissato in seguito a gara. La gara concerne l'importo della restituzione.
Le autorità competenti degli Stati membri interessati indicono la gara in base ad un'autorizzazione che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.
Articolo 17 quater
1. Un importo di base della restituzione è fissato mensilmente per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
Tuttavia tale fissazione periodica può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 41 se la fissazione periodica della restituzione per lo zucchero bianco come tale è sospeso. In tal caso non si accordano restituzioni.
2. L'importo di base della restituzione prevista per i prodotti di cui al paragrafo 1, escluso il sorbosio, è pari ad un centesimo di un importo fissato tenuto conto:
a) della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base, e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale:
b) della necessità di stabilire un equilibrio tra:
- l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti trasformati verso i paesi terzi, e
- l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
3. Per il sorbosio, l'importo di base della restituzione è pari all'importo di base della restituzione diminuito di un centesimo della restituzione alla produzione valido in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 per i prodotti di cui all'allegato di detto regolamento.
4. L'applicazione dell'importo di base della restituzione può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 18
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:
- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), e
- in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.
2. In deroga al paragrafo 1 se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischia di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 19
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure di effetto equivalente.
Articolo 20
1. Qualora il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale superi il prezzo d'intervento, può essere prevista l'applicazione di un prelievo all'esportazione dello zucchero in questione. Tale prelievo deve essere applicato qualora il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore al prezzo d'intervento maggiorato di un importo pari alla somma del 10% del prezzo di intervento più il contributo di magazzinaggio applicabile nel corso della campagna di commercializzazione in questione.
Il prelievo all'esportazione può essere determinato mediante gara. Tranne in caso di gara il prelievo da percepire è quello applicabile alla data dell'esportazione.
2. Qualora il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore al prezzo d'intervento maggiorato di un importo pari alla somma del 10% del prezzo d'intervento più il contributo di magazzinaggio applicabile nel corso della campagna di commercializzazione in questione, si può decidere di sospendere il dazio all'importazione applicabile e/o di concedere un aiuto all'importazione del prodotto considerato.
Qualora si constati che:
a) l'approvvigionamento della Comunità o
b) l'approvvigionamento di una regione di consumo importante della Comunità,
non è più garantito dalle disponibilità comunitarie, la sospensione del dazio all'importazione, la concessione dell'aiuto all'importazione e le relative condizioni sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 41. Tali condizioni riguardano segnatamente il quantitativo di zucchero bianco o greggio oggetto dell'aiuto, la durata per cui quest'ultimo è concesso e, se del caso, le regioni d'importazione.
3. Sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 41:
a) i prezzi cif di cui ai paragrafi 1 e 2;
b) le altre modalità d'applicazione del presente articolo.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f), g) e h) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41 disposizioni corrispondenti a quelle dei paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione fissa i prelievi conseguenti all'applicazione del presente articolo. Tuttavia i prelievi all'esportazione determinati mediante gara sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 41.
Articolo 21
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione delle domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
2) L'articolo 26 è modificato nel modo seguente:
a) al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: "Gli articoli 8, 9, 17 e 20 non sono applicabili a tale zucchero né gli articoli 9, 17 e 20 a tale isoglucosio e a tale sciroppo d'inulina."
b) al paragrafo 2, il riferimento all'"articolo 18" è sostituito dal riferimento all'"articolo 20".
3) L'articolo 35 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Nessun dazio si applica all'importazione di zucchero preferenziale."
b) Al paragrafo 2 i termini "di cui all'articolo 21, paragrafo 2" sono sostituiti da "di cui all'articolo 19, paragrafo 2".
II. Regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968 (G.U. 10 aprile 1968, n. L 89)
L'articolo 2 è soppresso.
III. Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 (G.U. 25 giugno 1968, n. L 143), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (G.U. 26 giugno 1976, n. L 167)
Regolamento (CEE) n. 770/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 (G.U. 25 giugno 1968, n. L 143)
Regolamento (CEE) n. 226/72 del Consiglio, del 31 gennaio 1972 (G.U. 1 febbraio 1972, n. L 28)
Regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972 (G.U. 28 marzo 1972, n. L 75)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO V
GRASSI
I. Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (G.U. 30 settembre 1966, n. 172), modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 3179/93 (G.U. 20 novembre 1993, n. L 285)
1) Il titolo I è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO I
Regime degli scambi
Articolo 2
1. Le importazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera c) e di prodotti dei codici NC 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione.
Le esportazioni di olio di oliva fuori della Comunità sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.
Le esportazioni fuori della Comunità di altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 3.
Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo caso di forza maggiore, rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 2 bis
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 2 ter
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addizionale all'importazione può essere imposto sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.
3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 38. Tali modalità comportano in particolare:
a) la determinazione dei prodotti cui possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 3
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di olio di oliva e di semi di ravizzone e di colza raccolti nella Comunità, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, si adotta il metodo B
a) più idoneo alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,
b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario. Per quanto riguarda l'olio di oliva, la restituzione può inoltre essere fissata e livelli diversi a seconda della qualità e della presentazione quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni merci lo rendono necessario.
Le restituzione sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 38. Per l'olio d'oliva tale fissazione può aver luogo in particolare:
a) periodicamente,
b) mediante gara se la situazione del mercato lo giustifica.
Per l'olio d'oliva la gara può essere limitata a taluni paesi di destinazione, taluni quantitativi e qualità e presentazioni.
Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'ammontare della restituzione è fissato almeno una volta al mese. In caso di necessità, le restituzioni possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Le restituzioni per l'olio di oliva sono fissate prendendo in considerazione:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- sul mercato della Comunità, dei prezzi dell'olio di oliva e delle disponibilità;
- nel commercio internazionale, dei prezzi dell'olio di oliva;
b) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.
Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consente di determinare il corso più favorevole dell'olio di oliva, si può tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e della differenza constatata durante un periodo rappresentativo tra tale prezzo e quello dell'olio di oliva.
L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza esistente tra il prezzo dell'olio di oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese di esportazione dei prodotti su quest'ultimo mercato.
5. Le restituzioni per i semi di ravizione e di colza sono fissate prendendo in considerazione:
a) i prezzi praticati nella Comunità sui vari mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione nonché il livello dei prezzi di mercato, nella Comunità, dei semi di ravizzone e di colza e le prospettive di evoluzione di tali prezzi;
b) la situazione nella Comunità delle disponibilità di tali prodotti rispetto alla domanda;
c) i corsi più favorevoli constatati sui vari mercati dei paesi terzi importatori;
d) le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;
e) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
f) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.
6. La restituzione è concessa soltanto su domanda e su presentazione del relativo titolo di esportazione.
7. L'importo della restituzione all'esportazione dell'olio di oliva e dei semi di ravizzone e di colza è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data
a) alla destinazione indicata sul titolo o, se del caso,
b) alla destinazione reale se diverse dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottato le misure appropriate.
8. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per l'olio di oliva e i semi di ravizzone e di colza che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 38.
9. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Tenuto conto del rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay, la fine di un periodo di riferimento lascia impregiudicata la validità dei titoli di esportazione.
10. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione delle quantità esportabili non attribuite o non utilizzate, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 3 bis
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitative o misura di effetto equivalente.
Articolo 3 ter
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Ogni anno è fissato per la Comunità un prezzo indicativo alla produzione, un prezzo di intervento ed un prezzo rappresentativo di mercato per l'olio di oliva.
Tuttavia, qualora gli elementi presi in considerazione in occasione della fissazione del prezzo rappresentativo di mercato per l'olio di oliva subiscano nel corso della campagna una modifica che, in base ai criteri da stabilire conformemente alla procedura prevista all'articolo 38, possa essere considerata sensibile, è decisa secondo la stessa procedura la modifica, nel corso della campagne, del prezzo rappresentativo di mercato.
In questo caso, possono essere adattati, secondo la stessa procedura, l'aiuto al consumo e le percentuali da trattenere su tale aiuto, di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6."
3) Gli articoli 9, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi:
4) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 20
1. All'atto dell'esportazione di olio di oliva verso i paesi terzi, se i corsi mondiali sono superiori al prezzo comunitario, può essere riscosso un prelievo pari alla differenza tra questi prezzi.
2. Per quanto concerne gli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione, l'importo del prelievo non può essere superiore al prezzo cif dell'olio di oliva, diminuito del prezzo rappresentativo di mercato fissato in applicazione degli articoli 4 e 6. Il prezzo cif è determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale; i corsi sono adeguati in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità dei prodotti in questione.
Per quanto concerne gli oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione l'importo del prelievo non può essere superiore al prezzo cif di cui al precedente comma, diminuito del prezzo rappresentativo di mercato; all'importo della differenza si applica, a seconda dei casi, un coefficiente di 111 che rappresenta la quantità di olio di oliva vergine necessaria per la produzione di 100 kg di olio di oliva rettificato, o un coefficiente di 149 che rappresenta la quantità d'olio di sansa di oliva greggio necessaria per la produzione di 100 kg di olio di sansa di olive rettificato.
3. Il prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38."
5) L'articolo 20 bis è sostituito dal testo seguente:
Articolo 20 bis
1. L'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione della sottovoce 1604 30, di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi dei codici NC 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, beneficia di un regime di restituzione alla produzione.
2. L'importo della restituzione è fissato in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario. A tal fine sono presi in considerazione:
- l'onere all'importazione applicabile all'olio di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento;
- gli elementi stabiliti alla fissazione delle restituzioni all'esportazione applicabili per gli oli di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento.
Tuttavia, qualora l'olio di oliva utilizzato nella fabbricazione delle conserve sia stato prodotto nella Comunità, la restituzione è pari all'importo di cui al comma precedente, aumentato di un importo pari all'aiuto al consumo applicabile alla data di messa in applicazione della restituzione.
3. La restituzione fissata precedentemente è mantenuta quando la differenza tra tale restituzione e la nuova non supera un importo da determinare.
4. In caso di modifica rilevante del prezzo rappresentativo di mercato, all'inizio del periodo di validità della restituzione, si può tener conto, per la fissazione della stessa, anche della differenza tra il nuovo prezzo rappresentativo e quello valido precedentemente.
5. Il diritto alla restituzione è acquisito al momento dell'utilizzazione dell'olio nella fabbricazione di conserve. Gli Stati membri garantiscono, attraverso un regime di controllo, che la restituzione venga accordata solo per l'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di cui al paragrafo 1.
6. La restituzione alla produzione è fissata ogni due mesi dalla Commissione.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente quelle relative al regime di controllo di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38."
6) Gli articoli 20 ter e 28 sono soppressi.
II. Regolamento (CEE) n. 142/67, del 21 giugno 1967 (G.U. 26 giugno 1967, n. L 125), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (G.U. 23 novembre 1972, n. L 264)
Regolamento (CEE) n. 143/67, del 21 giugno 1967 (G.U. 26 giugno 1967, n. L 125), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (G.U. 30 settembre 1971, n. L 220)
Regolamento (CEE) n. 19/69, del 20 dicembre 1968 (G.U. 7 gennaio 1969, n. L 3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (G.U. 23 novembre 1972, n. L 264)
Regolamento (CEE) n. 2596/69, del 18 dicembre 1969 (G.U. 27 dicembre 1969, n. L 324)
Regolamento (CEE) n. 1076/71, del 25 maggio 1971 (G.U. 28 maggio 1971, n. L 116)
Regolamento (CEE) n. 443/72, del 29 febbraio 1972 (G.U. 3 marzo 1972, n. L 54), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (G.U. 28 novembre 1977, n. L 303)
Regolamento (CEE) n. 1569/72, del 20 luglio 1972 (G.U. 25 luglio 1972, n. L 167), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (G.U. 31 gennaio 1990, n. L 201)
Regolamento (CEE) n. 2751/78, del 23 novembre 1978 (G.U. 28 novembre 1978, n. L 331)
Regolamento (CEE) n. 591/79, del 26 marzo 1979 (G.U. 30 marzo 1979, n. L 78), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 (G.U. 29 settembre 1989, n. L 280)
Regolamento (CEE) n. 1594/83, del 14 giugno 1983 (G.U. 22 giugno 1993, n. L 163) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 (G.U. 23 maggio 1990, n. L 132).
Regolamento (CEE) n. 1491/85, del 23 giugno (G.U. 10 giugno 1985, n. L 151), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (G.U. 26 giugno 1991, n. L 162)
Regolamento (CEE) n. 2194/85, del 25 luglio 1985 (G.U. 2 agosto 1985, n. L 204), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/91 (G.U. 26 giugno 1991, n. L 162
Regolamento (CEE) n. 1650/86, del 26 maggio 1986 (G.U. 30 maggio 1986, n. L 145).
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO VI
LINO E CANAPA
I. Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970 (G.U. 4 luglio 1970, n. L 146), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (G.U. 25 giugno 1993, n. L 154).
Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 7
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 8
1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri.
2. La canapa greggia del codice NC 5302 10 00 proveniente dai paesi terzi può essere importata solo se il prodotto risponde alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1 e se viene fornita la prova che la sua percentuale di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
3. Possono essere importati solo i semi di varietà di canapa del codice NC 1207 99 10 provenienti dai paesi terzi, che offrono le garanzie previste dall'articolo 4, paragrafo 1 e che figurano nell'elenco da redigere. Tale elenco è redatto conformemente alle condizioni da stabilire secondo l'articolo 4, paragrafo 4.
4. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai paragrafi 2 e 3 è subordinata a un controllo che consenta di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
Se tali condizioni sono rispettate, lo Stato membro d'importazione rilascia un certificato di conformità.
5. L'autorizzazione di importare semi di canapa del codice NC 1207 99 91 è accordata solo:
- agli istituti o organismi di ricerca,
- alle persone fisiche o giuridiche che dimostrano di svolgere un'adeguata attività nel settore in questione.
6. L'importazione dei semi di cui al paragrafo 5 effettuata dai soggetti di cui al secondo trattino del suddetto paragrafo è subordinata a un sistema di controllo che si esercita finché i semi hanno una destinazione diversa dalla semina.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni adottate per garantire il controllo di cui al paragrafo 6. Qualora tali disposizioni non consentano di eseguire efficacemente detti controlli si decidono, secondo la procedura di cui all'articolo 12, le modifiche che lo Stato membro in questione deve apportare.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.
Articolo 8 bis
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro cui gli Stati membri possono adottare misure conservative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
II. Regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (G.U. 12 giugno 1982, n. L 162), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2058/84 (G.U. 19 luglio 1984, n. L 191)
L'articolo 2 è soppresso.
III. Regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984 (G.U. 19 luglio 1984, n. L 191)
Gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi.
IV. Regolamento (CEE) n. 1054/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (G.U. 25 maggio 1972, n. L 120)
Il regolamento summenzionato è abrogato.
ALLEGATO VII
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
I. Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (G.U. 28 giugno 1968, n. L 148), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 (G.U. 19 novembre 1994, n. L 298)
1) L'articolo 4 è soppresso.
2) Il titolo III è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO III
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 13
1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 16 e 17.
Il titolo è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
3. Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 30:
a) l'elenco di prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,
b) il periodo di validità dei titoli e
c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 14
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 15
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune di uno o più di detti prodotti può essere subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, alle condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi di intervento sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.
3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.
I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per tale prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tali modalità comportano in particolare:
a) la determinazione dei prodotti cui sono applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 16
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 30.
2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o attraverso la combinazione di tali metodi;
- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura "primo arrivato, primo servito"),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo "esame simultaneo"),
- metodo fondato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere adottati altri metodi appropriati.
Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardare l'equilibrio dello stesso, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, all'occorrenza, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:
a) comprendono disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 17
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) e g), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
La restituzione all'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si adotta il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità,
b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che evita qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 30. In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a) periodicamente,
b) mediante gara per i prodotti per cui tale procedura era prevista in passato.
Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di quattro settimane e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato, può essere stabilito un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
4. Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;
- nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione;
c) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
d) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;
e) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.
Inoltre si tiene conto in particolare delle necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali:
a) I prezzi nella Comunità di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione.
b) I prezzi nel commercio internazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:
a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi:
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
6. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.
7. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data:
a) alla destinazione indicata sul titolo, o eventualmente,
b) alla destinazione reale se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.
8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
9. É possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 30.
10. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 11,
- sono stati esportati fuori dalla Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedure di cui al paragrafo 30, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
11. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:
- dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
- del pagamento di tutti i dazi all'importazione all'atto dell'importazione di tale prodotto.
In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, ai dazi pagati all'importazione se questi sono uguali o inferiori alla restituzione applicabile; se i dazi pagati all'importazione sono superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultima.
12. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato, i paragrafi 10 e 11 si applicano solo alle merci rientranti nei seguenti codici NC:
- da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),
- 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),
- 2106 90 99 (talune preparazioni alimentari non nominate altrove)
aventi un elevato contenuto di prodotti lattiero-caseari.
13. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato e garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tuttavia le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
Articolo 18
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, o di merci di cui all'allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente ed il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 19
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.
Articolo 20
1. Quando, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, il prezzo franco frontiera supera notevolmente il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure di cui al paragrafo 5.
2. Un superamento notevole ai sensi del paragrafo 1 si verifica quando il prezzo franco frontiera supera il prezzo d'intervento stabilito per il prodotto in questione maggiorato del 15% o, per quanto attiene ai prodotti per i quali non esiste un prezzo d'intervento, un prezzo derivato dal prezzo d'intervento da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 30 tenuto conto della natura e della composizione del prodotto in causa.
3. Il superamento notevole del livello dei prezzi da parte del prezzo franco frontiera può persistere se si verifica uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e se tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.
4. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, a causa della situazione di cui al presente articolo, se il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale:
- ostacola l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari o
- provoca l'esportazione dalla Comunità di prodotti lattiero-caseari,
in modo tale che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più - o rischi di non essere più - garantita nella Comunità.
5. Se le condizioni di cui ai precedenti paragrafi sono soddisfatte, la sospensione totale o parziale dei prelievi e/o la riscossione di tasse all'esportazione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 30. Le modalità di applicazione del presente articolo sono, in caso di necessità, stabilite secondo la stessa procedura.
Articolo 21
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
II. Regolamento (CEE) n. 876/687 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (G.U. 3 luglio 1968, n. L 155), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86 (G.U. 8 maggio 1986, n. L 119)
Regolamento (CEE) n. 2115/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971 (G.U. 2 ottobre 1971, n. L 222)
Regolamento (CEE) n. 2180/71 del Consiglio, del 12 ottobre 1971 (G.U. 14 ottobre 1971, n. L 231)
Regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974 (G.U. 27 giugno 1974, n. L 172)
Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979 (G.U. 24 dicembre 1979, n. L 329), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 (G.U. 28 dicembre 1991, n. L 357)
I suddetti regolamenti sono abrogati.
ALLEGATO VIII
CARNI BOVINE
I. Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (G.U. 28 giugno 1968, n. L 148), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197)
1) L'articolo 3 è soppresso.
2) Il titolo II è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO II
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 9
1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e ogni esportazione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12 e 13.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27.
Articolo 10
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 11
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tale fine in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 12
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 27.
Per quanto riguarda il contingente d'importazione di 50 000 tonnellate di carni congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, la Commissione presenta entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sul bilancio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che tale contingente riguardi completamente o parzialmente quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.
2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o una loro combinazione:
- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura "primo arrivato, primo servito"),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo dell'esame simultaneo),
- metodo fondato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il suddetto metodo "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.
Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e, all'occorrenza, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:
a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia operare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,
b) amministrativamente meno oneroso, per gli operatori tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27. In particolare tale fissazione può aver luogo:
a) periodicamente,
b) a titolo complementare e per quantitativi limitati, mediante gara per i prodotti per i quali questa procedura appare appropriata.
Salvo nel caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Le restituzioni sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine e delle disponibilità,
- sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine;
b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ossia di assicurare a tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale a livello dei prezzi e degli scambi:
c) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.
d) l'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.
Si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento attivo.
Inoltre, per il calcolo dell'importo della restituzione dei prodotti di cui all'allegato, sezioni a), c) e d) nonché dei prodotti di cui alla sezione b), sottovoci 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 e 0206 29 91, si può tenere conto dei coefficienti forfettari stabiliti per ciascuno dei prodotti in questione.
5. I prezzi di cui al paragrafo 1 sono fissati nella Comunità tenuto conto:
- dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità,
- dei prezzi praticati all'esportazione.
I prezzi sul mercato mondiale, di cui al paragrafo 1, sono fissati tenuto conto:
- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.
7. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,
b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso.
8. E' possibile derogare ai paragrafi 63 e 47 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 27.
9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione del paragrafo 10,
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 3, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 27, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
10. Salvo deroga decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27, non è accordata nessuna restituzione all'atto dell'esportazione di prodotti importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi.
11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni riguardanti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non attribuiti o non utilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27.
Articolo 14
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 15
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria, risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 16
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
3) L'articolo 28 bis, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
"2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente articolo."
II. Regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969 (G.U. 21 gennaio 1969, n. 14), modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 (G.U. 5 marzo 1977, n. L 61).
L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 1
1. Lo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento può essere deciso soltanto:
a) se i prodotti sono destinati ad un impiego particolare, ovvero
b) se i prodotti sono destinati all'esportazione, ovvero
c) in caso di smercio senza destinazione specifica che non comporti il rischio di una perturbazione del mercato, tenuto conto in particolare del livello dei prezzi medi del mercato dei bovini adulti nella Comunità e negli Stati membri, constatati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1892/87, ovvero
d) se l'uscita dall'ammasso risponde ad una necessità tecnica.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere previste condizioni particolari per garantire che i prodotti non siano deviati dalla loro destinazione e per tener conto delle esigenze proprie di queste vendite.
In particolare, tali condizioni possono prevedere la costituzione di una cauzione intesa ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, che rimane acquisita, in tutto o in parte, se gli impegni non sono rispettati o lo sono soltanto parzialmente."
III. Regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (G.U. 4 luglio 1968, n. L 156), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (G.U. 5 marzo 1977, n. L 61).
Regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992 (G.U. 7 maggio 1992, n. L 122)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO IX
CARNI OVINE E CAPRINE
I. Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989 (G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197)
Il titolo II è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO II
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 9
1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Il titolo è rilanciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 12.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita, salvo in caso di forza maggiore in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. L'elenco dei prodotti per i quali è richiesto un titolo di esportazione, il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 30.
Articolo 10
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 11
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito di negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tale fine in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità all'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 12
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1 istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti secondo le modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 30.
2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito")
- metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo "dell'esame simultaneo")
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.
Essi devono comunque evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, e, se del caso:
a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, nonché, ove opportuno, il mantenimento delle correnti tradizionali degli scambi,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.
Articolo 13
1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può in casi particolari escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1 se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiori a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 14
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure di effetto equivalente.
Articolo 15
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
II. Regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980 (G.U. 18 ottobre 1980, n. L 275), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 (G.U. 31 dicembre 1992, n. L 391)
Regolamento (CEE) n. 2642/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980 (G.U. 18 ottobre 1980, n. L 275), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (G.U. 31 dicembre 1987, n. L 373)
Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985 (G.U. 24 dicembre 1985, n. L 348), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 (G.U. 31 dicembre 1992, n. L 391)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO X
CARNI SUINE
I. Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (G.U. 11 maggio 1989, n. L 129)
1) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il prezzo di base è fissato ad un livello tale da contribuire alla stabilizzazione dei prezzi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità."
2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Per i prodotti diversi dai suini macellati e di una qualità tipo, i prezzi d'acquisto sono derivati dal prezzo d'acquisto dei suini macellati in funzione del rapporto esistente tra i valori commerciali di tali prodotti e il valore commerciale dei suini macellati."
3) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera:
"d) è fissato il coefficiente che esprime il rapporto di cui al paragrafo 2."
4) Il testo del titolo II è sostituito dal seguente:
"TITOLO II
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 8
1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 11 e 13.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Articolo 9
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 10
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1 l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti, e soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito delle trattative commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tale scopo in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità all'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 11
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti secondo le modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 24.
2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito")
- metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo")
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.
Devono comunque evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, potendo nel contempo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e, se necessario, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:
a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.
Articolo 12
1. Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, può essere adottata la misura prevista al paragrafo 4.
2. Esiste un aumento notevole dei prezzi ai sensi del paragrafo 1 qualora, in seguito ad una valutazione generalizzata dei prezzi in tutte le regioni della Comunità, la media dei prezzi dei suini macellati constatata sui mercati rappresentativi della Comunità di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 si situi a un livello superiore alla media dei prezzi stabilita per il periodo precedente durante tre campagne, dal 1° luglio al 30 giugno, eventualmente adeguata in funzione dell'evoluzione ciclica dei prezzi in parola, con l'aggiunta della differenza esistente tra detta media e la media dei prezzi di base in vigore durante il periodo considerato, tenuto conto delle modificazioni del prezzo di base rispetto a quello risultante dalla media di detto periodo.
3. La situazione di aumento notevole dei prezzi rischia di persistere ai sensi del paragrafo 1 qualora esista uno squilibrio tra la domanda e l'offerta di carni suine, e lo squilibrio sia tale da protrarsi nel tempo, in particolare tenuto conto:
a) dell'evoluzione congiunturale del numero di monte e dei prezzi dei suini giovani,
b) delle inchieste e delle stime effettuate in applicazione della direttiva 93/23/CEE del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini,
c) della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato dei suini macellati.
4. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti, può essere decisa la sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione secondo la procedura di cui all'articolo 24. Le modalità d'applicazione del presente articolo, se del caso, vengono adottate secondo la medesima procedura.
Articolo 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura dell'esportazione comunitaria.
b) amministrativamente meno onerose per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24. In particolare tale fissazione ha luogo periodicamente.
L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Le restituzioni sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni suine e delle disponibilità,
- sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni suine;
b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato della Comunità;
c) l'aspetto economico delle esportazioni previste:
d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.
Nel fissare le restituzioni si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.
Per il calcolo della restituzione si tiene conto, inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità, e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria, nella Comunità, per la produzione di un chilogrammo di carni suine, per quanto riguarda i prodotti diversi dai suini macellati, tenuto conto dei coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
5. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è fissato nella Comunità tenuto conto:
a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità.
b) dei prezzi praticati all'esportazione.
Il prezzo sul mercato mondiale, di cui al paragrafo 1, è fissato tenuto conto:
a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.
7. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,
b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso.
8. E' possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 24.
9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione del paragrafo 10, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 24, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
10. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:
- dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
- del pagamento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto.
In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'atto dell'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo.
11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Articolo 14
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 15
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 16
1. Qualora, per effetto delle importazioni o esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data delle sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
II. Regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87 (G.U. 31 dicembre 1987, n. L 392)
Regolamento (CEE) n. 2765/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282)
Regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (G.U. 30 dicembre 1987, n. L 370)
Regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282)
Regolamento (CEE) n. 2769/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282).
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO XI
CARNI DI POLLAME
I. Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (G.U. 24 giugno 1993, n. L 152).
1) Gli articoli da 3 a 11 (compresi) sono sostituiti dagli articoli seguenti:
"Articolo 3
1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 6 e 8.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte, salvo in caso di forza maggiore, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.
Articolo 4
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 5
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del Commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio addizionale sono determinati in base ai prezzi cif della spedizione considerata.
A tale fine i prezzi cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario dell'importazione.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 6
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 17.
2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo");
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati"),
Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.
Essi devono comunque evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e stabiliscono se necessario lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:
a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 7
Qualora sul mercato comunitario si riscontri un aumento considerevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Articolo 8
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,
b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. In particolare, tale fissazione ha luogo periodicamente, eccezion fatta per la procedura di aggiudicazione.
L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione
- sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti del settore del pollame e delle disponibilità,
- sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore del pollame;
b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario;
c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato.
Nel fissare la restituzione si tiene inoltre conto, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.
Per il calcolo della restituzione si tiene conto inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione, nella Comunità, di un chilogrammo di pollame macellato tenuto conto, per quanto riguarda i prodotti diversi dal pollame macellato, dei rapporti di peso esistenti tra vari prodotti e/o del rapporto medio tra i loro valori commerciali.
5. Il prezzo di cui al paragrafo 1 applicato nella Comunità è fissato tenuto conto:
a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità,
b) dei prezzi praticati all'esportazione.
Il prezzo sul mercato mondiale, di cui al paragrafo 1, è fissato tenuto conto:
a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
6. La restituzione viene concessa unicamente su richiesta e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione, salvo il rilascio di un titolo a posteriori per i pulcini di un giorno.
7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore alla stessa data:
a) per la destinazione indicata sul titolo o, se del caso,
b) per la destinazione reale, se è diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate le misure del caso.
8. E' possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 17.
9. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 10, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 17, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
10. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:
- dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
- del pagamento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto.
In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo.
11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.
Articolo 9
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di pollame, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere del tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi i subire perturbazioni dal perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 10
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 11
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
2) L'articolo 12 è soppresso.
II. Regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (G.U. 23 dicembre 1992, n. L 378)
Regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282)
Regolamento (CEE) n. 2780/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO XII
UOVA E OVALBUMINA E
LATTOALBUMINA
A. UOVA
I. Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (G.U. 24 giugno 1993, n. L 152)
1) Gli articoli da 3 a 11 (compresi) sono sostituiti dagli articoli seguenti:
"Articolo 3
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 6 e 8.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.
Articolo 4
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 5
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 6
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 17.
2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo);
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.
Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio; si può ispirare ai metodi eventualmente applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:
a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 7
Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Articolo 8
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato I, sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori.
b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. In particolare, tale fissazione ha luogo periodicamente, eccezion fatta per la procedura di aggiudicazione.
L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione.
4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti del settore delle uova e delle disponibilità,
- sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore delle uova;
b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario;
c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.
Nel fissare la restituzione si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento.
Per il calcolo della restituzione si tiene conto inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria, nella Comunità, per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio e, per quanto riguarda i prodotti diversi dalle uova in guscio, tenuto conto della quantità di uova in guscio utilizzata nella fabbricazione di tali prodotti e/o del rapporto medio tra i valori commerciali delle parti di cui è costituito l'uovo.
5. Il prezzo di cui al paragrafo 1 applicato nella Comunità è fissato tenuto conto:
a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità;
b) dei prezzi praticati all'esportazione.
Il prezzo sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 è fissato tenuto conto:
a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi nei paesi terzi di destinazione,
c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi,
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
6. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente, salvo nei casi in cui venga rilasciato a posteriori per le uova da cova un siffatto titolo.
7. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata sul titolo, o eventualmente
b) alla destinazione reale se questa è diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate le misure del caso.
8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
9. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 17.
10. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione del paragrafo 11, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 17, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
11. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:
- dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
- del pagamento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto.
In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo.
12. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito dai titoli d'esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la validità dei titoli d'esportazione non è influenzata dal termine di un periodo di riferimento.
13. Le modalità di applicazione del presente articolo e le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non attribuiti o non utilizzati sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. L'allegato I è modificato secondo la medesima procedura. Tuttavia, le modalità di applicazione del paragrafo 8 per i prodotti relativi all'articolo 1, paragrafo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato I, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
Articolo 9
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati delle uova il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo:
- per i prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
- e, in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente ed il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 10
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione, la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 11
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
2) L'articolo 12 è soppresso.
II. Regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87 (G.U. 31 dicembre 1987, n. L 392)
Regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre 1975, n. L 282)
Regolamento (CEE) n. 2775/75 del Consiglio, del 1° ottobre 1975)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
B. OVALBUMINA E LATTOALBUMINA
Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (G.U. 1 novembre. 1975, n. L 282), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87 (G.U. 31 dicembre 1987, n. L 377)
1) La fase introduttiva dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
"Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti seguenti le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune:"
2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
1. Tutte le importazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 4.
Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75."
3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota dal dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale, sono quelli trasmetti dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo."
4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio del "primo arrivato, primo servito"),
- metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo),
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati"),
Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.
Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio; si può ispirare ai metodi eventualmente applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:
a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione."
5) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi, e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente articolo."
6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può in casi particolari escludere del tutto, o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di quelli contemplati nello stesso articolo.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tale misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata."
7) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente."
ALLEGATO XIII
ORTOFRUTTICOLI
I. Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (G.U. 20 maggio 1972, n. L 118), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (G.U. 31 dicembre 1993, n. L 338)
Il testo del titolo IV è sostituito dal seguente:
"TITOLO IV
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 22
1. Tutte le importazioni e esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 25 e 26.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo in casi di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro il termine o lo è solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Articolo 23
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Nella misura in cui l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata della partita importata, la realtà di tale prezzo è verificata tramite un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascuna origine e ciascun prodotto in base alla media ponderata dei corsi dei prodotti in questione sui mercati d'importazione rappresentativi dagli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.
3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, aumentato del margine stabilito ai sensi del paragrafo 5 il quale non deve superare di più del 10% il valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.
4. Se il prezzo di entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 5.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33.
Articolo 24
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.
A tal fine i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitario del prodotto medesimo.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 33. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1, conformemente all'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 25
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round vengono aperti e gestiti secondo le modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 33.
2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo);
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "tradizionali/nuovi arrivati").
Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.
Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, se opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, ispirandosi sul contenuto ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano, se del caso:
a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), e
c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 26
1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;
b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Quando la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere differenziata, per un determinato prodotto, secondo la destinazione del prodotto stesso.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 33. Tale fissazione ha luogo periodicamente.
In caso di necessità, le restituzioni fissate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:
a) situazione o prospettive di evoluzione:
- dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità;
- dei prezzi praticati nel commercio internazionale;
b) spese minime di commercializzazione e di trasporto dai mercati comunitari fino ai porti o ad altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché delle spese di inoltro fino ai paesi di destinazione;
c) aspetto economico delle esportazioni considerate;
d) limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato.
5. I prezzi sul mercato comunitario di cui al paragrafo 1 sono fissati tenendo conto di quelli risultanti più favorevoli ai fini dell'esportazione.
I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:
a) dei corsi constatati sui mercati dei paesi terzi;
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, praticati nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori;
d) dei prezzi di offerta alla frontiera della Comunità.
6. La restituzione viene concessa unicamente su richiesta e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.
7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicato in tale data:
a) alla destinazione indicata nel titolo ovvero,
b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.
Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.
8. E' possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'artico lo 1, paragrafo 2 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 33.
9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 33, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
10. Il rispetto dei limiti in termini di volume, derivanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato, è assicurato in base ai titoli di esportazione rilasciati in base ai periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti considerati. Quanto all'osservanza degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli di esportazione.
11. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi ammessi all'esportazione, non assegnati o non utilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Articolo 27
1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, all'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
Articolo 28
1. Negli scambi con i paesi terzi possono essere adottate opportune misure qualora il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
L'applicazione di tali misure è consentita unicamente fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione, oppure fino a quando i quantitativi ritirati o acquistati non si siano considerevolmente ridotti.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali del presente paragrafo e definisce in quali casi e entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavoratori dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
II. Regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969 (G.U. 18 dicembre 1969, n. L 318), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2455/72 (G.U. 14 novembre 1972, n. L 266)
Regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (G.U. 28 dicembre 1972, n. L 291)
Regolamento (CEE) n. 1200/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988 (G.U. 3 maggio 1988, n. L 115), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/90 (G.U. 29 dicembre 1990, n. L 366)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO XIV
ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI
I. Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986 (G.U. 27 febbraio 1986, n. L 49), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 (G.U. 29 giugno 1994, n. L 161)
1) Il testo del titolo II è sostituito dal seguente:
"TITOLO II
Scambi con i paesi terzi
Articolo 9
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 14 bis.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Articolo 10
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Articolo 10 bis
1. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parte B viene fissato un prezzo minimo all'importazione per le campagne 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Il prezzo minimo all'importazione è stabilito tenendo conto in particolare:
- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione sul mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.
Qualora il prezzo minimo all'importazione non venga rispettato, in aggiunta al dazio doganale è applicabile una tassa compensatoria calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori.
2. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è fissato prima dell'inizio della campagna.
Un prezzo minimo all'importazione deve essere fissato per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche. Per ciascuno dei due gruppi, il prezzo minimo all'importazione può essere fissato per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso.
3. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Il prezzo può essere fissato per i prodotti in imballaggi immediati aventi un peso netto determinato.
4. Il prezzo minimo da rispettare all'importazione per le uve secche è quello applicabile il giorno dell'importazione. La tassa di compensazione da riscuotere se necessario è quella applicabile lo stesso giorno.
5. Il prezzo minimo all'importazione da rispettare per le ciliegie acide e per le ciliegie trasformate è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
6. La tassa di compensazione per le uve secche è fissata tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scalino della scala è pari:
- all'1% del prezzo minimo per il primo scalino,
- al 3%, 6% e 9%, rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scalino,
Il quinto scalino della scala copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello applicato per il quarto scalino.
L'importo massimo della tassa di compensazione da fissare per le uve secche non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi.
7. Se il prezzo all'importazione delle ciliegie acide e delle ciliegie trasformate è inferiore al prezzo minimo per tali prodotti, viene riscossa una tassa di compensazione di importo pari alla differenza tra i due prezzi.
8. Il prezzo minimo all'importazione, l'importo delle tassa di compensazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Articolo 11
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio conformemente alla sua offerta depositata nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione in oggetto.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitaria per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 22. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 12
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta dell'articolo 22. 2. La gestione dei contingenti può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi oppure mediante loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo dell'esame simultaneo);
- metodo basato sulla considerazione delle correnti tradizionali degli scambi (secondo il cosiddetto metodo "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.
Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, ispirandosi a metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano se del caso:
a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di:
a) quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti senza aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
b) - zucchero bianco e zucchero greggio del codice NC 1701,
- glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90,
- isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30,
- sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC 1702 90 90,
incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
sulla base dei prezzi praticati sul mercato internazionale, e nei limiti derivanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, è stabilito il metodo:
a) più idoneo alla natura dei prodotti e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,
b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Quando la situazione del commercio internazionale ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere, per un determinato prodotto, differenziata a seconda della destinazione di quest'ultimo.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 22. Tale fissazione ha luogo periodicamente.
Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Le restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.
5. L'importo della restituzione per i prodotti esportati è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata nel titolo ovvero,
b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.
Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.
6. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 22.
7. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento in essi previsti, applicabili per i prodotti interessati. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la validità dei titoli di esportazione non è intaccata dalla fine di un periodo di riferimento.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o inutilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Articolo 14
1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a).
2. Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità;
- dei prezzi praticati nel commercio internazionale;
b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di inoltro fino ai paesi di destinazione;
c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
d) i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato.
3. I prezzi sul mercato della Comunità per i prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
I prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto:
a) dei corsi constatati sui mercati di paesi terzi,
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione,
c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori,
d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.
4. La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
- sono di origine comunitaria, e
- per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 22, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Articolo 14 bis
1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b).
2. L'importo della restituzione è pari:
- nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e delle relative disposizioni di applicazione;
- nel caso dell'isoglucosio, dell'importo della restituzione per l'esportazione di questo prodotto come tale in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione;
- nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato per ciascuno di tali prodotti in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e delle relativi disposizioni di applicazione.
3. Per poter beneficiare della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.
La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
4. Qualora la restituzione risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) anziché quelle dello stesso articolo, lettera b).
5. La restituzione è concessa all'esportazione dei prodotti:
a) che sono di origine comunitaria,
b) che sono stati importati dai paesi terzi e per i quali è stato riscosso all'importazione il dazio di cui all'articolo 10, purché l'esportatore esibisca la prova:
- dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza, e
- della riscossione del dazio all'importazione per tale prodotto.
Nel caso di cui alla lettera b), la restituzione per ciascun prodotto è pari al dazio riscosso all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione, si applica quest'ultima restituzione.
6. La restituzione viene pagata allorché è esibita la prova che i prodotti:
- rispondono ad una delle due situazioni di cui al paragrafo precedente,
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 22, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Articolo 15
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:
- per i prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e
- per gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui al paragrafo 1 si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può superare sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 16
1. Qualora, in virtù dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo superiore a 5 ecu per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 22, la riscossione di una tassa all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e contenenti come minimo il 35% di zucchero addizionato.
2. L'importo della tassa all'esportazione è fissato tenendo conto:
- della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,
- del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione,
- del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale,
- del prelievo all'esportazione applicabile allo zucchero bianco,
- delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa.
3. Per tenore di zucchero addizionato s'intende la cifra indicata per il prodotto in questione della colonna 1 dell'allegato III del presente regolamento.
Tuttavia, a richiesta dell'esportatore, se per 100 chilogrammi netti di prodotto, il tenore di zuccheri addizionati, stabilito conformemente al paragrafo 4 è inferiore di almeno 2 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato III per il prodotto in questione, è adottato il tenore stabilito conformemente al paragrafo 4.
4. Per tenore di zuccheri addizionati dei prodotti elencati nell'allegato III, s'intende la cifra risultante dall'applicazione del metodo rifrattometrico moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti alla voce 20.08 della tariffa doganale comune, da cui sono esclusi i codici NC 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 99 85 e 2008 99 91, e per il fattore 0,95 per gli altri prodotti elencati nell'allegato III, diminuita della cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 2 dell'allegato III.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Articolo 17
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, nelle importazioni provenienti da paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 18
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o il rischio di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavoratori dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
2) Gli allegati II e IV sono soppressi.
II. Regolamento (CEE) n. 518/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977, n. L 73)
Regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977, n. L 73)
Regolamento (CEE) n. 520/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977, n. L 73)
Regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977, n. L 73)
Regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (G.U. 4 luglio 1981 n. L 183 del), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (G.U. 1 maggio 1992, n. L 117)
Regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985 (G.U. 27 luglio 1985, n. L 197)
Regolamento (CEE) n. 3225/88 del Consiglio, del 17 marzo 1988 (G.U. 21 ottobre 1988, n. L 288)
Regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988 (G.U. 3 maggio 1988, n. L 155), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2781/90 (G.U. 28 settembre 1990, n. L 265)
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO XV
BANANE
Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993 (G.U. 25 febbraio 1993, n. L 47), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 (G.U. 22 dicembre 1993, n. L 320)
1) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 15
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto dalla tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addizionale all'importazione può essere imposto sono quelli trasmetti dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.
4. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitaria per il prodotto.
5. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tali modalità comportano in particolare:
a) la determinazione dei prodotti cui possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo."
2) E' inserito il seguente articolo:
"Articolo 15 bis
Gli articoli da 15 bis a 20 incluso del presente titolo si applicano solo ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803, ad eccezione delle banane da cuocere.
Ai fini del presente titolo:
1) "le importazioni tradizionali dai paesi ACP" corrispondono ai quantitativi, stabiliti nell'allegato, esportati da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane ACP tradizionali";
2) "le importazioni non tradizionali dai paesi ACP" corrispondono ai quantitativi esportati da ciascuno dei paesi ACP eccedenti il quantitativo definito al punto 1; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane ACP non tradizionali";
3) "le importazioni dai paesi terzi non ACP" corrispondono ai quantitativi esportati dagli altri paesi terzi; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane di paesi terzi";
4) "le banane comunitarie" sono le banane prodotte nella Comunità;
5) "commercializzare" e "commercializzazione" si riferiscono all'immissione sul mercato, esclusa la fase in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale."
3) All'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal comma seguente:
"Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Salvo deroghe adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di importare alle condizioni del presente regolamento durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in casi di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o è realizzata solo parzialmente."
4) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 18
1. Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di t (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazione di banane di paesi terzi sono soggette al pagamento di un dazio di 75 ecu per tonnellata; le banane ACP non tradizionali sono importate a dazio zero.
Per l'anno 1994 il volume del contingente tariffario è fissato a 2,1 milioni di t (peso netto).
Qualora la domanda comunitaria, determinata in base al bilancio di previsione di cui all'articolo 16, aumenti, il volume del contingente è aumentato in misura corrispondente, secondo la procedura prevista all'articolo 27. Se necessario, detta revisione è effettuata entro il 30 novembre che precede la campagna in questione.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, le banane ACP non tradizionali importate al di fuori del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono soggette al pagamento di un dazio doganale per tonnellata di importo pari a quello del dazio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, diminuito di 100 ecu.
3. I quantitativi di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali riesportati fuori della Comunità non rientrano nel contingente di cui al paragrafo 1.
4. Gli importi di cui al presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso applicabile per i prodotti interessati nell'ambito della tariffa doganale comune."
5) All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti trattini:
"- le misure che garantiscono la provenienza e l'origine delle banane importate nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 18, paragrafo 1,
- le misure necessarie per rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all'articolo 228 del trattato."
6) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente testo:
"Articolo 22
Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari per la sua applicazione si applicano con riguardo alla classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è recepita nella tariffa doganale comune."
7) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 23
1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
ALLEGATO XVI
VINO
I. Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (G.U. 27 marzo 1987, n. L 84), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197)
1) Il testo del titolo IV è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO IV
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 52
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. L'importazione degli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e l'esportazione dei prodotti ivi contemplati possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o d'esportazione.
2. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 55 e 56.
Il titolo è valido in tutta la Comunità.
Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in casi di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, qualora l'operazione non sia effettuata entro tale termine o sia effettuata solo parzialmente.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 83 sono adottati:
a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione,
b) il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 53
(Come rettificato dalla G.U.C.E. 28 giugno 1995, n. L 144)
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per i mosti dei codici NC 2009 60 e 2204 30 per i quali l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo all'importazione del prodotto importato, l'esattezza di questo prezzo viene controllata mediante un valore forfettario all'importazione, calcolato dalla Commissione, per origine e per prodotto, in base alle media ponderata dei corsi dei prodotti di cui trattasi sui mercati di importazione rappresentativi degli Stati membri o, se del caso, su altri mercati.
Qualora il prezzo di entrata dichiarato del lotto interessato sia superiore al valore forfettario all'importazione, aumentato di un margine fissato in virtù del paragrafo 3 e che non può superare il valore forfettario di più del 10%, è richiesto il deposito di una garanzia pari ai dazi all'importazione stabiliti sulla base del valore forfettario all'importazione.
Quando, al passaggio in dogana, non sia stato dichiarato il prezzo d'entrata del lotto interessato, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario all'importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale a condizioni che saranno determinate conformemente al paragrafo 3.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83. Tali modalità riguardano in particolare le disposizioni necessarie per verificare i prezzi d'importazione.
Articolo 54
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione all'aliquota del dazio prevista dalla tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addizionale all'importazione può essere imposto sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.
3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitaria per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 83. Tali modalità comportano in particolare:
a) la determinazione dei prodotti cui sono applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 55
1. Nella misura necessaria per permettere l'esportazione:
a) dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
b) degli zuccheri del codice NC 1701, del glucosio e dello sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, anche sotto forma dei prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59, incorporati nei prodotti dei codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99,
sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti risultanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto riguarda l'attribuzione della quantità esportabili con restituzione, si adotta il metodo:
a) più idoneo alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori.
b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
Le restituzioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 83. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente.
In caso di necessità la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare nell'intervallo le restituzioni fissate periodicamente.
Le disposizioni dell'articolo 56 relative ai prodotti ivi contemplati si applicano a titolo complementare.
4. La restituzione è concessa solo su domanda e su presentazione del relativo titolo di esportazione.
5. L'importo della restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello in vigore nello stesso giorno:
a) alla destinazione indicata nel titolo o, se del caso,
b) alla destinazione reale se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.
6. E' possibile derogare ai paragrafi 4 e 5 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 83.
7. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione.
Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi risultanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la validità dei titoli di esportazione non è intaccata dalla fine di un periodo di riferimento.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o inutilizzati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83.
Articolo 56
1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).
2. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) è pari:
- nel caso dello zucchero greggio e dello zucchero bianco, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e delle relative disposizioni di applicazione;
- nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e delle relative disposizioni di applicazione.
Per poter beneficiare della restituzione, i prodotti trasformati debbono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di glucosio o di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.
La veridicità della suddetta dichiarazione è verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
- sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e delle disponibilità;
- nel commercio internazionale, dei prezzi di tali prodotti;
b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di inoltro ai paesi di destinazione;
c) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
d) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;
e) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.
4. I prezzi sul mercato della Comunità di cui all'articolo 55, paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione.
I prezzi nel commercio internazionale di cui all'articolo 56, paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:
a) dei corsi costatati sui mercati dei paesi terzi;
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 3, terzo comma, la periodicità, secondo cui sono fissati l'elenco dei prodotti per cui una restituzione è effettivamente accordata e l'importo di tale restituzione, è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 83.
6. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 7,
- sono esportati fuori dalla Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 83, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 83.
7. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:
- dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
- del pagamento di tutti i dazi all'importazione all'atto dell'importazione di tale prodotto.
In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, ai dazi pagati all'importazione se questi sono uguali o inferiori alla restituzione applicabile; se i dazi pagati all'importazione sono superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultima.
Articolo 57
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1 se la situazione di cui al paragrafo 1 si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può superare sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Articolo 58
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 59
1. E' vietata l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sui quali sia stata operata un'aggiunta di alcole, ad eccezione di quelli corrispondenti ai prodotti originari della Comunità, per i quali tale aggiunta è ammessa ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83.
Articolo 60
1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare:
a) dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione e dei dati che figurano nel bilancio di previsione;
b) se del caso, della rilevanza dell'intervento.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro cui gli Stati membri possono adottare misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.
Articolo 61
1. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell'ambito di una reciprocità di impegni, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 823/87.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83."
2) Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:
"Articolo 72 bis
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le modalità previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti al commercio, l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine del prodotto sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.
Ai sensi del presente articolo si intende per "indicazioni geografiche" le indicazioni che servono a identificare un prodotto come originario del territorio di uno Stato terzo membro dell'organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano in deroga ad altre disposizioni specifiche contenute nella legislazione comunitaria che stabiliscono le norme per la designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 83."
3) L'allegato VII è soppresso.
II. Regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (G.U. 5 marzo 1979, n. L 54)
Regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (G.U. 5 marzo 1979, n. L 54), modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (G.U. 18 luglio 1981, n. L 195).
I regolamenti summenzionati sono abrogati.
ALLEGATO XVII
TABACCO
Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (G.U. 30 luglio 1992, n. L 215)
Il testo del titolo IV è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO IV
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 15
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 16
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 16 bis
1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
ALLEGATO XVIII
LUPPOLO
Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (G.U. 4 agosto 1971, n. L 175), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (G.U. 30 ottobre 1992, n. L 313)
Il testo del titolo V è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO V
Regime degli scambi con i paesi terzi
Articolo 14
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 15
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 15 bis
1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
ALLEGATO XIX
PIANTE VIVE E FLORICULTURA
I. Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968 (G.U. 2 marzo 1968, n. L 55), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3336/92 (G.U. 20 novembre 1992, n. 336).
Il testo degli articoli da 8 a 10 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere soggette alla presentazione di un titolo di importazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il suo rilascio può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo caso di forza maggiore rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro tale termine o sia effettuata solo in parte.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14.
Articolo 9
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 10
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, degli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 10 bis
1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi della data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 14.
5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
II. Regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975 (G.U. 18 dicembre 1975, n. L 326).
Il regolamento summenzionato è abrogato.
ALLEGATO XX
SEMENTI
I. Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971 (G.U. 5 novembre 1971, n. L 246), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3375/93 (G.U. 10 dicembre 1993, n. L 303)
1) Il testo degli articoli da 5 a 7 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
Articolo 6
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 7
1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
2) L'articolo 8 bis è soppresso.
II. Regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972 (G.U. 16 luglio 1972, n. L 168), modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/86 (G.U. 28 giugno 1986, n. L 171)
Il regolamento summenzionato è abrogato.
ALLEGATO XXI
REGOLAMENTI VARI
I. Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (G.U. 30 giugno 1968, n. L 151), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 794/94 (G.U. 9 aprile 1994, n. L 92)
1) Il testo degli articoli 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 2
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'allegato le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
3. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali relativi ai prodotti di cui in allegato, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Articolo 3
1. Qualora per effetto delle importazioni o esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussiste la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato."
2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 6
Qualora si faccia riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli."
II. Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (G.U. 9 febbraio 1979, n. L 34), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (G.U. 27 ottobre 1989, n. L 312)
L'articolo 2, paragrafo 2 è soppresso.
ALLEGATO XXII
REGIONI ULTRAPERIFERICHE
I. Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (G.U. 24 dicembre 1991, n. L 356), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (G.U. 23 dicembre 1992, n. L 378)
L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:
a) Nel primo comma, la parte di frase "i prelievi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali" è sostituita dal testo seguente:
"I dazi all'importazione previsti dalla tariffa doganale comune".
b) Nel secondo comma, le parole "dal prelievo" sono sostituite dalle parole "dai dazi all'importazione".
II. Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (G.U. 27 giugno 1992, n. L 173), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (G.U. 23 dicembre 1992, n. L 278)
1) All'articolo 3, paragrafo 1 le parole "prelievo o" sono soppresse.
2) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) sono soppresse la parole "e/o i prelievi di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine".
3) All'articolo 7, le parole "del prelievo e/o" sono soppresse.
III. Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (G.U. 27 giugno 1992, n. L 173), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (G.U. 23 dicembre 1992, n. 378)
1) All'articolo 3, paragrafo 1 le parole "prelievo o" sono soppresse.
2) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le parole "e/o i prelievi di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68" sono soppresse.