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LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 33

G.U.R.S. 12 aprile 1995, n. 19

Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca.

Testo con annotazioni alla data 9 dicembre 1998

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile a tutti i natanti autorizzati ad esercitare la pesca a strascico nei compartimenti marittimi indicati nello stesso comma. La dizione "operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1" dello stesso articolo 9 va interpretata nel senso di "autorizzati all'esercizio della pesca nelle acque dei golfi di Castellammare, Catania e Patti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 248 del 7 maggio 1987.

Art. 2

1. All'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis) per la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e marino ivi comprese le attività di ricerca".

Art. 3

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce, tramite le camere di commercio di Catania e Siracusa, per i fini di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, il consorzio per il ripopolamento ittico del golfo di Catania. (1)

2. Il consorzio è aperto alla partecipazione degli enti locali interessati.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70.

(1)

Per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 3, comma 2, della L.R. 33/98.

Art. 4

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1994.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1995.

MARTINO