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REGOLAMENTO (CE) N. 880/95 DELLA COMMISSIONE, 21 aprile 1995

G.U.C.E. 22 aprile 1995, n. L 091

Modifica al regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 22 aprile 1995

Applicabile dal: 1° luglio 1993

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 220/91, il presente cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, data dalla quale si applica il Reg. (CE) n. 1750/99, che ha abrogato il regolamento qui modificato.

Da tenere presente che il Reg. (CE) n. 1750/99 è stato abrogato a decorrere dal 22 marzo 2002 dal Reg. (CE) n. 445/2002 e che quest'ultimo cessa di avere effetto a decorrere dal 7 maggio 2004, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 817/2004.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, un nuovo regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi; che tale regime prevede dei pagamenti per compensare la perdita di reddito derivante dalla riduzione dei prezzi istituzionali; che taluni produttori sono tenuti, per poter beneficiare di tale regime, a ritirare dalla produzione una determinata percentuale dei loro seminativi;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione (4) determina la superficie minima di coltura, il fatturato o il volume di produzione che consentono alle associazioni di produttori e alle relative unioni di beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78;

Considerando che è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 220/91, per consentire alle associazioni di produttori e alle relative unioni di continuare a beneficiare dei suddetti aiuti come anteriormente all'introduzione del nuovo regime di sostegno;

Considerando che il regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 1765/92 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994; che il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi a decorrere alla stessa data;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 23 giugno 1978, n. L 166

(2)

G.U. 31 dicembre 1993, n. L 338

(3)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181

(4)

G.U. 31 gennaio 1991, n. L 26

Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 220/91 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Per i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1765/92, in deroga al disposto del paragrafo 2, il volume di produzione o il fatturato di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai prodotti effettivamente commercializzati dai produttori membri delle associazioni di produttori, maggiorati:

a) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del volume di produzione annua: del numero di ettari di terre ritirate dalla produzione corrispondente all'obbligo di ritiro con rotazione, moltiplicato per la resa media applicabile al prodotto e alla regione in questione, quale definita dal regolamento (CEE) n. 1765/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2;

b) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del fatturato: dell'importo dei pagamenti compensativi concessi per l'anno in questione in virtù del regolamento (CEE) n. 1765/92;

c) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del numero di ettari: del numero di ettari di terre ritirate dalla produzione corrispondente all'obbligo di ritiro con rotazione."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione