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DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1995

G.U.R.S. 8 luglio 1995, n. 36

Proroga dell'inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ed, in particolare, l'art. 55, comma 2°;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che all'art. 6 determina il numero e la sede delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995 , n. 34 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 12 aprile 1995, relativa all'individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione ed alle modifiche delle richiamate leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della richiamata legge regionale n. 34/95, che reca: "Sono confermati gli adempimenti previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 8, dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, i cui tempi di attuazione decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

Visto il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visto il D.P. Reg. del 30 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 5 aprile 1995, con il quale l'inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana, già fissato per l'1 aprile 1995, è stato prorogato al 24 aprile 1995;

Visto il D.P. Reg. del 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 aprile 1995, con il quale l'inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Considerato che, nella seduta del 20 giugno 1995, la Giunta regionale ha condiviso la proposta dell'Assessore regionale per la sanità per la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione, dell'azienda ospedaliera regionale in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia e delle aziende ospedaliere regionali di riferimento per la emergenza di II e III livello previste nella richiamata legge regionale n. 34/95 e che su tale proposta, ai sensi delle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35 e 16 maggio 1978, n. 5, è stato richiesto il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana rappresentando l'urgenza ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge regionale n. 35/76;

Considerato che per l'adozione del provvedimento formale di nomina dei suddetti direttori generali occorre un lasso di tempo, seppur breve, per cui è necessario prorogare la data di inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione n. 330 del 29 giugno 1995, con la quale la Giunta regionale, in conformità alla disposizione dell'art. 55, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e con la procedura in essa indicata, ha fissato, per le motivazioni sopra specificate, al 10 luglio 1995 la data di inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, l'inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana, già fissato per il 30 giugno 1995, è prorogato al 10 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 1995.

GRAZIANO