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REGOLAMENTO (CE) N. 997/95 DELLA COMMISSIONE, 3 maggio 1995

G.U.C.E. 4 maggio 1995, n. L 101

Modifica ai regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e (CEE) n. 886/87, (CEE) n. 816/89, (CEE) n. 3780/90, (CEE) n. 1108/91, (CE) n. 3254/93, (CE) n. 1281/94, (CE) n. 1372/94, per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata degli ortofrutticoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 11 maggio 1995

Applicabile dal: 1° gennaio 1995

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

Considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), prevede modifiche per i carciofi del codice NC 0709 10, le arance del codice NC 0805 10, i limoni del codice NC 0805 30, le uve da tavola del codice NC 0806 10, le mele da tavola del codice NC 0808 10, le albicocche del codice NC 0809 10, le pesche del codice NC 0809 30 e i miscugli di frutta a guscio del codice NC 0813 50;

Considerando che detti prodotti figurano nei regolamenti seguenti:

- (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94,

- (CEE) n. 886/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, relativo alla comunicazione dei dati relativi all'importazione di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/94 (6),

- (CEE) n. 816/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli freschi (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (8),

- (CEE) n. 3780/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime di compensazione all'importazione nonché dei dazi doganali per gli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (9),

- (CEE) n. 1108/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, che stabilisce norme di qualità per le albicocche (10),

- (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del Mar Egeo (11), modificato dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione (12),

- (CE) n. 3254/93 della Commissione, del 26 novembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del Mar Egeo (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3128/94 (14),

- (CE) n. 1281/94 della Commissione, del 2 giugno 1994, relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza delle importazioni di ciliege acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (15),

- (CE) n. 1372/94 della Commissione, del 16 giugno 1994, che fissa taluni massimali indicativi e alcune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati Membri (16);

Considerando che è pertanto necessario modificare tali regolamenti;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 9 febbraio 1979, n. L 34

(2)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349

(3)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 345

(4)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118

(5)

G.U. 28 marzo 1987, n. L 85

(6)

G.U. 21 marzo 1994, n. L 129

(7)

G.U. 31 marzo 1989, n. L 86

(8)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387

(9)

G.U. 28 dicembre 1990, n. L 364

(10)

G.U. 1 maggio 1991, n. L 110

(11)

G.U. 27 luglio 1993, n. L 184

(12)

G.U. 14 aprile 1994, n. L 95

(13)

G.U. 27 novembre 1993, n. L 293

(14)

G.U. 21 dicembre 1994, n. L 330

(15)

G.U. 3 giugno 1994, n. L 140

(16)

G.U. 17 giugno 1994, n. L 151

Art. 1

La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è così modificata:

1) Il testo


 " 0806 10 11        Uve, fresche, da tavola"
   0806 10 15
   0806 10 19
è sostituito dal seguente:

 " 0806 10 21        Uve, fresche, da tavola".
   0806 10 29
   0806 10 30
   0806 10 40
   0806 10 50
   0806 10 61
   0806 10 69
2) Il testo

 " 0813 50 30        Miscugli formati esclusivamente
                     di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802"
è sostituito dal seguente:

 " 0813 50 31        Miscugli formati esclusivamente
   0813 50 39        di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802".
Art. 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 886/87, i codici da NC "0808 10 31 a NC 0808 10 89", che designano le mele da tavola sono sostituiti dai codici da NC "0808 10 51 a NC 0808 10 98".

Art. 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 816/89 è così modificato:

1) Il testo


 " 0709 10 00        Carciofi"
è sostituito dal seguente:

 " 0709 10 10        Carciofi".
   0709 10 20
   0709 10 30
   0709 10 40
2) Il testo

 " 0809 10 00        Albicocche"
è sostituito dal seguente:

 " 0809 10 10        Albicocche".
   0809 10 20
   0809 10 30
   0809 10 40
   0809 10 50
3) Il testo

 " ex 0809 30 00        Pesche (nettarine e pesche noci
                        escluse..."
è sostituito dal seguente:

 " 0809 30 19         Pesche (escluse nettarine e nettarine".
   0809 30 29
   0809 30 39
   0809 30 49
   0809 30 59
Art. 4

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3780/90, il codice NC "0805 30 10" che designa i limoni è sostituito dai codici da NC "0805 30 20 a NC 0805 30 40".

Art. 5

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1108/91, il codice NC "0809 10 00" che designa le albicocche è sostituito dai codici da NC "0809 10 10 a NC 0809 10 50".

Art. 6

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2019/93 è così modificato:

1) i codici NC "0808 10 31 a NC 0808 10 89" che designano le mele sono sostituiti dai codici da NC "0808 10 51 a NC 0808 10 98";

2) i codici da NC "0808 20 31 a NC 0808 20 39" che designano le pere sono sostituiti dai codici da NC "0808 20 31 a NC 0808 20 67".

Art. 7

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 3254/93 sono così modificati:

1) i codici da NC "0808 10 31 a NC 0808 10 89" che designano le mele sono sostituiti dai codici da NC "0808 10 51 a NC 0808 10 98";

2) i codici da NC "0808 20 31 a NC 0808 20 39" che designano le pere sono sostituiti dai codici da NC "0808 20 31 a NC 0808 20 67".

Art. 8

L'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 1281/94 è così modificato:

1) il codice NC "0809 20 20" che designa le ciliege acide (Prunus cerasus) dal 1° maggio al 15 luglio è sostituito dai codici NC "0809 20 21, NC 0809 20 31 e NC 0809 20 41";

2) il codice NC "0809 20 60" che designa le ciliege acide (Prunus cerasus) dal 16 luglio al 30 aprile è sostituito dai codici "0809 20 11, NC 0809 20 51, NC 0809 20 61 e NC 0809 20 71".

Art. 9

L'allegato del regolamento (CE) n. 1372/94 è così modificato:

1) Il testo


 "0805 10 41        arance"
 "0805 10 45
 "0805 10 49
è sostituito dal seguente:

 "0805 10 01        arance".
 "0805 10 05
 "0805 10 09
2) Il testo

 "0805 10 31
  0805 10 35
  0805 10 39"
è sostituito dal seguente:

 "0805 10 32
  0805 10 34
  0805 10 36"
Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione