
REGOLAMENTO (CE) N. 880/95 DELLA COMMISSIONE, 21 aprile 1995
G.U.C.E. 22 aprile 1995, n. L 091
Modifica al regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 22 aprile 1995
Applicabile dal: 1° luglio 1993
Nota
In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 220/91, il presente cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, data dalla quale si applica il Reg. (CE) n. 1750/99, che ha abrogato il regolamento qui modificato.
Da tenere presente che il Reg. (CE) n. 1750/99 è stato abrogato a decorrere dal 22 marzo 2002 dal Reg. (CE) n. 445/2002 e che quest'ultimo cessa di avere effetto a decorrere dal 7 maggio 2004, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 817/2004.
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, un nuovo regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi; che tale regime prevede dei pagamenti per compensare la perdita di reddito derivante dalla riduzione dei prezzi istituzionali; che taluni produttori sono tenuti, per poter beneficiare di tale regime, a ritirare dalla produzione una determinata percentuale dei loro seminativi;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione (4) determina la superficie minima di coltura, il fatturato o il volume di produzione che consentono alle associazioni di produttori e alle relative unioni di beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78;
Considerando che è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 220/91, per consentire alle associazioni di produttori e alle relative unioni di continuare a beneficiare dei suddetti aiuti come anteriormente all'introduzione del nuovo regime di sostegno;
Considerando che il regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 1765/92 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994; che il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi a decorrere alla stessa data;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 23 giugno 1978, n. L 166
G.U. 31 dicembre 1993, n. L 338
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181
G.U. 31 gennaio 1991, n. L 26
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 220/91 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. Per i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1765/92, in deroga al disposto del paragrafo 2, il volume di produzione o il fatturato di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai prodotti effettivamente commercializzati dai produttori membri delle associazioni di produttori, maggiorati:
a) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del volume di produzione annua: del numero di ettari di terre ritirate dalla produzione corrispondente all'obbligo di ritiro con rotazione, moltiplicato per la resa media applicabile al prodotto e alla regione in questione, quale definita dal regolamento (CEE) n. 1765/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2;
b) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del fatturato: dell'importo dei pagamenti compensativi concessi per l'anno in questione in virtù del regolamento (CEE) n. 1765/92;
c) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del numero di ettari: del numero di ettari di terre ritirate dalla produzione corrispondente all'obbligo di ritiro con rotazione."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1° luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione