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REGOLAMENTO (CE) N. 1265/95 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1995

G.U.C.E. 3 giugno 1995, n. L 123

Modifica al regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 10 giugno 1995

Applicabile dal: 2 gennaio 1995

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 3013/89, il presente regolamento è da intendersi privo di effetti a decorrere dal 19 novembre 1998,data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 2467/98, il cui art. 29 ha espressamente abrogato il regolamento qui modificato.

Da tenere presente che lo stesso Reg. (CE) n. 2467/98 è stato successivamente abrogato dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 2529/2001.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che con il regolamento (CEE) n. 2069/92 (4), che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 (5), il Consiglio ha imposto, a decorrere dalla campagna 1993, un limite individuale per produttore per quanto riguarda i diritti al premio per pecora e per capra;

Considerando che la concessione di un limite individuale per produttore, relativamente all'ottenimento di un diritto al premio, ha posto difficoltà di carattere amministrativo nel caso di alcune associazioni di produttori, in particolare per le aziende familiari, all'atto del trasferimento dei diritti al premio tra i soci di dette associazioni; che per ragioni di corretta gestione è opportuno prevedere la possibilità, a determinate condizioni, di esentare alcune associazioni dal versamento alla riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda; che tale disposizione non deve comportare un aumento dei diritti individuali attualmente attribuiti in ciascuno Stato membro, né permettere che si formino nuove associazioni di produttori al solo scopo di eludere l'obbligo di versamento nella riserva nazionale della percentuale di diritti prevista in caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda;

Considerando che il limite individuale è stato stabilito, in base al totale dei premi concessi per la campagna 1991 a ciascun produttore; che in Italia e in Grecia, poiché la campagna 1991 costituiva un anno di transizione tra due diversi regimi di premio, alcuni produttori non sono stati in grado di presentare una domanda di premio per tale campagna per il corrispondente numero di capi ammissibili; che si è quindi rivelato opportuno, per porre rimedio a tale situazione, creare per l'Italia, da un lato, e per la Grecia, dall'altro, una riserva speciale corrispondente al numero massimo stimato di diritti potenziali di cui i produttori avrebbero potuto avvalersi; che a tal fine è appropriato disporre che, in una prima fase, le autorità competenti dei suddetti due Stati membri possano concedere nuovi diritti limitatamente alla riserva speciale suddetta e, in seguito, subordinatamente alla verifica, da parte della Commissione, della corretta ripartizione dei diritti concessi nell'ambito di tale riserva speciale, soprattutto nelle regioni maggiormente colpite da tale situazione, che la riserva nazionale sia aumentata per l'Italia e per la Grecia di un numero di diritti corrispondenti alla somma dei nuovi diritti attribuiti, con efficacia a decorrere dalla campagna 1995;

Considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3013/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1994, n. C 382

(2)

G.U. 10 aprile 1995, n. C 89

(3)

G.U. 31 maggio 1995, n. C 133

(4)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215

(5)

G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 (G.U. 30 luglio 1994, n. L 197)

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b) è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, a decorrere dalla campagna 1995, il comma precedente non si applica, in caso di trasferimenti di diritti tra soci di una stessa associazione, alle associazioni di produttori, rispondenti ai requisiti che la Commissione deve fissare secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Tali requisiti dovranno almeno prendere in considerazione:

- lo statuto dei membri dell'associazione;

- la durata d'appartenenza e la durata di partecipazione dei membri all'associazione;

- la composizione dell'associazione,

nella misura necessaria per non mettere in pericolo l'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), terzo comma."

2) all'articolo 5 ter, paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Inoltre, per l'Italia e per la Grecia, è istituita una riserva speciale con un limite massimo di 600 000 diritti per ciascuno dei due Stati membri, destinata a permettere la concessione di diritti supplementari ai produttori vittime della situazione creatasi a causa della coincidenza, nel corso della campagna 1991, della modifica delle condizioni di ammissibilità degli animali ammessi al beneficio del premio da una parte e dell'istituzione del regime dei limiti individuali di garanzia per produttore che si basa sul numero di premi versati nel corso della stessa campagna, dall'altra.

L'Italia e la Grecia provvedono affinché l'individuazione dei produttori summenzionati avvenga secondo i seguenti criteri:

a) per l'Italia:

- i produttori che all'inizio del 1991 non hanno presentato domanda di premio per la campagna 1991 pur avendo presentato, nel corso dello stesso periodo, domanda di premio per la campagna 1990;

- inoltre, rigorosamente in regioni delimitate definite secondo la procedura di cui all'articolo 30, i produttori che hanno presentato domanda di premio per la campagna 1991 per i quali può essere dimostrato che il numero di premi effettivamente concessi non corrisponde al numero di animali che possono beneficiare del premio detenuti a titolo di detta campagna. In tal caso il numero di diritti supplementari che possono essere concessi non può essere superiore al 20% di detto numero di animali che possono beneficiare del premio;

b) per la Grecia:

- i produttori che hanno presentato domanda di premio per la campagna 1991 per i quali può essere dimostrato, in particolare sulla base di domande presentate nel 1992, che il premio ricevuto per detta campagna non corrisponde al numero degli animali che possono beneficiare del premio, non avendo presentato domande in virtù del regime di cui all'articolo 22, paragrafo 6, quando detenevano pecore ammissibili al premio in virtù di tale regime;

- i produttori che non hanno presentato domanda di premio per la campagna 1991 per i quali può essere dimostrato che la domanda non è stata presentata perché, per detta campagna, tali produttori non detenevano pecore ammissibili al premio in virtù del regime di cui all'articolo 22 paragrafo 6.

In tutti i casi summenzionati, ad eccezione per l'Italia delle regioni di cui al secondo trattino della lettera a), i diritti supplementari saranno determinati facendo un raffronto con il numero di animali ammissibili al premio risultante dalle domande presentate per la campagna 1992 dagli stessi produttori o dai loro aventi diritto.

Previa chiara individuazione dei produttori interessati da parte dell'Italia e della Grecia secondo i criteri di cui al comma precedente prima della fine della campagna 1995, la Commissione verifica che la concessione dei diritti supplementari da prevedere sia limitata ai produttori interessati evitando tuttavia che essi finiscano per ottenere un numero di diritti maggiore di quello che sarebbe stato loro attribuito qualora non si fosse verificata la situazione di cui sopra.

Fatta salva tale verifica e entro i limiti della riserva speciale summenzionata, la riserva nazionale costituita a norma del presente articolo è maggiorata di un importo corrispondente alla somma dei diritti supplementari da attribuire; tale aumento non ha alcun incidenza sulla riserva addizionale di cui al paragrafo 3."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR